Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.916/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Aldo Moro n.30 presso lo studio dell'avv. Cosimo Angarano, dal quale
è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
(già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 con sede in Torino ed elettivamente domiciliato in Sannicandro di Bari alla via Arimondi pagina 1 di 12
appellata
^^^^^
Oggetto:appello avverso la sentenza n.2348/2018, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 24/11/2018, pubblicata il 27/11/2018, a definizione del giudizio n.698/2013 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell'avente causa dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “accertamento del credito e ripetizione d'indebito bancario ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 22/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: ”in accoglimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa, del proposto appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto saldo dare-avere tra le parti del rapporto di conto corrente per cui è causa, sulla base della riclassificazione contabile così come ricalcolata dal TU, tenendo conto delle scritture di raccordo, superata l'eccezione di prescrizione,, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente del
14/5/1990 alla chiusura dello stesso del 18/10/2002; condannare, per l'effetto, l'odierna appellata alla restituzione in favore dell'odierno appellante, della somma di €26.000,00 così come rideterminata per ragioni di economia processuale, anzichè quella di €463,00
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto;
dichiarare l'appellata tenuta al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”; per la società' appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diretto, con integrale conferma della gravata sentenza e condanna degli appellanti alle spese e competenze del grado.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 Con citazione dell'1/3/2013 il conveniva dinanzi il Tribunale di Trani il Parte_1
per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o Controparte_2 invalidità, per violazione degli artt.1284 e 1346 c.c., delle clausole contrattuali riferite al rapporto di conto corrente n.27/2078 allo stesso intestato, relative alla determinazione degli interessi passivi nella misura ultralegale secondo le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi a tasso ultralegale applicati nel corso dell'intero rapporto;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dlel'art.1283 c.c., delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, c.m.s., spese ed oneri applicati per tutta la durata del rapporto e, per l'effetto, dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte ai predetti tio9li; accertare e dichiarare non dovute, in quanto non pattuite e comunque per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso per mancanza di causa, le somme addebitate per c.m.s. calcolate dalla convenuta in costanza dell'apertura di credito in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del predetto rapporto di conto corrente, sulla base della riclassificazione contabile del medesimo da accertarsi con disponenda TU, rideterminando il saldo effettivo al momento della chiusura, ricalcolandolo sin dall'apertura del rapporto del
14/5/1990, gli interessi passivi al tasso sostitutivo legale via via dovuto, con capitalizzazione annuale, ovvero, in caso di novazione contrattuale successiva alla legge
154/1992, con applicazione del tasso sostitutivo ex art.17 TUB, depurando altresì il conto di ogni effetto anatocistico sia sugli interessi, sia sulle cms e sulle spese, eliminando qualsiasi somma a titolo di Commissione di massimo scoperto e spese non dovute e determinando il ristoro effettivo finale delle somme dovute in restituzione dalla convenuta;
in conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €30.479,86 (dettagliatamente indicata voce per voce)o comunque di quella somma che risulterà alla data di chiusura del conto all'esito della disponenda TU, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in subordine, condannare la convenuta al pagamento del predetto importo complessivo quale indennità di arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tale somme: Il tutto con vittoria di pagina 3 di 12 spese e competenze di causa, istruttoriamente richiedendo l'ammissione di TU contabile e rideterminativa del rapporto e emissione ordine ex art.210 c.p.c. di esibizione, da parte della Banca convenuta, della lettera-contratto inerente il rapporto in questione”.
A supporto di tale articolato petitum e quale espressa causa petendi assumeva di aver intrattenuto con la filiale di Bisceglie della convenuta un rapporto di conto CP_3 corrente dal 14/5/1990 sino all'ottobre del 2002, allegando i correlativi estratti conti periodici dal 2° trimestre del 1990 al 18/10/2002, in merito al quale, in diritto, contestava l'applicazione di interessi passivi a tasso ultralegale mai pattuiti o concordati, con capitalizzazione trimestrale degli stessi, c.m,.s. e spese mai pattuite sino alla chiusura del rapporto, allegando commissionata perizia contabile rideterminativa del rapporto, propria comunicazione del 26/3/09 e verbale di esperito tentativo di mediazione.
Asseriva, quindi che a seguito della corretta rideterminazione contabile, fosse in credito rispetto alla convenuta della complessiva somma di €30.479,86, come da allegata CP_3 perizia di parte, concludendo come in epigrafe.
Con comparsa del 13/5/2019 si costituiva la convenuta, eccependo, CP_3 preliminarmente, la nullità della citazione introduttiva ex art.164 c.p,.c., la prescrizione quinquennale degli addebiti, la c.d. soluti retentio degli interessi versati ex art.2034 c.c., la legittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale o quanto meno annuale, invocando il rigetto dell'avversa domanda ripetitoria.
Così incardinatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione processuale, e di apposita riserva ex art.184 c.p.c., con ordinanza istruttoria dell'8/4/14 veniva disposta la invocata TU econometrica, con indicazione di pertinenti quesiti aventi ad oggetti i criteri rideterminativi da applicarsi per la ricostruzione del saldo effettivo, all'esito della quale, senza ulteriore istruttoria, la causa perveniva all'udienza decisoria del 26/9/2018.
pagina 4 di 12 Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale tranese definiva la controversia bancaria accogliendo parzialmente la domanda attorea nei limiti di cui appresso e compensando le spese processuali.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Premetteva il Tribunale non esserci prova delle pattuizioni di tassi, valute ed altre condizioni economiche regolanti il conto dal 14/5/90.
Aggiungeva ancora che il TU, sulla scorta della documentazione in atti, avesse rielaborato le operazioni contabilizzate sul c/c, applicando, come richiesto, il tasso legale ex art.1284 c.c. tempo per tempo vigente, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le spese e le cms, azzerando gli addebiti trimestrali contabilizzati a titolo di liquidazione a suo favore ed ordinando le operazioni per data contabile.
Evidenziava che la aveva eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione, CP_3 sebbene infondatamente con riguardo alla prescrizione quinquennale anziché, più correttamente, a quella decennale.
In ogni caso, rilevava, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come questione giuridica concernente la identificazione del diritto stesso e del correlativo regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne conseguiva, quindi, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implicava che ad essa fosse fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo o di manifestare la volontà di voler profittare di quest'effetto, non anche di indicare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie,
l'identificazione delle quali spetta al giudice, di guisa che il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso, dovendo, in ogni caso, far riferimento alla distinzione pagina 5 di 12 delle rimesse solutorie con quelle ripristinatorie, sulla scorta della rilevante pronuncia della Suprema Corte n.24418 del 2020.
Venendo quindi alla disamina del rapporto in questione, rilevava il primo giudice un'apertura di credito documentata dal 6/12/91, con conseguente decorrenza da tale momento per l'affidamento ( e quindi di rimesse ripristinatorie), con primo atto interruttivo della prescrizione del 18/1/2012 e conseguente prescrizione delle rimesse anteriori al 18/1/2002.
Nell'effettiva dinamica processuale, risultava che l'attore avesse prodotto gli estratti conto partendo dal 1° del 23/4/1990 (saldo zero) fino all'ultimo del 18/10/2002 (con un saldo a credito di €117,01), con molteplici buchi documentali e, quindi, sulla scorta di una documentazione incompleta per mancanza di diversi estratti conto, evincendosi una rielaborazione completa solamente per il periodo 31/8-18/10/12 e, atteso che tale periodo rientrava interamente nel decennio anteriore l'atto interruttivo predetto del
18/1/2012, il TU aveva eseguito il doppio conteggio richiestogli come da quesito del quale il secondo(elaborato su sollecitazione del CTP del correntista) non si configurava corretto in quanto elaborato senza tener conto della prescrizione.
Detta ricostruzione, invero, risultava elaborata dall'inizio del rapporto sulla scorta di scritture di raccordo indicate dal TU.
A tale riguardo, rilevava il Tribunale che la rideterminazione di un saldo contabile conseguente all'esclusione della validità della pattuizione d'interessi ultralegali a carico del correntista per mancanza dei requisiti di legge, debba avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, configurandosi, invece, inutilizzabili alternativi criteri presuntivi ed approssimativi.
Non reputava, quindi, condivisibile la metodologia di calcolo indicato dalla difesa attorea, in quanto il risultato ottenuto derivava dall'inserimento di scritture di raccordo e non dalla verifica di tutti i movimenti e operazioni effettivamente registrate sul conto.
pagina 6 di 12 Il primo calcolo effettuato dal TU si basava, invece, sull'esame di una serie continua di estratti conto, sebbene limitatamente all'ultimo periodo dello stesso.
In definitiva, pertanto, ricostruito il rapporto depurandolo di tutti gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni non pattuite ed ordinando le operazioni registrate negli estratti conto per data contabile, si ottiene un saldo a credito del correntista pari ad €463,19, maggiore di quello riportato nell'ultimo estratto conto di €117,01.
Deve quindi accertarsi, concludeva il primo giudice, in tale misura il saldo creditore alla data di chiusura del conto del 18/10/02, dovendosi condannare la convenuta alla CP_3 effettiva restituzione della differenza tra il saldo corretto di cui innanzi e quello contabile del conto, pari ad €346,18 oltre i dovuti interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese, ravvisava il Tribunale ricorrere nella fattispecie una ipotesi di reciproca soccombenza, atteso il notevole divario tra quanto richiesto con l'atto introduttivo e quanto deciso e riconosciuto a credito.
Avverso siffatta statuizione insorgeva il , proponendo l'appello in esame, a Pt_1 supporto del quale adduceva una duplice motivazione rappresentata, in primo luogo, da una prospettata errata valutazione degli elementi di fatto e diritto determinanti ai fini decisori, ovvero, nella specie, l'errata esclusione dell'utilizzo delle scritture di raccordo ai fini della ricostruzione del saldo ed errata valutazione della prescrizione decennale riferibile agli interessi anatocistici, allegando a supporto del primo profilo della doglianza, la esiguità dei periodi non documentati, limitati ad alcuni mesi, nell'ambito di un rapporto pluridecennale e, in secondo luogo, da una errata statuizione compensativa delle spese processuali atteso l'accoglimento parziale della domanda introduttiva di ripetizione d'indebito.
Si costituiva la appellata, nelle more del giudizio incorporata dalla CP_3 [...]
contestando l'infondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa ed CP_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conseguenziale conferma dell'impugnata sentenza e spese del grado a carico dell'appellante.
pagina 7 di 12 All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/11/2019, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 7/5/2021, differita, per rilevato carico di ruolo, a quella del 5/11/2021, nel corso della quale veniva trattenuta in decisione per essere, con successiva ordinanza del 7-13/2/2023, rimessa sul ruolo per acquisire una integrazione peritale demandata allo stesso TU già designato in primo grado.
La rimessione in istruttoria si rendeva necessaria in quanto il Collegio riteneva non condivisibile l'operata esclusione della ricostruzione contabile mediante scritture di raccordo da limitarsi, tuttavia, in conseguenza dell'eccepita prescrizione e dell'evento interruttivo dell'operata mediazione con istanza del 18/1/2012, al periodo decorrente dal 18/1/2002 fino alla data di estinzione del conto del 18/10/2002, escluso dalla prescrizione decennale predetta, così richiedendo, in questi termini, una nuova rielaborazione contabile relativa al periodo 18/1/02-18/10/02 da elaborarsi con utilizzo di eventuali raccordi contabili.
All'esito della predetta rideterminazione peritale (evidenziando il TU per il periodo predetto e sulla scorta di due raccordi un saldo a credito del correntista di €565,73 ancora maggiore di quello contabile di €117,01) la causa perveniva alla nuova udienza decisoria del 22/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva definitivamente riservata in decisione con concessione di ulteriori termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Per quanto la predetta ordinanza istruttoria del 13/2/2023 abbia già evidenziato l'orientamento del Collegio, completezza motivazionale impone una più approfondita disamina e risoluzione della rilevante questione introdotta con il primo motivo d'impugnazione, ovvero quella della legittimità di una rielaborazione ricostruttiva del conto in presenza di alcune limitate lacune documentali, con utilizzazione di valide ed idonee “scritture di raccordo”.
Il primo giudice, in effetti, nell'escludere la possibilità di ricorrere alle scritture di raccordo per emendare le lacune documentali del rapporto contestato nella sua interezza, disapplicava un contrapposto principio, coevo alla sentenza ed in seguito pagina 8 di 12 consolidatosi, in virtù del quale, qualora la lacuna documentale sia limitata ad un breve periodo in confronto alla durata dell'intero rapporto, tale circostanza non deve legittimare il rigetto integrale della domanda e né, come avvenuto nel caso di specie, limitare la stessa al solo periodo continuo rendicontato, ben potendo avvalersi il giudice di mezzi alternativi di matematica finanziaria per sanare il buco documentale predetto, potendo pertanto la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde” (cfr.
Cass. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente tecnico che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (v. Cass. n.20621/2021).
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto ultradecennale (dal 2° trimestre del 1990 all'ottobre del 2002, la lacuna documentale riguardava solamente alcuni sporadici mesi, ben consentendo al TU (vedi seconda ipotesi ricostruttiva) una rideterminazione del saldo con il ricorso allo strumento della scrittura di raccordo, idonea a sanare la lacuna di qualche sporadico estratto mensile intermedio tra i due estratti precedenti e successivi, salva, evidentemente, l'epurazione delle rimesse solutorie coperte da un'eccepita prescrizione (come nel caso di specie).
L'evoluzione giurisprudenziale “derogativa” al rigoroso onere della produzione integrale della serie completa degli estratti periodici, con conseguente doveroso rigetto della domanda ripetitoria in caso di omesso assolvimento al suddetto onere gravante sul correntista attore in ripetizione somme, ribadìta con la nota ordinanza n.24948 del
2017, ha avuto origine poco dopo la predetta statuizione con una pronuncia del dicembre del 2018 (Cass. 3/12/2018 n.31187) che lasciava intravedere un nuovo orientamento, maggiormente aperto a soluzioni alternative.
Con la pronuncia innovativa di cui innanzi la Suprema Corte individuava, invero, un'ipotesi alternativa alla produzione integrale documentale configurabile allorché il correntista versasse la documentazione del rapporto in modo lacunoso ed incompleto, assumendo che in tali casi il giudice, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, potesse “integrare” la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio e, in particolare pagina 9 di 12 con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare-avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile ed acquisito agli atti.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, peraltro, la Corte territoriale di merito aveva affermato che “la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi
(questi ultimi oggetto di onere probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione d'indebito) non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili.
Nel caso concreto, poi, la Corte medesima, sulla base del proprio prudente apprezzamento, aveva fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche, ovvero con le c.d. scritture di raccordo.
Il principio suddetto è stato poi successivamente avvalorato da concordi pronunce similari (v. Cass. n.4718 del 14/2/2022) con le quali si precisava che la mancanza di documentazione relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista.
Si è anche precisato che l'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, possa senza dubbio offrire la prova del conto stesso, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i c.d. riassunti scalari mediante cui il consulente tecnico d'ufficio può operare un'adeguata ricostruzione, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista è onerato (Cass. n.10293 del
18/4/2023), non essendo certo che l'estratto conto costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario (v. Cass. n.37800 ddel 27/12/20122.
Deve pertanto evidenziarsi che “ l'estratto conto, pur costituendo il mezzo di prova cardine per offrire concreto riscontro in giudizio circa le movimentazioni contabili e l'effettivo versamento delle rimesse, l'andamento del rapporto può essere offerto anche mediante le contabili bancarie riferite alle singole operazioni di conto corrente, mediante le risultanze delle scritture contabili (v. Cass. ordinanza n.6983 del 15/3/2024). pagina 10 di 12 In definitiva, quindi, deve riconoscersi portata “integrativa” ai fini probatori anche all'artificio matematico costituito dalla scrittura di raccordo, allorchè, come nel caso in esame, le lacune documentali siano frammentarie e limitate ad alcune sporadiche mensilità intermedie a fronte di un rapporto ultradecennale.
Condiviso quindi il primo profilo della censura in esame la stessa si configura invece inaccoglibile con riguardo all' invocato superamento della proposta eccezione prescrittiva ordinaria e decennale degli effettivi pagamenti solutori.
Nel caso di specie, il periodo prescritto atteneva a quello antecedente il decennio precedente l'introduzione del giudizio e, nel caso specifico, assumendo l'istanza di mediazione incontestato valore interruttivo della prescrizione, il periodo prescritto doveva estendersi al periodo antecedente il decennio decorrente a ritroso dalla presentazione della predetta istanza del 18/1/2012 e quindi anteriori al 18/1/2002 con riferimento alle rimesse, con conseguente rilevanza del periodo del rapporto da rielaborare dalla predetta data del 18/1/02 alla data di chiusura del rapporto del
18/10/2002 (dieci mesi esatti), partendo quindi dal saldo contabile del 18/1/02
(€11.869,87 a debito del correntista) come rideterminato con utilizzo di scritture di raccordo.
La rideterminazione contabile richiesta con la predetta ordinanza istruttoria, svolta, con utilizzo di scritture di raccordo ed epurata delle rimesse solutorie prescritte antecedenti il 18/1/02 conduceva al riconoscimento di un credito, pur sempre a favore del correntista, pari ad €565,73 e quindi a determinare la somma oggetto di condanna ripetitoria, pari ad €448,72 al netto del saldo contabile a credito di €117,01 presumibilmente già versato all'atto di chiusura del rapporto.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del grado, reputa il Collegio potersi confermare la statuizione integralmente compensativa già adottata dal primo giudice, atteso che l'accoglimento parziale del gravame da un lato e il notevole ridimensionamento di quanto richiesto con l'atto introduttivo, persista a configurare, anche in questo grado processuale, una chiara ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.2384/2018, resa dal Tribunale monocratico di Trani in data 24/11/2018, pubblicata il successivo 27/11/2018, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
2)accerta e dichiara che, alla data del 18/10/2002, il rapporto di conto corrente n.27/2078 presentava un saldo a credito del correntista pari ad €575,73 e, per l'effetto
3)Condanna la società appellata, , alla restituzione in favore Controparte_1 dell'appellante della somma di €448,72 oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
4)Dichiara integralmente compensate le spese del grado.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza dell'11/2/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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