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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 713/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II 186, TORINO presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO RE Controparte_1 C.F._2
UMBERTO 45, TORINO presso lo studio dell'avv. CESTARI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza depositate in data 7.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si è costituito dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte Controparte_1
ricorrente.
All'udienza del 19.09.2024 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo delle parti e chiedevano breve rinvio per formalizzarlo;
il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate: affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_3 Persona_4
manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre nella abituale residenza sita in Torino alla via Gaidano n. 103; dispone che la collocazione dei minori presso ciascun genitore sarà paritaria e, nello specifico i minori trascorreranno il lunedì ed il martedì di ciascuna settimana con la madre ed il mercoledì ed il giovedì con il padre. I weekend -a partire dal venerdì all'uscita da scuola- saranno alternati tra i genitori, salvo diversi accordi tra le Parti in casi ed ipotesi straordinarie quali festività, malattie ovvero altre specifiche necessità; c) durante le ferie estive il IG. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni CP_1
anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra le Parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, salvo diversi e condivisi accordi tra le Parti;
d) nelle festività natalizie e di fine anno il IG.
[...] potrà tenere con sé i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio CP_1 ad anni alterni, nonché l'intero periodo delle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni e salva diversa intesa con la IG.ra , concordata almeno un mese prima delle ferie;
Parte_1
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando li avrà con sé e prende atto che, in ragione della collocazione paritaria, le Parti espressamente rinunciano, reciprocamente, al riconoscimento di concorso al mantenimento per i figli minori e;
Per_2 Per_1
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
mediche, scolastiche e ludico ricreative purché previamente concordate e di seguito documentate;
prende atto che l'assegno unico INPS sarà percepito, nella misura del 100%, dalla IG.ra Parte_1
[...]
prende atto che il IG. si impegna a rimborsare in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1 il complessivo importo di € 4000,00 (quattromila/00) cui andrà aggiunto -nella misura del
[...]
50%- quanto corrisposto per il centro estivo 2024 dei minori, e ciò farà mediante il versamento di rate mensili di € 200,00 ciascuna da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese, decorrenti da giugno 2024 e fino a completa concorrenza di quanto dovuto;
prende atto che, in ragione delle condizioni di salute del figlio minore , qualora venissero Per_2
riconosciuti benefici economici e/o provvidenza da parte dell'INPS sarà cura di ciascun genitore documentare adeguatamente le spese sostenute nonché l'utilizzo dei permessi previsti dalla L.
104/1992; prende atto che le Parti concordano di versare ciascuna l'importo di € 300,00 annuo per ciascun figlio in una c.d. “carta prepagata” da alimentare presso un negozio di abbigliamento per ragazzi proprio al fine di far fronte alle necessità di vestiario, abbigliamento e cambio stagione per i bambini;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 713/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II 186, TORINO presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO RE Controparte_1 C.F._2
UMBERTO 45, TORINO presso lo studio dell'avv. CESTARI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza depositate in data 7.10.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si è costituito dichiarando di aver raggiunto un accordo con la parte Controparte_1
ricorrente.
All'udienza del 19.09.2024 i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo delle parti e chiedevano breve rinvio per formalizzarlo;
il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato, le parti depositavano note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate: affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_3 Persona_4
manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre nella abituale residenza sita in Torino alla via Gaidano n. 103; dispone che la collocazione dei minori presso ciascun genitore sarà paritaria e, nello specifico i minori trascorreranno il lunedì ed il martedì di ciascuna settimana con la madre ed il mercoledì ed il giovedì con il padre. I weekend -a partire dal venerdì all'uscita da scuola- saranno alternati tra i genitori, salvo diversi accordi tra le Parti in casi ed ipotesi straordinarie quali festività, malattie ovvero altre specifiche necessità; c) durante le ferie estive il IG. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni CP_1
anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra le Parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, salvo diversi e condivisi accordi tra le Parti;
d) nelle festività natalizie e di fine anno il IG.
[...] potrà tenere con sé i figli dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio CP_1 ad anni alterni, nonché l'intero periodo delle vacanze pasquali, sempre ad anni alterni e salva diversa intesa con la IG.ra , concordata almeno un mese prima delle ferie;
Parte_1
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori quando li avrà con sé e prende atto che, in ragione della collocazione paritaria, le Parti espressamente rinunciano, reciprocamente, al riconoscimento di concorso al mantenimento per i figli minori e;
Per_2 Per_1
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
mediche, scolastiche e ludico ricreative purché previamente concordate e di seguito documentate;
prende atto che l'assegno unico INPS sarà percepito, nella misura del 100%, dalla IG.ra Parte_1
[...]
prende atto che il IG. si impegna a rimborsare in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_1 il complessivo importo di € 4000,00 (quattromila/00) cui andrà aggiunto -nella misura del
[...]
50%- quanto corrisposto per il centro estivo 2024 dei minori, e ciò farà mediante il versamento di rate mensili di € 200,00 ciascuna da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese, decorrenti da giugno 2024 e fino a completa concorrenza di quanto dovuto;
prende atto che, in ragione delle condizioni di salute del figlio minore , qualora venissero Per_2
riconosciuti benefici economici e/o provvidenza da parte dell'INPS sarà cura di ciascun genitore documentare adeguatamente le spese sostenute nonché l'utilizzo dei permessi previsti dalla L.
104/1992; prende atto che le Parti concordano di versare ciascuna l'importo di € 300,00 annuo per ciascun figlio in una c.d. “carta prepagata” da alimentare presso un negozio di abbigliamento per ragazzi proprio al fine di far fronte alle necessità di vestiario, abbigliamento e cambio stagione per i bambini;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo