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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 635/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Lorenzo Castellani esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo il 31/03/2020 al n. 635/2020 r.g. promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TRABALZINI GIANNI, P.IV_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IV_2 presso lo studio dell'Avv. LUCA ALBERTO ARINCI e rappresentato e difeso dall'avv.
PIOCHI LEONARDO come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
nonché
(C.F. ) - quale terza chiamata dal comune Controparte_2 P.IV_3
- elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. REALDO COLOMBO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA-
e (C.F. ) elettivamente Controparte_3 P.IV_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. GABRIELE PARIGI e dell'avv. STEFANO PASQUINI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonché
(C.F. p.i. elettivamente Controparte_4 P.IV_5 domiciliata nello studio dell'avv. ELENA BARELLI che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
e
2 (C.F. P.I.: ), elettivamente domiciliato CP_5 CP_6 P.IV_6 presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO PAGNINI e rappresentato e difeso dall'avv. LAURA
NANNINI e dall'avv. FRANCESCA TANTI come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonchè
(P.I. , C.F. ) – quale terza Controparte_2 P.IV_7 P.IV_3 chiamata dal Consorzio – elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M.
ALLEGRA FICHI che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
e
( P.IV ) elettivamente domiciliata Controparte_7 P.IV_8 presso lo studio dell'avv. CRISTIANO CALUSSI che la rappresenta e difende come da procura a margine;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonché (P. Iva e C.F. elettivamente Controparte_8 P.IV_9 domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO TARDUCCI che la rappresenta e difende come da procura a margine;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 16.04.2025 all'esito dell'udienza di discussione celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “insiste nelle conclusioni già rassegnate (ndr: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che il , per tutti i motivi esposti in Controparte_1 premessa, è responsabile dei danni subiti all'immobile di proprietà dell'attrice in CP_1
, via Lauretana Nord, n. 64, condannare il convenuto al versamento in favore
[...] del della somma di € 177.000,00 oltre IV per lavori di Parte_1 ripristino, oltre ad € 18.000,00 più Cassa ed IV per spese tecniche inerenti gli stessi, ed infine, ad € 4.636,00 per il rimborso delle opere tampone/urgenti già eseguite sull'immobile dall'attrice od a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia e/o ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di compensi professionali e spese, anche del giudizio di istruzione preventiva, comprese le spese anticipate per C.T.U. e C.T.P.”);
Per la parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) In via CP_1
Istruttoria: accogliere tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art
183, comma VI, c.p.c. ed in particolare:
1.a) ammettersi CT al fine di accertare e verificare, anche in base alla documentazione versata in atti, la causa e le concause dei fenomeni fessurativi lamentati dal Parte_1 nonché le responsabilità riferibili a ciascuna parte processuale, con conseguente attribuzione di quote di responsabilità e debito riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti nella lite, anche in considerazione dei rispettivi obblighi manutentivi e delle rispettive attività/inattività. Accerti altresì il CT la datazione o il periodo di insorgenza dei lamentati danni, anche tenendo conto della tipologia di fessurazioni riscontrate e del suo contesto.
1.b) in subordine: convocare a chiarimenti il CT Ing. al fine Persona_1 di chiarire -viste anche le osservazioni e le conseguenti controdeduzioni 2f, 5f e 6f-la causa e le singole concause dei fenomeni fessurativi lamentati dal
[...] ovvero se la citata omessa manutenzione delle Parte_1 sponde del Fosso dei Lavatoi, la presenza di speroni e la condotta dell'odierna attrice abbiano in qualche modo determinato o concorso alla determinazione dei rilavati danni, con conseguente attribuzione di quote di responsabilità e debito riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti nella lite, anche in considerazione dei rispettivi obblighi manutentivi e delle rispettive attività/inattività. Accerti e chiarisca altresì il CT la datazione o il periodo di insorgenza dei lamentati danni, anche tenendo conto della tipologia di fessurazioni riscontrate e del suo contesto. 2) Nel merito:
2.a) in via principale: respingere tutte le domande e pretese del Parte_1 perchè infondate in fatto ed in diritto;
2.b) in via subordinata: nella denegata
[...] ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza, anche parziale, delle pretese avversarie, voglia, per tutti i dedotti motivi, condannare, anche in solido, tra loro: -
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IV_3 pro-tempore, con sede in (40128) Bologna, Via Stalingrado n. 45; (c.f. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (20145) P.IV_8
Milano, Piazza Tre Torri, 3; -Unione dei Comuni (c.f. ) Controparte_3 P.IV_4
, in persona del legale rappresentante con sede in (53047) Sarteano, Corso Garibaldi
10 -Consorzio ” (c.f. in persona del legale Parte_2 CP_6 P.IV_6 rappresentante, con sede in (52100) Arezzo, Via E. Rossi 2/L a tenere indenne e manlevare il da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno Controparte_1 escluso, che il fosse eventualmente tenuto a corrispondere Controparte_1 ed a risarcire al In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”; per parte terza chiamata (dal comune) “in via istruttoria in tesi CP_2 rinnovazione della consulenza tecnica con sostituzione del consulente tecnico;
in ipotesi convocazione a chiarimenti del consulente tecnico Ing. nel merito in tesi Persona_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da a titolo di indennità; in CP_2 ipotesi, se accertate una responsabilità riferibile pro quota al Controparte_1
e l'operatività della garanzia assicurativa, dichiarare dovuta da l'indennità CP_2 nella somma valutata di giustizia, nei limiti della quota imputabile ad CP_2 anche nei rapporti con l'altro assicuratore nonchè del massimale di CP_7
€300.000,00 e detratto lo scoperto del 10% che resta a carico dell'assicurato; in ogni caso con vittoria delle spese legali”; parte terza chiamata (dal comune) “si riporta Controparte_3 integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi, ivi compresa la memoria conclusionale del 17.06.2024 da considerarsi qui integralmente trascritta, contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto anche ai fini istruttori, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove presentate dalle controparti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termine per il deposito di difese conclusionali, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come già rassegnate e precisate (ndr: Voglia l'Ill.mo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, contrariis rejectis, - in tesi, respingere in virtù di tutto quanto sopra rilevato tutte le domande e le pretese ex adverso formulate ivi comprese quelle del e del Controparte_1 Parte_1 in quanto chiaramente infondate sia in fatto che in diritto ed
[...] accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione dell'
[...]
in merito a tutto quanto dedotto in giudizio;
- in ipotesi, Controparte_3 nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso proposte ivi comprese le domande proposte dal e/o dal Controparte_1
condannare la compagnia Parte_1 [...]
a sollevare/garantire/manlevare/tenere indenne Controparte_4
l' da tutte le somme per le quali la medesima Controparte_3
venisse inopinatamente chiamata a rispondere Controparte_3 per i titoli dedotti in giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze”); per parte terza chiamata (da unione comuni) Controparte_4
' (ndr: voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria eccezione ed
[...] istanza respinta, così giudicare: Nel merito:- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e del convenuto e conseguentemente Controparte_1 rigettarle;
In via subordinata:- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree e/o del , rigettare le domande Controparte_1 da tutti ex adverso formulate nei confronti dell' ; Controparte_3
In via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attore nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto delle contestazioni in atti;
In ogni caso: - accertare
e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 2134/001978 per il caso di specie e rigettare le domande tutte svolte dall' nei confronti di Controparte_3 questa terza chiamata;
- in subordine, accertare e dichiarare l'operatività della polizza
n. 2134/001978 rispetto alla condotta colposa eventualmente accertata in capo all' unicamente per il periodo di validità a partire Controparte_10 dal 1° gennaio 2016 e ridurre il risarcimento dovuto a seguito del ritardo nella denuncia del sinistro;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
2134/001978 unicamente per il periodo di validità della polizza a partire dal 1° gennaio
2016 rispetto alla condotta colposa eventualmente accertata in capo all'
[...]
; In ogni caso: - con condanna dell' Controparte_10 Controparte_10
alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15%
[...] per spese generali di studio, nonché relativi oneri contributivi e fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”; per parte terza chiamata (dal comune) “si riporta Controparte_11 integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri precedenti scritti difensivi, comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, memorie istruttorie, nonché nelle note di trattazione scritta autorizzate e nelle note conclusive già depositate in atti in data 17.06.2024, tutti da intendersi integralmente ritrascritti in questa sede. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto anche ai fini istruttori, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termine per deposito di memorie conclusionali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo in causa. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio e della precedente fase di TP
R.G. n. 964/2017 RA Firenze, oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge (ndr:
'Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza e pretesa: IN VIA PRELIMINARE 1. Autorizzare il a chiamare in giudizio, ex art. 106 e 269 c.p.c. le Compagnie Controparte_11 di Assicurazione: 1) of London, Il Rappresentante Generale per l'Italia di CP_8 CP_8
( ), con sede in Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121), in persona PartitaIV_10 del legale rappresentante p.t.; 2) (P. IV ), Controparte_9 P.IV_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, disponendo a tal fine il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione di detti terzi, nel rispetto dei termini di legge;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutti i motivi esposti in Controparte_11 premessa con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio. NEL
MERITO 1. Respingere tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_11
, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In via
[...] subordinata 1. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza anche parziale delle pretese avversarie, Voglia condannare, anche in solido tra loro, la
Assicurazione , Il Rappresentante Generale per l'Italia CP_12 Controparte_13 di ( ), con sede in Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121) e CP_8 PartitaIV_10
(P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IV_3 pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, a tenere indenne e manlevare il da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che Controparte_11 il medesimo fosse eventualmente tenuto a corrispondere e a Controparte_11 risarcire per i fatti di causa'); per parte terza chiamata (dal comune) “si riporta alla sua difesa finale e CP_7 alle conclusioni ivi rassegnate (ndr: 'Voglia il Tribunale adito respingere la domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_7 perché i fatti non rientrano temporalmente nella garanzia assicurativa (i fatti sono
[...] stati commessi negli anni 2006 / 2007 e la garanzia assicurativa era operante dal 30 aprile 2015 al 30 aprile 2017); nella non creduta ipotesi denegata ed impugnata in cui il Tribunale dovesse ritenere operante la garanzia assicurativa la comparente rileva che la stessa è prestata con lo scoperto del 10% e senza vincolo di solidarietà tra gli altri corresponsabili nei limiti della responsabilità accertata del e Controparte_1 che, nel caso di applicazione dell'art. 1911 c.c. il rapporto con è di 1 a 6 (1 CP_2
e 6 . Vinte le spese')”; CP_7 CP_2 per parte terza chiamata (dal ) UNIPOL 'Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_11
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze: In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , con Controparte_11 conseguente estromissione del medesimo dal giudizio e reiezione della domanda di manleva avanzata nei confronti di Nel merito, in via Controparte_9 principale: respingere tutte le domande avanzate nei confronti del Controparte_11
perché infondate in fatto e in diritto e non provate, respingendo
[...] conseguentemente la domanda di manleva azionata nei confronti di
[...]
Nel merito, in subordinata e denegata ipotesi: nella denegata Controparte_9 ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande introdotte nei confronti del
, previa liquidazione dei danni subiti da Controparte_11 [...] nei limiti di quanto provato e documentato anche in virtù Parte_1 del concorso colposo ex art. 1227 c.c. del medesimo per i motivi di cui alla narrativa della comparsa conclusionale nonché delle precedenti difese, dichiarare
[...] tenuta soltanto ed esclusivamente nei limiti contrattuali previsti in Controparte_9 polizza n. 51203639, come esplicitato nella narrativa della comparsa conclusionale nonché delle precedenti difese e nei limiti della quota ascrivibile ad
[...] anche nei rapporti con Con vittoria Controparte_9 Controparte_8 di spese, funzioni e onorari”; per parte terza chiamata (dal ) 'si riporta alle conclusioni come CP_11 CP_8 in comparsa di costituzione e risposta, ritrascritte nelle depositate note conclusive (ndr: affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia - in via principale e nel merito, respingere la domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_11
of London, il Rappresentante Generale per l'Italia di CP_8 CP_8
( ), oggi sostituita come legittimata passiva da PartitaIV_10 Controparte_8
(P. Iva e C.F. , come meglio edotto in narrativa, perché i
[...] P.IV_9 fatti non rientrano temporalmente nella garanzia assicurativa (i fatti sono stati commessi negli anni 2006 / 2007 e la garanzia assicurativa era operante per dal
10.06.2016 al 30.06.2017); - in denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere operante la garanzia assicurativa, la comparente rileva che la stessa è prestata con lo scoperto così come previsto all'art.4 “Scoperti, Franchigie, Limiti di risarcimento” delle
Condizioni di Assicurazione (pag. 20) a carico dell'assicurato e che la comparente risponderà nei limiti della responsabilità accertata del proprio assicurato, senza vincolo di solidarietà con altre parti e nei limiti della copertura del rischio assicurato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IV e CNAP come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge').
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(per l'innanzi anche , premettendo di essere proprietario
[...] Parte_1 di un compendio immobiliare sito nel comune di e con il lato sud posto Controparte_1 parallelamente al corso d'acqua denominato 'Fosso dei Lavatoi', conveniva, davanti al
Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, il
[...]
, per sentirlo dichiarare responsabile di tutti i danni subiti dal proprio Controparte_1 fabbricato come conseguenza dell'esecuzione, tra il 2006 ed il 2007, delle opere di parziale intubamento del suddetto fosso, in cui erano state fatte confluire, tramite la creazione di apposita tubatura, anche le acque meteoriche e di scolo provenienti dal piano stradale di via Lauretana Nord. La parte attrice deduceva in proposito di aver notato, dopo l'esecuzione di dette opere, il formarsi di fessurazioni nel proprio immobile che si erano via, via aggravate sempre più; spiegava quindi che, fatta eseguire una verifica da parte del proprio tecnico di fiducia, aveva accertato che l'argine del corso d'acqua era risultato eroso dal lato ove di trova l'immobile, con conseguente causazione di un importante cedimento delle fondazioni dell'edificio. Esponeva quindi che il CT
(ing. nominato in sede di TP ante causam aveva confermato che il Persona_1 fenomeno fessurativo era da attribuire all'interferenza del fosso con le fondazioni del fabbricato e, in particolare, alla parte intubata in corrispondenza della quale avveniva lo scarico di tutte le acque piovane raccolte in una vasta area e concentrate nel corso d'acqua, con conseguente determinazione di turbolenze e quindi dell'effetto erosivo delle sponde, da cui era derivato l'indebolimento delle fondamenta. Aggiungeva che la stabilità dell'edificio era risultata compromessa a tal punto che, in sede di procedimento per atp, era stata autorizzata l'esecuzione di un intervento 'tampone' volto ad evitare pericoli di crolli nella porzione tergale dell'edificio, ritenuti sussistenti specialmente in concomitanza di fenomeni di intense piogge. Per l'effetto, il attore chiedeva Parte_1 che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dal proprio CP_1 immobile, quantificati, come da CT, in euro 177.000 oltre IV per le opere di ripristino, oltre euro 18.000 oltre IV ed oneri per le relative spese tecniche, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute per il c.d. intervento 'tampone' pari ad euro 4.636,00, i costi di CTP e del procedimento per TP, ivi compresa la relativa CT.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che contestava Controparte_1 le pretese avanzate da parte attrice nei propri confronti, evidenziando che le opere dallo stesso eseguite, circa dieci anni prima che il avesse lamentato il manifestarsi Parte_1 di fessurazioni nel proprio immobile, non avevano introdotto alcuna sostanziale modifica rispetto al passato, rilevando come, anche prima dei lavori di canalizzazione del fosso, le acque meteoriche provenienti da via Lauretana si riversavano, anche se in modo differente, sul Fosso dei Lavatoi, con quantitativi e velocità rimasti del tutto analoghi.
Deduceva quindi che i cedimenti denunciati da parte attrice trovavano le loro cause piuttosto nell'inadeguatezza delle fondazioni dell'edificio – che in quanto realizzate in aderenza al fosso avrebbero richiesto l'adozione di particolari cautele, mai poste in essere - e non già al cedimento dell'argine del Fosso dei Lavatoi. Eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, in ogni caso, il concorso colposo della parte danneggiata ex art 1227 c.c., per non essersi la stessa immediatamente attivata per individuare le cause del problema, che si era pertanto protratto nel tempo e, dunque, aggravato. Infine evidenziava che, dalle verifiche effettuate in sede di CT, il tratto del corso d'acqua che attraversava l'area limitrofa al mobilificio, era risultato in stato di assoluto abbandono, con l'alveo occupato da rovi ed arbusti che alteravano il naturale deflusso delle acque, così interferendo anche con la stabilità delle sponde e determinando quantomeno una concausa del cedimento delle fondazioni dell'edificio. A tale proposito deduceva che il soggetto deputato alla manutenzione del corso d'acqua in questione era da individuarsi nel
[...]
Cont
con il quale si era impegnata a collaborare l'Unione Controparte_14
Comuni in relazione al piano annuale dell'attività di bonifica. Il eccepiva quindi CP_1 la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attrice e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il e l' Controparte_14 Controparte_3
, quali enti preposti alla programmazione delle opere di prevenzione,
[...] alla vigilanza ed alla manutenzione del Fosso dei Lavatoi, affinchè fossero ritenuti responsabili per il caso in cui venisse accertato che il dissesto dell'immobile fosse effettivamente conseguenza dell'erosione delle sponde del Fosso dei Lavatoi. Il Comune convenuto chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione già e già già CP_2 CP_15 CP_16 [...]
nonché CP_17 CP_7
Autorizzate le richieste chiamate in causa si costituiva l' Controparte_3 contestando la responsabilità attribuitagli dal e rilevando che ogni sua
[...] CP_1 implicazione nel processo erosivo dell'argine era stata già chiaramente vagliata ed esclusa dalla CT espletata in sede di TP. Deduceva che il corso d'acqua in questione era stato comunque oggetto di ripetuti interventi manutentivi di cui uno nel 2014, circa due anni prima della contestazione avanzata dal specificando che gli Parte_1 interventi di manutenzione straordinaria non erano in ogni caso di sua competenza, bensì della Regione. Rilevava inoltre che ai sensi e per gli effetti dell'art 12 co 3 del
RD523/1903 spettava ai proprietari o possessori 'frontisti' di corsi d'acqua la realizzazione delle opere di difesa dei loro beni. Aggiungeva infine che l'edificio in questione era vetusto, costruito quando il fosso in oggetto era già esistente e con tecniche non adeguate alla vicinanza con il corso d'acqua.
Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere dalla stessa garantita per il caso di condanna. CP_4
Si costituiva altresì il , contestando ogni attribuzione di Controparte_11 responsabilità nei suoi confronti e deducendo come nella CT espletata in ambito di TP risultasse chiaramente che alla base delle fessurazioni nell'immobile dell'attrice vi era unicamente l'opera pubblica posta in essere dal convenuto. Eccepiva quindi il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava che il si era sostituito CP_11 all' nello svolgimento di ordinaria manutenzione del reticolo Controparte_3 idrografico di gestione di cui, dal 2013, faceva parte anche il Fosso dei Lavatoi, spiegando di aver posto in essere diversi interventi manutentivi, in particolare uno nel
2014, avvalendosi della collaborazione dell'Unione comuni come da apposita convenzione, cui erano seguiti ulteriori interventi nel 2017, 2019, 2020. Aggiungeva che la manutenzione straordinaria del reticolo fluviale spettava invece alla Regione, non rientrando il Fosso dei Lavatoi tra le opere di bonifica. Inoltre deduceva che il proprietario dell'immobile doveva esser ritenuto responsabile per non aver provveduto alla realizzazione delle opere necessarie a proteggere il proprio edificio dal corso d'acqua antistante, dal quale la costruzione distava solo circa 50 cm. Evidenziava altresì che l'edificio non era dotato di fondazioni adeguate alle caratteristiche del luogo.
Chiedeva quindi di essere autorizzato a citare in causa le proprie compagnie di assicurazione of London e per essere dalle stesse manlevato per il CP_8 CP_2 caso di condanna. Anche le suddette chiamate di terzo avanzate dal Consorzio e dall' Controparte_3 venivano tutte autorizzate.
Si costituiva (ex ) quale compagna chiamata in causa dal CP_2 CP_16 CP_1 dichiarando di condividere le difese spiegate da quest'ultimo, chiedendo la rinnovazione della CT.
Si costituiva quale compagnia chiamata in causa dal facendo proprie le CP_7 CP_1 difese di quest'ultimo e, comunque, eccependo la carenza di copertura assicurativa, considerato che l'evento imputato alla parte assicurata si collocava tra il 2006 ed il
2007, mentre il contratto di assicurazione inter partes risultava avere validità dall'aprile
2016 all'aprile 2017.
Si costituiva quale compagnia di assicurazione chiamata in causa dall CP_4 CP_3 che si associava alle difese spiegate dall'assicurata. Rilevava di essere stata
[...] avvisata il ritardo dall' relativamente al procedimento per atp, con Controparte_3 menomazione del proprio diritto di difesa.
Si costituiva quale compagnia di assicurazione del richiamando le CP_2 CP_11 difese di quest'ultimo.
Si costituiva quale compagnia di assicurazioni del consorzio e aggiungendo che CP_8
Co il 2 era stato costituito con solo nel 2014, con conseguente CP_11 CP_6 esclusione della responsabilità per fatti verificatisi antecedentemente. Invocava inoltre l'esclusione della copertura assicurativa per essere la relativa polizza valida nel periodo dal giugno 2016 a giugno 2017.
Acquisito il fascicolo dell'atp espletato ante causam, la causa era una prima volta rimessa davanti al collegio per la discussione celebrata cartolarmente il 2.07.2024 e all'esito rimessa sul ruolo per prolungato impedimento del consigliere nominato relatore.
La causa era nuovamente rimessa davanti al collegio per la discussione all'udienza celebrata cartolarmente il 25.03.2025 con altro consigliere nominato relatore e, all'esito della camera di consiglio, era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che il
è proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Parte_1 CP_1
(identificato al catasto fabbricati al foglio 20 part 450) in cui si trova la sua
[...] sede produttiva e amministrativa. Lo stesso risulta composto da un resede e tre corpi di fabbrica, che ospitano le varie fasi del processo produttivo del mobilificio, con accesso da via Lauretana ed il lato sud posto parallelamente al corso d'acqua denominato 'Fosso dei Lavatoi'. Tale Fosso proviene dal bacino imbrifero posto a Sud Ovest dal lato opposto della Via Laurentana (si veda foto che segue, tratta da fig 1 di cui alla CT).
I primi due corpi di fabbrica (A e B nella foto) risultano essere stati edificati con permesso di costruire del 31.05.1960, mentre il corpo di fabbrica contraddistinto nella foto con la lettera 'C' è stato realizzato in forza di licenza edilizia n° 21 del 1.03.1971 con proroga n° 275/1973. Al momento delle dette costruzioni il Fosso dei Lavatoi risultava essere già presente (come da foto aerea geoscopica risalente agli anni '50 prodotta dal come all 19 e non oggetto di contestazione), ancorchè ancora non CP_1 censito tra le acque pubbliche, cosa che sarebbe avvenuta con LR 79/2012, normativa che lo collocava tra i corsi d'acqua ricadenti nel c.d. reticolo di gestione.
Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che con progetto esecutivo dell'agosto 2006 il poneva in essere interventi di Controparte_1
'sistemazione, riordino, viabilità e riassetto urbano in consistenti, per Controparte_1 quanto in questa sede di interesse, nell'intubamento di un tratto del Fosso dei Lavatoi comprendente l'intera larghezza della sede stradale di via Lauretana (nella parte in cui la stessa passa sopra il corso d'acqua) ed ulteriori 50 metri oltre detta strada in direzione ovest (tratto indicato con linea punteggiata nella foto di cui sopra, tratta da fig 1 della
CT). La galleria in muratura che attraversa la parte sottostante la strada è stata ulteriormente prolungata verso il Fabbricato A per un paio di metri circa (si veda tratto punteggiato nella foto dalla sede stradale verso il fabbricato A) a seguito degli
“Interventi di sistemazione, riordino viabilità e riassetto urbano in – 1° Controparte_1 lotto, 1° stralcio funzionale”, eseguiti dal Comune di come da ulteriore Controparte_1 progetto esecutivo approvato con Determinazione comunale n. 235 del 14/6/2007.
Detto prolungamento è stato realizzato mediante l'apposizione di una struttura ad arco policentrico in lamiera ondulata in acciaio zincato e sovrastante getto in calcestruzzo atto a sorreggere la sede pedonale di ampliamento della via Laurentana Nord.
Non è contestato che nell'ambito di tali lavori è stato realizzato un marciapiede lungo la via Lauretana e sono state regimate le relative acque di 'ruscellamento stradale' mediante la creazione di un ulteriore tratto di tubazione in pvc interrata con pozzetti di raccolta. Le suddette acque di raccolta provenienti dalla sede stradale sono state quindi convogliate nel 'Fosso dei Lavatoi' a mezzo di due condotte dal diametro di 315 mm poste in corrispondenza della quota superiore del suddetto arco sottostante alla sede stradale (come da foto che segue, tratta da fig 5 della CT).
I lavori in oggetto risultano essere stati ultimati dal Comune nel luglio del 2007. Neppure
è contestato che nel fabbricato di proprietà del Mobilificio attore si siano manifestate fessurazioni diffuse, particolarmente concentrate lungo le pareti ed i pavimenti situati sul lato prospiciente il Fosso dei Lavatoi (prospetto Sud), di cui la parte attrice ha denunciato la comparsa nel 2016 (si seguito schema delle fessurazioni tratto da fig 3 di cui alla CT). La controversia si incentra dunque sulla sussistenza di una correlazione causale tra i suddetti danneggiamenti dell'immobile di parte attrice e l'opera realizzata dal comune nel tratto del corso d'acqua limitrofo alla costruzione, nonché nella sussistenza o meno di responsabilità - esclusive e/o concorrenti – del proprietario dell'immobile ovvero degli enti deputati alla manutenzione del fosso.
(sopra foto tratta da all 1 relazione preliminare CT: posizione fosso/fabbricato)
2.L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dal CP_1
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale sollevata dal CP_1
Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che con lettera protocollata in data 16.02.2015 (all 16 attrice) il legale rappresentante del aveva Parte_1 chiesto al sindaco di provvedere ad un sopralluogo presso il proprio immobile, per verificare le cause delle crepe manifestatesi nel fabbricato di sua proprietà e accertare se le stesse fossero riconducibili all'erosione dell'argine del prospiciente corso d'acqua che nel tempo aveva interessato le fondazioni del fabbricato.
La prima denuncia dei danni all'immobile (doc 4 , come conseguenza dell'opera CP_1 pubblica realizzata dal e delle conseguenti modifiche apportate alla CP_1 regimazione delle acque fatte confluire nel Fosso dei Lavatoi, era formalizzata dal nei confronti dell'ente comunale a mezzo del procuratore di parte attrice con Parte_1 pec inviata in data 11.08.2016. La suddetta comunicazione era riscontrata dal CP_1
(doc 5 con raccomandata del 2.11.2016 in cui il medesimo ente si impegnava CP_1
a prendere contatti con l' quale ente gestore del corso d'acqua, per Controparte_3 risolvere le problematiche segnalate, mostrando altresì disponibilità a spostare alcune tubature (in proposito nella missiva si legge: '…E' stato accordato che saranno eseguiti lavori di convogliamento degli scarichi delle acque meteoriche più a valle dell'immobile in interesse. Provvederemo nei giorni prossimi giorni a chiedere aggiornamenti sul programma dei lavori”).
A tale scambio di comunicazioni seguiva un sopralluogo effettuato in data 14.11.2016
(all 6 ricorso atp) a cura dell'Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni della Valdichiana, all'esito del quale l'ente rilevava la presenza di una 'debole erosione del fondo del corso
d'acqua', in corrispondenza del quale era evidenziata la presenza di tubi in polietilene, indicati come di probabile scarico delle acque meteoriche, convogliate nel fosso (nello specifico la comunicazione all'esito del sopralluogo così si concludeva: 'Si fa presente che l'erosione della sponda del fosso sembra attribuibile agli scarichi realizzati dal
come risulta asserito nella nota dell'11/08/2016 a firma dell'Avvocato CP_1
Trabalzini, risultando pertanto estranea l' ad Controparte_3 interventi che possano avere determinato lo stato attuale del defluire delle acque ed eventuali danni a fabbricati').
Il , che leggeva per conoscenza il detto scambio di missive, Controparte_11 comunicava (all. 7 ricorso atp) di concordare con le conclusioni cui era pervenuta l' di cui il spiegava di avvalersi per l'attività di bonifica in Controparte_3 CP_11 esecuzione della convenzione conclusa tra i due enti in ottemperanza all'art 23 co 3 LR
79/2012.
Il incaricava quindi un tecnico di sua fiducia (ing. che Parte_1 Testimone_1 redigeva una relazione descrivendo lo stato fessurativo dell'immobile e indicando le cause delle lesioni ad un cedimento del terreno di fondazione verificatosi dal lato dell'immobile dove scorre il Fosso dei Lavatoi. Il consulente della parte attrice individuava la principale causa del detto cedimento nel dilavamento del terreno in prossimità dell'argine del fosso, evidenziando sia l'aumento della portata del fosso a causa del riversamento sullo stesso delle acque provenienti dalla strada, sia anche uno stato manutentivo delle sponde non adeguato, tutti fenomeni tali da determinare una potenziale alterazione del flusso delle acque. Il medesimo tecnico dava atto di aver installato nell'immobile dei 'fessurimetri' che avevano confermato lo stato evolutivo ed ingravescente del fenomeno di lesionamento.
In mancanza di soluzione del problema, contestando il comune la riconducibilità dei dissesti alle opere dallo stesso poste in essere, in data 7.04.2017 il depositava Parte_1 ricorso ex art. 696c.p.c. affinchè si provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi ed all'accertamento delle cause dei danni nel contraddittorio tra tutte le parti.
Seguiva il deposito prima di una relazione preliminare, quindi dell'elaborato definitivo
(del 13.11.2018) acquisiti nella presente causa di merito, instaurata con atto di citazione notificato il 27.03.2020.
Tanto premesso in fatto, l'eccezione di prescrizione deve essere ritenuta infondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno
(cfr. Cass n° 29328/2023; Cass. 1263/ 2012). Infatti, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento di un danno da fatto illecito si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso), in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto al soggetto ritenuto responsabile.
Dunque, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione non
è già il momento in cui hanno cominciato a comparire nell'immobile le fessurazioni, ma quello in cui l'attore ha preso coscienza della consistenza del fenomeno, del profilo causale dello stesso e lo ha ricondotto all'opera del convenuto sulla base di CP_1 adeguati accertamenti di natura tecnica;
circostanza quest'ultima che, come visto, ha necessitato di complesse e ripetute verifiche sfociate nella CT espletata in sede di TP
(procedimento in cui infatti parte ricorrente aveva convenuto oltre al anche il CP_1
e l'Unione dei comuni, proprio a fronte della sostanziale incertezza circa CP_11
l'esatta eziologia delle fessurazioni), all'esito della quale può dirsi che il mobilificio abbia per la prima volta, con chiarezza, avuto contezza delle dinamiche che ricollegavano le fessurazioni dell'immobile alle opere poste in essere dal tra il 2006 ed il 2007 CP_1 nell'adiacente tratto del Fosso dei Lavatoi. Da tale momento può ritenersi che parte attrice abbia acquisito contezza dell'esistenza di un possibile danno ingiusto ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito ad un soggetto specifico.
Calati i detti principi nel caso concreto, deve dunque ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione sia cominciato a decorrere solo quando la stessa parte attrice ha preso contezza, delle cause del danno e dei soggetti che ne erano eventualmente responsabili, con la relazione tecnica di parte redatta dal proprio consulente ing n data 4.04.2017 sulla base della quale è stato impostato il ricorso Tes_1 per atp;
il detto termine si è quindi interrotto con il sostanzialmente contestuale ricorso per TP (depositato il 7 aprile 2017 e notificato il 12.05.2017) ed ha cominciato nuovamente a decorrere con il deposito della CT (in data 13.11.2018), essendo stato interrotto, prima del decorso del quinquennio, con la proposizione della domanda davanti al RA (27.03.2020).
3. Le posizioni processuali dei terzi chiamati e Altra CP_11 CP_3 questione da chiarire prima di entrare nel merito della controversia è rappresentata dalla posizione processuale del e dell' Controparte_11 Controparte_3
, entrambi chiamati in causa dal che ha
[...] Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicandoli come eventuali responsabili del dedotto fenomeno erosivo alla base dl dissesto dell'immobile, in quanto soggetti tenuti agli obblighi manutentivi. Nelle sue conclusioni il convenuto, in CP_1 via di ipotesi, ha quindi chiesto che, qualora dovesse essere ritenuta la fondatezza anche parziale della domanda attrice formulata nei suoi confronti, sia le assicurazioni (in forza delle stipule delle rispettive polizze), sia l' e il 2, fossero Controparte_3 CP_11 condannati, tutti in solido tra loro, 'a tenere indenne e manlevare il Controparte_1
da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che il
[...] Controparte_1
fosse eventualmente tenuto a corrispondere ed a risarcire al
[...] [...]
A fronte di ciò parte attrice ha ribadito la esclusiva Parte_1
responsabilità del convenuto, sulla base delle affermazioni della CT espletata CP_1 all'esito del promosso procedimento di TP ante causam.
Non ci si trova dunque di fronte ad alcuna estensione – tantomeno automatica - della domanda attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
In primo luogo, ancorchè il abbia nel corpo dei propri atti indicato CP_1 CP_11 ed dei quali soggetti responsabili - al suo posto, stante l'eccepita CP_3 CP_3 carenza di legittimazione passiva - dei danni arrecati al mobilificio, ciò non è stato fatto nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario, considerato che, per dare rilievo alle responsabilità dei terzi chiamati, l'ente comunale ha invocato i loro autonomi oneri manutentivi del fosso, ben differenti e del tutto slegati rispetto alla realizzazione dell'opera da parte del comune, che l'attrice ha posto a fondamento della propria domanda di risarcimento danni (cfr. in tal senso ex multis Cass n° 516/2020).
A conferma di ciò si evidenzia peraltro come il abbia, in via subordinata chiesto CP_1 che, per il caso di sua condanna, tutti i soggetti terzi in solido tra loro (assicurazioni,
e fossero condannati a tenerlo indenne e manlevarlo di CP_11 Controparte_3 quanto eventualmente condannato a risarcire a parte attrice (con ciò appunto confermando la dedotta sostanziale autonomia dei rapporti, che, come tale, preclude ogni automatica estensione della domanda attrice ai terzi chiamati).
In secondo luogo si osserva come in ogni caso parte attrice non ha in alcun modo acconsentito ad estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa dal comune convenuto, ribadendo al contrario la propria richiesta unicamente nei confronti del comune, indicato quale unico responsabile dei danni lamentati.
La posizione dei terzi chiamati, introdotti in causa dal convenuto verrà dunque CP_1 in rilievo esclusivamente sotto il seguente duplice profilo: la verifica della sussistenza di loro condotte eziologicamente ricollegabili, in tutto o in parte, ai danni subiti da parte attrice, in funzione dell'esclusione ovvero della riduzione della responsabilità del CP_1 convenuto;
la sussistenza dei presupposti della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei loro confronti. CP_1
4. La qualificazione della domanda attrice - Preliminarmente all'esame dei profili di responsabilità, va inquadrata giuridicamente la domanda per come proposta da parte attrice nei confronti del In atto di citazione, senza far riferimento alla CP_1 qualificazione giuridica, l'attore ha chiesto la condanna del Controparte_1 come conseguenza delle realizzazione delle opere di parziale intubazione del Fosso dei
Lavatoi e modifica del sistema di regimazione delle acque di scolo stradale fatte confluire in detto corso d'acqua, con conseguente determinazione di effetti erosivi delle sponde che avrebbero interferito con la stabilità del fabbricato.
Con la prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. l'attore ha ribadito che 'La questione posta alla base della causa è la responsabilità del Controparte_1 nell'aver eseguito opere pubbliche che hanno alterato la portata del Fosso dei
Lavatoi e la regimentazione delle acque, modificando lo stato dei luoghi', aggiungendo altresì che '…se il non avesse malamente eseguito CP_1 quell'intervento, il Fosso dei Lavatoi non avrebbe MAI creato alcun problema al vicino immobile dell'attore…'
Ciò detto, parte attrice ha imputato i danni al proprio immobile alla condotta del comune che, quale committente dell'opera pubblica realizzata tra il 2006 ed il 2007 sul tratto del Fotto dei Lavatoi, avrebbe posto in essere delle modifiche della portata del corso d'acqua nel tratto adiacente al tali da alterare Parte_1 lo scorrere delle acque e provocare l'erosione dell'argine e, dunque l'interferenza con le fondamenta del fabbricato.
In tal senso, la domanda risarcitoria, per come prospettata da parte attrice, deve essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
5.L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
– Il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione attiva
[...] CP_1 deducendo di non essere responsabile dei danni al mobilificio contestualmente Pt_1 chiamando in causa i terzi ritenuti eventualmente responsabili.
In proposito deve evidenziarsi come la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis
Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II,
n. 6894/1999). Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale. In sintesi, la legitimatio ad causam è quella attinente alla titolarità in astratto del diritto o della obbligazione controversi, alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti.
In tal senso, appare evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta in atto di citazione, vi è coincidenza tra la posizione che la parte attrice ha riferito al CP_1 convenuto (quale committente dell'opera pubblica ritenuta responsabile della modifica dello scorrimento dell'acqua nel fosso dei lavatoi e dunque del fenomeno erosivo che avrebbe indebolito le fondamenta dell'immobile) ed il diritto fatto valere (risarcimento dei danni subiti dall'immobile per la ridotta stabilità delle fondamenta); di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti del convenuto, fermo CP_1 restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica che gli è stata attribuita, si risolve, poi, nella pronuncia di merito, di cui di seguito.
5.1.La responsabilità del e la richiesta di rinnovazione della CT – CP_1
L'accertamento espletato dal CT ha preso l'avvio con una puntuale descrizione di tutti i corpi di fabbrica interessati dal fenomeno fessurativo ed in particolare dalle caratteristiche delle relative fondamenta.
Il corpo di fabbrica contraddistinto con la lettera A (come da foto 1 della CT di cui sopra), destinato prevalentemente ad uffici, è stato indicato come la porzione immobiliare frontistante la via Laurenzana, costituito da un piano fuori terra, di altezza utile di circa ml 3.95, con pianta irregolare, realizzato con struttura portante in muratura con mattoni pieni e/o blocchi di tufo e copertura a falde con tegole. Il fabbricato 'B' risulta invece coincidere con un capannone industriale a pianta rettangolare, ad un piano fuori terra di altezza utile variabile da un minimo di ml 4,85 ad un massimo di ml 6,85 circa. La struttura portante dello stesso è indicata come mista, ossia in muratura con mattoni pieni e/o blocchi di tufo lungo il perimetro ed una fila di pilastri in cemento armato nella zona centrale. Il solaio di copertura è a falde inclinate (tipo doppia capanna) collegate tra loro con tiranti metallici e con lastre in eternit, la cui struttura portante è costituita da travetti in cemento armato e tavelle. Il CT ha documentato l'esecuzione di saggi nelle fondamenta 'lato fosso' di tali due corpi di fabbrica (A e B, in continuità tra loro), rilevando che le stesse sono costituite da bozze di pietre e cemento di altezza circa cm 80 e base verosimilmente di cm 70 cm.
Quanto infine al corpo di fabbrica contraddistinto con la lettera C, anch'esso adibito a laboratorio, è descritto come un capannone industriale a pianta rettangolare ad un piano fuori terra di altezza utile variabile da un min di ml 4,70 ad un massimo di ml 8,90 circa.
La struttura portante perimetrale è in blocchi tipo cassero in calcestruzzo (lungo il perimetro esterno) con pilastrini di irrigidimento in mattoni pieni, nonché con pilastri in cemento armato sul lato adiacente al capannone B. Il solaio di copertura, con lastre in eternit, è del tipo “a volta a spinta eliminata”, con struttura portante in laterizio armato poggiante su una trave/cordolo in cemento armato, con tiranti metallici atti ad eliminare le spinte orizzontali. Per quanto concerne le relative fondazioni, anche su di esse sono stati eseguiti dal CT dei saggi, da cui è emerso che le stesse sono costituite da una trave in cemento armato avente un'altezza di circa cm 50 (di cui cm 15 al di sopra del piano campagna) e base di cm 30 circa. Tale trave poggia a sua volta su una fondazione in bozze di pietre e cemento di pari base (cm 30 circa) ed altezza variabile, ossia cm 40 circa sotto la parete tergale e cm 110 sotto la parete lungo il fosso. Ortogonalmente a detta parete è stata inoltre rilevata la presenza, in prossimità dei pilastri di irrigidimento, di tre contrafforti che dal filo fabbricato si prolungano verso la base del fosso con una altezza variabile il cui profilo doveva verosimilmente corrispondere a quello originario del fosso.
Tutti e tre i corpi di fabbrica sono risultati costruiti in forza di titoli concessori (rilasciati dal comune tra gli anni '60 e '70) rispetto ai quali non sono state rilevate difformità.
Il CT ha quindi verificato la sussistenza di un vasto quadro fessurativo del compendio immobiliare così descritto: 'la parete della zona A presenta una ampia lesione passante inclinata a 45°(indicata in figura con i n° 1 e 2) che dimostra un cedimento differenziale delle fondazioni. Analoghe lesioni, inclinate sino a raggiungere il cordolo del soffitto da cui proseguono con andamento pressoché orizzontale sono presenti nel tratto iniziale del fabbricato “B”'.
Continuando nella dettagliata descrizione delle lesioni dell'immobile, il CT ha rilevato che 'Nella parte quasi centrale della facciata della zona B si riscontrano altre lesioni anch'esse inclinate, ma con direzione opposta alle precedenti (5-6), che denunciano in tale posizione una certa riduzione del cedimento differenziale delle fondazioni'.
Dall'analisi dell'andamento di tali lesioni il consulente dell'ufficio ha dedotto 'un sensibile abbassamento e una rotazione verso l'esterno della porzione di muro perimetrale del fabbricato “A” e dell'inizio del fabbricato “B” nonché un abbassamento della pavimentazione lungo una fascia di circa 2 metri (4), tali da dimostrare un fenomeno di abbassamento differenziato del terreno non solo in prossimità delle fondazioni ma anche verso l'interno del fabbricato'.
Analoghe lesioni inclinate sono state evidenziate dal CT sulla muratura esterna della stessa facciata del fabbricato C verso la zona tergale, anche queste ritenute indicative di un cedimento differenziale delle fondazioni. Altre lesioni prevalentemente inclinate a
45° sono state descritte dal consulente nella zona A e inizio della zona B lungo le pareti ortogonali ammorsate alla predetta facciata sud, sia interne ai fabbricati che sulla fronte strada. Sempre nella porzione dei fabbricati A e B, in prossimità delle pareti interne non portanti e perpendicoli alla facciata sud, le lesioni rilevate sono invece risultate verticali nella zona di contatto tra le pareti ortogonali. Una lesione inclinata ma di minor ampiezza à stata individuata anche in prossimità del fabbricato B, lungo il prospetto laterale, opposto a quello del fosso. Il CT ha quindi affermato che la complessiva lettura del quadro fessurativo, come sopra descritta 'dimostra invece che lungo la stessa parete esistono due sistemi fessurativi, di cui uno localizzato nella porzione degli edifici nella zona uffici e l'altro nella porzione del capannone “C” in prossimità del lato tergale, i cui andamenti ad arco denunciano un maggior cedimento nelle zone centrali dei due sistemi rispetto alle zone limitrofe'.
Il consulente dell'Ufficio ha quindi spiegato come 'data l'uniformità dei carichi lungo la stessa parete, nonché delle caratteristiche generali del terreno di fondazione anche i cedimenti teorici avrebbero dovuto essere uniformi, si deve, pertanto, ritenere che la causa del fenomeno fessurativo sia da attribuire all'unico elemento di variabilità costituito dalle interferenze del fosso con le fondazioni del fabbricato. In particolare la zona lato uffici è caratterizzata dal nuovo sbocco del tratto intubato (oggi più vicino al fabbricato a seguito delle opere eseguite dal , inoltre alla sezione terminale CP_1 della tubazione interrata, sono presenti due tubazioni scarico del manufatto stradale che raccolgono le acque piovane per una estesa superficie, concentrandole nell'alveo del fosso a caduta libera da una certa altezza dal fondo alveo stesso'. A tale proposito il CT ha spiegato come 'l'effetto dello scarico di tali acque meteoriche determina un disturbo della corrente del corso d'acqua che dipende, ovviamente, dalla portata della tubazione e dell'intensità del fenomeno piovoso, determinando effetti turbolenti alla corrente d'acqua del fosso con conseguenti effetti erosivi sulle sponde, con conseguenti incrementi della pendenza e riduzione della stabilità'. L'intervenuta erosione della sponda del fosso lato fabbricato è stata verificata anche mediante sovrapposizione delle sezioni del fosso rilevate dal geom , con la sezione rilevata dal nel CP_19 CP_1
2010.
Il CT ha in proposito messo in correlazione tale fenomeno erosivo oltre che con l'effetto dello scarico delle acque meteoriche di cui alle tubazioni realizzate dal comune tra il
2006 ed il 2007, anche 'alla circostanza che il tratto immediatamente successivo all'uscita del tubo interrato non è stato opportunamente raccordato con la sezione trapezoidale dell'alveo, ma si è formata una sorta di ansa naturale dovuta sia alle acque che fuoriescono dalla tubazione, sia alle acque che provengono dal tubo sovrastante'. Il consulente ha inoltre aggiunto come l'abbassamento del pavimento per una fascia di circa ml 2 a cavallo dei fabbricati A e B, nonché la rotazione dei muri verso il fosso, denunciano una instabilità di tale ciglio di sponda del corso d'acqua che trova conferma anche nelle verifiche descritte effettuate nelle fondazioni, essendo stato rilevato un coefficiente di sicurezza leggermente inferiore all'unità (0,95). Il CT ha osservato come anche la zona prossima alla parte tergale del capannone è risultata interessata da una erosione laterale sinistra del fosso, accentuata dalla presenza dei tre contrafforti in muratura in pietra che, una volta innescato il fenomeno di erosione della sponda, determinano la formazione di 'vortici' in occasione di maggior portata di acqua con un progressivo aumento del fenomeno di erosione stesso.
In particolare, nel rispondere alle osservazioni dei CTP sul rilievo causale delle opere realizzate dal comune tra il 2006 ed il 2007, rispetto allo stato antecedente, il CT ha evidenziato come 'le due tubazioni di scarico delle acque stradali hanno determinato un diverso afflusso di acqua all'interno del fosso con un incremento di portata nel tempo dovuto a diversi fattori in presenza di significativi eventi piovosi, ossia: a) al minor tempo di corrivazione (nella tubazione la velocità e la portata dell'acqua è senza dubbio maggiore rispetto a quella che si ha in una vecchia cunetta stradale), b) La precedente cunetta stradale (a differenza della tubazione) poteva consentire dispersioni di acque lungo il tragitto, con una ulteriore riduzione della portata;
c) Attualmente una tubazione immette nel fosso liquami in modo continuo ed anche in periodi di siccità a dimostrazione di allacciamenti di altra natura. Tali circostanze hanno modificato la dinamica fluviale che unita alla presenza degli speroni hanno determinato il fenomeno erosivo'.
Il consulente dell'Ufficio, rispondendo alle richieste dei consulenti di parte, ha tuttavia escluso che il fenomeno di dissesto verificatosi nell'immobile della parte attrice sia da ricondurre, in tutto o in parte, anche a fenomeni differenti rispetto alle modifiche nello smaltimento delle acque del fosso conseguenti alle opere realizzate dal tra il CP_1
2006 ed il 2007 per come sopra descritte.
Con riferimento in particolare al sistema di smaltimento delle acque fognarie e meteoriche derivanti dai pluviali (non oggetto dell'opera realizzata dal e di cui CP_1
è causa) il CT ha evidenziato che, seppure risulti mancante una tubatura di collegamento alla fognatura comunale, ciò non ha avuto alcuna incidenza rispetto al rilevato fenomeno fessurativo, osservando che i discendenti (o pluviali) si trovano in diverse posizioni lungo l'intero perimetro del fabbricato e ognuno di essi sottende una ridotta pozione della copertura con conseguente limitata portata d'acqua piovana. Ha aggiunto inoltre come in prossimità della maggior parte dei discendenti non vi sia alcun fenomeno fessurativo.
Anche con riferimento alla fossa biologica a servizio del fabbricato del mobilificio in questione il CT ha osservato che la carenza manutentiva non ha avuto comunque alcuna incidenza sul quadro fessurativo rilevato, non solo per la sua portata limitata, ma soprattutto data la non corrispondenza tra la posizione della stessa e le zone in cui sono presenti le lesioni.
Il CT nel ribadire la sussistenza di una correlazione causale tra l'opera pubblica realizzata dal comune tra il 2006 ed il 2007 ed il quadro fessurativo verificatosi nell'immobile, ancorchè manifestatori ad anni di distanza, ha sottolineato come seppure il prolungamento del tratto tombato del fosso nella direzione dell'immobile sia stato di soli 2 mt, tale intervento è risultato tutt'altro che marginale ai fini dell'innesco del fenomeno erosivo in quanto 'gli effetti del prolungamento del culvert non devono essere messi in correlazione con la percentuale di allungamento dello stesso, bensì con il rilevante avvicinamento alle murature del fabbricato. Infatti si devono considerare gli effetti dello sbocco del culvert che avvicinandosi al fabbricato hanno determinato
l'erosione della sponda sinistra del canale interessando il terreno su cui poggiano le fondazioni e la pavimentazione dell'immobile'.
In relazione invece all'eventuale contributo causale rispetto al suddetto fenomeno erosivo, dato della tubatura in corrugato la cui presenza nel fosso è stata segnalata dai CTP del , il CT ha evidenziato di aver esaminato anche il suddetto tubo e di CP_11 aver escluso che lo stesso avesse alcuna funzione di smaltimento delle acque 'in quanto il piazzale sovrastante (peraltro di proprietà diversa dalle parti in causa) è privo di pozzetti o manufatti tali da giustificarne la presenza', spiegando che nel corso di tutti i sopralluoghi lo stesso tubo 'è sempre apparso asciutto e privo sversamenti'. Considerate caratteristiche e collocazione di detto tubo, il CT ha ritenuto potersi trattare di un tubo di drenaggio per una limitata fascia di terreno, osservando che 'in tal caso le acque di drenaggio immesse nel fosso sarebbero del tutto irrilevanti'.
Quanto infine all'incidenza causale della mancata manutenzione del fosso ribadita anche dal CTP di , il CT ha evidenziato come 'La mancata manutenzione del fosso non CP_7
è la causa principale del fenomeno fessurativo, ma rappresenta il mancato intervento atto a eliminare le cause che sono, invece, di altra natura come meglio indicato nella consulenza'.
Per affrontare l'aspetto inerente l'eventuale ruolo della omessa manutenzione del fosso nella verificazione dei danni all'immobile del mobilificio deve innanzi tutto osservarsi quanto segue.
Con riferimento a detto aspetto si osserva infatti, come già sopra evidenziato, che se l'attore non ha inteso estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati e Unione dei Comuni, deputati alla manutenzione ordinaria del fosso, il CP_11 ha sia spiegato nei confronti dei terzi domanda di manleva per il caso di sua CP_1 condanna, sia rilevato la loro responsabilità in funzione dell'esclusione e/o della riduzione della propria.
Se del primo profilo si dirà infra, quanto al secondo aspetto si osserva che manca completamente una compiuta allegazione di quella che avrebbe dovuto essere la corretta condotta manutentiva posta in essere dagli enti terzi chiamati in causa ponendo in essere la quale il fenomeno di erosione non si sarebbe verificato o si sarebbe formato in misura minore. Per poter validamente effettuare un tale ragionamento controfattuale sarebbe stato necessario che il convenuto avesse comunque provato – e prima CP_1 ancora allegato –lo stato di carente manutenzione in cui si sarebbe venuto a trovare l'argine anteriormente al manifestarsi del fenomeno fessurativo in modo da poterne valutare l'incidenza causale rispetto al fenomeno erosivo. In tal senso in comparsa di costituzione il si è limitato ad affermare che 'dai sopralluoghi è stato subito CP_1 evidente lo stato di assoluto abbandono in cui versava il fosso, con la presenza anche di folti rovi ed arbusti', circostanza che non trova alcun adeguato riscontro nelle fotografie allegate alla CT da cui emerge sì la presenza di vegetazione erbosa sulle sponde, ma non con caratteristiche tali da interferire con il flusso dell'acqua e dunque da determinare e/o aumentare l'intensità di erosione dell'argine (circostanza quest'ultima che avrebbe richiesto ben altro rispetto al manto erboso che si vede in alcune foto e che nessuno è stato di porre in correlazione con un'alterazione della corrente idonea a causare l'erosione di cui si discute). Tale mancanza di prova e, prima ancora, di allegazione della non corretta manutenzione del fosso si riverbera non a caso nella sostanziale lacunosità della risposta del CT sul punto, che infatti non si confronta
– e non avrebbe potuto confrontarsi – con un concreto e specifico stato di omessa manutenzione, non risultante dagli atti.
Anche la relazione del consulente di parte attrice, allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo, nella parte in cui, tra le altre cose, denuncia lo stato di abbandono in cui si sarebbe trovato l'alveo del fosso ed i suoi argini, allega delle riproduzioni fotografiche da cui non si evince null'altro che la presenza di manto erboso sopra gli argini, senza che sia stato mai in alcun modo spiegato come la presenza di erba sugli argini avrebbe potuto determinare delle turbolenze nella corrente dell'acqua tali da innescare un intenso processo erosivo della parte sottostante dell'argine.
All'evidenza in tale fase procedimentale (propedeutica all'avvio dell'accertamento tecnico in sede di atp) la parte ricorrente e odierna attrice chiedeva infatti che venissero eseguiti tutti gli accertamenti possibili, nei confronti di tutte le parti chiamate a partecipare al procedimento per atp, in funzione dell'individuazione delle cause del dissesto dell'immobile. (foto riprese da pag 13 ctp parte attrice allegata a ricorso per atp)
Non a caso, a fronte dell'individuazione del meccanismo alla base del fenomeno erosivo dell'argine, per come chiaramente individuato dal CT (creazione di turbolenze nella corrente conseguenti alle modificate modalità di scarico delle acque stradali e all'irregolare raccordo del tubo interrato in cui è stato fatto scorrere il fosso rispetto alla prosecuzione del suo alveo naturale), la stessa parte attrice non ha più coltivato nella causa di merito tale aspetto correlato alla presenza di vegetazione nell'argine del fosso, elemento che avrebbe potuto avere un ruolo a fronte di un differente problema esondativo, ovvero correlato al blocco del deflusso delle acque, non già anche al fenomeno opposto dell'incremento della portata delle acque e della relativa velocità di scorrimento e di movimento, in relazione all'intervenuta erosione della parte bassa dell'argine.
Per quanto detto si ritiene che la CT abbia fornito un quadro coerente e completo del fenomeno fessurativo verificatosi nell'immobile di parte attrice e nell'individuazione delle relative cause. A tale proposito sono state puntualmente vagliati tutti i fenomeni concomitanti e alternativi rispetto alla modifica del flusso del fosso determinato dall'opera realizzata dal giungendo ad affermare la rilevanza eziologica di CP_1 quest'ultima, sia con riferimento all'intervenuto 'avvicinamento dello sbocco della tubazione interrata del fosso verso il fabbricato senza previsione di adeguate protezioni delle sponde', sia per la più intensa modalità di scarico delle acque provenienti dal fondo stradale (maggior portata e maggiore velocità), convogliate con differente modalità
(tale da evitare dispersione di acqua durante il tragitto) rispetto a come avveniva prima dell'intervento in esame, quando tale funzione era svolta mediante una cunetta stradale. A ciò deve aggiungersi che proprio nel punto in cui il tubo interrato in cui scorre il fosso è stato avvicinato al fabbricato di parte attrice, lo stesso è stato ricongiunto all'alveo naturale del corso d'acqua in modo irregolare, di modo chè, tutti i suddetti concomitanti fattori, hanno determinato la formazione di un'ansa in cui si concentrano le acque di scolo stradale.
Per quanto detto, non si ritiene sussistano i presupposti per la rinnovazione della CT richiesta dal che in tal senso ha sollecitato chiarimenti ed integrazioni su CP_1 aspetti che sono già stati, come sopra evidenziato, puntualmente vagliati dal CT.
Deve quindi affermarsi la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione dei danni all'edificio della parte attrice, per aver realizzato un'opera pubblica che, senza tenere nel debito conto della presenza dell'immobile limitrofo al corso d'acqua, ha da una parte avvicinato al fabbricato – e dunque alle sue fondamenta – la tubatura all'interno della quale è stato fatto scorrere il fosso, dall'altra ha convogliato nello stesso tutte le acque di scolo della via Lauretana con un sistema - due tubazioni con caduta dall'alto – tale da una parte da aumentare la portata del corso d'acqua, concentrandola nel tratto adiacente all'immobile, dall'altra di creare una alterazione della corrente, così da determinare fenomeni di turbolenze, che, unitamente anche alla formazione di un'ansa in corrispondenza del non corretto raccordo tra tubo di scorrimento del fosso e suo alveo naturale, hanno a loro volta causato l'erosione dell'argine, con riduzione della stabilità delle fondamenta dell'immobile adiacente.
Il è quindi l'unico soggetto che deve essere condannato al risarcimento del CP_1 danno in favore di parte attrice.
5.2.Le domande di manleva nei confronti di e Unione dei Comuni – CP_11
La domanda di manleva proposta dal nei confronti di e Unione dei CP_1 CP_11
Comuni non merita accoglimento atteso che non risulta tra i suddetti enti alcun rapporto tale da giustificare il diritto del comune di essere garantito da Unione dei comuni e per i danni determinati dall'opera pubblica dallo stesso posta in essere. CP_11 Per come sopra specificato, infatti, è stato escluso che le lesioni arrecate all'immobile siano riconducibili, in tutto o in parte, all'omissione degli oneri manutentivi dell'argine da parte degli enti chiamati in causa dal non potendosi quindi configurare alcun CP_1 diritto di regresso del nei confronti di e Unione ex artt. CP_1 CP_11 CP_3
1298, 1299 e 2055 c.c. La condanna del concerne infatti danni derivanti CP_1 esclusivamente dall'opera pubblica dallo stesso realizzata.
