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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 3387/2023 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Polizzi Paoloalberto, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via G. Modena, n.3
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. Panucci Guglielmo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), C.so G. Mazzini, n. 2/B
RESISTENTE
Con l'intervento dl Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
pagina 1 di 10 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
-Dato atto della sentenza non definitiva n.
396/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 27 febbraio 2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e confermare l'affidamento super Parte_1 Controparte_1 esclusivo, ai sensi dell'art. 337quater, terzo comma, c.c., già disposto con provvedimento del
29.12.2023, del minore , a , la quale potrà assumere da sola tutte le Persona_1 Parte_1
decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare le decisioni relative alla salute e all'istruzione del minore;
-Mantenere il collocamento del minore presso la madre;
-Disporre che la permanenza del minore con il padre avvenga esclusivamente con modalità protetta;
-Confermare che è tenuto a contribuire al mantenimento periodico del figlio, Controparte_1 corrispondendo alla Ricorrente per tale titolo una somma mensile di € 200,00, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico su corrente intestato al Ricorrente;
-Disporre che Controparte_1
contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche mediche ed extrascolastiche
(come da Protocollo di codesto Ill.mo Tribunale) del minore, provvedendo al rimborso delle suddette spese entro dieci (10) giorni dalla richiesta della Ricorrente, corredata dai relativi giustificativi di spesa;
-Ordinarsi al SI. di procedere alla CP_1
chiusura del conto corrente n 94420494 (Banco Posta) cointestato con la sig.ra acceso presso Pt_1
o il cambio di intestazione dello stesso a favore del reale utilizzatore;
CP_2
-Con vittoria di spese e competenze ai sensi dell'art 91 c.p.c.».
pagina 2 di 10 Parte resistente:
«Voglia l'On.le Tribunale, contrariis rejectis,
PRELIMINARMENTE: disporre un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito dell'acquisizione della relazione finale da parte dei Servizi Sociali;
NEL MERITO:
-disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e con potere in capo a quest'ultima di Persona_1
autonomamente assumere le decisioni relative alla salute, educazione, situazione burocratica e anagrafica del minore;
-regolamentare la frequentazione del figlio con il padre secondo il calendario “ordinario” – fine settimana alternati -, previa valutazione da parte dei Servizi Sociali competenti;
-onerare il padre al versamento dell'importo di € 200,00/mensili o di quella maggiore o minore somma effettivamente sostenibile dal resistente sulla base dei propri redditi, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo stabilito da Tribunale di Pavia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3 luglio 2023, la SI.ra domandava la pronuncia dello scioglimento Parte_1
Per_ del matrimonio contratto con il SI. l'affido super esclusivo del figlio minore nonché il CP_1 collocamento di quest'ultimo presso la stessa, la possibilità che il padre possa vedere il figlio solo con modalità protette, l'obbligo paterno a concorrere al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 270,00 e la suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie.
In data 9 novembre 2023, si costituiva in giudizio il SI. Con la propria Controparte_1
comparsa di costituzione, il resistente chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con la pagina 3 di 10 ricorrente, l'affido condiviso del figlio, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, frequentazioni tra padre e minore secondo un calendario ordinario e l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento di con una somma mensile di € 200,00.
All'udienza di prima comparizione, le parti concordavano in merito alla presa in carico da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti e chiedevano la pronuncia parziale sullo status.
Con successivo provvedimento il Presidente poneva il nucleo famigliare in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Inoltre, disponeva l'affido in via super esclusiva del minore alla ricorrente, il collocamento dello stesso presso la madre, a cui veniva assegnata l'ex casa coniugale,
l'organizzazione degli incontri tra padre e figlio ad opera dei Servizi Sociali incaricati e l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00.
Con sentenza parziale dell'8 gennaio 2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Con successiva ordinanza rimetteva la causa in istruttoria.
Seguiva il deposito della relazione di indagine psico-sociale sul nucleo famigliare nella quale i
Servizi Sociali incaricati suggerivano il monitoraggio del percorso del resistente presso il Ser-D competente, l'attivazione dello Spazio Neutro per far incontrare il minore prima con la nonna paterna, poi con il padre e la prosecuzione del monitoraggio.
Con successiva ordinanza, il Giudice relatore confermava quanto stabilito in precedenza e disponeva che i Servizi Sociali incaricati avviassero incontri tra il minore e la nonna paterna in modalità protette. Inoltre, prevedeva che gli incontri tra il padre ed il figlio potessero prendere avvio, sempre in modalità protette, ma previa verifica dell'avvio di un concreto percorso presso il Ser-D da parte del SI. ( il sig. continuava a risultare positivo all'uso di droghe) . CP_1 CP_1
Infine, calendarizzate le fasi finali del procedimento, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Preliminarmente alla disamina delle istanze formulate dalle parti, questo Collegio osserva che il giudice, ai fini della decisione finale, deve fare esclusivo riferimento all'ambito obbiettivo della controversia quale precisato nella fase istruttoria del procedimento il cui momento di chiusura è
pagina 4 di 10 rappresentato dal provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II, 25 ottobre 2006, n. 22843; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2005,
n. 11394).Pertanto, le comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.) hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande già formulate nel corso del procedimento (ex multis Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 12 gennaio 2012, n. 315) e cristallizzate nell'atto di precisazione delle conclusioni.Nel procedimento in esame, la ricorrente, nella propria memoria di precisazione delle conclusioni, depositata in data 20 dicembre 2024, ha domandato che il resistente sia obbligato a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00 mentre nella propria comparsa conclusionale del 20 gennaio 2025 la somma richiesta è di € 270,00. E' però vero che nell'ambito dell'atto introduttivo la richiesta era di € 270,00, e che in considerazione delle osservazioni contenute nella comparsa conclusionale, che richiamano i documenti depositati nel corso del procedimento, si deve ritenere che la ricorrente per mero errore abbia fatto riferimento ad una cifra inferiore. Il Collegio resta comunque libero di determinare la somma che ritiene adeguata n principalmente nell'interesse del minore.
Va altresì ribadita l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente relativa all'estinzione del conto corrente .
Ancora preliminarmente, questo Collegio, condividendo quanto disposto dal Giudice delegato nel corso del procedimento, non ritiene sussistenti gli elementi necessari per disporre un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni formulata da parte resistente. Infatti, allo stato, la causa si reputa matura per la decisione finale. Qualora dovessero sopraggiungere fatti nuovi, il resistente potrà formulare un'eventuale istanza di modifica.
Sullo scioglimento del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stato dichiarato con sentenza non definitiva n.
396 del 2024 (pubblicata il 27 febbraio 2024) lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e con il presente provvedimento il Collegio deve decidere sulle ulteriori istanze Controparte_1
formulate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore.
pagina 5 di 10 Per_ In merito all'affidamento del figlio (nato il [...]), la ricorrente ha chiesto l'affido c.d. super esclusivo del minore, mentre il resistente ha domandato l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori.
Occorre prendere atto che, nel corso del procedimento, sono emersi fatti, quali l'assenza di interesse per il minore ed il mancato continuo pagamento del contributo al mantenimento dello stesso da parte del resistente, che provano l'attuale inidoneità del SI. all'accudimento sia morale che CP_1
materiale del figlio. Va inoltre considerato che il sig. ancora dipendente dall'uso di sostanze CP_1
stupefacenti, nonostante gli inviti a un concreto percorso presso il SERD, non pare in grado di comprendere importanza e profili dell'impegno diretto all'esercizio della responsabilità genitoriale, che
è volta al perseguimento del superiore interesse del minore. A tale proposito, il Collegio ritiene opportuno invitare il SI. a continuare il percorso intrapreso presso il Ser-D territorialmente CP_1
competente.
Infine va tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, «il perseguimento dell'obbiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento
c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore […])» (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023, n. 16205; cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2023, n. 4056; Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21425).
Per queste ragioni, il Collegio ritiene di dover accogliere l'istanza di parte ricorrente e, confermando quanto disposto dal Giudice delegato in corso di causa, disporre l'affidamento in via esclusiva rafforzata del minore alla SI.ra . Pt_1
Data la modalità di affidamento del figlio, il Collegio ritiene di disporre, come richiesto da entrambe le parti, il collocamento prevalente del minore presso la madre.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e il figlio minore.
Per_ Atteso che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario del figlio , occorre Pt_1
determinare i tempi e le modalità di frequentazione del minore da parte del padre. Sul punto, la ricorrente ha chiesto che controparte possa incontrare il figlio in modalità protetta, il resistente, invece, ha domandato una regolamentazione secondo criteri ordinari.
pagina 6 di 10 Questo Collegio, accogliendo la proposta dei Servizi Sociali incaricati e confermando quanto già disposto dal Giudice delegato, reputa di dover disporre che i Servizi Sociali incaricati organizzino incontri tra padre e figlio in modalità protette in Spazio Neutro a seguito dell'adesione e di valutazione positiva del percorso del SI. presso il Ser-D territorialmente competente .Si rinvia alle CP_1
complete relazioni de Servizi incaricati in ordine alle valutazioni sottese alla proposta in questione. Gli incontri tra nonna paterna e minore, sempre in adesione alla proposta dei Servizi, potranno invece avvenire in presenza della madre e con la stessa andranno concordati.
Sul contributo paterno al mantenimento del figlio.
In merito al contributo paterno a titolo di mantenimento del minore, il Collegio ritine di dover individuare una somma adeguata alle necessità del figlio, tenendo conto dei redditi delle parti e della scarsa collaborazione del sig. nel contribuire quanto stabilito in sede di separazione. CP_1
Valutata la situazione reddituale delle parti emerge quanto segue: la ricorrente è impiegata e percepisce, come risulta dalla documentazione di carattere fiscale dalla stessa depositata, uno stipendio mensile superiore a € 1.250,00).
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere invalido civile e di percepire un assegno di mantenimento pari a € 313, 16 mensile, senza però fornire alcuna prova documentale. Il SI. CP_1
sempre come dallo stesso dichiarato, è commerciante di pneumatici usati. La situazione reddituale del resistente, come da documentazione fiscale dallo stesso depositata, ha subito un peggioramento (così dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 risulta un reddito pari a € 6.000, 00 e dalla dichiarazione reddituale per l'anno 2023 il reddito complessivo è di € 1.800,00), ma la sola produzione di dichiarazione dei redditi non appare sufficiente per definire la situazione reddituale di un soggetto.
La SI.ra risulta essere titolare di un conto corrente. Nulla è dato sapersi in merito alla Pt_1
titolarità o contitolarità di uno o più conti correnti in capo al SI. che, nonostante sia stato CP_1
invitato in corso di causa a completare il deposito dei documenti di carattere fiscale richiesti ai sensi di legge, è rimasto in merito inadempiente.
pagina 7 di 10 Quanto alle spese a carico della ricorrente, su quest'ultima gravano le spese relative al Per_ mantenimento ordinario del figlio , collocato prevalentemente presso la stessa. Per tale ragione si ritiene coretto che la SI.ra percepisca in via esclusiva l'assegno unico ed universale per i figli. Pt_1
Tenuto conto della difficoltà nell'individuare i reali redditi del resistente, che non ha prodotto i documenti richiesti (circostanza che il Collegio ritiene di valutare ai sensi dell'art. 116 bis c.pc.) della disparità reddituale, della invalidità civile del resistente e della comune istanza delle parti così come dalle stesse formulata nelle rispettive precisazioni delle conclusioni, , nonché del tempo di frequentazione del minore da parte di ciascun genitore, si ritiene debba essere previsto a carico del
Per_ resistente un contributo al mantenimento del figlio pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
Per quanto riguarda le spese extra assegno, si ritiene di doverle suddividere a metà tra ciascun genitore, come peraltro chiesto richiesto da entrambe le parti, applicando il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
Sulle spese processuali.
Il resistente risulta completamente soccombente e deve essere condannato alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via esclusiva rafforzata il figlio alla madre, SI.ra che potrà Persona_1 Parte_1
assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
-colloca il minore presso la madre;
pagina 8 di 10 -conferma il monitoraggio sul nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali incaricati territorialmente competenti che dovranno segnalare eventuali criticità all'A.G. competene;
-prevede che il SI. possa vedere il figlio in modalità protette in Spazio Neutro, previa CP_1
adesione e positiva valutazione del percorso del resistente presso il Ser-D territorialmente competente, da parte dei Servizi incaricati;
- dichiara il SI. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 versando alla SI.ra la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente sulla base Parte_1
degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico a favore del figlio venga percepito interamente dalla SI.ra , Pt_1
prevalente collocataria;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Manda alla Cancelleria perché comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali incaricati.
Pavia, camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 3387/2023 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Polizzi Paoloalberto, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via G. Modena, n.3
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. Panucci Guglielmo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), C.so G. Mazzini, n. 2/B
RESISTENTE
Con l'intervento dl Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
pagina 1 di 10 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
-Dato atto della sentenza non definitiva n.
396/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 27 febbraio 2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e confermare l'affidamento super Parte_1 Controparte_1 esclusivo, ai sensi dell'art. 337quater, terzo comma, c.c., già disposto con provvedimento del
29.12.2023, del minore , a , la quale potrà assumere da sola tutte le Persona_1 Parte_1
decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare le decisioni relative alla salute e all'istruzione del minore;
-Mantenere il collocamento del minore presso la madre;
-Disporre che la permanenza del minore con il padre avvenga esclusivamente con modalità protetta;
-Confermare che è tenuto a contribuire al mantenimento periodico del figlio, Controparte_1 corrispondendo alla Ricorrente per tale titolo una somma mensile di € 200,00, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico su corrente intestato al Ricorrente;
-Disporre che Controparte_1
contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche mediche ed extrascolastiche
(come da Protocollo di codesto Ill.mo Tribunale) del minore, provvedendo al rimborso delle suddette spese entro dieci (10) giorni dalla richiesta della Ricorrente, corredata dai relativi giustificativi di spesa;
-Ordinarsi al SI. di procedere alla CP_1
chiusura del conto corrente n 94420494 (Banco Posta) cointestato con la sig.ra acceso presso Pt_1
o il cambio di intestazione dello stesso a favore del reale utilizzatore;
CP_2
-Con vittoria di spese e competenze ai sensi dell'art 91 c.p.c.».
pagina 2 di 10 Parte resistente:
«Voglia l'On.le Tribunale, contrariis rejectis,
PRELIMINARMENTE: disporre un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito dell'acquisizione della relazione finale da parte dei Servizi Sociali;
NEL MERITO:
-disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e con potere in capo a quest'ultima di Persona_1
autonomamente assumere le decisioni relative alla salute, educazione, situazione burocratica e anagrafica del minore;
-regolamentare la frequentazione del figlio con il padre secondo il calendario “ordinario” – fine settimana alternati -, previa valutazione da parte dei Servizi Sociali competenti;
-onerare il padre al versamento dell'importo di € 200,00/mensili o di quella maggiore o minore somma effettivamente sostenibile dal resistente sulla base dei propri redditi, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo stabilito da Tribunale di Pavia».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3 luglio 2023, la SI.ra domandava la pronuncia dello scioglimento Parte_1
Per_ del matrimonio contratto con il SI. l'affido super esclusivo del figlio minore nonché il CP_1 collocamento di quest'ultimo presso la stessa, la possibilità che il padre possa vedere il figlio solo con modalità protette, l'obbligo paterno a concorrere al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 270,00 e la suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie.
In data 9 novembre 2023, si costituiva in giudizio il SI. Con la propria Controparte_1
comparsa di costituzione, il resistente chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con la pagina 3 di 10 ricorrente, l'affido condiviso del figlio, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, frequentazioni tra padre e minore secondo un calendario ordinario e l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento di con una somma mensile di € 200,00.
All'udienza di prima comparizione, le parti concordavano in merito alla presa in carico da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti e chiedevano la pronuncia parziale sullo status.
Con successivo provvedimento il Presidente poneva il nucleo famigliare in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Inoltre, disponeva l'affido in via super esclusiva del minore alla ricorrente, il collocamento dello stesso presso la madre, a cui veniva assegnata l'ex casa coniugale,
l'organizzazione degli incontri tra padre e figlio ad opera dei Servizi Sociali incaricati e l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00.
Con sentenza parziale dell'8 gennaio 2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Con successiva ordinanza rimetteva la causa in istruttoria.
Seguiva il deposito della relazione di indagine psico-sociale sul nucleo famigliare nella quale i
Servizi Sociali incaricati suggerivano il monitoraggio del percorso del resistente presso il Ser-D competente, l'attivazione dello Spazio Neutro per far incontrare il minore prima con la nonna paterna, poi con il padre e la prosecuzione del monitoraggio.
Con successiva ordinanza, il Giudice relatore confermava quanto stabilito in precedenza e disponeva che i Servizi Sociali incaricati avviassero incontri tra il minore e la nonna paterna in modalità protette. Inoltre, prevedeva che gli incontri tra il padre ed il figlio potessero prendere avvio, sempre in modalità protette, ma previa verifica dell'avvio di un concreto percorso presso il Ser-D da parte del SI. ( il sig. continuava a risultare positivo all'uso di droghe) . CP_1 CP_1
Infine, calendarizzate le fasi finali del procedimento, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Preliminarmente alla disamina delle istanze formulate dalle parti, questo Collegio osserva che il giudice, ai fini della decisione finale, deve fare esclusivo riferimento all'ambito obbiettivo della controversia quale precisato nella fase istruttoria del procedimento il cui momento di chiusura è
pagina 4 di 10 rappresentato dal provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II, 25 ottobre 2006, n. 22843; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2005,
n. 11394).Pertanto, le comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.) hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande già formulate nel corso del procedimento (ex multis Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 12 gennaio 2012, n. 315) e cristallizzate nell'atto di precisazione delle conclusioni.Nel procedimento in esame, la ricorrente, nella propria memoria di precisazione delle conclusioni, depositata in data 20 dicembre 2024, ha domandato che il resistente sia obbligato a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00 mentre nella propria comparsa conclusionale del 20 gennaio 2025 la somma richiesta è di € 270,00. E' però vero che nell'ambito dell'atto introduttivo la richiesta era di € 270,00, e che in considerazione delle osservazioni contenute nella comparsa conclusionale, che richiamano i documenti depositati nel corso del procedimento, si deve ritenere che la ricorrente per mero errore abbia fatto riferimento ad una cifra inferiore. Il Collegio resta comunque libero di determinare la somma che ritiene adeguata n principalmente nell'interesse del minore.
Va altresì ribadita l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente relativa all'estinzione del conto corrente .
Ancora preliminarmente, questo Collegio, condividendo quanto disposto dal Giudice delegato nel corso del procedimento, non ritiene sussistenti gli elementi necessari per disporre un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni formulata da parte resistente. Infatti, allo stato, la causa si reputa matura per la decisione finale. Qualora dovessero sopraggiungere fatti nuovi, il resistente potrà formulare un'eventuale istanza di modifica.
Sullo scioglimento del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stato dichiarato con sentenza non definitiva n.
396 del 2024 (pubblicata il 27 febbraio 2024) lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e con il presente provvedimento il Collegio deve decidere sulle ulteriori istanze Controparte_1
formulate dalle parti.
Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore.
pagina 5 di 10 Per_ In merito all'affidamento del figlio (nato il [...]), la ricorrente ha chiesto l'affido c.d. super esclusivo del minore, mentre il resistente ha domandato l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori.
Occorre prendere atto che, nel corso del procedimento, sono emersi fatti, quali l'assenza di interesse per il minore ed il mancato continuo pagamento del contributo al mantenimento dello stesso da parte del resistente, che provano l'attuale inidoneità del SI. all'accudimento sia morale che CP_1
materiale del figlio. Va inoltre considerato che il sig. ancora dipendente dall'uso di sostanze CP_1
stupefacenti, nonostante gli inviti a un concreto percorso presso il SERD, non pare in grado di comprendere importanza e profili dell'impegno diretto all'esercizio della responsabilità genitoriale, che
è volta al perseguimento del superiore interesse del minore. A tale proposito, il Collegio ritiene opportuno invitare il SI. a continuare il percorso intrapreso presso il Ser-D territorialmente CP_1
competente.
Infine va tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, «il perseguimento dell'obbiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento
c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore […])» (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023, n. 16205; cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2023, n. 4056; Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21425).
Per queste ragioni, il Collegio ritiene di dover accogliere l'istanza di parte ricorrente e, confermando quanto disposto dal Giudice delegato in corso di causa, disporre l'affidamento in via esclusiva rafforzata del minore alla SI.ra . Pt_1
Data la modalità di affidamento del figlio, il Collegio ritiene di disporre, come richiesto da entrambe le parti, il collocamento prevalente del minore presso la madre.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra il padre e il figlio minore.
Per_ Atteso che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario del figlio , occorre Pt_1
determinare i tempi e le modalità di frequentazione del minore da parte del padre. Sul punto, la ricorrente ha chiesto che controparte possa incontrare il figlio in modalità protetta, il resistente, invece, ha domandato una regolamentazione secondo criteri ordinari.
pagina 6 di 10 Questo Collegio, accogliendo la proposta dei Servizi Sociali incaricati e confermando quanto già disposto dal Giudice delegato, reputa di dover disporre che i Servizi Sociali incaricati organizzino incontri tra padre e figlio in modalità protette in Spazio Neutro a seguito dell'adesione e di valutazione positiva del percorso del SI. presso il Ser-D territorialmente competente .Si rinvia alle CP_1
complete relazioni de Servizi incaricati in ordine alle valutazioni sottese alla proposta in questione. Gli incontri tra nonna paterna e minore, sempre in adesione alla proposta dei Servizi, potranno invece avvenire in presenza della madre e con la stessa andranno concordati.
