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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2072/2022,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Irene de Angelis e Anna Grasso, presso lo studio della quale in San Severo alla via
Guareschi, 39 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (C.F.: ) e in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2 rapp.te p.t. (P.IVA ), rappresentate e difese dall'avv. Santo Spagnolo ed P.IVA_2 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Loretta Adriano, in Francavilla Fontana, alla via Giordano, 4/A parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilità civile proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., da nei Parte_1 confronti tanto della Stazione di servizio Eni/Agip quanto della compagnia assicurativa CP_2 per i danni patiti a seguito della caduta verificatasi in data 08.01.2018, alle ore 12.35 circa, a causa della presenza, presso la colonnina self-service della stazione di servizio, di una chiazza di gasolio.
Pag. 1 a 5 1.1 In particolare, con citazione proposta innanzi al giudice di pace di Brindisi, l'attrice ha chiesto il risarcimento per equivalente delle lesioni personali riportate, costituite dalla frattura del polso destro, e la reintegrazione dei danni patrimoniali subiti per essere stata costretta a sottoporsi a visite mediche e cicli di fisioterapia, per un importo complessivamente quantificato in € 18.757,93, con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio, la Stazione e la compagnia assicurativa CP_1 CP_1
convenute hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice di CP_2 pace adito.
3. Con ordinanza del 06.04.2024, il giudice di pace di Brindisi ha dichiarato, nel giudizio iscritto al n. RG 1098/21, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brindisi.
4. ha tempestivamente riassunto il giudizio, con atto di Parte_1 citazione notificato alla controparte, innanzi al Tribunale di Brindisi, reiterando le conclusioni già rassegnate innanzi al giudice di pace.
5. Costituendosi in giudizio, la Stazione di servizio ha dedotto l'infondatezza CP_1 della domanda attorea, rilevando che, da un lato, l'eventuale presenza di una macchia di gasolio in una stazione di servizio non possa dirsi evento non prevedibile secondo l'ordinaria diligenza e che, dall'altro lato, dagli accertamenti stragiudiziali svolti, la pavimentazione presente sul luogo della caduta è risultata omogena e uniformemente livellata. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda. In subordine, ha domandato di ridurre la condanna invocata entro la soglia dei danni effettivamente provati.
6. Costituendosi in giudizio, la compagnia assicurativa ha sollevato un'eccezione CP_2 preliminare, osservando che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice direttamente nei propri confronti è da ritenersi inammissibile alla luce del quadro normativo di riferimento.
L'azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicurativa del responsabile civile costituisce, infatti, un'eccezione tassativamente prevista dal Codice della Strada alla regola generale secondo cui il danneggiato può agire solo nei confronti del danneggiante. Soltanto a quest'ultimo compete, poi, la facoltà di richiedere alla compagnia assicurativa di essere manlevato, in forza del contratto concluso, eventualmente formulando, in giudizio, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo garante.
La compagnia ha concluso, quindi, in primis, per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, per l'infondatezza di questa, vinte le spese di lite.
7. Ritenuto di dover decidere sull'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa separatamente dal merito, il Tribunale ha fissato udienza di discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Pag. 2 a 5 7.1 All'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 17.04.2024, il Tribunale ha pronunciato sentenza contestuale non definitiva n. 656/2024 con cui ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via diretta da nei confronti di Parte_1
rimettendo la decisione sulle spese di lite al merito in ragione Controparte_2 dell'unicità della difesa dei soggetti convenuti.
8. Con separata ordinanza del 17.04.2024, il Tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia alla domanda;
con corresponsione in favore di ed delle spese di lite, liquidate nella misura di € Controparte_1 Controparte_2
2.204,80 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 18.757,93), esclusi quelli previsti per la fase istruttoria e per quella decisoria, in quanto non ancora svolte, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/14 per il caso in cui il medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in considerazione della parziale differenziazione delle difese articolate per l'una e per l'altra convenuta”.
8.1 Alla successiva udienza parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta formulata, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori, mentre parte convenuta ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa sia per conto di che per conto di CP_1 [...]
opponendosi alle altrui richieste istruttorie e chiedendo fissarsi udienza di CP_2 precisazione delle conclusioni.
9. Con ordinanza del 07.11.2024 il Tribunale, preso atto del fallimento della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di brevi note finali, in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
9.1 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte attrice ha ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
10. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
11. Preliminarmente, è necessario ascrivere la responsabilità della stazione di servizio all'alveo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità dei danni per le cose in custodia, avente
Pag. 3 a 5 natura oggettiva, perché fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Tale forma di responsabilità va esclusa, tuttavia, allorquando il presunto danneggiante dimostri o l'esistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o l'interferenza eziologica, esclusiva-assorbente oppure concorrente, nella causazione del danno della condotta del danneggiato stesso o di un terzo estraneo caratterizzata, rispettivamente, dalla colpa ex art. 1227 c.c. (Cass. n. 2376/2024) e dal carattere non prevedibile e prevenibile (Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152).
Risulta fondamentale analizzare, quindi, anche e anzitutto la condotta del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., verificando se la stessa sia improntata al generale canone di diligenza e prudenza o meno rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia del danneggiante e il danno lamentato dal danneggiato.
Tale segmento causale ben può essere integralmente eliso o parzialmente alterato, infatti, dalla condotta del danneggiato stesso che si relazioni con la cosa in custodia del danneggiante in modo imprudente e negligente.
12. Ciò premesso in termini generali, deve dirsi che nel caso di specie l'asserito nesso eziologico esistente tra la cosa in custodia della stazione di servizio e il danno lamentato dall'attrice è in radice eliso dal comportamento disattento tenuto dalla stessa attrice.
Occorre considerare, infatti, che la presenza di chiazze di carburante in una stazione di servizio è circostanza plausibile, prevedibile e prevenibile secondo l'ordinaria diligenza richiesta a chi si appresti in una stazione di servizio. Il grado di diligenza richiesto ai consociati dall'art. 1227, comma 1, c.c. va parametrato, invero, alla situazione di rischio insita in modo tipico e proprio nella vicenda concreta.
Ebbene, se l'attrice avesse prestato l'attenzione ordinaria richiesta all'utente delle stazioni di servizio, si sarebbe avveduta della presenza della chiazza di carburante prossima alla colonnina self-service, pienamente visibile in ragione dell'orario 12.35 circa in cui è avvenuta la caduta nonché della consistenza oleosa e del colore scuro del carburante differente dalla pavimentazione a terra.
Deve concludersi, quindi, che i danni riportati da sono dipesi Parte_1 esclusivamente da un comportamento negligente della stessa attrice che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto, in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia la chiazza di carburante) e il danno.
13. In punto di spese di lite, si deve condannare l'attrice soccombente, ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite sostenute sia dalla stazione di servizio sia dalla compagnia assicurativa
Pag. 4 a 5 in ragione del rigetto e dell'inammissibilità, già pronunciata con sentenza parziale n. 656/2024, della domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'una e dell'altra.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 18.757,93), con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria e decisoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, in ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo e con l'aumento finale del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/14 per il caso in cui il medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in considerazione della parziale differenziazione delle difese articolate per l'una e per l'altra convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti della Parte_1 stazione di servizio;
Controparte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 stazione di servizio e della compagnia assicurativa Controparte_3
, in solido, che liquida in complessivi € 4.402,45 a titolo Controparte_2 di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2072/2022,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Irene de Angelis e Anna Grasso, presso lo studio della quale in San Severo alla via
Guareschi, 39 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. (C.F.: ) e in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2 rapp.te p.t. (P.IVA ), rappresentate e difese dall'avv. Santo Spagnolo ed P.IVA_2 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Loretta Adriano, in Francavilla Fontana, alla via Giordano, 4/A parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilità civile proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., da nei Parte_1 confronti tanto della Stazione di servizio Eni/Agip quanto della compagnia assicurativa CP_2 per i danni patiti a seguito della caduta verificatasi in data 08.01.2018, alle ore 12.35 circa, a causa della presenza, presso la colonnina self-service della stazione di servizio, di una chiazza di gasolio.
Pag. 1 a 5 1.1 In particolare, con citazione proposta innanzi al giudice di pace di Brindisi, l'attrice ha chiesto il risarcimento per equivalente delle lesioni personali riportate, costituite dalla frattura del polso destro, e la reintegrazione dei danni patrimoniali subiti per essere stata costretta a sottoporsi a visite mediche e cicli di fisioterapia, per un importo complessivamente quantificato in € 18.757,93, con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio, la Stazione e la compagnia assicurativa CP_1 CP_1
convenute hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice di CP_2 pace adito.
3. Con ordinanza del 06.04.2024, il giudice di pace di Brindisi ha dichiarato, nel giudizio iscritto al n. RG 1098/21, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brindisi.
4. ha tempestivamente riassunto il giudizio, con atto di Parte_1 citazione notificato alla controparte, innanzi al Tribunale di Brindisi, reiterando le conclusioni già rassegnate innanzi al giudice di pace.
5. Costituendosi in giudizio, la Stazione di servizio ha dedotto l'infondatezza CP_1 della domanda attorea, rilevando che, da un lato, l'eventuale presenza di una macchia di gasolio in una stazione di servizio non possa dirsi evento non prevedibile secondo l'ordinaria diligenza e che, dall'altro lato, dagli accertamenti stragiudiziali svolti, la pavimentazione presente sul luogo della caduta è risultata omogena e uniformemente livellata. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda. In subordine, ha domandato di ridurre la condanna invocata entro la soglia dei danni effettivamente provati.
6. Costituendosi in giudizio, la compagnia assicurativa ha sollevato un'eccezione CP_2 preliminare, osservando che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice direttamente nei propri confronti è da ritenersi inammissibile alla luce del quadro normativo di riferimento.
L'azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicurativa del responsabile civile costituisce, infatti, un'eccezione tassativamente prevista dal Codice della Strada alla regola generale secondo cui il danneggiato può agire solo nei confronti del danneggiante. Soltanto a quest'ultimo compete, poi, la facoltà di richiedere alla compagnia assicurativa di essere manlevato, in forza del contratto concluso, eventualmente formulando, in giudizio, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo garante.
La compagnia ha concluso, quindi, in primis, per la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, per l'infondatezza di questa, vinte le spese di lite.
7. Ritenuto di dover decidere sull'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa separatamente dal merito, il Tribunale ha fissato udienza di discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Pag. 2 a 5 7.1 All'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 17.04.2024, il Tribunale ha pronunciato sentenza contestuale non definitiva n. 656/2024 con cui ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via diretta da nei confronti di Parte_1
rimettendo la decisione sulle spese di lite al merito in ragione Controparte_2 dell'unicità della difesa dei soggetti convenuti.
8. Con separata ordinanza del 17.04.2024, il Tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia alla domanda;
con corresponsione in favore di ed delle spese di lite, liquidate nella misura di € Controparte_1 Controparte_2
2.204,80 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 18.757,93), esclusi quelli previsti per la fase istruttoria e per quella decisoria, in quanto non ancora svolte, con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/14 per il caso in cui il medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in considerazione della parziale differenziazione delle difese articolate per l'una e per l'altra convenuta”.
8.1 Alla successiva udienza parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta formulata, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori, mentre parte convenuta ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa sia per conto di che per conto di CP_1 [...]
opponendosi alle altrui richieste istruttorie e chiedendo fissarsi udienza di CP_2 precisazione delle conclusioni.
9. Con ordinanza del 07.11.2024 il Tribunale, preso atto del fallimento della conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di brevi note finali, in cui le parti hanno ribadito le proprie posizioni insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
9.1 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte attrice ha ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
10. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
11. Preliminarmente, è necessario ascrivere la responsabilità della stazione di servizio all'alveo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità dei danni per le cose in custodia, avente
Pag. 3 a 5 natura oggettiva, perché fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Tale forma di responsabilità va esclusa, tuttavia, allorquando il presunto danneggiante dimostri o l'esistenza del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o l'interferenza eziologica, esclusiva-assorbente oppure concorrente, nella causazione del danno della condotta del danneggiato stesso o di un terzo estraneo caratterizzata, rispettivamente, dalla colpa ex art. 1227 c.c. (Cass. n. 2376/2024) e dal carattere non prevedibile e prevenibile (Cass., 27 aprile 2023,
n. 11152).
Risulta fondamentale analizzare, quindi, anche e anzitutto la condotta del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., verificando se la stessa sia improntata al generale canone di diligenza e prudenza o meno rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia del danneggiante e il danno lamentato dal danneggiato.
Tale segmento causale ben può essere integralmente eliso o parzialmente alterato, infatti, dalla condotta del danneggiato stesso che si relazioni con la cosa in custodia del danneggiante in modo imprudente e negligente.
12. Ciò premesso in termini generali, deve dirsi che nel caso di specie l'asserito nesso eziologico esistente tra la cosa in custodia della stazione di servizio e il danno lamentato dall'attrice è in radice eliso dal comportamento disattento tenuto dalla stessa attrice.
Occorre considerare, infatti, che la presenza di chiazze di carburante in una stazione di servizio è circostanza plausibile, prevedibile e prevenibile secondo l'ordinaria diligenza richiesta a chi si appresti in una stazione di servizio. Il grado di diligenza richiesto ai consociati dall'art. 1227, comma 1, c.c. va parametrato, invero, alla situazione di rischio insita in modo tipico e proprio nella vicenda concreta.
Ebbene, se l'attrice avesse prestato l'attenzione ordinaria richiesta all'utente delle stazioni di servizio, si sarebbe avveduta della presenza della chiazza di carburante prossima alla colonnina self-service, pienamente visibile in ragione dell'orario 12.35 circa in cui è avvenuta la caduta nonché della consistenza oleosa e del colore scuro del carburante differente dalla pavimentazione a terra.
Deve concludersi, quindi, che i danni riportati da sono dipesi Parte_1 esclusivamente da un comportamento negligente della stessa attrice che, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ha eliso il rapporto, in ipotesi esistente, ex art. 2051 c.c., tra la res pericolosa (ossia la chiazza di carburante) e il danno.
13. In punto di spese di lite, si deve condannare l'attrice soccombente, ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite sostenute sia dalla stazione di servizio sia dalla compagnia assicurativa
Pag. 4 a 5 in ragione del rigetto e dell'inammissibilità, già pronunciata con sentenza parziale n. 656/2024, della domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'una e dell'altra.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 18.757,93), con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria e decisoria, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, in ragione della modesta e ripetitiva attività difensiva svolta al riguardo e con l'aumento finale del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/14 per il caso in cui il medesimo avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in considerazione della parziale differenziazione delle difese articolate per l'una e per l'altra convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti della Parte_1 stazione di servizio;
Controparte_3
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 stazione di servizio e della compagnia assicurativa Controparte_3
, in solido, che liquida in complessivi € 4.402,45 a titolo Controparte_2 di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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