TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. IZZI Parte_1
CARLO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.23, la proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 327 2023 00000 762 43 000 notificatole in data
10/5/2023 (recante contribuzione dovuta alla gestione lavoratori pubblici ex ) CP_2 eccependo, oltre la prescrizione e l'errato regime sanzionatorio dell'evasione applicato nel titolo esecutivo, di avere regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto sin dall'anno 2009.
Si costituiva l , confermando che la ricorrente aveva effettuato il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 8.426,33 per Cassa CPDEL, di euro 1.238,35 per Cassa
INADEL e di euro 90,29 per Cassa CREDITO DMC nel mese di ottobre 2009, riferiti a giugno pagina 1 di 3 2009, rilevando che il pagamento delle somme era riferito ad alcuni mesi esposti senza indicazione del mese di settembre 2009, per cui l provvedeva ad imputare solo la CP_2
somma di Euro 1.798,00 al mese di giugno 2009 per CPDEL;
Presentata la denuncia annuale per il 2010, l continuava a prelevare le somme a credito che risultavano ancora non CP_2
imputate (per la irregolarità di fondo della denuncia 2009, in quanto priva di settembre 2009) sul versamento CPDEL di Euro 8.426,33 (fatto a ottobre 2009) imputando questa volta euro
6.581,33 sulla Cassa CPDEL del mese di gennaio 2010. Rilevava che l'aver omesso nella denuncia annuale per l'anno 2009 le indicazioni analitiche sul mese di settembre 2009 aveva impedito la cosiddetta “quadratura” automatica e dato causa ai comportamenti dell' ; CP_2
riferiva che solo successivamente, nel mese di agosto 2022, la Parte_1
provvedeva a denunciare le posizioni analitiche dei dipendenti in forza nel mese di settembre
2009. L osservava che dalle successive verifiche era emerso che sull'anno 2013 CP_1
risultava un credito sul mese di ottobre di euro 6.860,50 per Cassa CPDEL, di euro 1.007,04 per Cassa INADEL e di euro 73,54 per Cassa CREDITO, per un totale di Euro 7.941,08, evidenziando che dette somme – con l'espresso consenso da manifestare nel processo – potevano essere imputate oggi sull'AVA oggi opposto (sorte capitale) e condurre alla cessazione della materia del contendere, con abbattimento delle sanzioni non dovute.
Parte ricorrente, nelle note da ultimo depositate, esprimeva il proprio consenso alla compensazione richiesta dall' con conseguente cessazione della materia del CP_1
contendere.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti. Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame.
La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e pagina 2 di 3 da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Quanto al regime delle spese processuali, posto che le parti sul punto non hanno trovato un accordo, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere integralmente compensate, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio in atti e della peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale, tenuto in particolare conto che, se è vero che il pagamento era stato già eseguito dalla Comunità, è anche indubbio che l abbia tenuto una condotta processuale corretta CP_1
e diligente, indicando la posizione a credito che risultava in capo alla Comunità per la successiva annualità 2013 in modo da consentire la compensazione e la rapida definizione della controversia.
Le spese processuali vanno quindi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. IZZI Parte_1
CARLO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.23, la proponeva Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 327 2023 00000 762 43 000 notificatole in data
10/5/2023 (recante contribuzione dovuta alla gestione lavoratori pubblici ex ) CP_2 eccependo, oltre la prescrizione e l'errato regime sanzionatorio dell'evasione applicato nel titolo esecutivo, di avere regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto sin dall'anno 2009.
Si costituiva l , confermando che la ricorrente aveva effettuato il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 8.426,33 per Cassa CPDEL, di euro 1.238,35 per Cassa
INADEL e di euro 90,29 per Cassa CREDITO DMC nel mese di ottobre 2009, riferiti a giugno pagina 1 di 3 2009, rilevando che il pagamento delle somme era riferito ad alcuni mesi esposti senza indicazione del mese di settembre 2009, per cui l provvedeva ad imputare solo la CP_2
somma di Euro 1.798,00 al mese di giugno 2009 per CPDEL;
Presentata la denuncia annuale per il 2010, l continuava a prelevare le somme a credito che risultavano ancora non CP_2
imputate (per la irregolarità di fondo della denuncia 2009, in quanto priva di settembre 2009) sul versamento CPDEL di Euro 8.426,33 (fatto a ottobre 2009) imputando questa volta euro
6.581,33 sulla Cassa CPDEL del mese di gennaio 2010. Rilevava che l'aver omesso nella denuncia annuale per l'anno 2009 le indicazioni analitiche sul mese di settembre 2009 aveva impedito la cosiddetta “quadratura” automatica e dato causa ai comportamenti dell' ; CP_2
riferiva che solo successivamente, nel mese di agosto 2022, la Parte_1
provvedeva a denunciare le posizioni analitiche dei dipendenti in forza nel mese di settembre
2009. L osservava che dalle successive verifiche era emerso che sull'anno 2013 CP_1
risultava un credito sul mese di ottobre di euro 6.860,50 per Cassa CPDEL, di euro 1.007,04 per Cassa INADEL e di euro 73,54 per Cassa CREDITO, per un totale di Euro 7.941,08, evidenziando che dette somme – con l'espresso consenso da manifestare nel processo – potevano essere imputate oggi sull'AVA oggi opposto (sorte capitale) e condurre alla cessazione della materia del contendere, con abbattimento delle sanzioni non dovute.
Parte ricorrente, nelle note da ultimo depositate, esprimeva il proprio consenso alla compensazione richiesta dall' con conseguente cessazione della materia del CP_1
contendere.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti. Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame.
La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e pagina 2 di 3 da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Quanto al regime delle spese processuali, posto che le parti sul punto non hanno trovato un accordo, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere integralmente compensate, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio in atti e della peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale, tenuto in particolare conto che, se è vero che il pagamento era stato già eseguito dalla Comunità, è anche indubbio che l abbia tenuto una condotta processuale corretta CP_1
e diligente, indicando la posizione a credito che risultava in capo alla Comunità per la successiva annualità 2013 in modo da consentire la compensazione e la rapida definizione della controversia.
Le spese processuali vanno quindi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3