Articolo 6 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 5Articolo 7
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31 maggio 1964
Art. 6. Qualifiche del personale ausiliario tecnico

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:
Agente tecnico capo;
Agente tecnico.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964