Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1976, n. 22
CASS
Sentenza 7 gennaio 1976

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La notifica dell'atto di impugnazione a piu parti, domiciliate presso un unico procuratore, mediante consegna di una sola copia e da ritenere giuridicamente inesistente e non puo, pertanto, dare luogo a successive attivita integrative ex art 331 cod proc civ, non consentendo l'individuazione della parte, cui la copia, in concreto, consegnata al domiciliatario, puo considerarsi diretta. Vertendosi in tema di inesistenza della notifica, alla Costituzione di tutte le parti, alle quali l'impugnazione doveva essere diretta, puo conseguire soltanto un effetto ex nunc, in ordine alla instaurazione del rapporto processuale, di guisa che, se la Costituzione avviene quando gia e decorso il termine di impugnazione, essendosi gia formato il giudicato, il gravame e inammissibile. ( Conf 1993/74, mass n 370252; 1597/74, mass n 369773; ( Conf 666/74, mass n 368490).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/1976, n. 22
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22
    Data del deposito : 7 gennaio 1976

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