5.3.Il concorso della parte danneggiata: esclusione – Il convenuto ha CP_1 dedotto che i danni all'immobile di parte attrice sarebbero almeno in parte riconducibili sia alla condotta della stessa, sia alle stesse caratteristiche dell'immobile. In particolare la sussistenza di un concorso colposo della parte danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.
è stata dedotta dal sotto un triplice profilo: la non corretta tecnica costruttiva CP_1 utilizzata per realizzare l'immobile, data anche la sua vicinanza al corso d'acqua; il ritardo nell'attivazione per verificare le cause delle fessurazioni;
l'omessa realizzazione di opere di protezione dell'immobile frontistante il fosso.
Sulla base della CT ed in particolare di quanto emerso in sede di contraddittorio con i consulenti delle parti, non si ritiene possibile configurare alcun concorso colposo del danneggiato nella verificazione del danno, né nel suo aggravamento.
Partendo dal primo aspetto, dalla consulenza tecnica espletata risulta che l'immobile è stato realizzato conformemente a titoli edilizi rilasciati dallo stesso comune, che ne ha dunque a suo tempo autorizzato la realizzazione a poca distanza dal fosso in questione.
Per quanto concerne poi la tecnica costruttiva del fabbricato, il CT, rispondendo puntualmente all'osservazione del consulente della parte convenuta ha osservato come
'La tipologia costruttiva dei fabbricati è senza dubbio “povera” ma se la causa fosse solo questa avremmo dovuto aspettarci un quadro fessurativo diffuso e pressoché omogeneo. Nel nostro caso, invece, le lesioni – peraltro di particolare rilevanza statica- si sono presentate solo ed unicamente in prossimità del fosso'.
Le medesime osservazioni sono state fatte per quanto concerne lo stato manutentivo dell'immobile: è stato ribadito come la lettura del quadro fessurativo e le sue caratteristiche portano a correlare i fenomeni di dissesto alla erosione dell'argine determinata dalle opere che hanno modificato l'andamento ed il sistema di raccolta delle acque;
le lesioni concretamente rilevate nell'immobile hanno infatti evidenziato peculiari caratteristiche e localizzazioni, del tutto differenti rispetto a quelle che sarebbero state determinate da eventuali carenze di manutenzione della parte strutturale (quadro fessurativo diffuso). Con riferimento poi alla riconducibilità del fenomeno fessurativo in tutto o in parte alle caratteristiche costruttive delle fondazioni, il CT dopo averle esaminate nel dettaglio, ha escluso che possano avere avuto un ruolo nella verificazione delle lesioni per cui è causa. A tale proposito, rispondendo alle osservazioni del CTP, ha rilevato come i fenomeni erosivi risultino localizzati in due zone ben distinte e 'dipendono essenzialmente dalla dinamica fluviale conseguente a due cause distinte, ossia: per la prima zona è caratterizzante la presenza dell'uscita del cuvert e dei due nuovi tubi di scarico sovrastanti in posizione prossima al fabbricato e senza protezione delle sponde del fosso;
per la seconda zona è caratterizzante la presenza degli speroni che hanno fortemente accentuato il fenomeno erosivo di sponda'.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, che solo apparentemente può suonare come una contraddizione (visto che gli speroni fanno appunto parte della struttura delle fondazioni come sopra evidenziato), si osserva come dalla CT emerge chiaramente come senza l'aumento delle turbolenze nel corso d'acqua, causate dalle caratteristiche dell'opera realizzata dal come sopra descritta, gli speroni di per sé soli non avrebbero CP_1 innescato alcun fenomeno erosivo della sponda, come dimostrato dalla mancanza di problemi statici dell'immobile, risalente agli anni 60 – 70, anteriormente al 2006.
Appare inoltre al riguardo assorbente il rilievo per cui, la ritenuta sussistenza di una causa naturale concorrente alla determinazione del danno (nel caso in esame i vortici di acqua attorno agli speroni delle fondamenta), ma comunque non tale da escludere il rilievo eziologico del fatto lesivo attribuito all'ente comunale (l'avere, con la realizzazione dell'opera pubblica in questione, alterato la corrente del corso d'acqua creando delle turbolenze con efficacia erosiva) non avrebbe potuto comunque determinare la riduzione in misura corrispondente del risarcimento. Ciò per il principio di equivalenza causale (o della condicio sine qua non) desunto dagli artt. 40 e 41 cod. pen., il quale, come noto, presiede all'accertamento del nesso di causalità materiale (o di fatto) anche in ambito di responsabilità civile.
Vale in proposito rammentare il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio” (cfr. Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 06/05/2015, n. 8995; 16/02/2001, n. 2335; 27/05/1995, n.
5924).
A ciò deve aggiungersi come gli speroni sono parte delle fondamenta dell'immobile risultate correttamente realizzate. Si tratta dunque di elementi strutturali regolarmente posti in essere antecedentemente alla realizzazione da parte del comune dell'opera pubblica del 2006 – 2007 e di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel momento in cui si andava ad interagire con l'andamento e la portata delle acque, così come si sarebbe dovuto tenere conto della posizione del fabbricato rispetto al corso d'acqua, visto che in tale luogo ne era a suo tempo stata autorizzata la realizzazione.
Con riferimento al ritenuto ritardo della parte attrice nella attivazione per accertare le cause del problema, invocato dal per attribuire al mobilificio un concorso CP_1 colposo nell'aggravamento dei danni all'immobile, se ne rileva l'infondatezza.
Per come sopra evidenziato, le lesioni si sono rese visibili in tutta la loro gravità ed estensione solo quanto l'erosione dell'argine ha raggiunto un livello importante, tanto da interferire con le fondazioni del fabbricato, dunque ad anni di distanza dalla realizzazione dell'opera che ha determinato l'alterazione geomorfologica dei flussi del fosso. E tale ultimo aspetto non risulta essere stato immediatamente percepibile da parte dell'attrice, che non appena ha verificato l'esteso fenomeno fessurativo risulta essersi attivata per ricercarne le cause, per come risulta dalla documentazione in atti e per come già sopra specificato.
Va infine esaminata la questione relativa all'onere del proprietario del fondo antistante il corso di acqua di costruire opere di protezione art 12 co 3 RD 523/1904 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). La detta norma, dopo aver classificato le varie opere idrauliche in categorie, stabilisce che le opere di sola difesa dei beni dei proprietari frontisti contro i corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, sono a loro carico, mentre non devono farsi carico delle opere relative a corsi d'acqua più importanti, salvo ritenere che i contributi dei proprietari per la manutenzione e conservazione delle opere poste in essere dalla Pubblica
Amministrazione sono oneri reali gravanti sui relativi fondi.
Due sono i presupposti di operatività nei confronti del proprietario del fondo antistante il corso d'acqua: a) deve trattarsi di opere di sola difesa dei beni dei singoli proprietari e possessori frontisti;
b) i corsi d'acqua da cui le opere sono dirette ad opporre tale difesa non devono essere compresi nelle categorie precedenti. La delimitazione posta dal secondo presupposto va dunque riferita ai «corsi d'acqua», non alle opere idrauliche.
Non saranno pertanto a carico dei proprietari o possessori frontisti: a) le opere a difesa di beni o aree pubbliche;
b) le opere a difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua che, per essere compresi nelle categorie (di opere idrauliche) precedenti (prima, seconda, terza e quarta categoria), sono di dimensioni e importanza maggiori e restano pertanto a carico dello Stato o degli enti territoriali o dei consorzi tra gli interessati (tali sono dunque da considerare: i «fiumi di confine», i «canali artificiali navigabili patrimoniali», rispetto ai quali le opere idrauliche sono considerate di prima categoria, art. 4; i «fiumi e loro confluenti», cui sono riferite le opere di seconda e terza categoria descritte agli artt. 5 e 6; i «fiumi e torrenti;
grandi colatori ed importanti corsi d'acqua», cui sono riferiti le opere di 'quarta categoria'.
Il residuo ambito di applicazione dell'art. 12, comma terzo, r.d. cit., è dunque limitato al riferimento a tutti i restanti corsi d'acqua di minore dimensione o importanza ed esso accomuna tanto le opere idrauliche di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 12, comma terzo, le quali sono entrambe riferite a corsi d'acqua di minore importanza e si differiscono le une dalle altre per essere, le prime a carico dell'ente pubblico, le altre a carico dei privati
Si tratta di previsione normativa che concerne la realizzazione di opere di difesa dei fondi privati nei confronti dei corsi d'acqua. Tale interpretazione emerge non solo dalla collocazione normativa dell'articolo, ma è corroborata anche dalle pronunce della
Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. n° 30521/2019).
Nel caso in esame, al contrario, il danno deriva non da un fenomeno scaturito dal corso d'acqua in sé, bensì dall'opera pubblica realizzata dall'ente territoriale che, come detto sopra, ha determinato un'alterazione della corrente e del flusso del corso d'acqua, così innescando il peculiare fenomeno erosivo che ha finito per compromettere la stabilità delle fondamenta dell'immobile. In tal senso dunque siamo al di fuori dell'applicazione dell'art. 12 co 3 RD 523/1904.
5.I danni risarcibili – Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni consistenti nel costo delle opere di ripristino del fabbricato danneggiato, per come indicate in sede di atp. Il CT ha elencato tutte le opere necessarie sia a ripristinare lo stato dell'immobile anteriore al fenomeno fessurativo e di dissesto della pavimentazione verificatosi
(ovvero rispristino vespaio capannone, massetto, ricucitura lesioni della muratura), sia gli interventi necessari ad eliminare le cause che hanno determinato l'insorgenza delle lesioni (ovvero: riportare il carico delle fondazioni in profondità in modo da renderle indipendenti dagli eventi superficiali, mediante una paratia di micropali posti ad un interasse di circa ml 1.00, collegati in testa da un cordolo in cemento armato reso solidale alle fondazioni dei fabbricati del mobilificio per mezzo di opportune ammorsature;
risagomare le sponde con applicazione di rivestimento protettivo, casseforme in legno).
Il consulente dell'ufficio ha stimato i detti costi complessivi di tutte le suddette opere in euro 177.000, cui aggiungere euro 18.000 di spese tecniche per pratiche di progettazione e direzione lavori, il tutto oltre IV.
La domanda va in proposito parzialmente accolta.
Mentre nessun dubbio risulta sulla debenza in favore del abbia diritto Parte_1 alla refusione dei costi dei lavori volti sia ad eliminare le conseguenze dannose relative al fenomeno fessurativo, sia le cause dei danni con riferimento alle fondamenta dell'edificio, non appaiono costituire una posta di danno subito dal detto mobilificio gli ulteriori costi elencati dal CT sotto la voce 'risagomatura sponde' (per complessive euro 13.231,00). Si tratta infatti all'evidenza di spese inerenti interventi sulle sponde del fosso, come tali integranti lavori rientranti nell'esercizio discrezionale dei poteri dell'ente pubblico deputato ai compiti manutentivi degli argini del fosso, che pertanto non possono costituire oggetto di risarcimento dei danni subiti dal mobilificio.
All'attrice sono invece dovuti i costi delle opere eseguite su indicazione del CT nel 2017 per tamponare l'imminente rischio di crollo, fenomeno risultato causalmente correlato agli effetti dell'opera realizzata dal comune. Le relative spese sono state documentate in euro 4.636,00 come da fattura in atti (all 11).
Il deve dunque esser condannato a rifondere al Controparte_1 Parte_1
i danni patrimoniali conseguenti al danneggiamento del proprio immobile
[...] per complessive euro 186.405,00 oltre oneri di legge e rivalutazione, con interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata (dalla data di deposito della CT in Atp del 10.09.2018), trattandosi di obbligazioni di valore. Sulla somma così ottenuta vanno infine riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di CT, CTP ex art. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c. e di lite del procedimento per atp, si tratta di costi che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.. Le stesse dovranno dunque essere regolate quali spese di lite come di seguito.
6.La copertura assicurativa del – Il ha spiegato domanda di CP_1 CP_1 garanzia nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione, e . CP_2 CP_7
Il rapporto assicurativo con (ex risulta essersi articolato con CP_2 CP_16 una serie di polizze stipulate tra le parti nel corso degli anni e specificamente: polizza n.22907318 efficace nel periodo 2/4/2004-2/4/2007;
- polizza n.45647961 efficace nel periodo 2/4/2007-30/4/2010;
- polizza n.56781544 efficace nel periodo 30/4/2010-30/4/2013; polizza n.56781544/2 efficace nel periodo 30/4/2013-30/4/2014;
- polizza n.101967408 efficace nel periodo 30/4/2014-30/4/2015;
- polizza n.152575940 efficace nel periodo 30/4/2017-30/4/2019.
In sostanza, dunque i contratti assicurativi tra il comune e si sono succeduti CP_2 ininterrottamente dal 2.04.2004 al 30.04.2015, quando il comune stipulava un contratto di assicurazione civile con , durato fino al 30.04.2017, quando era nuovamente CP_7 stipulato un contratto di assicurazione con CP_2
I suddetti contratti con sono tutti caratterizzati da clausola c.d. loss CP_2 occurrence, senza pattuizioni claims made.
Il Comune risulta aver effettuato denuncia di sinistro nei confronti di con CP_15 comunicazione in data 26.05.2017 con cui avvisava dell'inizio delle operazioni peritali nell'ambito dell'atp ante causam.
La garanzia assicurativa, operante nell'ipotesi in esame, riguarda l'opera pubblica eseguita tra il 2006 ed il 2007, con particolare riferimento alla clausola n° 5 lett. g) e m) della polizza (massimale di euro 300.000 e scopertura del 10%).
Deve pertanto essere ritenuta accoglibile la spiegata domanda di manleva del CP_1 nei confronti di con riferimento ai danni prodotti dal fenomeno erosivo CP_2 innescato dall'opera realizzata tra il 2006 ed il 2007, con riferimento a tutto il periodo di operatività delle polizze in oggetto.
Quanto al contratto di assicurazione concluso dal comune con lo stesso risulta CP_7 operante dal 30.05.2015 al 30.04.2017 con clausola loss occurrence senza claims made.
La suddetta compagnia di assicurazione ha eccepito la mancata copertura del sinistro relativo ad un fenomeno dannoso scaturente da opere realizzate molto prima della conclusione del contratto di assicurazione. La detta eccezione appare fondata atteso che l'assicurazione concerne 'il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione … in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto'. Il fatto da cui è scaturito il danno
è per quanto detto sopra da individuarsi nella realizzazione dell'opera tra il 2006 ed il
2007, ancorchè gli effetti dannosi si siano verificati e manifestati con il decorso del tempo.
Considerato che
ciò che deve essere ritenuto rilevante ai fini della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1917 c.c. è il fatto dannoso da cui si è originato il fenomeno erosivo e non già il protrarsi degli effetti lesivi, non può ritenersi sussistente la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata con non operante al momento in cui era CP_7 posta in essere dal comune l'opera pubblica di cui si discute.
7.Le domande assorbite (polizze assicurative delle parti terze chiamate) - Il rigetto delle domande di manleva proposte dal comune nei confronti delle terze chiamate determina l'assorbimento delle domande di garanzia da queste proposte nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
8.Le spese di lite – Nel regolare le spese di lite tra e dovrà Parte_1 CP_1 applicarsi il principio della totale soccombenza di quest'ultimo nei confronti di parte attrice.
Sulla base dei medesimi criteri andranno ripartite le spese dell'atp espletato ante causam davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Anche le spese della CT effettuata nell'ambito della TP, liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto in relazione al medesimo CP_1 criterio della soccombenza.
Il sarà tenuto a rimborsare a parte attrice anche le spese di CTP, CTP ex art. CP_1
201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., che, come da documentazione in atti (all 15) risultano pari ad euro 8475,38 IV compresa (comprensivo di attività ctp in sede di atp e di sopralluoghi, installazione fessurimetri e monitoraggi). In proposito si osserva come nessuna norma richiede che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento. La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato. Si è in proposito affermato che ai fini della refusione di danni e spese non possono considerarsi i soli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass., 10/11/2010,
n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016,
n. 4718). Per ciò che specificamente attiene alle spese di ctp maturate nell'ambito di una ctu, poi, parimenti, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che “Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (cfr. Cass. 20/11/2019 n. 30289).
Quanto alle spese delle parti terze chiamate in causa dal , CP_1 CP_11 [...]
e si osserva quanto segue. CP_3 CP_7
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, in applicazione dei detti principi, deve ritenersi che le spese di lite di , la cui copertura assicurativa non è risultata operante con CP_7 riferimento al caso di specie, nonché quelle del e dell' che CP_11 Controparte_3 in relazione alla CT espletata in sede di TP ante causam non risultavano aver posto in essere una specifica condotta eziologicamente correlabile ai danni lamentati da parte attrice, devono essere poste a carico del convenuto e chiamante in causa. CP_1
Sulla base del medesimo principio di causazione le spese delle compagnie di assicurazione chiamate in causa da e raveranno tutte sul CP_11 Controparte_3 che ha chiamato in causa queste ultime parti, rendendo necessaria l'ulteriore CP_1 chiamata in causa delle rispettive assicurazioni.
Le spese di lite tra e la propria compagnia nei cui confronti è stata CP_1 CP_2 accolta la domanda di manleva devono infine essere poste a carico di quest'ultima in applicazione del principio di soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di manleva (c.d. spese di resistenza). La medesima compagnia di assicurazione è altresì tenuta a tenere indenne il comune assicurato dalle spese processuali dovute agli attori ai sensi dell'art. 1917 comma primo c.c. (c.d. spese di soccombenza). Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio).
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) riconosce la responsabilità dl per i danni arrecati Controparte_1 all'immobile del Parte_1
2) per l'effetto condanna il a corrispondere al Controparte_1 [...]
l'importo di complessive euro 186.405,00 oltre Parte_1 oneri di legge, rivalutazione e interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal 10.09.2018, con interessi legali sulla detta somma dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3)respinge le domande di manleva proposte dal nei confronti Controparte_1 di e;
Controparte_14 Controparte_3
4) condanna a tenere indenne il di quanto questo CP_2 Controparte_1
è stato condannato a rifondere a Parte_1 sia a titolo di risarcimento danni sia di spese di lite, nei limiti delle polizze stipulate tra le parti e tenuto conto della prevista franchigia;
5) respinge la domanda di manleva proposta dal nei confronti Controparte_1 di per inoperatività della relativa polizza;
CP_20
6) condanna il a rifondere le spese di lite a parte attrice, al Controparte_1
, ad , a (quale compagnia di CP_11 Controparte_3 CP_2 assicurazione del ), a , a e ad che vengono CP_11 CP_4 CP_8 CP_20 liquidate, per ciascuna delle suddette parti: quanto al presente giudizio di merito in complessivi € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
quanto al procedimento di atp ante causam in euro 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
7) condanna quale compagnia assicuratrice del a rifondere a CP_2 CP_1 quest'ultimo le spese di lite che vengono liquidate quanto al presente giudizio di merito in euro 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
quanto al procedimento per atp ante causam in euro 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
8) pone definitivamente a carico del le spese di CT, liquidate come in atti e CP_1 di ctp di parte attrice pari a euro 8.475,38.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Lorenzo Castellani esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo il 31/03/2020 al n. 635/2020 r.g. promossa da:
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. TRABALZINI GIANNI, P.IV_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IV_2 presso lo studio dell'Avv. LUCA ALBERTO ARINCI e rappresentato e difeso dall'avv.
PIOCHI LEONARDO come da procura in atti;
-PARTE CONVENUTA-
nonché
(C.F. ) - quale terza chiamata dal comune Controparte_2 P.IV_3
- elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. REALDO COLOMBO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA-
e (C.F. ) elettivamente Controparte_3 P.IV_4 domiciliata presso lo studio dell'avv. GABRIELE PARIGI e dell'avv. STEFANO PASQUINI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonché
(C.F. p.i. elettivamente Controparte_4 P.IV_5 domiciliata nello studio dell'avv. ELENA BARELLI che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
e
2 (C.F. P.I.: ), elettivamente domiciliato CP_5 CP_6 P.IV_6 presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO PAGNINI e rappresentato e difeso dall'avv. LAURA
NANNINI e dall'avv. FRANCESCA TANTI come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonchè
(P.I. , C.F. ) – quale terza Controparte_2 P.IV_7 P.IV_3 chiamata dal Consorzio – elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M.
ALLEGRA FICHI che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
e
( P.IV ) elettivamente domiciliata Controparte_7 P.IV_8 presso lo studio dell'avv. CRISTIANO CALUSSI che la rappresenta e difende come da procura a margine;
-PARTE TERZA CHIAMATA - nonché (P. Iva e C.F. elettivamente Controparte_8 P.IV_9 domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO TARDUCCI che la rappresenta e difende come da procura a margine;
-PARTE TERZA CHIAMATA -
trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 16.04.2025 all'esito dell'udienza di discussione celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “insiste nelle conclusioni già rassegnate (ndr: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che il , per tutti i motivi esposti in Controparte_1 premessa, è responsabile dei danni subiti all'immobile di proprietà dell'attrice in CP_1
, via Lauretana Nord, n. 64, condannare il convenuto al versamento in favore
[...] del della somma di € 177.000,00 oltre IV per lavori di Parte_1 ripristino, oltre ad € 18.000,00 più Cassa ed IV per spese tecniche inerenti gli stessi, ed infine, ad € 4.636,00 per il rimborso delle opere tampone/urgenti già eseguite sull'immobile dall'attrice od a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia e/o ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di compensi professionali e spese, anche del giudizio di istruzione preventiva, comprese le spese anticipate per C.T.U. e C.T.P.”);
Per la parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) In via CP_1
Istruttoria: accogliere tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art
183, comma VI, c.p.c. ed in particolare:
1.a) ammettersi CT al fine di accertare e verificare, anche in base alla documentazione versata in atti, la causa e le concause dei fenomeni fessurativi lamentati dal Parte_1 nonché le responsabilità riferibili a ciascuna parte processuale, con conseguente attribuzione di quote di responsabilità e debito riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti nella lite, anche in considerazione dei rispettivi obblighi manutentivi e delle rispettive attività/inattività. Accerti altresì il CT la datazione o il periodo di insorgenza dei lamentati danni, anche tenendo conto della tipologia di fessurazioni riscontrate e del suo contesto.
1.b) in subordine: convocare a chiarimenti il CT Ing. al fine Persona_1 di chiarire -viste anche le osservazioni e le conseguenti controdeduzioni 2f, 5f e 6f-la causa e le singole concause dei fenomeni fessurativi lamentati dal
[...] ovvero se la citata omessa manutenzione delle Parte_1 sponde del Fosso dei Lavatoi, la presenza di speroni e la condotta dell'odierna attrice abbiano in qualche modo determinato o concorso alla determinazione dei rilavati danni, con conseguente attribuzione di quote di responsabilità e debito riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti nella lite, anche in considerazione dei rispettivi obblighi manutentivi e delle rispettive attività/inattività. Accerti e chiarisca altresì il CT la datazione o il periodo di insorgenza dei lamentati danni, anche tenendo conto della tipologia di fessurazioni riscontrate e del suo contesto. 2) Nel merito:
2.a) in via principale: respingere tutte le domande e pretese del Parte_1 perchè infondate in fatto ed in diritto;
2.b) in via subordinata: nella denegata
[...] ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza, anche parziale, delle pretese avversarie, voglia, per tutti i dedotti motivi, condannare, anche in solido, tra loro: -
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IV_3 pro-tempore, con sede in (40128) Bologna, Via Stalingrado n. 45; (c.f. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (20145) P.IV_8
Milano, Piazza Tre Torri, 3; -Unione dei Comuni (c.f. ) Controparte_3 P.IV_4
, in persona del legale rappresentante con sede in (53047) Sarteano, Corso Garibaldi
10 -Consorzio ” (c.f. in persona del legale Parte_2 CP_6 P.IV_6 rappresentante, con sede in (52100) Arezzo, Via E. Rossi 2/L a tenere indenne e manlevare il da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno Controparte_1 escluso, che il fosse eventualmente tenuto a corrispondere Controparte_1 ed a risarcire al In ogni caso con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”; per parte terza chiamata (dal comune) “in via istruttoria in tesi CP_2 rinnovazione della consulenza tecnica con sostituzione del consulente tecnico;
in ipotesi convocazione a chiarimenti del consulente tecnico Ing. nel merito in tesi Persona_1 dichiarare che nessuna somma è dovuta da a titolo di indennità; in CP_2 ipotesi, se accertate una responsabilità riferibile pro quota al Controparte_1
e l'operatività della garanzia assicurativa, dichiarare dovuta da l'indennità CP_2 nella somma valutata di giustizia, nei limiti della quota imputabile ad CP_2 anche nei rapporti con l'altro assicuratore nonchè del massimale di CP_7
€300.000,00 e detratto lo scoperto del 10% che resta a carico dell'assicurato; in ogni caso con vittoria delle spese legali”; parte terza chiamata (dal comune) “si riporta Controparte_3 integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi, ivi compresa la memoria conclusionale del 17.06.2024 da considerarsi qui integralmente trascritta, contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto anche ai fini istruttori, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove presentate dalle controparti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termine per il deposito di difese conclusionali, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come già rassegnate e precisate (ndr: Voglia l'Ill.mo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, contrariis rejectis, - in tesi, respingere in virtù di tutto quanto sopra rilevato tutte le domande e le pretese ex adverso formulate ivi comprese quelle del e del Controparte_1 Parte_1 in quanto chiaramente infondate sia in fatto che in diritto ed
[...] accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione dell'
[...]
in merito a tutto quanto dedotto in giudizio;
- in ipotesi, Controparte_3 nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso proposte ivi comprese le domande proposte dal e/o dal Controparte_1
condannare la compagnia Parte_1 [...]
a sollevare/garantire/manlevare/tenere indenne Controparte_4
l' da tutte le somme per le quali la medesima Controparte_3
venisse inopinatamente chiamata a rispondere Controparte_3 per i titoli dedotti in giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e di competenze”); per parte terza chiamata (da unione comuni) Controparte_4
' (ndr: voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria eccezione ed
[...] istanza respinta, così giudicare: Nel merito:- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e del convenuto e conseguentemente Controparte_1 rigettarle;
In via subordinata:- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree e/o del , rigettare le domande Controparte_1 da tutti ex adverso formulate nei confronti dell' ; Controparte_3
In via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attore nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto delle contestazioni in atti;
In ogni caso: - accertare
e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 2134/001978 per il caso di specie e rigettare le domande tutte svolte dall' nei confronti di Controparte_3 questa terza chiamata;
- in subordine, accertare e dichiarare l'operatività della polizza
n. 2134/001978 rispetto alla condotta colposa eventualmente accertata in capo all' unicamente per il periodo di validità a partire Controparte_10 dal 1° gennaio 2016 e ridurre il risarcimento dovuto a seguito del ritardo nella denuncia del sinistro;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.
2134/001978 unicamente per il periodo di validità della polizza a partire dal 1° gennaio
2016 rispetto alla condotta colposa eventualmente accertata in capo all'
[...]
; In ogni caso: - con condanna dell' Controparte_10 Controparte_10
alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15%
[...] per spese generali di studio, nonché relativi oneri contributivi e fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”; per parte terza chiamata (dal comune) “si riporta Controparte_11 integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti i propri precedenti scritti difensivi, comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, memorie istruttorie, nonché nelle note di trattazione scritta autorizzate e nelle note conclusive già depositate in atti in data 17.06.2024, tutti da intendersi integralmente ritrascritti in questa sede. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto anche ai fini istruttori, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termine per deposito di memorie conclusionali, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti ed in particolare nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo in causa. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio e della precedente fase di TP
R.G. n. 964/2017 RA Firenze, oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge (ndr:
'Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza e pretesa: IN VIA PRELIMINARE 1. Autorizzare il a chiamare in giudizio, ex art. 106 e 269 c.p.c. le Compagnie Controparte_11 di Assicurazione: 1) of London, Il Rappresentante Generale per l'Italia di CP_8 CP_8
( ), con sede in Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121), in persona PartitaIV_10 del legale rappresentante p.t.; 2) (P. IV ), Controparte_9 P.IV_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado
n. 45, disponendo a tal fine il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione di detti terzi, nel rispetto dei termini di legge;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutti i motivi esposti in Controparte_11 premessa con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio. NEL
MERITO 1. Respingere tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_11
, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In via
[...] subordinata 1. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza anche parziale delle pretese avversarie, Voglia condannare, anche in solido tra loro, la
Assicurazione , Il Rappresentante Generale per l'Italia CP_12 Controparte_13 di ( ), con sede in Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121) e CP_8 PartitaIV_10
(P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IV_3 pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, a tenere indenne e manlevare il da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che Controparte_11 il medesimo fosse eventualmente tenuto a corrispondere e a Controparte_11 risarcire per i fatti di causa'); per parte terza chiamata (dal comune) “si riporta alla sua difesa finale e CP_7 alle conclusioni ivi rassegnate (ndr: 'Voglia il Tribunale adito respingere la domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_7 perché i fatti non rientrano temporalmente nella garanzia assicurativa (i fatti sono
[...] stati commessi negli anni 2006 / 2007 e la garanzia assicurativa era operante dal 30 aprile 2015 al 30 aprile 2017); nella non creduta ipotesi denegata ed impugnata in cui il Tribunale dovesse ritenere operante la garanzia assicurativa la comparente rileva che la stessa è prestata con lo scoperto del 10% e senza vincolo di solidarietà tra gli altri corresponsabili nei limiti della responsabilità accertata del e Controparte_1 che, nel caso di applicazione dell'art. 1911 c.c. il rapporto con è di 1 a 6 (1 CP_2
e 6 . Vinte le spese')”; CP_7 CP_2 per parte terza chiamata (dal ) UNIPOL 'Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_11
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze: In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , con Controparte_11 conseguente estromissione del medesimo dal giudizio e reiezione della domanda di manleva avanzata nei confronti di Nel merito, in via Controparte_9 principale: respingere tutte le domande avanzate nei confronti del Controparte_11
perché infondate in fatto e in diritto e non provate, respingendo
[...] conseguentemente la domanda di manleva azionata nei confronti di
[...]
Nel merito, in subordinata e denegata ipotesi: nella denegata Controparte_9 ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande introdotte nei confronti del
, previa liquidazione dei danni subiti da Controparte_11 [...] nei limiti di quanto provato e documentato anche in virtù Parte_1 del concorso colposo ex art. 1227 c.c. del medesimo per i motivi di cui alla narrativa della comparsa conclusionale nonché delle precedenti difese, dichiarare
[...] tenuta soltanto ed esclusivamente nei limiti contrattuali previsti in Controparte_9 polizza n. 51203639, come esplicitato nella narrativa della comparsa conclusionale nonché delle precedenti difese e nei limiti della quota ascrivibile ad
[...] anche nei rapporti con Con vittoria Controparte_9 Controparte_8 di spese, funzioni e onorari”; per parte terza chiamata (dal ) 'si riporta alle conclusioni come CP_11 CP_8 in comparsa di costituzione e risposta, ritrascritte nelle depositate note conclusive (ndr: affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia - in via principale e nel merito, respingere la domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_11
of London, il Rappresentante Generale per l'Italia di CP_8 CP_8
( ), oggi sostituita come legittimata passiva da PartitaIV_10 Controparte_8
(P. Iva e C.F. , come meglio edotto in narrativa, perché i
[...] P.IV_9 fatti non rientrano temporalmente nella garanzia assicurativa (i fatti sono stati commessi negli anni 2006 / 2007 e la garanzia assicurativa era operante per dal
10.06.2016 al 30.06.2017); - in denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere operante la garanzia assicurativa, la comparente rileva che la stessa è prestata con lo scoperto così come previsto all'art.4 “Scoperti, Franchigie, Limiti di risarcimento” delle
Condizioni di Assicurazione (pag. 20) a carico dell'assicurato e che la comparente risponderà nei limiti della responsabilità accertata del proprio assicurato, senza vincolo di solidarietà con altre parti e nei limiti della copertura del rischio assicurato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IV e CNAP come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge').
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(per l'innanzi anche , premettendo di essere proprietario
[...] Parte_1 di un compendio immobiliare sito nel comune di e con il lato sud posto Controparte_1 parallelamente al corso d'acqua denominato 'Fosso dei Lavatoi', conveniva, davanti al
Tribunale Regionale Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, il
[...]
, per sentirlo dichiarare responsabile di tutti i danni subiti dal proprio Controparte_1 fabbricato come conseguenza dell'esecuzione, tra il 2006 ed il 2007, delle opere di parziale intubamento del suddetto fosso, in cui erano state fatte confluire, tramite la creazione di apposita tubatura, anche le acque meteoriche e di scolo provenienti dal piano stradale di via Lauretana Nord. La parte attrice deduceva in proposito di aver notato, dopo l'esecuzione di dette opere, il formarsi di fessurazioni nel proprio immobile che si erano via, via aggravate sempre più; spiegava quindi che, fatta eseguire una verifica da parte del proprio tecnico di fiducia, aveva accertato che l'argine del corso d'acqua era risultato eroso dal lato ove di trova l'immobile, con conseguente causazione di un importante cedimento delle fondazioni dell'edificio. Esponeva quindi che il CT
(ing. nominato in sede di TP ante causam aveva confermato che il Persona_1 fenomeno fessurativo era da attribuire all'interferenza del fosso con le fondazioni del fabbricato e, in particolare, alla parte intubata in corrispondenza della quale avveniva lo scarico di tutte le acque piovane raccolte in una vasta area e concentrate nel corso d'acqua, con conseguente determinazione di turbolenze e quindi dell'effetto erosivo delle sponde, da cui era derivato l'indebolimento delle fondamenta. Aggiungeva che la stabilità dell'edificio era risultata compromessa a tal punto che, in sede di procedimento per atp, era stata autorizzata l'esecuzione di un intervento 'tampone' volto ad evitare pericoli di crolli nella porzione tergale dell'edificio, ritenuti sussistenti specialmente in concomitanza di fenomeni di intense piogge. Per l'effetto, il attore chiedeva Parte_1 che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dal proprio CP_1 immobile, quantificati, come da CT, in euro 177.000 oltre IV per le opere di ripristino, oltre euro 18.000 oltre IV ed oneri per le relative spese tecniche, cui dovevano aggiungersi le spese sostenute per il c.d. intervento 'tampone' pari ad euro 4.636,00, i costi di CTP e del procedimento per TP, ivi compresa la relativa CT.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il che contestava Controparte_1 le pretese avanzate da parte attrice nei propri confronti, evidenziando che le opere dallo stesso eseguite, circa dieci anni prima che il avesse lamentato il manifestarsi Parte_1 di fessurazioni nel proprio immobile, non avevano introdotto alcuna sostanziale modifica rispetto al passato, rilevando come, anche prima dei lavori di canalizzazione del fosso, le acque meteoriche provenienti da via Lauretana si riversavano, anche se in modo differente, sul Fosso dei Lavatoi, con quantitativi e velocità rimasti del tutto analoghi.
Deduceva quindi che i cedimenti denunciati da parte attrice trovavano le loro cause piuttosto nell'inadeguatezza delle fondazioni dell'edificio – che in quanto realizzate in aderenza al fosso avrebbero richiesto l'adozione di particolari cautele, mai poste in essere - e non già al cedimento dell'argine del Fosso dei Lavatoi. Eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, in ogni caso, il concorso colposo della parte danneggiata ex art 1227 c.c., per non essersi la stessa immediatamente attivata per individuare le cause del problema, che si era pertanto protratto nel tempo e, dunque, aggravato. Infine evidenziava che, dalle verifiche effettuate in sede di CT, il tratto del corso d'acqua che attraversava l'area limitrofa al mobilificio, era risultato in stato di assoluto abbandono, con l'alveo occupato da rovi ed arbusti che alteravano il naturale deflusso delle acque, così interferendo anche con la stabilità delle sponde e determinando quantomeno una concausa del cedimento delle fondazioni dell'edificio. A tale proposito deduceva che il soggetto deputato alla manutenzione del corso d'acqua in questione era da individuarsi nel
[...]
Cont
con il quale si era impegnata a collaborare l'Unione Controparte_14
Comuni in relazione al piano annuale dell'attività di bonifica. Il eccepiva quindi CP_1 la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attrice e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il e l' Controparte_14 Controparte_3
, quali enti preposti alla programmazione delle opere di prevenzione,
[...] alla vigilanza ed alla manutenzione del Fosso dei Lavatoi, affinchè fossero ritenuti responsabili per il caso in cui venisse accertato che il dissesto dell'immobile fosse effettivamente conseguenza dell'erosione delle sponde del Fosso dei Lavatoi. Il Comune convenuto chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione già e già già CP_2 CP_15 CP_16 [...]
nonché CP_17 CP_7
Autorizzate le richieste chiamate in causa si costituiva l' Controparte_3 contestando la responsabilità attribuitagli dal e rilevando che ogni sua
[...] CP_1 implicazione nel processo erosivo dell'argine era stata già chiaramente vagliata ed esclusa dalla CT espletata in sede di TP. Deduceva che il corso d'acqua in questione era stato comunque oggetto di ripetuti interventi manutentivi di cui uno nel 2014, circa due anni prima della contestazione avanzata dal specificando che gli Parte_1 interventi di manutenzione straordinaria non erano in ogni caso di sua competenza, bensì della Regione. Rilevava inoltre che ai sensi e per gli effetti dell'art 12 co 3 del
RD523/1903 spettava ai proprietari o possessori 'frontisti' di corsi d'acqua la realizzazione delle opere di difesa dei loro beni. Aggiungeva infine che l'edificio in questione era vetusto, costruito quando il fosso in oggetto era già esistente e con tecniche non adeguate alla vicinanza con il corso d'acqua.
Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere dalla stessa garantita per il caso di condanna. CP_4
Si costituiva altresì il , contestando ogni attribuzione di Controparte_11 responsabilità nei suoi confronti e deducendo come nella CT espletata in ambito di TP risultasse chiaramente che alla base delle fessurazioni nell'immobile dell'attrice vi era unicamente l'opera pubblica posta in essere dal convenuto. Eccepiva quindi il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava che il si era sostituito CP_11 all' nello svolgimento di ordinaria manutenzione del reticolo Controparte_3 idrografico di gestione di cui, dal 2013, faceva parte anche il Fosso dei Lavatoi, spiegando di aver posto in essere diversi interventi manutentivi, in particolare uno nel
2014, avvalendosi della collaborazione dell'Unione comuni come da apposita convenzione, cui erano seguiti ulteriori interventi nel 2017, 2019, 2020. Aggiungeva che la manutenzione straordinaria del reticolo fluviale spettava invece alla Regione, non rientrando il Fosso dei Lavatoi tra le opere di bonifica. Inoltre deduceva che il proprietario dell'immobile doveva esser ritenuto responsabile per non aver provveduto alla realizzazione delle opere necessarie a proteggere il proprio edificio dal corso d'acqua antistante, dal quale la costruzione distava solo circa 50 cm. Evidenziava altresì che l'edificio non era dotato di fondazioni adeguate alle caratteristiche del luogo.
Chiedeva quindi di essere autorizzato a citare in causa le proprie compagnie di assicurazione of London e per essere dalle stesse manlevato per il CP_8 CP_2 caso di condanna. Anche le suddette chiamate di terzo avanzate dal Consorzio e dall' Controparte_3 venivano tutte autorizzate.
Si costituiva (ex ) quale compagna chiamata in causa dal CP_2 CP_16 CP_1 dichiarando di condividere le difese spiegate da quest'ultimo, chiedendo la rinnovazione della CT.
Si costituiva quale compagnia chiamata in causa dal facendo proprie le CP_7 CP_1 difese di quest'ultimo e, comunque, eccependo la carenza di copertura assicurativa, considerato che l'evento imputato alla parte assicurata si collocava tra il 2006 ed il
2007, mentre il contratto di assicurazione inter partes risultava avere validità dall'aprile
2016 all'aprile 2017.
Si costituiva quale compagnia di assicurazione chiamata in causa dall CP_4 CP_3 che si associava alle difese spiegate dall'assicurata. Rilevava di essere stata
[...] avvisata il ritardo dall' relativamente al procedimento per atp, con Controparte_3 menomazione del proprio diritto di difesa.
Si costituiva quale compagnia di assicurazione del richiamando le CP_2 CP_11 difese di quest'ultimo.
Si costituiva quale compagnia di assicurazioni del consorzio e aggiungendo che CP_8
Co il 2 era stato costituito con solo nel 2014, con conseguente CP_11 CP_6 esclusione della responsabilità per fatti verificatisi antecedentemente. Invocava inoltre l'esclusione della copertura assicurativa per essere la relativa polizza valida nel periodo dal giugno 2016 a giugno 2017.
Acquisito il fascicolo dell'atp espletato ante causam, la causa era una prima volta rimessa davanti al collegio per la discussione celebrata cartolarmente il 2.07.2024 e all'esito rimessa sul ruolo per prolungato impedimento del consigliere nominato relatore.
La causa era nuovamente rimessa davanti al collegio per la discussione all'udienza celebrata cartolarmente il 25.03.2025 con altro consigliere nominato relatore e, all'esito della camera di consiglio, era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che il
è proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Parte_1 CP_1
(identificato al catasto fabbricati al foglio 20 part 450) in cui si trova la sua
[...] sede produttiva e amministrativa. Lo stesso risulta composto da un resede e tre corpi di fabbrica, che ospitano le varie fasi del processo produttivo del mobilificio, con accesso da via Lauretana ed il lato sud posto parallelamente al corso d'acqua denominato 'Fosso dei Lavatoi'. Tale Fosso proviene dal bacino imbrifero posto a Sud Ovest dal lato opposto della Via Laurentana (si veda foto che segue, tratta da fig 1 di cui alla CT).
I primi due corpi di fabbrica (A e B nella foto) risultano essere stati edificati con permesso di costruire del 31.05.1960, mentre il corpo di fabbrica contraddistinto nella foto con la lettera 'C' è stato realizzato in forza di licenza edilizia n° 21 del 1.03.1971 con proroga n° 275/1973. Al momento delle dette costruzioni il Fosso dei Lavatoi risultava essere già presente (come da foto aerea geoscopica risalente agli anni '50 prodotta dal come all 19 e non oggetto di contestazione), ancorchè ancora non CP_1 censito tra le acque pubbliche, cosa che sarebbe avvenuta con LR 79/2012, normativa che lo collocava tra i corsi d'acqua ricadenti nel c.d. reticolo di gestione.
Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che con progetto esecutivo dell'agosto 2006 il poneva in essere interventi di Controparte_1
'sistemazione, riordino, viabilità e riassetto urbano in consistenti, per Controparte_1 quanto in questa sede di interesse, nell'intubamento di un tratto del Fosso dei Lavatoi comprendente l'intera larghezza della sede stradale di via Lauretana (nella parte in cui la stessa passa sopra il corso d'acqua) ed ulteriori 50 metri oltre detta strada in direzione ovest (tratto indicato con linea punteggiata nella foto di cui sopra, tratta da fig 1 della
CT). La galleria in muratura che attraversa la parte sottostante la strada è stata ulteriormente prolungata verso il Fabbricato A per un paio di metri circa (si veda tratto punteggiato nella foto dalla sede stradale verso il fabbricato A) a seguito degli
“Interventi di sistemazione, riordino viabilità e riassetto urbano in – 1° Controparte_1 lotto, 1° stralcio funzionale”, eseguiti dal Comune di come da ulteriore Controparte_1 progetto esecutivo approvato con Determinazione comunale n. 235 del 14/6/2007.
Detto prolungamento è stato realizzato mediante l'apposizione di una struttura ad arco policentrico in lamiera ondulata in acciaio zincato e sovrastante getto in calcestruzzo atto a sorreggere la sede pedonale di ampliamento della via Laurentana Nord.
Non è contestato che nell'ambito di tali lavori è stato realizzato un marciapiede lungo la via Lauretana e sono state regimate le relative acque di 'ruscellamento stradale' mediante la creazione di un ulteriore tratto di tubazione in pvc interrata con pozzetti di raccolta. Le suddette acque di raccolta provenienti dalla sede stradale sono state quindi convogliate nel 'Fosso dei Lavatoi' a mezzo di due condotte dal diametro di 315 mm poste in corrispondenza della quota superiore del suddetto arco sottostante alla sede stradale (come da foto che segue, tratta da fig 5 della CT).
I lavori in oggetto risultano essere stati ultimati dal Comune nel luglio del 2007. Neppure
è contestato che nel fabbricato di proprietà del Mobilificio attore si siano manifestate fessurazioni diffuse, particolarmente concentrate lungo le pareti ed i pavimenti situati sul lato prospiciente il Fosso dei Lavatoi (prospetto Sud), di cui la parte attrice ha denunciato la comparsa nel 2016 (si seguito schema delle fessurazioni tratto da fig 3 di cui alla CT). La controversia si incentra dunque sulla sussistenza di una correlazione causale tra i suddetti danneggiamenti dell'immobile di parte attrice e l'opera realizzata dal comune nel tratto del corso d'acqua limitrofo alla costruzione, nonché nella sussistenza o meno di responsabilità - esclusive e/o concorrenti – del proprietario dell'immobile ovvero degli enti deputati alla manutenzione del fosso.
(sopra foto tratta da all 1 relazione preliminare CT: posizione fosso/fabbricato)
2.L'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dal CP_1
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale sollevata dal CP_1
Non è controverso e risulta dalla documentazione in atti che con lettera protocollata in data 16.02.2015 (all 16 attrice) il legale rappresentante del aveva Parte_1 chiesto al sindaco di provvedere ad un sopralluogo presso il proprio immobile, per verificare le cause delle crepe manifestatesi nel fabbricato di sua proprietà e accertare se le stesse fossero riconducibili all'erosione dell'argine del prospiciente corso d'acqua che nel tempo aveva interessato le fondazioni del fabbricato.
La prima denuncia dei danni all'immobile (doc 4 , come conseguenza dell'opera CP_1 pubblica realizzata dal e delle conseguenti modifiche apportate alla CP_1 regimazione delle acque fatte confluire nel Fosso dei Lavatoi, era formalizzata dal nei confronti dell'ente comunale a mezzo del procuratore di parte attrice con Parte_1 pec inviata in data 11.08.2016. La suddetta comunicazione era riscontrata dal CP_1
(doc 5 con raccomandata del 2.11.2016 in cui il medesimo ente si impegnava CP_1
a prendere contatti con l' quale ente gestore del corso d'acqua, per Controparte_3 risolvere le problematiche segnalate, mostrando altresì disponibilità a spostare alcune tubature (in proposito nella missiva si legge: '…E' stato accordato che saranno eseguiti lavori di convogliamento degli scarichi delle acque meteoriche più a valle dell'immobile in interesse. Provvederemo nei giorni prossimi giorni a chiedere aggiornamenti sul programma dei lavori”).
A tale scambio di comunicazioni seguiva un sopralluogo effettuato in data 14.11.2016
(all 6 ricorso atp) a cura dell'Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni della Valdichiana, all'esito del quale l'ente rilevava la presenza di una 'debole erosione del fondo del corso
d'acqua', in corrispondenza del quale era evidenziata la presenza di tubi in polietilene, indicati come di probabile scarico delle acque meteoriche, convogliate nel fosso (nello specifico la comunicazione all'esito del sopralluogo così si concludeva: 'Si fa presente che l'erosione della sponda del fosso sembra attribuibile agli scarichi realizzati dal
come risulta asserito nella nota dell'11/08/2016 a firma dell'Avvocato CP_1
Trabalzini, risultando pertanto estranea l' ad Controparte_3 interventi che possano avere determinato lo stato attuale del defluire delle acque ed eventuali danni a fabbricati').
Il , che leggeva per conoscenza il detto scambio di missive, Controparte_11 comunicava (all. 7 ricorso atp) di concordare con le conclusioni cui era pervenuta l' di cui il spiegava di avvalersi per l'attività di bonifica in Controparte_3 CP_11 esecuzione della convenzione conclusa tra i due enti in ottemperanza all'art 23 co 3 LR
79/2012.
Il incaricava quindi un tecnico di sua fiducia (ing. che Parte_1 Testimone_1 redigeva una relazione descrivendo lo stato fessurativo dell'immobile e indicando le cause delle lesioni ad un cedimento del terreno di fondazione verificatosi dal lato dell'immobile dove scorre il Fosso dei Lavatoi. Il consulente della parte attrice individuava la principale causa del detto cedimento nel dilavamento del terreno in prossimità dell'argine del fosso, evidenziando sia l'aumento della portata del fosso a causa del riversamento sullo stesso delle acque provenienti dalla strada, sia anche uno stato manutentivo delle sponde non adeguato, tutti fenomeni tali da determinare una potenziale alterazione del flusso delle acque. Il medesimo tecnico dava atto di aver installato nell'immobile dei 'fessurimetri' che avevano confermato lo stato evolutivo ed ingravescente del fenomeno di lesionamento.
In mancanza di soluzione del problema, contestando il comune la riconducibilità dei dissesti alle opere dallo stesso poste in essere, in data 7.04.2017 il depositava Parte_1 ricorso ex art. 696c.p.c. affinchè si provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi ed all'accertamento delle cause dei danni nel contraddittorio tra tutte le parti.
Seguiva il deposito prima di una relazione preliminare, quindi dell'elaborato definitivo
(del 13.11.2018) acquisiti nella presente causa di merito, instaurata con atto di citazione notificato il 27.03.2020.
Tanto premesso in fatto, l'eccezione di prescrizione deve essere ritenuta infondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno
(cfr. Cass n° 29328/2023; Cass. 1263/ 2012). Infatti, il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento di un danno da fatto illecito si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso), in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto al soggetto ritenuto responsabile.
Dunque, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini della decorrenza della prescrizione non
è già il momento in cui hanno cominciato a comparire nell'immobile le fessurazioni, ma quello in cui l'attore ha preso coscienza della consistenza del fenomeno, del profilo causale dello stesso e lo ha ricondotto all'opera del convenuto sulla base di CP_1 adeguati accertamenti di natura tecnica;
circostanza quest'ultima che, come visto, ha necessitato di complesse e ripetute verifiche sfociate nella CT espletata in sede di TP
(procedimento in cui infatti parte ricorrente aveva convenuto oltre al anche il CP_1
e l'Unione dei comuni, proprio a fronte della sostanziale incertezza circa CP_11
l'esatta eziologia delle fessurazioni), all'esito della quale può dirsi che il mobilificio abbia per la prima volta, con chiarezza, avuto contezza delle dinamiche che ricollegavano le fessurazioni dell'immobile alle opere poste in essere dal tra il 2006 ed il 2007 CP_1 nell'adiacente tratto del Fosso dei Lavatoi. Da tale momento può ritenersi che parte attrice abbia acquisito contezza dell'esistenza di un possibile danno ingiusto ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito ad un soggetto specifico.
Calati i detti principi nel caso concreto, deve dunque ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione sia cominciato a decorrere solo quando la stessa parte attrice ha preso contezza, delle cause del danno e dei soggetti che ne erano eventualmente responsabili, con la relazione tecnica di parte redatta dal proprio consulente ing n data 4.04.2017 sulla base della quale è stato impostato il ricorso Tes_1 per atp;
il detto termine si è quindi interrotto con il sostanzialmente contestuale ricorso per TP (depositato il 7 aprile 2017 e notificato il 12.05.2017) ed ha cominciato nuovamente a decorrere con il deposito della CT (in data 13.11.2018), essendo stato interrotto, prima del decorso del quinquennio, con la proposizione della domanda davanti al RA (27.03.2020).
3. Le posizioni processuali dei terzi chiamati e Altra CP_11 CP_3 questione da chiarire prima di entrare nel merito della controversia è rappresentata dalla posizione processuale del e dell' Controparte_11 Controparte_3
, entrambi chiamati in causa dal che ha
[...] Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicandoli come eventuali responsabili del dedotto fenomeno erosivo alla base dl dissesto dell'immobile, in quanto soggetti tenuti agli obblighi manutentivi. Nelle sue conclusioni il convenuto, in CP_1 via di ipotesi, ha quindi chiesto che, qualora dovesse essere ritenuta la fondatezza anche parziale della domanda attrice formulata nei suoi confronti, sia le assicurazioni (in forza delle stipule delle rispettive polizze), sia l' e il 2, fossero Controparte_3 CP_11 condannati, tutti in solido tra loro, 'a tenere indenne e manlevare il Controparte_1
da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che il
[...] Controparte_1
fosse eventualmente tenuto a corrispondere ed a risarcire al
[...] [...]
A fronte di ciò parte attrice ha ribadito la esclusiva Parte_1
responsabilità del convenuto, sulla base delle affermazioni della CT espletata CP_1 all'esito del promosso procedimento di TP ante causam.
Non ci si trova dunque di fronte ad alcuna estensione – tantomeno automatica - della domanda attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
In primo luogo, ancorchè il abbia nel corpo dei propri atti indicato CP_1 CP_11 ed dei quali soggetti responsabili - al suo posto, stante l'eccepita CP_3 CP_3 carenza di legittimazione passiva - dei danni arrecati al mobilificio, ciò non è stato fatto nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario, considerato che, per dare rilievo alle responsabilità dei terzi chiamati, l'ente comunale ha invocato i loro autonomi oneri manutentivi del fosso, ben differenti e del tutto slegati rispetto alla realizzazione dell'opera da parte del comune, che l'attrice ha posto a fondamento della propria domanda di risarcimento danni (cfr. in tal senso ex multis Cass n° 516/2020).
A conferma di ciò si evidenzia peraltro come il abbia, in via subordinata chiesto CP_1 che, per il caso di sua condanna, tutti i soggetti terzi in solido tra loro (assicurazioni,
e fossero condannati a tenerlo indenne e manlevarlo di CP_11 Controparte_3 quanto eventualmente condannato a risarcire a parte attrice (con ciò appunto confermando la dedotta sostanziale autonomia dei rapporti, che, come tale, preclude ogni automatica estensione della domanda attrice ai terzi chiamati).
In secondo luogo si osserva come in ogni caso parte attrice non ha in alcun modo acconsentito ad estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa dal comune convenuto, ribadendo al contrario la propria richiesta unicamente nei confronti del comune, indicato quale unico responsabile dei danni lamentati.
La posizione dei terzi chiamati, introdotti in causa dal convenuto verrà dunque CP_1 in rilievo esclusivamente sotto il seguente duplice profilo: la verifica della sussistenza di loro condotte eziologicamente ricollegabili, in tutto o in parte, ai danni subiti da parte attrice, in funzione dell'esclusione ovvero della riduzione della responsabilità del CP_1 convenuto;
la sussistenza dei presupposti della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei loro confronti. CP_1
4. La qualificazione della domanda attrice - Preliminarmente all'esame dei profili di responsabilità, va inquadrata giuridicamente la domanda per come proposta da parte attrice nei confronti del In atto di citazione, senza far riferimento alla CP_1 qualificazione giuridica, l'attore ha chiesto la condanna del Controparte_1 come conseguenza delle realizzazione delle opere di parziale intubazione del Fosso dei
Lavatoi e modifica del sistema di regimazione delle acque di scolo stradale fatte confluire in detto corso d'acqua, con conseguente determinazione di effetti erosivi delle sponde che avrebbero interferito con la stabilità del fabbricato.
Con la prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. l'attore ha ribadito che 'La questione posta alla base della causa è la responsabilità del Controparte_1 nell'aver eseguito opere pubbliche che hanno alterato la portata del Fosso dei
Lavatoi e la regimentazione delle acque, modificando lo stato dei luoghi', aggiungendo altresì che '…se il non avesse malamente eseguito CP_1 quell'intervento, il Fosso dei Lavatoi non avrebbe MAI creato alcun problema al vicino immobile dell'attore…'
Ciò detto, parte attrice ha imputato i danni al proprio immobile alla condotta del comune che, quale committente dell'opera pubblica realizzata tra il 2006 ed il 2007 sul tratto del Fotto dei Lavatoi, avrebbe posto in essere delle modifiche della portata del corso d'acqua nel tratto adiacente al tali da alterare Parte_1 lo scorrere delle acque e provocare l'erosione dell'argine e, dunque l'interferenza con le fondamenta del fabbricato.
In tal senso, la domanda risarcitoria, per come prospettata da parte attrice, deve essere qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
5.L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
– Il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione attiva
[...] CP_1 deducendo di non essere responsabile dei danni al mobilificio contestualmente Pt_1 chiamando in causa i terzi ritenuti eventualmente responsabili.
In proposito deve evidenziarsi come la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis
Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II,
n. 6894/1999). Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale. In sintesi, la legitimatio ad causam è quella attinente alla titolarità in astratto del diritto o della obbligazione controversi, alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti.
In tal senso, appare evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta in atto di citazione, vi è coincidenza tra la posizione che la parte attrice ha riferito al CP_1 convenuto (quale committente dell'opera pubblica ritenuta responsabile della modifica dello scorrimento dell'acqua nel fosso dei lavatoi e dunque del fenomeno erosivo che avrebbe indebolito le fondamenta dell'immobile) ed il diritto fatto valere (risarcimento dei danni subiti dall'immobile per la ridotta stabilità delle fondamenta); di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti del convenuto, fermo CP_1 restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica che gli è stata attribuita, si risolve, poi, nella pronuncia di merito, di cui di seguito.
5.1.La responsabilità del e la richiesta di rinnovazione della CT – CP_1
L'accertamento espletato dal CT ha preso l'avvio con una puntuale descrizione di tutti i corpi di fabbrica interessati dal fenomeno fessurativo ed in particolare dalle caratteristiche delle relative fondamenta.
Il corpo di fabbrica contraddistinto con la lettera A (come da foto 1 della CT di cui sopra), destinato prevalentemente ad uffici, è stato indicato come la porzione immobiliare frontistante la via Laurenzana, costituito da un piano fuori terra, di altezza utile di circa ml 3.95, con pianta irregolare, realizzato con struttura portante in muratura con mattoni pieni e/o blocchi di tufo e copertura a falde con tegole. Il fabbricato 'B' risulta invece coincidere con un capannone industriale a pianta rettangolare, ad un piano fuori terra di altezza utile variabile da un minimo di ml 4,85 ad un massimo di ml 6,85 circa. La struttura portante dello stesso è indicata come mista, ossia in muratura con mattoni pieni e/o blocchi di tufo lungo il perimetro ed una fila di pilastri in cemento armato nella zona centrale. Il solaio di copertura è a falde inclinate (tipo doppia capanna) collegate tra loro con tiranti metallici e con lastre in eternit, la cui struttura portante è costituita da travetti in cemento armato e tavelle. Il CT ha documentato l'esecuzione di saggi nelle fondamenta 'lato fosso' di tali due corpi di fabbrica (A e B, in continuità tra loro), rilevando che le stesse sono costituite da bozze di pietre e cemento di altezza circa cm 80 e base verosimilmente di cm 70 cm.
Quanto infine al corpo di fabbrica contraddistinto con la lettera C, anch'esso adibito a laboratorio, è descritto come un capannone industriale a pianta rettangolare ad un piano fuori terra di altezza utile variabile da un min di ml 4,70 ad un massimo di ml 8,90 circa.
La struttura portante perimetrale è in blocchi tipo cassero in calcestruzzo (lungo il perimetro esterno) con pilastrini di irrigidimento in mattoni pieni, nonché con pilastri in cemento armato sul lato adiacente al capannone B. Il solaio di copertura, con lastre in eternit, è del tipo “a volta a spinta eliminata”, con struttura portante in laterizio armato poggiante su una trave/cordolo in cemento armato, con tiranti metallici atti ad eliminare le spinte orizzontali. Per quanto concerne le relative fondazioni, anche su di esse sono stati eseguiti dal CT dei saggi, da cui è emerso che le stesse sono costituite da una trave in cemento armato avente un'altezza di circa cm 50 (di cui cm 15 al di sopra del piano campagna) e base di cm 30 circa. Tale trave poggia a sua volta su una fondazione in bozze di pietre e cemento di pari base (cm 30 circa) ed altezza variabile, ossia cm 40 circa sotto la parete tergale e cm 110 sotto la parete lungo il fosso. Ortogonalmente a detta parete è stata inoltre rilevata la presenza, in prossimità dei pilastri di irrigidimento, di tre contrafforti che dal filo fabbricato si prolungano verso la base del fosso con una altezza variabile il cui profilo doveva verosimilmente corrispondere a quello originario del fosso.
Tutti e tre i corpi di fabbrica sono risultati costruiti in forza di titoli concessori (rilasciati dal comune tra gli anni '60 e '70) rispetto ai quali non sono state rilevate difformità.
Il CT ha quindi verificato la sussistenza di un vasto quadro fessurativo del compendio immobiliare così descritto: 'la parete della zona A presenta una ampia lesione passante inclinata a 45°(indicata in figura con i n° 1 e 2) che dimostra un cedimento differenziale delle fondazioni. Analoghe lesioni, inclinate sino a raggiungere il cordolo del soffitto da cui proseguono con andamento pressoché orizzontale sono presenti nel tratto iniziale del fabbricato “B”'.
Continuando nella dettagliata descrizione delle lesioni dell'immobile, il CT ha rilevato che 'Nella parte quasi centrale della facciata della zona B si riscontrano altre lesioni anch'esse inclinate, ma con direzione opposta alle precedenti (5-6), che denunciano in tale posizione una certa riduzione del cedimento differenziale delle fondazioni'.
Dall'analisi dell'andamento di tali lesioni il consulente dell'ufficio ha dedotto 'un sensibile abbassamento e una rotazione verso l'esterno della porzione di muro perimetrale del fabbricato “A” e dell'inizio del fabbricato “B” nonché un abbassamento della pavimentazione lungo una fascia di circa 2 metri (4), tali da dimostrare un fenomeno di abbassamento differenziato del terreno non solo in prossimità delle fondazioni ma anche verso l'interno del fabbricato'.
Analoghe lesioni inclinate sono state evidenziate dal CT sulla muratura esterna della stessa facciata del fabbricato C verso la zona tergale, anche queste ritenute indicative di un cedimento differenziale delle fondazioni. Altre lesioni prevalentemente inclinate a
45° sono state descritte dal consulente nella zona A e inizio della zona B lungo le pareti ortogonali ammorsate alla predetta facciata sud, sia interne ai fabbricati che sulla fronte strada. Sempre nella porzione dei fabbricati A e B, in prossimità delle pareti interne non portanti e perpendicoli alla facciata sud, le lesioni rilevate sono invece risultate verticali nella zona di contatto tra le pareti ortogonali. Una lesione inclinata ma di minor ampiezza à stata individuata anche in prossimità del fabbricato B, lungo il prospetto laterale, opposto a quello del fosso. Il CT ha quindi affermato che la complessiva lettura del quadro fessurativo, come sopra descritta 'dimostra invece che lungo la stessa parete esistono due sistemi fessurativi, di cui uno localizzato nella porzione degli edifici nella zona uffici e l'altro nella porzione del capannone “C” in prossimità del lato tergale, i cui andamenti ad arco denunciano un maggior cedimento nelle zone centrali dei due sistemi rispetto alle zone limitrofe'.
Il consulente dell'Ufficio ha quindi spiegato come 'data l'uniformità dei carichi lungo la stessa parete, nonché delle caratteristiche generali del terreno di fondazione anche i cedimenti teorici avrebbero dovuto essere uniformi, si deve, pertanto, ritenere che la causa del fenomeno fessurativo sia da attribuire all'unico elemento di variabilità costituito dalle interferenze del fosso con le fondazioni del fabbricato. In particolare la zona lato uffici è caratterizzata dal nuovo sbocco del tratto intubato (oggi più vicino al fabbricato a seguito delle opere eseguite dal , inoltre alla sezione terminale CP_1 della tubazione interrata, sono presenti due tubazioni scarico del manufatto stradale che raccolgono le acque piovane per una estesa superficie, concentrandole nell'alveo del fosso a caduta libera da una certa altezza dal fondo alveo stesso'. A tale proposito il CT ha spiegato come 'l'effetto dello scarico di tali acque meteoriche determina un disturbo della corrente del corso d'acqua che dipende, ovviamente, dalla portata della tubazione e dell'intensità del fenomeno piovoso, determinando effetti turbolenti alla corrente d'acqua del fosso con conseguenti effetti erosivi sulle sponde, con conseguenti incrementi della pendenza e riduzione della stabilità'. L'intervenuta erosione della sponda del fosso lato fabbricato è stata verificata anche mediante sovrapposizione delle sezioni del fosso rilevate dal geom , con la sezione rilevata dal nel CP_19 CP_1
2010.
Il CT ha in proposito messo in correlazione tale fenomeno erosivo oltre che con l'effetto dello scarico delle acque meteoriche di cui alle tubazioni realizzate dal comune tra il
2006 ed il 2007, anche 'alla circostanza che il tratto immediatamente successivo all'uscita del tubo interrato non è stato opportunamente raccordato con la sezione trapezoidale dell'alveo, ma si è formata una sorta di ansa naturale dovuta sia alle acque che fuoriescono dalla tubazione, sia alle acque che provengono dal tubo sovrastante'. Il consulente ha inoltre aggiunto come l'abbassamento del pavimento per una fascia di circa ml 2 a cavallo dei fabbricati A e B, nonché la rotazione dei muri verso il fosso, denunciano una instabilità di tale ciglio di sponda del corso d'acqua che trova conferma anche nelle verifiche descritte effettuate nelle fondazioni, essendo stato rilevato un coefficiente di sicurezza leggermente inferiore all'unità (0,95). Il CT ha osservato come anche la zona prossima alla parte tergale del capannone è risultata interessata da una erosione laterale sinistra del fosso, accentuata dalla presenza dei tre contrafforti in muratura in pietra che, una volta innescato il fenomeno di erosione della sponda, determinano la formazione di 'vortici' in occasione di maggior portata di acqua con un progressivo aumento del fenomeno di erosione stesso.
In particolare, nel rispondere alle osservazioni dei CTP sul rilievo causale delle opere realizzate dal comune tra il 2006 ed il 2007, rispetto allo stato antecedente, il CT ha evidenziato come 'le due tubazioni di scarico delle acque stradali hanno determinato un diverso afflusso di acqua all'interno del fosso con un incremento di portata nel tempo dovuto a diversi fattori in presenza di significativi eventi piovosi, ossia: a) al minor tempo di corrivazione (nella tubazione la velocità e la portata dell'acqua è senza dubbio maggiore rispetto a quella che si ha in una vecchia cunetta stradale), b) La precedente cunetta stradale (a differenza della tubazione) poteva consentire dispersioni di acque lungo il tragitto, con una ulteriore riduzione della portata;
c) Attualmente una tubazione immette nel fosso liquami in modo continuo ed anche in periodi di siccità a dimostrazione di allacciamenti di altra natura. Tali circostanze hanno modificato la dinamica fluviale che unita alla presenza degli speroni hanno determinato il fenomeno erosivo'.
Il consulente dell'Ufficio, rispondendo alle richieste dei consulenti di parte, ha tuttavia escluso che il fenomeno di dissesto verificatosi nell'immobile della parte attrice sia da ricondurre, in tutto o in parte, anche a fenomeni differenti rispetto alle modifiche nello smaltimento delle acque del fosso conseguenti alle opere realizzate dal tra il CP_1
2006 ed il 2007 per come sopra descritte.
Con riferimento in particolare al sistema di smaltimento delle acque fognarie e meteoriche derivanti dai pluviali (non oggetto dell'opera realizzata dal e di cui CP_1
è causa) il CT ha evidenziato che, seppure risulti mancante una tubatura di collegamento alla fognatura comunale, ciò non ha avuto alcuna incidenza rispetto al rilevato fenomeno fessurativo, osservando che i discendenti (o pluviali) si trovano in diverse posizioni lungo l'intero perimetro del fabbricato e ognuno di essi sottende una ridotta pozione della copertura con conseguente limitata portata d'acqua piovana. Ha aggiunto inoltre come in prossimità della maggior parte dei discendenti non vi sia alcun fenomeno fessurativo.
Anche con riferimento alla fossa biologica a servizio del fabbricato del mobilificio in questione il CT ha osservato che la carenza manutentiva non ha avuto comunque alcuna incidenza sul quadro fessurativo rilevato, non solo per la sua portata limitata, ma soprattutto data la non corrispondenza tra la posizione della stessa e le zone in cui sono presenti le lesioni.
Il CT nel ribadire la sussistenza di una correlazione causale tra l'opera pubblica realizzata dal comune tra il 2006 ed il 2007 ed il quadro fessurativo verificatosi nell'immobile, ancorchè manifestatori ad anni di distanza, ha sottolineato come seppure il prolungamento del tratto tombato del fosso nella direzione dell'immobile sia stato di soli 2 mt, tale intervento è risultato tutt'altro che marginale ai fini dell'innesco del fenomeno erosivo in quanto 'gli effetti del prolungamento del culvert non devono essere messi in correlazione con la percentuale di allungamento dello stesso, bensì con il rilevante avvicinamento alle murature del fabbricato. Infatti si devono considerare gli effetti dello sbocco del culvert che avvicinandosi al fabbricato hanno determinato
l'erosione della sponda sinistra del canale interessando il terreno su cui poggiano le fondazioni e la pavimentazione dell'immobile'.
In relazione invece all'eventuale contributo causale rispetto al suddetto fenomeno erosivo, dato della tubatura in corrugato la cui presenza nel fosso è stata segnalata dai CTP del , il CT ha evidenziato di aver esaminato anche il suddetto tubo e di CP_11 aver escluso che lo stesso avesse alcuna funzione di smaltimento delle acque 'in quanto il piazzale sovrastante (peraltro di proprietà diversa dalle parti in causa) è privo di pozzetti o manufatti tali da giustificarne la presenza', spiegando che nel corso di tutti i sopralluoghi lo stesso tubo 'è sempre apparso asciutto e privo sversamenti'. Considerate caratteristiche e collocazione di detto tubo, il CT ha ritenuto potersi trattare di un tubo di drenaggio per una limitata fascia di terreno, osservando che 'in tal caso le acque di drenaggio immesse nel fosso sarebbero del tutto irrilevanti'.
Quanto infine all'incidenza causale della mancata manutenzione del fosso ribadita anche dal CTP di , il CT ha evidenziato come 'La mancata manutenzione del fosso non CP_7
è la causa principale del fenomeno fessurativo, ma rappresenta il mancato intervento atto a eliminare le cause che sono, invece, di altra natura come meglio indicato nella consulenza'.
Per affrontare l'aspetto inerente l'eventuale ruolo della omessa manutenzione del fosso nella verificazione dei danni all'immobile del mobilificio deve innanzi tutto osservarsi quanto segue.
Con riferimento a detto aspetto si osserva infatti, come già sopra evidenziato, che se l'attore non ha inteso estendere la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati e Unione dei Comuni, deputati alla manutenzione ordinaria del fosso, il CP_11 ha sia spiegato nei confronti dei terzi domanda di manleva per il caso di sua CP_1 condanna, sia rilevato la loro responsabilità in funzione dell'esclusione e/o della riduzione della propria.
Se del primo profilo si dirà infra, quanto al secondo aspetto si osserva che manca completamente una compiuta allegazione di quella che avrebbe dovuto essere la corretta condotta manutentiva posta in essere dagli enti terzi chiamati in causa ponendo in essere la quale il fenomeno di erosione non si sarebbe verificato o si sarebbe formato in misura minore. Per poter validamente effettuare un tale ragionamento controfattuale sarebbe stato necessario che il convenuto avesse comunque provato – e prima CP_1 ancora allegato –lo stato di carente manutenzione in cui si sarebbe venuto a trovare l'argine anteriormente al manifestarsi del fenomeno fessurativo in modo da poterne valutare l'incidenza causale rispetto al fenomeno erosivo. In tal senso in comparsa di costituzione il si è limitato ad affermare che 'dai sopralluoghi è stato subito CP_1 evidente lo stato di assoluto abbandono in cui versava il fosso, con la presenza anche di folti rovi ed arbusti', circostanza che non trova alcun adeguato riscontro nelle fotografie allegate alla CT da cui emerge sì la presenza di vegetazione erbosa sulle sponde, ma non con caratteristiche tali da interferire con il flusso dell'acqua e dunque da determinare e/o aumentare l'intensità di erosione dell'argine (circostanza quest'ultima che avrebbe richiesto ben altro rispetto al manto erboso che si vede in alcune foto e che nessuno è stato di porre in correlazione con un'alterazione della corrente idonea a causare l'erosione di cui si discute). Tale mancanza di prova e, prima ancora, di allegazione della non corretta manutenzione del fosso si riverbera non a caso nella sostanziale lacunosità della risposta del CT sul punto, che infatti non si confronta
– e non avrebbe potuto confrontarsi – con un concreto e specifico stato di omessa manutenzione, non risultante dagli atti.
Anche la relazione del consulente di parte attrice, allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo, nella parte in cui, tra le altre cose, denuncia lo stato di abbandono in cui si sarebbe trovato l'alveo del fosso ed i suoi argini, allega delle riproduzioni fotografiche da cui non si evince null'altro che la presenza di manto erboso sopra gli argini, senza che sia stato mai in alcun modo spiegato come la presenza di erba sugli argini avrebbe potuto determinare delle turbolenze nella corrente dell'acqua tali da innescare un intenso processo erosivo della parte sottostante dell'argine.
All'evidenza in tale fase procedimentale (propedeutica all'avvio dell'accertamento tecnico in sede di atp) la parte ricorrente e odierna attrice chiedeva infatti che venissero eseguiti tutti gli accertamenti possibili, nei confronti di tutte le parti chiamate a partecipare al procedimento per atp, in funzione dell'individuazione delle cause del dissesto dell'immobile. (foto riprese da pag 13 ctp parte attrice allegata a ricorso per atp)
Non a caso, a fronte dell'individuazione del meccanismo alla base del fenomeno erosivo dell'argine, per come chiaramente individuato dal CT (creazione di turbolenze nella corrente conseguenti alle modificate modalità di scarico delle acque stradali e all'irregolare raccordo del tubo interrato in cui è stato fatto scorrere il fosso rispetto alla prosecuzione del suo alveo naturale), la stessa parte attrice non ha più coltivato nella causa di merito tale aspetto correlato alla presenza di vegetazione nell'argine del fosso, elemento che avrebbe potuto avere un ruolo a fronte di un differente problema esondativo, ovvero correlato al blocco del deflusso delle acque, non già anche al fenomeno opposto dell'incremento della portata delle acque e della relativa velocità di scorrimento e di movimento, in relazione all'intervenuta erosione della parte bassa dell'argine.
Per quanto detto si ritiene che la CT abbia fornito un quadro coerente e completo del fenomeno fessurativo verificatosi nell'immobile di parte attrice e nell'individuazione delle relative cause. A tale proposito sono state puntualmente vagliati tutti i fenomeni concomitanti e alternativi rispetto alla modifica del flusso del fosso determinato dall'opera realizzata dal giungendo ad affermare la rilevanza eziologica di CP_1 quest'ultima, sia con riferimento all'intervenuto 'avvicinamento dello sbocco della tubazione interrata del fosso verso il fabbricato senza previsione di adeguate protezioni delle sponde', sia per la più intensa modalità di scarico delle acque provenienti dal fondo stradale (maggior portata e maggiore velocità), convogliate con differente modalità
(tale da evitare dispersione di acqua durante il tragitto) rispetto a come avveniva prima dell'intervento in esame, quando tale funzione era svolta mediante una cunetta stradale. A ciò deve aggiungersi che proprio nel punto in cui il tubo interrato in cui scorre il fosso è stato avvicinato al fabbricato di parte attrice, lo stesso è stato ricongiunto all'alveo naturale del corso d'acqua in modo irregolare, di modo chè, tutti i suddetti concomitanti fattori, hanno determinato la formazione di un'ansa in cui si concentrano le acque di scolo stradale.
Per quanto detto, non si ritiene sussistano i presupposti per la rinnovazione della CT richiesta dal che in tal senso ha sollecitato chiarimenti ed integrazioni su CP_1 aspetti che sono già stati, come sopra evidenziato, puntualmente vagliati dal CT.
Deve quindi affermarsi la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione dei danni all'edificio della parte attrice, per aver realizzato un'opera pubblica che, senza tenere nel debito conto della presenza dell'immobile limitrofo al corso d'acqua, ha da una parte avvicinato al fabbricato – e dunque alle sue fondamenta – la tubatura all'interno della quale è stato fatto scorrere il fosso, dall'altra ha convogliato nello stesso tutte le acque di scolo della via Lauretana con un sistema - due tubazioni con caduta dall'alto – tale da una parte da aumentare la portata del corso d'acqua, concentrandola nel tratto adiacente all'immobile, dall'altra di creare una alterazione della corrente, così da determinare fenomeni di turbolenze, che, unitamente anche alla formazione di un'ansa in corrispondenza del non corretto raccordo tra tubo di scorrimento del fosso e suo alveo naturale, hanno a loro volta causato l'erosione dell'argine, con riduzione della stabilità delle fondamenta dell'immobile adiacente.
Il è quindi l'unico soggetto che deve essere condannato al risarcimento del CP_1 danno in favore di parte attrice.
5.2.Le domande di manleva nei confronti di e Unione dei Comuni – CP_11
La domanda di manleva proposta dal nei confronti di e Unione dei CP_1 CP_11
Comuni non merita accoglimento atteso che non risulta tra i suddetti enti alcun rapporto tale da giustificare il diritto del comune di essere garantito da Unione dei comuni e per i danni determinati dall'opera pubblica dallo stesso posta in essere. CP_11 Per come sopra specificato, infatti, è stato escluso che le lesioni arrecate all'immobile siano riconducibili, in tutto o in parte, all'omissione degli oneri manutentivi dell'argine da parte degli enti chiamati in causa dal non potendosi quindi configurare alcun CP_1 diritto di regresso del nei confronti di e Unione ex artt. CP_1 CP_11 CP_3
1298, 1299 e 2055 c.c. La condanna del concerne infatti danni derivanti CP_1 esclusivamente dall'opera pubblica dallo stesso realizzata.
