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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2015/2020
La Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CORONA GIADA Parte_1 P.IVA_1 attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SILOCCHI CLAUDIO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.07.2020 notificava a ricorso per decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo e pedissequo decreto n. 634/2020 del 24.07.2020 - R.G. 1259/2020, emesso dal
Tribunale di Cremona, con il quale veniva ingiunto a di pagare alla ricorrente, entro Pt_1
40 giorni dalla notifica del decreto stesso, € 39.407,28, gli interessi come da domanda e le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
A sostegno delle proprie pretese parte ricorrente, oggi convenuta, assumeva di vantare un credito nei confronti di pari a complessivi € 39.407,28, oltre interessi moratori ex Pt_1
D.Lgs 231/2002, per aver fornito a detta Società “astucci descritti per quantità, qualità e prezzo nelle fatture che si producono”. proponeva l'odierna opposizone, precisando le seguenti conclusioni: Pt_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, e per le causali di cui in premessa:
in via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fondandosi l'opposizione su prova scritta;
nel merito:
- revocare o comunque dichiarare nullo/invalido/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le causali dedotte nella narrativa del presente atto e, conseguentemente,
- rideterminare il quantum dovuto nel limite del giusto e del provato, anche previo accertamento dei vizi degli astucci di cui al DDT n. 10 del 04.02.2020 (prodotti poi sostituiti da quelli di cui al DDT n. 20 27.02.2020 - 05.03.2020), con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto per la prima fornitura;
dei vizi dei display di Tipo A di cui al DDT n. 17 del 20.02.2020, con conseguente dichiarazione di riduzione del prezzo nonché, occorrendo, anche previo accertamento della difformità nel quantitativo dei prodotti ordinati da quello dei prodotti ricevuti/fatturati e della non debenza (in relazione alla fattura n. 16 del 29.02.2020) delle spese per “contributo spese nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”;
con vittoria di spese del presente giudizio.
L'opponente, in particolare, eccepiva:
- con rifermento alla prima fornitura, che l'apertura degli astucci (si trattava di un'apertura facilitata con pretaglio) era viziata ed inoltre che la quantità consegnata era superiore a quella ordinata;
pag. 2/13 - con riferimento alla seconda fornitura, che gli astucci erano esenti da vizi, ma che anche in questo caso la quantità consegnata era superiore a quella ordinata e che sarebbe stato indebitamente esposto il costo per “nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”.
- con riferimento alla terza fornitura, che l'esecuzione del pretaglio non sarebbe avvenuta a regola d'arte e che, ancora una volta, era stata consegnata e fatturata una quantità maggiore di quella ordinata.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quando ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Precisava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Autorizzare la provvisoria esecuzione parziale del Decreto Ingiuntivo n. 634/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., limitatamente all'importo di Euro 28.032,00, con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 sul complessivo importo di Euro 39.407,28 dalle scadenze delle singole fatture al 15.9.2020 e sul residuo importo di Euro 28.032,00 dal
16.9.2020 sino al saldo effettivo, oltre ad Euro 305,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.v.a., c.p.c. ed oltre alle successive occorrende.
In via preliminare subordinata
Emettersi ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva per
l'importo di Euro 28.032,00 con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 dal
16.9.2020 sino al saldo effettivo.
Nel merito
Respingersi l'opposizione e le domande tutte proposte dall'opponente.
Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo 24.7.2020 n. 634/2020 (n.
1259/2020 RG) del Tribunale di Cremona, dandosi atto dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente dopo la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo, o comunque dirsi tenuta e condannarsi (c.f , con sede in Sospiro (CR), Via Giuseppina n. 5, Parte_1 P.IVA_1
pag. 3/13 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 28.032,00, con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 sul complessivo importo di Euro 39.407,28 dalle scadenze delle singole fatture al 15.9.2020 e sul residuo importo di Euro 28.032,00 dal 16.9.2020 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi.”
In particolare, l'opposta eccepiva:
- la tardività della denunzia degli asseriti vizi;
- che la fornitura di maggiori quantitativi rispetto alle conferme d'ordine era stata richiesta dalla stesa;
Pt_1
- che la nuova apertura a strappo voluta da per gli astucci oggetto della Pt_1 seconda fornitura aveva reso necessari la creazione di una nuova fustella ed il rifacimento completo di n. 16 astucci;
- che sempre in relazione alla seconda fornitura, aveva chiesto a Pt_1 Controparte_1 di occuparsi anche della parte grafica, richiedendo modifiche delle sequenze delle facciate in quanto, nel frattempo, aveva interrotto il rapporto con l' , che Pt_1 Controparte_2 aveva sviluppato la grafica relativa alla prima fornitura.
La causa veniva istruita documentalmente, attraverso audizione testimoniale e attraverso
CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“ il CTU, visionato il prodotto, accerti :
• l'eventuale difettosità dell'apertura tramite pretaglio degli astucci consegnati in data
04.02.2020 (fattura n. 47 del 09.06.20) nonché l'irreparabilità del vizio;
• l'eventuale esecuzione non conforme alla regola dell'arte del pretaglio nei display di tipo
A consegnati in data 20.02.20 (fattura n. 14 del 29.02.20), quantificando i costi per
l'eliminazione di tale ultimo vizio.”.
pag. 4/13 Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei
CTP.
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
In particolare, il CTU ha concluso come segue:
“Sulla base delle considerazioni riportate è possibile concludere quanto segue:
• Gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentano difficoltà di apertura tali da rendere sostanzialmente inutilizzabile il prodotto
• Non esistono efficaci azioni correttive per migliorare la qualità degli astucci suindicati;
la seconda serie di prodotti è stata completamente rivista come sistema di apertura risolvendo le criticità lamentate da Pt_1
• I display a intaglio alto presentano alcune interruzioni della pre-incisione a fustella, a parere del fornitore per evitare rotture accidentali.
• Tali display si aprono correttamente ma in alcuni punti potrebbero generarsi bave e residui di cartone non perfettamente intagliato, circostanza che non lede la funzionalità del prodotto ma solamente la qualità visiva”.
pag. 5/13 Ciò anticipato in punto di difettosità della merce, si deve evidenziare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Era dunque onere di provare la fonte (ossia il contenuto Controparte_1 dell'accordo) intervenuto con Pt_1
Ciò premesso, si evidenzia quanto segue:
FATTURA N. 47 DEL 09.06.20 - MERCE CONSEGNATA IL 04.02.20
La prima fornitura (fattura n. 47 del 09.06.2020) avveniva in data 04.02.2020 (bolla di consegna n. 10 del 04.02.2020, cfr. doc. 5 opponente).
Una volta visionati gli astucci, appurava che l'apertura di tutti fosse difettosa. Più Pt_1 dettagliatamente, era stata richiesta da un'apertura facilitata tramite pretaglio, Pt_1 cosicché per il cliente fosse semplice eseguire tale passaggio e che l'astuccio, una volta pag. 6/13 aperto, rimanesse pressoché intatto e potesse essere utilizzato quale dispenser/porta sacchetti sino all'esaurimento del prodotto contenuto al suo interno. Il succitato pretaglio, tuttavia, risultava non funzionante. Una volta inserito il dito nell'apposito spazio ed esercitata una normale pressione risultava impossibile aprire la scatola lungo il pretaglio, se non rompendola.
Su tale aspetto, come anticipato, il CTU ha confermato la totale inutilizzabilità della merce:
“Gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentano difficoltà di apertura tali da rendere sostanzialmente inutilizzabile il prodotto. Non esistono efficaci azioni correttive per migliorare la qualità degli astucci suindicati;
la seconda serie di prodotti è stata completamente rivista come sistema di apertura risolvendo le criticità lamentate da
”. Pt_1
Considerato che ha eccepito che l'opponente non avrebbe Controparte_1 tempestivamente denunciato il vizio, si deve invece osservare come risulti documentalmente provato che la denuncia sia avvenuta nei termini: l'ordine è stato consegnato in data 04.02.2020, con mail del 13.02.2020 (cfr. doc. 12 opponente)
, facendo riferimento alla telefonata del giorno antecedente intercorsa tra le Controparte_1 parti, proponeva di realizzare dei nuovi tracciati inviando, in data 17.02.2020, ulteriore mail allegando i suddetti tracciati con lo strappo modificato (cfr. doc. 13 opponente).
avrebbe, quindi, evaso la conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19 producendo Controparte_1 le n. 16 tipologie d'astucci con un pretaglio funzionate, sostituendoli a quelli consegnati in data 04.02.2020 e risultati difettosi. A conferma di tale raggiunta intesa è stata prodotta bolla di consegna n. 10 del 04.02.2020 (ossia il DDT relativo alla consegna degli astucci difettosi) corretta, allegata a mail 09.03.2020 inviata da Litocartotecnica a Bio.C (cfr. doc.
14 opponente) ove, alla dicitura “causale del trasporto” la parola “vendita” (cfr. doc. 3) veniva sostituita con “conto visione”.
In pari data chiedeva, conseguentemente, quando sarebbe stata ritirata la merce non Pt_1 conforme (cfr. doc. 15 opponente) che, attesa anche l'elevata quantità, generava problemi di spazio all'interno del magazzino.
pag. 7/13 Ciò nonostante, la merce difettosa veniva fatturata a diversi mesi di distanza dalla consegna, in data 09.06.2020. Una volta ricevuta la suddetta fattura ribadiva le contestazioni Pt_1
(cfr. doc. 16 opponente).
I testi e (cfr. verbale udienza 04.04.22) confermavano i Testimone_1 Testimone_2 capitoli di prova 6, 7, 8, 9, 10 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, ossia l'avvenuta denuncia, la difettosità del prodotto, la modifica della causale di trasporto della bolla relativa all'ordine difettoso e l'accordo circa la realizzazione di nuovi astucci con apertura funzionante, in sostituzione di quelli viziati.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle doglianze relative alla quantità di merce consegnata, difforme in eccedenza rispetto a quella ordinata.
Alla luce di tutto quanto sopra, considerata la totale inutilizzabilità della merce, l'importo portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 47 del 09.06.2020, pari ad € 12.018,63 è da considerarsi non dovuto.
FATTURA N. 16 DEL 29.02.2020 - MERCE CONSEGNATA IL 05.03.20
Attesa l'irreparabilità del vizio afferente gli astucci consegnati in data 04.02.20, le parti convenivano il loro rifacimento. I nuovi astucci venivano consegnati in data 05.03.2020 e ad essi si riferisce la fattura monitoriamente azionata n. 16 del 29.02.2020.
I prodotti risultavano esenti da vizi, tuttavia – secondo quanto allegato dall'opponente, il quantitativo consegnato e fatturato risultava maggiorato rispetto alla conferma d'ordine, ossia la n. 46 del 17.12.19 (cfr. doc. 3 opponente).
Inoltre, secondo quanto allegato dall'opponente senza alcun accordo a riguardo,
esponeva nella succitata fattura € 1.500,00 +IVA a titolo di “contributo Controparte_1 spese nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”.
Si deve evidenziare che:
- nella conferma d'ordine relativa agli astucci (cfr. doc. 3 opponente), che rappresenta il raggiungimento dell'accordo fra le parti in merito a quantità, prezzi e tipologie dei suddetti pag. 8/13 prodotti, veniva espressamente convenuto il prezzo unitario di € 0,113 ad astuccio per un totale pezzi pari a 50.500, prevedendo “fustella in abbinamento a nostre spese”.
- gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentavano tutti un vizio consistente nell'inutilizzabilità dell'apertura mediante pretaglio e, per tale motivo, Controparte_1 provvedeva a fornire nuovi astucci esenti da vizi, in sostituzione della prima fornitura viziata. Per risolvere tale problematica si rendeva necessario modificare il progetto del pretaglio e realizzare una nuova fustella che imprimesse sull'astuccio il suddetto pretaglio in modo corretto e funzionante. In altre parole la necessità di realizzare una nuova fustella è scaturita dall'errore di e, conseguentemente, i relativi costi, lungi dall'essere Controparte_1 imputabili a , devono rimanere a carico del soggetto che, con il suo comportamento, Pt_1 li ha causati (ossia ); Controparte_1
- con riferimento al “rifacimento 16 grafiche”, l'opponente ha esposto come le grafiche fossero state realizzate da altro fornitore, nello specifico , e che nella Controparte_2 conferma d'ordine n. 46 17.12.19 (cfr. ancora doc. 3 opponente) si legge “file grafici da voi forniti”, evidenziava, altresì, l'assenza di un accordo in merito al pagamento di tale voce.
In particolare, dopo la prima consegna di merce difettosa, il nuovo accordo tra le parti consisteva nel fornire degli astucci privi di vizi, mantenendo inalterate le condizioni pattuite per la prima fornitura e trasfuse nella conferma d'ordine 46 del 17.12.19.
L'istruttoria orale espletata ha permesso di accertare quanto sopra affermato, ossia che le condizioni economiche previste per il rifacimento degli astucci sarebbero sempre state quelle concordate con la conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19. In particolare il cap. 11 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., (“ accettava di far realizzare da Pt_1
le n. 16 tipologie d'astuccio con pretaglio così modificato alle stesse Controparte_1 condizioni concordate nella conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19?”) veniva confermato dai testi di parte attrice Sig. “sì”, “ricordo che non c'erano variazioni di prezzo, Testimone_1 si trattava delle stesse quantità con il nuovo modello” e Sig. e da quelli di Testimone_2 parte convenuta, sentiti a prova contraria, in particolare Sig.ra “Sul cap. 11 “sì Tes_3 lo confermo”.
pag. 9/13 Documentalmente provata la pronta denuncia di tutto quanto sopra: , in data Pt_1
11.03.2020, inviava contestazione scritta (cfr. doc. 17 opponente).
Si deve altresì rilevare come fosse onere di provare l'esistenza di un Controparte_1 accordo in merito a quantitativi e imputabilità delle spese relative a nuova fustella e rifacimento 16 grafiche a (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 citata). Pt_1
ha allegato che fosse intervenuto un accordo verbale teso ad Controparte_1 aumentare il quantitativo della merce e ha spiegato le ragioni per cui le spese relative a nuova fustella e rifacimento 16 grafiche fossero da considerarsi in capo a Sono stati Pt_1 sentiti i testimoni dell'opposta, i quali hanno confermato quanto allegato da
. Tuttavia, i testimoni di hanno affermato il contrario. Controparte_1 Pt_1
Alla luce di tali testimonianze discordanti, ci si deve basare su quanto emerge documentalmente dalla conferma d'ordine relativa agli astucci (cfr. doc. 3 opponente), che rappresenta il raggiungimento dell'accordo fra le parti in merito a quantità, prezzi e tipologie dei suddetti prodotti, veniva espressamente convenuto il prezzo unitario di €
0,113 ad astuccio per un totale pezzi pari a 50.500, prevedendo “fustella in abbinamento a nostre spese” e “file grafici da voi forniti”.
Pertanto, in relazione alla seconda fornitura d'astucci (sostitutiva della prima difettosa), Pt_2
tenuta a pagare esclusivamente l'importo di € 6.961,93, ossia € 5.706,50 + IVA (e non
[...] il maggior importo pari ad € 18.733,21 portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 16 del 29.02.20) indicato nella conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19 (cfr. doc. 3 opponente), atteso che tale documento rappresenta – se non altro in questo processo - l'unico e corretto accordo economico raggiunto dalle parti.
FATTURA N. 14 DEL 29.02.2020 – MERCE CONSEGNATA IL 20.02.20
Le parti raggiungevano un accordo anche per la realizzazione dei display/espositori, ossia le scatole che avrebbero contenuto gli astucci (cfr. doc. 2 opponente), come da ordine n. 8 del
23.01.2020, espressamente approvato da (cfr. doc. 4 opponente). Per i suddetti Pt_1 display le parti concordavano anche un “contributo spese per due fustelle” e le “spese avviamenti/lastre stampa”, mentre per i file grafici, venendo gli stessi eseguiti da CP_2
pag. 10/13 TI , veniva mantenuta la previsione “file grafici da voi forniti” (tali accordi CP_2
espressamente compaiono nella conferma d'ordine, cfr. sempre doc. 4 opponente).
Anche in tal caso consegnava e fatturava un numero maggiore di display Controparte_1 rispetto a quelli ordinati: a fronte di n.
2.425 display ordinati, per un totale ordine pari ad €
5.267,35 (come da ordine n. 8 del 23.01.2020, cfr. doc. 4), i display fatturati erano pari a n.
4.265, per un totale fattura di € 8.655,44, come da fattura monitoriamente azionata n. 14 del 29.02.2020 (cfr. doc. 7 bis).
Inoltre, alcuni display, e precisamente i display “tipo A”, erano viziati: la materiale esecuzione del pretaglio non era avvenuta a regola d'arte. Il CTU ha confermato come, seppur la funzionalità del prodotto non sia lesa, “in alcuni punti potrebbero generarsi bave
e residui di cartone non perfettamente intagliato”, circostanza che lede “la qualità visiva”.
Entrambe le problematiche venivano prontamente denunciate sia telefonicamente sia inviando missiva in data 11.03.2020 (cfr. doc. 17 opponente), come confermato anche dai testimoni escussi (in particolare Sig. “successivamente alla consegna ho Testimone_1 parlato con per dire dei problemi: la quantità e il taglio”. Sig. e Parte_3 Persona_1
Sig. “praticamente chiamavano subito, di lì a poco […] praticamente Testimone_2 immediata”) che confermavano il cap. 13 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 (“in data
20.02.20 consegnava i display a (come da bolla di consegna Controparte_1 Pt_1 che si rammostra, doc. 7) la quale, nei giorni seguenti, appurava come il quantitativo consegnato fosse maggiore di quello ordinato e come la materiale esecuzione del pretaglio nei display di “tipo A” fosse non conforme alla regola dell'arte, denunciando telefonicamente a tali problematiche in data 24.02.20?”). Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra, in relazione alla fornitura di display, non può essere Pt_2 condannata a pagare l'intero importo portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 14 del 29.02.2020, ossia € 8.655,44 .
L'importo dovuto per la fornitura di display tipo C (ossia gli unici realizzati a regola d'arte), contributo spese per due fustelle e spese avviamenti lastre stampa, come da conferma d'ordine è pari ad € 3.528,85 (ossia € 2.892,50 + IVA),
pag. 11/13 Con riferimento ai display di tipo A, risultati di non perfetta fattura, con ripercussioni quantomeno a livello estetico, ed il cui costo totale (per il quantitativo effettivamente ordinato) era pari ad € 1.738,50 (ossia € 1.425,00 +IVA), l'opponente ha proposto di sottrarre la cifra di € 854,00 (ossia € 700,00+IVA), pari a circa il 50%. Ritiene tuttavia il giudice che la componente estetica non possa valutarsi di pari valore rispetto a quella funzionale e che – anche dal punto di vista estetico – la difformità non sia grave. Per tali ragioni, si stima equa una riduzione del 25%, sicchè è dovuta la somma di € 1068,75+IVA.
La somma totale dovuta per la fornitura dei display da parte di è dunque pari a Pt_2
3961,25 + IVA.
Per tutte tali ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere annullato e deve essere Pt_1 condannata a pagare a il minor importo di € 5.706,50 + 3.961,25 + Controparte_1
IVA, pari ad € 9667,75 + IVA.
Considerato che le difese di sono risultate fondate e la diminuzione del quantum Pt_1 dovuto, deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente.
Anche le spese relative alla CTU espletata sono a carico dell'opposta.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna al pagamento di € 9.667,75 + IVA in favore di Pt_1 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva,
[...]
3. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese relative alla CTU a carico di convenuta opposta
16/06/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2015/2020
La Giudice Federica Meloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CORONA GIADA Parte_1 P.IVA_1 attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SILOCCHI CLAUDIO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.07.2020 notificava a ricorso per decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo e pedissequo decreto n. 634/2020 del 24.07.2020 - R.G. 1259/2020, emesso dal
Tribunale di Cremona, con il quale veniva ingiunto a di pagare alla ricorrente, entro Pt_1
40 giorni dalla notifica del decreto stesso, € 39.407,28, gli interessi come da domanda e le spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
A sostegno delle proprie pretese parte ricorrente, oggi convenuta, assumeva di vantare un credito nei confronti di pari a complessivi € 39.407,28, oltre interessi moratori ex Pt_1
D.Lgs 231/2002, per aver fornito a detta Società “astucci descritti per quantità, qualità e prezzo nelle fatture che si producono”. proponeva l'odierna opposizone, precisando le seguenti conclusioni: Pt_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, e per le causali di cui in premessa:
in via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fondandosi l'opposizione su prova scritta;
nel merito:
- revocare o comunque dichiarare nullo/invalido/inefficace il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le causali dedotte nella narrativa del presente atto e, conseguentemente,
- rideterminare il quantum dovuto nel limite del giusto e del provato, anche previo accertamento dei vizi degli astucci di cui al DDT n. 10 del 04.02.2020 (prodotti poi sostituiti da quelli di cui al DDT n. 20 27.02.2020 - 05.03.2020), con conseguente dichiarazione che nulla è dovuto per la prima fornitura;
dei vizi dei display di Tipo A di cui al DDT n. 17 del 20.02.2020, con conseguente dichiarazione di riduzione del prezzo nonché, occorrendo, anche previo accertamento della difformità nel quantitativo dei prodotti ordinati da quello dei prodotti ricevuti/fatturati e della non debenza (in relazione alla fattura n. 16 del 29.02.2020) delle spese per “contributo spese nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”;
con vittoria di spese del presente giudizio.
L'opponente, in particolare, eccepiva:
- con rifermento alla prima fornitura, che l'apertura degli astucci (si trattava di un'apertura facilitata con pretaglio) era viziata ed inoltre che la quantità consegnata era superiore a quella ordinata;
pag. 2/13 - con riferimento alla seconda fornitura, che gli astucci erano esenti da vizi, ma che anche in questo caso la quantità consegnata era superiore a quella ordinata e che sarebbe stato indebitamente esposto il costo per “nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”.
- con riferimento alla terza fornitura, che l'esecuzione del pretaglio non sarebbe avvenuta a regola d'arte e che, ancora una volta, era stata consegnata e fatturata una quantità maggiore di quella ordinata.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quando ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Precisava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Autorizzare la provvisoria esecuzione parziale del Decreto Ingiuntivo n. 634/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., limitatamente all'importo di Euro 28.032,00, con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 sul complessivo importo di Euro 39.407,28 dalle scadenze delle singole fatture al 15.9.2020 e sul residuo importo di Euro 28.032,00 dal
16.9.2020 sino al saldo effettivo, oltre ad Euro 305,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre I.v.a., c.p.c. ed oltre alle successive occorrende.
In via preliminare subordinata
Emettersi ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva per
l'importo di Euro 28.032,00 con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 dal
16.9.2020 sino al saldo effettivo.
Nel merito
Respingersi l'opposizione e le domande tutte proposte dall'opponente.
Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo 24.7.2020 n. 634/2020 (n.
1259/2020 RG) del Tribunale di Cremona, dandosi atto dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente dopo la notifica del ricorso-decreto ingiuntivo, o comunque dirsi tenuta e condannarsi (c.f , con sede in Sospiro (CR), Via Giuseppina n. 5, Parte_1 P.IVA_1
pag. 3/13 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 28.032,00, con gli interessi di mora ex D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 sul complessivo importo di Euro 39.407,28 dalle scadenze delle singole fatture al 15.9.2020 e sul residuo importo di Euro 28.032,00 dal 16.9.2020 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi.”
In particolare, l'opposta eccepiva:
- la tardività della denunzia degli asseriti vizi;
- che la fornitura di maggiori quantitativi rispetto alle conferme d'ordine era stata richiesta dalla stesa;
Pt_1
- che la nuova apertura a strappo voluta da per gli astucci oggetto della Pt_1 seconda fornitura aveva reso necessari la creazione di una nuova fustella ed il rifacimento completo di n. 16 astucci;
- che sempre in relazione alla seconda fornitura, aveva chiesto a Pt_1 Controparte_1 di occuparsi anche della parte grafica, richiedendo modifiche delle sequenze delle facciate in quanto, nel frattempo, aveva interrotto il rapporto con l' , che Pt_1 Controparte_2 aveva sviluppato la grafica relativa alla prima fornitura.
La causa veniva istruita documentalmente, attraverso audizione testimoniale e attraverso
CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“ il CTU, visionato il prodotto, accerti :
• l'eventuale difettosità dell'apertura tramite pretaglio degli astucci consegnati in data
04.02.2020 (fattura n. 47 del 09.06.20) nonché l'irreparabilità del vizio;
• l'eventuale esecuzione non conforme alla regola dell'arte del pretaglio nei display di tipo
A consegnati in data 20.02.20 (fattura n. 14 del 29.02.20), quantificando i costi per
l'eliminazione di tale ultimo vizio.”.
pag. 4/13 Occorre dunque prendere le mosse dai risultati della CTU espletata, i quali sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei
CTP.
In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U.
e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass.
21.11.2016 n. 23637; Cass.
7.10.2016 n. 20232; Cass.
2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n.
3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).
In particolare, il CTU ha concluso come segue:
“Sulla base delle considerazioni riportate è possibile concludere quanto segue:
• Gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentano difficoltà di apertura tali da rendere sostanzialmente inutilizzabile il prodotto
• Non esistono efficaci azioni correttive per migliorare la qualità degli astucci suindicati;
la seconda serie di prodotti è stata completamente rivista come sistema di apertura risolvendo le criticità lamentate da Pt_1
• I display a intaglio alto presentano alcune interruzioni della pre-incisione a fustella, a parere del fornitore per evitare rotture accidentali.
• Tali display si aprono correttamente ma in alcuni punti potrebbero generarsi bave e residui di cartone non perfettamente intagliato, circostanza che non lede la funzionalità del prodotto ma solamente la qualità visiva”.
pag. 5/13 Ciò anticipato in punto di difettosità della merce, si deve evidenziare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
Era dunque onere di provare la fonte (ossia il contenuto Controparte_1 dell'accordo) intervenuto con Pt_1
Ciò premesso, si evidenzia quanto segue:
FATTURA N. 47 DEL 09.06.20 - MERCE CONSEGNATA IL 04.02.20
La prima fornitura (fattura n. 47 del 09.06.2020) avveniva in data 04.02.2020 (bolla di consegna n. 10 del 04.02.2020, cfr. doc. 5 opponente).
Una volta visionati gli astucci, appurava che l'apertura di tutti fosse difettosa. Più Pt_1 dettagliatamente, era stata richiesta da un'apertura facilitata tramite pretaglio, Pt_1 cosicché per il cliente fosse semplice eseguire tale passaggio e che l'astuccio, una volta pag. 6/13 aperto, rimanesse pressoché intatto e potesse essere utilizzato quale dispenser/porta sacchetti sino all'esaurimento del prodotto contenuto al suo interno. Il succitato pretaglio, tuttavia, risultava non funzionante. Una volta inserito il dito nell'apposito spazio ed esercitata una normale pressione risultava impossibile aprire la scatola lungo il pretaglio, se non rompendola.
Su tale aspetto, come anticipato, il CTU ha confermato la totale inutilizzabilità della merce:
“Gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentano difficoltà di apertura tali da rendere sostanzialmente inutilizzabile il prodotto. Non esistono efficaci azioni correttive per migliorare la qualità degli astucci suindicati;
la seconda serie di prodotti è stata completamente rivista come sistema di apertura risolvendo le criticità lamentate da
”. Pt_1
Considerato che ha eccepito che l'opponente non avrebbe Controparte_1 tempestivamente denunciato il vizio, si deve invece osservare come risulti documentalmente provato che la denuncia sia avvenuta nei termini: l'ordine è stato consegnato in data 04.02.2020, con mail del 13.02.2020 (cfr. doc. 12 opponente)
, facendo riferimento alla telefonata del giorno antecedente intercorsa tra le Controparte_1 parti, proponeva di realizzare dei nuovi tracciati inviando, in data 17.02.2020, ulteriore mail allegando i suddetti tracciati con lo strappo modificato (cfr. doc. 13 opponente).
avrebbe, quindi, evaso la conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19 producendo Controparte_1 le n. 16 tipologie d'astucci con un pretaglio funzionate, sostituendoli a quelli consegnati in data 04.02.2020 e risultati difettosi. A conferma di tale raggiunta intesa è stata prodotta bolla di consegna n. 10 del 04.02.2020 (ossia il DDT relativo alla consegna degli astucci difettosi) corretta, allegata a mail 09.03.2020 inviata da Litocartotecnica a Bio.C (cfr. doc.
14 opponente) ove, alla dicitura “causale del trasporto” la parola “vendita” (cfr. doc. 3) veniva sostituita con “conto visione”.
In pari data chiedeva, conseguentemente, quando sarebbe stata ritirata la merce non Pt_1 conforme (cfr. doc. 15 opponente) che, attesa anche l'elevata quantità, generava problemi di spazio all'interno del magazzino.
pag. 7/13 Ciò nonostante, la merce difettosa veniva fatturata a diversi mesi di distanza dalla consegna, in data 09.06.2020. Una volta ricevuta la suddetta fattura ribadiva le contestazioni Pt_1
(cfr. doc. 16 opponente).
I testi e (cfr. verbale udienza 04.04.22) confermavano i Testimone_1 Testimone_2 capitoli di prova 6, 7, 8, 9, 10 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, ossia l'avvenuta denuncia, la difettosità del prodotto, la modifica della causale di trasporto della bolla relativa all'ordine difettoso e l'accordo circa la realizzazione di nuovi astucci con apertura funzionante, in sostituzione di quelli viziati.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle doglianze relative alla quantità di merce consegnata, difforme in eccedenza rispetto a quella ordinata.
