Ordinanza cautelare 29 novembre 2023
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA OM in qualità di rappresentante legale della Societa' Agricola Montedoro S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Benevento Giovanni, Impresa Maffei Rosina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n. 0179761/2023 emessa dalla Regione Campania a mezzo della quale è stata partecipata la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 24250097136 della ricorrente, con espressa possibilità di proposizione di istanza di riesame;
b) del decreto n. 113/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria non definitiva per l'erogazione della misura di sostegno agli agricoltori per il miglioramento delle strutture produttive aziendali approvata con DRD (Decreto Regionale Dirigenziale) n. 274 del 11.07.2022, statuendo l'esclusione provvisoria della ricorrente;
c) del decreto n. 409/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 24/07/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva della concessione della citata misura di sostegno, inserendo la ricorrente nell'elenco definitivo delle domande non ammesse;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto e comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/11/2023:
a) della nota prot. 461818 del 28/09/2023 con la quale la Regione Campania, rigettando l'istanza di riesame, ha comunicato i motivi per cui la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente non è stata inserita nella graduatoria regionale dei beneficiari degli investimenti nelle aziende agricole (PSR Campania 2014/2020);
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusi il verbale di riesame prot. 2023.0318952 del 22/06/2023 ed il verbale di riesame prot. 2023.0458340 del 27/09/2023, non conosciuti ma richiamati nel provvedimento impugnato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/2/2024:
del verbale di riesame del 20.12.2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 477/2023 del 29.11.2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto n. 409/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 57 del 24.07.2023 la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'erogazione della misura di sostegno agli agricoltori per il miglioramento delle strutture produttive aziendali approvata con DRD (Decreto Regionale Dirigenziale) n. 274 del 11.07.2022, statuendo l'esclusione definitiva della ricorrente.
2. Con ricorso notificato in data 21.09.2023 e depositato in data 17.10.2023 la sig.ra OM NA, in qualità di rappresentante legale della Società Agricola Montedoro S.r.l., ha impugnato il decreto predetto e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione.
2.1. La ricorrente ha preliminarmente dedotto:
- di avere proposto la domanda (prot. n. 24250097136) per la partecipazione al Bando avente ad oggetto la concessione della misura di sostegno agli agricoltori approvato dalla Regione Campania con DRD (decreto regionale dirigenziale) n. 274 dell’11.07.2022;
- che, a seguito di istruttoria, la Regione Campania, con nota prot. n. 0179761/2023, comunicava alla ricorrente la non ammissibilità della domanda per i seguenti motivi: “- L'azienda presenta un solo OTE in quanto di nuova costituzione. I dati di PS disponibili a fascicolo non sono stati supportati da documenti contabili e fiscali probatori per le spese specifiche sostenute nell'attuazione del piano di coltivazione aziendale dichiarato in fascicolo, come previsto al paragrafo 7.2 del Bando; - Le particelle del fascicolo aziendale appaiono" in supero tra più atti"; - Manca elaborato fotografico del fabbricato destinato alla trasformazione ”;
- che, a seguito della medesima nota prot. n. 0179761/2023, la ricorrente sig.ra NA presentava le proprie osservazioni ai fini del riesame della domanda;
- dopodiché la Regione Campania adottava il decreto definitivo di non ammissione al beneficio n. 409/2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 24.07.2023), in assenza di alcuna valutazione in ordine alle osservazioni proposte.
2.2. Sulla scorta di tali premesse in fatto, la ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
I VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DELL’ART. 19.1 DEL BANDO DI GARA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITA’- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE) con il quale la deducente evidenzia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per asserita violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara, con particolare riferimento all’art. 19.1, ove si prevede che la valutazione dell’istanza di riesame avvenga prima della definizione della procedura. Si duole la ricorrente che, al contrario, nel caso di specie, la Regione avrebbe proceduto all’esclusione definitiva senza preventivamente valutare l’istanza di riesame della domanda, con la conseguenza che il citato vizio refluirebbe sulla legittimità della graduatoria definitiva.
II DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ILLOGICITA’ MANIFESTA- DIFETTO DI ISTRUTTORIA con cui l’esponente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, illogicità manifesta e difetto di istruttoria per aver la Regione adottato il provvedimento definitivo di non ammissione senza rendere note all’istante le ragioni del mancato accoglimento e senza specificare l’ iter logico seguito ai fini della determinazione finale.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 04.11.2023 e depositato in data 06.11.2023, la ricorrente ha altresì impugnato la nota prot. 461818 del 28.09.2023 con la quale la Regione Campania, rigettando l’istanza di riesame, ha comunicato i motivi per cui la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente non è stata inserita nella graduatoria regionale dei beneficiari degli investimenti nelle aziende agricole (PSR Campania 2014/2020) e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, articolando le seguenti censure:
I VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE ART. 20 DEL BANDO – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÁ – ILLOGICITÁ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA) con la quale viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, violazione della lex specialis ed eccesso di potere contestando all’amministrazione di aver fondato il rigetto della istanza di riesame sulla base di assunti che sarebbero del tutto disancorati dalla realtà e in violazione delle disposizioni che regolano la procedura. Più nel dettaglio, lamenta la ricorrente che la Regione avrebbe erroneamente ritenuto 1) che dalle foto aeree allegate alla domanda non si evincerebbe la coltivazione dei fondi; 2) che i ricavi risultanti dai documenti contabili sarebbero inferiori rispetto ad un potenziale introito di € 33.000-45.000; 3) che non sarebbero state allegate le foto interne del fabbricato destinato alla trasformazione dei prodotti.
Al contrario, osserva la deducente, le affermazioni contenute nella nota impugnata sarebbero smentite dal “Verbale BIO-PRODUZIONI VEGETALI” del 26.07.2023 dal quale risulterebbe, non solo che i terreni risultano coltivati, ma anche che i mancati introiti contestati dalla Regione sono dovuti alle “ avversità atmosferiche molto intense ”.
Quanto alla documentazione fotografica alla quale si riferirebbe l’amministrazione, e dalla quale si evincerebbe la mancata coltivazione dei fondi, oppone la ricorrente che la stessa risalirebbe al periodo invernale, quando l’area è ricoperta dalla neve, con conseguente impossibilità di apprezzare la presenza di eventuali piantagioni.
In merito alla mancata allegazione delle foto interne del fabbricato destinato alla trasformazione dei prodotti, la sig.ra NA ha evidenziato che il bando non prevede il deposito di foto unitamente alla presentazione della domanda. Inoltre, la produzione fotografica sarebbe agevolmente surrogabile attraverso la previsione del bando della “visita in situ” (art. 20.3), avendo la Regione previsto un duplice controllo: uno “formale”, concernente il rispetto dei requisiti di ammissibilità attraverso l’ispezione della documentazione prevista dalla lex specialis , e l’altro “sostanziale”, riguardante il controllo sul posto prima dell’erogazione delle somme.
II VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. 241 DEL 1990) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÁ – ILLOGICITÁ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA) con cui la ricorrente evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio e per difetto assoluto di motivazione. Nello specifico, l’amministrazione avrebbe stravolto il normale iter procedimentale pubblicando la graduatoria definitiva con esclusione della ricorrente, senza prima vagliare l’istanza di riesame presentata dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, per poi confermare il diniego solo successivamente, con la nota impugnata mediante i motivi aggiunti, sulla base di ragioni diverse da quelle enunciate nella determinazione di esclusione provvisoria.
4. Si è costituita la Regione Campania, con memoria depositata in data 09.11.2023, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto, con ogni conseguente statuizione.
5. Con ordinanza n. 477 del 29.11.2023, questo T.A.R. ha disposto il riesame dell’intera vicenda in contraddittorio con la parte ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della ordinanza ovvero dalla sua notifica se anteriore, disponendo, altresì, l’accantonamento delle somme destinante alla società ricorrente sino alla definizione del giudizio nel merito.
6. Con il verbale del 20.12.2023 la Commissione per i riesami “MIS 411”, in esecuzione della predetta ordinanza, ha svolto una nuova valutazione della domanda di sostegno proposta dalla ricorrente per ottenere gli investimenti da impiegare nell’azienda agricola (PSR Campania 2014/2020) confermandone la non ammissibilità.
6.1. Pertanto, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 15.02.2024, la ricorrente ha impugnato il predetto verbale, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 L. 241 DEL 1990) - VIOLAZIONE DEL MANUALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO – ILLEGITTIMITÁ DERIVATA - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÁ – ILLOGICITÁ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA) con il quale ha dedotto l’illegittimità della nota nella parte in cui assume come fondamento per l’inammissibilità della domanda di sostegno i motivi già enunciati nel verbale del 28.09.2023, (impugnato con ricorso introduttivo per essere intervenuto successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva). Diversamente, secondo la tesi attorea, l’unico motivo a cui fare riferimento sarebbe quello relativo all’avvenuta coltivazione del fondo, indicato nel verbale della Commissione del 14.06.2023 che, precedendo la pubblicazione della graduatoria, avrebbe determinato l’esclusione della ricorrente.
II VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE ART. 20 DEL BANDO – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÁ – ILLOGICITÁ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA con cui l’operato dell’amministrazione regionale viene censurato nella parte in cui avrebbe ritenuto che i terreni non fossero coltivati, sulla base di una lettura asseritamente irragionevole del verbale del 14.06.2023.
Al contrario, sostiene l’esponente, da una corretta lettura del “Verbale BIO-PRODUZIONI VEGETALI” del 26.07.2023 emergerebbe che 1) l’area interessata dalla coltivazione dei broccoletti è pari a 1,96 HA, coincidente con i dati del BPOL e del fascicolo aziendale allegati alla domanda. Tale circostanza si evincerebbe dalla quantità di ortaggio prodotto, pari a 116,869 KG/HA, per un ammontare complessivo di Kg 200 ; 2) la ridotta produzione annuale sarebbe da attribuire alle avversità atmosferiche e per tale ragione, considerata l’esigua produzione annuale, la merce sarebbe stata destinata all’autoconsumo; 3) diversamente da quanto riferito dalla Regione, la lavorazione avrebbe riguardato anche il 2022 dal momento che la coltivazione dell’ortaggio sarebbe stata attestata dal 03.09.2022 al 25.07.2023.
III VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE ART. 20 DEL BANDO – ILLEGITTIMITÁ DERIVATA - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÁ – ILLOGICITÁ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA con cui la deducente ha dedotto l’illegittimità del verbale nella parte in cui non ha considerato la prova dell’avvenuta coltivazione del terreno anche sulla base del report fotografico esibito dall’istante in occasione dell’incontro per il riesame della domanda e dal quale si evincerebbe che a settembre 2022 il terreno era coltivato.
IV VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241 DEL 1990) – VIOLAZIONE ARTT. 14, 17 E 20 DEL BANDO – ILLEGITTIMITÁ DERIVATA con cui, infine, viene dedotta l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui, tra le ragioni di inammissibilità della domanda, la Regione ha indicato l’omessa produzione di foto interne al locale destinato ad ospitare i macchinari da finanziare. Sotto tale profilo, in occasione del riesame, la Regione ha escluso la portata lesiva della richiesta, affermando che “ la richiesta delle foto del fabbricato non costituiva motivo di inammissibilità ma motivo di chiarimento ”.
Sul punto, la ricorrente deduce che il bando non imporrebbe il deposito di foto unitamente alla presentazione della domanda e che la documentazione fotografica sarebbe prevista soltanto per le “domande di pagamento” (art. 17.2), laddove la ricorrente ha proposto “domanda di sostegno”.
Più in particolare, con riguardo agli immobili, il bando prescriverebbe il deposito di foto solo per quelli oggetto di ristrutturazione (art. 14.4 comma 5), circostanza esclusa nel caso in questione.
In ogni caso, la ricorrente avrebbe prodotto la foto aerea dell’immobile.
A tutto voler concedere, la produzione fotografica sarebbe comunque agevolmente surrogabile attraverso la previsione del bando della “visita in situ” (art. 20.3).
7. All’udienza pubblica del 13.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. In via preliminare questo Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 06.11.2023, essendosi l’interesse della ricorrente trasferito e concentrato sul verbale prot. 2023.0615124 del 20.12.2023 con il quale la Commissione per i riesami “MIS 411”, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 477 del 2023, resa da questo Tribunale, ha svolto una nuova valutazione della domanda di sostegno proposta dalla ricorrente per ottenere gli investimenti da impiegare nell’azienda agricola (PSR Campania 2014/2020), confermando la non ammissibilità della stessa.
A tale proposito, giova ricordare che “ Il remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto gravato, restituendo all’Amministrazione l’intero potere decisionale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; il nuovo atto, infatti, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo. Il provvedimento adottato all’esito del remand, infatti, lungi dal costituire una mera integrazione della motivazione del precedente, si configura come espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell’Amministrazione, in presenza delle quali deve ritenersi che la sostituzione dell’atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento (che non sia meramente confermativo del precedente) rende improcedibile il ricorso ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 13 maggio 2024, n. 408).
9. Tanto premesso, e passando all’esame dei (secondi) motivi aggiunti del 15.02.2024, il ricorso proposto è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
9.1. Principiando dal primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la doglianza non colga nel segno, tenuto conto del fatto che la Regione, in adempimento dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R., ha correttamente provveduto ad effettuare il riesame nel contraddittorio con la parte ricorrente.
Al di là del riepilogo dei motivi di non ammissibilità già enunciati all’esito del riesame e trasmessi con nota prot. n. 2023.0461818 del 28.09.2023, la Commissione per i riesami “MIS 411” ha ampliato le proprie valutazioni dando diffusamente conto, motivo per motivo, della superabilità delle obiezioni mosse dalla difesa della ricorrente.
D’altra parte, si è in presenza di un provvedimento del tutto nuovo, adottato in esito al riesame, che, in quanto tale, postula e consente alla pubblica amministrazione nuove valutazioni e nuova istruttoria e che ben può condurre a un esito ugualmente sfavorevole per l’interessato sebbene per motivi diversi o per gli stessi, purché, come nel caso di specie, compiutamente argomentato.
9.2. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante l’attinenza di entrambi al necessario requisito della “coltivazione del fondo” e alla relativa prova ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno.
In via di necessaria premessa, deve essere richiamato l’art. 7 del Bando, il quale, nel delineare le “ condizioni di ammissibilità e altre condizioni preclusive ”, prevede, ai fini della eleggibilità della domanda di sostegno (cfr. art. 7.2), che “ esclusivamente per le imprese di nuova costituzione, in mancanza di fascicoli che coprono l’intero triennio, verranno considerati i dati di PS disponibili a fascicolo supportati da documenti contabili e fiscali probatori per le spese specifiche sostenute nell’attuazione del piano di coltivazione aziendale (materie prime, operazioni di coltivazioni) dichiarato in fascicolo ”.
Tanto precisato, rileva in punto di fatto che la Montedoro S.r.l. sia in effetti una impresa di nuova costituzione alla quale, pertanto, si applica la disposizione sopra richiamata.
Sul punto, l’amministrazione bene ha argomentato ritenendo insufficiente la documentazione contabile e fiscale prodotta dall’istante con riferimento all’attuazione del piano di coltivazione aziendale dichiarato.
Invero, i dati del BPOL allegati alla domanda di sostegno riportano un piano di utilizzo della SAU per l’annualità 2022 di 1.96 Ha di broccoletti di rapa e 2.53 Ha di erbaio.
Tuttavia, dalla documentazione visionata in contraddittorio (cfr. verbale BIO-PRODUZIONI VEGETALI del 26.07.2023) la commissione ha potuto al più prendere atto dell’avvenuto impianto della coltivazione di broccoli, senza tuttavia rintracciare alcuna dimostrazione relativa alla coltura vera e propria, indicata e posta alla base del calcolo della P.S.
Il verbale del biologico allegato, riferito al sopralluogo dell’organismo di controllo per l’annualità 2022, restituisce la presenza di un erbaio quale unica produzione destinata alla commercializzazione.
Al contrario, le orticole (broccoletto) risultano coltivate per autoconsumo (rilevando la precisazione attinente alle avversità atmosferiche al solo scopo di giustificare il minore quantitativo “ prodotto ” rispetto a quello “ previsto ”).
Nello spazio riservato all’ispettore è difatti affermato che “[…] L’AZIENDA, NEL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA), CONDUCE SEMINATIVI PRINCIPALMENTE A ORTICOLE/FORAGGERE per ha 4,5011 DOVE LE ORTICOLE SONO DESTINATE AD AUTOCONSUMO FAMILIARE, MENTRE LE FORAGGERE SONO STATATE SFALCIATE MA CON MANCATO RACCOLTO A CAUSA DELLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE MOLTO INTENSE CHE HANNO INCISO SUI RACCOLTI E SULLE PRODUZIONI. COLTURE PRESENTI COME DA PAPV ANCHE SE GIA’ RACCOLTE, SONO STATI VISIONATI I RESIDUI COLTURALI. NOTIFICA COME DA REALTA’AZIENDALE DEL 22/08/2022 […]” (cfr. p. 6 verbale BIO-PRODUZIONI VEGETALI del 26.07.2023).
E, d’altra parte, neppure il report fotografico allegato dall’istante è tale da indurre ad esiti valutativi difformi da quelli a cui è pervenuta l’amministrazione: le foto fornite, visionate ed acquisite, si limitano, difatti, a dimostrare, al più, la fase di impianto, senza alcuna certa rappresentazione della coltura.
Alla luce di tali considerazioni, non è dunque possibile muovere alcuna censura alla determinazione dell’amministrazione regionale, considerando che la produzione realmente ottenuta, per come desumibile dai documenti esibiti dalla ditta, non è utile ai fini della determinazione della P.S. aziendale necessaria quale requisito di eleggibilità previsto dal Bando.
9.3. Deve, infine, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse limitatamente al quarto e ultimo motivo di impugnazione, riferendosi la censura della ricorrente a una parte del provvedimento del tutto priva di portata lesiva.
La ricorrente, difatti, ha impugnato quella parte del verbale con la quale la commissione in sede di riesame, superando una censura formulata nell’ambito dei primi motivi aggiunti, si è limitata a specificare che “ la richiesta delle foto del fabbricato non costituiva motivo di inammissibilità ma motivo di chiarimento nel caso si fosse superata la motivazione principale […] Le foto del fabbricato avevano la finalità di verificare l’idoneità dello stesso ad ospitare la spesa di € 42.000,00 di macchinari (celle di affumicatura) destinati alla trasformazione e quindi l’ammissibilità di questa specifica ”.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in parte qua , avendo la ricorrente riproposto una doglianza già formulata con i primi motivi aggiunti e dei quali è stata già dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel senso sopra chiarito.
10. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati in data 06.11.2023 sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti depositati in data 15.02.2024 sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
11. Le spese di lite vanno compensate alla luce della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti del 06.11.2023;
c) dichiara in parte infondato e in parte inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti del 15.02.2024.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO