Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 6987/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 6987/2023 tra
c.f. , ammesso al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1 provvedimento del COA di Catania del 23/05/23 – Prot. N. 2023/11309/GP, ed elettivamente domiciliato in Bronte (CT), in Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinzone (c.f.
) che lo rappresenta e difende. C.F._2
Opponente contro
(c.f. ), società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Controparte_1 P.IVA_1 Legge 30 aprile 1999, n.130, in persona dell'A.U. Fenice Trust Company S.r.l. (c.f. ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. ed elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli, via Riviera di Chiaia n.267.
Opposta
Oggi 3 Febbraio 2025 alle ore … innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'avv. Nunzio Pinzone Parte_1
Per l'avv. Dario conti in sostituzione dell'avv. De Lima Souza. Controparte_1
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6987/2023 promossa da:
c.f. , ammesso al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1 provvedimento del COA di Catania del 23/05/23 – Prot. N. 2023/11309/GP, ed elettivamente pagina 1 di 6
) che lo rappresenta e difende. C.F._2
Opponente contro
(c.f. ), società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Controparte_1 P.IVA_1 Legge 30 aprile 1999, n.130, in persona dell'A.U. Fenice Trust Company S.r.l. (c.f. ), P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. ed elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli, via Riviera di Chiaia n.267.
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 3 FEBBRAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC,
SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 7.6.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023 nel procedimento
RG n. 3842/2023, e notificato in data 3.5.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 18.880,00 nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore della
Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte opposta esponeva che, in data 9.6.2008, la AN NS Bank S.p.A. aveva concesso un prestito finalizzato all'acquisto di beni e servizi a
[...]
, il quale, però, non aveva onorato l'impegno assunto. Pt_1
AN NS Bank S.p.A. affidava poi la gestione dei crediti in sofferenza alla AN
NS FI, società che, in seguito, cedeva il credito di cui al ricorso alla AN AN SP.
Successivamente, la AN AN SP si fondeva con la la quale, a sua Controparte_2 volta, cedeva il suddetto credito alla società Eclipse 1 S.r.l., ed, infine, in data 3.8.2018 Eclipse S.r.l. cedeva in blocco alla società un portafoglio dei crediti pecuniari tra cui risultava Controparte_1 ricompreso anche credito nei confronti di . Parte_1 Nell'atto di citazione l'opponente, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, stante che il presunto credito era stato richiesto il 9.6.2008, con scadenza della prima rata in data 15.8.2008.
Decorrendo la prescrizione decennale dalla prima rata del mese di agosto del 2008, il termine era definitivamente maturato nel mese di agosto del 2018 e, pertanto, non poteva considerarsi evento interruttivo della prescrizione la lettera racc. AR, ricevuta in data 12.12.2018, con la quale la
[...] comunicava la cessione del credito e formulava atto di diffida e messa in mora. CP_1
Sempre preliminarmente, rilevava la carenza di legittimazione attiva per difetto di prova sulla titolarità del credito, non ritenendo sufficiente a tale scopo la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Di poi, eccepiva la violazione della normativa in materia di usura e tasso di interesse ultra legale, nonché la violazione delle condizioni contrattuali. Concludeva, pertanto, chiedendo:” Piaccia all'On.le Tribunale di Catania contrariis reiectis: Preliminarmente sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone tutti i presupposti di legge;
Revocare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Catania avente il D.I. N. 1671/2023, reso nel proc. Monitorio iscritto al N. 3842/2023 R.G. dichiarando l'illegittimità della pretesa economica nei confronti di per le motivazioni Parte_1 riportate in seno al presente ricorso e più precisamente dichiarando: - l'intervenuta prescrizione del presunto credito;
- la carenza di legittimazione attiva per difetto di prova sulla titolarità del credito non avendo prodotto parte ricorrente;
- Violazione in materia di usura e tasso di interesse ultra legale;
pagina 2 di 6 - Violazione di cui all'art. 50 TUB stante che il saldaconto non ha nessun valore nel presente giudizio;
In ogni caso, revocare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggi opposto, emesso dal Tribunale di Catania D.I. N. 1671/2023, reso nel proc. Monitorio iscritto al N. 3842/2023 R.G. dichiarando l'illegittimità della pretesa economica nei confronti di . Revocare e privare Parte_1 di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la nullità e vessatorietà delle clausole, anche in virtù della violazione in materia di usura, nonché per il significativo squilibrio posto in capo al consumatore. Dichiarare in ogni caso che nessuna somma è dovuta dal Sig. alla Società Parte_1 opposta per i motivi sopra esposti. Ai fini istruttori si chiede ammettersi CTU tecnico contabile per verificare la vessatorietà delle clausole e la violazione USURA”. Si costituiva in giudizio parte opposta la quale, in merito alla contestazione relativa alla mancanza di prova della propria legittimazione attiva, rilevava come, secondo un orientamento ormai costante in giurisprudenza, dovesse considerarsi “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118) A tal proposito, oltre agli estratti della Gazzetta Ufficiale relativi alle cessioni del credito (G.U. Parte Seconda n.95 dell'11.8.2016 e G.U., Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018), depositava Estratto Elenco Debitori a firma del Notaio n. Repertorio 8941 - numero di Raccolta 5218 Persona_1 relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 128 dell'03.11.2018 riportante la cessione dei crediti da Eclipse 1 a , alla cui pagina 37 è riportato il credito riferito al sig. CP_1
, evidenziato con campitura gialla (Allegato n. 8) e, pertanto, l'eccezione, così come Parte_1 formulata, andava rigettata. Di poi, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, ricordando che i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr. Cass. 30.8.2011 n. 17798).
Conseguentemente, posto che la scadenza naturale del contratto era il 1.7.2014, il termine decennale di prescrizione, in assenza di interruttive, sarebbe spirato il 1.7.2024, pertanto, la sola notifica del decreto ingiuntivo, doveva considerarsi sufficiente ad interrompere i termini prescrizionali. Quanto alla contestazione relativa all'usura, questa doveva considerarsi del tutto generica ed infondata e si opponeva alla richiesta di C.T.U. perché di carattere esplorativo. Rilevava, inoltre, che la tipologia di ammortamento utilizzato cd. “alla francese”, di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es. i finanziamenti o i mutui), prevedesse il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), con la conseguenza che, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1671 del
24.03.2023 (RG. 3842/2023) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- concedere un congruo termine per avviare il procedimento di mediazione. in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1671 del 24.03.2023 (RG. 3842/2023); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 6 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la data di udienza dell'8.1.2024 indicata nell'atto di citazione.
Di poi, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 26.9.2023, conclusosi negativamente per la mancata adesione di parte opponente, regolarmente invitata.
Infine, con ordinanza relativa alla prima udienza di giorno 8.1.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.10.2024, poi rinviata d'ufficio al 3.2.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, l'opponente lamenta il difetto di legittimazione attiva e la mancanza di prova della titolarità del credito azionato, tuttavia tale eccezione non rileva. Difatti, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, la società opposta ha elencato le cessioni che si sono susseguite, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, e prodotto i relativi estratti della Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n.95 dell'11.8.2016- relativo alla cessione intervenuta tra ed Controparte_2
Eclipse 1 S.r.l., e Parte Seconda n. 128 del 03.11.2018- relativo alla cessione Eclipse 1 S.r.l.- CP_3
Saphira SPV) ed ha altresì prodotto il contratto di cessione intervenuto tra AN NS
FI e AN AN SP in data 20.12.2011. Ha, altresì depositato nel presente giudizio l'Estratto Elenco Debitori a firma del Notaio Per_1
n. Repertorio 8941 - numero di Raccolta 5218 relativo alla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica, Parte Seconda n. 128 dell'03.11.2018 riportante la cessione dei crediti da Eclipse 1 a
, alla cui pagina 37 è riportato il credito riferito al sig. , evidenziato con CP_1 Parte_1 campitura gialla (Allegato n. 8).
A tal proposito, si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori, difatti, in tema di cessione in blocco l'art. 58 TUB stabilisce al 2° comma che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”, e al 4° comma che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”.
Nel caso di specie, già la documentazione posta a corredo della fase monitoria appare sufficiente a provare la legittimazione ad agire e la titolarità del credito in capo alla società opposta, considerato anche il possesso dei titoli, difatti, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e l'estratto contabile.
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188/2017 ha stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
pagina 4 di 6 Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc.
(Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie.
- L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del credito, considerando come dies
a quo la data di scadenza della prima rata del finanziamento, ossia il 15.8.2008.
Tuttavia, tale eccezione va rigettata, dal momento che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento, ossia dal 1.7.2014. Innanzitutto, è oltremodo pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il principio per cui “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 17798/2011; Cass. Civ., n. 2301/2004; Trib. Nola Sez. II, n. 1313/2020; Trib.
Bolzano Sez. I, sent. del 13.02.2019). Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6482/2021, che può ben applicarsi anche al contratto di finanziamento de quo: “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, […] dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso” (Cass. Civ. n. 19291/2010).
Analogo iter logico viene seguito con riferimento agli interessi, e, infatti “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.” (Cass. civ., sez. I, n. 18951 dell'08.08.2013; nello stesso senso, tra le più recenti, Trib. Ascoli Piceno, sez. I, sent. del 04.11.2019).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento, era previsto il rimborso della sorte capitale in n. 72 rate, con scadenza dell'ultimo rateo per luglio 2014, pertanto da tale data decorre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (prescrizione prevista a luglio 2024). Conseguentemente, l'eccezione va rigettata, considerato che la prescrizione è stata interrotta con la consegna della raccomandata a/r inviata da all'opponente in data 12.12.2018 (in CP_1 atti) e che, in ogni caso, la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 3.5.2023, va considerata come evento interruttivo.
- Quanto alla contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, questa appare priva di pregio per eccessiva genericità, non avendo l'opponente dato prova in tal senso e, pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la pagina 5 di 6 parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
-Infine, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente ed AN NS Bank S.p.A.., non contestato, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo. Parte opponente deve infine essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 26.9.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023 nel procedimento RG n. 3842/2023, e notificato in data 3.5.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 3.2.2025.
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6