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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8121/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marco Gotti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 30.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 30.6.2025 i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla
1 luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 27.9.2020 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Genova Via E. Canesi n. 58/Nero int. 19, di proprietà esclusiva della Signora rimane assegnata alla medesima, con tutti i beni in essa contenuti;
il Pt_1
sig. si è trasferito a vivere in Genova, via Sant'Alberto 34/10 e ivi ha già fissato la Pt_2
propria residenza anagrafica;
egli inoltre ha già prelevato i propri effetti personali e il vestiario dalla casa già coniugale;
2
3. le parti, che svolgono ormai in modo stabile un'attività lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
4. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
5. i coniugi stabiliscono che le spese legali e i relativi esborsi saranno suddivisi al 50% ciascuno”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 173, parte I, anno 2020), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marco Gotti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 30.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 30.6.2025 i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla
1 luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 27.9.2020 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Genova Via E. Canesi n. 58/Nero int. 19, di proprietà esclusiva della Signora rimane assegnata alla medesima, con tutti i beni in essa contenuti;
il Pt_1
sig. si è trasferito a vivere in Genova, via Sant'Alberto 34/10 e ivi ha già fissato la Pt_2
propria residenza anagrafica;
egli inoltre ha già prelevato i propri effetti personali e il vestiario dalla casa già coniugale;
2
3. le parti, che svolgono ormai in modo stabile un'attività lavorativa, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro posizione patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente;
4. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
5. i coniugi stabiliscono che le spese legali e i relativi esborsi saranno suddivisi al 50% ciascuno”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 173, parte I, anno 2020), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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