Alla luce di tutto quanto sopra, considerata la totale inutilizzabilità della merce, l'importo portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 47 del 09.06.2020, pari ad € 12.018,63 è da considerarsi non dovuto.
FATTURA N. 16 DEL 29.02.2020 - MERCE CONSEGNATA IL 05.03.20
Attesa l'irreparabilità del vizio afferente gli astucci consegnati in data 04.02.20, le parti convenivano il loro rifacimento. I nuovi astucci venivano consegnati in data 05.03.2020 e ad essi si riferisce la fattura monitoriamente azionata n. 16 del 29.02.2020.
I prodotti risultavano esenti da vizi, tuttavia – secondo quanto allegato dall'opponente, il quantitativo consegnato e fatturato risultava maggiorato rispetto alla conferma d'ordine, ossia la n. 46 del 17.12.19 (cfr. doc. 3 opponente).
Inoltre, secondo quanto allegato dall'opponente senza alcun accordo a riguardo,
esponeva nella succitata fattura € 1.500,00 +IVA a titolo di “contributo Controparte_1 spese nuova fustella e rifacimento 16 grafiche”.
Si deve evidenziare che:
- nella conferma d'ordine relativa agli astucci (cfr. doc. 3 opponente), che rappresenta il raggiungimento dell'accordo fra le parti in merito a quantità, prezzi e tipologie dei suddetti pag. 8/13 prodotti, veniva espressamente convenuto il prezzo unitario di € 0,113 ad astuccio per un totale pezzi pari a 50.500, prevedendo “fustella in abbinamento a nostre spese”.
- gli astucci consegnati in data 04.02.2020 presentavano tutti un vizio consistente nell'inutilizzabilità dell'apertura mediante pretaglio e, per tale motivo, Controparte_1 provvedeva a fornire nuovi astucci esenti da vizi, in sostituzione della prima fornitura viziata. Per risolvere tale problematica si rendeva necessario modificare il progetto del pretaglio e realizzare una nuova fustella che imprimesse sull'astuccio il suddetto pretaglio in modo corretto e funzionante. In altre parole la necessità di realizzare una nuova fustella è scaturita dall'errore di e, conseguentemente, i relativi costi, lungi dall'essere Controparte_1 imputabili a , devono rimanere a carico del soggetto che, con il suo comportamento, Pt_1 li ha causati (ossia ); Controparte_1
- con riferimento al “rifacimento 16 grafiche”, l'opponente ha esposto come le grafiche fossero state realizzate da altro fornitore, nello specifico , e che nella Controparte_2 conferma d'ordine n. 46 17.12.19 (cfr. ancora doc. 3 opponente) si legge “file grafici da voi forniti”, evidenziava, altresì, l'assenza di un accordo in merito al pagamento di tale voce.
In particolare, dopo la prima consegna di merce difettosa, il nuovo accordo tra le parti consisteva nel fornire degli astucci privi di vizi, mantenendo inalterate le condizioni pattuite per la prima fornitura e trasfuse nella conferma d'ordine 46 del 17.12.19.
L'istruttoria orale espletata ha permesso di accertare quanto sopra affermato, ossia che le condizioni economiche previste per il rifacimento degli astucci sarebbero sempre state quelle concordate con la conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19. In particolare il cap. 11 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., (“ accettava di far realizzare da Pt_1
le n. 16 tipologie d'astuccio con pretaglio così modificato alle stesse Controparte_1 condizioni concordate nella conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19?”) veniva confermato dai testi di parte attrice Sig. “sì”, “ricordo che non c'erano variazioni di prezzo, Testimone_1 si trattava delle stesse quantità con il nuovo modello” e Sig. e da quelli di Testimone_2 parte convenuta, sentiti a prova contraria, in particolare Sig.ra “Sul cap. 11 “sì Tes_3 lo confermo”.
pag. 9/13 Documentalmente provata la pronta denuncia di tutto quanto sopra: , in data Pt_1
11.03.2020, inviava contestazione scritta (cfr. doc. 17 opponente).
Si deve altresì rilevare come fosse onere di provare l'esistenza di un Controparte_1 accordo in merito a quantitativi e imputabilità delle spese relative a nuova fustella e rifacimento 16 grafiche a (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 citata). Pt_1
ha allegato che fosse intervenuto un accordo verbale teso ad Controparte_1 aumentare il quantitativo della merce e ha spiegato le ragioni per cui le spese relative a nuova fustella e rifacimento 16 grafiche fossero da considerarsi in capo a Sono stati Pt_1 sentiti i testimoni dell'opposta, i quali hanno confermato quanto allegato da
. Tuttavia, i testimoni di hanno affermato il contrario. Controparte_1 Pt_1
Alla luce di tali testimonianze discordanti, ci si deve basare su quanto emerge documentalmente dalla conferma d'ordine relativa agli astucci (cfr. doc. 3 opponente), che rappresenta il raggiungimento dell'accordo fra le parti in merito a quantità, prezzi e tipologie dei suddetti prodotti, veniva espressamente convenuto il prezzo unitario di €
0,113 ad astuccio per un totale pezzi pari a 50.500, prevedendo “fustella in abbinamento a nostre spese” e “file grafici da voi forniti”.
Pertanto, in relazione alla seconda fornitura d'astucci (sostitutiva della prima difettosa), Pt_2
tenuta a pagare esclusivamente l'importo di € 6.961,93, ossia € 5.706,50 + IVA (e non
[...] il maggior importo pari ad € 18.733,21 portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 16 del 29.02.20) indicato nella conferma d'ordine n. 46 del 17.12.19 (cfr. doc. 3 opponente), atteso che tale documento rappresenta – se non altro in questo processo - l'unico e corretto accordo economico raggiunto dalle parti.
FATTURA N. 14 DEL 29.02.2020 – MERCE CONSEGNATA IL 20.02.20
Le parti raggiungevano un accordo anche per la realizzazione dei display/espositori, ossia le scatole che avrebbero contenuto gli astucci (cfr. doc. 2 opponente), come da ordine n. 8 del
23.01.2020, espressamente approvato da (cfr. doc. 4 opponente). Per i suddetti Pt_1 display le parti concordavano anche un “contributo spese per due fustelle” e le “spese avviamenti/lastre stampa”, mentre per i file grafici, venendo gli stessi eseguiti da CP_2
pag. 10/13 TI , veniva mantenuta la previsione “file grafici da voi forniti” (tali accordi CP_2
espressamente compaiono nella conferma d'ordine, cfr. sempre doc. 4 opponente).
Anche in tal caso consegnava e fatturava un numero maggiore di display Controparte_1 rispetto a quelli ordinati: a fronte di n.
2.425 display ordinati, per un totale ordine pari ad €
5.267,35 (come da ordine n. 8 del 23.01.2020, cfr. doc. 4), i display fatturati erano pari a n.
4.265, per un totale fattura di € 8.655,44, come da fattura monitoriamente azionata n. 14 del 29.02.2020 (cfr. doc. 7 bis).
Inoltre, alcuni display, e precisamente i display “tipo A”, erano viziati: la materiale esecuzione del pretaglio non era avvenuta a regola d'arte. Il CTU ha confermato come, seppur la funzionalità del prodotto non sia lesa, “in alcuni punti potrebbero generarsi bave
e residui di cartone non perfettamente intagliato”, circostanza che lede “la qualità visiva”.
Entrambe le problematiche venivano prontamente denunciate sia telefonicamente sia inviando missiva in data 11.03.2020 (cfr. doc. 17 opponente), come confermato anche dai testimoni escussi (in particolare Sig. “successivamente alla consegna ho Testimone_1 parlato con per dire dei problemi: la quantità e il taglio”. Sig. e Parte_3 Persona_1
Sig. “praticamente chiamavano subito, di lì a poco […] praticamente Testimone_2 immediata”) che confermavano il cap. 13 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 (“in data
20.02.20 consegnava i display a (come da bolla di consegna Controparte_1 Pt_1 che si rammostra, doc. 7) la quale, nei giorni seguenti, appurava come il quantitativo consegnato fosse maggiore di quello ordinato e come la materiale esecuzione del pretaglio nei display di “tipo A” fosse non conforme alla regola dell'arte, denunciando telefonicamente a tali problematiche in data 24.02.20?”). Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra, in relazione alla fornitura di display, non può essere Pt_2 condannata a pagare l'intero importo portato dalla fattura monitoriamente azionata n. 14 del 29.02.2020, ossia € 8.655,44 .
L'importo dovuto per la fornitura di display tipo C (ossia gli unici realizzati a regola d'arte), contributo spese per due fustelle e spese avviamenti lastre stampa, come da conferma d'ordine è pari ad € 3.528,85 (ossia € 2.892,50 + IVA),
pag. 11/13 Con riferimento ai display di tipo A, risultati di non perfetta fattura, con ripercussioni quantomeno a livello estetico, ed il cui costo totale (per il quantitativo effettivamente ordinato) era pari ad € 1.738,50 (ossia € 1.425,00 +IVA), l'opponente ha proposto di sottrarre la cifra di € 854,00 (ossia € 700,00+IVA), pari a circa il 50%. Ritiene tuttavia il giudice che la componente estetica non possa valutarsi di pari valore rispetto a quella funzionale e che – anche dal punto di vista estetico – la difformità non sia grave. Per tali ragioni, si stima equa una riduzione del 25%, sicchè è dovuta la somma di € 1068,75+IVA.
La somma totale dovuta per la fornitura dei display da parte di è dunque pari a Pt_2
3961,25 + IVA.
Per tutte tali ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere annullato e deve essere Pt_1 condannata a pagare a il minor importo di € 5.706,50 + 3.961,25 + Controparte_1
IVA, pari ad € 9667,75 + IVA.
Considerato che le difese di sono risultate fondate e la diminuzione del quantum Pt_1 dovuto, deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1 dell'opponente.
Anche le spese relative alla CTU espletata sono a carico dell'opposta.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna al pagamento di € 9.667,75 + IVA in favore di Pt_1 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva,
[...]
3. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese relative alla CTU a carico di convenuta opposta
16/06/2025.
la Giudice
Federica Meloni
pag. 12/13 pag. 13/13