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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/08/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6417/2023 in data 27/11/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Oliver Brosolo parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Vicinanza parte convenuta
- Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Brunetti e
Giovanni Mario Bottazzoli
parte convenuta avente per oggetto: Responsabilità professionale,
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice Parte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale, per le ragioni tutte descritte in atti, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto Arch. conseguente a grave Controparte_1
inadempimento posto in essere nell'espletamento dell'incarico affidatogli dall'attore, ovvero a violazione delle comuni regole di diligenza e perizia professionale;
- accertare e dichiarare che, a causa dell'inadempimento dell'Arch. ovvero della mancata e/o non Controparte_1
corretta esecuzione delle prestazioni cui lo stesso era tenuto, l'attore ha subito ingenti danni, derivanti dalla perdita del diritto ad accedere ai benefici fiscali previsti dal D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020),
ovvero alla detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico, così come descritti e comprovati dall'allegata documentazione, nella misura quantificata in Euro 114.999,50;
per l'effetto, condannare il convenuto Arch.
[...]
a pagare all'attore, a titolo di risarcimento CP_1
del danno subito/subendo così come descritto, quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento,
Pag. 2 di 12 la somma di Euro 114.999,50, o quella diversa ritenuta di giustizia;
- altresì, condannare il convenuto Arch.
[...]
alla restituzione dell'importo indebitamente CP_1
ricevuto a titolo di compenso con la notula dd. 28.09.2022, relativa a prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente, ovvero a restituire all'attore la corrispondente somma di Euro 1.141,92, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge a far data dal sollecito dd.
9.08.2023 e sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e come per legge.
****
Andrà accolta anche la domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei confronti della (di lui) società assicuratrice per la responsabilità civile professionale
Controparte_4
anche con pagamento diretto nei confronti dell'attore ex art. 1917 c.c., II c. (avendo il convenuto fatto espressa richiesta che - nell'ipotesi di sua responsabilità - la
Società assicuratrice sia condannata "al pagamento delle somme dovute a favore di ). Parte_1
per parte convenuta Controparte_1
“Nel merito:
Pag. 3 di 12 In principalità Respingersi le domande proposte dall'attore nei confronti dell'Arch. perché Parte_1 CP_1
infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata e salvo gravame nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la responsabilità o corresponsabilità del dell'Arch. Controparte_1
accertarsi il concorso di colpa a carico del sig. Parte_1
, e determinarsi la quota imputabile a quest'ultimo
[...]
e condannarsi conseguentemente la terza chiamata in causa assicuratrice per la r.c. a tenere l'Arch. CP_1
sollevato ed indenne da ogni pronuncia pregiudizievole;
In ogni caso nel merito Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi una responsabilità, totale o parziale, dell'Arch. nei fatti di cui è causa, condannarsi CP_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme dovute a favore di nei limiti del massimale previsto da Parte_1
polizza. Spese legali di causa rifusi.
per parte convenuta - RAPPRESENTANZA Controparte_2
GENERALE PER L'ITALIA:
“ Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché
Pag. 4 di 12 illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'arch. in virtù delle polizze prodotte quali CP_1
documenti 2, 3, 4 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo e senza che ciò costituisca adesione all'inversione degli oneri probatori, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'arch. CP_1
Cont 1) “Vero che la Compagnia mi assicura a far data dal
31.3.2021 sino al 31.3.2022 e successive annualità sino al
Pag. 5 di 12 Cont 31.3.2024 come da docc n. 1, 2, 3 e 4 fascicolo che mi vengono rammostrati”;
2) “Vero che in tale polizza sono previste condizioni particolari tra le quali si può annoverare l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula, di situazioni integranti la responsabilità professionale,
l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, etc.”;
3) “Vero che la prima comunicazione fatta alla Compagnia è
la richiesta di avvio di mediazione ricevuta in data
26/09/2023”; 4) “Vero che in precedenza avevo ricevuto altre richieste di risarcimento da parte dell'attore””
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'architetto Parte_1 [...]
e – assicurazione del CP_1 Controparte_2
professionista – per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a causa della prestazione negligente e imperita resa dall'architetto nell'ambito della CP_1
pratica “Superbonus 110%” affidatagli, in relazione a interventi edilizi eseguiti presso la abitazione dell'odierno attore a Colle Umberto – Treviso.
L'architetto , progettista e direttore dei CP_1
Pag. 6 di 12 Part lavori, ometteva di inviare all' la comunicazione di cui all'art. 99 d.lgs 81/2008 , ovvero non provvedeva alla c.d.
“notifica preliminare” necessaria nel caso di intervento in cantiere di più imprese esecutrici.
Nel cantiere allestito presso l'immobile del i Pt_1
lavori erano affidati alla “ Controparte_5
“, per la realizzazione della coibentazione esterna
[...]
delle murature , della coibentazione della copertura, rimozione e riposizionamento del manto di copertura e rifacimento delle lattonerie;
e alla “ CP_6
per la fornitura Parte_3 Controparte_7
e posa di finestre e serramenti.
Conclusi i lavori, l'architetto aveva certificato il collaudo finale;
era stata poi trasmessa all' CP_8
l'asseverazione; era stata ammessa ai fini della detrazione del 110% una complessiva spesa di euro 104.545; con detrazione complessiva, pertanto, di euro 114.999,50.
Il commercialista del , tuttavia, aveva negato il Pt_1
“visto di conformità” (attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta)
per mancanza della “notifica preliminare” all'Ispettorato
del Lavoro, necessaria nel caso di intervento in cantiere anche non contemporaneo di più imprese esecutrici
(inadempienza insanabile).
Il aveva di conseguenza perso l'accesso alla Pt_1
detrazione (euro 114.999,50).
L'attore chiedeva anche che l'architetto fosse CP_1
Pag. 7 di 12 condannato a restituire euro 1.141,92 non dovuti.
L'architetto si costituiva in giudizio ed CP_1
eccepiva decadenza e prescrizione: i lavori si erano conclusi il 23/9/2022 , mentre la prima denuncia era del
9/8/2023. Il convenuto, poi, premesso di avere svolto solo il ruolo di direttore dei lavori, negava di avere ricevuto dal committente l'incarico di trasmettere la notifica preliminare (che la legge impone al committente e al responsabile dei lavori); ed eccepiva che il Pt_1
avrebbe potuto comunque fruire di altri benefici fiscali.
Chiedeva respingersi la domanda attorea;
in subordine, di essere manlevato dall'assicurazione.
si costituiva in giudizio chiedendo CP_2
l'applicazione di condizioni, massimale, franchigie e scoperti di polizza che debbano valere nel caso di specie;
evidenziava la irritualità della domanda proposta nei confronti dell'assicurazione direttamente dal danneggiato;
contestava comunque la pretesa attorea per le ragioni esposte dal convenuto in ogni caso, CP_1
l'assicurazione non era tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla parte assicurata per i suoi legali.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale;
veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La domanda va accolta per i motivi che di seguito
Pag. 8 di 12 sinteticamente si espongono.
Ciò che l'attore lamenta è che l'architetto non CP_1
abbia trasmesso, come avrebbe dovuto fare, la notifica preliminare prevista dall'art 99 dlgs 81/2008; notifica necessaria per poter fruire della detrazione fiscale del
110% delle spese sostenute per gli interventi edilizi effettuati nel suo immobile.
L'architetto eccepisce decadenza e prescrizione CP_1
ai sensi degli artt. 1667 o 2226 cod. civ..
L'eccezione è infondata perché il termine di prescrizione, in caso di prestazione d'opera intellettuale, è quello ordinario decennale.
L'omissione emerse quando il commercialista, nel predisporre la dichiarazione dei redditi del Pt_1
chiese l'invio della ricevuta di spedizione della notifica preliminare , il 12/6/2023; e con la mail del giorno successivo lo studio ammise di non avere inviato CP_1
la notifica perché non era a conoscenza della presenza di più imprese in cantiere (docc 43 e 44 di parte attrice).
Nel merito, si osserva che già la risposta dello studio –
do. 44 di parte attrice- contraddice la difesa attorea secondo cui non sarebbe spettato all'architetto inviare la comunicazione.
Inoltre il teste (perito industriale che si Testimone_1
occupò delle certificazioni energetiche e della asseverazione della congruità dei prezzi) ha riferito che,
Pag. 9 di 12 saputo dal commercialista che mancava il documento, interpellò lo studio e parlò con una CP_1
collaboratrice dello stesso: “La ragazza per telefono
diceva che la comunicazione non era stata mandata e doveva capire con l'architetto perché; ad un certo punto dissero
che non sapevano che c'erano due imprese, cosa che invece sapevano;
non ricordo se ci furono mail su questo”. Con ciò
confermando che la comunicazione andava fatta dallo studio.
Decisiva, poi, è la deposizione resa dal commercialista il quale, nel confermare l'incontro del Testimone_2
13/4/2021 (capitoli 1 e 2 di parte attrice) ha dichiarato che a quell'incontro l'architetto si assunse CP_1
Part l'incarico di provvedere lui alla comunicazione all' (si veda il verbale di udienza del 12/12/2024, in cui il commercialista riferisce anche di avere poi provato a contattare inutilmente lo studio dell'architetto).
Risulta, in definitiva, provato che l'architetto CP_1
omise un adempimento necessario perché il suo cliente potesse fruire del Superbonus 110 .
L'ammontare del conseguente danno è confermato dalla documentazione allegata alla citazione (doc. 19) e dalla deposizione del commercialista: “… il sig ha perso Pt_1
il credito d'imposta , corrispondente più o meno a 114.000
(come da doc 22 di parte attrice); il aveva e ha Pt_1
capacità reddituale tale per poter compensare i 114.000
euro con il suo debito di imposta”.
Va infine osservato che nel doc 22 di parte attrice
Pag. 10 di 12 confermato dal teste (la lettera con la quale il Tes_2
commercialista comunicò al l'impossibilità di Pt_1
fruire della detrazione), il commercialista precisa che l'omissione non può essere sanata e comporta la decadenza da altri vantaggi fiscali .
Il che è sufficiente a superare la prospettazione del secondo cui il avrebbe comunque potuto CP_1 Pt_1
fruire di altri benefici;
prospettazione peraltro offerta in comparsa di costituzione e poi non più coltivata in giudizio.
Quanto al rapporto tra il e la sua CP_1
assicurazione: l'assicurazione invoca genericamente l'eventuale sussistenza di massimali, franchigie, scoperti senza meglio precisare a quali clausole contrattuali ci si riferisca (se non, parzialmente, in memoria conclusionale di replica); deve quindi essere accolta la domanda di manleva dell'assicurato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 6417/2023 ,
così decide:
1.condanna al pagamento di euro 114.999,50 Controparte_1
Pag. 11 di 12 in favore di;
Parte_1
2.condanna alla restituzione di euro Controparte_1
1.141,92 in favore di Parte_1
3. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 14.103 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 786 per spese;
4. condanna a tenere manlevato Controparte_2 CP_1
di quanto questi è tenuto a pagare a
[...] Parte_1
in base ai capi 1 e 3 della presente sentenza.
Così deciso a Treviso il 18/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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