Sul contributo paterno al mantenimento del figlio.
In merito al contributo paterno a titolo di mantenimento del minore, il Collegio ritine di dover individuare una somma adeguata alle necessità del figlio, tenendo conto dei redditi delle parti e della scarsa collaborazione del sig. nel contribuire quanto stabilito in sede di separazione. CP_1
Valutata la situazione reddituale delle parti emerge quanto segue: la ricorrente è impiegata e percepisce, come risulta dalla documentazione di carattere fiscale dalla stessa depositata, uno stipendio mensile superiore a € 1.250,00).
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere invalido civile e di percepire un assegno di mantenimento pari a € 313, 16 mensile, senza però fornire alcuna prova documentale. Il SI. CP_1
sempre come dallo stesso dichiarato, è commerciante di pneumatici usati. La situazione reddituale del resistente, come da documentazione fiscale dallo stesso depositata, ha subito un peggioramento (così dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 risulta un reddito pari a € 6.000, 00 e dalla dichiarazione reddituale per l'anno 2023 il reddito complessivo è di € 1.800,00), ma la sola produzione di dichiarazione dei redditi non appare sufficiente per definire la situazione reddituale di un soggetto.
La SI.ra risulta essere titolare di un conto corrente. Nulla è dato sapersi in merito alla Pt_1
titolarità o contitolarità di uno o più conti correnti in capo al SI. che, nonostante sia stato CP_1
invitato in corso di causa a completare il deposito dei documenti di carattere fiscale richiesti ai sensi di legge, è rimasto in merito inadempiente.
pagina 7 di 10 Quanto alle spese a carico della ricorrente, su quest'ultima gravano le spese relative al Per_ mantenimento ordinario del figlio , collocato prevalentemente presso la stessa. Per tale ragione si ritiene coretto che la SI.ra percepisca in via esclusiva l'assegno unico ed universale per i figli. Pt_1
Tenuto conto della difficoltà nell'individuare i reali redditi del resistente, che non ha prodotto i documenti richiesti (circostanza che il Collegio ritiene di valutare ai sensi dell'art. 116 bis c.pc.) della disparità reddituale, della invalidità civile del resistente e della comune istanza delle parti così come dalle stesse formulata nelle rispettive precisazioni delle conclusioni, , nonché del tempo di frequentazione del minore da parte di ciascun genitore, si ritiene debba essere previsto a carico del
Per_ resistente un contributo al mantenimento del figlio pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
Per quanto riguarda le spese extra assegno, si ritiene di doverle suddividere a metà tra ciascun genitore, come peraltro chiesto richiesto da entrambe le parti, applicando il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
Sulle spese processuali.
Il resistente risulta completamente soccombente e deve essere condannato alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via esclusiva rafforzata il figlio alla madre, SI.ra che potrà Persona_1 Parte_1
assumere autonomamente e senza necessità del consenso o della firma del padre ogni decisione relativa alla salute, all'educazione, alle attività scolastiche ed extra scolastiche, alle questioni burocratiche e anagrafiche relative al minore;
-colloca il minore presso la madre;
pagina 8 di 10 -conferma il monitoraggio sul nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali incaricati territorialmente competenti che dovranno segnalare eventuali criticità all'A.G. competene;
-prevede che il SI. possa vedere il figlio in modalità protette in Spazio Neutro, previa CP_1
adesione e positiva valutazione del percorso del resistente presso il Ser-D territorialmente competente, da parte dei Servizi incaricati;
- dichiara il SI. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Persona_1 versando alla SI.ra la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente sulla base Parte_1
degli indici ISTAT;
-dispone che le spese straordinarie siano ripartite, nella misura del 50%, tra entrambi i genitori come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico a favore del figlio venga percepito interamente dalla SI.ra , Pt_1
prevalente collocataria;
-condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Manda alla Cancelleria perché comunichi il presente provvedimento ai Servizi Sociali incaricati.
Pavia, camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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