Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 16.4.'25 , alle 10.15 (chiedendo concordemente di anticipare l'orario di comparizione) sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato D'ANGELO INNOCENZO;
• per parte resistente la dottoressa in sostituzione dell'avvocato ROZZA STEFANO;
CP_1
L'avvocato D'ANGELO INNOCENZO conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva e dimette tabella esplicativa. Nulla cambia perché non ci sono giorni di assenza. Esibisce una nota riassuntiva .
La dottoressa si riporta al contenuto degli atti difensivi e alle relative conclusioni. CP_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 752/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv. D'ANGELO INNOCENZO Controparte_2
Resistente:
Cont
• – , con Avv. ROZZA Controparte_4
STEFANO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1- In via principale, condannare il , in persona del Controparte_4 CP_5
pro tempore a corrispondere a la retribuzione professionale docenti istituita Controparte_2 dall'art. 7 CCNL del 2001 in ragione del servizio prestato come sopra indicato, determinata in €
1.350,24 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche dei contributi previdenziali a carico del ricorrente.
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario.
PARTE RESISTENTE
- Rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto
- rigettare la richiesta di corresponsione del compenso accessorio
- nell'eventuale accoglimento dell'istanza di RPD, si assegni all'Amministrazione scolastica e al
MEF competenti il compito di determinare l'importo da versare
- rigettare l'istanza di pagamento della retribuzione docenti al lordo delle ritenute previdenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale per ottenere – con riferimento ai servizi prestati in qualità di docente assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie (dal 22.10.2020 al 30.06.2021) – il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal proprio datore di lavoro a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (€ 174,50
lordi mensili a partire dal 01.03.2018; 194,50 dal 01.01.2022, come da aggiornamento del
18.01.2024), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto alla RPD per il servizio prestato nel corso del
Cont rapporto di lavoro a termine e che il sia conseguentemente condannato a corrispondere detta
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componente della retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, al lordo delle ritenute previdenziali.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
La causa è stata istruita documentalmente.
***
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per la prestazione lavorativa resa dal 22.10.2020 al 30.06.2021, in relazione alla quale, considerando quale primo atto interruttivo la diffida, non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale.
La relativa eccezione va dunque respinta.
La RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema
Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori,
che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato» (…); dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
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educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 4 dell'Accordo
quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più
volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può
essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo,
per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità
di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché
la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice
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nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più
recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_4 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD. Una
volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla
Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_4 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
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educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
Se ne ricava che anche al ricorrente spettava, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
“Retribuzione Professionale Docenti”, e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
Eventuali differenze (mancata partecipazione all'attività di programmazione e preparazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta normativa etc.), non sono, a ben vedere, conseguenza di un differente apporto professionale, bensì dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche, che, in determinati periodi dell'anno, esentano gli stessi docenti di ruolo da alcuni incombenti, ovvero dalla breve durata degli incarichi, nel corso dei quali, peraltro, il docente “supplente” è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo1.
Viene qui in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento (Cass. n. 31149/2019, cit. in nota). Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo e pertanto, ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è senza dubbio fondato. Tribunale di Treviso
*
Cont Esaminato lo stato matricolare allegato al ricorso e tenuto conto delle allegazioni del , oltre che dell'orientamento di questo Tribunale per cui con riferimento alle assenze per malattia trova applicazione l'art. 19 CCNL 2007, che prevede che la retribuzione in quei periodi sia pari al 50%
(sentenza n. 518-2024 Trib. Treviso), l'odierno ricorrente insta per il pagamento delle seguenti somme:
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD per l'a.s. indicato, in relazione al periodo lavorato in qualità di docente a tempo determinato, oltre accessori di legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente, come in dispositivo (nei minimi tariffari, attesa la serialità del contenzioso e la modestissima attività processuale svolta); con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti, in relazione all'a.s. in parte motiva indicato;
b) dichiara conseguentemente tenuto e pertanto condanna il Controparte_4
a corrispondere al ricorrente, a tale titolo, la somma complessiva di Euro 1.350,24,
[...]
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, al lordo delle ritenute previdenziali;
c) condanna, infine, il convenuto a rifondere al ricorrente (con distrazione a favore CP_4
del procuratore antistatario) le spese di lite, che liquida in Euro 1314,00 per onorari ed euro 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, oltre rimborso C.U.
Treviso, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È forse il caso di rammentare, con riguardo al tema della (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, quanto ancor più di recente evidenziato dalla Corte di cassazione (nel pronunciarsi sul diritto all'integrale riconoscimento della c.d. anzianità pre-ruolo, al momento del passaggio in ruolo), alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Suprema Corte, analizzando la sentenza della Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-466/17, Motter, nel contesto degli arresti del Giudice sovranazionale in materia di lavoro a termine nel settore scolastico (e non solo), ne ha ricavato che nella giurisprudenza eurounitaria vige il principio, - fatto proprio dalla Corte di cassazione - “… che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche…” (Cass. n. 31149/2019).
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