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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Proc. 653/2025 R.G.
E' presente l'avv. Rosa Sgrò, nell'interesse dell'intimante, signora la quale Parte_1 preliminarmente rileva che in data 28.07.2025 l' intimata ha rilasciato l'immobile, con consegna delle chiavi;
insiste nei propri atti e verbali di causa ed, in ultimo, nella propria memoria conclusiva e chiede che la causa sia decisa. Nessuno è comparso per parte intimata.
IL GOT
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione
Ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 15,50 non sono presenti i procuratori delle parti, decide come da separata sentenza.
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 653/2025 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Rosa Sgrò
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Luppino e P.IVA_1
MO IA
resistente
CP_2
La presente controversia ha origine dall' atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 27.02.2025 da all' Parte_2 Controparte_1
in relazione al contratto di locazione per uso commerciale, sottoscritto dalle
[...]
parti in data 04.04.2022 e registrato in data 13.05.2022; l' intimante ha chiesto la convalida dello sfratto e l'ingiunzione di pagamento di € 5.000,00, per i canoni dovuti e non corrisposti dall'intimata, oltre quelli a scadere sino ad esecuzione dello sfratto ed, in caso di opposizione, ha chiesto l'emanazione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile.
Si è costituita in giudizio l'intimata, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, preliminarmente, che il contratto di locazione fosse dichiarato nullo per mancanza di agibilità del locali;
in subordine, che il canone pattuito fosse ridotto del 50% , per parziale inagibilità dello stesso immobile;
in via riconvenzionale, chiedeva che parte intimante fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata manutenzione straordinaria dell'immobile locato, per l'importo di € 5.200,00. In data 14.03.2025 è stata emanata ordinanza provvisoria di rilascio, con la quale è stata disposto mutamento di rito, ai sensi dell'art.667 c.p.c. con assegnazione alle parti di termini per lo svolgimento della mediazione obbligatoria e per deposito di memorie integrative. La mediazione ha avuto esito negativo. Con memoria integrativa depositata in data 16.06.2025 la ricorrente ha lamentato la persistenza della morosità ed il mancato rilascio dell' immobile da parte della resistente, nel termine prescritto con ordinanza del 16.06.2025, ed ha chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna al pagamento della morosità, per € 8.000,00, oltre ai canoni a scadere sino all'esecuzione dello sfratto. Parte intimata non ha depositato memoria integrativa e non è comparsa all'udienza del 09.07.2025, ad esito della quale la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione, avendo parte ricorrente rinunciato ai mezzi istruttori articolati nella propria memoria integrativa. All'udienza del 10.12.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte ricorrente ha rilevato che nelle more del giudizio, in data 28.07.2025, parte resistente ha rilasciato l'immobile ed ha insistito nelle proprie conclusioni;
nessuno è comparso per parte resistente. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 15,50 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
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Venendo alla disamina di merito della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto, si rileva che in tema di inadempimento di un'obbligazione, grava sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente della mancata corresponsione dei canoni di locazione, per un importo pari ad € 5.000,00 alla data di notifica dell'atto di citazione per convalida di sfratto, parte resistente non ha negato la propria morosità, ma ha giustificato la sospensione dei pagamenti per inidoneità dell'immobile locato all'uso pattuito. Occorre in proposito rilevare che la Corte di
Cassazione ha anche recentemente ribadito il principio secondo il quale la sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora l'inadempienza del locatore sia tale che, pur non impedendo direttamente al conduttore di accedere al bene locato, ne comprometta l'integrità, tanto da rendere il bene non più idoneo ad essere utilizzato nei modi previsti dal contratto (cfr. Cass. sez. civ.
n.12103/2020). Nel caso in esame, non ricorrevano le condizioni per sospendere il pagamento del canone locatizio, né per pretenderne la riduzione, considerato che il conduttore, prima della notifica dello sfratto, non ha segnalato alcun vizio dell'immobile;
i messaggi whtasapp prodotti in allegato alla comparsa di risposta depositata in sede di convalida, non rilevano ai fini probatori in quanto non intercorrono tra le parti del presente giudizio;
inoltre, il resistente ha continuato, dopo la notifica dell'atto di citazione per convalida ed anche dopo l'ordinanza di rilascio del 14.03.2025, ad occupare l'immobile locato, smentendo, in tal modo, l'asserita inidoneità all'uso concordato, che, peraltro, non può ritenersi validamente provata dalla sola produzione fotografica in allegato all'atto di costituzione. Le doglianze di parte intimata sono comunque infondate, atteso che in sede di stipula, come si evince al punto 9 dello stesso contrato di locazione , il conduttore ha dichiarato;
“di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione…”; nella stessa clausola è, peraltro, previsto che “restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, serrature, chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle della pavimentazione e di rivestimento”. Spettava, quindi, al conduttore effettuare gli interventi necessari per eliminare gli asseriti vizi sulla pavimentazione e sui soffitti dell'immobile de quo. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, formulata da parte resistente per mancata manutenzione straordinaria da parte del locatore, deve essere rigettata, in quanto la carenza probatoria della fase di convalida non è stata colmata dopo il mutamento del rito, stante il mancato deposito di memoria e allegazione integrativa. Non può essere accolta neanche la domanda formulata da parte resistente di declaratoria di nullità del contratto per inagibilità dell'immobile, in quanto la mancanza del certificato di agibilità non attiene alla validità del contratto, ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti potendo al più, determinare la risoluzione del contratto per inadempimento (Cass.civ. sez. III n.41744/2021). Deve, invece, essere accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, atteso che la morosità lamentata è comprovata dalla mancata contestazione da parte dell' intimata;
conseguentemente deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento di
€ 8.000,00, per canoni dovuti e non corrisposti, oltre quelli scaduti ed a scadere sino al rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalla singola scadenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte resistente è tenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, comprensive della fase di convalida, che si liquidano, ex DM 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie al 15% e spese vive per € 333,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.653/2025, vertente tra
, ricorrente, e in persona Parte_2 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, resistente, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente, e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 02.04.202, registrato in data 13.05.222, avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in Reggio Calabria, Via
Risorgimento, Trav. B, n. 48/50;
2. condanna parte resistente al pagamento di € 8.000,00, per canoni dovuti e non corrisposti, oltre canoni scaduti sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ed oltre interessi al tasso legale, dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, per le ragioni addotte in parte motiva;
4. condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali in favore di parte ricorrente, comprensive della fase di convalida, che liquida in € 2.540,00, oltre
IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 333,00
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci