Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 123/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 123/2022 R.G.A.C., avverso la sentenza n. 668/2021 del
Tribunale di Campobasso, resa il 30/09/2021, depositata il dì 01/10/2021, nella causa n. 870/2018
R.G.A.C., avente per oggetto: “Opposizione a precetto”;
T R A
− MOFFA PASQUALINA, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente in Gambatesa (CB) alla C.da Piana delle Noci n. 11 ed elettivamente domiciliata in Riccia
(CB) alla Via Cirillo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Giovanna FF, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 28/03/2022;
-APPELLANTE-
C O N T R O
− CIAMPI S.R.L., ora Europa 2020 S.r.l., in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore Ruggiero Frontino (P.IVA: 01303860629), corrente in Margherita di
Savoia (BT), contumace;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del 19/06/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui la costituita opponente si è riportata alle precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
causa n. 123/2022 R.G. 1
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne:
la domanda di opposizione, spiegata da QU FF, avverso l'atto di precetto del
19/03-05/04/2018, con cui la CIAMPI s.r.l. aveva intimato il pagamento della somma di €.
22.762/30, oltre accessori e conseguenti, alla stregua della sentenza n. 1801/2016 del Tribunale civile di Benevento;
tesa a ottenere la dichiarazione di illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in quanto le somma pretese in pagamento dalla s.r.l. erano in precedenza risultate oggetto di procedura di pignoramento presso terzi, intimato dalla IA Sud s.p.a. (fascicolo n.
17/2016/37319), di seguito Agenzia delle Entrate – Riscossione (fascicolo n. 17/2018/429) , per il complessivo importo di €. 574.467/12;
a tale fine, l'opponente FF ha precisato che, non avendo la disponibilità della somma portata a suo carico dalla richiamata sentenza n. 1801/2016 del Tribunale di Benevento, aveva avanzato istanza di rateizzazione e che la pratica era stata successivamente presa in carico dall'Agenzia delle Entrate, con il codice identificativo n. 17/2018/429, diverso dal precedente imposto da IA n. 17/2016/37319, con attivazione della procedura di pignoramento n.
01720182540000097006, a carico della AM s.r.l., debitore esecutato, e con QU FF, quale terzo pignorato.
Il contraddittorio di prime cure si è radicato con la costituzione in giudizio della s.r.l., che ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione, con le conseguenze di legge in ordine al carico delle spese, in buona sostanza, sui seguenti rilievi:
l'opponente, su cui incombeva l'onere della prova, non aveva indicato e/o comunque provato la indicazione temporale della data di intervenuta notifica dell'atto di pignoramento avanzato da IA per cui, nella specie, non si poteva stabilire se “la procedura esecutiva instaurata da parte di AM sia successiva alla prima” (gravata sentenza, pag. 3
ultimo cpv.);
l'indicativo del fascicolo indicato da IA risultava essere contraddistinto dal n.
17/2016/37319 mentre quelle risultante dalle ricevute di pagamento, pur allegate, per il complessivo importo di €. 20.500/00, era invece contraddistinto dal diverso n. 17/2018/429 (gravata sentenza,
causa n. 123/2022 R.G. 2 pag. 4 secondo periodo).
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante
QU FF ha proposto gravame intermedio, domandando che, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, fosse riformata la gravata sentenza, così accogliendo le conclusioni di prime cure, che ha riproposto, affidandosi a un unico diffuso mezzo con insegna.
Con ordinanza resa il 14/09/2022, testualmente, la Corte: pronunciando all'esito di trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del
14.9.2022, come disposta con decreto del 21.7.2022;
lette le note depositate dalle parti;
preso atto della mancata costituzione dell'appellata e rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello;
rilevata l'inammissibilità dell'istanza di inibitoria in cui insiste l'appellante, essendo chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva non già della sentenza impugnata, come previsto dall'art. 283 cod. proc. civ., ma della sentenza del Tribunale di Benevento n.
1801/2016 del 13.7.2016 e del conseguente atto di precetto oggetto del giudizio di opposizione;
ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 283 comma 2 cod. proc. civ., determinata in €
2.000,00;
ritenuto necessario invitare le parti a precisare le conclusioni;
P.Q.M.
dichiara la contumacia di AM s.r.l. (ora Europa 2020 s.r.l.);
dichiara inammissibile la richiesta di inibitoria;
condanna parte appellante al pagamento della pena pecuniaria di € 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende;
causa n. 123/2022 R.G. 3 rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 febbraio 2024, ore 10:00.
UNICO MEZZO
In buona sostanza, l'appellante FF si duole della circostanza per cui il primo giudice ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie senza tenere in debito conto che:
la diversità dei codici identificativi dei due pignoramenti presso terzi, proposto:
il primo da IA s.r.l. (datato 30/03/2016, notificato il 31/03/2016 tramite pec alla debitrice CIAMPI s.r.l. e al terzo FF tramite posta il 18/04/2016), con codice identificativo n.
17/2016/37319;
il secondo dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Benevento, datato 24/04/2018, con codice identificativo n. 17/2018/429 ; era principalmente dovuta alla diversità degli enti procedenti ma entrambe le procedure sono state avanzate dagli indicati uffici fiscali ai danni del debitore esecutato AM s.r.l.;
come risulta dalle distinte in atti, l'appellante FF, terzo pignorato e “debitor debitoris”, rateizzando la somma dovuta, ha comunque corrisposto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, creditrice erariale della AM s.r.l., la somma di €. 20.570/00 e quindi ha estinto il suo debito, portato dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1801/2016 del 13.7.2016, in favore dell'appellata AM s.r.l.-
L'appello è infondato.
Anche a integrazione della motivazione della gravata sentenza, dall'esame delle tavole processuali, che la Corte ha compiuto, consegue che:
l'atto di pignoramento presso terzi, avanzato da IA s.r.l., è datato 30/03/2016, è stato notificato il 31/03/2016 tramite pec alla debitrice CIAMPI s.r.l. e al terzo FF tra mite posta il
18/04/2016), con codice identificativo n. 17/2016/37319;
l'atto di precetto opposto, intimato da AM s.r.l., è datato 19/03/2018 ed è stato notificato alla debitrice QU FF il dì 05/04/2018;
l'atto di pignoramento presso terzi, avanzato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Benevento, è datato 24/04/2018, con codice identificativo n. 17/2018/429;
ai fini di causa, non è dirimente l'atto di pignoramento del 2016, avanzato da IA s.r.l., posto che non vi è la prova in atti che sia stato seguito da altro atto di esecuzione nei confronti dell'appellante o, quanto meno, dal giudizio di accertamento dell'obbligo nei confronti del terzo
QU FF, anche in considerazione che le ricevute di pagamento, del complessivo importo di
€. 20.500/00, corrisposto dall'appellante, sono tutte del 2018 (a partire dal 03/07/2018), con codice identificativo n. 17/2018/429, e quindi dopo l'inoltro del secondo atto di pignoramento, a cura causa n. 123/2022 R.G. 4 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che è datato 24/04/2018 e che ha come proprio codice identificativo del fascicolo il n. 17/2018/429.
In definitiva, il secondo atto di pignoramento, essendo stato redatto e formato in data 24/04/2018, è sicuramente successivo alla notifica dell'atto di precetto, che invece è avvenuta il precedente dì
05/04/2018.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto, al dì della notificazione (05/04/2018) era del tutto legittimo e pertanto l'opposizione, avanzata all'epoca dall'appellante QU FF, è infondata.
Né ha alcun rilievo in questa causa, in cui si verte della legittimità dell'atto di precetto del 19/03-
05/04/2018, intimato dalla AM s.r.l., la diversa circostanza per cui l'appellante FF abbia successivamente corrisposto, in favore del creditore erariale, la somma di €. 20.500/00, con ricevute del 2018 (a partire dal 03/07/2018), recanti il codice identificativo n. 17/2018/429 e quindi afferenti sicuramente al secondo atto di pignoramento.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Nulla per le spese di lite del grado, non avendo l'appellata contumace AM s.r.l. spiegato alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
28/03/2022, spiegato da QU FF, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n.
668/2021 del 30/09/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese di lite del grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 123/2022 R.G. 5