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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Luca Andretto contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) CP_5 C.F._5
(C.F. ) CP_6 C.F._6
(C.F. ) CP_7 C.F._7
appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Tosano e Luca Milan
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del n. 448/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 21.02.2024 e depositata in data 22.02.2024.
Conclusioni di Parte_1
NEL MERITO: in via principale, condannarsi (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_8 CP_2
(c.f. , (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_3 CodiceFiscale_10
(c.f. , (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_11 CP_5 [...]
), (c.f. ) e (c.f. C.F._12 CP_6 CodiceFiscale_13 CP_7 [...]
), in via fra loro solidale, a restituire al C.F._14 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
il complessivo importo di € 121.422,93, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dal 18.03.2022 al saldo effettivo;
in via subordinata, condannarsi:
(c.f. ) a restituire al Controparte_1 CodiceFiscale_8 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 13.963,64;
(c.f. a restituire al Controparte_2 CodiceFiscale_9 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 12.142,29;
(c.f. ) a restituire al fallimento Controparte_3 CodiceFiscale_10 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 12.142,29;
(c.f. ) a restituire al Controparte_4 CodiceFiscale_11 [...]
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, l'importo di € 38.248,22;
(c.f. ) a restituire al CP_5 CodiceFiscale_12 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro
[...] P.IVA_1 tempore, l'importo di € 6.678,26;
2 (c.f. ) a restituire al CP_6 CodiceFiscale_13 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 18.213,44; e
(c.f. ) a restituire al CP_7 CodiceFiscale_14 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 20.034,79; il tutto, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 18.03.2022 al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite (anche in via di rimborso forfettario) e competenze legali – da liquidarsi ex art. 5, co. 3, D.M. n. 55/2014, avendo riguardo «all'entità economica dell'interesse sostanziale» perseguito dall'attore (cfr. Cass., sez. I civ., sent.
22.12.2015, n. 25801), con maggiorazione del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. cit. (redazione degli atti difensivi con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno degli stessi) – oltre accessori previdenziali e fiscali, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
C rimettersi in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. Parte_3
(c.f. , in persona dei Curatori fallimentari pro tempore, rispetto
[...] P.IVA_1
alla produzione di prova documentale diretta che la società fallita si era spogliata in data
10.10.2008 della propria unica proprietà immobiliare;
ordinarsi ai sensi dell'art. 210 e/o dell'art. 213 c.p.c. all Controparte_9
(c.f. , di Verona, con sede in 37122
[...] P.IVA_2 Controparte_10
Verona, via Cesare Battisti n. 19, di esibire in giudizio copia degli avvisi di addebito n. R
122R42220120001850633000 0 e n. R 122R4222012000-1851744000 0, entrambi notificati a in data 25.09.2012, con le rispettive relazioni di notificazione. Parte_3
Conclusioni di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e : CP_5 CP_6 CP_7
Nel merito
3
1. dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi l'avversario appello e, per l'effetto, confermarsi l'appellata sentenza n. 448/2024 – Rep. n. 589/2024 del 22.02.2024 del
Tribunale di Verona;
2. anche in caso di parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi comunque la domanda revocatoria riproposta da parte appellante, essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso
3. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed
IVA 22%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , esponendo che:
[...] CP_6 CP_7
- con contratto preliminare in data 17.06.2006 i convenuti, all'epoca soci di Parte_3
si erano impegnati a cedere a , o a soggetto da questi nominato, le rispettive CP_11
quote di partecipazione nel capitale sociale nonché i crediti da loro vantati nei confronti della società a titolo di rimborso di finanziamenti soci;
- in forza dell'art. 6 del preliminare, i promittenti venditori si erano impegnati a presentare al Comune di San Bonifacio (Vr), prima della stipula del contratto definitivo, atto di rinuncia alla pratica di condono edilizio relativa al mutamento di destinazione (da verde pubblico sportivo a commerciale) del complesso immobiliare di proprietà della società, mentre il promittente acquirente si era impegnato, successivamente al rogito, a delegare persona di fiducia indicata dai promittenti venditori che curasse – per conto e a spese degli stessi – la pratica per il rimborso delle somme originariamente versate dalla società a titolo di oblazione per il condono edilizio, “sino all'effettivo incasso e distribuzione ai promittenti venditori delle somme che risulteranno rimborsate dagli enti competenti a causa della pratica di condono. Il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità per il promittente acquirente e per la società che si impegnano a fornire la collaborazione Parte_3 necessaria”;
4 - con scrittura privata integrativa del 21.03.2007 le parti avevano precisato, all'art. 3, che, ottenuto il rimborso, il promissario acquirente avrebbe corrisposto ai promittenti venditori quanto incassato da a titolo di integrazione del corrispettivo della cessione Parte_3
delle quote;
- con atto notarile del 24.04.2007 i convenuti avevano ceduto le proprie quote di partecipazione al capitale sociale di a Parte_3 Controparte_12
soggetto nominato da , che era divenuta così socia unica di a CP_11 Parte_3
fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, dando atto, tuttavia, all'art. 8, che il corrispettivo della cessione si sarebbe potuto incrementare in misura corrispondente all'ammontare degli oneri di condono rimborsati a cosicché “in tal caso … Parte_3
dovrà corrispondere a ciascun cedente quanto dovuto nella Controparte_12 proporzione della quota da ciascuno di essi ceduta”;
- con scrittura privata conclusa in data 16.10.2012 tra i convenuti e Parte_3 quest'ultima aveva riconosciuto che il credito derivante dal rimborso degli oneri di condono era di esclusiva titolarità dei soci e si era impegnata a trasferire agli stessi le somme che le fossero pervenute a tale titolo entro il termine di 15 giorni dal loro incasso;
- una volta ottenuto il rimborso degli oneri relativi al condono, aveva, in Parte_3
esecuzione di tale intesa, corrisposto a , in proprio e per conto degli altri ex Controparte_1
soci, la somma complessiva di €121.422,93, di cui €81.422,93 a mezzo bonifico in data
04.05.2017 con causale di 'rimborso finanziamento ex soci ed €40.000,00 Parte_3
mediante ulteriori cinque bonifici tra il 10.04.2018 e il 19.12.2018 con causale 'rata o acconto transazione';
- con sentenza n. 110/2021 del 29.6.2021 emessa dal Tribunale di Verona, Parte_3
era stata dichiarata fallita;
- l'assunzione, da parte di del debito gravante su Parte_3 [...]
era avvenuta a titolo gratuito ed in frode ai creditori della società e Controparte_12 conseguentemente doveva escludersi l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
Sulla scorta di tali premesse il chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, ai Parte_3
sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti da in favore dei Parte_3
convenuti tra il 04.05.2017 e il 19.12.2018, per complessivi €121.422,93 e la condanna di
5 questi ultimi alla restituzione delle somme ricevute, in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, per la somma da ciascuno ricevuta in proporzione all'entità della rispettiva partecipazione sociale ceduta.
2. Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , chiedendo il rigetto della domanda CP_5 CP_6 CP_7
revocatoria.
Deducevano che sin dal contratto preliminare in data 17.06.2006 era sorto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere ai promittenti venditori le somme che la stessa Parte_3
avrebbe incassato a titolo di rimborso delle somme originariamente versate a titolo di oblazione per il condono, sicché i pagamenti oggetto della domanda revocatoria erano stati eseguiti in adempimento di un debito scaduto, in quanto sorto nel 2006 e divenuto esigibile nel 2017 in virtù dell'effettivo recupero delle somme dovute dalla P.A.
Precisavano che la scrittura privata sottoscritta da in data 16.10.2012 aveva Parte_3
valore meramente ricognitivo e che, in ogni caso, a tale data la società non versava ancora in stato di crisi.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di revocatoria e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Parte_3
Il giudice di prime cure affermava che solo con la sottoscrizione della scrittura privata del
16.10.2012 era sorto a carico di l'obbligo, originariamente gravante su Parte_3
di corrispondere agli ex soci quanto rimborsato dalla Controparte_12
P.A. a titolo di oblazione, ma escludeva il carattere fraudolento di tale negozio, essendo all'epoca il patrimonio della società ampiamente capiente, in quanto di esso faceva parte il compendio immobiliare interessato dalla pratica di del valore di €2.049.360,71, a CP_13
fronte di un'esposizione debitoria limitata ad €71.822,05, e riteneva pertanto che i pagamenti impugnati fossero stati eseguiti in adempimento di un debito scaduto nel 2017, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
4. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a due motivi di gravame.
6 4.1 Con il primo motivo di gravame denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo o, alternativamente, del principio del contraddittorio.
In particolare rileva che, pur essendo pacifico che al momento della stipulazione del contratto preliminare del 17.06.2006, era proprietaria del compendio Parte_3
immobiliare sito in San Bonifacio (Vr), nessuna delle parti aveva mai allegato che tale bene fosse ancora presente nel patrimonio della società al momento della stipulazione della scrittura privata del 16.10.2012.
Lamenta che tale circostanza non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice o, comunque, non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione, senza previamente sollecitare il contraddittorio fra le parti.
Soggiunge che se il tribunale avesse regolarmente attivato il contraddittorio su tale questio facti, la curatela fallimentare avrebbe avuto la possibilità di produrre copia del contratto di compravendita con cui, in data 10.10.2008, aveva alienato il predetto Parte_3
compendio immobiliare.
Chiede eventualmente di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., onde effettuare tale produzione documentale.
4.2 Con il secondo motivo di gravame afferma che il tribunale ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, laddove afferma che alla data di assunzione dell'obbligazione di pagamento era proprietaria del compendio immobiliare del valore di Parte_3
€2.049.360,71 ed aveva un'esposizione debitoria limitata ad €71.822,05.
Riguardo alla prima circostanza osserva che la prova presuntiva tratta dal tribunale si scontra con i dati emergenti dai bilanci di esercizio prodotti dai convenuti, dai quali si evince che alla data del 31.12.2014 non era proprietaria di alcun bene Parte_3
immobile.
Deduce altresì che il bilancio d'esercizio al 31.12.2012 evidenzia che l'indebitamento complessivo della società ammontava al ben più gravoso importo di € 1.266.367,00 a fronte di cespiti astrattamente aggredibili in via esecutiva per un valore totale di € 983.673,00
Sostiene che alla luce di tale evidenze documentali deve ritenersi provato sia l'eventus damni che la scientia damni in capo alla società debitrice.
7 5. Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
6. Il secondo motivo di appello è fondato.
6.1 Il tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il principio giurisprudenziale in forza del quale non sono soggetti a revoca a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, i c.d. atti dovuti, ovvero gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto.
E ciò perché la stipulazione del negozio definitivo non è che l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo, validamente posto in essere (sine fraude) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi.
L'ipotesi esaminata più di frequente dalla giurisprudenza è quella del contratto definitivo di vendita di immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, con riferimento alla quale si specifica che la verifica della sussistenza dell'"eventus damni" va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, perché è solo quest'ultima che è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore – venditore, mentre il presupposto soggettivo del "consilium fraudis", da intendersi quale consapevolezza della lesività dell'atto, va valutato con riferimento al contratto preliminare, perché è in tale momento che si consuma la libera scelta dei contraenti (v. Cass. n. 9970 del 16/04/2008).
Il giudice di prime cure, muovendo dal presupposto che il patrimonio di Parte_3
fosse ampiamente capiente rispetto alla sua esposizione debitoria nel momento in cui stipulò in data 16.10.2012 la scrittura privata con cui assunse l'obbligo di corrispondere agli ex soci le somme che avrebbe percepito dalla P.A. a titolo di rimborso degli oneri versati per il condono edilizio, in quanto il patrimonio sociale comprendeva il compendio immobiliare interessato dalla pratica di condono del valore di €2.049.360,71, ha escluso l'esistenza del consilium fraudis in capo alla società e di conseguenza ha ritenuto applicabile l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c., comma 3, ritenendo che i
8 pagamenti effettuati tra il 04.05.2017 e il 19.12.2018 a favore degli ex soci costituiscano adempimento di un debito scaduto.
6.2 Va preliminarmente rilevato che non è stata fatta oggetto di alcuna censura ed è quindi coperta dal giudicato la statuizione con la quale il tribunale ha qualificato la scrittura privata del 16.10.2012 come l'atto con cui ha assunto ex novo a proprio Parte_3 carico l'obbligazione di versare ai suoi ex soci - i quali con contratto preliminare concluso in data 17.06.2006 si erano impegnati a cedere a , od a soggetto da questi CP_11
nominato, le rispettive quote di partecipazione nel capitale sociale nonché i crediti da loro vantati nei confronti della società a titolo di rimborso di finanziamenti soci - quanto incassato a titolo di rimborso delle somme versate per la pratica del condono edilizio, obbligazione di contenuto esattamente corrispondente a quella precedentemente contratta da al momento dell'acquisto, con atto del 24.04.2007, delle quote di Controparte_12
partecipazione di questi ultimi, a titolo di integrazione del prezzo della cessione.
Come pure è incontestato che gli atti dispositivi impugnati sono i pagamenti effettuati da tra il 4.5.2017 e il 19.12.2018, per complessivi €121.422,93, in Parte_3 adempimento dell'obbligo assunto dalla società nel 2012.
E' dunque con riferimento al momento della sottoscrizione della scrittura privata del
16.10.2012 che, come correttamente rilevato dal primo giudice, va condotta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
Con tale intesa i contraenti hanno convenuto all'art. 2, che « nella persona Parte_3
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, – CP_11
ribadendo la volontà già in passato manifestata, così come richiamata nella sede delle lett.
e) ed f) delle premesse – conferma e riconosce incondizionatamente che la posta creditoria meglio specificata nella sede della premessa h) – qualunque ne sia o potrà esserne
l'ammontare e se ed in quanto effettivamente e a tutt'oggi esistente – sia di sola ed esclusiva titolarità di Parte Cedente (e così, pro quota, di ogni singolo componente di essa), non vantando, detta compagine, pretese di alcun tipo nei riguardi di essa»; ed all'art. 5, che «in caso di qualsivoglia incasso (totale o parziale) della somma di cui agli artt. 2) e
3), […] si obbliga, sin d'ora, a conferirla in favore di Parte Cedente entro Parte_3
e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data in cui le sarà
9 materialmente pervenuta. Con il consenso totalitario dei componenti di Parte Cedente, detta retrocessione verrà effettuata nei riguardi del sig. il quale, a sua Controparte_1
volta, provvederà a restituirla pro quota in favore di tutti gli altri soggetti costituenti la medesima Cedente».
6.3 La statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure, il quale ha escluso la natura fraudolenta del preliminare, con cui ha assunto l'obbligo poi adempiuto, Parte_3 non resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Conviene rammentare che, in materia di azione revocatoria ordinaria, con riguardo all'elemento soggettivo, l'art. 2901, comma 1, c.c. prevede che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la prova della dolosa preordinazione da parte del debitore ovvero della sua collusione con il terzo, invece richiesta qualora l'atto dispositivo, a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 28423/2021;
Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
E qualora il contraente sia una società, il requisito soggettivo va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che lo rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v.
Cass. n. 8735 del 09/04/2009).
Ora, sino al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 16.10.2012,
l'obbligazione di corrispondere agli ex soci un importo pari a quello che la società avesse ottenuto a rimborso della somma precedentemente versata al Comune di San Bonifacio, a titolo di oblazione per il condono edilizio poi non accolto, incombeva esclusivamente sulla
10 cessionaria quale parte integrante del corrispettivo Controparte_12
della cessione delle quote di partecipazione nella società stessa.
Non vi è alcuna evidenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che a quella data fosse ancora proprietaria del compendio immobiliare del Parte_3
valore di €2.049.360,71 menzionato nella citata scrittura, giacché dal bilancio di esercizio al 31.12.2012 risulta che alla data del 31.12.2011 la società era titolare di immobilizzazioni materiali valorizzate in € 210.316,00 (€ 198.890,00 al 31.12.2012), di rimanenze valorizzate in € 18.976,00 (€ 23.607,00 al 31.12.2012) nonché disponeva di un patrimonio netto pari ad €352.013,00 (€82.490,00 al 31.12.2021).
Inoltre nella nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31.12.2014 in cui è indicato che era titolare di immobilizzazioni materiali pari ad €218.579,00 e di Parte_3
rimanenze valorizzate pari ad €10.505,00, è precisato che tra le immobilizzazioni materiali non vi erano né terreni né fabbricati e che le rimanenze erano costituite soltanto da materie prime, sussidiarie o di consumo.
Dal bilancio di esercizio al 31.12.2012 si evince altresì che la società, alla data del
31.12.2011, aveva un'esposizione debitoria di €1.104.262,00 (accresciutasi alla data del
31.12.2012 ad €1.266.367,00), trattandosi peraltro di debiti tutti in scadenza entro l'esercizio successivo, ed aveva subito una perdita di esercizio pari ad €416.958,00 (che si era ridotta alla data del 31.12.2012 ad €269.521,00).
Va inoltre evidenziato che tra i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare a tutela dei quali è stata esercitata l'azione revocatoria vi sono quelli per debiti erariali e previdenziali della società per un valore pari ad €71.822,05 (€1.292,48 + €17.579,69 +
€52.949,88) che risultano essere sorti anteriormente alla sottoscrizione della scrittura del
16.10.2012 e che sono poi rimasti impagati (v. memoria integrativa depositata da Parte_3
nella procedura concordataria di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte
[...]
attrice).
Gli appellati obiettano che in realtà l'ammontare di tali debiti risulterebbe inferiore, perché le cartelle esattoriali notificate alla società prima del 16.10.2012 espongono un credito di appena €8.333,41 (€458,00 + €7.875,41), senza considerare, però, che ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di
11 accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta. Infatti, al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione
(v. Cass. n. 30737 del 26/11/2019).
Considerata la situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava Parte_3 allorquando il suo legale rappresentante sottoscrisse l'atto con cui la CP_11
società si accollò il debito della propria socia unica, del valore di circa €120.000,00, deve ritenersi provato, in via presuntiva, che questi non potesse ignorare il pregiudizio che in tal modo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori pregressi, tra i quali vi è l'amministrazione finanziaria, il cui credito esistente a quella data rientra tra quelli ammessi al passivo fallimentare, tanto più che l'assunzione del debito altrui è avvenuta in assenza di alcuna contropartita e dunque a titolo gratuito.
I convenuti hanno sostenuto che l'atto del 16.10.2012 ha natura onerosa in quanto i pagamenti di cui è chiesta la revoca per complessivi €121.422,93, eseguiti tra il 04.05.2017
e il 19.12.2018, avrebbero consentito alla società di azzerare nell'esercizio immediatamente successivo (bilancio al 31.12.2019) un debito per €118.6759,00 che essa nei Pt_4
confronti della propria controllante Controparte_12
Tale assunto è però inconferente, in quanto l'accertamento della natura onerosa o gratuita dell'atto è strumentale alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, la quale va condotta, come in precedenza indicato, con riferimento alla data della sottoscrizione della scrittura privata del 16.10.2012, che non prevede alcuna controprestazione in favore del disponente.
Anche a voler ammettere che i pagamenti eseguiti da a favore degli ex soci Parte_3
siano stati imputati ad estinzione di un debito che la stessa aveva verso la propria controllante, si tratterebbe comunque di circostanza che sarebbe intervenuta a distanza di molti anni dall'assunzione del debito altrui e come tale non potrebbe essere considerata rilevante ai fini della prova della scientia damni perché mai è stato prospettato che sia
12 riconducibile all'atto concluso nel 2012 o ad altro negozio a questo collegato, sì da poterla considerare la ragione concreta per la quale la società ha assunto il debito della propria controllante.
Stante la preesistenza dei crediti sopraindicati e la gratuità dell'atto di assunzione dell'obbligo, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente la scientia damni in capo a non essendo richiesto che anche gli Parte_3
ex soci fossero consapevoli della lesività dell'atto.
Ne discende, in definitiva, che nella fattispecie in esame non opera l'esenzione della revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (il che rende superfluo l'esame delle censure veicolate con il primo motivo di gravame) e che risulta provata la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
7. A questo punto va accertato se sussista il requisito soggettivo dell'eventus damni, la cui verifica va compiuta con riferimento ai pagamenti effettuati da tra il Parte_3
04.05.2017 e il 19.12.2018, perché solo questi ultimi sono configurabili come atti dispositivi del patrimonio.
Al riguardo, occorre precisare che, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da una società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo, ha l'onere di provare: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
b) la sussistenza, al tempo del compimento dell'atto, di una situazione patrimoniale della società che, in relazione all'entità della complessiva esposizione debitoria, mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, cagionato dall'atto
(Cass. n. 5658/2021; Cass. n. 19515/2019; Cass. n. 4728/2018).
Se dalla valutazione dell'insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell'atto dispositivo, è diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l'integrità del patrimonio sociale protetta dall'ordinamento ex art. 2394 cod. civ., può ritenersi dimostrata la sussistenza dell' "eventus damni".
In tale evenienza l'onere di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da
13 esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori, grava sul curatore, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 9565/2018; Cass. n. 2336/2018).
Nel caso in esame, dall'analisi dei bilanci depositati e come emerge anche dalla relazione del curatore fallimentare ex art. 33 comma 1 L.F. risulta che già a partire dal 2011 la società
(che è stata messa in liquidazione nel 2019 e dichiarata fallita nel 2021) non è più stata in grado di far fronte al pagamento dei debiti maturati, ed in particolare delle imposte dovute,
e che la stessa ha sempre avuto un margine operativo netto (EBIT) negativo, ovvero la gestione operativa complessiva dell'impresa non ha mai generato valore, ma solo perdite, ad eccezione del 2014.
Dai bilanci si evince altresì che la società ha chiuso in perdita quasi tutti gli esercizi dal
2012 in poi (considerando il risultato prima delle imposte: - €299.606,00 nel 2012; -
€81.820,00 nel 2013; - €150.204,00 nel 2015; - €67.239,00 nel 2016; - €152.110,00 nel
2018; - €285.496,00 nel 2019).
Inoltre alla data del 31.12.2017 l'ammontare dei debiti in scadenza entro l'esercizio successivo era pari ad €1.355.138,00 a fronte di un attivo circolante di €1.229.223,00 e l'esercizio si è chiuso con un utile di €23.606,00 e con un patrimonio netto di €39.975,00.
Alla data del 31.12.2018 l'esposizione debitoria complessiva era pari ad €1.175.775,00 (di cui €864.482,00 per i debiti in scadenza entro l'esercizio successivo), a fronte di un attivo circolante di €865.112,00 e l'esercizio si è chiuso con una perdita di €152.110,00 e con un patrimonio netto negativo di €112.134,00.
I dati rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni 2017 e 2018, come pure quelli degli anni precedenti, dimostrano che la società era incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in particolare quelle di natura previdenziale ed erariale.
E' dunque evidente che i contestati pagamenti, distogliendo risorse liquide, hanno intaccato in termini quantitativi il patrimonio sociale preesistente e dunque l'affidamento che su di esso riponevano i creditori sociali.
Il pregiudizio ai creditori sociali non è poi eliso dal fatto - peraltro solo allegato ma non provato - che l'importo dei pagamenti eseguiti in favore degli ex soci sarebbe stato
14 scomputato dall'ammontare dei debiti che aveva maturato verso la propria Parte_3
controllante Controparte_12
In definitiva l'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela è meritevole di accoglimento.
Va poi considerato che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto (v. Cass. S.U. n. 30416 del 23/11/2018)
Ne consegue che gli ex soci vanno condannati a restituire i pagamenti revocati per complessivi €121.422,93, in misura proporzionale alla quota da ciascuno di essi ceduta ad in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 7 Controparte_12 dell'atto di cessione del 24.04.2007, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo (v. Cass. n. 61 del 03.01.2023).
In particolare, secondo i calcoli effettuati dall'appellante che non sono stati contestati dagli appellati:
- è tenuto a restituire €13.963,64, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
è tenuto a restituire €12.142,29, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_2 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuta a restituire €12.142,29, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. Controparte_3
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuta a restituire € 38.248,22, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_4 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuto a restituire €6.678,26, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_5
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuto a restituire €18.213,44, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_6
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
15 - è tenuto a restituire €20.034,79, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_7
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi fissati dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e maggiorati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_3 Parte_3
dei pagamenti eseguiti per complessivi €121.422,93 da in favore di
[...] Parte_3
, in proprio e per conto di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e e, per l'effetto, condanna: CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €13.963,64, oltre agli Controparte_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €12.142,29, oltre agli Controparte_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €12.142,29, oltre agli Controparte_3 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €38.248,22, oltre Controparte_4
agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €6.678,26, oltre agli CP_5 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
16 - a restituire alla curatela fallimentare la somma di €18.213,44, oltre agli CP_6
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €20.034,79, oltre agli CP_7 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €18.333,90 per compensi ed in €1.799,94 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €12.988,30 per compensi ed in €2.556,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Luca Andretto contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
(C.F. ) CP_5 C.F._5
(C.F. ) CP_6 C.F._6
(C.F. ) CP_7 C.F._7
appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Tosano e Luca Milan
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del n. 448/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 21.02.2024 e depositata in data 22.02.2024.
Conclusioni di Parte_1
NEL MERITO: in via principale, condannarsi (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_8 CP_2
(c.f. , (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_3 CodiceFiscale_10
(c.f. , (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_11 CP_5 [...]
), (c.f. ) e (c.f. C.F._12 CP_6 CodiceFiscale_13 CP_7 [...]
), in via fra loro solidale, a restituire al C.F._14 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
il complessivo importo di € 121.422,93, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dal 18.03.2022 al saldo effettivo;
in via subordinata, condannarsi:
(c.f. ) a restituire al Controparte_1 CodiceFiscale_8 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 13.963,64;
(c.f. a restituire al Controparte_2 CodiceFiscale_9 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 12.142,29;
(c.f. ) a restituire al fallimento Controparte_3 CodiceFiscale_10 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 12.142,29;
(c.f. ) a restituire al Controparte_4 CodiceFiscale_11 [...]
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, l'importo di € 38.248,22;
(c.f. ) a restituire al CP_5 CodiceFiscale_12 Parte_3
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro
[...] P.IVA_1 tempore, l'importo di € 6.678,26;
2 (c.f. ) a restituire al CP_6 CodiceFiscale_13 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 18.213,44; e
(c.f. ) a restituire al CP_7 CodiceFiscale_14 Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.IVA ), in persona dei Curatori fallimentari pro tempore,
[...] P.IVA_1
l'importo di € 20.034,79; il tutto, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 18.03.2022 al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite (anche in via di rimborso forfettario) e competenze legali – da liquidarsi ex art. 5, co. 3, D.M. n. 55/2014, avendo riguardo «all'entità economica dell'interesse sostanziale» perseguito dall'attore (cfr. Cass., sez. I civ., sent.
22.12.2015, n. 25801), con maggiorazione del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co.
1-bis, D.M. cit. (redazione degli atti difensivi con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno degli stessi) – oltre accessori previdenziali e fiscali, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
C rimettersi in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. Parte_3
(c.f. , in persona dei Curatori fallimentari pro tempore, rispetto
[...] P.IVA_1
alla produzione di prova documentale diretta che la società fallita si era spogliata in data
10.10.2008 della propria unica proprietà immobiliare;
ordinarsi ai sensi dell'art. 210 e/o dell'art. 213 c.p.c. all Controparte_9
(c.f. , di Verona, con sede in 37122
[...] P.IVA_2 Controparte_10
Verona, via Cesare Battisti n. 19, di esibire in giudizio copia degli avvisi di addebito n. R
122R42220120001850633000 0 e n. R 122R4222012000-1851744000 0, entrambi notificati a in data 25.09.2012, con le rispettive relazioni di notificazione. Parte_3
Conclusioni di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e : CP_5 CP_6 CP_7
Nel merito
3
1. dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi l'avversario appello e, per l'effetto, confermarsi l'appellata sentenza n. 448/2024 – Rep. n. 589/2024 del 22.02.2024 del
Tribunale di Verona;
2. anche in caso di parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi comunque la domanda revocatoria riproposta da parte appellante, essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso
3. con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed
IVA 22%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , esponendo che:
[...] CP_6 CP_7
- con contratto preliminare in data 17.06.2006 i convenuti, all'epoca soci di Parte_3
si erano impegnati a cedere a , o a soggetto da questi nominato, le rispettive CP_11
quote di partecipazione nel capitale sociale nonché i crediti da loro vantati nei confronti della società a titolo di rimborso di finanziamenti soci;
- in forza dell'art. 6 del preliminare, i promittenti venditori si erano impegnati a presentare al Comune di San Bonifacio (Vr), prima della stipula del contratto definitivo, atto di rinuncia alla pratica di condono edilizio relativa al mutamento di destinazione (da verde pubblico sportivo a commerciale) del complesso immobiliare di proprietà della società, mentre il promittente acquirente si era impegnato, successivamente al rogito, a delegare persona di fiducia indicata dai promittenti venditori che curasse – per conto e a spese degli stessi – la pratica per il rimborso delle somme originariamente versate dalla società a titolo di oblazione per il condono edilizio, “sino all'effettivo incasso e distribuzione ai promittenti venditori delle somme che risulteranno rimborsate dagli enti competenti a causa della pratica di condono. Il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità per il promittente acquirente e per la società che si impegnano a fornire la collaborazione Parte_3 necessaria”;
4 - con scrittura privata integrativa del 21.03.2007 le parti avevano precisato, all'art. 3, che, ottenuto il rimborso, il promissario acquirente avrebbe corrisposto ai promittenti venditori quanto incassato da a titolo di integrazione del corrispettivo della cessione Parte_3
delle quote;
- con atto notarile del 24.04.2007 i convenuti avevano ceduto le proprie quote di partecipazione al capitale sociale di a Parte_3 Controparte_12
soggetto nominato da , che era divenuta così socia unica di a CP_11 Parte_3
fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, dando atto, tuttavia, all'art. 8, che il corrispettivo della cessione si sarebbe potuto incrementare in misura corrispondente all'ammontare degli oneri di condono rimborsati a cosicché “in tal caso … Parte_3
dovrà corrispondere a ciascun cedente quanto dovuto nella Controparte_12 proporzione della quota da ciascuno di essi ceduta”;
- con scrittura privata conclusa in data 16.10.2012 tra i convenuti e Parte_3 quest'ultima aveva riconosciuto che il credito derivante dal rimborso degli oneri di condono era di esclusiva titolarità dei soci e si era impegnata a trasferire agli stessi le somme che le fossero pervenute a tale titolo entro il termine di 15 giorni dal loro incasso;
- una volta ottenuto il rimborso degli oneri relativi al condono, aveva, in Parte_3
esecuzione di tale intesa, corrisposto a , in proprio e per conto degli altri ex Controparte_1
soci, la somma complessiva di €121.422,93, di cui €81.422,93 a mezzo bonifico in data
04.05.2017 con causale di 'rimborso finanziamento ex soci ed €40.000,00 Parte_3
mediante ulteriori cinque bonifici tra il 10.04.2018 e il 19.12.2018 con causale 'rata o acconto transazione';
- con sentenza n. 110/2021 del 29.6.2021 emessa dal Tribunale di Verona, Parte_3
era stata dichiarata fallita;
- l'assunzione, da parte di del debito gravante su Parte_3 [...]
era avvenuta a titolo gratuito ed in frode ai creditori della società e Controparte_12 conseguentemente doveva escludersi l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. per l'adempimento di un debito scaduto.
Sulla scorta di tali premesse il chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia, ai Parte_3
sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., dei pagamenti eseguiti da in favore dei Parte_3
convenuti tra il 04.05.2017 e il 19.12.2018, per complessivi €121.422,93 e la condanna di
5 questi ultimi alla restituzione delle somme ricevute, in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, per la somma da ciascuno ricevuta in proporzione all'entità della rispettiva partecipazione sociale ceduta.
2. Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , chiedendo il rigetto della domanda CP_5 CP_6 CP_7
revocatoria.
Deducevano che sin dal contratto preliminare in data 17.06.2006 era sorto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere ai promittenti venditori le somme che la stessa Parte_3
avrebbe incassato a titolo di rimborso delle somme originariamente versate a titolo di oblazione per il condono, sicché i pagamenti oggetto della domanda revocatoria erano stati eseguiti in adempimento di un debito scaduto, in quanto sorto nel 2006 e divenuto esigibile nel 2017 in virtù dell'effettivo recupero delle somme dovute dalla P.A.
Precisavano che la scrittura privata sottoscritta da in data 16.10.2012 aveva Parte_3
valore meramente ricognitivo e che, in ogni caso, a tale data la società non versava ancora in stato di crisi.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di revocatoria e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Parte_3
Il giudice di prime cure affermava che solo con la sottoscrizione della scrittura privata del
16.10.2012 era sorto a carico di l'obbligo, originariamente gravante su Parte_3
di corrispondere agli ex soci quanto rimborsato dalla Controparte_12
P.A. a titolo di oblazione, ma escludeva il carattere fraudolento di tale negozio, essendo all'epoca il patrimonio della società ampiamente capiente, in quanto di esso faceva parte il compendio immobiliare interessato dalla pratica di del valore di €2.049.360,71, a CP_13
fronte di un'esposizione debitoria limitata ad €71.822,05, e riteneva pertanto che i pagamenti impugnati fossero stati eseguiti in adempimento di un debito scaduto nel 2017, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.
4. Avverso l'indicata pronuncia il ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a due motivi di gravame.
6 4.1 Con il primo motivo di gravame denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo o, alternativamente, del principio del contraddittorio.
In particolare rileva che, pur essendo pacifico che al momento della stipulazione del contratto preliminare del 17.06.2006, era proprietaria del compendio Parte_3
immobiliare sito in San Bonifacio (Vr), nessuna delle parti aveva mai allegato che tale bene fosse ancora presente nel patrimonio della società al momento della stipulazione della scrittura privata del 16.10.2012.
Lamenta che tale circostanza non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice o, comunque, non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione, senza previamente sollecitare il contraddittorio fra le parti.
Soggiunge che se il tribunale avesse regolarmente attivato il contraddittorio su tale questio facti, la curatela fallimentare avrebbe avuto la possibilità di produrre copia del contratto di compravendita con cui, in data 10.10.2008, aveva alienato il predetto Parte_3
compendio immobiliare.
Chiede eventualmente di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., onde effettuare tale produzione documentale.
4.2 Con il secondo motivo di gravame afferma che il tribunale ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, laddove afferma che alla data di assunzione dell'obbligazione di pagamento era proprietaria del compendio immobiliare del valore di Parte_3
€2.049.360,71 ed aveva un'esposizione debitoria limitata ad €71.822,05.
Riguardo alla prima circostanza osserva che la prova presuntiva tratta dal tribunale si scontra con i dati emergenti dai bilanci di esercizio prodotti dai convenuti, dai quali si evince che alla data del 31.12.2014 non era proprietaria di alcun bene Parte_3
immobile.
Deduce altresì che il bilancio d'esercizio al 31.12.2012 evidenzia che l'indebitamento complessivo della società ammontava al ben più gravoso importo di € 1.266.367,00 a fronte di cespiti astrattamente aggredibili in via esecutiva per un valore totale di € 983.673,00
Sostiene che alla luce di tale evidenze documentali deve ritenersi provato sia l'eventus damni che la scientia damni in capo alla società debitrice.
7 5. Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
6. Il secondo motivo di appello è fondato.
6.1 Il tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il principio giurisprudenziale in forza del quale non sono soggetti a revoca a norma dell'art. 2901 c.c., comma 3, i c.d. atti dovuti, ovvero gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto.
E ciò perché la stipulazione del negozio definitivo non è che l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo, validamente posto in essere (sine fraude) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi.
L'ipotesi esaminata più di frequente dalla giurisprudenza è quella del contratto definitivo di vendita di immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, con riferimento alla quale si specifica che la verifica della sussistenza dell'"eventus damni" va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, perché è solo quest'ultima che è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore – venditore, mentre il presupposto soggettivo del "consilium fraudis", da intendersi quale consapevolezza della lesività dell'atto, va valutato con riferimento al contratto preliminare, perché è in tale momento che si consuma la libera scelta dei contraenti (v. Cass. n. 9970 del 16/04/2008).
Il giudice di prime cure, muovendo dal presupposto che il patrimonio di Parte_3
fosse ampiamente capiente rispetto alla sua esposizione debitoria nel momento in cui stipulò in data 16.10.2012 la scrittura privata con cui assunse l'obbligo di corrispondere agli ex soci le somme che avrebbe percepito dalla P.A. a titolo di rimborso degli oneri versati per il condono edilizio, in quanto il patrimonio sociale comprendeva il compendio immobiliare interessato dalla pratica di condono del valore di €2.049.360,71, ha escluso l'esistenza del consilium fraudis in capo alla società e di conseguenza ha ritenuto applicabile l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c., comma 3, ritenendo che i
8 pagamenti effettuati tra il 04.05.2017 e il 19.12.2018 a favore degli ex soci costituiscano adempimento di un debito scaduto.
6.2 Va preliminarmente rilevato che non è stata fatta oggetto di alcuna censura ed è quindi coperta dal giudicato la statuizione con la quale il tribunale ha qualificato la scrittura privata del 16.10.2012 come l'atto con cui ha assunto ex novo a proprio Parte_3 carico l'obbligazione di versare ai suoi ex soci - i quali con contratto preliminare concluso in data 17.06.2006 si erano impegnati a cedere a , od a soggetto da questi CP_11
nominato, le rispettive quote di partecipazione nel capitale sociale nonché i crediti da loro vantati nei confronti della società a titolo di rimborso di finanziamenti soci - quanto incassato a titolo di rimborso delle somme versate per la pratica del condono edilizio, obbligazione di contenuto esattamente corrispondente a quella precedentemente contratta da al momento dell'acquisto, con atto del 24.04.2007, delle quote di Controparte_12
partecipazione di questi ultimi, a titolo di integrazione del prezzo della cessione.
Come pure è incontestato che gli atti dispositivi impugnati sono i pagamenti effettuati da tra il 4.5.2017 e il 19.12.2018, per complessivi €121.422,93, in Parte_3 adempimento dell'obbligo assunto dalla società nel 2012.
E' dunque con riferimento al momento della sottoscrizione della scrittura privata del
16.10.2012 che, come correttamente rilevato dal primo giudice, va condotta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
Con tale intesa i contraenti hanno convenuto all'art. 2, che « nella persona Parte_3
del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, – CP_11
ribadendo la volontà già in passato manifestata, così come richiamata nella sede delle lett.
e) ed f) delle premesse – conferma e riconosce incondizionatamente che la posta creditoria meglio specificata nella sede della premessa h) – qualunque ne sia o potrà esserne
l'ammontare e se ed in quanto effettivamente e a tutt'oggi esistente – sia di sola ed esclusiva titolarità di Parte Cedente (e così, pro quota, di ogni singolo componente di essa), non vantando, detta compagine, pretese di alcun tipo nei riguardi di essa»; ed all'art. 5, che «in caso di qualsivoglia incasso (totale o parziale) della somma di cui agli artt. 2) e
3), […] si obbliga, sin d'ora, a conferirla in favore di Parte Cedente entro Parte_3
e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data in cui le sarà
9 materialmente pervenuta. Con il consenso totalitario dei componenti di Parte Cedente, detta retrocessione verrà effettuata nei riguardi del sig. il quale, a sua Controparte_1
volta, provvederà a restituirla pro quota in favore di tutti gli altri soggetti costituenti la medesima Cedente».
6.3 La statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure, il quale ha escluso la natura fraudolenta del preliminare, con cui ha assunto l'obbligo poi adempiuto, Parte_3 non resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Conviene rammentare che, in materia di azione revocatoria ordinaria, con riguardo all'elemento soggettivo, l'art. 2901, comma 1, c.c. prevede che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la prova della dolosa preordinazione da parte del debitore ovvero della sua collusione con il terzo, invece richiesta qualora l'atto dispositivo, a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 28423/2021;
Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
E qualora il contraente sia una società, il requisito soggettivo va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che lo rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v.
Cass. n. 8735 del 09/04/2009).
Ora, sino al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 16.10.2012,
l'obbligazione di corrispondere agli ex soci un importo pari a quello che la società avesse ottenuto a rimborso della somma precedentemente versata al Comune di San Bonifacio, a titolo di oblazione per il condono edilizio poi non accolto, incombeva esclusivamente sulla
10 cessionaria quale parte integrante del corrispettivo Controparte_12
della cessione delle quote di partecipazione nella società stessa.
Non vi è alcuna evidenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, che a quella data fosse ancora proprietaria del compendio immobiliare del Parte_3
valore di €2.049.360,71 menzionato nella citata scrittura, giacché dal bilancio di esercizio al 31.12.2012 risulta che alla data del 31.12.2011 la società era titolare di immobilizzazioni materiali valorizzate in € 210.316,00 (€ 198.890,00 al 31.12.2012), di rimanenze valorizzate in € 18.976,00 (€ 23.607,00 al 31.12.2012) nonché disponeva di un patrimonio netto pari ad €352.013,00 (€82.490,00 al 31.12.2021).
Inoltre nella nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31.12.2014 in cui è indicato che era titolare di immobilizzazioni materiali pari ad €218.579,00 e di Parte_3
rimanenze valorizzate pari ad €10.505,00, è precisato che tra le immobilizzazioni materiali non vi erano né terreni né fabbricati e che le rimanenze erano costituite soltanto da materie prime, sussidiarie o di consumo.
Dal bilancio di esercizio al 31.12.2012 si evince altresì che la società, alla data del
31.12.2011, aveva un'esposizione debitoria di €1.104.262,00 (accresciutasi alla data del
31.12.2012 ad €1.266.367,00), trattandosi peraltro di debiti tutti in scadenza entro l'esercizio successivo, ed aveva subito una perdita di esercizio pari ad €416.958,00 (che si era ridotta alla data del 31.12.2012 ad €269.521,00).
Va inoltre evidenziato che tra i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare a tutela dei quali è stata esercitata l'azione revocatoria vi sono quelli per debiti erariali e previdenziali della società per un valore pari ad €71.822,05 (€1.292,48 + €17.579,69 +
€52.949,88) che risultano essere sorti anteriormente alla sottoscrizione della scrittura del
16.10.2012 e che sono poi rimasti impagati (v. memoria integrativa depositata da Parte_3
nella procedura concordataria di cui al doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte
[...]
attrice).
Gli appellati obiettano che in realtà l'ammontare di tali debiti risulterebbe inferiore, perché le cartelle esattoriali notificate alla società prima del 16.10.2012 espongono un credito di appena €8.333,41 (€458,00 + €7.875,41), senza considerare, però, che ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di
11 accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta. Infatti, al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione
(v. Cass. n. 30737 del 26/11/2019).
Considerata la situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava Parte_3 allorquando il suo legale rappresentante sottoscrisse l'atto con cui la CP_11
società si accollò il debito della propria socia unica, del valore di circa €120.000,00, deve ritenersi provato, in via presuntiva, che questi non potesse ignorare il pregiudizio che in tal modo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori pregressi, tra i quali vi è l'amministrazione finanziaria, il cui credito esistente a quella data rientra tra quelli ammessi al passivo fallimentare, tanto più che l'assunzione del debito altrui è avvenuta in assenza di alcuna contropartita e dunque a titolo gratuito.
I convenuti hanno sostenuto che l'atto del 16.10.2012 ha natura onerosa in quanto i pagamenti di cui è chiesta la revoca per complessivi €121.422,93, eseguiti tra il 04.05.2017
e il 19.12.2018, avrebbero consentito alla società di azzerare nell'esercizio immediatamente successivo (bilancio al 31.12.2019) un debito per €118.6759,00 che essa nei Pt_4
confronti della propria controllante Controparte_12
Tale assunto è però inconferente, in quanto l'accertamento della natura onerosa o gratuita dell'atto è strumentale alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, la quale va condotta, come in precedenza indicato, con riferimento alla data della sottoscrizione della scrittura privata del 16.10.2012, che non prevede alcuna controprestazione in favore del disponente.
Anche a voler ammettere che i pagamenti eseguiti da a favore degli ex soci Parte_3
siano stati imputati ad estinzione di un debito che la stessa aveva verso la propria controllante, si tratterebbe comunque di circostanza che sarebbe intervenuta a distanza di molti anni dall'assunzione del debito altrui e come tale non potrebbe essere considerata rilevante ai fini della prova della scientia damni perché mai è stato prospettato che sia
12 riconducibile all'atto concluso nel 2012 o ad altro negozio a questo collegato, sì da poterla considerare la ragione concreta per la quale la società ha assunto il debito della propria controllante.
Stante la preesistenza dei crediti sopraindicati e la gratuità dell'atto di assunzione dell'obbligo, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria è sufficiente la scientia damni in capo a non essendo richiesto che anche gli Parte_3
ex soci fossero consapevoli della lesività dell'atto.
Ne discende, in definitiva, che nella fattispecie in esame non opera l'esenzione della revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (il che rende superfluo l'esame delle censure veicolate con il primo motivo di gravame) e che risulta provata la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
7. A questo punto va accertato se sussista il requisito soggettivo dell'eventus damni, la cui verifica va compiuta con riferimento ai pagamenti effettuati da tra il Parte_3
04.05.2017 e il 19.12.2018, perché solo questi ultimi sono configurabili come atti dispositivi del patrimonio.
Al riguardo, occorre precisare che, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da una società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo, ha l'onere di provare: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
b) la sussistenza, al tempo del compimento dell'atto, di una situazione patrimoniale della società che, in relazione all'entità della complessiva esposizione debitoria, mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, cagionato dall'atto
(Cass. n. 5658/2021; Cass. n. 19515/2019; Cass. n. 4728/2018).
Se dalla valutazione dell'insieme di questi elementi emerge che, per effetto dell'atto dispositivo, è diminuita o messa a rischio, anche solo in termini qualitativi, l'integrità del patrimonio sociale protetta dall'ordinamento ex art. 2394 cod. civ., può ritenersi dimostrata la sussistenza dell' "eventus damni".
In tale evenienza l'onere di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da
13 esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori, grava sul curatore, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (Cass. n. 9565/2018; Cass. n. 2336/2018).
Nel caso in esame, dall'analisi dei bilanci depositati e come emerge anche dalla relazione del curatore fallimentare ex art. 33 comma 1 L.F. risulta che già a partire dal 2011 la società
(che è stata messa in liquidazione nel 2019 e dichiarata fallita nel 2021) non è più stata in grado di far fronte al pagamento dei debiti maturati, ed in particolare delle imposte dovute,
e che la stessa ha sempre avuto un margine operativo netto (EBIT) negativo, ovvero la gestione operativa complessiva dell'impresa non ha mai generato valore, ma solo perdite, ad eccezione del 2014.
Dai bilanci si evince altresì che la società ha chiuso in perdita quasi tutti gli esercizi dal
2012 in poi (considerando il risultato prima delle imposte: - €299.606,00 nel 2012; -
€81.820,00 nel 2013; - €150.204,00 nel 2015; - €67.239,00 nel 2016; - €152.110,00 nel
2018; - €285.496,00 nel 2019).
Inoltre alla data del 31.12.2017 l'ammontare dei debiti in scadenza entro l'esercizio successivo era pari ad €1.355.138,00 a fronte di un attivo circolante di €1.229.223,00 e l'esercizio si è chiuso con un utile di €23.606,00 e con un patrimonio netto di €39.975,00.
Alla data del 31.12.2018 l'esposizione debitoria complessiva era pari ad €1.175.775,00 (di cui €864.482,00 per i debiti in scadenza entro l'esercizio successivo), a fronte di un attivo circolante di €865.112,00 e l'esercizio si è chiuso con una perdita di €152.110,00 e con un patrimonio netto negativo di €112.134,00.
I dati rilevabili dai bilanci di esercizio degli anni 2017 e 2018, come pure quelli degli anni precedenti, dimostrano che la società era incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in particolare quelle di natura previdenziale ed erariale.
E' dunque evidente che i contestati pagamenti, distogliendo risorse liquide, hanno intaccato in termini quantitativi il patrimonio sociale preesistente e dunque l'affidamento che su di esso riponevano i creditori sociali.
Il pregiudizio ai creditori sociali non è poi eliso dal fatto - peraltro solo allegato ma non provato - che l'importo dei pagamenti eseguiti in favore degli ex soci sarebbe stato
14 scomputato dall'ammontare dei debiti che aveva maturato verso la propria Parte_3
controllante Controparte_12
In definitiva l'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela è meritevole di accoglimento.
Va poi considerato che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto (v. Cass. S.U. n. 30416 del 23/11/2018)
Ne consegue che gli ex soci vanno condannati a restituire i pagamenti revocati per complessivi €121.422,93, in misura proporzionale alla quota da ciascuno di essi ceduta ad in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 7 Controparte_12 dell'atto di cessione del 24.04.2007, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo (v. Cass. n. 61 del 03.01.2023).
In particolare, secondo i calcoli effettuati dall'appellante che non sono stati contestati dagli appellati:
- è tenuto a restituire €13.963,64, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
è tenuto a restituire €12.142,29, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_2 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuta a restituire €12.142,29, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. Controparte_3
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuta a restituire € 38.248,22, oltre agli interessi al saggio di cui Controparte_4 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuto a restituire €6.678,26, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_5
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- è tenuto a restituire €18.213,44, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_6
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
15 - è tenuto a restituire €20.034,79, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. CP_7
1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi fissati dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e maggiorati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_3 Parte_3
dei pagamenti eseguiti per complessivi €121.422,93 da in favore di
[...] Parte_3
, in proprio e per conto di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e e, per l'effetto, condanna: CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €13.963,64, oltre agli Controparte_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €12.142,29, oltre agli Controparte_2 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €12.142,29, oltre agli Controparte_3 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €38.248,22, oltre Controparte_4
agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €6.678,26, oltre agli CP_5 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
16 - a restituire alla curatela fallimentare la somma di €18.213,44, oltre agli CP_6
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- a restituire alla curatela fallimentare la somma di €20.034,79, oltre agli CP_7 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €18.333,90 per compensi ed in €1.799,94 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €12.988,30 per compensi ed in €2.556,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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