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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 10 giugno 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1361/2024 promosso da:
n proprio e quale erede universale di Parte_1 Persona_1 con l'avv. GABELLINI MASSIMILIANO
RICORRENTE
CONTRO on gli Avv.ti Enrico Gualandi e Francesca Bonparola CP_1
RESISTENTE
DEMANIO PUBBLICO e Controparte_2 Controparte_3 resistente contumace
IN PUNTO A: Ricorso ex art. 281 undecies - Art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 in opposizione alla relazione di stima n. 12/2024 del 3.6.2024, redatta dalla Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, relativa alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio degli immobili siti nel Comune di Rimini, censiti in catasto al foglio 60 p.lle 1297 (ex 154/b – esproprio), 1298 (ex 154/c- servitù), 1294 (ex 151/c – esproprio), 1293 (ex 151/b – servitù),
1289 (ex 135/besproprio) e 1290 (ex 135/c – servitù), finalizzati alla realizzazione dell'opera pubblica denominata “S.S. 9 “Via Emilia”. Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Santa Giustina in Comune di Rimini lungo la S.S. 9 “Via Emilia”.
pagina 1 di 2 LA CORTE
All'esito dell'odierna udienza di discussione alla quale nessuno è comparso per la ricorrente, come neppure per l' contumace, per l'Avv. Bonparola Francesca, difensore Controparte_3 CP_1 di la quale ha insistito perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
a spese compensate, come già richiesto in atti.
Tale richiesta va accolta, avendo entrambe le parti costituite, e segnatamente la stessa opponente, depositato un atto di transazione datato 10 aprile 2025 con il quale la stessa ha accettato di abbandonare il giudizio sulla premessa della garanzia da parte di di determinate condizioni relative CP_1 all'accesso veicolare, come più specificatamente indicato nell'accordo.
Le parti hanno altresì concordato che ciò avvenisse con integrale compensazione delle spese di lite, e nulla osta al recepimento di tale condizione. Nulla va disposto in punto di spese quanto alla parte rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 10 giugno 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1361/2024 promosso da:
n proprio e quale erede universale di Parte_1 Persona_1 con l'avv. GABELLINI MASSIMILIANO
RICORRENTE
CONTRO on gli Avv.ti Enrico Gualandi e Francesca Bonparola CP_1
RESISTENTE
DEMANIO PUBBLICO e Controparte_2 Controparte_3 resistente contumace
IN PUNTO A: Ricorso ex art. 281 undecies - Art. 29 D.Lgs. n. 150/2011 in opposizione alla relazione di stima n. 12/2024 del 3.6.2024, redatta dalla Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, relativa alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio degli immobili siti nel Comune di Rimini, censiti in catasto al foglio 60 p.lle 1297 (ex 154/b – esproprio), 1298 (ex 154/c- servitù), 1294 (ex 151/c – esproprio), 1293 (ex 151/b – servitù),
1289 (ex 135/besproprio) e 1290 (ex 135/c – servitù), finalizzati alla realizzazione dell'opera pubblica denominata “S.S. 9 “Via Emilia”. Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Santa Giustina in Comune di Rimini lungo la S.S. 9 “Via Emilia”.
pagina 1 di 2 LA CORTE
All'esito dell'odierna udienza di discussione alla quale nessuno è comparso per la ricorrente, come neppure per l' contumace, per l'Avv. Bonparola Francesca, difensore Controparte_3 CP_1 di la quale ha insistito perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
a spese compensate, come già richiesto in atti.
Tale richiesta va accolta, avendo entrambe le parti costituite, e segnatamente la stessa opponente, depositato un atto di transazione datato 10 aprile 2025 con il quale la stessa ha accettato di abbandonare il giudizio sulla premessa della garanzia da parte di di determinate condizioni relative CP_1 all'accesso veicolare, come più specificatamente indicato nell'accordo.
Le parti hanno altresì concordato che ciò avvenisse con integrale compensazione delle spese di lite, e nulla osta al recepimento di tale condizione. Nulla va disposto in punto di spese quanto alla parte rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 2 di 2