Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione IV civile
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 19/2025 r.g., in cui risultano promosse domande di liquidazione giudiziale ed ex art. 44 CCI, rispettivamente promosse da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Fabrizio Calvo;
RICORRENTE nei confronti di con sede in Catania via Martino Cilestri n.38 Controparte_1
(partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
amministratore unico , nata in [...] il [...] (codice Controparte_2
fiscale , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Marina Rosaria Laura Lombardo;
1
(partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
amministratore unico , nata in [...] il [...] (codice Controparte_2
fiscale , rappresentata e difesa, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Marina Rosaria Laura Lombardo;
RECORRENTE
A seguito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato da in data 22/1/2025, entro la Controparte_3 Parte_1
prima l'udienza del 4/3/2025, cioè in data 3/3/2025, la debitrice presentava domanda ex art. 44 CCI, con richiesta di conferma delle misure protettive.
Con decreto collegiale depositato in data 10/3/2025 veniva assegnato alla debitrice il termine di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano, con nomina del commissario giudiziale e fissazione delle modalità di adempimento degli obblighi informativi.
Designato il Giudice per i provvedimenti ex artt. 54 e 55 CCI, giusta decreto depositato il 10/3/2025, venivano confermate le chieste misure protettive per la durata di quattro mesi con successivo decreto depositato in data 26/3/2025.
Alla luce del deposito dei primi obblighi informativi in data 11/4/2025 e della successiva nota al riguardo del commissario giudiziale depositata in data
17/4/2025, con decreto depositato in data 2/5/2025 veniva fissata l'udienza collegiale del 6/5/2025, affinché la debitrice rispondesse ai rilievi sollevati dal commissario giudiziale.
In data 30/4/2025, acquisita in atti data del 2/5/2025, la debitrice depositava istanza i proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a), CCI.
pag. 2 di 21 Con nota depositata in data 7/5/2025 la debitrice
contro
-deduceva alle osservazioni del commissario, depositando documentazione e rendendo i chiesti chiarimenti, ad eccezione delle modalità del pagamento del prezzo di vendita dei
5/6 dell'immobile della società venduto a nell'ottobre del Controparte_2
2020, all'epoca socia e ora socia unica e legale rappresentante della stessa società, avendo dedotto che “Si è avviata richiesta di chiarimento contabile in merito al pagamento prezzo e compensazione di cui all'atto di vendita 22 ottobre 2020 al consulente contabile del periodo”.
All'esito della predetta udienza il Tribunale si riservava di provvedere.
Premesso quanto sopra, è appena il caso di rilevare, giusta iscrizione della domanda presso il Registro delle Imprese in data 11/3/2025, come la scadenza del termine di 60 giorni assegnato con decreto collegiale depositato in data
10/3/2025, va individuata nella data 12/5/2025 (per cadere i giorni 10 e 11 maggio di domenica, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c.).
Detto ciò, si osserva come, con la nota depositata il 7/5/2025, la debitrice ha dedotto narrato quanto segue:
“1. Sui rilievi della relazione marzo 2025 Con parere espresso dal commissario giudiziale, depositato in data 14 apri le 2025, sono stati sollevati alcuni rilievi a cui, in via preliminare, si risponde qui di seguito: Pagamento rate mutuo in merito ai rilievi sollevati dal commissario relativi al pagamento CP_4
delle rate dei finanziamenti chirografari intervenuti fra le date del 7 edell'11 marzo 2025 – post ricorso ma ante pubblica zione delle misure protettive – quindi tecnicamente non eseguibili per il vin colo procedurale, si fa presente che i suddetti pagamenti non avvenivano per cassa ma per addebito sul conto corrente;
quindi, non avendo ancora notificato all'istituto di credito nessun provvedimento di accesso alla procedura di crisi – reso dal Tribunale in data 6
pag. 3 di 21 marzo 2025, pubblicato e comunicato il 10 marzo 2025 – quest'ultimo ha eseguito i pagamenti che non inteso più stornare. Ove il tribunale lo ritenesse, anche sulla scorta del parere del commissario che ha ritenuto, comunque, il pagamento quale atto di parziale soddisfazione di un creditore che ha già esaurito la propria prestazione (la dazione di denaro), si chiede di essere autorizzati a richiedere lo storno delle somme pagate in data 7-10 e 11 marzo.
Pagamento retribuzione dipendenti in forze: Si porta all'attenzione del Collegio che il pagamento delle rate finanziamenti sopra detto non ha assolutamente inficiato il pagamento degli stipendi ai dipendenti relativi al mese di marzo
2025, ai quali è stato pagato un anticipo – pari al 50% del dovuto – in data 28 marzo 2025 e il saldo in data 2 aprile 2025, come si evince dall'estratto conto aprile 2025 che si allega (doc.1), perfettamente in linea con i termini di corresponsione degli emolumenti da lavoro dipendente. Pagamento F23: il commissario ha rilevato dall'estratto conto di marzo il pagamento di un F23 privo di causale;
orbene, trattasi del pagamento della rata INAIL afferente i lavoratori attivi, che, ovviamente, non possono svolgere attività di lavoro sprovvisti di assicurazione sugli infortuni. -Superamento Fido €.45.000,00: in merito alla questione rubricata, si rile va che il superamento del tetto massimo di scopertura, seppure di poche centinaia di euro, nel mese marzo è stato solo formale e non reale. Infatti, il disallineamento è stato determinato non da atti compiuti dalla bensì da un addebito per rate mutuo non esigibili in CP_1
virtù delle misure cautelari, eseguito dall'Istituto di credito per €. 2.452,19 e stornate in data 1 aprile 2025, come si evince dall'EC aprile 2025 in atti
(doc.1). Ne consegue che effettivamente non è stato superato il limite di disponibilità da affidamento. Pagamento fornitori: la volendo e CP_1
dovendo procedere con la continuità aziendale, deve necessariamente pag. 4 di 21 provvedere a rifornire il magazzino per le vendite. A tal fine nel mese di marzo
2025 ha provveduto ad eseguire gli ordini minimi che garantissero il minimo approvvigionamento del materiale di vendita;
pertanto, ha eseguito gli ordini a
, per importo di € 64,75 e € 43,15; € 251,87 per Parte_2 Pt_3
fattura del 25.3.2025; di € 1.224,89 per fattura del 26.3.2025 come da Pt_4
fatture che si depositano (doc. 2). Invece, le fatture allegate alla relazione del mese di marzo sono state tutte pagate in contanti al corriere, come da uso abituale protratto nel tempo. Il pagamento in contanti corrisponde al contante entrato in azienda con gli acquisti per cassa, che fanno sollevare di ulteriori
€.1.725,21 le entrate economiche precludendo, ancor più, l'ipotesi di superamento del limite di fido. In merito alla fattura datata 30 gennaio Per_1
2025, che il commissario la da per “non pagata”, da un attento esame in calce riporta la dicitura “pagata” e registrata ai fini iva in data 28 febbraio 2025.
Detta fattura, è probabile, che solo per errore sia stata depositata con la relazione marzo 2025. Fatturato esiguo: il commissario rileva che il fatturato del mese di marzo si “esiguo” in vista di una continuità aziendale;
è il caso di rammentare che ci troviamo di fronte a un'azienda in stato di insolvenza la cui ripresa non può certo valutarsi sulla base di un periodo di poche settimane, laddove la ripresa deve indiscutibilmente passare attraverso la ricostituzione del magazzino, per il quale fine si sta lavorando sull'accesso al fondo antiusura specificatamente dedicato al riposizionamento delle aziende nel mercato, e l'adeguamento a nuovi assetti lavorativi, circostanze che richiedono spazi temporali e operativi ben superiori alle due/tre settimane prese in considerazione nella relazione. Documentazione richiesta: con pec del
12.3.2025 il commissario ha richiesto documentazione che in parte è stata già fornita, e in parte verrà depositata separatamente direttamente in risposta pag. 5 di 21 diretta alla pec della pro cedura, e in parte viene depositata in questa sede, indicando come richiesto: - Consulenti esterni, oltre al già nominato advisor legale Avv. Marina Lombardo, quale consulente esterno il dott.
[...]
, consulente finanziario con studio in Cafalù Piazza Franco Persona_2
Bellipanni n.32. - banche di appoggio dell'attività aziendale dal 2020
[...]
agenzia Catania via G.Leopardi n.65 e (già Controparte_5 CP_6
agenzia Catania viale XX Settembre n. 47. - copia lettera disdetta CP_7
comodato (doc. 3) ; - relazione tecnica sui processi adottati per il riequilibrio aziendale (doc.4). Situazione immobiliare: la situazione immobiliare ha subito una rilevante alterazione rispetto a quanto indicato nella precedente relazione, in quanto Il creditore in data 23 aprile 2025 ha notificato a Parte_5
, a titolo personale, atto di pignoramento immobiliare sul bene Controparte_2
di proprietà di quest'ultima per la quota di 5/6 dell'intero, azionando il mede simo credito posto già con privilegio nel piano concordatario. Tale circostanza ha determinato la necessità di chiedere una proroga del termine di deposito del piano concordatario, la cui stesura è virata focaliz zandosi sull'accesso a finanza straordinaria attraverso un fondo di investimento (vd.
Relazione consulente finanziario). Ciò non ostante, ritenuto che in ipotesi di vendita del bene, porrà comunque il ricavato dalla vendita Controparte_2
dell'immobile, detratto quanto dovuto al fratello, in aumento di capitale, si sta procedendo a formulare nuova perizia tecnica al fine di attribuire il giusto valore al bene attualizzato alla data odierna. In merito all'azione giudiziaria avanzata da in danno a e a , Parte_6 CP_1 Controparte_2
conclusa con il verbale di mediazione in atti, questa focalizzava la causa pendenti su due punti:
1. Risarcimento per mancato godimento di 1/6 dell'immobile sino al 22 ottobre 2020 (vendita dell'immobile) 2. Scioglimento
pag. 6 di 21 della comunione fra e . Sul primo punto le Parte_5 Controparte_2
parti sono addivenute all'accordo secondo cui la si obbliga al CP_1
pagamento in favore di della somma di €. 160.000,00, e Parte_5
contestuale accollo del debito da parte di a titolo personale, Controparte_2
determinando il sorgere di una obbligazione solidale fra la e CP_1 CP_2
. Sul secondo punto, le parti hanno concordato che lo scioglimento della
[...]
comunione sarebbe avvenuta attraverso la vendita del bene, con conferimento contestuale di incarico di vendita ad agenzia immobiliare, per un importo di €.
800.000,00, da ridurre nel tempo in caso di mancata vendita, rima nendo comunque inalterato il diritto di ad ottenere un importo di €. Parte_5
110.000,00 indipendentemente dal prezzo effettivo di vendita. Si precisa che l'obbligazione di pagamento dei €. 110.000,00 grava esclusivamente su e non sulla trattandosi di divisione di bene personale Controparte_2 CP_1
in comunione. Si è avviata richiesta di chiarimento contabile in merito al pagamento prezzo e compensazione di cui all'atto di vendita 22 ottobre 2020 al consulente contabile del periodo. Recupero credito CDM: Ancora, come da relazione depositata, è emerso che la società condannata al CP_8
pagamento in favore della della somma di €. 144.000,00 risulta chiusa, CP_1
come da visura Camerale che si produce (doc. 5); pertanto, poichè si ravvisano ipotesi di responsabilità in capo al liquidatore/socio e al Controparte_9
socio per una chiusura societaria pur in presenza di un Controparte_10
giudizio risarcitorio, e quindi di una possibile esposizione debitoria che non emerge dal verbale di bilancio liquidatorio, si valuta una azione diretta a danno di entrambi e, a tal fine, si è in attesa dell'esito della verifica patrimoniale per dare corso ad azione mirata. Sintesi dell'attività svolta e in corso di svolgimento
Da 3 aprile 2025 fino alla data odierna la società, avendo conferito incarico al pag. 7 di 21 consulente esterno dott. , ha avviato per la sua Persona_2
definizione la stesura del Bilancio di Esercizio anno 2024, che porterà una visione rapida dei problemi, degli aspetti e dei dati fondamentali della esposizioni con Erario, Fornitori, Banche, Dipendenti, al fine di dare vita alla possibilità di intervenire con un'operazione di finanza straordinaria, con la compartecipazione nelle quote societarie di un Fondo d'Investimento, nello specifico Private Equity, con la finalità di riportare in nero i conti dell' , Pt_7
in positività gli indici di bilancio, Key Performance Indicators, soddisfare i dati afferenti alla redditività.
2. Relazione aggiornata sulla situazione finanziaria della società Da 4 aprile 2025 al 6 maggio 2025 la ha gestito le proprie CP_1
risorse finanziarie transitate nei due conti correnti aperti presso n. CP_11
000300571870 e BAPS n. 045 - 330 1291466, che si producono in copia, dai quali è possibile evincere che le operazioni eseguite riguardano esclusivamente atti di ordinaria amministrazione su posizioni maturate successivamente al deposito del ricorso e funzionali all'esercizio dell'attività in continuità. In particolare si rileva quanto segue: Uicredit n. 000300571870 Premesso che il conto corrente gode di un fido per €. 45.000,00 interamente utilizzato ormai da qualche anno;
Che al 31 marzo 2025 un saldo iniziale a debito era di €.
45.326,09, per l'ultra fido di €. 326,09 ci si riporta a quanto sopra detto. Che le operazioni evidenziate in entrata riguardano le seguenti voci: - prestito Tes_1
€. 2.452,49 - entrate pos €. 14.137,05 - entrate per cassa €. 10.721,5 - entrate bonifici €. 2.233,59 totale €. 27.089,14 Le operazioni evidenziate in uscita riguardano le seguenti voci - competenze e interessi bancari €. 165,90 - saldo retribuzione marzo €. 3.018,00 - F23 ( ) €. 5.937,21 - Fornitori CP_12
acquisti €. 7.735,93 - Utenze €. 952,34 - Assicurazioni ratei €. 59,91 - Cofidis per pignramento €. 220,75 - Manutenzione antincendio €. 69,07 - Parte_8
pag. 8 di 21 Pagamento effetti €. 665,30 Totale €. 18.824,41 Saldo finale a debito al 30 aprile 2025 €. 34.909,40.Emerge un recupero del disavanzo affidamento di €.
10.416,69 n. 045 - 330 1291466 Premesso che il conto corrente gode di CP_6
un fido per €. 30.000,00 interamente utilizzato ormai da qualche anno;
Al 31 marzo 2025 un saldo iniziale a debito era di €. -28.341,78 Nessuna operazione si evidenzia in entrata Le operazioni evidenziate in uscita riguardano le seguenti voci - interessi, commissioni e competenza di banca €. 265,40 - canoni
€. 21,33 - carta credito €. 31,28 - Rateo assicurazione €. 45,58 Totale €. 363,59
Saldo finale a debito al 30 aprile 2025 €. 28.423,64. 3. Stato di predisposizione della proposta concordataria La proposta concordataria, come indicato nella precedente relazione si sta va sviluppando attraverso la valutazione dei bilanci degli ultimi tre anni e i flussi in entrata e in uscita, nonché la definizione del bilancio 2024 e la proiezione del bilancio provvisorio 2025; nonché attraverso la suddivisione dei creditori in classi, prevedendo trattamenti differenziati tra le classi e ipotesi di ristrutturazione dei singoli debiti. Ancora, attraverso la cessione dei beni immobili, anche frazionati al fine di renderli maggiormente appetibile al mercato;
a tal fine si è provveduto ad interloquire con l'archivio presso il e l'ufficio Catastale per verificare la regolarità e Controparte_13
la frazionabilità degli stessi. SI è in attesa di risposta. Attraverso l'accesso ad aiuti finanziari presso Confidi Imprese per l'Italia con sede in Catania via
Mandrà 8: si è in attesa di parere di fattibilità per l'accesso diretto al fondo.
Tuttavia, malgrado siano state avanzate diverse attività, i fatti sopra menzionati
– pignoramento dell'immobile e chiusura della CDM - hanno imposto un arresto sulla predisposizione del piano e una cambio di rotta nella sua definizione seguendo le linee indicate nella relazione del consulente finanziario versata in atti. Per tale motivo è stata depositata istanza di proroga dei termini pag. 9 di 21 di deposito del piano concordatario. Alla luce di quanto sin qui relazionato, sulla scorta di un seppur minimo recupero contabile, si rimane estremamente fiduciosi sulla fattibilità di una ripresa aziendale che merita, sulla scorta dello spirito del codice della crisi d'impresa, la possibilità di rientrare nel mercato sfruttando quel Know out acquisito inoltre sessanta anni di attività”.
Con la precedente nota depositata in data 2/5/2025, la debitrice ha narrato e richiesto quanto segue:
“Con la presente istanza si chiede all'Ecc.mo Tribunale di concedere un termine di ulteriore sessanta giorni o di diversa ampiezza come ritenuto congruo e opportuno, sussistendo, nel caso, i giustificati motivi richiesti dalla legge, come comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Dopo il deposito del ricorso c.d. prenotativo sono state poste in essere le seguenti attività relative alla definizione della proposta e del piano concordatario;
– attività di ricognizione e valorizzazione delle poste dell'attivo e del passivo;
– attività di revisione delle poste attive e passive da parte del consulente nominato;
– regolare adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenuti nel decreto di concessione dei termini;
In una prima stesura della proposta è stato possibile stabilire i seguenti contenuti di massima:
1. aumento del capitale sociale, in ragione del ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà dell'amministratore per 5/6, la cui Controparte_2
vendita dell'intero è già stata concordata fra i comproprietari con il verbale di mediazione del 17 aprile 2024 (cfr doc 10 in ricorso) e conferito incarico ad agenzia immobiliare esperta nel settore, individuata nell'agenzia Catania centro Professionecasa (doc. 14 in ricorso).
2. esecuzione della sentenza n.
7942/2024 resa dal Tribunale di Catania in danno alla per il CP_8
recupero della somma di €.144.000,00. 3. accesso alla finanza esterna. 4.
pag. 10 di 21 accesso al Fondo di Prevenzione usura art. 15 L- 108/96 - Ministero del Tesoro, la cui ratio è la reimmissione dell'azienda sul mercato. Relativamente al punto 4
l'azienda ha tenuto incontri prodromici valutativi con la Confidi Imprese per l'Italia con sede in Catania via Mandrà 8, come già relazionato, e si è in attesa di parere di fattibilità per l'accesso diretto al fondo ovvero a finanziamento agevolato garantito. Inoltre, è stata redatta una divisione del creditori per classi, da cui emerge fra i creditori muniti di privilegio , con Parte_5
garanzia ipotecaria. Nonostante il lavoro svolto, e testimoniato da quanto ora riferito, la ricorrente necessita di una proroga del termine già concesso, stante che sono intervenuti i seguenti fattori modificativi degli intenti di risanamento:
Il creditore in data 23 aprile 2025 ha notificato a Parte_5 CP_2
, a titolo personale, atto di pignoramento immobiliare sul bene di
[...]
proprietà di quest'ultima per la quota di 5/6 dell'intero, azionando il medesimo credito posto già con privilegio nel piano concordatario. E' evidente che il creditore sta agendo in chiaro spregio dell'art. 4 CCII, che sancisce il dovere, non solo in capo al debitore ma anche in capo ai creditori, di comportarsi secondo buona fede nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, evidenziando come la norma rende i creditori, concepiti finora essenzialmente come titolari di diritti, destinatari di specifici doveri, anzitutto verso il debitore stesso. ha dato Controparte_2
incarico al proprio legale di procedere con la valutazione di una opposizione all'esecuzione, in funzione della buona riuscita piano concordatario in definizione. Guardando oltre l'atteggiamento processuale, l'azione del Parte_6
determina una possibile variazione del piano che dovrà essere
[...]
valutata anche a tutela degli altri creditori, sia essi privilegiati che CP_14
infatti, l'azione esecutiva immobiliare porterebbe l'amministratore CP_1
pag. 11 di 21 ( ) a dover limitare l'apporto in aumento di capitale, a seguito Controparte_2
della vendita, decurtato di quanto verrà eventualmente assegnato al Parte_9
; ma per contro il piano concordatario sarebbe epurato del creditore
[...]
che ha agito in via personale sull'amministratore, trattandosi dello stesso credito vantato, e conseguentemente anche l'esposizione debitoria societaria assumerebbe diversa proporzione con un creditore privilegiato in meno e ciò a vantaggio anche dei creditori chirografari. Ancora, come da relazione depositata, è emerso che la società condannata al pagamento in CP_8
favore della della somma di €. 144.000,00 risulta chiusa, come da CP_1
visura Camerale;
pertanto, poichè si ravvisano ipotesi di responsabilità in capo al liquidatore/socio RO e al socio per una CP_9 Controparte_10
chiusura societaria pur in presenza di un giudizio risarcitorio, e quindi di una possibile esposizione debitoria che non emerge dal verbale di bilancio liquidatorio, si valuta una azione diretta a danno di entrambi e, tal fine, si è in attesa dell'esito della verifica patrimoniale per dare corso ad azione mirata. Gli eventi emersi successivamente al deposito del ricorso per accesso alla misura prenotativa e in prossimità dello scadere dei termini per il deposito del piano, rendono indispensabile un ulteriore termine al fine di poter rimodulare il contenuto della proposta e del piano stesso. Tutto ciò premesso, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_15
amministratore unico , nata in [...] il [...] codice Controparte_2
fiscale , con sede in Catania via Martino Cilestri n.38 C.F._2
partita IVA , rappresentante e difesa, ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i., P.IVA_1
chiede all'Ecc.mo Tribunale di concedere un ulteriore termine di sessanta giorni o comunque diverso termine ritenuto opportuno e congruo rispetto a quello già concesso, per la presentazione della definitiva e completa proposta pag. 12 di 21 concordataria, del piano concordatario e della documentazione prevista e necessaria, sussistendo nel caso il presupposto dei giustificati motivi per come sopra dimostrato. Nel caso di accoglimento, si chiede altresì di voler assegnare nuovo termine per il deposito della conseguente informativa sulla gestione dell'attività ex art. 44, comma 1, lett. c) c.c.i.i.”.
Premesso quanto sopra e preso atto dei chiarimenti per come resi dalla debitrice ai rilievi sollevati da , in questa sede non vi è dubbio Controparte_16
che assuma pregnanza la richiesta di proroga del termine di cui all'art. 44 CCI.
Il comma 1, lett. a) dell'articolo in commento prescrive che il termine è
“prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”.
Nella specie, la debitrice non ha in concreto specificato l'attività compiuta nel termine assegnato per la predisposizione di un effettivo progetto di regolazione dell'insolvenza (essendo definita in tale stato anche con la nota depositata in data 7/5/2025),
All'istanza del 2/5/2025 non ha allegato alcuna documentazione, a eccezione della visura camerale ordinaria della , propria Parte_10
debitrice (cancellatasi dal Registro delle Imprese con atto iscritto il 18/9/2023) e del bilancio pubblicato dell'anno 2023 di tale società.
pag. 13 di 21 Con la nota depositata in data 7/5/2025, al di là del chiarimenti resi sui rilievi del commissario, ha dedotto, per ciò che qui assume pregnanza, di aver conferito incarico, oltre al già nominato advisor legale Avv. Marina Lombardo, al dott.
, consulente finanziario con studio in Cefalù Piazza Persona_2
Franco Bellipanni n.32, ma non ha prodotto, né con la detta nota, né in precedenza, il relativo documento scritto attestante il conferimento dell'incarico, anche per vagliarne l'epoca rispetto alla domanda in questa sede avanzata a e al conseguente termine concesso.
In entrambe le predette note la debitrice non ha dettagliato l'attività concretamente espletata e non ha richiamato alcun concreto progetto in fase di predisposizione, limitandosi ad asserzioni generiche e vaghe.
Né l'attività concretamente espletata e il progetto in divenire è evincibile dalla
“relazione consulente finanziario”, datata 28/4/2025 e allegata alla citata nota del 7/5/2025, posto che ivi il detto consulente ha semplicemente dato atto di stare svolgendo attività per la formazione del bilancio della società debitrice per l'anno 2024, dalle cui risultanze, per come è dato evincere, dovrebbero ricavarsi le caratteristiche e modalità di un'“operazione di finanza straordinaria” ad opera di un fondo di investimento (Private Equity), per attuare la quale la proroga sarebbe essenziale. Manca, tuttavia, la dimostrazione di una qualche interlocuzione col citato fondo di investimento e anche la suddetta relazione è priva di qualsivoglia specificazione quanto ai dati attuali e di prognosi (che, si comprende dalla medesima relazione, neanche il detto consulente sembra in grado di fornire) e di un qualche progetto, pur ricavabile in nuce, per caratteristiche e tempi, che consentirebbe un ragionevole risanamento, al di là di generiche asserzioni e mere petizioni di principio ivi riportate. Inoltre, nella stessa relazione si richiama ancora una volta la vendita, peraltro solo con pag. 14 di 21 riferimento a una sola unità immobiliare, della quota di cinque sesti dell'immobile indicato nel ricorso ex art. 44 CCI, senza, però, l'indicazione delle specifiche risorse da ricavare e l'impatto delle stesse nel risanamento, con obliterazione, peraltro, del fatto per cui tali quote in capo all'amministratrice, per come affermato dalla stessa parte, sono state nelle more sottoposte a vincolo di indisponibilità per pignoramento (notificato, in mancanza di notizie in ordine alla successiva trascrizione dello stesso), con sottrazione alla proprietaria (e quindi alla debitrice) dei tempi di acquisizione dell'eventuale eccedenza, una volta soddisfatto il credito del pignorante, e della determinazione del valore di stima secondo criteri di libero mercato (avendo la stima dei beni pignorati criteri diversi, per difetto).
Sostanzialmente la proroga, in assenza di un qualche progetto per la risoluzione dell'insolvenza e di documentazione che attesti l'attività effettivamente svolta a tal fine nel termine concesso (peraltro genericamente dedotta), è fondata su esigenze che sarebbero dovute a “fattori modificativi degli intenti di risanamento” originariamente espressi nel ricorso ex art. 44 CCI (v. pag. n. 3 della nota depositata il 2/5/2025).
Tali “fattori modificativi”, tuttavia, a ben vedere si fondano sulla cancellazione della società debitrice nel settembre del 2024, Parte_10
cioè ben prima del deposito del ricorso ex art. 44 CCI, oltre che nel pignoramento delle quote di cinque sesti del bene immobile dell'amministratrice le cui risorse avrebbero dovuto essere destinate al risanamento, pignoramento che, però, origina da un debito per fruttificazione riconosciuto con atto transattivo del 17 aprile 2024 (in atti), ivi assunto in solido nei confronti del comproprietario dall'attuale amministratrice con la società debitrice.
pag. 15 di 21 In tale contesto, non può tralasciarsi il dato per cui dalle stesse deduzioni della debitrice si evince l'insussistenza di qualsivoglia adeguato assetto, né per le finalità di cui agli artt. 2086 e 2475 c.c., né per le finalità di cui all'art. 3 CCI, non avendo neanche allegato di essersene munita in qualche momento. In ogni caso, dopo l'inutile decorso del primo termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCI, l'assenza di adeguati assetti si desume e ha avuto l'effetto pratico per cui i fatti nuovi sopravvenuti che imporrebbero la proroga senza l'indicazione di un qualche progetto di risanamento, nel senso richiesto dal medesimo art. 44 CCI:
- o non sono nuovi, ma non sono stati tempestivamente rilevati, benché anteriori di diversi mesi alla presentazione del ricorso qui in esame
(cancellazione della ), da un lato;
Parte_10
- o non sono stati adeguatamente preventivati, benché la relativa prognosi fosse facilmente formulabile (pignoramento delle quote di 5/6 degli immobili dell'amministratrice, acquisiti dalla stessa società debitrice nel 2020), rispetto a un credito altrui riconosciuto, cristallizzato in un titolo esecutivo (verbale di conciliazione dell'aprile 2024) e rimasto insoddisfatto, dall'altro.
Del resto, è evidente che la proroga possa essere concessa ai sensi del novellato comma 1, lett. a) dell'art. 44 CCI (a maggior ragione nella fattispecie all'esame in cui risulti presentata domanda di liquidazione giudiziale) solo nel caso in cui la debitrice abbia adempiuto gli obblighi discendenti dalla concessione del primo termine, tra cui essersi attivata, secondo buona fede e correttezza sulla base dei principi generali espressi dall'art. 4 CCI, tempestivamente in modo utile alla risoluzione dello stato di crisi e di insolvenza, esponendo gli elementi fattuali da cui desumere la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con relativa informazione da riversare in atti.
pag. 16 di 21 La debitrice, nel caso a mano, ha violato tutti i superiori precetti.
Tale domanda ex art. 44 CCI ha assunto, alla luce di ciò, carattere dilatorio, nella piena consapevolezza in capo alla detta parte, al momento della presentazione della citata domanda, di non essere in grado di predisporre, entro il termine assegnato, alcuna idonea soluzione del proprio stato di insolvenza e, di conseguenza, di rendere, in qualsivoglia forma, un quadro informativo a ciò sufficiente.
Le superiori considerazioni sono sufficienti a negare la chiesta proroga, così da doversi pronunciare sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In ordine all'apertura della liquidazione giudiziale, si osserva come la debitrice è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI.
In atti emergono debiti esattoriali procedibili per euro 117.774,78 (comprensivi di accessori), debiti nei confronti dell per euro 13.187.09 (v. informative CP_12
in atti) e il debito nei confronti del ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale per euro 23.020,08, oltre accessori, qui non contestato. Il tutto ben oltre la soglia di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI.
Il superamento delle soglie ex art. 2, lett. d), nn. 1 e 2, CCI, è acclarato, ad esempio, dal bilancio dell'anno 2023, con debiti ivi attestati per euro
507.616,00.
La stessa debitrice ha ammesso il proprio stato di insolvenza (v. ad esempio pag.
4 della nota depositata il 7/5/2025), che è chiaramente evincibile dalla condotta tenuta nel presente procedimento unitario, sopra riportata, e risulta vieppiù confermata dall'esigenza manifestata dalla parte di reperire risorse esterne per far fronte all'esposizione debitoria.
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 17 di 21 La pronuncia della presente sentenza implica la perdita di efficacia delle misure protettive, sub art. 55 CCI.
Per la nomina del Curatore occorre tener conto dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i..
P.Q.M.
denega la proroga del termine ex art. 44 CCI;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
con sede in Catania via Martino Cilestri n.38 (partita Controparte_1
IVA ), avente come suo legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1
amministratore unico , nata in [...] il [...] (codice Controparte_2
fiscale ; C.F._2
nomina il dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Delegato per la procedura nomina l'avv. SIMONE MELATO Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma
III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.;
pag. 18 di 21 stabilisce il giorno 30/09/2025 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei pag. 19 di 21 redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pag. 20 di 21 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo dott. Mariano Sciacca
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