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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2920/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta a margine all'atto Parte_1 di citazione dall'avvocato Paola di Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n.8 ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Luigi Delle Rose, elettivamente domiciliato presso lo studio in Ca- stellammare di Stabia alla via Denza n.9 CONVENUTA NONCHE' residente in [...]. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ripor- tandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale e la rispettivamente CP_2 Controparte_3 in qualità di proprietario del veicolo FIAT Punto tg. ET676DY e di relativa compa- gnia di assicurazione, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, sentir condan- nare la convenuta società ai sensi dell'art.141 D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali da lei patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 4.2.2018 alle ore 15.30 circa, in Vico Equense (NA), alla via R. Bosco, quan- tificati nella misura complessiva di euro 277.134,25, oltre incapacità lavorativa ed interessi dall'evento al soddisfo. A tal fine l'attrice premetteva che: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo, viaggiava, insieme a , quale trasportata sull'autoveicolo Persona_1
1 FIAT Punto tg. ET676DY di proprietà di e condotto nell'occasione CP_2 da , allorquando, giunti all'altezza del civico n. 898, l'autovettura Persona_2 entrava in collisione con l'autoveicolo Volkswagen Polo tg. EN332SY, di proprietà di che proveniva dall'opposto senso di marcia;
a seguito Controparte_4 dell'urto, l'attrice subiva gravi lesioni e veniva, dunque, trasportata presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina, dove le venivano diagnosticate contusioni in regione frontale destra, mano sinistra e gamba sini- stra;
trascorsi pochi giorni dall'incidente, comparve un edema a tutta la mano sinistra che si estese dopo circa due mesi a tutto il braccio sinistro, nonostante l'attrice si fosse sottoposta a visite specialistiche;
effettuate ulteriori indagini strumentali, la diagnosi definitiva fu di fibrosi a livello del settimo nervo cervicale di sinistra, patologia che cagiona gonfiore costante alla mano ed all'avambraccio sinistri con grave limitazione funzionale della spalla, del gomito, del polso e della mano, oltre ad assenza di sensibilità dolorifica;
Inoltrata richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che copriva CP_3 per la r.c.a. il veicolo sul quale era trasportata, la società convenuta faceva sotto- porre la a visita medico legale da parte del loro fiduciario, dott.ssa CP_2 Per_3
in seguito alla quale l' inviava la somma di euro 2.750,00 a
[...] CP_3 tacitazione delle pretese della ed a totale risarcimento delle lesioni subite, CP_2 somma ritenuta dall'attrice del tutto insufficiente a risarcire i danni da lei patiti, cosicché la tratteneva in acconto sul maggior avere e la circostanza era comunica- ta alla Compagnia con pec del 4 maggio 2021; nelle more, Controparte_4 proprietario dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, conveniva in giudizio la pro- pria assicurazione onde ottenere il risarcimento dei danni occorsi al CP_5 proprio autoveicolo ed il procedimento così instaurato si concludeva, rilevata la responsabilità del sig. , con accettazione della proposta conciliati- Persona_2 va formulata ex art. 185 bis c.p.c.. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata la la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione Controparte_3 per mancato rispetto dei termini liberi fissati dall'art. 163 c.p.c., oltre che per genericità della domanda, e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per mancata integrazione del contraddittorio, non avendo invocato in giudizio altresì il presunto responsabile civile dell'incidente, da individuarsi, ad avviso di parte convenuta, nel conducente dell'altra autovettura;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato stante la carenza di atti interruttivi idonei ed, infine, contestava nel merito l'infondatezza della prospettazione atto- rea. Diversamente, restava contumace il responsabile civile nonostan- CP_2 te la disposta rinnovazione della notifica. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la causa, istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice e l'esperimento
2 di una c.t.u., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profi- lo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo mate- riale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenzia- li e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Ancora, in via preliminare, quanto all'inammissibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio, eccepita dalla convenuta società avendo riguardo al presunto responsabile civile dell'incidente, dalla stessa individuato nel conducente dell'altro autoveicolo coinvolto nel sinistro, giova ribadire che ai sensi del disposto dell'art. 141 del D.lgs. 2005, n.209, il terzo trasportato è legittimato ad evocare in giudizio l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro che è tenuta a risarcirlo entro il mas- simale minimo di legge, la quale potrà agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Pertanto, può certamente escludersi che nel caso di specie si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
2.2. Venendo, poi, alla eccepita prescrizione, va premesso che, sebbene per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli la regola generale sancita dall'art. 2947 co. 2 c.c. postuli una prescrizione biennale, al successivo comma viene prevista una prescrizione più lunga se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. Tale termine prescrizionale più favorevole si applica indipendentemente dalla promo- zione dell'azione penale, giacché esso è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'ultimo periodo del terzo comma. (Cfr. Cass. civ. n. 3865 del 26 febbraio 2004)
3 Trattandosi, nel caso di specie, di lesioni personali ad un passeggero, ipotesi rientrante nell'alveo di un illecito penale, diversamente dall'ipotesi del danneg- giamento del mezzo del proprietario, costituente un illecito civile, deve evidenziar- si altresì che le lamentate lesioni riportate dalla trasportata sono evidentemente legate dal nesso di causalità all'illecito penale, per come meglio precisato in segui- to;
pertanto, sebbene la diffida e messa in mora inoltrata dall'attrice sia del 16.12.2020, applicandosi il termine prescrizionale più lungo, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta sul punto.
3. In diritto, che la domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., che disciplina il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e costituisce applicazione particolare dei principi in materia di esercizio di attività pericolosa, alla luce della quale l'attore è tenuto a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causa- lità. In ipotesi di danni cagionati a terzi estranei all'uso della vettura, come, nel caso di specie, il trasportato, entrano in gioco altre norme che si fondano su una presunzione di colpa in capo al conducente. L'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.a. in favore del terzo trasportato, che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, pur non occor- rendo uno scontro materiale fra gli stessi, è una tutela aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore con possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. In ordine al presupposto, ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del tra- sportato, essendo in tale ipotesi esperibile esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 C.d.a. che compete al trasportato danneggiato, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, la ratio su cui poggia la dispo- sizione qui in rilievo è quella di assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cfr. Cass. SS.UU. sent. N. 35317/2022). In ordine a tale limite la medesima giurisprudenza, da ritenersi ormai consolidata sul punto, osserva che “la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applica- bilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.d.a., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece
4 irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della nor- ma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. Dunque, il caso fortuito si ritiene abbia, nella specie, una accezione diversa da quella tradizionale, posto che la norma ha avuto cura di sottolineare che la re- sponsabilità dell'impresa del vettore prescinde “dall'accertamento della responsa- bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Per cui l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141. Secondo altra interpretazione, seguita dalla giurisprudenza di merito e da questo tribunale, argomentando dal tenore letterale della norma che evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la responsabilità civile, si ritiene che, perché si applichi l'art. 141 sia necessario che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli, e che tali veicoli siano regolarmente assicurati, come nel caso di specie.
3.1. Nella specie la domanda avanzata da è fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta nei limiti di seguito delineati. Rilevato che risulta incontestato l'effettivo accadimento del sinistro, la molteplici- tà dei veicoli coinvolti nello stesso, tra cui quello condotto dal convenuto contu- mace, stante l'irrilevanza di ogni profilo di colpa dei conducenti dei veicoli coinvol- ti circa la causazione del sinistro, possono ritenersi sussistenti nel caso in esame i sopraindicati presupposti di operatività della norma richiamata. A sostegno della descrizione attorea delle modalità con cui si manifestava il sini- stro per cui vi è causa e del nesso eziologico tra lo stesso sinistro e lesioni riporta- te dalla si richiama quanto dichiarato dai testi escussi all'udienza CP_2 dell'11.1.2024, nonché le risultanze della c.t.u. espletata nel presente giudizio. In particolare, il teste di parte attrice , a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa in quanto amico della madre di , , confermava Parte_1 Persona_1 le circostanze dedotte in citazione, ricordando quanto segue: “mi diedero un pas- saggio in auto, visto che io ero a piedi, […] ricordo che la guidava il figlio della signora , […]Ricordo che stavamo scendendo verso Vico Per_1 Persona_2
Equense da Arola, non ricordo il nome della strada, quando giunti in una curva ricordo di aver sentito una frenata, ho alzato lo sguardo e mi sono reso conto che la nostra auto era un po' a centro strada e si scontrò frontalmente con un'altra auto che proveniva dal senso opposto, vale a dire dal basso verso l'alto, anch'essa piuttosto a centro strada;
ricordo che nell'intraprendere la curva ci trovammo l'auto di faccia. L'urto fu molto forte e l'auto sulla quale viaggiavamo fu sbalzata verso destra, non ricordo se andò a sbattere altrove, ma ricordo il forte impatto con l'altra auto. Ricordo che scendemmo subito dal veicolo e svenne. Si avvicinarono Per_1
5 delle persone della zona portando acqua e cercando di soccorrere. Io lì per lì non avvertii nessun dolore sebbene fossi spaventato e intontito e scesi immediatamente dall'auto, tuttavia visto che l'urto in avanti fu forte per qualche giorno ho avuto un dolore allo sterno che però non ho mai fatto refertare e per il quale non ho mai chiesto alcun risarcimento […] lamentava invece dolore al braccio sinistro;
Pt_1 il momento fu concitato, pertanto non ricordo se scese in autonomia Pt_1 dall'auto, ricordo solo che lamentava dolore al braccio. Fu chiamata l'ambulanza, non so da chi, la quale impiegò un po' di tempo ad arrivare che prelevò e Per_1
per condurle in ospedale […] Nell'immediatezza non notai cosa fosse Pt_1 accaduto al braccio di ma la sera chiamai per sapere come stava e mi fu Pt_1 detto che aveva avuto forti problemi al braccio. Io sono un musicista e posso riferire che suonava il pianoforte, cosa che ha fatto per quattro/cinque anni, Pt_1 suonando anche con una pianista cantante che io conosco di nome , ma so Per_4 che dopo l'incidente non ha più suonato”. Concordanti in merito alla gravità delle lesioni riportate dall'attrice risultano le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice, che, seppur non Testimone_2 presente al momento del sinistro, dichiarava: “Lo stesso pomeriggio dopo il sinistro mi recai a casa di per vedere come stava. era stata in ospedale Pt_1 Pt_1 subito dopo il sinistro ed era tornata a casa. Fin da subito lamentava dolori al braccio il quale, man mano che le ore passavano, si cominciò a gonfiare;
io mi trattenni fino alla sera e il braccio sinistro era gonfio. In particolare, si gonfiarono la mano, il polso e la parte iniziale del braccio fino al gomito. So che il giorno dopo, infatti, lei e i suoi parenti si sono recati nuovamente in ospedale”. Peraltro, tali circostanze trovano conferma nel verbale di accesso al P.S. 218/2557 da cui si evince nella voce relativa circostanze “riferisce di incidente in strada”, nonché dall'ulteriore documentazione medica presente agli atti. Nella specie dedotta in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimen- to dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attrice (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della relazione della espletata c.t.u. medico legale), così come pure la legittimazione passiva della convenuta società. In tal senso, d'altronde, militano le risultanze della c.t.u., ove vengono accertate la coerenza della dinamica narrata da parte attrice e la compatibilità delle lesioni dalla stessa riportate con le modalità di avveramento del sinistro de quo per come ricostruito in citazione. Segnatamente, nella relazione peritale si legge quanto segue: “più probabile che non…, l'insorgenza della lesione manifestatasi tardiva- mente ad uno stiramento/trazione del plesso brachiale per flessione forzata del rachide cervicale e del capo, verso dx al momento dell'urto tipo colpo di frusta, o in alternativa, prima una contusione diretta con al fronte sul seggiolino del guida- tore e successivo spostamento del capo all'indietro e lateralmente, dopo l'arresto del veicolo, tanto è vero che in P.S veniva rilevato un trauma cranico con emato- ma/ tumefazione frontale. Poiché non vi era stata lesione diretta, ma solo stira-
6 mento della radice nervosa, nel tempo, esso è evoluto in fibrosi, cioè è evoluto in un processo cicatriziale spontaneo, come spesso accade, manifestandosi succes- sivamente, nel tempo, in tutta la sua gravità funzionale […] Per quanto riguarda, invece, l'edema e l'artrite, comunque, questo Ausiliario individua anche in questo caso una correlazione con il trauma e l'arto interessato dall'evento contusivo diretto, che ha alterato il microcircolo linfatico e artero-venoso, procurando un alterato scarico dell'arto. Inoltre, anche la sintomatologia algica e la conseguente artropatia possono essere individuate come conseguenza diretta del trauma […] In conclusione, si può affermare che il trauma della strada ha portato alla lesio- ne, in questo caso da trazione, non totale del plesso brachiale, interessando solo tratto della radice nervosa anteriore di C7 sinistra, a ridosso del tronco medio del brachiale sx. Tale lesione ha portato come conseguenza nel segmento coinvolto deficit motori e sensitivi e la necessità di un intervento, non di riparazione della fibra, impossibile per il tempo trascorso ma un intervento palliativo di trasposi- zione nervosa o muscolare dell'arto superiore sx per ripristinare una certa quota di motilità per avere un arto di nuovo funzionale o in parte funzionale. Inoltre, dopo il trauma si è manifestato un'artrite e un linfedema postraumatico, verosi- milmente dovuto ad un danno al microcircolo linfatico per contusione diretta, linfedema secondario dell'arto superiore sinistro che ha reso necessari continui trattamenti fisico-riabilitativi e farmacologici e che richiederebbe anch'esso, così come consigliato, un intervento microchirurgico di ripristino del circolo linfatico”. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nell'assenza di qualsivoglia elemento probatorio atto a dimostrare l'intervento nel caso di specie di un fattore fortuito nel significato sopra chiarito, la va condannata al risar- Controparte_3 cimento del danno in favore di . Parte_1
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del de- Parte_1 nunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “ lesione, da tra- zione, non totale del plesso brachiale, interessando solo tratto della radice nervosa anteriore di C7 sinistra, a ridosso del tronco medio del brachiale sx. Tale lesione ha portato come conseguenza nel segmento coinvolto deficit motori e sensitivi e la necessita di un intervento, non di riparazione della fibra, impossibile per il tempo trascorso ma un intervento palliativo di trasposizione nervosa o muscolare dell'arto superiore sx per ripristinare una certa quota di motilità per avere un arto di nuovo funzionale o in parte funzionale…dopo il trauma si è manifestato un' artrite e un linfedema postraumatico, verosimilmente dovuto ad un danno al microcircolo linfa- tico per contusione diretta, linfedema secondario dell'arto superiore”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti
7 postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 20%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 5 per ITT, nonché giorni 45 per ITP nella misura del 50%, e giorni 150 nella misura del 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 70.099,00, per l'invalidità permanente al 20% in un soggetto leso di anni 17 ed in euro 7.475,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 77.574,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscetti- bile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal sen- so, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcito- rio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considera- re la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente- mente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
8 4.1 Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chia- rito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarci- toria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di sepa- rata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “mora- le”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attri- buendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquida- tori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di espe- rienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarci- bile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifi- ca diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappre- sentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di scon- volgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragio-
9 nevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno mora- le”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo rite- nersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologi- ca di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrat- tamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordi- nanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle fisiologicamente connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osser- vare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazio- ne (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28- 9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3- 2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimen- to del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di persona- lizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico- relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
10 4.3. In ordine alla supposta incapacità lavorativa, va premesso che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello di incapa- cità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistr;
tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere rico- nosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 Ord. N.19922 del 12.07.2023) A tal riguardo, il perito ha osservato che “i postumi derivati da tale trauma della strada, non compromettono in alcun modo la capacità lavorativa generica, ma potrebbero compromettere quella specifica di cameriera”. Senonché il danno da capacità lavorativa specifica, che rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro da valutarsi su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti, altresì avvalendosi di presunzioni semplici, è pur sempre condizionato da un minimo di assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore che è tenuto a fornire delle prove, sia pur presuntive, in ordine al reddito pregresso ed alla differenza tra i guadagni percepiti prima e dopo l'evento di danno. Non potendosi radicare sulla scorta della mera gravità delle lesioni, non può, dunque, ricono- scersi tale voce di danno in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto. Ne deriva che la domanda sul punto va respinta.
4.4. Nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto non risultano docu- mentate in atti, come evidenziato dal c.t.u., spese mediche.
4.5. Comprovato il versamento dell'importo di euro 2.750,00 a titolo di risarci- mento per le lesioni per cui vi è causa, accettate dall'attrice a titolo di acconto, in definitiva all'attrice va riconosciuto un danno complessivo pari ad euro 74.824,00. 7.2. Sull'importo di euro 74.824,00 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 1.392,29 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo complessivo di Parte_1 euro 76.216,29 su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la Controparte_1
[...]
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle
11 difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), con distrazione in favore dell'avvocato Paola di Gennaro dichiaratasi antistataria.
5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con sperato decreto vanno poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea;
B. per l'effetto condanna la in persona del legale rap- Controparte_1 presentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di della complessiva somma di euro 76.216,29 su cui sono dovuti Parte_1 gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 euro 518,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale, ol- tre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Paola di Gennaro dichiaratasi antistataria;
D. pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 20 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
12
, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta a margine all'atto Parte_1 di citazione dall'avvocato Paola di Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia sito in Piano di Sorrento alla Piazza Cota n.8 ATTRICE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Luigi Delle Rose, elettivamente domiciliato presso lo studio in Ca- stellammare di Stabia alla via Denza n.9 CONVENUTA NONCHE' residente in [...]. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ripor- tandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale e la rispettivamente CP_2 Controparte_3 in qualità di proprietario del veicolo FIAT Punto tg. ET676DY e di relativa compa- gnia di assicurazione, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, sentir condan- nare la convenuta società ai sensi dell'art.141 D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali da lei patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 4.2.2018 alle ore 15.30 circa, in Vico Equense (NA), alla via R. Bosco, quan- tificati nella misura complessiva di euro 277.134,25, oltre incapacità lavorativa ed interessi dall'evento al soddisfo. A tal fine l'attrice premetteva che: nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo, viaggiava, insieme a , quale trasportata sull'autoveicolo Persona_1
1 FIAT Punto tg. ET676DY di proprietà di e condotto nell'occasione CP_2 da , allorquando, giunti all'altezza del civico n. 898, l'autovettura Persona_2 entrava in collisione con l'autoveicolo Volkswagen Polo tg. EN332SY, di proprietà di che proveniva dall'opposto senso di marcia;
a seguito Controparte_4 dell'urto, l'attrice subiva gravi lesioni e veniva, dunque, trasportata presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina, dove le venivano diagnosticate contusioni in regione frontale destra, mano sinistra e gamba sini- stra;
trascorsi pochi giorni dall'incidente, comparve un edema a tutta la mano sinistra che si estese dopo circa due mesi a tutto il braccio sinistro, nonostante l'attrice si fosse sottoposta a visite specialistiche;
effettuate ulteriori indagini strumentali, la diagnosi definitiva fu di fibrosi a livello del settimo nervo cervicale di sinistra, patologia che cagiona gonfiore costante alla mano ed all'avambraccio sinistri con grave limitazione funzionale della spalla, del gomito, del polso e della mano, oltre ad assenza di sensibilità dolorifica;
Inoltrata richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che copriva CP_3 per la r.c.a. il veicolo sul quale era trasportata, la società convenuta faceva sotto- porre la a visita medico legale da parte del loro fiduciario, dott.ssa CP_2 Per_3
in seguito alla quale l' inviava la somma di euro 2.750,00 a
[...] CP_3 tacitazione delle pretese della ed a totale risarcimento delle lesioni subite, CP_2 somma ritenuta dall'attrice del tutto insufficiente a risarcire i danni da lei patiti, cosicché la tratteneva in acconto sul maggior avere e la circostanza era comunica- ta alla Compagnia con pec del 4 maggio 2021; nelle more, Controparte_4 proprietario dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, conveniva in giudizio la pro- pria assicurazione onde ottenere il risarcimento dei danni occorsi al CP_5 proprio autoveicolo ed il procedimento così instaurato si concludeva, rilevata la responsabilità del sig. , con accettazione della proposta conciliati- Persona_2 va formulata ex art. 185 bis c.p.c.. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata la la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione Controparte_3 per mancato rispetto dei termini liberi fissati dall'art. 163 c.p.c., oltre che per genericità della domanda, e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per mancata integrazione del contraddittorio, non avendo invocato in giudizio altresì il presunto responsabile civile dell'incidente, da individuarsi, ad avviso di parte convenuta, nel conducente dell'altra autovettura;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato stante la carenza di atti interruttivi idonei ed, infine, contestava nel merito l'infondatezza della prospettazione atto- rea. Diversamente, restava contumace il responsabile civile nonostan- CP_2 te la disposta rinnovazione della notifica. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la causa, istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice e l'esperimento
2 di una c.t.u., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profi- lo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo mate- riale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenzia- li e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
2.1. Ancora, in via preliminare, quanto all'inammissibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio, eccepita dalla convenuta società avendo riguardo al presunto responsabile civile dell'incidente, dalla stessa individuato nel conducente dell'altro autoveicolo coinvolto nel sinistro, giova ribadire che ai sensi del disposto dell'art. 141 del D.lgs. 2005, n.209, il terzo trasportato è legittimato ad evocare in giudizio l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro che è tenuta a risarcirlo entro il mas- simale minimo di legge, la quale potrà agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Pertanto, può certamente escludersi che nel caso di specie si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
2.2. Venendo, poi, alla eccepita prescrizione, va premesso che, sebbene per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli la regola generale sancita dall'art. 2947 co. 2 c.c. postuli una prescrizione biennale, al successivo comma viene prevista una prescrizione più lunga se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. Tale termine prescrizionale più favorevole si applica indipendentemente dalla promo- zione dell'azione penale, giacché esso è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'ultimo periodo del terzo comma. (Cfr. Cass. civ. n. 3865 del 26 febbraio 2004)
3 Trattandosi, nel caso di specie, di lesioni personali ad un passeggero, ipotesi rientrante nell'alveo di un illecito penale, diversamente dall'ipotesi del danneg- giamento del mezzo del proprietario, costituente un illecito civile, deve evidenziar- si altresì che le lamentate lesioni riportate dalla trasportata sono evidentemente legate dal nesso di causalità all'illecito penale, per come meglio precisato in segui- to;
pertanto, sebbene la diffida e messa in mora inoltrata dall'attrice sia del 16.12.2020, applicandosi il termine prescrizionale più lungo, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta sul punto.
3. In diritto, che la domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., che disciplina il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e costituisce applicazione particolare dei principi in materia di esercizio di attività pericolosa, alla luce della quale l'attore è tenuto a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causa- lità. In ipotesi di danni cagionati a terzi estranei all'uso della vettura, come, nel caso di specie, il trasportato, entrano in gioco altre norme che si fondano su una presunzione di colpa in capo al conducente. L'azione diretta prevista dall'art. 141 C.d.a. in favore del terzo trasportato, che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, pur non occor- rendo uno scontro materiale fra gli stessi, è una tutela aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore con possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. In ordine al presupposto, ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del tra- sportato, essendo in tale ipotesi esperibile esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 C.d.a. che compete al trasportato danneggiato, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, la ratio su cui poggia la dispo- sizione qui in rilievo è quella di assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (Cfr. Cass. SS.UU. sent. N. 35317/2022). In ordine a tale limite la medesima giurisprudenza, da ritenersi ormai consolidata sul punto, osserva che “la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applica- bilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.d.a., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece
4 irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della nor- ma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. Dunque, il caso fortuito si ritiene abbia, nella specie, una accezione diversa da quella tradizionale, posto che la norma ha avuto cura di sottolineare che la re- sponsabilità dell'impresa del vettore prescinde “dall'accertamento della responsa- bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Per cui l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141. Secondo altra interpretazione, seguita dalla giurisprudenza di merito e da questo tribunale, argomentando dal tenore letterale della norma che evoca la presenza di almeno due veicoli regolarmente coperti di assicurazione per la responsabilità civile, si ritiene che, perché si applichi l'art. 141 sia necessario che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli, e che tali veicoli siano regolarmente assicurati, come nel caso di specie.
3.1. Nella specie la domanda avanzata da è fondata e va, pertanto, Parte_1 accolta nei limiti di seguito delineati. Rilevato che risulta incontestato l'effettivo accadimento del sinistro, la molteplici- tà dei veicoli coinvolti nello stesso, tra cui quello condotto dal convenuto contu- mace, stante l'irrilevanza di ogni profilo di colpa dei conducenti dei veicoli coinvol- ti circa la causazione del sinistro, possono ritenersi sussistenti nel caso in esame i sopraindicati presupposti di operatività della norma richiamata. A sostegno della descrizione attorea delle modalità con cui si manifestava il sini- stro per cui vi è causa e del nesso eziologico tra lo stesso sinistro e lesioni riporta- te dalla si richiama quanto dichiarato dai testi escussi all'udienza CP_2 dell'11.1.2024, nonché le risultanze della c.t.u. espletata nel presente giudizio. In particolare, il teste di parte attrice , a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa in quanto amico della madre di , , confermava Parte_1 Persona_1 le circostanze dedotte in citazione, ricordando quanto segue: “mi diedero un pas- saggio in auto, visto che io ero a piedi, […] ricordo che la guidava il figlio della signora , […]Ricordo che stavamo scendendo verso Vico Per_1 Persona_2
Equense da Arola, non ricordo il nome della strada, quando giunti in una curva ricordo di aver sentito una frenata, ho alzato lo sguardo e mi sono reso conto che la nostra auto era un po' a centro strada e si scontrò frontalmente con un'altra auto che proveniva dal senso opposto, vale a dire dal basso verso l'alto, anch'essa piuttosto a centro strada;
ricordo che nell'intraprendere la curva ci trovammo l'auto di faccia. L'urto fu molto forte e l'auto sulla quale viaggiavamo fu sbalzata verso destra, non ricordo se andò a sbattere altrove, ma ricordo il forte impatto con l'altra auto. Ricordo che scendemmo subito dal veicolo e svenne. Si avvicinarono Per_1
5 delle persone della zona portando acqua e cercando di soccorrere. Io lì per lì non avvertii nessun dolore sebbene fossi spaventato e intontito e scesi immediatamente dall'auto, tuttavia visto che l'urto in avanti fu forte per qualche giorno ho avuto un dolore allo sterno che però non ho mai fatto refertare e per il quale non ho mai chiesto alcun risarcimento […] lamentava invece dolore al braccio sinistro;
Pt_1 il momento fu concitato, pertanto non ricordo se scese in autonomia Pt_1 dall'auto, ricordo solo che lamentava dolore al braccio. Fu chiamata l'ambulanza, non so da chi, la quale impiegò un po' di tempo ad arrivare che prelevò e Per_1
per condurle in ospedale […] Nell'immediatezza non notai cosa fosse Pt_1 accaduto al braccio di ma la sera chiamai per sapere come stava e mi fu Pt_1 detto che aveva avuto forti problemi al braccio. Io sono un musicista e posso riferire che suonava il pianoforte, cosa che ha fatto per quattro/cinque anni, Pt_1 suonando anche con una pianista cantante che io conosco di nome , ma so Per_4 che dopo l'incidente non ha più suonato”. Concordanti in merito alla gravità delle lesioni riportate dall'attrice risultano le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice, che, seppur non Testimone_2 presente al momento del sinistro, dichiarava: “Lo stesso pomeriggio dopo il sinistro mi recai a casa di per vedere come stava. era stata in ospedale Pt_1 Pt_1 subito dopo il sinistro ed era tornata a casa. Fin da subito lamentava dolori al braccio il quale, man mano che le ore passavano, si cominciò a gonfiare;
io mi trattenni fino alla sera e il braccio sinistro era gonfio. In particolare, si gonfiarono la mano, il polso e la parte iniziale del braccio fino al gomito. So che il giorno dopo, infatti, lei e i suoi parenti si sono recati nuovamente in ospedale”. Peraltro, tali circostanze trovano conferma nel verbale di accesso al P.S. 218/2557 da cui si evince nella voce relativa circostanze “riferisce di incidente in strada”, nonché dall'ulteriore documentazione medica presente agli atti. Nella specie dedotta in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimen- to dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attrice (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della relazione della espletata c.t.u. medico legale), così come pure la legittimazione passiva della convenuta società. In tal senso, d'altronde, militano le risultanze della c.t.u., ove vengono accertate la coerenza della dinamica narrata da parte attrice e la compatibilità delle lesioni dalla stessa riportate con le modalità di avveramento del sinistro de quo per come ricostruito in citazione. Segnatamente, nella relazione peritale si legge quanto segue: “più probabile che non…, l'insorgenza della lesione manifestatasi tardiva- mente ad uno stiramento/trazione del plesso brachiale per flessione forzata del rachide cervicale e del capo, verso dx al momento dell'urto tipo colpo di frusta, o in alternativa, prima una contusione diretta con al fronte sul seggiolino del guida- tore e successivo spostamento del capo all'indietro e lateralmente, dopo l'arresto del veicolo, tanto è vero che in P.S veniva rilevato un trauma cranico con emato- ma/ tumefazione frontale. Poiché non vi era stata lesione diretta, ma solo stira-
6 mento della radice nervosa, nel tempo, esso è evoluto in fibrosi, cioè è evoluto in un processo cicatriziale spontaneo, come spesso accade, manifestandosi succes- sivamente, nel tempo, in tutta la sua gravità funzionale […] Per quanto riguarda, invece, l'edema e l'artrite, comunque, questo Ausiliario individua anche in questo caso una correlazione con il trauma e l'arto interessato dall'evento contusivo diretto, che ha alterato il microcircolo linfatico e artero-venoso, procurando un alterato scarico dell'arto. Inoltre, anche la sintomatologia algica e la conseguente artropatia possono essere individuate come conseguenza diretta del trauma […] In conclusione, si può affermare che il trauma della strada ha portato alla lesio- ne, in questo caso da trazione, non totale del plesso brachiale, interessando solo tratto della radice nervosa anteriore di C7 sinistra, a ridosso del tronco medio del brachiale sx. Tale lesione ha portato come conseguenza nel segmento coinvolto deficit motori e sensitivi e la necessità di un intervento, non di riparazione della fibra, impossibile per il tempo trascorso ma un intervento palliativo di trasposi- zione nervosa o muscolare dell'arto superiore sx per ripristinare una certa quota di motilità per avere un arto di nuovo funzionale o in parte funzionale. Inoltre, dopo il trauma si è manifestato un'artrite e un linfedema postraumatico, verosi- milmente dovuto ad un danno al microcircolo linfatico per contusione diretta, linfedema secondario dell'arto superiore sinistro che ha reso necessari continui trattamenti fisico-riabilitativi e farmacologici e che richiederebbe anch'esso, così come consigliato, un intervento microchirurgico di ripristino del circolo linfatico”. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nell'assenza di qualsivoglia elemento probatorio atto a dimostrare l'intervento nel caso di specie di un fattore fortuito nel significato sopra chiarito, la va condannata al risar- Controparte_3 cimento del danno in favore di . Parte_1
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del de- Parte_1 nunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “ lesione, da tra- zione, non totale del plesso brachiale, interessando solo tratto della radice nervosa anteriore di C7 sinistra, a ridosso del tronco medio del brachiale sx. Tale lesione ha portato come conseguenza nel segmento coinvolto deficit motori e sensitivi e la necessita di un intervento, non di riparazione della fibra, impossibile per il tempo trascorso ma un intervento palliativo di trasposizione nervosa o muscolare dell'arto superiore sx per ripristinare una certa quota di motilità per avere un arto di nuovo funzionale o in parte funzionale…dopo il trauma si è manifestato un' artrite e un linfedema postraumatico, verosimilmente dovuto ad un danno al microcircolo linfa- tico per contusione diretta, linfedema secondario dell'arto superiore”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti
7 postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 20%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 5 per ITT, nonché giorni 45 per ITP nella misura del 50%, e giorni 150 nella misura del 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 70.099,00, per l'invalidità permanente al 20% in un soggetto leso di anni 17 ed in euro 7.475,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 77.574,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscetti- bile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal sen- so, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcito- rio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considera- re la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente- mente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa.
8 4.1 Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chia- rito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarci- toria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di sepa- rata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “mora- le”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attri- buendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquida- tori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di espe- rienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarci- bile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifi- ca diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappre- sentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di scon- volgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragio-
9 nevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno mora- le”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo rite- nersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologi- ca di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrat- tamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordi- nanza n. 6443 del 3-3-2023). Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle fisiologicamente connaturate al tipo di lesioni subite dalla danneggiata, non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
4.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osser- vare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazio- ne (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28- 9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3- 2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimen- to del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di persona- lizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico- relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
10 4.3. In ordine alla supposta incapacità lavorativa, va premesso che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello di incapa- cità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistr;
tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere rico- nosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3 Ord. N.19922 del 12.07.2023) A tal riguardo, il perito ha osservato che “i postumi derivati da tale trauma della strada, non compromettono in alcun modo la capacità lavorativa generica, ma potrebbero compromettere quella specifica di cameriera”. Senonché il danno da capacità lavorativa specifica, che rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro da valutarsi su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti, altresì avvalendosi di presunzioni semplici, è pur sempre condizionato da un minimo di assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore che è tenuto a fornire delle prove, sia pur presuntive, in ordine al reddito pregresso ed alla differenza tra i guadagni percepiti prima e dopo l'evento di danno. Non potendosi radicare sulla scorta della mera gravità delle lesioni, non può, dunque, ricono- scersi tale voce di danno in difetto di qualsivoglia allegazione sul punto. Ne deriva che la domanda sul punto va respinta.
4.4. Nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale, in quanto non risultano docu- mentate in atti, come evidenziato dal c.t.u., spese mediche.
4.5. Comprovato il versamento dell'importo di euro 2.750,00 a titolo di risarci- mento per le lesioni per cui vi è causa, accettate dall'attrice a titolo di acconto, in definitiva all'attrice va riconosciuto un danno complessivo pari ad euro 74.824,00. 7.2. Sull'importo di euro 74.824,00 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 1.392,29 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo complessivo di Parte_1 euro 76.216,29 su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la Controparte_1
[...]
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle
11 difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.243,00), con distrazione in favore dell'avvocato Paola di Gennaro dichiaratasi antistataria.
5.1. Le spese di c.t.u. liquidate con sperato decreto vanno poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea;
B. per l'effetto condanna la in persona del legale rap- Controparte_1 presentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di della complessiva somma di euro 76.216,29 su cui sono dovuti Parte_1 gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 euro 518,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale, ol- tre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Paola di Gennaro dichiaratasi antistataria;
D. pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 20 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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