Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 12090 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12090 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CUOFANO BARTOLOMEO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLELLA DANIELE presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2023, la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1
la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
12/08/1975 (dell'anno 1975, Atto n. 556, p.II, s.A sez.D), riferendo che dall'unione tra i predetti Per_ nascevano il 17.4.1976, il 03.04.1977, il 14.01.1980, il 12.08.1982, Per_2 Per_3 Per_4
il 08.03.1990, il 18.02.1991. PE Per_6
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- l'assegnazione in proprio favore della casa familiare ove vive con la figlia PE
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 400,00;
- ordinare al convenuto di prestare idonea garanzia reale o personale.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'assegnazione in proprio favore della casa familiare o, nel caso di assegnazione alla attrice, condannarla a versare una indennità di occupazione pari a 300,00 € mensili (pari al 50% del valore locativo di mercato);
- condannare la attrice a versare la metà dei canoni locativi mensili relativi ad immobili di porprietà della figlia pari a 900,00€ ovvero al pagamento della somma mensile di PE
450,00€;
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- condanna della parte ricorrente al risarcimento dei danni morali per le offese alla propria reputazione ed alla propria immagine in quanto denigrato coram populo;
Le parti comparivano in data 24.10.23 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede.
La ricorrente dichiarava: mio marito è sempre stato una brava persona, un uomo tranquillo, fino al Natale di due anni fa quando non si è capito più niente. Preciso che io avevo subito un intervento di protesi al ginocchio e lui senza un valido motivo diceva che io me ne dovevo andare di casa. In realtà era lui che mi voleva cacciare di casa, ma io non l'avrei mai cacciato ed è stato lui ad assumere poi l'iniziativa di andarsene. Preciso che io non ho altri conti correnti oltre la postepay evolution e percepisco solo la pensione di invalidità.
Secondo me non sta bene in quanto non lo riconosco più. CP_1 Confermo che da quando è andato via di casa a giugno 2022 non mi ha mai corrisposto niente per il mantenimento. Il canone di locazione degli appartamenti di vengono ovviamente percepiti da . PE PE Io ho in un certo senso subito la decisione di mio marito che è andato via di casa in maniera repentina e a mio giudizio inspiegabile, anche se obiettivamente dal Natale precedente tra di noi c'erano molte discussioni.
Il convenuto dichiarava
Confermo la memoria;
insisto nella domanda di separazione;
I canoni di locazione li dovrebbero prendere entrambe ( e perché vivono assieme, ma in realtà li prende PE Pt_1
. Pt_1 Ho locato un appartamento ai Vivo da solo e non ho alcuna relazione in corso. Parte_2 Io non ho più rapporti con i nostri figli se non rapporti sporadici telefonici perché “i figli sono della mamma” e loro hanno solidarizzato con Pt_1 Io insisto per la separazione perché sono stato costretto ad andarmene di casa;
, non sono stato cacciato di casa, ma sono stato costretto ad andarmene per una grave incompatibilità di carattere con che mi stava avvelenando la vita . Pt_1 Il Giudice all'esito tentava la conciliazione che non sortiva alcun effetto ed adottava i seguenti provvedimenti urgenti :
2 Autorizza i coniugi a vivere separatamente (pur se risulta per tabulas che la convivenza è già cessata)
, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo per colui che trasferisca la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata rr;
ai sensi dell'articolo
191 CC come modificato dalla legge 55 2015 dispone l'annotazione dell'ordinanza nei registri dello stato civile ai fini dello scioglimento della comunione tra i coniugi (matrimonio celebrato tra Pt_1
nata il [...] a [...] e nato a [...] il 02.03.1947 in data [...],
[...] Controparte_1 in Napoli atto N. 556, P. II, s. A, sez. D, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975 del Comune di Napoli) non si ritiene di dovere adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa in considerazione della maggiore età dei figli e della dichiarata indipendenza economica atteso che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti(vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13 18440/2013
24254/18 23473/20); pertanto la casa seguirà il regime civilistico ordinario. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di euro 300,00 a titolo di assegno coniugale entro il giorno cinque di ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, la presente decisione produce i suoi effetti dalla domanda.
Restano estranee all'oggetto del giudizio tutte le questioni relative alle sorti dell' immobile adibito a casa familiare, nonché le richieste sub 4 e 5 avanzate dal convenuto.
Con la medesima ordinanza, che il Collegio condivide, veniva parzialmente ammessa la prova orale e si rigettava la richiesta esplorativa di accertamenti per il tramite della GDF avanzata reciprocamente dalle parti .
Si riteneva la causa matura per la decisione parziale sullo status richiesta dalla ricorrente alla quale non si opponeva il convenuto e, precisate le conclusioni all'esito della discussione orale . si tratteneva la causa in decisione e, giusta sentenza 736/24 pubblicata in data 19.1.24, si pronunciava la separazione.
Rimessa la causa sul ruolo ed esaurita l'istruzione con l'escussione di due testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta si fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 5.6.25 assegnando alle parti i termini ex art 473 bis 28 cpc.
Essendo già stata pronunciata la separazione il Tribunale deve solo pronunciarsi in ordine alle domande accessorie.
Quanto alle reciproche domande di addebito si evidenzia che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli
3 estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile - volta al risarcimento dei danni - ; infatti non sussiste alcuna pregiudizialità tra la declaratoria di addebito e tali giudizi indipendenti ed autonomi. Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc.
In ordine alla domanda attorea si evidenzia che essa si fonda sull'abbandono improvviso della casa coniugale da parte del senza alcun preavviso e senza fornire alcuna forma di sostentamento CP_1
alla ricorrente all'esito di un periodo in cui le discussioni tra i coniugi erano sempre più frequenti e sfociavano in liti nel corso delle quali il signor era solito utilizzare espressioni ingiuriose e CP_1
manifestazioni violente nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli, costringendo spesso quest'ultimi ad intervenire in soccorso della madre(vedi ricorso fl 2) .
La figlia dei coniugi all'udienza del 16.5.24 dichiarava che il padre già dal mese Parte_3
di novembre 2021 era solito trascorrere gran parte della giornata lontano dalla casa coniugale, nella quale rientrava solo la sera per la cena;
che era andato via all'improvviso nel giugno 2022 ; precisava inoltre che il lamentato cambio della serratura era intervenuto solo a seguito dello smarrimento delle chiavi di casa da parte sua ad oltre un mese da quando il padre era andato via di casa ed era stato comunque a lui prontamente comunicato nonché al suo legale;
precisava inoltre, per avervi personalmente assistito, che il padre, negli ultimi mesi di convivenza, era solito adottare condotte mortificanti nei confronti della moglie (preparare il caffè la mattina solo per sé, gettando il resto dalla moka al solo fine di evitare che anche la moglie potesse berlo;
acquistare cibo esclusivamente per sé, impedendo a chiunque di farne uso, fino a fare il pazzo una sera perché a suo giudizio mamma aveva preso le sue arance;
io invece gli feci vedere lo scontrino dell'acquisto che mamma aveva fatto di altre arance per lei;
era talmente fuori di sé che io chiamai mio fratello per calmarlo . La teste confermava inoltre che il padre, negli ultimi mesi di convivenza, diffuse la notizia che la moglie avesse una relazione amorosa con il giovane fisioterapista con cui quest'ultima faceva riabilitazione e sul punto dichiarava E' vero, ancora lo dice;
preciso che mamma ha72 anni e il fisioterapista ha 40 anni circa e lui dice queste cose assurde nel palazzo;
mamma era arrivata al punto da ricevere il fisioterapista sempre in compagnia di altre persone
4 per cercare di farlo desistere dal dire in giro cose assurde.
confermava in toto quanto riferito dalla sorella (spettatrice privilegiata in quanto Parte_4 convivente con i genitori) e dichiarava e' vero, lui se ne è andato all'improvviso; lui era diventato strano da un po' di tempo, tanto che io ho pensato ad una malattia di tipo neurologico-psichiatrico perché era iracondo, aggressivo e non lo era mai stato in precedenza;
precisava di avere anche lei assistito a condotte denigranti la madre quali buttare il cibo che aveva cucinato mamma nel gabinetto e preparare il caffè la mattina solo per sé, gettando il resto dalla moka al solo fine di evitare che anche la moglie potesse berlo;
confermava inoltre le accuse di tradimento nei confronti della moglie precisando che peraltro mamma non è una donna particolarmente curata e il fisioterapista ha l'età di mio fratello;
papà anche con le mie cognate , ovvero con le sue nuore, diceva che mamma aveva un perizoma nascosto nel comodino per quando veniva il fisioterapista
e che cambiava espressione quando lo vedeva.
Ciò posto il Collegio premette che non può che attribuirsi massima rilevanza e attendibilità alle dichiarazioni rese dalle figlie dei coniugi in ragione del fatto che non si deve certo affermare che il teste parente possa essere ritenuto non attendibile o meno attendibile di un altro testimone in relazione al suo status parentale, ma va sempre condotto un giudizio sulla attendibilità su un piano diverso da quello della mera sussistenza del rapporto parentale.
Nel caso di specie e hanno infatti visto personalmente quanto da loro Parte_4 PE
riferito senza riferire valutazioni ricavate per via logico-deduttiva o mere valutazioni di verosimiglianza;
hanno reso dichiarazioni che si caratterizzano per precisione, completezza senza incertezze, lacune o contraddizioni intrinseche con altri dati acquisiti al processo.
Risulta pertanto offerta prova non già di una situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza tra coniugi conviventi , di cui ciascuna delle parti imputa all'altra la responsabilità, ma di condotte tenute dal integranti violazione di particolare entità della dignità della moglie alla luce dalla CP_1
definizione di violenza in senso lato fornita dall'art 3 della convenzione Istanbul e dalla ulteriore specificazione delle singole forme di manifestazione della violenza ai successivi art 33,34, 35,36 rispettivamente relativi alla violenza psicologica, agli atti persecutori cosiddetto stalking, alla violenza fisica e alla violenza sessuale. Nel caso di specie si osserva che la ricorrente riferisce una condizione di vero e proprio mobbing familiare, facilitato dalla relazione affettiva, caratterizzato da comportamenti denigranti che questo Tribunale non può ignorare in quanto integrano una forma di abuso emotivo, che nel tempo mina il valore personale, il senso di identità, la dignità del partner.
Quanto invece al volontario abbandono del domicilio coniugale si rileva che esso è di regola causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato
5 determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. n.2059/2012. n. 25966/2016; 11032/2024; e
2007/2025). Nel caso di specie il coniuge che ha proposto domanda di addebito ha sì provato che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, ma essa stessa riferiva della preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione riferendo di un periodo in cui le discussioni tra i coniugi erano sempre più frequenti e sfociavano in liti , intollerabilità della coabitazione comunque determinata dai comportamenti del - dei quali si è fornita ampia prova – ed ex se fonte di addebito per il CP_1
convenuto.
In ordine alla domanda di addebito avanzata dal convenuto si evidenza che essa si fonda sulla prospettata violazione da parte della dei doveri di assistenza morale e materiale, di Pt_1
collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione. Riferiva infatti il che la moglie CP_1
lo avrebbe cacciato dalla casa coniugale senza alcuna giustificazione nel mese di giugno 2022 quando lui, nel rientrare a casa sentiva proferire dalla moglie al suo fisioterapista, che ella non sopportava più il marito neanche nel letto e che da anni ella avrebbe preferito che il marito non fosse più a casa, che il marito avrebbe vissuto sulle sue spalle, essendo “uno senza attributi maschili” che solo grazie
a lei i coniugi erano riusciti a comprare 4 appartamenti;
riferiva inoltre che una volta cacciato via di casa , quando dopo circa un mese cercava di rientrare a casa constatava che la serratura era stata cambiata.
Tale prospettazione , peraltro smentita dalla prova orale fornita dalla a supporto della propria Pt_1
richiesta di addebito, è rimasta totalmente sguarnita di prova in quanto l'unico teste di parte convenuta escusso all'udienza del 5.12.24 ha deposto su circostanze riferitegli dalla stessa parte, rendendo cioè dichiarazioni de relato partis la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (Cassazione civile, sez. II 26 aprile 2012, n. 6519) per non tacere poi il fatto che tale deposizione non ha trovato alcun riscontro in altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità essendo invece stata smentita dalla prova attorea.
Il collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito di parte attorea e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. con addebito al . CP_1
In ordine alla richiesta di assegno di mantenimento il collegio aderendo al costante indirizzo di legittimità osserva che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi
6 adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20).
Nel caso di specie il Collegio:
• pur non ignorando i canoni dell'ordinaria diligenza imposti dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 234/25 3534/25 20866/2021; 24049/21) non può che rilevare le scarsissime, rectius inesistenti, potenzialità reddituali della (72 enne) con Pt_1 documentati problemi di salute (apnee notturne di grado severo, protesi al ginocchio, ipoacusia 50% , obesità, poliartrosi osteoporoica, insufficienza venosa, compressione radicolari cervicali e lombare, depressione con ansia) e senza esperienze lavorative pregresse,
• considerata la significativa disparità reddituale sulla scorta della documentazione in atti ovvero della esclusiva percezione da parte della di € 370,00 a titolo di pensione di Pt_1 invalidità;
• considerato il lunghissimo matrimonio celebrato nel 1975;
• preso atto della documentata proprietà di due immobili (ubicati nel medesimo stabile dove
è la casa familiare) in capo alla figlia e che tale circostanza è incontestata, PE incontestabile, provata documentalmente, a nulla rilevando la provenienza delle provviste corrisposte per l'acquisto di detti immobili (quand'anche oggetto di donazione indiretta in favore di , essendo rilevante solo il titolo proprietario che riconosce in capo a PE
, gravata peraltro da mutuo, (e non già alla madre) il diritto di proprietà Parte_3
degli immobili in oggetto che ovviamente comprende il diritto di godere e disporre degli stessi in modo pieno ed esclusivo e di trarne i frutti, anche tramite la locazione.
• Tenuto conto dell'attuale percezione da parte del di importo pensionistico netto CP_1 di 1219 € (già decurtato del quinto con scadenza 5/32) e della riferita (ma non documentata) necessità di sostenere spese locative di € 450,00;.
• Considerata la comproprietà tra le parti dell'immobile già adibito a casa familiare che, non oggetto di alcuna assegnazione in questa sede, rappresenta cespite patrimoniale, allo stato indiviso, suscettibile di valutazione economica e per il quale non è certo dato escludere
7 iniziative giudiziarie finalizzate alla divisione e/o al riconoscimento di indennità di occupazione in favore del comproprietario che non la abiti.
Ritiene di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento in € 300,00 oltre adeguamento istat.
Quanto alle altre determinazioni accessorie in merito alla assegnazione della casa familiare (domanda formulata inizialmente da entrambe le parti , non riproposta in sede conclusionale da parte attorea e ribadita invece da parte convenuta) il Collegio ribadisce quanto già evidenziato dal relatore ovvero che non si ritiene di dovere adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa in considerazione della maggiore età dei figli e della dichiarata indipendenza economica atteso che
l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti(vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13
18440/2013 24254/18 23473/20); pertanto la casa familiare (che risulta in comproprietà delle parti) seguirà il regime civilistico ordinario.
Si ribadisce inoltre che tutte le questioni relative alle sorti dell'immobile adibito a casa familiare, così come la invocata attribuzione in questa sede di una indennità di occupazione a carico della pari Pt_1
al 50% del riferito valore locativo di mercato esulano dall'oggetto del giudizio e potranno essere fatte valere solo in altra sede .
Esula dall'oggetto del presente giudizio anche la domanda di condanna della attrice a versare al convenuto la metà dei canoni locativi mensili relativi ad immobili di proprietà della figlia PE
così come appare sguarnita di prova la domanda risarcitoria.
Non risulta riproposta in sede conclusionale, e per l'effetto deve ritenersi rinunciata, la domanda attorea in ordine alla idonea garanzia reale o personale in ragione con ogni evidenza dell'attuale previsione dell'art 473 bis 36 cpc.
In ordine alle spese si evidenzia che la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Tribunale a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2719/15). Avuto quindi riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa
(segnatamente l'accoglimento della domanda di addebito e di assegno avanzate dalla ricorrente , il rigetto della domanda di addebito avanzata dal convenuto e dell'assegnazione della casa familiare nonché delle ulteriori domante del ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il CP_1
criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Dichiara, in ordine alla separazione la separazione personale dei coniugi e Parte_1
già pronunciata giusta sentenza 736/24 pubblicata in data 19.1.24, Controparte_1
l'addebito al resistente Controparte_1
• dispone che versi a la somma di euro 300,00 a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 coniugale entro il giorno cinque di ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
• rigetta per il resto
• condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 6.6.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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