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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15567 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con domicilio eletto in Roma, alla Via Parte_1
Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell'Avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende in via disgiunta all'avv. CORRADO BARILE, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
, , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domicilio eletto in Matera, al VIALE EUROPA 15 presso lo Studio dell'Avv. PETITO VITTORIA, procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione.
- convenuto–
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni come da note di trattazione scritta delle parti.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Nel merito, va considerato, preliminarmente, che la polizza in discussione deve considerarsi contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), sia per la società assicuratrice nei confronti della beneficiaria della polizza, sia per la parte contraente nei confronti della società assicurativa, con espressa esclusione anche delle eccezioni ex art.1952 c.c. ed ex art. 1957 c.c.
L'art. 2, rubricato ' rivalsa', delle condizioni generali che regolano il rapporto tra società e contraente stabilisce che “il contraente, i suoi successori ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al beneficiario in forza della presenta polizza (…), rinunciando sin da ora ad ogni e qualsiasi eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c. Per le somme comunque pagate all'ente garantito in forza della presente polizza, la società è surrogata in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa.”
Inoltre, l'art. 6 delle condizioni generali di polizza prevede che “il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice CP_4 richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad CP_4 alcuna eccezione (…)”.
L'art. 8, poi, disciplina la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, disponendo che “la garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 e di quanto contemplato dagli artt. 1955 e 1957 c.c. (…)”.
Ne deriva dunque la natura autonoma della garanzia la cui caratteristica fondamentale è, dunque, la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il contraente nei confronti del garante.
Ne consegue che avvenuto il pagamento e salvo eventuale exceptio doli, mai sollevata nel presente giudizio, le parti convenute nulla possono opporre alla garante in merito all'avvenuto pagamento, rappresentando l'obbligazione restitutoria una vera e propria
contro
-garanzia autonoma svincolata dal merito dell'escussione effettuata dal garantito nei confronti del garante.
Tale considerazione è di per sé già sufficiente a far respingere l'opposizione. Si rileva poi che il rapporto in esame oltre ad essere provato documentalmente (doc. 1 e doc.2 fascicolo monitorio allegato dalla parte attrice) non è contestato, così come è idoneamente provato il versamento effettuato da in favore di (doc. 3 Pt_1 CP_4 fascicolo monitorio).
In relazione alla misura degli interessi si ritiene applicabile il tasso di cui al ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs 231/2022 e successive modificazioni, trattandosi di pagamento in conseguenza dell'intercorso rapporto contrattuale costituito dal contratto autonomo di garanzia in questione.
Alla stregua di quanto esposto deve ritenersi fondata la domanda formulata da parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1.- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 65.260,18, oltre interessi da ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ex D.Lgs 231/2002 e s.m.e i.
2.- Condanna i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 759,00 per esborsi ed €. 7.000,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con domicilio eletto in Roma, alla Via Parte_1
Emanuele Gianturco 6, presso lo studio dell'Avvocato SCIUTO FILIPPO, che la rappresenta e difende in via disgiunta all'avv. CORRADO BARILE, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
, , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 domicilio eletto in Matera, al VIALE EUROPA 15 presso lo Studio dell'Avv. PETITO VITTORIA, procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione.
- convenuto–
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni come da note di trattazione scritta delle parti.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta. Nel merito, va considerato, preliminarmente, che la polizza in discussione deve considerarsi contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), sia per la società assicuratrice nei confronti della beneficiaria della polizza, sia per la parte contraente nei confronti della società assicurativa, con espressa esclusione anche delle eccezioni ex art.1952 c.c. ed ex art. 1957 c.c.
L'art. 2, rubricato ' rivalsa', delle condizioni generali che regolano il rapporto tra società e contraente stabilisce che “il contraente, i suoi successori ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al beneficiario in forza della presenta polizza (…), rinunciando sin da ora ad ogni e qualsiasi eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c. Per le somme comunque pagate all'ente garantito in forza della presente polizza, la società è surrogata in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa.”
Inoltre, l'art. 6 delle condizioni generali di polizza prevede che “il pagamento dell'importo richiesto da sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice CP_4 richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad CP_4 alcuna eccezione (…)”.
L'art. 8, poi, disciplina la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, disponendo che “la garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 e di quanto contemplato dagli artt. 1955 e 1957 c.c. (…)”.
Ne deriva dunque la natura autonoma della garanzia la cui caratteristica fondamentale è, dunque, la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il contraente nei confronti del garante.
Ne consegue che avvenuto il pagamento e salvo eventuale exceptio doli, mai sollevata nel presente giudizio, le parti convenute nulla possono opporre alla garante in merito all'avvenuto pagamento, rappresentando l'obbligazione restitutoria una vera e propria
contro
-garanzia autonoma svincolata dal merito dell'escussione effettuata dal garantito nei confronti del garante.
Tale considerazione è di per sé già sufficiente a far respingere l'opposizione. Si rileva poi che il rapporto in esame oltre ad essere provato documentalmente (doc. 1 e doc.2 fascicolo monitorio allegato dalla parte attrice) non è contestato, così come è idoneamente provato il versamento effettuato da in favore di (doc. 3 Pt_1 CP_4 fascicolo monitorio).
In relazione alla misura degli interessi si ritiene applicabile il tasso di cui al ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs 231/2022 e successive modificazioni, trattandosi di pagamento in conseguenza dell'intercorso rapporto contrattuale costituito dal contratto autonomo di garanzia in questione.
Alla stregua di quanto esposto deve ritenersi fondata la domanda formulata da parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1.- Accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 65.260,18, oltre interessi da ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ex D.Lgs 231/2002 e s.m.e i.
2.- Condanna i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 759,00 per esborsi ed €. 7.000,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari