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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/08/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eugenio Scifo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria il 18.11.2024, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 54, parte I, dell'anno 2024; che dalla loro unione è nato il figlio (Vittoria, 29.12.2022); ER che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi potranno stabilire le loro rispettive residenze e i loro rispettivi domicili liberamente ove riterranno più opportuno;
3. entrambi i coniugi sin da ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per viaggi all'estero;
4. ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro;
5. la casa che fu coniugale, sita in Vittoria (RG) in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, verrà assegnata alla moglie;
Parte_1
6. il figlio minore, , verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con ER collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di averlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo, previa semplice richiesta;
7. il marito, il SI. , si impegna a versare alla moglie, SI.ra , la somma Parte_2 Parte_1 di €. 200,00 (duecento/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio minore ER
;
[...]
8. le spese straordinarie occorrenti per il medesimo figlio minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. il marito, il SI. autorizza altresì l'Inps a trasmettere integralmente l'Assegno Parte_2
Unico per conto del figlio minore alla SI.ra . ER Parte_1 che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 18.11.2024, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 54, parte I, dell'anno 2024;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Francesco Vinciguerra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Eugenio Scifo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria il 18.11.2024, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 54, parte I, dell'anno 2024; che dalla loro unione è nato il figlio (Vittoria, 29.12.2022); ER che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 09.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi potranno stabilire le loro rispettive residenze e i loro rispettivi domicili liberamente ove riterranno più opportuno;
3. entrambi i coniugi sin da ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per viaggi all'estero;
4. ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro;
5. la casa che fu coniugale, sita in Vittoria (RG) in via Avv. Giovanni Agnelli n. 8, verrà assegnata alla moglie;
Parte_1
6. il figlio minore, , verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con ER collocamento prevalente presso la madre e con facoltà del padre di averlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo, previa semplice richiesta;
7. il marito, il SI. , si impegna a versare alla moglie, SI.ra , la somma Parte_2 Parte_1 di €. 200,00 (duecento/00) mensili a titolo di mantenimento del figlio minore ER
;
[...]
8. le spese straordinarie occorrenti per il medesimo figlio minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. il marito, il SI. autorizza altresì l'Inps a trasmettere integralmente l'Assegno Parte_2
Unico per conto del figlio minore alla SI.ra . ER Parte_1 che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a Vittoria in data 18.11.2024, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 54, parte I, dell'anno 2024;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti