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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14952 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36146/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in Roma, via Francesco Duodo n. 49, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Giuseppe Pannuti che li rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, CP_1 P.IVA_1 via Monte Zebio n .28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nicola Sabato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata il 20.8.2024 e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 giudizio Roma capitale deducendo - fra le altre cose e per i fini che interessano nella presente sede-:
- che in data 13.4.2022, verso le ore 6:50, , alla guida del ciclomotore Piaggio Verso Parte_1
Nexus targato CC00534, di proprietà di , era caduto a terra mentre percorreva via dei Parte_2
Prati Fiscali;
- che la caduta era stata cagionata da molteplici buche non segnalate presenti su detta via;
- che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni personali - nonché danni Parte_1 materiali al motociclo;
rilevato che la citazione così conclude: “1) previo accertamento dei fatti di causa dichiarare L'
[...]
in persona del Sindaco Pro-Tempore, responsabile del sinistro per cui è causa;
2) CP_2 condannare, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., il medesimo Ente in persona del Sindaco Pro - Tempore al totale risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal sig.
per un totale di € 20.519,13 comprensive di spese vive, oppure per una somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare, ai sensi e per gli effetti dell'artt.
2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., il medesimo Ente in persona del Sindaco Pro - Tempore al totale risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal sig. per un totale di € 1.714,53, oltre Parte_2 ad € 17,50 versate per la richiesta copia verbale di incidente,, oppure per una somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; rilevato che costituendosi Roma capitale ha dedotto - fra le altre cose e per i fini che interessano nella presente sede -:
- l'inapplicabilità della responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. nel caso di specie;
- l'infondatezza della domanda, anche con riguardo al regime di responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento;
rilevato che la comparsa così conclude: “- in via principale nel merito, rigettare le domande proposte dai signori e in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non Parte_1 Parte_2 provate;
- in via subordinata nel merito, nell'eventuale e denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a anche solo parziale, accertare anche quella esclusiva e/o CP_1 concorrente di parte attrice, e quindi dei signori e , ai sensi Parte_1 Controparte_3 dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione e/o riduzione del risarcimento dovuto. Con vittoria di spese di lite”; rilevato - in punto di diritto - che l'art. 2051 c.c. recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; rilevato che per giurisprudenza pacifica di legittimità cui si stima prestare adesione nella presente sede:
- “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cassazione civile, sez. III, 9.5.2024, n. 12663, così in massima ufficiale); - “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l'affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo)” (Cassazione civile, sez. III, 18.6.2019, n. 16295); rilevato, altresì, che l'art. 141 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. “codice della strada”), ai commi 1 e 2, prescrive rispettivamente che: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e che: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; rilevato, ancora, che l'art.143 del codice della strada prescrive che: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; rilevato che nel corso del procedimento sono stati assunti i seguenti mezzi di prova:
- interrogatorio libero dell'attore , il quale ha affermato quanto segue: “preciso che il Parte_1 giorno prima aveva piovuto e che la buca io non l'ho proprio vista e l'ho presa al centro. La buca era a ridosso di un semaforo che stavo guardando osservando che era rosso per cui mi stavo per fermare. Era impossibile vedere la buca perché era piena d'acqua dovuto alla pioggia ed essendo le
05.00 del mattino non era proprio visibile. Io non l'avevo mai vista” (cfr. verbale udienza del
26.2.2025);
- interrogatorio formale dell'attore , il quale sui capitoli di prova di seguito riportati Parte_1 ha così risposto: “1. Le è familiare via dei Prati Fiscali direzione via Salaria, anche nel tratto in cui si è verificato il sinistro verificatosi in data 13.04.2022, alle ore 06:50 circa, essendo poco distante dalla sua residenza, come da piantina che Le si mostra (cfr. doc. 2 , e la percorreva CP_1 pressoché quotidianamente con il ciclomotore Piaggio Verso Nexus targato CC00534 di proprietà del sig. , nel tragitto casa-lavoro” “confermo quanto mi si legge” (cfr. verbale udienza Parte_2 del 26.2.2025);
- prova testimoniale di il quale sui capitoli di prova di seguito riportati ha così Testimone_1 risposto: “a domanda del Giudice, dichiara: “non conoscevo l'attore prima del sinistro e non ho contenzioso col comune di Roma”; “1) “vero che in data 13.04.2022, alle ore 6:50 circa, il sig.
in Roma alla via dei Prati Fiscali, fronte via A. Silvani, perdeva il controllo del Parte_1 mezzo Gilera Nexus - tg. CC 00534 a causa del manto stradale dissestato Controparte_4 ed in presenza di buche” “io quella mattina mi trovavo a piedi in prossimità dell'incrocio che c'è scritto nell'atto” a domanda del giudice a quale atto si riferisca il testimone questi dichiara: “chiarisco che ho ricevuto una pec con l'indicazione di venire qui oggi. E basta. Quella mattina stavo andando al lavoro perché ero domiciliato in via Val Travaglia 38. Prendevo l'autobus a poche decine di metri da dove si è svolto il sinistro. Stavo andando alla fermata in corrispondenza di l.go Valturnanche in direzione p.le Clodio. Ho visto lo scooter condotto da questo ragazzo finire in terra. Data l'ora
06.00/06.30 circa la visibilità era ridotta ed essendoci stata probabilmente pioggia il giorno prima il terreno aveva ancora traccia di questo, quindi, nell'asfalto c'era una buca con acqua che contribuiva a rendere meno visibile il manto stradale. Io ero distante circa 5-6 metri dalla buca. La buca si trovava verso la parte sinistra della parte di carreggiata percorsa dal motorino. Ho visto che il motorino cadeva verso l'aiola centrale perché è passato sopra la buca e il conducente ha perso il controllo. Mi sono avvicinato per vedere come stava il ragazzo e ho atteso che arrivassero le forze pubbliche e soccorso per lui. Quando parlo di acqua mi riferisco al fatto che c'erano segni di pioggia pregressa, non saprei dire di quando. Il manto si stava asciugando, ma vi erano evidenze nette del fatto che aveva piovuto. Non ricordo la dimensione della buca su cui è caduto questo motorino. Non saprei dire se c'erano altre buche in quel tratto di strada”; 2) “vero che il sig. , a Parte_1 causa del sinistro occorso in Roma alla via Dei Prati Fiscali, avvenuto in data 13.04.2022 alle ore
6:50 circa, cadeva in terra subendo lesioni personali” “il ragazzo ricordo aveva dolore a un braccio e al piede. Era proprio ferito, non poteva deambulare”; 3) “vero che il motociclo Piaggio Verso –
Modello Gilera Nexus - tg. CC 00534 subiva danni materiali a causa del sinistro occorso in Roma alla via Dei Prati Fiscali, in data 13.04.2022, alle ore 6:50 circa” “penso che la carrozzeria sia stata danneggiata, ma non ricordo di preciso” (cfr. verbale di udienza del 24.9.2025);
- rilevato che a sostegno della domanda parte attrice ha prodotto il verbale di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia di Roma capitale ove, tra l'altro, si afferma: “particolarità strada: curva a visuale libera;
condizioni metereologiche: sereno;
fondo stradale: asciutto;
condizioni del traffico: normale;
illuminazione: luce diurna;
visibilità: buona”; quanto alla descrizione elle cause/circostanze dell'incidente: “il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' [quello dell'attore, ndr] era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”; “Giova precisare che giunti sul posto trovavamo il padre dell'infortunato, nonché proprietario del motociclo (identificato in atti), il quale ci riferiva che il figlio, alle ore 06:50 circa, aveva avuto un incidente, presumibilmente a causa di una buca posizionata sul lato sinistro della carreggiata di via dei Prati Fiscali, direzione via Salaria, di fronte a via Antonio Silvani (…) Stando
a quanto riferito dallo stesso, individuavamo sulla parte laterale sinistra della carreggiata di via dei
Prati Fiscali sopraindicata alcune buche, delle quali quella presumibilmente responsabile dell'incidente era posizionata di fronte a via Antonio Silvani (P.1) larga metri 0,90 lunga metri 1,15, profonda metri 0,10. (…) La carreggiata interessata al sinistro presenta andamento pianeggiante e leggermente curvilineo sinistrorso.” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione); rilevato che allegato all'indicato verbale è presente uno schizzo planimetrico della zona in cui si è verificato il sinistro e che di seguito si riproduce per una più agevole comprensione della motivazione;
ritenuto che
la relazione stilata dalla polizia di Roma capitale non evidenzia una situazione di alterazione del manto stradale - con riguardo al punto dell'incidente - particolarmente accentuata, discorrendo di buca larga meno di un metro, lunga poco più di un metro, e profonda 10 centimetri;
ritenuto che
la prova orale assunta - così come sopra riportata - non ha fornito elementi atti ad eventualmente palesare una condizione di obiettiva pericolosità assolutamente non superabile dal conducente del ciclomotore;
ritenuto - alla luce di quanto precede - che con una ordinaria accortezza nel percorrere il tratto viario, la dedotta asperità del manto stradale:
i. avrebbe ragionevolmente potuto essere evitata, tenuto conto della familiarità del conducente con la strada e con il tratto in questione, dallo stesso percorso pressoché quotidianamente per recarsi al lavoro (v. interrogatorio formale ); Parte_1
ii. avrebbe ragionevolmente potuto essere evitata, tenuto altresì conto delle sue contenute dimensioni rispetto alla complessiva larghezza della strada e della sua posizione verso il lato sinistro della carreggiata (v. testimonianza , tenuto altresì conto Testimone_1 dell'obbligo del conducente del mezzo di circolare sul lato destro della carreggiata;
iii. avrebbe potuto essere superata senza difficoltà tenendo un'andatura moderata e consona allo stato dei luoghi, quale quella che si impone a tutti gli utenti della strada (cfr. art. 141 codice della strada); iv. avrebbe potuto essere vista, tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni di luce al tempo e nel luogo del sinistro (v. verbale polizia Roma capitale); ritenuto - in conclusione - che la domanda deve essere respinta;
ritenuto che
non osta alla conclusione che precede la circostanza che la buca possa essere stata ricoperta d'acqua posto che proprio l'eventuale circostanza secondo cui avrebbe piovuto nelle ore antecedenti al sinistro avrebbe dovuto indurre il conducente ad utilizzare una maggiore cautela e circospezione nel prendere parte alla circolazione stradale;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto dell'attività processuale svolta e, in particolare, della ridotta attività afferente alla fase conclusionale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CO e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Roma Parte_1 Parte_2 capitale delle spese di lite che liquida in euro 3.376,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 27.10.2025.
IL GIUDICE
LU De IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36146/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in Roma, via Francesco Duodo n. 49, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Giuseppe Pannuti che li rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, CP_1 P.IVA_1 via Monte Zebio n .28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nicola Sabato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata il 20.8.2024 e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 giudizio Roma capitale deducendo - fra le altre cose e per i fini che interessano nella presente sede-:
- che in data 13.4.2022, verso le ore 6:50, , alla guida del ciclomotore Piaggio Verso Parte_1
Nexus targato CC00534, di proprietà di , era caduto a terra mentre percorreva via dei Parte_2
Prati Fiscali;
- che la caduta era stata cagionata da molteplici buche non segnalate presenti su detta via;
- che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni personali - nonché danni Parte_1 materiali al motociclo;
rilevato che la citazione così conclude: “1) previo accertamento dei fatti di causa dichiarare L'
[...]
in persona del Sindaco Pro-Tempore, responsabile del sinistro per cui è causa;
2) CP_2 condannare, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., il medesimo Ente in persona del Sindaco Pro - Tempore al totale risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal sig.
per un totale di € 20.519,13 comprensive di spese vive, oppure per una somma Parte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare, ai sensi e per gli effetti dell'artt.
2051 c.c. o, in subordine, 2043 c.c., il medesimo Ente in persona del Sindaco Pro - Tempore al totale risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal sig. per un totale di € 1.714,53, oltre Parte_2 ad € 17,50 versate per la richiesta copia verbale di incidente,, oppure per una somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; rilevato che costituendosi Roma capitale ha dedotto - fra le altre cose e per i fini che interessano nella presente sede -:
- l'inapplicabilità della responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. nel caso di specie;
- l'infondatezza della domanda, anche con riguardo al regime di responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- l'eccessività del quantum richiesto a titolo di risarcimento;
rilevato che la comparsa così conclude: “- in via principale nel merito, rigettare le domande proposte dai signori e in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non Parte_1 Parte_2 provate;
- in via subordinata nel merito, nell'eventuale e denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a anche solo parziale, accertare anche quella esclusiva e/o CP_1 concorrente di parte attrice, e quindi dei signori e , ai sensi Parte_1 Controparte_3 dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione e/o riduzione del risarcimento dovuto. Con vittoria di spese di lite”; rilevato - in punto di diritto - che l'art. 2051 c.c. recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; rilevato che per giurisprudenza pacifica di legittimità cui si stima prestare adesione nella presente sede:
- “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cassazione civile, sez. III, 9.5.2024, n. 12663, così in massima ufficiale); - “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l'affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo)” (Cassazione civile, sez. III, 18.6.2019, n. 16295); rilevato, altresì, che l'art. 141 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. “codice della strada”), ai commi 1 e 2, prescrive rispettivamente che: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e che: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; rilevato, ancora, che l'art.143 del codice della strada prescrive che: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; rilevato che nel corso del procedimento sono stati assunti i seguenti mezzi di prova:
- interrogatorio libero dell'attore , il quale ha affermato quanto segue: “preciso che il Parte_1 giorno prima aveva piovuto e che la buca io non l'ho proprio vista e l'ho presa al centro. La buca era a ridosso di un semaforo che stavo guardando osservando che era rosso per cui mi stavo per fermare. Era impossibile vedere la buca perché era piena d'acqua dovuto alla pioggia ed essendo le
05.00 del mattino non era proprio visibile. Io non l'avevo mai vista” (cfr. verbale udienza del
26.2.2025);
- interrogatorio formale dell'attore , il quale sui capitoli di prova di seguito riportati Parte_1 ha così risposto: “1. Le è familiare via dei Prati Fiscali direzione via Salaria, anche nel tratto in cui si è verificato il sinistro verificatosi in data 13.04.2022, alle ore 06:50 circa, essendo poco distante dalla sua residenza, come da piantina che Le si mostra (cfr. doc. 2 , e la percorreva CP_1 pressoché quotidianamente con il ciclomotore Piaggio Verso Nexus targato CC00534 di proprietà del sig. , nel tragitto casa-lavoro” “confermo quanto mi si legge” (cfr. verbale udienza Parte_2 del 26.2.2025);
- prova testimoniale di il quale sui capitoli di prova di seguito riportati ha così Testimone_1 risposto: “a domanda del Giudice, dichiara: “non conoscevo l'attore prima del sinistro e non ho contenzioso col comune di Roma”; “1) “vero che in data 13.04.2022, alle ore 6:50 circa, il sig.
in Roma alla via dei Prati Fiscali, fronte via A. Silvani, perdeva il controllo del Parte_1 mezzo Gilera Nexus - tg. CC 00534 a causa del manto stradale dissestato Controparte_4 ed in presenza di buche” “io quella mattina mi trovavo a piedi in prossimità dell'incrocio che c'è scritto nell'atto” a domanda del giudice a quale atto si riferisca il testimone questi dichiara: “chiarisco che ho ricevuto una pec con l'indicazione di venire qui oggi. E basta. Quella mattina stavo andando al lavoro perché ero domiciliato in via Val Travaglia 38. Prendevo l'autobus a poche decine di metri da dove si è svolto il sinistro. Stavo andando alla fermata in corrispondenza di l.go Valturnanche in direzione p.le Clodio. Ho visto lo scooter condotto da questo ragazzo finire in terra. Data l'ora
06.00/06.30 circa la visibilità era ridotta ed essendoci stata probabilmente pioggia il giorno prima il terreno aveva ancora traccia di questo, quindi, nell'asfalto c'era una buca con acqua che contribuiva a rendere meno visibile il manto stradale. Io ero distante circa 5-6 metri dalla buca. La buca si trovava verso la parte sinistra della parte di carreggiata percorsa dal motorino. Ho visto che il motorino cadeva verso l'aiola centrale perché è passato sopra la buca e il conducente ha perso il controllo. Mi sono avvicinato per vedere come stava il ragazzo e ho atteso che arrivassero le forze pubbliche e soccorso per lui. Quando parlo di acqua mi riferisco al fatto che c'erano segni di pioggia pregressa, non saprei dire di quando. Il manto si stava asciugando, ma vi erano evidenze nette del fatto che aveva piovuto. Non ricordo la dimensione della buca su cui è caduto questo motorino. Non saprei dire se c'erano altre buche in quel tratto di strada”; 2) “vero che il sig. , a Parte_1 causa del sinistro occorso in Roma alla via Dei Prati Fiscali, avvenuto in data 13.04.2022 alle ore
6:50 circa, cadeva in terra subendo lesioni personali” “il ragazzo ricordo aveva dolore a un braccio e al piede. Era proprio ferito, non poteva deambulare”; 3) “vero che il motociclo Piaggio Verso –
Modello Gilera Nexus - tg. CC 00534 subiva danni materiali a causa del sinistro occorso in Roma alla via Dei Prati Fiscali, in data 13.04.2022, alle ore 6:50 circa” “penso che la carrozzeria sia stata danneggiata, ma non ricordo di preciso” (cfr. verbale di udienza del 24.9.2025);
- rilevato che a sostegno della domanda parte attrice ha prodotto il verbale di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia di Roma capitale ove, tra l'altro, si afferma: “particolarità strada: curva a visuale libera;
condizioni metereologiche: sereno;
fondo stradale: asciutto;
condizioni del traffico: normale;
illuminazione: luce diurna;
visibilità: buona”; quanto alla descrizione elle cause/circostanze dell'incidente: “il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' [quello dell'attore, ndr] era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”; “Giova precisare che giunti sul posto trovavamo il padre dell'infortunato, nonché proprietario del motociclo (identificato in atti), il quale ci riferiva che il figlio, alle ore 06:50 circa, aveva avuto un incidente, presumibilmente a causa di una buca posizionata sul lato sinistro della carreggiata di via dei Prati Fiscali, direzione via Salaria, di fronte a via Antonio Silvani (…) Stando
a quanto riferito dallo stesso, individuavamo sulla parte laterale sinistra della carreggiata di via dei
Prati Fiscali sopraindicata alcune buche, delle quali quella presumibilmente responsabile dell'incidente era posizionata di fronte a via Antonio Silvani (P.1) larga metri 0,90 lunga metri 1,15, profonda metri 0,10. (…) La carreggiata interessata al sinistro presenta andamento pianeggiante e leggermente curvilineo sinistrorso.” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione); rilevato che allegato all'indicato verbale è presente uno schizzo planimetrico della zona in cui si è verificato il sinistro e che di seguito si riproduce per una più agevole comprensione della motivazione;
ritenuto che
la relazione stilata dalla polizia di Roma capitale non evidenzia una situazione di alterazione del manto stradale - con riguardo al punto dell'incidente - particolarmente accentuata, discorrendo di buca larga meno di un metro, lunga poco più di un metro, e profonda 10 centimetri;
ritenuto che
la prova orale assunta - così come sopra riportata - non ha fornito elementi atti ad eventualmente palesare una condizione di obiettiva pericolosità assolutamente non superabile dal conducente del ciclomotore;
ritenuto - alla luce di quanto precede - che con una ordinaria accortezza nel percorrere il tratto viario, la dedotta asperità del manto stradale:
i. avrebbe ragionevolmente potuto essere evitata, tenuto conto della familiarità del conducente con la strada e con il tratto in questione, dallo stesso percorso pressoché quotidianamente per recarsi al lavoro (v. interrogatorio formale ); Parte_1
ii. avrebbe ragionevolmente potuto essere evitata, tenuto altresì conto delle sue contenute dimensioni rispetto alla complessiva larghezza della strada e della sua posizione verso il lato sinistro della carreggiata (v. testimonianza , tenuto altresì conto Testimone_1 dell'obbligo del conducente del mezzo di circolare sul lato destro della carreggiata;
iii. avrebbe potuto essere superata senza difficoltà tenendo un'andatura moderata e consona allo stato dei luoghi, quale quella che si impone a tutti gli utenti della strada (cfr. art. 141 codice della strada); iv. avrebbe potuto essere vista, tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni di luce al tempo e nel luogo del sinistro (v. verbale polizia Roma capitale); ritenuto - in conclusione - che la domanda deve essere respinta;
ritenuto che
non osta alla conclusione che precede la circostanza che la buca possa essere stata ricoperta d'acqua posto che proprio l'eventuale circostanza secondo cui avrebbe piovuto nelle ore antecedenti al sinistro avrebbe dovuto indurre il conducente ad utilizzare una maggiore cautela e circospezione nel prendere parte alla circolazione stradale;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto dell'attività processuale svolta e, in particolare, della ridotta attività afferente alla fase conclusionale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CO e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Roma Parte_1 Parte_2 capitale delle spese di lite che liquida in euro 3.376,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 27.10.2025.
IL GIUDICE
LU De IN