Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 254 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARULLI DAVIDE e dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIEFFO AGOSTINO e dall'Avv., , CP_1
giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 93/2024 del Tribunale di pubblicata il 15/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata, resa sulla domanda ha così disposto:
“Accoglie parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a corrispondere a la somma di
[...] CP_1
€ 3.048,31, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
Condanna al pagamento delle spese Parte_1 legali in favore di che si liquidano in € 1.314,00, oltre accessori di legge;
Pone CP_1
definitivamente in capo a le spese di CTU come liquidate con separato Parte_1 decreto “; il sig. ha censurato la pronuncia per essere stato condannato alle spese di lite, che Pt_1 avrebbero invece dovuto essere compensate per soccombenza reciproca. L'appellante ha evidenziato che nel ricorso introduttivo la sig.ra aveva chiesto la condanna del sig. CP_1
al pagamento, a titolo di differenze retributive, di Euro 33.048,22, al lordo dei Pt_1 contributi assistenziali e previdenziali, conseguente all'accertamento di un asserito rapporto di lavoro full time intercorso tra il 1.02.2015 al 30.11.2019 in maniera ininterrotta. Il tribunale ha invece riconosciuto, in accoglimento delle difese del resistente, che il rapporto lavorativo ha invece avuto natura di part time intercorrendo esclusivamente tra i periodi dal 23/04/2015 al 07/09/2017 e tra il 01/07/2019 ed il 20/11/2019. Il resistente in primo grado, in fase conciliativa, aveva peraltro offerto la somma di 2.000 euro a transazione della lite.
Secondo l'appellante la condanna al pagamento delle spese di lite, per quanto in misura minima, violerebbe gli artt. 91 e 92 cpc, poiché a fronte di quattro domande, o quantomeno di una domanda articolata in quattro capi, proposta da parte ricorrente in primo grado, su tre avrebbe avuto pienamente ragione la parte resistente e sulla restante vi sarebbe stata una riduzione a meno di un decimo della pretesa avanzata dalla ricorrente.
La parte appellata si è costituita, contestando la fondatezza dell'appello. In particolare ha evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe correttamente liquidato le spese in base al valore del decisum, e che l'ipotesi in esame – di accoglimento parziale, seppure in misura minima, della domanda – non rappresenta soccombenza reciproca.
L'appello è infondato.
La domanda della parte appellante in primo grado era così articolata:
1. accertare e dichiarare che la sig.ra ha svolto attività di lavoro subordinato CP_1
alle dipendenze del sig. dal 1.02.2015 al 30.11.2019, così come meglio Parte_1
specificato in premessa, con mansioni di assistente a persona non autosufficiente, con orario full time, correttamente inquadrabili nella declaratoria del livello CS del CCNL per il
Personale domestico convivente, con oggi conseguenza di legge e di contratto;
2. accertare e dichiarare che la ricorrente, per le differenze retributive spettanti tra quanto le
è stato corrisposto durante il rapporto e quanto in realtà le spettava in base al CCNL, considerando l'orario di lavoro effettivamente svolto e il trattamento retributivo previsto per il livello CS, per le festività, per le 13me, per le ferie e i permessi maturati e non goduti e per il T.F.R., è creditrice nei confronti del sig. della somma complessiva Parte_1
di €. 33.048,22, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, così come risulta dal conteggio analitico allegato, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto,
3. condannare il sig. nato a [...] il [...] , ivi Parte_1
residente, c/da Pantano nr. 32, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €. 33.048,22, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali di legge, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella dell'effettivo soddisfo, ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in base agli accertamenti tecnici che dovessero essere disposti in corso di causa;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari per il presente giudizio
In sostanza la lavoratrice deduceva lo svolgimento di un determinato orario di lavoro per un determinato periodo, quali presupposti di fatto per le maggiorazioni retributive di cui si riteneva creditrice.
L'accertamento dell'insussistenza di taluni presupposti in fatto allegati (minor orario e periodo di lavoro), da cui è conseguita una riduzione – seppur sostanziale – della somma richiesta dalla ricorrente, non può considerarsi accoglimento di uno solo tra plurimi capi della domanda: nel caso di specie la domanda era senz'altro unica, seppur fondata su plurimi fatti ritenuti dimostrati solo in parte. Sebbene articolata in punti la domanda della sig.ra CP_1 non può dirsi ripartita in capi autonomi (tanto che l'accertamento del minor orario e periodo lavorato incide su ciascuno di essi), poiché il primo, il secondo e il terzo punto individuano sostanzialmente presupposti, diritto reclamato, e richiesta di condanna della controparte, relativi ad un'unica pretesa.
In applicazione dei principi espressi dalla Cassazione a SS.UU. n. 32601/2022, che qui si richiama ex art. 118 disg. Att. cpc, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, pur nella misura minima considerato il valore e la semplicità della lite, nei limiti dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 962,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'appellato, da distrarsi all'avvocato antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/01/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga