Sentenza 9 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2018, n. 24841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24841 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
aversi l'unicità di rapporto che impone l' unicità di azione è necessario che unico sia il fatto generatore del rapporto stesso. Rileva allora che, nel caso di specie, tale condizione non era sussistente come si evince dal fatto che le conclusioni formulate nei due ricorsi, erano solo parzialmente sovrapponibili.
7. Con il terzo motivo di ricorso, sempre in relazione agli artt. 111 e 2 Cost. e con riferimento poi agli artt. 92 e 88 cod. proc. civ. il ricorrente pone in rilievo che per effetto della proposizione di più ricorsi non si era verificata vi è stata alcuna unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del convenuto. Sostiene infatti che, una volta accertata la sussistenza di un legittimo interesse a proporre il ricorso r.g. n. 19434/2016 successivamente in relazione all'insorgenza stessa del diritto, il sacrificio del debitore è frutto di un lecito e ragionevole interesse del creditore che non sussiste solo se questi al momento della proposizione del primo giudizio era in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto per far valere contestualmente le ragioni della seconda domanda.
8. Le censure, da esaminare congiuntamente perché investono sotto vari profili l'unica questione della ammissibilità della domanda con la quale l'odierno ricorrente ha chiesto che si accertasse l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Anas s.p.a. in relazione al protrarsi dei rapporti a termine intercorsi tra le parti per oltre sei mesi, devono essere accolte.
8.1. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile un abuso del processo ed ha dichiarato, perciò, inammissibile la domanda.
8.2. Per configurare un abuso nell'uso del processo è necessario un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell'attore che aggravi inutilmente la posizione della controparte. Una condotta in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo. La parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. ss.uu. 15/11/2007, n. 23726 e successivamente Cass.20/11/2009 n. 24539 e recentemente Cass. ord. 09/02/2018 n. 3226). Per aversi un abuso, pertanto, si deve verificare una "scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore" (Cass. ss.uu. 23726 del 2007 cit., regola ribadita da Cass. ss.uu. 22/12/2009 n. 26961 sempre con riguardo al frazionamento di obbligazioni pecuniarie).
8.3. Nel caso di specie non ricorre alcuna parcellizzazione della domanda, ma piuttosto con il secondo ricorso è stata avanzata una domanda nuova, con una diversa causa petendi ed un petitum anch'esso parzialmente differente. Mentre nel primo ricorso era stata denunciata l'illegittimità del termine apposto ad un singolo contratto ed alle proroghe che erano ad esso seguite nel secondo ricorso, quello che è stato dichiarato inammissibile, la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato trovava il suo fondamento nel dedotto superamento del limite di r.g. n. 19434/2016 trentasei mesi previsto dall'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001. Si tratta di accertamenti che comportano ricostruzioni di fatti del tutto diversi, che presuppongono allegazioni differenti, cui conseguono anche effetti diversi. Il petitum, parzialmente coincidente quanto al bene richiesto - la conversione a tempo indeterminato del rapporto - si differenzia tra i due ricorsi con riferimento alla decorrenza che nel secondo ricorso non poteva che essere successiva al decorso dei trentasei mesi mentre nel primo ricorso coincideva con la data di conclusione del contratto il cui termine si assumeva illegittimamente apposto, e perciò da una data ben più risalente.
9. Per le ragioni esposte si deve escludere che nel caso in esame si configuri un abuso dello strumento processuale e, ammissibile l'azione, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di merito che procederà all'esame del ricorso e provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia per la decisione alla Corte di appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2018 Il Consigliere estensore Fabrizia Garri - ,n Il President