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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2021 promossa da:
(C.F. e iscrizione registro imprese di Treviso-Belluno: ), Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTATA (C.F. e Controparte_1 iscrizione registro imprese di Verona: , in p. procuratore speciale dott. P.IVA_2
, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Emanuele Controparte_2
PALADINI;
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata, difesa e Controparte_3 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Marco POLITA,
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE avente per oggetto: accettazione eredità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice (come da libello introduttivo, ovvero): “ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
IN MERITO: per le casali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che Controparte_3
e hanno tacitamente accettato l'eredità loro devolutagli dal padre Controparte_4 Per_1
(MC) il 16/03/1928 e deceduto il 23/09/2004 – nella quale sono co
[...]
i beni immobili così distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 82, Particelle 196 Sub.1, 197 Sub.1 e 151 – ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità; con vittoria di spese di lite”; pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa in fatto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in p. della sua Parte_1 mandataria e procuratrice speciale (già Parte_2 CP_1
in sostituzione della quale il nuovo procuratore si costituiva ex art. 81 c.p.c.) ha
[...] evocato in giudizio e al fine di ottenere una pronuncia Controparte_4 Controparte_3 giudiziale di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità morendo dismessa dal loro defunto padre, . Persona_1
Esponeva parte attrice, a fondamento dell'azione spiegata, di avere introdotto avanti l'intestato Tribunale una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di CP_3
(R.G.E. n. 438/2016), sospesa per la presentazione di un giudizio per divisione dei beni
[...] immobili pignorati, in comproprietà tra l'esecutata e (R.G.E. 567/2019), con Controparte_4 successiva, ulteriore richiesta di accertare, preliminarmente, che i predetti e Controparte_4 avevano acquisito, ai sensi dell'art. 476 c.c., la qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
: si costituiva aderendo alla domanda di divisione, mentre
[...] Controparte_4 [...] rimaneva contumace;
il Giudice, rilevata la problematica del difetto di continuità CP_3 delle trascrizione1 e la pregiudizialità della questione da ultimo sollevata, ritenuto il proprio difetto di competenza rispetto alla dichiarazione di accettazione tacita dell'eredità, ha invitato il creditore procedente al fine di accertare (ove ne sussistessero i presupposti) detta eventuale accettazione tacita dell'eredità, sospendendo il giudizio.
2. Gli odierni convenuti, ritualmente citati, in un primo momento, non si sono costituiti.
Su richiesta di parte attrice, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza in data 26/09/2022, venivano ammesse le prove richieste.
Con successiva memoria, depositata in data 14/04/2023, si costituiva CP_3
dichiarandosi disponibile a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
[...]
Svolta l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex (previgente) art. 190 c.p.c.
Merito della causa
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Oggetto della presente vertenza è l'accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni convenuti.
Giova, in proposito, premettere che l'accettazione tacita dell'eredità richiede, a norma dell'art. 476 c.c., la sussistenza di due presupposti, ossia che il chiamato effettui un atto che: 1 Per l'altra chiamata all'eredità di , ovvero la di lui moglie titolare del Persona_1 CP_5 diritto di abitazione sugli immobili pignorati, la relativa accettazione tacita dell'eredità del coniuge era stata già trascritta;
la predetta, nelle more del giudizio, è poi deceduta. pagina 2 di 5 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Quanto al primo aspetto, non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente giacché il legislatore richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (in tal senso, cfr. Cass., n. 16507/2006; conf. Id., nn. 13738/2005 e 8123/1987).
Con riguardo al secondo presupposto, per individuare gli atti propri dell'erede occorre rifarsi all'art. 460 c.c., che delimita la posizione del chiamato: qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo quale erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità ex art. 476 c.c.
Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene perfezionata la fattispecie dell'accettazione tacita da parte degli odierni convenuti dell'eredità relitta dal defunto padre . Persona_1
I Giudici di Legittimità hanno costantemente affermato il principio di diritto secondo cui
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così, cfr. Cass., n. 10796/2009; conf. Id., n. 5319/2016).
Detto principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sola condivisibile precisazione che l'accettazione tacita di eredità “può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius” (cfr. Cass., ord. n. 8980/2017; v. anche, Cass., n. 15888/2014).
In sostanza, perché l'eredità possa considerarsi tacitamente accettata dal chiamato all'eredità, occorre che la domanda di voltura catastale sia stata presentata con la spendita del nome del chiamato.
L'applicazione del principio di cui sopra si palesa particolarmente pregnante nelle ipotesi in cui vi siano più chiamati all'eredità, sicché l'effettuazione della voltura catastale non è circostanza di per sé sufficiente a provare l'accettazione implicita dell'eredità da parte del chiamato, se non vi è prova che la voltura sia avvenuta per volontà riconducibile a detto chiamato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, è documentalmente provato che gli immobili appartenenti al de cuius, tra cui quelli oggetto dell'esecuzione n. 438/2016 RGE, sono stato volturati in favore dei convenuti (cfr. volture catastali in atti, sub alleg. 10 A-B citazione).
A ciò si aggiungono ulteriori elementi che vanno a rafforzare l'accertamento di avvenuta accettazione tacita per ciascun convenuto. pagina 3 di 5 L'accettazione tacita di Controparte_3
In sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver dato Controparte_3
“mandato al Patronato CIA di Jesi”, per le pratiche di successione del di lei padre, aggiungendo:
“io sapevo che era stata fatta la sola denuncia di successione;
ho saputo in occasione di questo giudizio della probabile iscrizione al catasto”.
Inoltre, la convenuta non solo non ha mai contestato la propria Controparte_3 qualità di comproprietaria degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, ma, anzi, ha espressamente riconosciuto tale qualità dichiarando, in senso al procedimento di esecuzione sopra richiamato: “la mia proprietà spettante al debitore è di 5/6” [cfr. missive di data 12/03/2018 e 12/04/2018, contenenti proposte di definizione a saldo e stralcio della propria posizione debitoria onde evitare la vendita all'asta dell'immobile pignorato;
cfr. alleg. 11) e 12 citazione].
Ancora, dalla documentazione acquisita in atti, trasmessa dal Comune di Jesi, emerge come – al di là di quanto dichiarato dalla convenuta – l'immobile ereditario pignorato costituisce “per […] abitazione principale e relativa pertinenza quindi l'IMU non è Controparte_3 dovuta”. La stessa, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “dopo il 2019 il patronato ha inserito gli immobili in questione per la quota parte di mia proprietà nella mia dichiarazione dei redditi anche per gli ultimi giorni del 2019, per il periodo successivo ho pagato io le tasse e imposte”.
In questo contesto assume, chiaramente, valenza anche la trascrizione della denuncia di successione (cfr. visure catastali storiche per immobile citt.), che pur non costituendo, come già visto, indice inequivoco della volontà di accettare l'eredità da parte del chiamato, unitamente ad altri elementi può assumere rilevanza nella relativa valutazione.
L'accettazione tacita di Controparte_4
Anche il convenuto non ha mai contestato la qualità degli immobili Controparte_4 oggetto dell'asse pignorato;
anzi, lo stesso, nel costituirsi nel giudizio di divisione dei beni immobili (cfr. proc. n. 567/2019 RGNR) e nell'aderire alla relativa domanda di divisione proposta dalla società odierna attrice, si è dichiarato proprietario (non esecutato) degli immobili in questione, dichiarazione che presuppone necessariamente la qualità di erede.
In cotal guisa, lo stesso avrebbe di fatto ratificato l'operato della sorella che, come visto, aveva fatto effettuare la voltura catastale degli immobili, avendo operato la dichiarazione di cui sopra in data successiva agli adempimenti concernenti l'eredità paterna (effettuati nell'anno 2009), tra cui, segnatamente la voltura in questione.
Si deve, vieppiù, dare atto della sua mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli in seno al presente procedimento.
Per quanto sopra, facendo applicazione dei principi di diritto dianzi richiamati, deve dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., da parte dei convenuti dell'eredità morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Jesi il 23/09/2004, quali suoi eredi legittimi, nonché ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti di legge per una compensazione parziale al 50% delle spese di lite - restando addebitato il rimanente 50% in solido ai due convenuti -, considerata la non formale opposizione, nel merito, da parte dei convenuti stessi (l'uno rimasto contumace, l'altra costituitasi al solo fine di rendere l'interrogatorio, rendendo dichiarazioni da cui è emersa la sua qualità di erede).
Le spese di lite sono liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato o indeterminabile della causa - complessità bassa - giudizi dinanzi al Tribunale) della Tabella parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
P.Q.M
. il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe emarginata così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., da parte dei convenuti e dell'eredità morendo dismessa da Controparte_3 Controparte_4
, nato a [...] il [...] e deceduto a Jesi il 23/09/2004, quali suoi Persona_1 eredi legittimi;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice, previa compensazione nella misura del 50%, delle competenze professionali del presente giudizio che liquida, per intero, in Euro 3.809,00, oltre spese generali (15%), accessori di legge per IVA e CPA, ed Euro 649,80 per spese documentate.
Ancona, lì 14/III/2025
Il GIUDICE
Lara Seccacini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2021 promossa da:
(C.F. e iscrizione registro imprese di Treviso-Belluno: ), Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTATA (C.F. e Controparte_1 iscrizione registro imprese di Verona: , in p. procuratore speciale dott. P.IVA_2
, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Emanuele Controparte_2
PALADINI;
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata, difesa e Controparte_3 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Marco POLITA,
CONVENUTA
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE avente per oggetto: accettazione eredità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice (come da libello introduttivo, ovvero): “ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
IN MERITO: per le casali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che Controparte_3
e hanno tacitamente accettato l'eredità loro devolutagli dal padre Controparte_4 Per_1
(MC) il 16/03/1928 e deceduto il 23/09/2004 – nella quale sono co
[...]
i beni immobili così distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 82, Particelle 196 Sub.1, 197 Sub.1 e 151 – ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità; con vittoria di spese di lite”; pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa in fatto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in p. della sua Parte_1 mandataria e procuratrice speciale (già Parte_2 CP_1
in sostituzione della quale il nuovo procuratore si costituiva ex art. 81 c.p.c.) ha
[...] evocato in giudizio e al fine di ottenere una pronuncia Controparte_4 Controparte_3 giudiziale di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità morendo dismessa dal loro defunto padre, . Persona_1
Esponeva parte attrice, a fondamento dell'azione spiegata, di avere introdotto avanti l'intestato Tribunale una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di CP_3
(R.G.E. n. 438/2016), sospesa per la presentazione di un giudizio per divisione dei beni
[...] immobili pignorati, in comproprietà tra l'esecutata e (R.G.E. 567/2019), con Controparte_4 successiva, ulteriore richiesta di accertare, preliminarmente, che i predetti e Controparte_4 avevano acquisito, ai sensi dell'art. 476 c.c., la qualità di eredi di Controparte_3 Per_1
: si costituiva aderendo alla domanda di divisione, mentre
[...] Controparte_4 [...] rimaneva contumace;
il Giudice, rilevata la problematica del difetto di continuità CP_3 delle trascrizione1 e la pregiudizialità della questione da ultimo sollevata, ritenuto il proprio difetto di competenza rispetto alla dichiarazione di accettazione tacita dell'eredità, ha invitato il creditore procedente al fine di accertare (ove ne sussistessero i presupposti) detta eventuale accettazione tacita dell'eredità, sospendendo il giudizio.
2. Gli odierni convenuti, ritualmente citati, in un primo momento, non si sono costituiti.
Su richiesta di parte attrice, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza in data 26/09/2022, venivano ammesse le prove richieste.
Con successiva memoria, depositata in data 14/04/2023, si costituiva CP_3
dichiarandosi disponibile a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
[...]
Svolta l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex (previgente) art. 190 c.p.c.
Merito della causa
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Oggetto della presente vertenza è l'accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni convenuti.
Giova, in proposito, premettere che l'accettazione tacita dell'eredità richiede, a norma dell'art. 476 c.c., la sussistenza di due presupposti, ossia che il chiamato effettui un atto che: 1 Per l'altra chiamata all'eredità di , ovvero la di lui moglie titolare del Persona_1 CP_5 diritto di abitazione sugli immobili pignorati, la relativa accettazione tacita dell'eredità del coniuge era stata già trascritta;
la predetta, nelle more del giudizio, è poi deceduta. pagina 2 di 5 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Quanto al primo aspetto, non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente giacché il legislatore richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, nel senso che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (in tal senso, cfr. Cass., n. 16507/2006; conf. Id., nn. 13738/2005 e 8123/1987).
Con riguardo al secondo presupposto, per individuare gli atti propri dell'erede occorre rifarsi all'art. 460 c.c., che delimita la posizione del chiamato: qualunque atto non autorizzato che oltrepassi i confini di tale norma, rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo quale erede e che, quindi, presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità ex art. 476 c.c.
Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene perfezionata la fattispecie dell'accettazione tacita da parte degli odierni convenuti dell'eredità relitta dal defunto padre . Persona_1
I Giudici di Legittimità hanno costantemente affermato il principio di diritto secondo cui
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così, cfr. Cass., n. 10796/2009; conf. Id., n. 5319/2016).
Detto principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sola condivisibile precisazione che l'accettazione tacita di eredità “può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius” (cfr. Cass., ord. n. 8980/2017; v. anche, Cass., n. 15888/2014).
In sostanza, perché l'eredità possa considerarsi tacitamente accettata dal chiamato all'eredità, occorre che la domanda di voltura catastale sia stata presentata con la spendita del nome del chiamato.
L'applicazione del principio di cui sopra si palesa particolarmente pregnante nelle ipotesi in cui vi siano più chiamati all'eredità, sicché l'effettuazione della voltura catastale non è circostanza di per sé sufficiente a provare l'accettazione implicita dell'eredità da parte del chiamato, se non vi è prova che la voltura sia avvenuta per volontà riconducibile a detto chiamato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, è documentalmente provato che gli immobili appartenenti al de cuius, tra cui quelli oggetto dell'esecuzione n. 438/2016 RGE, sono stato volturati in favore dei convenuti (cfr. volture catastali in atti, sub alleg. 10 A-B citazione).
A ciò si aggiungono ulteriori elementi che vanno a rafforzare l'accertamento di avvenuta accettazione tacita per ciascun convenuto. pagina 3 di 5 L'accettazione tacita di Controparte_3
In sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver dato Controparte_3
“mandato al Patronato CIA di Jesi”, per le pratiche di successione del di lei padre, aggiungendo:
“io sapevo che era stata fatta la sola denuncia di successione;
ho saputo in occasione di questo giudizio della probabile iscrizione al catasto”.
Inoltre, la convenuta non solo non ha mai contestato la propria Controparte_3 qualità di comproprietaria degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, ma, anzi, ha espressamente riconosciuto tale qualità dichiarando, in senso al procedimento di esecuzione sopra richiamato: “la mia proprietà spettante al debitore è di 5/6” [cfr. missive di data 12/03/2018 e 12/04/2018, contenenti proposte di definizione a saldo e stralcio della propria posizione debitoria onde evitare la vendita all'asta dell'immobile pignorato;
cfr. alleg. 11) e 12 citazione].
Ancora, dalla documentazione acquisita in atti, trasmessa dal Comune di Jesi, emerge come – al di là di quanto dichiarato dalla convenuta – l'immobile ereditario pignorato costituisce “per […] abitazione principale e relativa pertinenza quindi l'IMU non è Controparte_3 dovuta”. La stessa, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “dopo il 2019 il patronato ha inserito gli immobili in questione per la quota parte di mia proprietà nella mia dichiarazione dei redditi anche per gli ultimi giorni del 2019, per il periodo successivo ho pagato io le tasse e imposte”.
In questo contesto assume, chiaramente, valenza anche la trascrizione della denuncia di successione (cfr. visure catastali storiche per immobile citt.), che pur non costituendo, come già visto, indice inequivoco della volontà di accettare l'eredità da parte del chiamato, unitamente ad altri elementi può assumere rilevanza nella relativa valutazione.
L'accettazione tacita di Controparte_4
Anche il convenuto non ha mai contestato la qualità degli immobili Controparte_4 oggetto dell'asse pignorato;
anzi, lo stesso, nel costituirsi nel giudizio di divisione dei beni immobili (cfr. proc. n. 567/2019 RGNR) e nell'aderire alla relativa domanda di divisione proposta dalla società odierna attrice, si è dichiarato proprietario (non esecutato) degli immobili in questione, dichiarazione che presuppone necessariamente la qualità di erede.
In cotal guisa, lo stesso avrebbe di fatto ratificato l'operato della sorella che, come visto, aveva fatto effettuare la voltura catastale degli immobili, avendo operato la dichiarazione di cui sopra in data successiva agli adempimenti concernenti l'eredità paterna (effettuati nell'anno 2009), tra cui, segnatamente la voltura in questione.
Si deve, vieppiù, dare atto della sua mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli in seno al presente procedimento.
Per quanto sopra, facendo applicazione dei principi di diritto dianzi richiamati, deve dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., da parte dei convenuti dell'eredità morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Jesi il 23/09/2004, quali suoi eredi legittimi, nonché ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti di legge per una compensazione parziale al 50% delle spese di lite - restando addebitato il rimanente 50% in solido ai due convenuti -, considerata la non formale opposizione, nel merito, da parte dei convenuti stessi (l'uno rimasto contumace, l'altra costituitasi al solo fine di rendere l'interrogatorio, rendendo dichiarazioni da cui è emersa la sua qualità di erede).
Le spese di lite sono liquidate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato o indeterminabile della causa - complessità bassa - giudizi dinanzi al Tribunale) della Tabella parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
P.Q.M
. il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe emarginata così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., da parte dei convenuti e dell'eredità morendo dismessa da Controparte_3 Controparte_4
, nato a [...] il [...] e deceduto a Jesi il 23/09/2004, quali suoi Persona_1 eredi legittimi;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice, previa compensazione nella misura del 50%, delle competenze professionali del presente giudizio che liquida, per intero, in Euro 3.809,00, oltre spese generali (15%), accessori di legge per IVA e CPA, ed Euro 649,80 per spese documentate.
Ancona, lì 14/III/2025
Il GIUDICE
Lara Seccacini
pagina 5 di 5