Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11652/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 3.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11652 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in [...] l'[...], rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Parte_1
Danil il cui studio elett.nte domicilia, sito a Santa Maria Capua Vetere, alla Via F. Lugnano n. 7, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 153 del 20.3.2024, notificato al ricorrente il 15.5.2024, rigettava la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata il 2.3.2023, fondandosi sul parere negativo espresso l'11.3.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato l'1.6.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: il difetto di motivazione della decisione adottata e la mancata considerazione degli elementi rappresentativi della sua integrazione sul territorio nazionale, lavorando alle dipendenze di come bracciante agricolo _2 ed avendo residenza a Teano. Chiedeva, dunque, ullità e l'illegittimità degli atti in oggetto indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali, con la conseguente rivalutazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, per protezione speciale. Con ordinanza collegiale dell'11.7.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di pagina 1 di 8
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo pagina 2 di 8 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di pagina 3 di 8 degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziato nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria, né alcuna produzione documentale. Si reputa, a questo punto, opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e CP_3 Per_1
c. Regno Unito, § 67; c. , § 42). Inoltre, la a Per_2 Per_3 Per_4 ell'uomo non garanti itt tadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU Parte_2
2006-I; Darr 265/07, § 64, 31 luglio 2008). Pt_3
Il parere missione, depositato dal convenuto, su cui il Questore ha fondato la decisione impugnata, ha evidenziato che l'istante era giunto sul territorio nazionale nel 2011 e che aveva ricevuto dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, dapprima, il 16.2.2012, il rigetto della domanda di protezione internazionale e, successivamente, in attuazione del piano “Emergenza Nord Africa”, in data 7.12.2012, l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria, della quale aveva goduto fino al 2014, non essendogli stata rinnovata dal Questore su parere negativo della Commissione di Torino. La Commissione ha, inoltre, ricordato che l'istante aveva ricevuto anche il rigetto, da parte del Tribunale e della Corte d'Appello, del ricorso presentato contro il diniego di rinnovo della protezione umanitaria e che il 31.1.2022 egli aveva reiterato la domanda di protezione internazionale, conseguendo la dichiarazione della sua inammissibilità da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino. La Commissione ha, quindi, sottolineato l'assenza di elementi che dimostrassero un'effettiva integrazione del richiedente sul territorio nazionale, avendo prodotto documentazione lavorativa insufficiente ed essendo stato denunciato il 7.2.2013 dai Carabinieri di Torino per violazione di domicilio, arrestato in flagranza il 5.10.2016 dai Carabinieri di Castel Volturno per resistenza al pubblico ufficiale, pagina 4 di 8 danneggiamento, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, terminando, il 28.1.2017, la pena dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Anche la decisione adottata l'8.3.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale ed è stata depositata dal ricorrente, conferma ciò che la Commissione di Caserta ha rimarcato nel suo parere, vale a dire la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, a partire dalla data di notificazione del provvedimento di rigetto del rinnovo della protezione umanitaria, in una condizione di consapevole irregolarità e precarietà, avendo ricevuto plurime decisioni di rigetto delle istanze volte a conseguire un permesso di soggiorno. Inoltre, si osserva che anche quando il nostro ha goduto della protezione umanitaria, non ha saputo cogliere tale occasione per impegnarsi nell'integrarsi sul territorio nazionale. Egli non ha dimostrato di avere costituito una rete sociale o familiare, né di essersi radicato sul piano culturale o con la costituzione di relazioni economiche. Per quanto concerne il piano lavorativo, egli ha dedotto in giudizio di avere lavorato come bracciante agricolo nel 2022, dal 2.6.2022 al 31.12.2022, alle dipendenze di _2
, ed ha, al proposito, depositato la comunicazione obbligatoria di assunzione
[...]
S l'1.6.2022 dal datore di lavoro e le buste paga dei mesi da giugno a dicembre 2022. Ha, quindi, sostenuto di avere costituito un ulteriore rapporto di lavoro con il medesimo soggetto e con la stessa mansione, a decorrere dal 28.2.2023 al 31.12.2023, depositando al riguardo soltanto la comunicazione di assunzione inviata all'INPS. Se il primo rapporto è stato sufficientemente provato, il secondo, invece, no. Infatti, se la comunicazione di assunzione può dimostrare che il rapporto si è costituito, nessuna prova vi è della sua effettiva durata e, dunque, del fatto che, tramite il suo svolgimento, il richiedente si è potuto integrare, anche sul piano sociale, intrecciando rapporti con altre persone sul luogo di lavoro. È da notare, peraltro, che tale carenza probatoria concernente il rapporto di lavoro che si sarebbe sviluppato nel 2023 era stata evidenziata nell'ordinanza collegiale su richiamata;
ciononostante, l'attore non ha prodotto prove ulteriori di tale esperienza lavorativa, né ha formulato istanze istruttorie. Conseguentemente, il solo svolgimento di un'attività lavorativa per sei mesi nel 2022 e la certificazione della sua residenza anagrafica nel Comune di Teano, in vico II San Nicola n. 2 a partire dall'1.8.2022 (cfr. certificato), peraltro in un luogo diverso da quello nel quale l'istante sostiene di risiedere (via Ferriera Vecchia a Teano: cfr. dichiarazione di ospitalità, resa il 22.10.2021) non consentono, per evidente inconsistenza e contraddittorietà, di intravedere un radicamento effettivo sul territorio nazionale che possa fare temere, in caso di rimpatrio, un significativo scadimento delle sue condizioni di vita. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute. Non acquistano rilevanza, invece, i precedenti di polizia citati dalla Commissione nel suo parere, poiché il convenuto non ha dimostrato che essi abbiano dato luogo a condanne e, dunque, all'accertamento della penale responsabilità per quanto attribuitogli. Non sono stati depositati, infatti, né gli atti di tali procedimenti penali, né il certificato dei carichi pendenti, né quello del casellario giudiziale. pagina 5 di 8 Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Ghana e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”). Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, nella zona di origine (Nkoranza, Bono East Region), la condizione di stress alimentare rilevata (Fase 2), quella in cui è stata inquadrata, riguarda poco più del 20% dell'intera sua popolazione ed è destinata a migliorare, con una riduzione sia della parte che versa in tale situazione, sia di quella che si trova in crisi pagina 6 di 8 alimentare. Ciò esclude un generalizzato, grave rischio di deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua (cfr. Analisi di Famine Early Warning System NetworkFood and Agriculture Organization of the United NationsGovernment of Ghana, Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel, World Food Programme, del 22.4.2025, intitolata Cadre Harmonisé for identifying risk areas and vulnerable populations in Food and Nutritional Insecurity in the Sahel and West Africa: Ghana - Results of the Current (March to May 2025) and Projected (June to August 2025) Acute Food Security and Nutrition, https://reliefweb.int/report/ghana/cadre-harmonise-identifying-risk-areas-and-vulnerable- populations-food-and-nutritional-insecurity-sahel-and-west-africa-ghana-results-current- ; Email_1 [...] na Controparte_4 ghana-country-brief-march-2025, che, come November - Controparte_4
December 2023, 31.1.2024, su ecoi.net, e ; Country Brief; June 2023, 30.6.2023, su ecoi.net, sottolin le condizioni di particolare povertà e di insicurezza alimentare riguardano soprattutto le zone post a nord del paese ed anche la serie di programmi di aiuto dell'ONG a tutela della popolazione). Dalle ulteriori fonti consultate d'ufficio emergono interventi di organizzazioni non governative e statali in Ghana a sostegno degli agricoltori e delle categorie più vulnerabili ed a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione, dell'ambiente e delle risorse naturali;
una tendenza alla stabilità economica, oltre che politica;
previsioni di sensibile crescita economica;
progressi nella tutela dei diritti umani;
progressi nella lotta alla malaria, tanto che ad aprile 2024, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che oltre 700.000 bambini in sette regioni erano stati vaccinati a settembre 2023, che la prevalenza della malaria nei bambini di età inferiore ai cinque anni era passata dal 20,6% del 2016 all'8,6% del 2023, che i decessi per malaria tra i pazienti ricoverati sono diminuiti da 428 nel 2018 a 155 nel 2022 e che a settembre 2024 l CP_5 ha riferito che il Ghana ha somministrato 1 milione di dosi di vaccino contro la 2019, riducendo significativamente i casi di malaria grave, ed ha annunciato l'estensione della distribuzione del vaccino ad altri 125 distretti tra il 2025 e il 2029 (cfr. Ghana: Landmark vote to remove death penalty from laws is a major step forward, Amnesty International, 25.7.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2095241.html, che dà notizia dell'approvazione della legge che abolisce la pena di morte;
Amnesty International,
[...]
29.4.2025, su ecoi.net, che riporta le Controparte_6 CP_7
, BTI 2022 Country Report Controparte_8
: Bertelsmann Stiftun u ecoi.net. secondo cui, CP_9 CP_10 nostante il caos causato dalla pandemia di COVID-19, il Ghana ha goduto di stabilità sia politica che economica nel periodo in esame. Politicamente, le elezioni presidenziali e parlamentari hanno dominato gli anni in esame. Le campagne sono state a volte accese e instabili, ma le elezioni stesse sono state relativamente pacifiche. Mentre le richieste dell'opposizione, il Controparte_11
(NDC), per una revisione dei risultati sono all'esame del tribunale,
[...] internazionali hanno dichiarato le elezioni libere ed eque. L'amministrazione guidata da
[...] ha continuato le sue politiche orientate al mercato che si fondono con Controparte_12 molare la crescita economica nel paese, come l'introduzione dell'istruzione secondaria gratuita in tutte le scuole statali. Il governo del Nuovo TI CO (NPP) ha mantenuto il potere nel pagina 7 di 8 2020 e sta proseguendo con il consolidamento fiscale e lottando per l'efficacia e l'efficienza nella fornitura di servizi pubblici, sebbene permangano sfide fondamentali. Questi sforzi, se sostenuti, fanno ben sperare per lo sviluppo futuro. Economicamente, dopo un anno difficile nel 2020 principalmente a causa del COVID-19, che ha rallentato la crescita economica, si prevede che l'economia crescerà del 4,8% nel 2021, secondo il FMI. Il governo ha messo in atto diversi interventi per ridurre gli effetti della pandemia. Ha introdotto nuove tasse e istituito il programma di attenuazione del coronavirus per facilitare la ripresa economica. Ha anche abbassato il tetto massimo al Fondo di stabilizzazione del Ghana, ridotto i tassi ufficiali e abbassato il requisito delle riserve regolamentari. A poco a poco, l'economia sembra diversificarsi. Ha goduto di una crescita non solo grazie al sostegno dei donatori, ma anche dei ghanesi nella diaspora, nonché di entrate petrolifere, minerarie, agricole, turistiche, tra vari settori). È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o altri diritti fondamentali, frutto degli obblighi internazionali e costituzionali cui lo Stato ospitante deve adempiere. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e regolate seguendo il principio della soccombenza. Non si riconosce il compenso per la fase istruttoria, visto che nessuna attività che vi rientri è stata svolta dal convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 2906,00 per , oltre rimborso forfetario pari al 15% del compenso liquidato, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11.6.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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