a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare;
g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.
g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: ((sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza)) ;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.
2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.