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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, introitata per la decisione all'udienza del 24.02.2025, promossa da
(C.F. ; P. Iva Parte_1 C.F._1
), nata a [...] il giorno 08.05.1970, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Tiziana Tiziano, appellante nei confronti di
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, IG.ra , con sede in Rubano (PD), alla Via CP_1
G. Galilei n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Doldo, appellata
§§§
Conclusioni delle parti:
1 Nelle note depositate in data 21.12.2024 l'appellante ha così precisato le conclusioni: “Voglia codesto Tribunale: 1) accogliere, per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dalla Sig.ra e, per Parte_2
l'effetto - accertata la fondatezza di tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni spiegate, nessuna esclusa e\o rinunciata - riformare integralmente la sentenza n° 1294/2022 depositata addì 11.10.2022, resa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria Avv. Leonardo Comperatore nel giudizio R.G. n° 4467/2018 con cui la Sig.ra proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 474 emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Reggio Calabria addì 15.06.2018 e notificato il
27.07.2018; 2) revocare il decreto ingiuntivo n° 474 emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Reggio Calabria addì 15.06.2018 e notificato il
27.07.2018; 3) condannare la (oggi Controparte_2 [...]
a rifondere le spese di lite del giudizio di primo Controparte_1
grado all'opponente odierna appellante, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore intestatario;
4) condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore intestatario. La parte dichiara ed attesta di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed all'uopo chiede espressa liquidazione delle stesse come da alleganda istanza al
”. Pt_3
Nelle note depositate il 04.12.2024 l'appellata ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “1) Voglia l'On. le Tribunale adito, in persona del
Giudice deIGnato, Presidente istruttore, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto e diritto, oltre che Parte_2
essere inammissibile, improcedibile, improponibile e, quindi, confermare la sentenza resa dal Giudice di Pace nr. 1294/2022 depositata in cancelleria
2 in data 11.10.2022; 2) In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto di credito fatto valere con
l'ingiunzione e, per l'effetto, condannare a pagare in Parte_2
favore della appellata, in persona del legale rappresentante, la somma di €
3.616,62, oltre interessi spese e interessi ex D.Lgs.231/2002 dalla data della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi della procedura monitoria o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito; 3) condannare l'appellante alle spese e compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, liquidate ai valori medi in applicazione dei DM di riferimenti, ritenendosi non sussistere ragioni per la riduzione ai valori minimi”.
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1294/2022 del 05.10.2022, depositata in data
11.10.2022 e non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 474/2018 e, per l'effetto, ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell Controparte_2
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_2
affidandosi sostanzialmente a due motivi e chiedendo di: «1) accogliere
l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
accertata la fondatezza di tutte le ragioni … formulate e di tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado e da intendersi qui tutte richiamate, nessuna esclusa e/o rinunciata, riformare integralmente la sentenza n° 1294/2022, non notificata, depositata in
Cancelleria addì 11.10.2022, resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria
Avv. Leonardo Comperatore nel giudizio R.G. n° 4467/2018 con cui la Sig.ra
3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_2
474 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria addì
15.06.2018 e notificato il 27.07.2018; 2) revocare il decreto ingiuntivo n°
474 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria addì
15.06.2018 e notificato il 27.07.2018; 3) conseguentemente, condannare la
(oggi a Controparte_2 Controparte_1
rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado all'opponente odierna appellante, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore intestatario;
4) condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore intestatario».
§3. Si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1
al gravame e chiedendo di: «1) rigettare l'appello proposto dalla IG.ra
perché infondato in fatto e diritto, oltre che essere Parte_2
inammissibile, improcedibile, improponibile e, quindi, confermare la sentenza resa dal Giudice di Pace nr. 1294/2022 depositata in cancelleria in data 11.10.2022; 2) In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione e, per l'effetto, condannare a pagare in favore della Parte_2
appellata, in persona del legale rappresentante, la somma di € 3.616,62, oltre interessi spese e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed oltre spese e compensi della procedura monitoria o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito»; di condannare, infine, l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con ordinanza del giorno 08.10.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria e
4 la causa è stata rinviata all'udienza del 24.02.2025, con la concessione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
§5. All'udienza del 24.02.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
§6. Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza impugnata per «VIOLAZIONE ART. 115 C.P.C. E ART. 2967 C.C. -
ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIOLAZIONE
ART. 216 C.P.C.», nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l'opposizione sul presupposto che «dall'espletata istruttoria risulta che il credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia stato adeguatamente provato».
In particolare, si legge nell'atto di appello che il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le prove documentali e nel ravvisare l'esistenza del credito azionato con il procedimento monitorio (sulla base di due fatture e di documenti di trasporto), senza considerare:
che è principio consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma è un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore secondo le regole ordinarie, cosicché l'opposto, che mantiene la veste di attore sostanziale, ha l'onere di provare i fatti costituitivi del credito;
che nel caso specifico difetta tale prova;
che non c'è l'ordine dei prodotti, tantomeno la società ha dimostrato che la merce riportata nella fattura n. 1588 del 31.10.2014 (per un
5 importo pari ad € 3.235,93) e nella fattura n. 1777 del 30.11.2014
(di € 930,69) sia stata richiesta;
che, in ogni caso, le mere fatture prodotte dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nella successiva fase di opposizione non costituiscono di per sé prova del credito;
che i documenti di trasporto della merce asseritamente consegnata, espressamente disconosciuti, non sono stati sottoscritti dal destinatario e difettano del timbro della ditta di spedizione;
che dall'istruzione probatoria non emerge che la merce sia stata acquistata dalla , che sia stata consegnata o, comunque, che Pt_2
quella in concreto recapitata fosse corrispondente agli articoli ed agli importi recati dalle fatture, espressamente contestate.
§7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di pace sulla base delle risultanze della prova orale.
In proposito, la difesa della deduce: Pt_2
che il primo giudice ha travisato il contenuto delle prove testimoniali;
che nella sentenza si afferma che il ST Testimone_1
(agente di zona della società opposta) avrebbe dichiarato che la Pt_4
nell'anno 2014, alla che era cliente abituale da anni,
[...] Pt_2
merce dalla stessa richiesta”, mentre il on ha detto che la Tes_1
merce in questione era stata richiesta dalla Pt_2
che, oltretutto, lo stesso teste non è stato in grado di riferire nulla sulle merci restituite;
che la ha restituito in data 10 ottobre 2017 ben 650 confezioni Pt_2
di filati, il che è confermato anche dalla controparte;
6 che dopo la restituzione della merce l non ha obiettato che il CP_2
reso degli articoli non fosse corrispondente a quelli a suo tempo forniti, ma li ha trattenuti ed accettati per poi, a distanza di molti mesi, richiedere l'emissione del decreto opposto;
che, ad ogni modo, essendo stata la merce restituita a far data dal 10 ottobre 2017, è falsa la dichiarazione del teste secondo cui Tes_1
l'azienda nel marzo 2018 si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo, ed a giugno 2018 la merce non era stata ancora restituita;
che, quindi, “il a dichiarato il falso ed il giudice ha fondato Tes_1
la propria decisione su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”.
§8. I due motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata: «Nel caso, dall'espletata istruttoria risulta che il credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia stato adeguatamente provato.
Il creditore opposto ha prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo la fattura n. 1588/2014 del 31/10/2014 e la fattura n. 1777/2014 del 30/11/2014, fornendo quindi prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In questa sede, a fronte della contestazione sollevata dal debitore ingiunto, la parte opposta ha provveduto ad integrare la documentazione mediante il deposito dei due documenti di trasporto, relativi alla spedizione delle merci portate in fatture, uno del 24/10/2014, emesso dalla RU
Logistic, e l'altro del 25/11/2014 emesso dalla TNT.
7 Inoltre, il teste già agente di zona della opposta, ha Testimone_1
riferito che la fornì, nell'anno 2014, alla , che era cliente CP_2 Pt_2
abituale da anni, merce dalla stessa richiesta e che, in particolare, si trattava di lana, cotone e filati in genere;
che la cliente aveva un debito nei confronti della e che egli stesso si era attivato per trovare un accordo CP_2
tra le parti che consentisse l'assolvimento; che l'azienda si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo;
che la cliente si era impegnata in tal senso, di aver appreso, successivamente, dal responsabile commerciale dell'azienda, che la Pt_2
non aveva ancora provveduto alla restituzione della merce. Il teste ha precisato che il suo lavoro consisteva nel raccogliere gli ordinativi da parte della e nella trasmissione degli stessi all'azienda. Pt_2
La teste , cugina di , ha riferito di Testimone_2 Parte_5
aver assistito ad una telefonata nella quale l'opponente chiedeva, arrabbiata, ad un agente di passare dall'esercizio commerciale, di aver appreso, dalla stessa cugina, che il rappresentate era andato a trovarla e di aver concordato che, in caso di mancata vendita, avrebbe potuto restituire la merce;
di aver aiutato la cugina, dopo un paio di mesi da tale episodio, a rispedire la merce invenduta, utilizzando due o tre scatole.
Alla luce delle prove testimoniali e documentali assunte, si ritiene che la parte opposta abbia effettivamente fornito, nell'anno 2014, alla parte opponente la merce di cui alle fatture, che la stessa era morosa nel pagamento del prezzo;
che vi era stato, in seguito, un accordo tra le parti in base al quale l'opponente avrebbe potuto restituire parte della merce rimasta invenduta;
che la parte opponente ha restituito parte della merce, in data 10/10/2017; che la parte opposta ha scomputato il valore attribuito alla merce restituita dal prezzo della merce indicata nelle fatture.
8 Non risulta dimostrato, invece, che tra le parti esistesse un accordo circa la sistematica restituzione della merce invenduta (cd.: conto-vendita).
Invero la tesi dell'opponente risulta smentita dalla lettura delle fatture ove, alla voce pagamento, sono riportate le scadenze mensili per la corresponsione rateale del prezzo delle merci;
né l'esistenza di tale accordo
è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali. Infatti, il teste ha Tes_1
spiegato che era stato raggiunto un accordo per il parziale rientro del debito, mediante la resa di parte della merce, ma che tale accordo era stato raggiunto soltanto a seguito dell'inadempimento della opponente. La teste
non può essere ritenuta attendibile al riguardo poiché ha riferito di Tes_2
aver appreso dalla stessa cugina di un tale accordo.
Ne discende che le ordinarie prassi contrattuali intercorse tra le parti non prevedevano la resa della merce invenduta e che l'accordo raggiunto nello specifico prevedesse soltanto la decurtazione parziale del debito.
In relazione al quantum si osserva che dal costo complessivo della merce indicato in fatture, pari ad € 4.166,62, il ricorrente ha limitato la richiesta alla minor somma di € 3.616,62, avendo detratto l'importo di € 550,00, pari al valore attribuito alla merce resa in data 10/10/2017.
A riguardo, si ritiene che la decurtazione della somma suddetta sia adeguata, tenuto conto che le tipologie di prodotti resi corrispondono solo in minima parte a quelle elencate nelle due fatture.
Pertanto, l'importo ingiunto appare congruo e proporzionato rispetto al prezzo delle merci fornite, per come indicato in fatture, non potendo farsi riferimento, ai fini dell'operata compensazione, al costo originario della merce resa, del quale peraltro non è stata fornita alcuna prova, ma al valore attribuito all'atto della restituzione.
9 Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo».
§8.2- Le argomentazioni che precedono resistono alle censure dell'appellante. La difesa di in sede di gravame ha Parte_2
riproposto, infatti, le medesime doglianze formulate nell'ambito del giudizio davanti al giudice di pace, senza superare la motivazione della decisione impugnata.
Al riguardo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È invero il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995;
Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass., S.U., n. 7448 del 1993).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Innanzitutto, il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda
10 di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante,
v. Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011;
Cass. n. 9021 del 2005).
In secondo luogo, si rileva che riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633
e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 8676 del
2001; Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 12388 del 2000; Cass. n. 9232 del
2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio
11 prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale orientamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 3373 del
2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del
2021).
In merito all'onere probatorio gravante sulla parte opposta, è bene altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata,
12 mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf.,
Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del 1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass.
n. 5071 del 2009 e Cass. n. 5915 del 2011).
Ciò posto, occorre al contempo evidenziare che è stato codificato dall'art. 115 c.p.c., così come sostituito dall'art. 45 comma 14 l. 18 giugno 2009 n.
69, il principio relativo alla non necessità di prova dei fatti non specificamente contestati, principio insito anche nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost..
Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Ne discende, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su fatture, che il mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte
13 dell'opponente è sufficiente a far ritenere provati i fatti costitutivi del diritto azionato con il ricorso ex art. 633 ss. c.p.c.
§8.3- Alla stregua dei principi che precedono, deve allora ribadirsi che nel caso in esame la società creditrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre le contestazioni mosse da sono in parte Parte_2
generiche ed in parte indimostrate.
In specie, non può sottacersi che, sebbene l'odierna appellante abbia assunto nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di non avere mai richiesto la merce in controversia, ha poi aggiunto di essersi accordata con il rappresentante nel senso di trattenerla “in conto vendita”, con la Tes_1
possibilità di restituire la merce invenduta, il che le sarebbe stato confermato anche dalla società opposta.
Orbene, già da tale assunto può trarsi la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, e ciò a fortiori tenuto oltretutto conto che in appello la non menziona più il “conto vendita”. Pt_2
A questo deve aggiungersi che il ST ha Testimone_1
dichiarato: «Ho lavorato per quasi venti anni in qualità di agente rappresentante della società ISPE Filati snc di Padova…sono al corrente che nell'anno 2014, ed anche negli anni precedenti e successivi la predetta società ha fornito merce alla IG.ra , la quale era una Parte_2
cliente abituale…posso riferire altresì che la stessa aveva un debito nei confronti della società e che per consentire l'assolvimento mi ero CP_2
prodigato al fine di trovare un accordo. L'azienda si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo. La Cliente si era impegnata in tal senso era il marzo 2018…A giugno del 2018 sono venuto a conoscenza da parte del responsabile commerciale dell'azienda che la non aveva ancora provveduto alla Pt_2
14 restituzione della merce…Posso riferire che io in qualità di agente raccoglievo gli ordinativi da parte della IG.ra e li trasmettevo Pt_2
all'azienda…Non sono in grado di riferire nulla sulle merci restituite e la loro natura…Posso riferire che le merci vendute per mio tramite erano costituite da filati (lana, cotone, ecc.)…posso precisare che la merce si distingue in 'classico' e di 'moda' (stampe) e ribadisco che oggetto di restituzione doveva essere solo il classico».
Ora, se in effetti le dichiarazioni del teste sia in merito all'epoca dell'accordo raggiunto tra società e cliente sulla restituzione (di parte) della merce, sia sulla circostanza secondo cui a giugno del 2018 la merce non sarebbe stata ancora resa, sono superate dalla considerazione che la restituzione della merce risale al mese di ottobre 2017, tuttavia si tratta soltanto di un non corretto ricordo che non inficia la deposizione nel suo complesso, posto che il riferito accordo tra la società e la è CP_2 Pt_2
convalidato pure dalla comunicazione via pec del 9 giugno 2017 in atti.
Può di conseguenza ribadirsi che le dichiarazioni del Tes_1
contribuiscono a confermare il rapporto contrattuale esistente tra le parti
(«…nell'anno 2014, ed anche negli anni precedenti e successivi la predetta società ha fornito merce alla IG.ra , la quale era una Parte_2
cliente abituale … io in qualità di agente raccoglievo gli ordinativi da parte della IG.ra e li trasmettevo all'azienda»). Pt_2
Occorre, inoltre, mettere in evidenza che è stata sentita anche la ST
, la quale ha dichiarato: «Ricordo che in virtù dei rapporti di Testimone_2
frequentazione personale con mia cugina mi capitava di essere presente spesso nel suo negozio e ricordo che un giorno ho assistito ad una telefonata che mia cugina ha fatto ad un rappresentante per la lana. Non sono a conoscenza del nome del rappresentante, ricordo però che era arrabbiata
15 ed al telefono ha chiesto di passare al negozio. Ho appreso da mia cugina che il rappresentante era andato e che erano rimasti d'accordo che in caso di mancata vendita della merce l'avrebbe potuta restituire. Io quando ho appreso queste notizie il rappresentante non era presente;
posso riferire però di averlo incontrato in altre circostanze. Dopo un paio di mesi da tale episodio mia cugina mi chiese di aiutarla a mettere la lana che era rimasta invenduta, intatta per come era quando l'aveva ricevuta, e l'abbiamo spedita utilizzando due, tre scatole. Ricordo che ciò è avvenuto nel periodo natalizio, ma non sono in grado di ricordare l'anno. Preciso che ho una frequentazione quotidiana con mia cugina e la vado a trovare nel suo negozio quasi tutti i giorni».
Ne discende che anche la ha confermato che la ha accettato Tes_2 Pt_2
la merce consegnatale, pur accordandosi con il rappresentante «che in caso di mancata vendita della merce l'avrebbe potuta restituire» (accordo non più menzionato in appello).
Peraltro, IGnificativo è che la restituzione sia avvenuta soltanto il 10 ottobre 2017, subito dopo la notifica della diffida di pagamento del
20.09.2017.
Tanto chiarito, dovendosi ritenere provata la fornitura e per contro non dimostrato (dalla ) il fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata Pt_2
con il procedimento monitorio rappresentato dalla restituzione di merce di valore superiore a quello determinato dalla società , deve concludersi CP_2
che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione sulla base di una corretta lettura delle risultanze istruttorie.
§9. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello deve essere per l'effetto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
16 §10. Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza impone, difatti, che la venga Pt_2
condannata a pagare le spese di lite in favore della controparte, atteso che il
“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. Cass. n. 25653 del 2020; Cass. n. 10053 del 2012).
Le spese vanno quindi liquidate per il presente grado di giudizio come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014, sì come modificato da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi di riferimento attesa l'attività processuale svolta e la semplicità della controversia.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in complessivi €852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un
17 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato in data 28.02.2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096/2023 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, introitata per la decisione all'udienza del 24.02.2025, promossa da
(C.F. ; P. Iva Parte_1 C.F._1
), nata a [...] il giorno 08.05.1970, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Tiziana Tiziano, appellante nei confronti di
(P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, IG.ra , con sede in Rubano (PD), alla Via CP_1
G. Galilei n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Doldo, appellata
§§§
Conclusioni delle parti:
1 Nelle note depositate in data 21.12.2024 l'appellante ha così precisato le conclusioni: “Voglia codesto Tribunale: 1) accogliere, per tutte le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dalla Sig.ra e, per Parte_2
l'effetto - accertata la fondatezza di tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni spiegate, nessuna esclusa e\o rinunciata - riformare integralmente la sentenza n° 1294/2022 depositata addì 11.10.2022, resa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria Avv. Leonardo Comperatore nel giudizio R.G. n° 4467/2018 con cui la Sig.ra proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 474 emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Reggio Calabria addì 15.06.2018 e notificato il
27.07.2018; 2) revocare il decreto ingiuntivo n° 474 emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Reggio Calabria addì 15.06.2018 e notificato il
27.07.2018; 3) condannare la (oggi Controparte_2 [...]
a rifondere le spese di lite del giudizio di primo Controparte_1
grado all'opponente odierna appellante, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore intestatario;
4) condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore intestatario. La parte dichiara ed attesta di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed all'uopo chiede espressa liquidazione delle stesse come da alleganda istanza al
”. Pt_3
Nelle note depositate il 04.12.2024 l'appellata ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “1) Voglia l'On. le Tribunale adito, in persona del
Giudice deIGnato, Presidente istruttore, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra perché infondato in fatto e diritto, oltre che Parte_2
essere inammissibile, improcedibile, improponibile e, quindi, confermare la sentenza resa dal Giudice di Pace nr. 1294/2022 depositata in cancelleria
2 in data 11.10.2022; 2) In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto di credito fatto valere con
l'ingiunzione e, per l'effetto, condannare a pagare in Parte_2
favore della appellata, in persona del legale rappresentante, la somma di €
3.616,62, oltre interessi spese e interessi ex D.Lgs.231/2002 dalla data della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi della procedura monitoria o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito; 3) condannare l'appellante alle spese e compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, liquidate ai valori medi in applicazione dei DM di riferimenti, ritenendosi non sussistere ragioni per la riduzione ai valori minimi”.
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 1294/2022 del 05.10.2022, depositata in data
11.10.2022 e non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 474/2018 e, per l'effetto, ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell Controparte_2
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_2
affidandosi sostanzialmente a due motivi e chiedendo di: «1) accogliere
l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
accertata la fondatezza di tutte le ragioni … formulate e di tutte le domande, eccezioni e conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado e da intendersi qui tutte richiamate, nessuna esclusa e/o rinunciata, riformare integralmente la sentenza n° 1294/2022, non notificata, depositata in
Cancelleria addì 11.10.2022, resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria
Avv. Leonardo Comperatore nel giudizio R.G. n° 4467/2018 con cui la Sig.ra
3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_2
474 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria addì
15.06.2018 e notificato il 27.07.2018; 2) revocare il decreto ingiuntivo n°
474 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria addì
15.06.2018 e notificato il 27.07.2018; 3) conseguentemente, condannare la
(oggi a Controparte_2 Controparte_1
rifondere le spese di lite del giudizio di primo grado all'opponente odierna appellante, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore intestatario;
4) condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore intestatario».
§3. Si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1
al gravame e chiedendo di: «1) rigettare l'appello proposto dalla IG.ra
perché infondato in fatto e diritto, oltre che essere Parte_2
inammissibile, improcedibile, improponibile e, quindi, confermare la sentenza resa dal Giudice di Pace nr. 1294/2022 depositata in cancelleria in data 11.10.2022; 2) In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione e, per l'effetto, condannare a pagare in favore della Parte_2
appellata, in persona del legale rappresentante, la somma di € 3.616,62, oltre interessi spese e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della maturazione e sino all'effettivo soddisfo ed oltre spese e compensi della procedura monitoria o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito»; di condannare, infine, l'appellante al pagamento delle spese di lite.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con ordinanza del giorno 08.10.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria e
4 la causa è stata rinviata all'udienza del 24.02.2025, con la concessione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
§5. All'udienza del 24.02.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
§6. Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza impugnata per «VIOLAZIONE ART. 115 C.P.C. E ART. 2967 C.C. -
ERRONEA/OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIOLAZIONE
ART. 216 C.P.C.», nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l'opposizione sul presupposto che «dall'espletata istruttoria risulta che il credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia stato adeguatamente provato».
In particolare, si legge nell'atto di appello che il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le prove documentali e nel ravvisare l'esistenza del credito azionato con il procedimento monitorio (sulla base di due fatture e di documenti di trasporto), senza considerare:
che è principio consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma è un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore secondo le regole ordinarie, cosicché l'opposto, che mantiene la veste di attore sostanziale, ha l'onere di provare i fatti costituitivi del credito;
che nel caso specifico difetta tale prova;
che non c'è l'ordine dei prodotti, tantomeno la società ha dimostrato che la merce riportata nella fattura n. 1588 del 31.10.2014 (per un
5 importo pari ad € 3.235,93) e nella fattura n. 1777 del 30.11.2014
(di € 930,69) sia stata richiesta;
che, in ogni caso, le mere fatture prodotte dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nella successiva fase di opposizione non costituiscono di per sé prova del credito;
che i documenti di trasporto della merce asseritamente consegnata, espressamente disconosciuti, non sono stati sottoscritti dal destinatario e difettano del timbro della ditta di spedizione;
che dall'istruzione probatoria non emerge che la merce sia stata acquistata dalla , che sia stata consegnata o, comunque, che Pt_2
quella in concreto recapitata fosse corrispondente agli articoli ed agli importi recati dalle fatture, espressamente contestate.
§7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di pace sulla base delle risultanze della prova orale.
In proposito, la difesa della deduce: Pt_2
che il primo giudice ha travisato il contenuto delle prove testimoniali;
che nella sentenza si afferma che il ST Testimone_1
(agente di zona della società opposta) avrebbe dichiarato che la Pt_4
nell'anno 2014, alla che era cliente abituale da anni,
[...] Pt_2
merce dalla stessa richiesta”, mentre il on ha detto che la Tes_1
merce in questione era stata richiesta dalla Pt_2
che, oltretutto, lo stesso teste non è stato in grado di riferire nulla sulle merci restituite;
che la ha restituito in data 10 ottobre 2017 ben 650 confezioni Pt_2
di filati, il che è confermato anche dalla controparte;
6 che dopo la restituzione della merce l non ha obiettato che il CP_2
reso degli articoli non fosse corrispondente a quelli a suo tempo forniti, ma li ha trattenuti ed accettati per poi, a distanza di molti mesi, richiedere l'emissione del decreto opposto;
che, ad ogni modo, essendo stata la merce restituita a far data dal 10 ottobre 2017, è falsa la dichiarazione del teste secondo cui Tes_1
l'azienda nel marzo 2018 si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo, ed a giugno 2018 la merce non era stata ancora restituita;
che, quindi, “il a dichiarato il falso ed il giudice ha fondato Tes_1
la propria decisione su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”.
§8. I due motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
§8.1- Si legge nella sentenza impugnata: «Nel caso, dall'espletata istruttoria risulta che il credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia stato adeguatamente provato.
Il creditore opposto ha prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo la fattura n. 1588/2014 del 31/10/2014 e la fattura n. 1777/2014 del 30/11/2014, fornendo quindi prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In questa sede, a fronte della contestazione sollevata dal debitore ingiunto, la parte opposta ha provveduto ad integrare la documentazione mediante il deposito dei due documenti di trasporto, relativi alla spedizione delle merci portate in fatture, uno del 24/10/2014, emesso dalla RU
Logistic, e l'altro del 25/11/2014 emesso dalla TNT.
7 Inoltre, il teste già agente di zona della opposta, ha Testimone_1
riferito che la fornì, nell'anno 2014, alla , che era cliente CP_2 Pt_2
abituale da anni, merce dalla stessa richiesta e che, in particolare, si trattava di lana, cotone e filati in genere;
che la cliente aveva un debito nei confronti della e che egli stesso si era attivato per trovare un accordo CP_2
tra le parti che consentisse l'assolvimento; che l'azienda si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo;
che la cliente si era impegnata in tal senso, di aver appreso, successivamente, dal responsabile commerciale dell'azienda, che la Pt_2
non aveva ancora provveduto alla restituzione della merce. Il teste ha precisato che il suo lavoro consisteva nel raccogliere gli ordinativi da parte della e nella trasmissione degli stessi all'azienda. Pt_2
La teste , cugina di , ha riferito di Testimone_2 Parte_5
aver assistito ad una telefonata nella quale l'opponente chiedeva, arrabbiata, ad un agente di passare dall'esercizio commerciale, di aver appreso, dalla stessa cugina, che il rappresentate era andato a trovarla e di aver concordato che, in caso di mancata vendita, avrebbe potuto restituire la merce;
di aver aiutato la cugina, dopo un paio di mesi da tale episodio, a rispedire la merce invenduta, utilizzando due o tre scatole.
Alla luce delle prove testimoniali e documentali assunte, si ritiene che la parte opposta abbia effettivamente fornito, nell'anno 2014, alla parte opponente la merce di cui alle fatture, che la stessa era morosa nel pagamento del prezzo;
che vi era stato, in seguito, un accordo tra le parti in base al quale l'opponente avrebbe potuto restituire parte della merce rimasta invenduta;
che la parte opponente ha restituito parte della merce, in data 10/10/2017; che la parte opposta ha scomputato il valore attribuito alla merce restituita dal prezzo della merce indicata nelle fatture.
8 Non risulta dimostrato, invece, che tra le parti esistesse un accordo circa la sistematica restituzione della merce invenduta (cd.: conto-vendita).
Invero la tesi dell'opponente risulta smentita dalla lettura delle fatture ove, alla voce pagamento, sono riportate le scadenze mensili per la corresponsione rateale del prezzo delle merci;
né l'esistenza di tale accordo
è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali. Infatti, il teste ha Tes_1
spiegato che era stato raggiunto un accordo per il parziale rientro del debito, mediante la resa di parte della merce, ma che tale accordo era stato raggiunto soltanto a seguito dell'inadempimento della opponente. La teste
non può essere ritenuta attendibile al riguardo poiché ha riferito di Tes_2
aver appreso dalla stessa cugina di un tale accordo.
Ne discende che le ordinarie prassi contrattuali intercorse tra le parti non prevedevano la resa della merce invenduta e che l'accordo raggiunto nello specifico prevedesse soltanto la decurtazione parziale del debito.
In relazione al quantum si osserva che dal costo complessivo della merce indicato in fatture, pari ad € 4.166,62, il ricorrente ha limitato la richiesta alla minor somma di € 3.616,62, avendo detratto l'importo di € 550,00, pari al valore attribuito alla merce resa in data 10/10/2017.
A riguardo, si ritiene che la decurtazione della somma suddetta sia adeguata, tenuto conto che le tipologie di prodotti resi corrispondono solo in minima parte a quelle elencate nelle due fatture.
Pertanto, l'importo ingiunto appare congruo e proporzionato rispetto al prezzo delle merci fornite, per come indicato in fatture, non potendo farsi riferimento, ai fini dell'operata compensazione, al costo originario della merce resa, del quale peraltro non è stata fornita alcuna prova, ma al valore attribuito all'atto della restituzione.
9 Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo».
§8.2- Le argomentazioni che precedono resistono alle censure dell'appellante. La difesa di in sede di gravame ha Parte_2
riproposto, infatti, le medesime doglianze formulate nell'ambito del giudizio davanti al giudice di pace, senza superare la motivazione della decisione impugnata.
Al riguardo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È invero il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995;
Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass., S.U., n. 7448 del 1993).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Innanzitutto, il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda
10 di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante,
v. Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011;
Cass. n. 9021 del 2005).
In secondo luogo, si rileva che riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633
e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 8676 del
2001; Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 12388 del 2000; Cass. n. 9232 del
2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio
11 prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale orientamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 3373 del
2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del 2021 e n. 12719 del
2021).
In merito all'onere probatorio gravante sulla parte opposta, è bene altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata,
12 mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf.,
Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del 1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass.
n. 5071 del 2009 e Cass. n. 5915 del 2011).
Ciò posto, occorre al contempo evidenziare che è stato codificato dall'art. 115 c.p.c., così come sostituito dall'art. 45 comma 14 l. 18 giugno 2009 n.
69, il principio relativo alla non necessità di prova dei fatti non specificamente contestati, principio insito anche nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost..
Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Ne discende, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su fatture, che il mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte
13 dell'opponente è sufficiente a far ritenere provati i fatti costitutivi del diritto azionato con il ricorso ex art. 633 ss. c.p.c.
§8.3- Alla stregua dei principi che precedono, deve allora ribadirsi che nel caso in esame la società creditrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mentre le contestazioni mosse da sono in parte Parte_2
generiche ed in parte indimostrate.
In specie, non può sottacersi che, sebbene l'odierna appellante abbia assunto nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di non avere mai richiesto la merce in controversia, ha poi aggiunto di essersi accordata con il rappresentante nel senso di trattenerla “in conto vendita”, con la Tes_1
possibilità di restituire la merce invenduta, il che le sarebbe stato confermato anche dalla società opposta.
Orbene, già da tale assunto può trarsi la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, e ciò a fortiori tenuto oltretutto conto che in appello la non menziona più il “conto vendita”. Pt_2
A questo deve aggiungersi che il ST ha Testimone_1
dichiarato: «Ho lavorato per quasi venti anni in qualità di agente rappresentante della società ISPE Filati snc di Padova…sono al corrente che nell'anno 2014, ed anche negli anni precedenti e successivi la predetta società ha fornito merce alla IG.ra , la quale era una Parte_2
cliente abituale…posso riferire altresì che la stessa aveva un debito nei confronti della società e che per consentire l'assolvimento mi ero CP_2
prodigato al fine di trovare un accordo. L'azienda si era dichiarata disponibile a ricevere indietro parte della merce, attendendo il pagamento del residuo. La Cliente si era impegnata in tal senso era il marzo 2018…A giugno del 2018 sono venuto a conoscenza da parte del responsabile commerciale dell'azienda che la non aveva ancora provveduto alla Pt_2
14 restituzione della merce…Posso riferire che io in qualità di agente raccoglievo gli ordinativi da parte della IG.ra e li trasmettevo Pt_2
all'azienda…Non sono in grado di riferire nulla sulle merci restituite e la loro natura…Posso riferire che le merci vendute per mio tramite erano costituite da filati (lana, cotone, ecc.)…posso precisare che la merce si distingue in 'classico' e di 'moda' (stampe) e ribadisco che oggetto di restituzione doveva essere solo il classico».
Ora, se in effetti le dichiarazioni del teste sia in merito all'epoca dell'accordo raggiunto tra società e cliente sulla restituzione (di parte) della merce, sia sulla circostanza secondo cui a giugno del 2018 la merce non sarebbe stata ancora resa, sono superate dalla considerazione che la restituzione della merce risale al mese di ottobre 2017, tuttavia si tratta soltanto di un non corretto ricordo che non inficia la deposizione nel suo complesso, posto che il riferito accordo tra la società e la è CP_2 Pt_2
convalidato pure dalla comunicazione via pec del 9 giugno 2017 in atti.
Può di conseguenza ribadirsi che le dichiarazioni del Tes_1
contribuiscono a confermare il rapporto contrattuale esistente tra le parti
(«…nell'anno 2014, ed anche negli anni precedenti e successivi la predetta società ha fornito merce alla IG.ra , la quale era una Parte_2
cliente abituale … io in qualità di agente raccoglievo gli ordinativi da parte della IG.ra e li trasmettevo all'azienda»). Pt_2
Occorre, inoltre, mettere in evidenza che è stata sentita anche la ST
, la quale ha dichiarato: «Ricordo che in virtù dei rapporti di Testimone_2
frequentazione personale con mia cugina mi capitava di essere presente spesso nel suo negozio e ricordo che un giorno ho assistito ad una telefonata che mia cugina ha fatto ad un rappresentante per la lana. Non sono a conoscenza del nome del rappresentante, ricordo però che era arrabbiata
15 ed al telefono ha chiesto di passare al negozio. Ho appreso da mia cugina che il rappresentante era andato e che erano rimasti d'accordo che in caso di mancata vendita della merce l'avrebbe potuta restituire. Io quando ho appreso queste notizie il rappresentante non era presente;
posso riferire però di averlo incontrato in altre circostanze. Dopo un paio di mesi da tale episodio mia cugina mi chiese di aiutarla a mettere la lana che era rimasta invenduta, intatta per come era quando l'aveva ricevuta, e l'abbiamo spedita utilizzando due, tre scatole. Ricordo che ciò è avvenuto nel periodo natalizio, ma non sono in grado di ricordare l'anno. Preciso che ho una frequentazione quotidiana con mia cugina e la vado a trovare nel suo negozio quasi tutti i giorni».
Ne discende che anche la ha confermato che la ha accettato Tes_2 Pt_2
la merce consegnatale, pur accordandosi con il rappresentante «che in caso di mancata vendita della merce l'avrebbe potuta restituire» (accordo non più menzionato in appello).
Peraltro, IGnificativo è che la restituzione sia avvenuta soltanto il 10 ottobre 2017, subito dopo la notifica della diffida di pagamento del
20.09.2017.
Tanto chiarito, dovendosi ritenere provata la fornitura e per contro non dimostrato (dalla ) il fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata Pt_2
con il procedimento monitorio rappresentato dalla restituzione di merce di valore superiore a quello determinato dalla società , deve concludersi CP_2
che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione sulla base di una corretta lettura delle risultanze istruttorie.
§9. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello deve essere per l'effetto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
16 §10. Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza impone, difatti, che la venga Pt_2
condannata a pagare le spese di lite in favore della controparte, atteso che il
“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. Cass. n. 25653 del 2020; Cass. n. 10053 del 2012).
Le spese vanno quindi liquidate per il presente grado di giudizio come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014, sì come modificato da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi di riferimento attesa l'attività processuale svolta e la semplicità della controversia.
§11. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte in complessivi €852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un
17 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato in data 28.02.2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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