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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1544/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/02/2025
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA
per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 29.11.2019 – decr.
om. del 7.01.2020 depositato in Cancelleria il 20.01.2020 sub R.G. N. 3989/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 06.05.2013) e (il Per_1 Per_2
13.10.2014) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELTERMINI (AG) il 22/08/2012 tra , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 28/02/1984, e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 17/08/1979, alle seguenti condizioni:
1) Dispone che i figli minori, e vengano affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nella casa familiare in
Udine, Via Colugna n. 133/2.
Poiché il padre lavora come cuoco ogni giorno in orario di pranzo e di cena, tranne una giornata di riposo settimanale attualmente il mercoledì, dispone che costui terrà con sé i figli ogni mercoledì (o il diverso giorno di riposo) recandosi a prendere a scuola alle Per_2
ore 13.30 o alle ore 17.00 e alle ore 14.15, salvo diverso accordo tra i genitori, sino Per_1
al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
Nel periodo di vacanza scolastica, nella giornata di riposo, dispone che il padre si recherà a prendere i bambini presso l'abitazione della madre alle ore 9.00.
In generale, comunque, dispone che il padre vedrà i figli minori e si tratterrà con loro quando vorrà, nel rispetto dei loro impegni scolastici e sportivi, concordando le modalità con la madre.
In ragione del fatto che attualmente la mamma lavora come ostetrica su turni, in caso di impegni lavorativi o di natura personale, prende atto che i bambini saranno affidati in primis al padre, se disponibile dal lavoro, oppure ad una baby-sitter (i cui costi saranno equamente sostenuti dai genitori) o ad un familiare.
Dispone che il padre terrà con sé, inoltre, i figli almeno due settimane nel corso delle vacanze estive e la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, cercando, ove possibile, di
2 alternare annualmente tra i genitori il giorno di Natale e quello di San Silvestro, nonché il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
2) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento dei Pt_2 Pt_1
figli, la somma di euro 300,00 (trecento//00) per ciascun figlio, per complessivi euro 600,00
(seicento//00), in via anticipata entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente intestato alla madre e con aggiornamento Istat come per legge, e ciò sino alla raggiunta autosufficienza economica dei minori.
3) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore dei figli, in ossequio alle previsioni del Protocollo d'intesa fra Magistrati ed
Avvocati redatto dal Tribunale di Udine congiuntamente all'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di famiglia Sezione territoriale di Udine il 28.08.2015, n. 3477/15.
Dà atto che i coniugi convengono che la sig.ra potrà comunque portare in Pt_1
detrazione le spese straordinarie al 100%.
4)Dà atto che l'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla sig.ra così Pt_1
come ogni altra sovvenzione o agevolazione statale.
5) Prende atto che i coniugi nulla convengono per il reciproco mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti.
6) Dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto di coniugio e/o ad altro titolo.
7) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELTERMINI (AG), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 13, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio
dell'anno 2012.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1544/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/02/2025
da e da Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. dom. avv. BIGONI GIULIA TULLIA
per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 29.11.2019 – decr.
om. del 7.01.2020 depositato in Cancelleria il 20.01.2020 sub R.G. N. 3989/2019);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 06.05.2013) e (il Per_1 Per_2
13.10.2014) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CASTELTERMINI (AG) il 22/08/2012 tra , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 28/02/1984, e , nato a [...] Parte_2
(NA) il 17/08/1979, alle seguenti condizioni:
1) Dispone che i figli minori, e vengano affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nella casa familiare in
Udine, Via Colugna n. 133/2.
Poiché il padre lavora come cuoco ogni giorno in orario di pranzo e di cena, tranne una giornata di riposo settimanale attualmente il mercoledì, dispone che costui terrà con sé i figli ogni mercoledì (o il diverso giorno di riposo) recandosi a prendere a scuola alle Per_2
ore 13.30 o alle ore 17.00 e alle ore 14.15, salvo diverso accordo tra i genitori, sino Per_1
al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
Nel periodo di vacanza scolastica, nella giornata di riposo, dispone che il padre si recherà a prendere i bambini presso l'abitazione della madre alle ore 9.00.
In generale, comunque, dispone che il padre vedrà i figli minori e si tratterrà con loro quando vorrà, nel rispetto dei loro impegni scolastici e sportivi, concordando le modalità con la madre.
In ragione del fatto che attualmente la mamma lavora come ostetrica su turni, in caso di impegni lavorativi o di natura personale, prende atto che i bambini saranno affidati in primis al padre, se disponibile dal lavoro, oppure ad una baby-sitter (i cui costi saranno equamente sostenuti dai genitori) o ad un familiare.
Dispone che il padre terrà con sé, inoltre, i figli almeno due settimane nel corso delle vacanze estive e la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, cercando, ove possibile, di
2 alternare annualmente tra i genitori il giorno di Natale e quello di San Silvestro, nonché il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
2) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di mantenimento dei Pt_2 Pt_1
figli, la somma di euro 300,00 (trecento//00) per ciascun figlio, per complessivi euro 600,00
(seicento//00), in via anticipata entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente intestato alla madre e con aggiornamento Istat come per legge, e ciò sino alla raggiunta autosufficienza economica dei minori.
3) Pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore dei figli, in ossequio alle previsioni del Protocollo d'intesa fra Magistrati ed
Avvocati redatto dal Tribunale di Udine congiuntamente all'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di famiglia Sezione territoriale di Udine il 28.08.2015, n. 3477/15.
Dà atto che i coniugi convengono che la sig.ra potrà comunque portare in Pt_1
detrazione le spese straordinarie al 100%.
4)Dà atto che l'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla sig.ra così Pt_1
come ogni altra sovvenzione o agevolazione statale.
5) Prende atto che i coniugi nulla convengono per il reciproco mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti.
6) Dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto di coniugio e/o ad altro titolo.
7) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELTERMINI (AG), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 13, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio
dell'anno 2012.
Udine, li 13/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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