Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 819 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: divorzio contenzioso- cessazione effetti civili vertente
TRA
( rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Massimo Cocchiara presso il cui studio in Benevento al
Corso Garibaldi nr. 82 elettivamente domicilia;
parte ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Maria Sorrentino presso il cui studio in San Giovanni a
Piro (SA) in Piazza Europa, n. 3,
resistente
NONCHÉ
interventore ex lege
CONCLUSIONE
Per parte ricorrente il sig. come da nota depositata in data Parte_1
3.10.2024: “si ribadisce tutto quanto già dedotto, eccepito depositato e richiesto e si insiste riportandoci alle conclusioni come rassegnate nella Domanda Giudiziale nonché nei successivi atti e verbali di causa e se ne chiede l'integrale accoglimento in uno al rigetto delle avverse domande perché improponibili, illegittime nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Per la resistente la sig.ra come da nota depositata in data CP_1
8.10.2024: “Confermare l'affidamento di alla sola madre con le Persona_1 limitazioni che discendono anche dal provvedimento ablativo della genitorialità emesso dal Tribunale dei Minorenni di Salerno;
a. Fare obbligo al di versare Pt_1 un assegno di mantenimento a favore della figlia per un importo di € 800,00 mensili;
detto importo dovrà essere adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT e dovrà essere versato alla secondo le modalità già in vigore, entro Parte_2
i primi cinque giorni di ogni mese;
il padre dovrà continuare a versare in coincidenza del pagamento della tredicesima mensilità e sino a quando tale mensilità verrà effettivamente percepita, lo importo ulteriore di euro 300,00. b. Fare obbligo al di versare a titolo di assegno divorzile a favore della resistente lo importo Pt_1 mensile di € 500,00 che dovrà essere adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato secondo le modalità già in vigore, entro i primi cinque giorni di ogni mese. Fare obbligo al di versare nella misura dell'80% Pt_1 le spese straordinarie;
c. Fare obbligo al di restituire alla i mobili Pt_1 CP_1 che arredavano la casa coniugale acquistati dalla all'atto del matrimonio e CP_1 trattenuti dal resistente allorquando ha lasciato la casa. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.07.2020, l'odierno ricorrente, il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto in
[...] data 14.6.2014 matrimonio concordatario con la sig. ; che dal loro CP_1 matrimonio nasceva una figlia, , nata il [...]; che venuta meno Persona_1
l'affectio i coniugi addivenivano alla volontà di separarsi consensualmente dinanzi all'intestato Tribunale in data 19.09.2019; che tale separazione si è protratta ininterrottamente, senza alcun mutamento delle condizioni condivise in sede di separazione. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa depositata in data 26.2.2021, l'odierna parte resistente, la RA , la quale pur aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio avanzata dal marito, esponeva in punto di fatto le ragioni che avevano condotto al dissolvimento dell'unione, imputabili ai comportamenti tenuti dal sig. in costanza di matrimonio e durante il Pt_1 periodo della gravidanza della piccola , provocando alla stessa resistente un Per_1 forte stress, narrando di diversi episodi intercorsi e sfociati finanche in una denuncia a carico del marito per cui pendeva procedimento penale per i reati di cui all'artt. 582, 594, 572 cod. pen. Esponeva, altresì, che anche successivamente alla nascita della figlia, , in data 24.10.2015 i comportamenti del Persona_1 ricorrente non mutavano, omettendo di far visita alla piccola, esercitando solo in via saltuaria il suo diritto, ostacolando la instaurazione di qualsiasi rapporto.
Esponeva, inoltre, che naufragata la possibilità di qualsiasi riconciliazione essi si determinavano a separarsi consensualmente, con accordi recepiti in sede di omologa dall'intestato Tribunale, mentre in data 20.01.2020, il Tribunale dei minorenni di Salerno dichiarava decaduto il sig. dalla Parte_1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia su ricorso della stessa resistente.
Tanto premesso, concludeva affinchè, stante anche il provvedimento ablativo della potestà genitoriale emesso dal Tribunale dei Minorenni venga confermato l'affidamento di alla sola madre con le limitazioni che discendono Persona_1 anche dal provvedimento ablativo della genitorialità emesso dal Tribunale dei
Minorenni di Salerno;
quanto al contributo economico per il mantenimento della figlia, chiedeva determinarsi nella misura di €. 800,00 mensili da adeguarsi automaticamente ogni anno, oltre al pagamento dell'ulteriore importo di €. 300,00 in corrispondenza del pagamento della tredicesima mensilità . Chiedeva, inoltre, determinarsi a carico del ricorrente l'importo mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile in favore della RA , nonché il pagamento CP_1 dell'80% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore. Chiedeva, inoltre, di “fare obbligo al di restituire alla i mobili che Pt_1 CP_1 arredavano la casa coniugale acquistati dalla resistente all'atto del matrimonio e trattenuti dal resistente allorquando ha lasciato la casa”, oltre vittoria di spese di lite.
Esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, all'esito dello stesso venivano confermate, in via provvisoria ed urgente, le condizioni concordate in sede di separazione e rinviata la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza celebrata dinanzi al GI, la causa veniva riservata in decisione sul solo status con sentenza emessa in data 2.2.2022 e rimessa sul ruolo previa concessione dei termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie articolate dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
La causa veniva, quindi, riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con provvedimento reso in data 3.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate.
MOTIVAZIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative alle statuizioni di carattere accessorie, attinenti alla figlia minore delle odierne parti in causa e la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
1. Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita nell'interesse di
Persona_1
Dal matrimonio delle odierne parti in causa è nata una figlia, , allo Persona_1 stato di anni 9.
Il sig. chiede confermarsi l'affido esclusivo alla RA , Pt_1 CP_1 richiamando quanto concordato dalle parti in sede di separazione. La resistente, dal suo canto, si associa alla predetta richiesta dando altresì atto che il Tribunale dei Minorenni di Salerno ha dichiarato decaduto il sig. dalla Parte_1 responsabilità genitoriale della figlia minore. Orbene, considerato che con decreto del 20-1-2020 (depositato il 24-1-2020) del
Tribunale per i minorenni di Salerno veniva pronunciata la decadenza del sig.
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, il Parte_1
Collegio non può che prenderne atto confermando l'affido esclusivo in favore della resistente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla minore, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con totale esclusione da tali scelte del padre. La madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, la residenza abituale della figlia.
Sul punto, è appena il caso di precisare che deve infatti ritenersi provata la carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di mancato accudimento. Del resto, non può tacersi che lo stesso ricorrente ha reiterato la richiesta di conferma delle condizioni concordate in sede di separazione con la controparte in ordine all'affido esclusivo della figlia alla madre, giustificato per la distanza geografica esistente con il domicilio paterno.
Né del resto, il sig. ha inteso in alcun modo richiedere una rimeditazione Pt_1 dei suddetti provvedimenti (attraverso una richiesta di reintegra nella responsabilità genitoriale), insistendo per la conferma delle statuizioni vigenti né sollecitando in qualche modo una regolamentazione del calendario di visita o un processo di riavvicinamento con la figlia, attraverso l'attività di impulso del
Tribunale.
Deve, quindi, confermarsi, di fronte alle allegazioni della sig.ra e CP_1
l'assenza di qualsiasi contestazione sul punto (cfr. allegazioni in sede di ricorso), il disinteresse paterno per i bisogni e per la situazione psicofisica della figlia minore.
Non è invece emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale a carico della madre che si occupa in via esclusiva della cura della figlia sin dalla sua nascita.
È pertanto conforme all'interesse di , allo stato di anni 9, il suo Persona_1 collocamento presso la madre.
Quanto alle frequentazioni del padre con la minore, pacificamente interrotte da tempo (cfr. provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Salerno che dà atto della completa assenza del padre dalla vita della figlia), si deve necessariamente tenere conto della giovane età di , allo stato di anni 9. Persona_1
Deve darsi altresì atto che in sede di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti sono state confermate le condizioni concordate in sede di separazione consensuale ove “le parti si impegnavano a concordate tempi e modalità per favorire le visite del padre” (cfr. ricorso congiunto di separazione alleg. 3 al fascicolo di parte ricorrente), ma che di fatto, per come emerge dalle difese delle parti e dal sopravvenuto provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Salerno, tali visite siano del tutto assenti avendo, di fatto, il ricorrente abdicato al suo esercizio per ragioni che egli non ha neanche chiarito. Anche dinanzi al Presidente del Tribunale il ricorrente dichiarava di voler attendere che la figlia cresca “per spiegarle l'accaduto e soprattutto che la mia assenza è dovuta a ragioni di lavoro” (cfr. verbale del
1.06.2021), non avanzando richieste di modifica o implementazione del calendario di visita.
Orbene, tenuto conto della assenza di rapporti con la minore che può dirsi pacifica, si ritiene necessario che, prima dell'eventuale ripresa di tali incontri, il padre segua un percorso di sostegno finalizzato a ridurre il rischio che possano ripetersi condotte pregiudizievoli per la figlia.
Solo all'esito del positivo espletamento di tale percorso, che potrà essere attivato dai servizi sociali territorialmente competenti nel caso in cui il padre ne manifesti l'intenzione, il sig. potrà riprendere, con la necessaria gradualità e Parte_1 inizialmente con modalità protette e poi osservate, la relazione con la figlia, secondo la valutazione che sarà all'uopo compiuta dai responsabili del servizio sociale.
2. Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_1
Per ciò che concerne il mantenimento della figlia minore delle parti, premesso che
è obbligo dei genitori, ex artt. 315 bis e 316 bis c.c., mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, tenuto conto dell'età dei figli e delle loro presumibili esigenze, devono trovare conferma in questa sede i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'esito della fase presidenziale, giacché non sono emerse, né sono state allegate dalle parti, circostanze sopravvenute tali da indurre il Collegio a modificare i provvedimenti assunti dal giudice della fase presidenziale. In particolare, le parti non hanno allegato, né tantomeno provato il verificarsi di alcuna circostanza tale da giustificare una diversa determinazione della misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, né vi
è prova che la situazione reddituale o patrimoniale delle parti abbia subito una modificazione rispetto a quella considerata dal giudice della fase presidenziale ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati con ordinanza del
2 giugno 2021.
Deve, difatti, rilevarsi che sebbene parte ricorrente deduca una flessione dei propri introiti gli stessi appaiano omogenei rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale e della separazione (cfr. dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 pari ad €. 34.315 omogeneo rispetto a quella del 2018 pari a circa 32.247,00).
Nè del resto, la circostanza della nascita di una altra figlia dalla sua nuova relazione, può incidere sulla debenza e sull'entità dello stesso, in quanto sicuramente controbilanciata dalle accresciute esigenze della figlia, allo stato di circa anni 9, mentre all'epoca della separazione di appena 4 anni.
D'altro canto, non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di €.
800,00 giustificato sulla circostanza dedotta del suo stato di disoccupazione della madre della minore, già sussistente, invero, per come prospettato dalla stessa resistente, anche all'epoca della separazione, dove il contributo fu determinato in
€. 400,00 di comune accordo.
Deve, altresì, darsi atto che parte ricorrente ha chiesto confermarsi l'obbligo assunto in sede di separazione consensuale di versamento di un ulteriore importo di €. 200,00 in coincidenza del percepimento della tredicesima mensilità. Il
Tribunale non può che limitarsi in questa sede a prenderne atto, trattandosi di obbligo assunto spontaneamente dalla parte.
A tali importi, è appena il caso di precisare, deve necessariamente aggiungersi il
100% dell'assegno unico, essendo la RA unico genitore affidatario CP_1 della minore, stante il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale dei Minorenni. Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e delle spese straordinarie della figlia, purchè documentate.
3. Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970 .
La RA chiede, in via riconvenzionale, riconoscersi un assegno CP_1 divorzile in suo favore nella misura di €. 500,00 sul presupposto del divario tra gli introiti e a fronte del proprio stato di disoccupazione.
Tale domanda è, invece, da rigettarsi non sussistendone i presupposti.
Come è noto, la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(Cass. 26 giugno 2019, n. 17098; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5605).
Nel caso di specie, occorre dunque considerare che, in sede di separazione consensuale, nessun assegno era stato previsto a carico del sig. in Parte_1 favore della sig.ra , sicché, pur nella diversità dei presupposti, in CP_1 assenza di apprezzabili peggioramenti della situazione di fatto della beneficiaria, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale o di specifiche allegazioni relative al ruolo endofamiliare svolto, non risulta raggiunta la prova dei presupposti per la sua debenza.
Del resto, non può non considerarsi che la RA , allo stato di anni 45 e CP_1 all'epoca della separazione di circa 39 dopo un matrimonio durato solo circa 4 anni, è laureata ed ha riferito, in sede di tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale, di aver svolto attività lavorative in passato presso aziende farmaceutiche anche in costanza di matrimonio. Ha altresì allegato nel corso del giudizio, di essersi attivata per svolgere attività lavorativa (tramite inserimento nelle graduatorie per supplenze presso le scuole) per cui non può ritenersi che ella versi in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento e che, in ogni caso, essa sia l'effetto di scelte fatte in costanza di matrimonio di fatto durato solo 4 anni ma in realtà naufragato dopo circa un anno dalla celebrazione dello stesso, epoca in cui la RA ha inteso far rientro CP_1 presso la sua famiglia, dove dava alla luce la figlia.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
4. Sulle ulteriori domande
In ordine alla ulteriore domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente (richiesta di restituzione di mobili detenuti dalla ex marito e da ella acquistati in costanza di matrimonio) si prende atto della formale rinuncia in sede di comparsa conclusionale del 3.2.2025. In ogni caso se ne deve statuire la inammissibilità non essendo direttamente connessa alla materia del contendere non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi. In particolare, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro;
etc. Invero
l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c.
e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
5. Sulle spese di lite
La natura della presente controversia, la mancata opposizione alla domanda sullo status, nonché il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio, induce questo Tribunale a ritenere che ricorrano eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- Dato atto che il sig. risulta dichiarato decaduto dall'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale sulla figlia minore affida (n. Persona_1
24.10.2015) alla madre con esercizio esclusivo della CP_1 responsabilità genitoriale;
- dispone che la minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
- dispone che, nel caso in cui il sig. manifesti la volontà di Parte_1 frequentare la figlia minore e ne faccia richiesta, egli intraprenda un percorso di sostegno finalizzato a ridurre il rischio che condotte comunque pregiudizievoli per possano ripetersi;
tale percorso sarà attivato Persona_1 dai servizi sociali territorialmente competenti su seria richiesta del ricorrente;
solo all'esito del positivo espletamento di tale percorso, il padre potrà riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità protette e poi osservate, la relazione con la figlia secondo la valutazione che sarà all'uopo compiuta dai responsabili del servizio sociale;
- pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia minore corrispondendo alla sig.ra , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma di euro 400 mensili, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- autorizza la madre a percepire il 100% dell'assegno unico corrisposto per la figlia minore;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla RA di CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 10.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni