Articolo 159 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 158Articolo 160
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9 ottobre 2010
Art. 159. Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente; b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
Nota all' art. 159:
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano le note all'articolo 92.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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