Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 11499/2024, cui sono stati riuniti i giudizi recanti
R.G. nn. 11500/2024 e 11501/2024, aventi ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC dell'avv. Pasquale Email_1
Biondi, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
n persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 in Napoli al c.so Garibaldi n. 387;
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo della indennità perequativa, indennità compensativa e di turno anche nelle giornate di ferie godute, condannare la al pagamento della complessiva somma di € 1.733,52, per il periodo da gennaio 2013 a CP_2 dicembre 2021, in favore di;
€ 1.122,08, per il periodo da gennaio 2013 a Parte_1 giugno 2022, in favore di € 1.618,58, per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2022, Parte_2
1
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati il 15.05.2024, i ricorrenti esponevano di essere dipendenti dell' con le seguenti mansioni e profili professionali: Controparte_1
• , operatore qualificato dal 01.05.2019 al 31.03.2022 (parametro Parte_1 retributivo 160) e operatore tecnico dal 1.05.2019 al 31.03.2022 (parametro retributivo 170) di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
• operatore generico dal 01.12.2012 al 30.04.2018 (parametro retributivo 116) Parte_2
e operatore tecnico dal 01.05.2018 (parametro retributivo 170) di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
• operatore qualificato dal 01.01.2012 al 31.12.2019 (parametro Parte_3 retributivo 160) e operatore tecnico dal 01.01.2020 (parametro retributivo 170) di cui al CCNL
Autoferrotranvieri;
Precisavano che, in ragione del rapporto intercorrente con la società, avevano maturato e goduto giorni di ferie come risultanti dalle buste paga prodotte.
Lamentavano, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dei seguenti elementi retributivi:
• dell'indennità perequativa e indennità compensativa per;
Parte_1
• dell'indennità perequativa, indennità compensativa e indennità di turno per Parte_2
• dell'indennità perequativa e indennità compensativa per Parte_3 emolumenti introdotti dall'accordo regionale del 16.12.2011 (artt. 2-3), trasfuso nell'accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e dall'accordo nazionale del 21.05.1981.
Deducevano, dunque, l'illegittimità della decurtazione di tali somme dalla retribuzione per ferie essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_2 funzione di Giudice del lavoro, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 1.733,52, per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2021, in favore di;
€ Parte_1
1.122,08, per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2022, in favore di € 1.618,58, Parte_2 per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2022, in favore di , a titolo di Parte_3 rideterminazione della retribuzione feriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente notificati i ricorsi a mezzo pec del 28.05.2024, l' non si costituiva nei CP_2 rispettivi giudizi, per cui veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, riuniti i giudizi per connessione, l'udienza del
22.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Come detto, i ricorrenti hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, delle indennità indicate nei rispettivi ricorsi.
A tal proposito, hanno dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10–
Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. hanno sancito il diritto alla omnicomprensività della retribuzione feriale, secondo cui in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, sussisterebbe una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020).
Dirimente ai fini del decidere, dunque, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Le indennità in questione sono regolate dall'Accordo regionale del 15.12.2011 (artt. 2-3), trasfuso nell'Accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e dall'accordo nazionale del 21.05.1981 (art. 5).
In particolare, l'art. 2 dell'Accordo regionale prevede che: “[…] Anche allo scopo di facilitare
i processi di progressiva riorganizzazione delle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locate e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale e la riconversione e la riqualificazione del personale, si conviene, in coerenza con l'art. 3 CCNL
27/11/2000, che, a partire dallo 1/1/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per
3 parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci: a) retribuzione tabellare;
b) ex indennità di contingenza;
c) aumenti periodici di anzianità; d) importi del T.D.R. (trattamento distintivo della retribuzione); e) indennità di mensa;
f) indennità di funzione per i quadri;
g) competenze accessorie unificate;
h) trattamenti sostitutivi;
i) assegno ad personam, eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi della indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula dei presente accordo. Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi. L'entità della voce assegno ad personam di cui alla lett. i) del precedente capoverso è costituita dalla differenza tra
l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL, spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento, e quelli erogati dalle singole aziende.
Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità.
Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”.
L'art. 3 dell'accordo in parola dispone che: “[…] In ragione dell'adozione del cennato processo di omogeneizzazione del costo del lavoro a partire dal 31/12/2011 cessano di avere efficacia gli accordi di II livello vigenti nelle aziende del t.p.l e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale. Nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire: dall' 1/1/2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza - in misura equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fini del computo del t.f.r. Per le aziende che operano nel comparto sotto forma di gruppi societari, e nei processi di aggregazione l'importo dell'indennità introdotta dal presente articolo sarà determinato in misura corrispondente al trattamento economico complessivamente inferiore fra quelli corrisposti dalle aziende stesse. Le eventuali differenze economiche derivanti dal predetto trattamento saranno corrisposte, al personale avente titolo, con un'ulteriore indennità perequativa
e compensativa legata alla prestazione. Per i nuovi assunti l'indennità perequativa e compensativa sarà oggetto di confronto nell'ambito di future negoziazioni di secondo livello”.
Le parti, poi, al fine di dare attuazione all'Accordo Regionale, con l'Accordo aziendale del
2012, all'art. 4, hanno previsto che: “[…] Allo scopo di facilitare il previsto processo di fusione e riorganizzazione delle società del gruppo esercenti il trasporto pubblico locale su ferro, hanno condiviso l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento, che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale, la riconversione
4 e la riqualificazione del personale (…) sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa è quello di cui alla allegata tabella
(All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: sarà determinata in cifra fissa;
non è rivalutabile;
è pensionabile;
confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.” (cfr. all. 3 accordo aziendale 25.07.2012, rubricato
“Nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art. 3 dell'intesa regionale del 15.12.2011”, prod. parte ricorrente).
L'indennità di turno, richiesta solamente da trova il suo fondamento Parte_2 nell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire (oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione.
Ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana
(domenica compresa).
L'istituzione di tali indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto delle clausole degli accordi negoziali, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Gli emolumenti in questione sono stati pacificamente previsti dagli accordi collettivi di primo e secondo livello per comporre la cd. parte variabile della retribuzione.
Sul punto occorre ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–
Williams), che laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali
5 o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Pertanto, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”).
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto
è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte ovvero con lo status professionale del lavoratore;
connessione, quest'ultima, che non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'ente convenuto.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, ordinanze nn. 25840/2024 e 25850/2024 del 27.9.2024)
In ultima analisi, deve osservarsi che giungere a tali conclusioni non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale (costantemente escluso dalla giurisprudenza), ciò in quanto non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
In ordine alla quantificazione dei crediti, vanno condivisi i conteggi prodotti in ricorso, ciò in quanto risultano congruamente calcolati rispetto alla normativa applicabile.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, i ricorsi riuniti vanno accolti e va dichiarato il diritto dei
6 ricorrenti al riconoscimento delle indennità richieste nei rispettivi ricorsi e per l'effetto va condannato l' al pagamento: CP_2
• in favore di dell'importo di € 1.733,52, per il periodo da gennaio 2013 Parte_1
a dicembre 2021;
• in favore di dell'importo di € 1.122,08, per il periodo da gennaio 2013 a Parte_2 giugno 2022;
• in favore di dell'importo di € 1.618,58, per il periodo da gennaio Parte_3
2013 a giugno 2022;
Il tutto oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna voce del credito e fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Biondi.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2 pagamento in favore di della somma di € 1.733,52, per il periodo da gennaio Parte_1
2013 a dicembre 2021; in favore di della somma di € 1.122,08, per il periodo da Parte_2 gennaio 2013 a giugno 2022; in favore di della somma di € 1.618,58, per Parte_3 il periodo da gennaio 2013 a giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione sino al soddisfo;
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_2 che liquida in € 2.344,00, IVA e CPA, oltre rimborso forfettario, nonché rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 23.5.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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