Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2705/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA ) elettivamente domiciliata in PIAZZA BORROMEO, Parte_1 P.IVA_1
12, MILANO, presso lo studio degli avv.ti MICAEL MONTINARI (C.F. ), C.F._1
LYDIA MENDOLA (C.F. ) e MARTINA LUCENTI (C.F. C.F._2
, che la rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in VIALE BIANCA MARIA, 23, MILANO, presso lo studio degli avv.ti MARCO
BERGAMASCHI (C.F. e NICOLÒ PALMUCCI (C.F. C.F._4
), che la rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._5
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_3 domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 23, MILANO, presso lo studio degli avv.ti MARCO
BERGAMASCHI (C.F. e NICOLÒ PALMUCCI (C.F. C.F._4
), che la rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._5
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici 1
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
“Impregiudicato ogni diritto e rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, per tutti i motivi delineati nell'atto di appello, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Pt_1
Milano, disattesa ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria a integrale riforma della sentenza n. 7707/2024 del Tribunale di Milano – Sez. VII
Civile – dott. Mauro Pacifico – pubblicata il 20 agosto 2024:
(i) in via principale, accertata la conclusione del contratto di consulenza per la realizzazione di calzature in collaborazione “ , accertato l'inadempimento all'obbligo, Pt_1 C.F._6 previsto dal contratto stipulato inter partes, di pagamento del corrispettivo pari a euro
28.000,00 oltre IVA per ogni stagione di vendita, maggiorato del 5% del valore della produzione legata ai modelli oggetto della consulenza, condannare le appellate, in solido o secondo il diverso grado di responsabilità accertato in corso di causa, al pagamento del prezzo convenuto per le consulenze già fornite da in Parte_1 relazione ai due modelli “ACBC x EA7 Black and White 100% sostenibile” e “ACBC X
EA7 Bio Runner”, per una somma totale non inferiore a euro 56.000,00 oltre IVA, come da fatture rimaste insolute n 2b020/MN/45 del 11/11/2020, n 2020/MN/75 del
11/11/2020 e n. 84/E del 31/03/2021;
(ii) sempre in via principale, accertata la conclusione del contratto di consulenza per la realizzazione di calzature in collaborazione “ACBC X EA7”, accertato l'inadempimento all'obbligo di durata di due anni previsto dal contratto stipulato inter partes, che ha ad oggetto il conferimento dell'incarico per due stagioni moda all'anno per un totale di quattro consulenze, condannare le appellate, in solido o secondo il diverso grado di responsabilità accertato in corso di causa, al pagamento del prezzo convenuto per le consulenze pattuite non eseguite dall'appellante, per una somma totale non inferiore a euro 56.000,00 oltre IVA;
(iii) sempre in via principale, accertata la conclusione del contratto di compravendita delle calzature modello “ACBC X EA7 Zip”, accertato l'inadempimento all'obbligo previsto dal contratto stipulato inter partes, di vendita e consegna nei termini pattuiti della merce ordinata dall'appellante, condannare le appellate, in solido o secondo il diverso grado di responsabilità accertato in corso di causa, al risarcimento del danno subito dall'appellante a titolo di danno emergente, in misura non inferiore a euro 16.000,00, e di mancato guadagno, posto che la mancata consegna nei termini previsti ha comportato l'impossibilità per di rivendere al dettaglio le scarpe modello “ZIP” Pt_1
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nella stagione moda SS21, danno da quantificarsi in misura non inferiore al prezzo cui
avrebbe venduto al dettaglio le calzature in discorso, ovvero euro 40.080,00; Pt_1
(iv) sempre in via principale, respingere tutte le istanze, eccezioni e domande ex adverso proposte, anche in via di appello incidentale;
(v) in ogni caso, con vittoria spese, compensi professionali, spese forfetarie, anche con riferimento al giudizio di primo grado, IVA e CPA come per legge;
(vi) in via istruttoria, l'appellante, a conferma dei fatti a circostanze descritti in narrativa, chiede l'assunzione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova (già formulati nella propria memoria in primo grado ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 13 maggio 2022), tutti anticipati dalla locuzione “Vero che”:
1. “in data 12 febbraio 2020 ha partecipato alla riunione che si è tenuta presso la sede di Milano di ” CP_2
2. “alla riunione tenutasi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di hanno CP_2 partecipato i sigg. , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sig.ra ?” Parte_6
3. “nel corso della riunione tenutasi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di CP_2 si è discusso, tra le altre cose, dell'instaurazione di un contratto di consulenza tra
e e per la realizzazione Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 di modelli di scarpe sostenibili a marchio EA7 in collaborazione con ?” Pt_1
4. “nel corso della riunione in data 12 febbraio 2020 presso la sede di i CP_2 rappresentanti di e hanno Controparte_2 Controparte_3 precisato che l'attività di oggetto del contratto di cui si discuteva, si sarebbe Pt_1 limitata all'attività di consulenza stilistica su design e materiali delle scarpe, mentre
non sarebbe stata responsabile della produzione di dette scarpe, di cui invece si Pt_1 sarebbe occupata ” Controparte_3
5. “nel corso della riunione tenutasi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di CP_2
i rappresentati di e hanno Controparte_2 Controparte_3 concordato con che l'attività di consulenza sarebbe duratadue anni e avrebbe Pt_1 riguardato 4 modelli di scarpe, due per le stagioni A/I e due per le stagioni P/E?”
6. “nel corso della riunione tenutasi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di CP_2
i rappresentati di e hanno Controparte_2 Controparte_3 concordato con che quest'ultima sarebbe stata remunerata con un cifra fissa per Pt_1 ogni modello di scarpa realizzato nei due anni di vigenza del contratto di consulenza, più una cifra variabile calcolata in una percentuale sul prezzo delle scarpe vendute?”
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7. nel corso della riunione tenutasi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di il CP_2 prezzo fisso concordato in relazione a ciascuno modello di scarpa sarebbe stato nel range tra 25.000 e 30.000 euro?”
8. “la collaborazione tra e era stata voluta e supportata da Pt_1 CP_2 [...]
ovvero lo sneaker creative director di ” Per_1 Controparte_2
indica quale teste sui capitoli di prova sopra articolati il dott. (C.F. Pt_1 Tes_1
, nato il [...] a [...], residente a [...]C.F._7
Veneto (TV), via Ortigiara, 67, e domiciliato per la carica presso in qualità di Chief Parte_1
Operations Officer di . Pt_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i capitoli di prova formulati Contr Con da e chiede di essere ammessa a prova contraria per testi su tutti i detti capitoli. Pt_1
indica a prova contraria diretta i seguenti testi: Pt_1
- dott. (C.F. , nato il [...] a [...], Tes_1 C.F._7 residente a [...], e domiciliato per la carica presso in qualità di di;
Parte_1 Controparte_5 Pt_1
- dott. (C.F. ), nato il [...] a [...], residente a [...]C.F._8
Napoli, via Traversa Privata Bonito 13, e domiciliato per la carica presso in Parte_1 qualità di Chief Financial Officer di ”. Pt_1
NELL'INTERESSE DI Controparte_1
“voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione,
In via principale:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la
Sentenza.
In via di appello incidentale condizionato:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte di Appello ritenesse concluso il
“contratto di consulenza”, ritenere e dichiarare quest'ultimo risolto di diritto ex art. 1463 cod. civ.
o, in via alternativa, risolto per inadempimento di e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che Pt_1
Contr
non è debitrice di controparte di alcuna somma, con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
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Contr 1. è vero che alla riunione svolta in data 12 febbraio 2020, e non hanno discusso di Pt_1 avviare un rapporto di consulenza stilistica rispetto ai modelli “100% Sostenibile” e “Bio- runner”?
2. è vero che in data 13 novembre 2020, ricevuta la Seconda bozzacontrattuale, il Dott. Per_2
Direttore di GAO, ha contattato immediatamente di rilevando che
[...] Parte_7 Pt_1 tale accordo non era mai stato condiviso o discusso dalle parti?
Si indicano come testimoni le seguenti persone:
a. il NO all'epoca dei fatti Direttore di GAO, domiciliato presso Persona_2 [...]
Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i capitoli di prova;
CP_2
Contr b. la NOa , all'epoca dei fatti product development di , domiciliato presso Parte_6
Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i capitoli di prova;
Controparte_2
c. il NO all'epoca dei fatti coordinatore industrializzazione calzature di Parte_4
Contr
, domiciliato presso Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i Controparte_2 capitoli di prova;
d. il NO all'epoca dei fatti coordinatore industrializzazione calzature di Parte_5
Contr
, domiciliato presso Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i Controparte_2 capitoli di prova;
Contr e. il NO , all'epoca dei fatti product manager di , domiciliato presso Parte_3
Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i capitoli di prova;
Controparte_2
Contr f. il NO , all'epoca dei fatti product manager di , domiciliato presso Parte_2
Via Borgonuovo n. 11, Milano, su tutti i capitoli di prova. Controparte_2
Si precisa che i capitoli di prova sono stati formulati anche in via negativa tenuto conto dell'ammissibilità degli stessi come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (ord.), 18 novembre 2021, n. 35146.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede;
con riserva di formulare altresì nuovi capitoli a prova indiretta contraria”.
NELL'INTERESSE DI Controparte_2
“voglia la Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e produzione,
In via principale:
- rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Sentenza.
In via di appello incidentale condizionato:
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- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte di Appello ritenesse di riformare la Sentenza, accertare e dichiarare l'annullamento ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. o in via subordinata la risoluzione per inadempimento dell'ordine di vendita e, per l'effetto, in ogni caso, dichiarare che non è debitrice di alcuna somma pretesa da controparte per CP_2 qualunque titolo.
In ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. è vero che ha venduto le scarpe del modello “Magneto” anche negli Shop in Shop? Si Pt_1
Con chiede di sottoporre all'attenzione del teste il documento sub n. 15 del fascicolo di
2. è vero che, a seguito della conclusione dell'ordine di vendita del 28settembre 2020, CP_2 tramite la Sig.ra del Dipartimento Commerciale EA7, ha richiesto ad
[...] Parte_8
la trasmissione dell'elenco dei rivenditori fisici e online in cui sarebbero state vendute le Pt_1 scarpe del modello “Zip”? Si chiede di sottoporre all'attenzione del teste i documenti sub nn.
10, 16 e 17 del fascicolo di GA;
Con 3. è vero che , nonostante le richieste di non ha mai trasmesso l'elenco dei propri Pt_1 rivenditori sia fisici che online in cui sarebbero state vendute le scarpe del modello “Zip”?
Si indicano come testimoni le seguenti persone:
a. la NOa , all'epoca dei fatti Responsabile del Dipartimento Testimone_2
Con Commerciale EA7 di domiciliata presso Via Bergognone n. 38, Controparte_2
Milano, su tutti i capitoli di prova;
Con b. la NOa all'epoca dei fatti Sales Director EA7 di domiciliata presso Testimone_3
Via Bergognone n. 38, 15 Milano, su tutti i capitoli di prova. Controparte_2
Si precisa che i capitoli di prova sono stati formulati anche in via negativa tenuto conto dell'ammissibilità degli stessi come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (ord.), 18 novembre 2021, n. 35146.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, indicando come testi le persone elencate al punto che precede;
con riserva di formulare altresì nuovi capitoli a prova indiretta contraria”.
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti
(società attiva nel settore delle calzature e specializzata nella progettazione e Parte_1 produzione di articoli ecosostenibili nel mercato del fashion) conveniva in giudizio, innanzi al
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Tribunale di Milano, e in Controparte_7 Controparte_8 qualità di controparti di due supposti accordi commerciali, deducendo che:
- dopo aver intrapreso, nel 2018, una prima collaborazione con le convenute per lo sviluppo e commercializzazione in co-branding di un modello di scarpa ecosostenibile denominato
“Magneto” (poi completato nel 2019), intraprendeva con le stesse società, nel gennaio 2020, una nuova collaborazione, avente ad oggetto due ulteriori modelli di calzature, denominate rispettivamente “Zip” (basato sulla tecnologia della zip shoe di e “100% Sostenibile”, Pt_1 quest'ultimo indicato anche come “Black and White” o “B&W”;
- per lo sviluppo dei suddetti progetti, le parti pervenivano alla definizione di due modelli di business differenti: i) il progetto Zip, che era articolato – sulla falsariga di quanto già fatto per
– in due fasi, prototipazione e produzione del modello da parte di in co- CP_9 Pt_1 branding e, successivamente, vendita all'ingrosso e al dettaglio delle calzature così create da parte di ii) il progetto 100% Sostenibile, o Black and White (“B&W”), poi anche CP_2
Biorunner, da inquadrarsi come “contratto di consulenza stilistica”, che intendeva internalizzare i processi di fabbricazione delle calzature, sviluppate secondo il know how di
(quindi, fornitura di servizi di consulenza da parte di e produzione da parte di Pt_1 Pt_1
Contr ;
- in data 12 febbraio 2020, presso la sede di Milano di si teneva un incontro in CP_2 cui le parti discutevano i dettagli delle operazioni;
- gli “accordi raggiunti” nel corso di quella riunione venivano poi riepilogati per e-mail il 14 febbraio 2020 (doc. 31);
- nell'ambito della suddetta mail, trasmetteva altresì la bozza del “contratto di consulenza Pt_1 stilistica”, contenente gli elementi essenziali del progetto “100% Sostenibile, compreso il prezzo (doc. 32), in cui, in particolare, si prevedeva: che il rapporto avrebbe avuto durata biennale (art 7), senza possibilità di recesso anticipato;
un corrispettivo onnicomprensivo fisso pari a € 28.000,00 (oltre IVA, maggiorato del 5% del valore di produzione a titolo di royalty variabile), da moltiplicarsi per le quattro stagioni di vigenza del contratto (due per anno, primavera-estate, autunno-invero), per un valore totale non inferiore ad € 112.000,00 (art. 4);
- il perfezionamento dei contratti, analogamente a quanto accaduto per il primo “Progetto
Magneto”, si verificava, in ambo i casi, senza che intervenissero particolari formalità, per condotte concludenti. In particolare:
a. dopo la ricezione, in data 14 febbraio 2020, della bozza di “contratto di consulenza Con Contr stilistica”, vari dipendenti di e cominciavano ad eseguire detto accordo, scambiando una fitta corrispondenza con quelli di per la realizzazione del modello di Pt_1
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scarpa “Black and White 100% Sostenibile” e, successivamente, autorizzando anche la realizzazione del modello “BioRunner” (cfr. docc. 35-50);
b. sempre dopo l'e-mail del 14 febbraio 2020, le parti cominciavano a scambiarsi e-mail volte anche alla prototipazione del modello di scarpa modello “Zip”, ciò fino all'invio dell'(unico) ordine di acquisto piazzato da del 28 settembre 2020, con cui si impegnava CP_2 Pt_1
Contr ad acquistare n. 250 paia di scarpe “Zip” da (doc. 33); in data 9 ottobre 2020, quest'ultima inviava ad un ordine di fornitura per l'equivalente numero di scarpe Pt_1
“Zip” (doc. 34); Contr
- il 27 agosto 2020, condivideva, su richiesta di i “venduti in SS21”, ossia le Pt_1 quantità ordinate per la stagione primavera/estate 2021 per le “Black and White 100%
Sostenibile” e per le “Zip”, scrivendo che “i venduti [le quantità ordinate] sono al momento alquanto bassi” (doc. 45); Contr
- in data 11 settembre 2020, sempre comunicava che “per quanto riguarda il progetto ZIP
SHOES FW21 [autunno/inverno 2021] è stato deciso di non procedere”, rassicurando, invece, che “ci concentriamo su per la SS22 [primavera/estate 2022]” (doc. 46); Pt_1 Per_3
Contr Contr
- con mail del 30 settembre 2020, dichiarava di aver appreso da che “la non Pt_1 verrà prodotta” e che, per il modello “Zip”, era stato piazzato, da parte di soltanto CP_2
l'ordine di acquisto di n. 240 paia di scarpe, della stessa (doc. 50); Pt_1
Contr
- in data 13 novembre 2020, trasmetteva a una seconda bozza del contratto di servizi Pt_1 di consulenza, questa volta sottoscritta da (doc. 54), “al solo scopo di ricevere Pt_1 rassicurazioni formali circa l'impegno già assunto, seppur in via di fatto” (cfr. atto di citazione primo grado p. 23)1; Pt_1
Contr
- in data 16 marzo 2021, consegnava a le n. 240 paia di scarpe “Zip” ed emetteva Pt_1 relativa fattura di vendita (fattura 31 marzo 2021, la n. 113/E, doc. 57, per € 8.640,00 più IVA), Contr rimasta insoluta da;
Con
- in violazione del suddetto ordine di acquisto del 28 settembre 2020, si rifiutava di rivendere e consegnare le medesime scarpe ad Pt_1
- conclusivamente, non aveva onorato gli impegni assunti con i contratti di CP_2 collaborazione (progetti “Black and White 100% Sostenibile”/”Biorunner” e progetto “Zip”), violando i canoni di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto, da ultimo respingendo ogni richiesta di di pagamento di tutte le fatture insolute oltreché di Pt_1 consegna delle n. 240 paia di scarpe come da ordine di acquisto del 28 settembre 2020 (doc. 60),
Cont Co 1 Sul punto, spiega la difesa di che l'“Unica differenza [consisteva nel]la sostituzione di a Pt_1 quale controparte contrattuale, affinché la formalizzazione del rapporto fosse coerente con le relazioni di fatto instaurate tra le parti” (cit. p. 23, atto di citazione primo grado . Pt_1 8 R.G. N. 2705/2024
adducendo che: i) “non è intercorso alcun contratto di consulenza fra e Controparte_1 avuto riguardo al progetto “Black & White Recycle””, ii) “risulta che la proposta Parte_1 di consulenza della Sua assistita vertesse su un prototipo per nulla innovativo in quanto pedissequamente imitativo di prodotto in tutto e per tutto simile già presente sul mercato nordamericano e contraddistinto da un proprio brand (All Birds)”, iii) Controparte_2 applica un rigido sistema di distribuzione selettiva per la vendita dei propri prodotti, previsto dall'art.
8.1 delle condizioni generali di vendita e, per quanto qui di interesse, specificatamente approvato da Ne deriva che quest'ultima soggiace anch'essa – come tutti gli altri Parte_1 buyer – alla medesima regola la quale, ove ritenuta non adeguatamente adempiuta, consente alla mia assistita di non ritenersi vincolata all'ordine (che, proprio per tale ragione, non è stato confermato)” (doc. 61).
Su tali presupposti, chiedeva al Tribunale di Milano, con riferimento al 100% Pt_1 Pt_9
Sostenibile” e “Biorunner”:
- che fossero accertati la conclusione del contratto di consulenza biennale e l'inadempimento di all'obbligo di pagamento del corrispettivo ivi previsto per un valore complessivo di € CP_2
112.000,00 oltre IVA, di cui € 56.000,00 relativi alle due consulenze effettivamente svolte e fatturate da per le due stagioni di vendita 2021, cioè quelle relative ai modelli “Black Pt_1 and White 100% Sostenibile” e “BioRunner”;
- che le convenute fossero, quindi, condannate, in solido tra loro, a versare ad la somma di Pt_1
€ 56.000,00 oltre IVA, come da fatture rimaste insolute (docc. 51-53), nonché l'ulteriore somma di € 56.000,00 oltre IVA, quale prezzo convenuto per le ulteriori due consulenze pattuite dal contratto di consulenza biennale.
Con riferimento al “Progetto Zip”, chiedeva:
- che le convenute fossero condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da Con in ragione dell'inadempimento di all'ordine d'acquisto del 28 settembre 2020, nella Pt_1 misura non inferiore a € 56.080,00 di cui € 16.000,00 a titolo di danno emergente ed €
40.080,00 a titolo di lucro cessante: il primo, il danno emergente, a ristoro dell'esborso per l'acquisto di n. 10 stampi (doc. 59) che aveva fatto confidando della prosecuzione del Pt_1 rapporto con le convenute nelle successive stagioni;
il secondo, il mancato guadagno, sulla base del ricavato che avrebbe potuto trarre dalla vendita “al dettaglio” delle scarpe Zip mai Pt_1 consegnate da GA2; 2 Cfr. p. 24 atto di costituzione in primo grado “la mancata consegna ad delle 240 paia di Pt_1 Pt_1 scarpe Zip impedisce all'attrice di vendere dette scarpe presso i propri negozi e/o il proprio e-commerce, con la conseguente perdita del relativo utile. Si tratta di un danno quantificabile in misura non inferiore a euro 48.720,00, posto che non ha potuto rivendere queste scarpe al prezzo di listino (pari a euro Pt_1 9 R.G. N. 2705/2024
Contr
- che fosse condannata al pagamento della fattura n. 113/E del 31 marzo 2021 (doc. 57) relativa alla produzione di n. 240 scarpe modello “Zip” prodotte da Pt_1
Con Costituitesi con distinte comparse di costituzione, GAO e chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree. Contr In particolare, eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Con a ogni domanda attorea nascente dal “Progetto Zip” (intercorrente, invece, tra e . Pt_1
Nel merito, negava che si fosse mai instaurato un rapporto di consulenza stilistica, relativamente al progetto “Black and White 100% Sostenibile”, nemmeno per fatti concludenti, poiché l'attività di
è consistita in meri “atti di approntamento” e non in una vera e propria esecuzione Pt_1 contrattuale.
Deduceva, d'altro canto, di aver interrotto ogni relazione con dopo aver scoperto che i Pt_1 modelli di scarpa e “Biorunner” erano imitativi di sneaker di altre case di moda, chiedendo, quindi, in via riconvenzionale condizionata, di dichiarare il contratto di consulenza risolto di diritto o, in alternativa, risolto per inadempimento di per irrisorietà della prestazione eseguita da Pt_1
e comunque per grave inadempimento di quest'ultima. Pt_1
Con eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese relative al rapporto di consulenza stilistica (“Progetto 100% Sostenibile”) (perché intercorso tra Contr e ). Pt_1
In via riconvenzionale condizionata, chiedeva di dichiarare l'annullamento dell'ordine di acquisto del 28 settembre 2020, per dolo ex art. 1439 c.c., in quanto avrebbe sottoscritto l'ordine di Pt_1 vendita pur nella consapevolezza di non rispettare i criteri di distribuzione selettiva dalla CP_11
(previsti dall'art.
8.1 delle condizioni generali allegate all'ordine di vendita sottoscritto) e avrebbe violato i diritti di proprietà intellettuale di terzi. In via riconvenzionale subordinata, chiedeva di dichiarare la risoluzione dell'ordine di acquisto per inadempimento dell'attrice.
La sentenza di primo grado Contr Nelle more dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, procedeva al pagamento ad della fattura di fornitura delle scarpe “Zip” n. 113/E del 31 marzo 2021, che Pt_1 Pt_1 dichiarava nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di aver ricevuto e accettato, con contestuale rinuncia alla relativa domanda di condanna al pagamento del relativo importo.
280,00/paio, cfr. estratto catalogo sub doc. 58), vendita che avrebbe generato un fatturato di euro Pt_1 67.200,00 (IVA inclusa), con un guadagno di euro 40.080,00 (IVA inclusa) al netto del prezzo d'acquisto all'ingrosso (pari a euro 113,00/paio)”. 10 R.G. N. 2705/2024
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7707/2024, pubblicata il 20 agosto 2024, ha rigettato tutte le domande di e ha condannato quest'ultima a rimborsare alle convenute, in solido tra Pt_1 loro, le spese legali.
In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato le domande di relative al contratto di Pt_1 consulenza (“Progetto 100% Sostenibile” e “Biorunner”), perché l'attrice non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un accordo di tal fatta, dallo stesso tribunale poi (ri)qualificato quale
“contratto d'opera professionale”.
Nello specifico, dopo aver evidenziato il carattere generico delle allegazioni di parte attrice (“non avendo la definitivamente chiarito, entro i termini decadenziali di rito, né con quale delle Pt_1 società convenute il contratto sarebbe effettivamente sorto (ed attraverso quali persone fisiche) né se lo stesso contratto sarebbe stato stipulato attraverso un effettivo scambio, sia pure verbale, di manifestazioni espresse di una concorde volontà negoziale ovvero per fatti concludenti”), il tribunale ha rilevato che i documenti prodotti da dimostravano solamente l'esistenza di una Pt_1 mera collaborazione tra le parti a livello “operativo”; che la e-mail del 14 febbraio 2020, oltre ad essere di provenienza unilaterale di riferiva solamente di un rapporto ancora da Pt_1
“contrattualizzare”; che nemmeno le comunicazioni successive a tale mail contenevano riferimenti di sorta alla stipula di un contratto/conferimento di un incarico di consulenza;
che, d'altronde, la collaborazione “operativa”, pur certamente intercorsa tra le parti in relazione al progetto “100%
Sostenibile”, “non postula affatto, dal punto di vista logico, l'esistenza di un contratto d'opera professionale oneroso così come preteso dall'attrice, risultando ben possibile che le parti abbiano inteso avviarla sulla scorta di un modello sostanzialmente riconducibile alla joint venture e con
l'intenzione di regolare gli aspetti economici dell'intera operazione solo una volta verificati i risultati del progetto medesimo in termini di vendite dei relativi prodotti”.
Il tribunale ha, del pari, respinto tutte le domande risarcitorie formulate da in relazione al Pt_1
“Progetto Zip”, per mancanza di prova dei danni dedotti e, segnatamente:
- con riferimento al supposto mancato guadagno che avrebbe subito per la cancellazione Pt_1
Con dell'ordine di acquisto da parte di delle n. 240 paia del modello di scarpe Zip, per non avere offerto alcuna prova, nemmeno presuntiva, circa la probabilità di vendere le calzature in Pt_1 oggetto “al dettaglio” e al prezzo unitario di listino;
- con riferimento al preteso esborso di € 16.000,00 che avrebbe effettuato in merito Pt_1 all'acquisto di stampi per la produzione delle calzature in oggetto, per non avere l'attrice fornito
“una concreta prova dell'esistenza tra le parti di un qualsivoglia impegno contrattuale prevedente, in relazione alla produzione di tale modello di calzature, una durata od una
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quantità minime, di guisa che tale dedotto esborso non può in alcun modo qualificarsi in termini di danno da inadempimento”.
L'appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a sei motivi di censura. Parte_1
Con i primi quattro motivi, parte appellante lamenta:
- la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non essendo percepibile il ragionamento seguito del giudice di primo grado per la formazione del proprio convincimento;
- l'errata qualificazione giuridica, da parte del giudice, del supposto “contratto di consulenza” nella fattispecie del “contratto d'opera professionale”;
- l'errata interpretazione degli elementi da essa stessa appellante offerti in primo grado – inspiegabilmente declassati, alcuni di essi, ad “atti meramente operativi” –, i quali, invece, se correttamente valutati e posti in connessione tra loro, avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad affermare che il contratto di consulenza si era concluso per fatti concludenti;
- l'avere il primo giudice erroneamente ricondotto i rapporti in essere tra le parti al modello di joint venture, quando, per contro, mai le parti avrebbero accennato o provato una collaborazione riconducibile a tale modello contrattuale (“a rischio”).
In accoglimento di tali primi (quattro) motivi, chiede, quindi, condannarsi le appellate, in solido o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento del corrispettivo previsto per l'attività di consulenza pattuita (tanto quella effettivamente svolta, per le prime due stagioni di vendita 2021, per i modelli “Black and White 100% Sostenibile” e “Biorunner”, quanto quella che avrebbe Pt_1
Contr svolto, per le due stagioni di vendita 2022, se non avesse interrotto anticipatamente la collaborazione).
Con il quinto e il sesto motivo di appello, censura la sentenza laddove ha rigettato la Pt_1 domanda di risarcimento per il ristoro del danno da mancato guadagno patito a causa della mancata consegna delle n. 240 paia di scarpe del “Progetto Zip”, sull'assunto che non avrebbe Pt_1 dimostrato che avrebbe rivenduto le calzature Zip “al dettaglio”, e quella di risarcimento del danno in relazione all'investimento inutilmente sostenuto per l'acquisto degli stampi per la produzione del modello di scarpe in questione, sempre per mancanza di prova del danno.
In accoglimento di tali ultime due doglianze, chiede, quindi, la condanna delle appellate al Pt_1 pagamento, in suo favore, dei danni patiti (mancato guadagno e danno emergente) in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
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Contr Con Si sono costituite in giudizio, con distinte comparse di costituzione, e che hanno domandato il rigetto del gravame in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e interposto appello incidentale condizionato, in seno a cui hanno riproposto le medesime domande
(riconvenzionali) già svolte in primo grado.
Motivi della decisione Contr Sui motivi relativi al rapporto di consulenza “100% Sostenibile” (o ”) e “Biorunner”
I primi quattro motivi, in quanto tutti concernenti la motivazione addotta dall'impugnata sentenza a sostegno della ritenuta mancanza di prova della conclusione del contratto di consulenza stilistica Contr tra e , possono essere esaminati congiuntamente. Pt_1
Va, infatti, precisato che dietro a ciascuna delle doglianze articolate si cela il tentativo di di Pt_1 ottenere dalla Corte una diversa ricostruzione dei fatti, che porti ad acclarare:
- l'intervenuta conclusione per fatti concludenti del contratto di consulenza stilistica, dal quale avrebbero visto la luce i progetti “Black and White 100% Sostenibile” e “Bio Runner”; Contr
- di conseguenza, l'inadempimento contrattuale di , per avere essa società a) omesso di corrispondere il prezzo dovuto per le due consulenze già svolte, per lo sviluppo dei modelli
“Black and White 100% Sostenibile” e “Bio Runner”, rifiutandosi di pagare le relative fatture emesse da e b) deciso unilateralmente di non proseguire con la collaborazione, non Pt_1 procedendo con le consulenze dovute per lo sviluppo di altri modelli in co-branding per le due ulteriori stagioni coperte dal contratto, in violazione degli obblighi di durata di cui all'art. 7.
Sul punto, la sentenza censurata ha escluso l'avvenuta conclusione, verbale o, comunque, per condotta concludente, del contratto di consulenza stilistica, atteso che a) la mail del 14.02.2020
(contenente - in tesi - la sintesi di quanto discusso nel precedente incontro tra le parti del
12.02.2020) faceva espresso riferimento ad un rapporto ancora da “contrattualizzare”, e dunque non già concluso;
b) le comunicazioni intercorse tra le parti successivamente alla predetta email non contenevano alcun riferimento alla bozza del contratto di servizi in essa allegata (enucleante - sempre in tesi - gli elementi essenziali dell'accordo di consulenza), c) detto scambio di Contr corrispondenza tra e riguardava, peraltro, profili unicamente operativi e non già Pt_1 propriamente esecutivi del contratto concluso con adesione all' altrui proposta contrattuale.
Per contro, si duole l'appellante che l'impugnata sentenza abbia escluso che il copioso carteggio intercorso tra le parti potesse dimostrare la conclusione per fatti concludenti della collaborazione, assumendo che: a) il momento genetico della consulenza sarebbe rappresentato dalla riunione del
12.02.2020, in cui le parti avevano trovato un accordo sui progetti che sarebbero seguiti;
b) la e-
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mail del 14.02.2020 ne rappresentava una “minuta” e la bozza di contratto allegata una “proposta che ne riflette in dettaglio tutti i termini”; c) il perfezionamento del contratto di servizi è seguito a tale e-mail per mezzo di comportamenti concludenti, comprovato appunto, dal fitto scambio di corrispondenza, attestante lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione dei modelli di scarpe in questione.
Ritiene la Corte che le allegazioni dell'appellante non siano corrette.
Diversamente da quanto sostenuto da in primo luogo il giudice di prime cure ha Pt_1 chiaramente esposto il percorso logico seguito al fine di ritenere -condivisibilmente-, alla luce della complessiva documentazione in atti e di quanto riferito da entrambe le parti, che nessun contratto di Contr consulenza si fosse concluso tra e per condotta concludente. Pt_1
Ciò detto, risulta senz'altro non provata, nel caso in specie, l'avvenuta conclusione del contratto di consulenza stilistica “per condotta concludente”, in quanto l'indagine sugli elementi fattuali, scrutinati in sentenza e posti in evidenza dall'appellante – e di cui si darà conto appresso –, non palesano in termini inequivoci la chiara volontà delle parti di ritenersi vincolate ad un contratto già concluso.
In prima battuta, si deve infatti rilevare che, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, con la mail del 14.02.2020 non ha trasmesso a controparte alcuna formale “offerta” Pt_1 negoziale di per sé potenzialmente impegnativa mediante semplice sua esecuzione diretta, dato che, nel corpo della medesima mail, fu la stessa a riferire espressamente che il “progetto Pt_1
Sostenibile 100%” – di cui si discute – fosse “da contrattualizzare” e che “lavorando in buona fede siamo sicuri di chiudere la questione contrattuale”.
Non può, insomma, non rilevarsi come dette espressioni escludano che, nei fatti, potesse sorgere il vincolo contrattuale per condotte concludenti, lasciando le stesse, piuttosto, ragionevolmente intendere che, perché il supposto accordo di consulenza stilistica potesse intendersi perfezionato, occorreva una previa formalizzazione del relativo regolamento contrattuale.
Tale dato è sicuramente di per sé di grande rilevanza, sì che la bozza del “contratto di servizi”, trasmessa con la mail del febbraio 2020, non può essere qualificata, come invece sostiene la difesa dell'appellante, quale proposta riepilogativa di tutti i termini essenziali già valutati e discussi tra le parti, e “pronta”, come tale, a essere portata ad esecuzione.
D'altro canto, durante tutto il corso della corrispondenza (sulla cui valenza si dirà infra), le parti non hanno mai fatto cenno alla suddetta bozza di contratto, per cui si deve presumere che né Pt_1
Contr né avessero seriamente inteso di avere già concordato il regolamento contrattuale, così come
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profilato in detta bozza, assegnando allo stesso carattere impegnativo e dunque di stare dando esecuzione allo stesso.
Non solo.
Gli stessi usi di settore (richiamati anche dalla stessa appellante) prevedono, di prassi, la formalizzazione di un contratto commerciale di tal fatta in forma scritta, vista e considerata la tendenziale eterogeneità delle prestazioni riconducibili all'attività consulenziale, che presuppongono, di regola, un'articolata attività di negoziazione con successiva formalizzazione mediante sottoscrizione del contratto da ambo le parti.
E tale modalità (formale) di conclusione del contratto appare essere, non a caso, proprio quella adoperata da in altri rapporti di co-branding di questo tipo. Non può, infatti, trascurarsi che, Pt_1 nel riferire, nei propri scritti difensivi, l'esistenza di altre importanti collaborazioni di analoga natura, con altri primari brand di moda, ha prodotto, questa volta sì, la relativa Pt_1 documentazione contrattuale (doc. 64, contratto di consulenza sottoscritto tra e altro brand di Pt_1 moda).
Né, in punto di ricostruzione degli “usi” invalsi tra le parti per le modalità di consacrazione degli affari, può rappresentare un utile campione di confronto il primo progetto “Magneto”, che si era perfezionato senza la sottoscrizione formale di un documento contrattuale3, trattandosi, infatti, di un modello di business tutt'altro che in linea con quello oggetto di controversia: mentre in forza del primo, “Progetto (sulla cui falsariga prese avvio il “Progetto Zip”), avrebbe CP_9 Pt_1 provveduto alla produzione e alla fornitura delle calzature, il secondo, “Progetto 100% Sostenibile”
(poi anche “BioRunner”), come riferito dalla stessa appellante, “rappresentava il primo esempio di un nuovo modello di collaborazione tra le parti, diverso da quello adottato nel 2018/2019 per
e poi riproposto per Zip”, consistente in “un rapporto di pura fornitura di servizi di CP_9 consulenza sul design e R&D sui materiali ecosostenibili” ed in cui, sempre a differenza dei progetti e Zip, “ non avrebbe provveduto alla produzione e alla fornitura delle CP_9 Pt_1 calzature” (p. 5, atto di citazione in appello . Pt_1
A riprova del fatto che, quanto al rapporto di consulenza stilistica , la volontà delle CP_12 parti fu quella di pervenire – diversamente dalla precedente collaborazione – a una CP_9 sottoscrizione formale di un accordo scritto, la stessa nel novembre del 2020, trasmise Pt_1 3 Riferisce, in particolare, la difesa di che “Il fatto che le parti non avessero formalmente sottoscritto Pt_1 il contratto allegato all'email di del 14 febbraio 2020, ma lo avessero accettato ed eseguito per Pt_7 mezzo dei citati fatti concludenti non preoccupava affatto . Tale condotta era perfettamente in linea Pt_1 con la “natura dell'affare”, posto che tra le parti si era instaurata ormai da due anni una prassi di conclusione “informale” degli accordi (mediante riunioni ed e-mail con le funzioni di Armani interessate) … Come per il progetto – andato a buon fine seppur mai “contrattualizzato” –” (p. 6, atto di citazione CP_9 in appello . Pt_1 15 R.G. N. 2705/2024
Contr nuovamente a copia della prima bozza di contratto di servizi inviatole nel febbraio dello stesso anno (privo di sottoscrizione di ambo le parti), questa volta sottoscritto da Pt_1 specificando chiaramente che il contratto avrebbe, appunto, dovuto essere restituito firmato (cfr. e- Contr mail 13.02.2020, doc. 54, in cui il legale di scriveva espressamente a quello di “Vi Pt_1 rinviamo Contratto di servizi, da rendere cortesemente firmato”). Contr Da tanto consegue, in definitiva, che era consapevole della mancata conclusione con Pt_1 di un contratto, per la stipula del quale era necessaria una ulteriore definizione formale.
In ragione di tutto quanto precede deve ritenersi che non vi sia, allora, nel caso di specie, alcuna prova che le parti fossero pervenute a un accordo circa il rapporto di consulenza per la prototipazione dei modelli di scarpe sostenibili “Black and White” e “Biorunner”, o, comunque, che le stesse fossero pervenute a un'intesa esattamente nei termini e alle condizioni di cui alla bozza del contratto di servizi trasmessa per la prima volta in data 14.02.2020, con tutte le conseguenze richieste in questa sede quanto al corrispettivo pattuito, e non pagato.
Va ulteriormente evidenziato nel medesimo senso che i numerosi scambi via e-mail tra e Pt_1
Contr
(cfr. catene di mail sub docc. 35-50), pur dando evidenza di una più o meno articolata collaborazione commerciale in essere tra le parti per la prototipazione dei modelli di scarpe ecosostenibili, possono ragionevolmente essere qualificati come atti meramente “propedeutici” ad un accordo a cui le parti sarebbero dovute successivamente approdare. D'altro canto – come si è già evidenziato – durante tutto questo periodo di interlocuzioni (durato diversi mesi) le parti non hanno mai richiamato la bozza di contratti di servizi inizialmente elaborata da né, Pt_1 comunque, ulteriori diverse intese medio tempore raggiunte, sì che non è possibile ritenere che le suddette comunicazioni stessero dando esecuzione ad un accordo (e, se sì, in che termini e a quali condizioni).
Un siffatto quadro fattuale avrebbe – semmai – potuto in astratto giustificare un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, da lesione del legittimo affidamento alla conclusione dell'accordo, dato che una bozza di intesa era stata elaborata, e le parti, in attesa di definizione degli estremi della stessa, avevano cominciato a “lavorare” per verificare la realizzabilità di tale collaborazione. Una domanda di tal fatta, però non è mai stata svolta da la cui difesa si è, invece, sempre Pt_1 attestata sulla fondamentale premessa dell'intervenuta stipula del contratto, svolgendo, per conseguenza, solamente domanda giudiziale di adempimento contrattuale.
Pertanto, i primi quattro motivi vengono tutti rigettati.
Sui motivi relativi al “Progetto Zip”
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Con il quinto motivo di appello, si duole che il tribunale non avrebbe riconosciuto il ristoro Pt_1
Con del danno da mancato guadagno patito a causa della mancata consegna, da parte di delle n. 240 paia di scarpe del “Progetto Zip”, per la sola ragione che non avrebbe provato “l'effettiva Pt_1 probabilità” con cui le calzature sarebbero state vendute al dettaglio in punti vendita direttamente gestiti da Pt_1
Nella specie, il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda risarcitoria in esame, ha dato rilievo al fatto che “non può non rilevarsi come la , pur avendo essa stessa allegato che le calzature Pt_1 di cui si tratta erano destinate alla vendita in appositi negozi monomarca ovvero in appositi corner shop, non ha minimamente dedotto che tali punti vendita fossero da essa direttamente gestiti e che, dunque, essa stessa avrebbe, in definitiva, potuto operare delle vendite dirette “al dettaglio””; e, inoltre, al fatto che “L'addotta probabile futura vendita diretta “al dettaglio” delle calzature di cui si tratta risulta, poi, smentita dal contenuto della comunicazione email del 27.8.2020 promanante dal legale rappresentante della (sub doc. n. 45 in produzione attorea) nella quale lo stesso, Pt_1 in un momento ben anteriore all'ordine d'acquisto delle calzature dalla fa chiaro CP_2 riferimento alla già avvenuta vendita “di qualcosa con Zip”, di guisa da risultare evidente come le calzature di cui si tratta fossero, in realtà, destinate non già alla futura vendita diretta “al dettaglio” ma ad onorare ordini di acquisto che la aveva ricevuto da commercianti terzi”. Pt_1
Per contro, assume l'appellante che il primo giudice sarebbe incorso in una chiara violazione del principio di disponibilità delle prove e di non contestazione, oltre che in un'errata ricostruzione dei fatti di causa, in quanto, da un lato, avrebbe messo in discussione un fatto incontestato, ossia la vendita “al dettaglio” da parte di delle scarpe del “Progetto Zip”; dall'altro, avrebbe Pt_1 travisato i documenti e i fatti di causa, dal momento che la e-mail del 27 agosto 2020, valorizzata in sentenza, si riferirebbe ad un periodo precedente all'annullamento del “Progetto Zip”, dell'11 settembre 2020 (doc. 46), e che, successivamente all'annullamento, avrebbe, invece, deciso Pt_1 di “cambiare la sua strategia distributiva per contenere i danni”, utilizzando cioè “i propri canali distributivi diretti per massimizzare il più possibile i profitti” (p. 36, atto di citazione in appello
. Pt_1
La doglianza è infondata.
Anzitutto, nel riferire – peraltro solo in appello – di aver deciso, dopo l'annullamento del progetto
Zip, di vendere la merce al dettaglio tramite i propri “canali distributivi diretti”, è la stessa appellante ad aver ammesso la circostanza che la rivendita sul mercato sarebbe in origine dovuta avvenire anche mediante punti vendita non direttamente gestiti da e non su propri canali di Pt_1 vendita (anche on line, di cui peraltro non ha mai prospettato la possibilità se non in appello).
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Ciò posto, merita allora adesione la sentenza di prime cure laddove ha respinto la domanda risarcitoria in esame, appuntata sui margini di guadagno della vendita “al dettaglio” delle calzature
“Zip”, essendosi limitata ad allegare, senza fornire alcuna prova a sostegno, la circostanza Pt_1 che avrebbe tratto un guadagno economico dalla vendita di tali scarpe mediante negozi di propria gestione (al dettaglio). Né, d'altro canto, ritiene questa Corte che si possa utilizzare, per pervenire al riconoscimento della posta risarcitoria in discorso, il prezzo di listino dedotto dall'odierna appellante, non risultando provato che la rivendita sarebbe avvenuta a tale condizioni -spesso non praticate per ragioni di mercato-.
Infine, con il sesto motivo di appello, eccepisce l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice respinto anche la domanda di di condanna al risarcimento dei costi sostenuti per Pt_1
l'acquisto di n. 10 stampi per le calzature del modello “Zip”, senza considerare che dalla documentazione in atti (in particolare, dall'e-mail dell'11 settembre 2020, doc. 46, di provenienza Contr di , in cui si comunica ad che il progetto Zip per la stagione autunno/inverno 2021
Pt_1 sarebbe stato cancellato) poteva evincersi la prova del fatto che avrebbe confidato nel fatto
Pt_1 che le scarpe “Zip” sarebbero state sviluppate per almeno un'altra stagione di vendita, o, comunque, che detto progetto avrebbe avuto una durata residua sufficientemente lunga da giustificare un investimento di € 16.000,00 (per la produzione dei detti stampi, per altrettanti numeri di scarpe). Con Nemmeno tale doglianza merita di essere accolta, non potendosi fare gravare su le conseguenze di una pura aspettativa della società che, sulla base unicamente di detta aspettativa, decise di
Pt_1 sopportare un simile investimento, né avendo mai fornito la prova dell'esistenza tra le parti
Pt_1 di un qualsivoglia impegno contrattuale prevedente, in relazione alla produzione del modello di scarpe “Zip”, una durata minima.
Il rigetto integrale dell'appello principale fa venire meno la necessità di affrontare i gravami Contr Con incidentali condizionati di e di .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante la sostanziale sovrapposizione della difesa delle appellate, le spese vengono liquidate in favore delle stesse quali creditori in solido.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7707/2024, pubblicata il 20 agosto 2024, del Tribunale di Milano, così provvede:
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1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2) condanna alla rifusione alle appellate a Parte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € CP_2
9.991,00, Iva e c.n.p.a. e rimborso forfetario spese generali, oltre rimborso spese vive contributo unificato pagato;
3) raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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