5.3.Il concorso della parte danneggiata: esclusione – Il convenuto ha CP_1 dedotto che i danni all'immobile di parte attrice sarebbero almeno in parte riconducibili sia alla condotta della stessa, sia alle stesse caratteristiche dell'immobile. In particolare la sussistenza di un concorso colposo della parte danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c.
è stata dedotta dal sotto un triplice profilo: la non corretta tecnica costruttiva CP_1 utilizzata per realizzare l'immobile, data anche la sua vicinanza al corso d'acqua; il ritardo nell'attivazione per verificare le cause delle fessurazioni;
l'omessa realizzazione di opere di protezione dell'immobile frontistante il fosso.
Sulla base della CT ed in particolare di quanto emerso in sede di contraddittorio con i consulenti delle parti, non si ritiene possibile configurare alcun concorso colposo del danneggiato nella verificazione del danno, né nel suo aggravamento.
Partendo dal primo aspetto, dalla consulenza tecnica espletata risulta che l'immobile è stato realizzato conformemente a titoli edilizi rilasciati dallo stesso comune, che ne ha dunque a suo tempo autorizzato la realizzazione a poca distanza dal fosso in questione.
Per quanto concerne poi la tecnica costruttiva del fabbricato, il CT, rispondendo puntualmente all'osservazione del consulente della parte convenuta ha osservato come
'La tipologia costruttiva dei fabbricati è senza dubbio “povera” ma se la causa fosse solo questa avremmo dovuto aspettarci un quadro fessurativo diffuso e pressoché omogeneo. Nel nostro caso, invece, le lesioni – peraltro di particolare rilevanza statica- si sono presentate solo ed unicamente in prossimità del fosso'.
Le medesime osservazioni sono state fatte per quanto concerne lo stato manutentivo dell'immobile: è stato ribadito come la lettura del quadro fessurativo e le sue caratteristiche portano a correlare i fenomeni di dissesto alla erosione dell'argine determinata dalle opere che hanno modificato l'andamento ed il sistema di raccolta delle acque;
le lesioni concretamente rilevate nell'immobile hanno infatti evidenziato peculiari caratteristiche e localizzazioni, del tutto differenti rispetto a quelle che sarebbero state determinate da eventuali carenze di manutenzione della parte strutturale (quadro fessurativo diffuso). Con riferimento poi alla riconducibilità del fenomeno fessurativo in tutto o in parte alle caratteristiche costruttive delle fondazioni, il CT dopo averle esaminate nel dettaglio, ha escluso che possano avere avuto un ruolo nella verificazione delle lesioni per cui è causa. A tale proposito, rispondendo alle osservazioni del CTP, ha rilevato come i fenomeni erosivi risultino localizzati in due zone ben distinte e 'dipendono essenzialmente dalla dinamica fluviale conseguente a due cause distinte, ossia: per la prima zona è caratterizzante la presenza dell'uscita del cuvert e dei due nuovi tubi di scarico sovrastanti in posizione prossima al fabbricato e senza protezione delle sponde del fosso;
per la seconda zona è caratterizzante la presenza degli speroni che hanno fortemente accentuato il fenomeno erosivo di sponda'.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, che solo apparentemente può suonare come una contraddizione (visto che gli speroni fanno appunto parte della struttura delle fondazioni come sopra evidenziato), si osserva come dalla CT emerge chiaramente come senza l'aumento delle turbolenze nel corso d'acqua, causate dalle caratteristiche dell'opera realizzata dal come sopra descritta, gli speroni di per sé soli non avrebbero CP_1 innescato alcun fenomeno erosivo della sponda, come dimostrato dalla mancanza di problemi statici dell'immobile, risalente agli anni 60 – 70, anteriormente al 2006.
Appare inoltre al riguardo assorbente il rilievo per cui, la ritenuta sussistenza di una causa naturale concorrente alla determinazione del danno (nel caso in esame i vortici di acqua attorno agli speroni delle fondamenta), ma comunque non tale da escludere il rilievo eziologico del fatto lesivo attribuito all'ente comunale (l'avere, con la realizzazione dell'opera pubblica in questione, alterato la corrente del corso d'acqua creando delle turbolenze con efficacia erosiva) non avrebbe potuto comunque determinare la riduzione in misura corrispondente del risarcimento. Ciò per il principio di equivalenza causale (o della condicio sine qua non) desunto dagli artt. 40 e 41 cod. pen., il quale, come noto, presiede all'accertamento del nesso di causalità materiale (o di fatto) anche in ambito di responsabilità civile.
Vale in proposito rammentare il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con- causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio” (cfr. Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 06/05/2015, n. 8995; 16/02/2001, n. 2335; 27/05/1995, n.
5924).
A ciò deve aggiungersi come gli speroni sono parte delle fondamenta dell'immobile risultate correttamente realizzate. Si tratta dunque di elementi strutturali regolarmente posti in essere antecedentemente alla realizzazione da parte del comune dell'opera pubblica del 2006 – 2007 e di cui si sarebbe dovuto tenere conto nel momento in cui si andava ad interagire con l'andamento e la portata delle acque, così come si sarebbe dovuto tenere conto della posizione del fabbricato rispetto al corso d'acqua, visto che in tale luogo ne era a suo tempo stata autorizzata la realizzazione.
Con riferimento al ritenuto ritardo della parte attrice nella attivazione per accertare le cause del problema, invocato dal per attribuire al mobilificio un concorso CP_1 colposo nell'aggravamento dei danni all'immobile, se ne rileva l'infondatezza.
Per come sopra evidenziato, le lesioni si sono rese visibili in tutta la loro gravità ed estensione solo quanto l'erosione dell'argine ha raggiunto un livello importante, tanto da interferire con le fondazioni del fabbricato, dunque ad anni di distanza dalla realizzazione dell'opera che ha determinato l'alterazione geomorfologica dei flussi del fosso. E tale ultimo aspetto non risulta essere stato immediatamente percepibile da parte dell'attrice, che non appena ha verificato l'esteso fenomeno fessurativo risulta essersi attivata per ricercarne le cause, per come risulta dalla documentazione in atti e per come già sopra specificato.
Va infine esaminata la questione relativa all'onere del proprietario del fondo antistante il corso di acqua di costruire opere di protezione art 12 co 3 RD 523/1904 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). La detta norma, dopo aver classificato le varie opere idrauliche in categorie, stabilisce che le opere di sola difesa dei beni dei proprietari frontisti contro i corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, sono a loro carico, mentre non devono farsi carico delle opere relative a corsi d'acqua più importanti, salvo ritenere che i contributi dei proprietari per la manutenzione e conservazione delle opere poste in essere dalla Pubblica
Amministrazione sono oneri reali gravanti sui relativi fondi.
Due sono i presupposti di operatività nei confronti del proprietario del fondo antistante il corso d'acqua: a) deve trattarsi di opere di sola difesa dei beni dei singoli proprietari e possessori frontisti;
b) i corsi d'acqua da cui le opere sono dirette ad opporre tale difesa non devono essere compresi nelle categorie precedenti. La delimitazione posta dal secondo presupposto va dunque riferita ai «corsi d'acqua», non alle opere idrauliche.
Non saranno pertanto a carico dei proprietari o possessori frontisti: a) le opere a difesa di beni o aree pubbliche;
b) le opere a difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua che, per essere compresi nelle categorie (di opere idrauliche) precedenti (prima, seconda, terza e quarta categoria), sono di dimensioni e importanza maggiori e restano pertanto a carico dello Stato o degli enti territoriali o dei consorzi tra gli interessati (tali sono dunque da considerare: i «fiumi di confine», i «canali artificiali navigabili patrimoniali», rispetto ai quali le opere idrauliche sono considerate di prima categoria, art. 4; i «fiumi e loro confluenti», cui sono riferite le opere di seconda e terza categoria descritte agli artt. 5 e 6; i «fiumi e torrenti;
grandi colatori ed importanti corsi d'acqua», cui sono riferiti le opere di 'quarta categoria'.
Il residuo ambito di applicazione dell'art. 12, comma terzo, r.d. cit., è dunque limitato al riferimento a tutti i restanti corsi d'acqua di minore dimensione o importanza ed esso accomuna tanto le opere idrauliche di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 12, comma terzo, le quali sono entrambe riferite a corsi d'acqua di minore importanza e si differiscono le une dalle altre per essere, le prime a carico dell'ente pubblico, le altre a carico dei privati
Si tratta di previsione normativa che concerne la realizzazione di opere di difesa dei fondi privati nei confronti dei corsi d'acqua. Tale interpretazione emerge non solo dalla collocazione normativa dell'articolo, ma è corroborata anche dalle pronunce della
Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. n° 30521/2019).
Nel caso in esame, al contrario, il danno deriva non da un fenomeno scaturito dal corso d'acqua in sé, bensì dall'opera pubblica realizzata dall'ente territoriale che, come detto sopra, ha determinato un'alterazione della corrente e del flusso del corso d'acqua, così innescando il peculiare fenomeno erosivo che ha finito per compromettere la stabilità delle fondamenta dell'immobile. In tal senso dunque siamo al di fuori dell'applicazione dell'art. 12 co 3 RD 523/1904.
5.I danni risarcibili – Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni consistenti nel costo delle opere di ripristino del fabbricato danneggiato, per come indicate in sede di atp. Il CT ha elencato tutte le opere necessarie sia a ripristinare lo stato dell'immobile anteriore al fenomeno fessurativo e di dissesto della pavimentazione verificatosi
(ovvero rispristino vespaio capannone, massetto, ricucitura lesioni della muratura), sia gli interventi necessari ad eliminare le cause che hanno determinato l'insorgenza delle lesioni (ovvero: riportare il carico delle fondazioni in profondità in modo da renderle indipendenti dagli eventi superficiali, mediante una paratia di micropali posti ad un interasse di circa ml 1.00, collegati in testa da un cordolo in cemento armato reso solidale alle fondazioni dei fabbricati del mobilificio per mezzo di opportune ammorsature;
risagomare le sponde con applicazione di rivestimento protettivo, casseforme in legno).
Il consulente dell'ufficio ha stimato i detti costi complessivi di tutte le suddette opere in euro 177.000, cui aggiungere euro 18.000 di spese tecniche per pratiche di progettazione e direzione lavori, il tutto oltre IV.
La domanda va in proposito parzialmente accolta.
Mentre nessun dubbio risulta sulla debenza in favore del abbia diritto Parte_1 alla refusione dei costi dei lavori volti sia ad eliminare le conseguenze dannose relative al fenomeno fessurativo, sia le cause dei danni con riferimento alle fondamenta dell'edificio, non appaiono costituire una posta di danno subito dal detto mobilificio gli ulteriori costi elencati dal CT sotto la voce 'risagomatura sponde' (per complessive euro 13.231,00). Si tratta infatti all'evidenza di spese inerenti interventi sulle sponde del fosso, come tali integranti lavori rientranti nell'esercizio discrezionale dei poteri dell'ente pubblico deputato ai compiti manutentivi degli argini del fosso, che pertanto non possono costituire oggetto di risarcimento dei danni subiti dal mobilificio.
All'attrice sono invece dovuti i costi delle opere eseguite su indicazione del CT nel 2017 per tamponare l'imminente rischio di crollo, fenomeno risultato causalmente correlato agli effetti dell'opera realizzata dal comune. Le relative spese sono state documentate in euro 4.636,00 come da fattura in atti (all 11).
Il deve dunque esser condannato a rifondere al Controparte_1 Parte_1
i danni patrimoniali conseguenti al danneggiamento del proprio immobile
[...] per complessive euro 186.405,00 oltre oneri di legge e rivalutazione, con interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata (dalla data di deposito della CT in Atp del 10.09.2018), trattandosi di obbligazioni di valore. Sulla somma così ottenuta vanno infine riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di CT, CTP ex art. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c. e di lite del procedimento per atp, si tratta di costi che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.. Le stesse dovranno dunque essere regolate quali spese di lite come di seguito.
6.La copertura assicurativa del – Il ha spiegato domanda di CP_1 CP_1 garanzia nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione, e . CP_2 CP_7
Il rapporto assicurativo con (ex risulta essersi articolato con CP_2 CP_16 una serie di polizze stipulate tra le parti nel corso degli anni e specificamente: polizza n.22907318 efficace nel periodo 2/4/2004-2/4/2007;
- polizza n.45647961 efficace nel periodo 2/4/2007-30/4/2010;
- polizza n.56781544 efficace nel periodo 30/4/2010-30/4/2013; polizza n.56781544/2 efficace nel periodo 30/4/2013-30/4/2014;
- polizza n.101967408 efficace nel periodo 30/4/2014-30/4/2015;
- polizza n.152575940 efficace nel periodo 30/4/2017-30/4/2019.
In sostanza, dunque i contratti assicurativi tra il comune e si sono succeduti CP_2 ininterrottamente dal 2.04.2004 al 30.04.2015, quando il comune stipulava un contratto di assicurazione civile con , durato fino al 30.04.2017, quando era nuovamente CP_7 stipulato un contratto di assicurazione con CP_2
I suddetti contratti con sono tutti caratterizzati da clausola c.d. loss CP_2 occurrence, senza pattuizioni claims made.
Il Comune risulta aver effettuato denuncia di sinistro nei confronti di con CP_15 comunicazione in data 26.05.2017 con cui avvisava dell'inizio delle operazioni peritali nell'ambito dell'atp ante causam.
La garanzia assicurativa, operante nell'ipotesi in esame, riguarda l'opera pubblica eseguita tra il 2006 ed il 2007, con particolare riferimento alla clausola n° 5 lett. g) e m) della polizza (massimale di euro 300.000 e scopertura del 10%).
Deve pertanto essere ritenuta accoglibile la spiegata domanda di manleva del CP_1 nei confronti di con riferimento ai danni prodotti dal fenomeno erosivo CP_2 innescato dall'opera realizzata tra il 2006 ed il 2007, con riferimento a tutto il periodo di operatività delle polizze in oggetto.
Quanto al contratto di assicurazione concluso dal comune con lo stesso risulta CP_7 operante dal 30.05.2015 al 30.04.2017 con clausola loss occurrence senza claims made.
La suddetta compagnia di assicurazione ha eccepito la mancata copertura del sinistro relativo ad un fenomeno dannoso scaturente da opere realizzate molto prima della conclusione del contratto di assicurazione. La detta eccezione appare fondata atteso che l'assicurazione concerne 'il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione … in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto'. Il fatto da cui è scaturito il danno
è per quanto detto sopra da individuarsi nella realizzazione dell'opera tra il 2006 ed il
2007, ancorchè gli effetti dannosi si siano verificati e manifestati con il decorso del tempo.
Considerato che
ciò che deve essere ritenuto rilevante ai fini della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1917 c.c. è il fatto dannoso da cui si è originato il fenomeno erosivo e non già il protrarsi degli effetti lesivi, non può ritenersi sussistente la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata con non operante al momento in cui era CP_7 posta in essere dal comune l'opera pubblica di cui si discute.
7.Le domande assorbite (polizze assicurative delle parti terze chiamate) - Il rigetto delle domande di manleva proposte dal comune nei confronti delle terze chiamate determina l'assorbimento delle domande di garanzia da queste proposte nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
8.Le spese di lite – Nel regolare le spese di lite tra e dovrà Parte_1 CP_1 applicarsi il principio della totale soccombenza di quest'ultimo nei confronti di parte attrice.
Sulla base dei medesimi criteri andranno ripartite le spese dell'atp espletato ante causam davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Anche le spese della CT effettuata nell'ambito della TP, liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto in relazione al medesimo CP_1 criterio della soccombenza.
Il sarà tenuto a rimborsare a parte attrice anche le spese di CTP, CTP ex art. CP_1
201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., che, come da documentazione in atti (all 15) risultano pari ad euro 8475,38 IV compresa (comprensivo di attività ctp in sede di atp e di sopralluoghi, installazione fessurimetri e monitoraggi). In proposito si osserva come nessuna norma richiede che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento. La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato. Si è in proposito affermato che ai fini della refusione di danni e spese non possono considerarsi i soli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass., 10/11/2010,
n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016,
n. 4718). Per ciò che specificamente attiene alle spese di ctp maturate nell'ambito di una ctu, poi, parimenti, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che “Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (cfr. Cass. 20/11/2019 n. 30289).
Quanto alle spese delle parti terze chiamate in causa dal , CP_1 CP_11 [...]
e si osserva quanto segue. CP_3 CP_7
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, in applicazione dei detti principi, deve ritenersi che le spese di lite di , la cui copertura assicurativa non è risultata operante con CP_7 riferimento al caso di specie, nonché quelle del e dell' che CP_11 Controparte_3 in relazione alla CT espletata in sede di TP ante causam non risultavano aver posto in essere una specifica condotta eziologicamente correlabile ai danni lamentati da parte attrice, devono essere poste a carico del convenuto e chiamante in causa. CP_1
Sulla base del medesimo principio di causazione le spese delle compagnie di assicurazione chiamate in causa da e raveranno tutte sul CP_11 Controparte_3 che ha chiamato in causa queste ultime parti, rendendo necessaria l'ulteriore CP_1 chiamata in causa delle rispettive assicurazioni.
Le spese di lite tra e la propria compagnia nei cui confronti è stata CP_1 CP_2 accolta la domanda di manleva devono infine essere poste a carico di quest'ultima in applicazione del principio di soccombenza, stante l'accoglimento della domanda di manleva (c.d. spese di resistenza). La medesima compagnia di assicurazione è altresì tenuta a tenere indenne il comune assicurato dalle spese processuali dovute agli attori ai sensi dell'art. 1917 comma primo c.c. (c.d. spese di soccombenza). Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore della lite come determinato ex art. 10 c.p.c., (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio).
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) riconosce la responsabilità dl per i danni arrecati Controparte_1 all'immobile del Parte_1
2) per l'effetto condanna il a corrispondere al Controparte_1 [...]
l'importo di complessive euro 186.405,00 oltre Parte_1 oneri di legge, rivalutazione e interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal 10.09.2018, con interessi legali sulla detta somma dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3)respinge le domande di manleva proposte dal nei confronti Controparte_1 di e;
Controparte_14 Controparte_3
4) condanna a tenere indenne il di quanto questo CP_2 Controparte_1
è stato condannato a rifondere a Parte_1 sia a titolo di risarcimento danni sia di spese di lite, nei limiti delle polizze stipulate tra le parti e tenuto conto della prevista franchigia;
5) respinge la domanda di manleva proposta dal nei confronti Controparte_1 di per inoperatività della relativa polizza;
CP_20
6) condanna il a rifondere le spese di lite a parte attrice, al Controparte_1
, ad , a (quale compagnia di CP_11 Controparte_3 CP_2 assicurazione del ), a , a e ad che vengono CP_11 CP_4 CP_8 CP_20 liquidate, per ciascuna delle suddette parti: quanto al presente giudizio di merito in complessivi € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
quanto al procedimento di atp ante causam in euro 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
7) condanna quale compagnia assicuratrice del a rifondere a CP_2 CP_1 quest'ultimo le spese di lite che vengono liquidate quanto al presente giudizio di merito in euro 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
quanto al procedimento per atp ante causam in euro 3827,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IV e CPA come per legge;
8) pone definitivamente a carico del le spese di CT, liquidate come in atti e CP_1 di ctp di parte attrice pari a euro 8.475,38.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.04.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni