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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 935/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Blasi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Brizzi che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso (PEC
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Perugia, rappresentata e difesa dall'Avv. Jamila Beltrammi del Foro di Spoleto
( ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Email_2
Piazza Garibaldi, 36A, giusta delega estesa a margine della memoria difensiva;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 25.7.24 accordo sottoscritto nel quale hanno dichiarato di essersi riavvicinate ravvivando l'affectio coniugalis, di volere abbandonare il giudizio rinunciando alla separazione e proseguire la propria unione coniugale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio non può che prendere atto della riconciliazione dei coniugi, da intendersi come situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali. La riconciliazione comporta, sotto il profilo degli effetti processuali, la improseguibilità del giudizio di separazione in corso, essendo venuto meno l'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Null'altro va deciso e, atteso l'esito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione delle parti.
2) Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
(Mariella Roberti)
2
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 935/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Blasi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Brizzi che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso (PEC
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Perugia, rappresentata e difesa dall'Avv. Jamila Beltrammi del Foro di Spoleto
( ed elettivamente domiciliata in Spoleto, Email_2
Piazza Garibaldi, 36A, giusta delega estesa a margine della memoria difensiva;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: le parti hanno depositato il 25.7.24 accordo sottoscritto nel quale hanno dichiarato di essersi riavvicinate ravvivando l'affectio coniugalis, di volere abbandonare il giudizio rinunciando alla separazione e proseguire la propria unione coniugale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla oppone”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio non può che prendere atto della riconciliazione dei coniugi, da intendersi come situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e che sono alla base del consorzio familiare, nonché atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali. La riconciliazione comporta, sotto il profilo degli effetti processuali, la improseguibilità del giudizio di separazione in corso, essendo venuto meno l'interesse allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Null'altro va deciso e, atteso l'esito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione delle parti.
2) Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
(Mariella Roberti)
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