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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4790 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 ,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Parte_1
MARONE GUIDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in VIA LUCA GIORDANO 15
80127 NAPOLI,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' sito in Avellino, Controparte_3 alla via Giuseppe Marotta,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 20/11/2024 la ricorrente, premesso di essere docente di ruolo a decorrere dal 01/09/2005, in servizio presso un Istituto scolastico rientrante nella competenza territoriale di codesto Tribunale, ha dedotto che, nonostante, il servizio prestato nell'a.s. 2013, quest'ultimo non le veniva riconosciuto ai fini della progressione automatica prevista dalla Tabella B – posizioni stipendiali – del CCNL 04/08/1995.
Ha, pertanto, chiesto di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera Controparte_1 del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente,
1 condannare del al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Co le note di trattazione scritta, parte ricorrente rinunciava alla domanda di riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, sostenendo il perdurare dell'interesse ad agire, al fine di ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tenuto conto della rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, si osserva quanto segue. L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”. Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
2 Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. …”; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa,
[...]
e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013.
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122”.
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024).
3 Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali. La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie – nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”. Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre
4 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014). Ciò detto, non si ritiene sussistente l'interesse ad agire della ricorrente al fine di ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Corte Di Cassazione
– Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n.
2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Ebbene, l'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010, prevede espressamente che gli anni per i quali è stato previsto il blocco degli incrementi stipendiali, ad oggi solo l'anno 2013, sono validi ai fini giuridici e la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13618/2025 ha, appunto, individuato delle ipotesi esemplificative quali la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ne consegue, che essendo espressamente previsto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre ed allegare il mancato riconoscimento della suddetta annualità, prospettando il risultato utile e concreto che mira a conseguire e dimostrando il mancato riconoscimento solo genericamente richiamato e non dimostrato- non essendo desumibile il mancato riconoscimento né dal cedolino in atti, né dal decreto che mira esclusivamente ad individuare la posizione stipendiale da attribuire all'istante.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, considerato il mutato orientamento giurisprudenziale in merito alla questione trattata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Benevento, 20/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4790 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 ,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Parte_1
MARONE GUIDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in VIA LUCA GIORDANO 15
80127 NAPOLI,
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' sito in Avellino, Controparte_3 alla via Giuseppe Marotta,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 20/11/2024 la ricorrente, premesso di essere docente di ruolo a decorrere dal 01/09/2005, in servizio presso un Istituto scolastico rientrante nella competenza territoriale di codesto Tribunale, ha dedotto che, nonostante, il servizio prestato nell'a.s. 2013, quest'ultimo non le veniva riconosciuto ai fini della progressione automatica prevista dalla Tabella B – posizioni stipendiali – del CCNL 04/08/1995.
Ha, pertanto, chiesto di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera Controparte_1 del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente,
1 condannare del al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1 dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Co le note di trattazione scritta, parte ricorrente rinunciava alla domanda di riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, sostenendo il perdurare dell'interesse ad agire, al fine di ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tenuto conto della rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, si osserva quanto segue. L'art. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”. Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
2 Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. …”; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa,
[...]
e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica Controparte_4 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità
2013.
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122”.
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024).
3 Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali. La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 – che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie – nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”. Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre
4 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014). Ciò detto, non si ritiene sussistente l'interesse ad agire della ricorrente al fine di ottenere una sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Corte Di Cassazione
– Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n.
2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Ebbene, l'art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010, prevede espressamente che gli anni per i quali è stato previsto il blocco degli incrementi stipendiali, ad oggi solo l'anno 2013, sono validi ai fini giuridici e la Suprema Corte, con la pronuncia n. 13618/2025 ha, appunto, individuato delle ipotesi esemplificative quali la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ne consegue, che essendo espressamente previsto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre ed allegare il mancato riconoscimento della suddetta annualità, prospettando il risultato utile e concreto che mira a conseguire e dimostrando il mancato riconoscimento solo genericamente richiamato e non dimostrato- non essendo desumibile il mancato riconoscimento né dal cedolino in atti, né dal decreto che mira esclusivamente ad individuare la posizione stipendiale da attribuire all'istante.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, considerato il mutato orientamento giurisprudenziale in merito alla questione trattata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Benevento, 20/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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