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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/823
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Lucia Marchesini Consigliere onorario
Dott. Igor Fiorin Consigliere onorario ha emesso il seguente DECRETO
sul reclamo presentato in data 04.10.2024 da
( C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], assistito e difeso dall'avvocato Chiara Rigamonti presso il cui studio in Milano via Leon Battista Alberti n.10 è elettivamente domiciliato,
RECLAMANTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 25.07.1972 e residente in [...], assistita e difesa dall'avv. Benedetta Sardini presso il cui studio in Milano C.so Buenos Aires n. 23 B è elettivamente domiciliata
RECLAMATA
Con l'intervento
del Curatore Speciale per il minore nella persona dell'avv. Alessandro Simeone; del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello
Pagina 1 avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 18.09.2024, depositato in Pers data 26.09.2024, reso nel procedimento n. 1179/2020 R. Gen. , nell'interesse del minore:
➢ , nato a [...] il [...] (14 anni) Parte_2
La Corte sciogliendo la riserva che precede
LETTI gli atti,
SENTITE le parti e i difensori,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano si è aperto con ricorso depositato in data 09.06.2020 dal Pubblico Ministero che chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore , esposto ad un prolungato conflitto genitoriale compromettente il suo Parte_2 percorso di crescita. I Servizi Sociali del comune di Sesto San Giovanni, incaricati dalla Procura, avevano segnalato la necessità di approfondimenti sulla situazione del minore, dato che i genitori, in regime di affido condiviso in forza della sentenza di separazione del Tribunale di Monza n. 982/2019, emessa su conclusioni congiunte delle parti, avevano interrotto il percorso di coordinazione genitoriale e non rispettavano l'assetto concordato e disposto dalla suddetta sentenza.
2. Con decreto provvisorio del 30.03.2021 n.2358 il Tribunale limitava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni relative al suo collocamento, alle scelte sanitarie, di cura, educative e scolastiche e per gli incarichi affidati all'Ente, affidava il minore al Comune di Sesto San Giovanni, nominava il curatore speciale del minore, incaricava l'Ente affidatario di mantenere il collocamento del minore in essere, di regolamentare con le modalità ritenute più idonee i tempi e le modalità di alternanza del minore presso i genitori, con possibilità di sospensione, se di pregiudizio e di avviare precisi interventi di supporto a favore del minore e della coppia genitoriale, di assicurare un approfondimento psicodiagnostico di presso il Parte_1 Contr CPS territorialmente competente, di assicurare presso l'abitazione di entrambi i genitori e interventi specialistici per il minore da parte dell' se ritenuti necessari. Altresì, prescriveva Pt_3
a la presa in carico da parte del CPS territorialmente competente per un approfondimento Per_2 psicodiagnostico e ad entrambi i genitori l'osservanza del disposto decreto. Pervenute relazioni di aggiornamento in data 29.6.2021, in data 1.8.2021, in data 29.9.2022 e in data 12.3.2024 e acquisiti gli atti relativi al procedimento di divorzio pendente avanti al Tribunale di Monza, il Giudice relatore, con decreto del 8.4.2024 assegnava alle difese delle parti e al curatore speciale termine sino al 30.5.2024 per il deposito di una nota conclusiva e disponeva l'acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero che in data 19.04.2024 concludeva insistendo nella richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale e di affido del minore all'ente.
3. Con decreto definitivo del 18.09.2024, depositato il 26.09.2024 , il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenuti gli elementi istruttori acquisiti idonei ad assumere provvedimenti conclusivi nell'interesse del minore, ha disposto ex art.333 c.c. la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita del minore relative al collocamento del minore, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza anche anagrafica del minore, decisioni tutte che saranno assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, per la durata di due anni dalla
Pagina 2 pubblicazione del decreto;
ha disposto ex art. 333 c.c. l'affidamento di nato Parte_2
a Milano il 4.1.2010, al Servizio Sociale del Comune di Sesto San Giovanni, territorialmente competente per la residenza del minore - o al diverso Ente, competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza del minore in altro comune -, per la durata di due anni dalla pubblicazione del decreto;
ha disposto che il Servizio Sociale del Comune di Sesto San Giovanni, Ente affidatario del minore e i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza e in stretta collaborazione tra loro, provvedano a:
a) stabilire, ferma la residenza anagrafica del minore in essere, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, mantenendo l'assetto in essere e dando corso ad eventuali modifiche necessarie in relazione ai bisogni emotivi ed evolutivi del minore, sentiti i genitori e tenuto anche conto della volontà di;
_2
b) proseguire a favore del minore il supporto educativo presso il Centro Diurno “Il Ponte” e avviare ogni altro intervento di supporto scolastico, socio educativo e piscologico ritenuto necessario per il percorso di crescita del minore;
c) monitorare il percorso scolastico del minore e l'evoluzione della sua situazione psicofisica;
d)avviare una rivalutazione del quadro clinico funzionale del padre da uno specialista psichiatra, se lo stesso si renderà disponibile, attivando gli interventi indicati come necessari;
e) proseguire il percorso alla genitorialità per i genitori, se ne daranno la disponibilità in funzione di accompagnamento ad un effettivo esercizio della cogenitorialità;
f) proseguire l'attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale aggravarsi della situazione di pregiudizio per il minore e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più limitativi della responsabilità genitoriale di uno e/o di entrambi i genitori e di provvedimenti ancor più tutelanti per il minore quanto al collocamento e/o alla relazione con i genitori e in tempo utile l'eventuale necessità di proroga delle statuizioni assunte;
ha prescritto ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e di prestare la massima e fattiva collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi; ha avvisato entrambi i genitori che comportamenti di violazione delle statuizioni del decreto e/o comportamenti ostruzionistici e/o ostacolanti e/o di collaborazione soltanto formale con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici incaricati, da parte di entrambi o di uno solo dei genitori potranno determinare l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori e/o di provvedimenti relativi al collocamento del minore e alla relazione con i genitori;
ha compensato le spese di lite ponendo a carico di entrambe le parti al 50% le spese per il compenso professionale del curatore speciale del minore.
4. Il Tribunale ha confermato le statuizioni limitative della responsabilità genitoriale già assunte in via provvisoria poiché ha ritenuto l'incapacità di entrambi i genitori di una gestione della cogenitorialità in grado di assumere decisioni tutelanti per il minore.
Quanto al IG , il primo Giudice ha tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni _2
ASST del 15.06.2021 e del 01.03.2024. Nella prima si legge che “ (…) Emergono chiari gli aspetti personologici di tipo ossessivo, noti ed evidenziati nelle precedenti valutazioni, che, se da una parte, permettono un buon adattamento sociale nella forma, grazie anche alle ottime capacità intellettive, dall'altro, risultano disfunzionali, nel momento in cui entrano in gioco le emozioni….., è presente consapevolezza di alcuni aspetti personologici (quali rigidità, precisione, pedanteria, controllo delle emozioni, forte senso di responsabilità e attenzione), che vuole cercare di migliorare anche per il bene del proprio figlio. Ha già in corso percorso psicologico e sta seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio, che si ritiene necessario proseguire
Pagina 3 per il trattamento di un disturbo ossessivo compulsivo di personalità”; nella seconda l' del Tes_1 CO ha dato conto che: “ (…)l'attenzione verso risulta ancora pervasa da aspetti
_2 di ansia che attivano forti preoccupazioni. In questa situazione per il IG è ancora oggi
_2 difficile tranquillizzarsi e uscire dallo stato di allarme che alcune sue convinzioni generano. Tali convinzioni appaiono come radicali e non contestabili. Alcune tematiche sono risultate particolarmente ricorrenti: il peso di , le sue problematiche neurocognitive e le relative
_2 certificazioni, la relazione di con i coetanei, la scelta della scuola superiore. Il IG
_2
è risultato tenacemente attaccato alle sue argomentazioni nel tentativo di scongiurare _2 derive a suo avviso pericolose per il figlio come l'obesità, il rischio di gesti anticonservativi, il disadattamento sociale, la stigmatizzazione di soggetto diversamente abile.(…) per il IG
sono ancora presenti delle fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di _2
, che viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e problematiche. I _2 miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti, ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del IG , che _2 necessita ancora oggi di essere contenuta. Alla luce di tali fatiche si ritiene opportuno proseguire con il sostegno alla genitorialità. Si ritiene, altresì, utile che il quadro clinico funzionale venga rivalutato da uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato nel contenere le sopra esposte forti ansie”.
Quanto alla IGa la valutazione psicodiagnostica del 01.03.2024 dava atto CP_1 che la stessa “ ha buone risorse personali intellettive ed emotive ed è sempre motivata a riflettere e interrogarsi rispetto ai propri limiti e alle proprie responsabilità. (…)Nel momento in cui alcune esperienze di vita sono risultate troppo complesse, per i suoi tratti accomodanti, che la portano a risultare remissiva in alcune situazioni, ha avuto difficoltà a contrastare con determinazione il volere e le azioni del con conseguenze spesso faticose per (...) La relazione con _2 _2 il figlio è positiva, caratterizzata da un forte legame affettivo. La madre è risultata capace di sintonizzarsi con i suoi bisogni di crescita, ma anche di trasmettergli stabilità emotiva, rappresentando per lui un punto di riferimento ben riconoscibile…. È apparsa attenta, accudente, ma anche capace di ricoprire un ruolo educativo chiaro e definito. Ha evidenziato sin da subito la sua consapevolezza per il disagio psicologico e la particolare sensibilità del bambino…. Ad oggi la madre appare ancora in ansia per il conflitto di lealtà nel quale è costretto il figlio, attento a non deludere le aspettative di entrambi i genitori, che lo porta a provare in alcune occasioni dei momenti di sconforto e un senso di impotenza….. bisogna evidenziare le buone capacità genitoriali che le consentono di occuparsi in modo adeguato del figlio…. dovendo procedere, però, nella rielaborazione e comprensione dei suoi vissuti e dei suoi comportamenti anche rispetto alle sue responsabilità genitoriali in modo da assicurare a se stessa e al figlio un contesto di vita sempre più stabile”.
A giudizio del Collegio le diverse modalità di funzionamento dei genitori hanno portato ad una dinamica relazionale ben poco in grado di funzionare per un esercizio condiviso della genitorialità, che sola avrebbe consentito la revoca delle statuizioni assunte in via provvisoria.
Altresì il Tribunale ha ritenuto permanenti fatiche nella comunicazione tra i genitori e una marcata tendenza del padre a valutare solo il proprio comportamento come positivo per il figlio e a sovrastare la madre, che necessita ancora di essere sostenuta per meglio rappresentare i bisogni del figlio.
Quanto a il Primo Giudice ha tenuto conto del fatto che la frequentazione del _2
Centro Diurno “ Il Ponte”, che va avanti da tempo, gli ha consentito di perseguire obiettivi di crescita ed autonomia come evidenziato dalla relazione dell'Ente del 12.03.2024, dalla quale emerge che nonostante le fatiche scolastiche ed emotive, sembra aver migliorato la sua _2 capacità di relazioni con i pari e la sua autonomia sul piano della didattica, cominciando ad esprimere una voglia di autonomia anche rispetto ai genitori ad esempio rispetto all'accompagnamento a scuola.
Pagina 4 Per il Tribunale, tale evoluzione richiede di essere preservata dalle fatiche genitoriali, che sia pure in termini di gravità diversa, rischiano di non riconoscere a pieno le esigenze del figlio.
1.2.IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso il Decreto Definitivo del TM il sig. in data 04.10.2024 ha proposto Parte_1 reclamo ex art.739 c.p.c. ed ha chiesto: “In totale riforma dell'impugnato Provvedimento,
- revocare la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita del minore relative al collocamento del minore, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza anche anagrafica del minore;
- revocare l'affidamento di nato a [...] il [...], al Servizio Sociale del Parte_2
Comune di Sesto San Giovanni, territorialmente competente per la residenza del minore - o al diverso Ente, competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza del minore in altro comune -, per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente decreto;
- revocare le ulteriori disposizioni collegate, ivi comprese quelle relative ad ulteriori indagini relative alla salute psichica del Sig. ; Parte_1
- affidare il minore ad entrambi i genitori con collocamento alternato come Parte_2 stabilito nel ricorso congiunto per il divorzio (allegato), le cui condizioni inerenti al collocamento
e le statuizioni economiche sono da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
- con vittoria di spese (…)”.Ha censurato la decisione per i seguenti motivi : a) Le (errate) valutazioni del CO a fondamento del Decreto Definitivo.
Per il reclamante il Decreto Definitivo si è fondato esclusivamente sulle valutazioni del CO nella cui relazione la figura paterna appare dipinta in maniera distorta ed errata. Sostiene il _2 che finanche il CS ha travisato i rapporti tra genitori e tra i genitori ed il figlio rappresentando dubbi sulle capacità genitoriali del sig. , in maniera del tutto contraria alla situazione reale. _2 b) L'(errata) svalutazione della figura paterna già in sede di Decreto Provvisorio Per il reclamante già il Decreto Provvisorio muoveva da un'analisi fattuale totalmente errata, dove a giustificazione delle limitazioni della responsabilità genitoriale ivi contenute, veniva descritto il Sig.
come una figura genitoriale inadeguata, incapace di intraprendere un percorso di _2
Coordinazione Genitoriale, circostanza - evidenzia il reclamante - non veritiera, dal momento che i genitori stanno efficacemente portando avanti detto percorso con l'ausilio della Dott.ssa Per_3
sin dal giugno 2022, con la quale hanno effettuato ad oggi 27 incontri, che si sommano ai
[...] precedenti 27 incontri fatti con la Dott.ssa . Quanto alla querela sporta in data Persona_4
13.03. 2020 dalla anch'essa fondante, secondo il reclamante, la limitazione della CP_1 responsabilità genitoriale, questa è stata archiviata a riprova del comportamento privo di illiceità del
. _2 c) La figura del Sig. e l'erronea valutazione effettuata dal CO Parte_1 sulla sua persona
Il reclamante ha censurato la statuizione del Primo Giudice laddove nel Decreto Definitivo ha deciso l'avvio di una rivalutazione del quadro clinico funzionale da uno specialista psichiatra. Il sig.
ha rappresentato non solo di essersi sottoposto a tre differenti valutazioni psichiatriche nel _2
2019, 2021 e 2024 che non hanno evidenziato alcun disturbo ossessivo compulsivo , ma altresì ha ribadito che la descrizione della sua persona in termini di logorroico, ansioso e preoccupato nulla dovrebbe avere a che fare con la valutazione in relazione all'essere un buon genitore, essendo questi semmai tratti legati ad una funzionale preoccupazione per il figlio. Per il reclamante anche le critiche mossigli in ordine alla sua contrarietà al docente di sostegno per sono prive di _2 fondamento, essendosi il da sempre adoperato affinchè il figlio ricevesse tutti gli aiuti _2 possibili. Ha evidenziato che la dott.ssa del CO nonostante le gravi Persona_5 considerazioni rese nella relazione ha valutato di concludere il percorso di supporto alla genitorialità tanto che ad oggi, ha sottolineato il , egli non risulta in carico a nessun _2
Pagina 5 professionista del CO. Il reclamante ha sottolineato a tal riguardo un impietoso sbilanciamento delle risultanze emerse nelle valutazioni del CO, ove, a fronte di una valutazione oltremodo positiva della madre ( la quale, ha sostenuto il reclamante , è in cura da un decennio per disturbi legati all'ansia) si palesa una valutazione immotivatamente negativa del padre, il quale in realtà si è sempre fatto carico dei bisogni del figlio. d) L'apparente conflittualità tra i genitori Per parte reclamante la relazione del CO richiamata nel Decreto Definitivo che ha posto l'accento sulla forte conflittualità tra i genitori è stata incapace di cogliere la realtà sostanziale dei fatti e i rapporti tra i coniugi. Il IG ha evidenziato che da oltre due anni i coniugi stanno _2 portando avanti un percorso di Co.Ge. con la dott.ssa durante il quale hanno raggiunto Per_3 accordi rilevanti come quello relativo all'affido condiviso del figlio, e che gli incontri stanno progressivamente diradandosi proprio tenuto conto dei miglioramenti raggiunti nell'ambito della cogenitorialità. Quanto all'episodio relativo alla scelta d'iscrizione di alla S.S. di II grado, _2 il ha ribadito la non veridicità della circostanza per cui l'iscrizione del minore all'I.P. “E. _2 Falck” di Sesto San Giovanni, scelto e ad oggi frequentato da , sia stata fatta tenendo _2 all'oscuro la o in disaccordo con la stessa, come risulta, ha asserito il , da una chat CP_1 _2 whatsapp intercorsa tra i genitori. e) Il rapporto tra e i genitori _2
Parte reclamante ha evidenziato come la relazione di con i pari sia negli anni migliorata, _2 come anche la frequentazione alternata con i genitori all'interno della quale il minore ha trovato il proprio equilibrio nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. f) Affidamento di _2
Il ha sottolineato che i genitori nel ricorso congiunto per il divorzio, nonché dei verbali di
_2 Co.Ge., hanno richiesto congiuntamente che “nel momento in cui verrà ripristinata la
_2 situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano rimarrà in affidamento condiviso con collocamento alternato ad entrambi i genitori”. Altresì il reclamante si duole della circostanza per cui la volontà di non abbia trovato ingresso nel provvedimento
_2 reclamato, non abbia più incontrato il CS dal 2021 e non sia mai stato destinatario di alcuna decisione assunta dai SS. Per il è dunque evidente che le presunte ragioni a sostegno di un
_2 affido differente rispetto a quello richiesto sono inesistenti come lo sono le ragioni che possano giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori. Ha concluso pertanto per la riforma del provvedimento impugnato nei termini suesposti.
2. Con comparsa del 20.11.2024 si è costituito l'avv. Alessandro Simeone nella sua qualità di Curatore Speciale del minore , giusto provvedimento di nomina del Tribunale per i Parte_2 Minorenni di Milano del 26/30 marzo 2021 emesso nell'ambito del procedimento R.G. 1179/2021, ed ha chiesto: “ Voglia la Corte d'Appello : 1) Respingere il reclamo avversario. 2) Condannare il reclamante alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Curatore.” Preliminarmente il CS ha deposto per l'inammissibilità del reclamo nei termini proposti per avere il domandato al Tribunale di accogliere delle conclusioni differenti rispetto a quelle _2 rassegnate in primo grado, senza peraltro evidenziare elementi nuovi che possano giustificare l'accoglimento delle nuovi conclusioni. 1Nel merito, il CS ha rilevato che la doglianza del
Pagina 6 reclamante, relativa al fatto che il provvedimento definitivo del TM si sia basato esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CO, è priva di pregio poiché la decisione di I grado si è basata in primo luogo su quanto occorso in 4 anni di procedimento e su relazioni il cui contenuto non è mai stato contestato dal sig. ; in secondo luogo la sentenza si è fondata sulle condotte _2 tenute dal nel corso del giudizio, che, evidenzia il Curatore, confermerebbero la sua _2 inidoneità genitoriale. Afferma il CS che i precedenti percorsi di coordinazione sono tutti falliti e i professionisti coinvolti hanno evidenziato l'opportunità del prosieguo del percorso di sostegno alla genitorialità oltre a una rivalutazione del quadro clinico paterno. A riguardo, il CS ha ribadito che la dott. presumibilmente esasperata, ha comunicato in data 08.10.2024 il proprio Per_3 diniego al rinnovo del contratto di coordinazione;
così come la dott.ssa la cui relazione Per_6 risale al 2021,dava atto del forte coinvolgimento del nel conflitto separatorio. _2 Sottolinea il CS che anche il Dott. , del centro medico privato Sant'Agostino, che Per_7 ha visitato in data 10.05.24 il sig. , ha rilevato che il reclamante “ presenta tratti ossessivi _2 di personalità”. Inoltre, secondo il CS, proprio la durata del percorso Co.Ge. protratta nel tempo per più di due anni è riprova del fatto che le parti non siano in grado di gestire un regime di affidamento condiviso e che proprio tale richiesta non è indice di idoneità genitoriale. Altresì ha evidenziato il Cs che la gestione relativa all'iscrizione di alla scuola superiore e la sua _2 insistenza relativamente alla sua obesità sono indici dei limiti paterni. Ha evidenziato che ha incontrato esclusivamente a inizio del procedimento e che è in programma un incontro _2 per fine novembre, in linea con quanto statuito dal Tribunale che ha ritenuto di non procedere all'ascolto del minore “ (…) attesa la sua grave condizione psicofisica all'inizio del giudizio, che sconsigliava un tale incombente e considerato l'equilibrio psicoemotivo che il ragazzino nel prosieguo ha faticosamente raggiunto e che il suo diretto coinvolgimento in sede giudiziale può nuovamente pregiudicare, in considerazione dell'evidente conflitto di lealtà, in cui è ancor oggi costretto a causa della esasperata conflittualità genitoriale.” Non si è opposto all'eventuale richiesta di ascolto del minore.
3. In data 03.12.2024 i SS del Comune di Sesto San Giovanni relazionavano allegando relazione ricevuta dal CPS in merito al colloquio effettuato col sig. e relazione di Parte_1 aggiornamento relativa a seguito presso il servizio diurno per adolescenti “Il Parte_2 Ponte”. Gli educatori hanno registrato in un aspetto e un modo di atteggiarsi che esprime serenità _2
e maggiore consapevolezza riguardo le proprie capacità e le proprie acquisizioni. Anche da parte dei genitori hanno riscontrato questo riconoscimento che li vede rapportarsi con un ragazzo più maturo e più capace di relazionarsi con i pari. Visti i progressi di nell'area relazionale e _2 dell'autonomia, riscontrata la positiva relazione con le figure genitoriali e i professionisti della rete, hanno considerato utile proseguire il percorso educativo con il ragazzo, mantenendo la cadenza di un incontro settimanale lavorando con il minorenne, in sinergia con gli altri adulti, sui obiettivi quali il coinvolgimento del ragazzo in momenti di gruppo con i coetanei por stimolarlo sempre più ad un graduale processo di maturazione sociale e per acquisire maggior consapevolezza dei propri
- Peraltro, in data 30 giugno 2023 i genitori avevano depositato ricorso congiunto di divorzio, nell'ambito del quale hanno chiesto che “nel momento in cui verrà ripristinata la situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano , nda] rimarrà in affidamento condiviso”; _2
-nell'ambito del procedimento le parti, all'udienza del 17 ottobre 2023 “informate dal Giudice della competenza del TM rispetto alle questioni genitoriali” hanno dichiarato “che stante la pendenza del procedimenti dinanzi al Tribunale dei Minorenni avente ad oggetto i profili relativi all'esercizio della genitorialità, nel cui ambito sono stati emessi provvedimenti limitativi della stessa, è loro intenzione modificare le conclusioni già depositate al fine di chiedere l'accoglimento di condizioni in linea con i provvedimenti attualmente in essere e assunti dal Tribunale dei Minorenni”.
-In conclusione, in questa sede sta chiedendo al Tribunale di accogliere delle conclusioni differenti Parte_1 rispetto a quelle rassegnate in primo grado, senza peraltro evidenziare elementi nuovi che possano giustificare l'accoglimento delle nuovi conclusioni. Pertanto, il reclamo è inammissibile.
Pagina 7 mezzi e capacità, da utilizzare in ambito relazionale;
stimolare il ragazzo ad una maggiore capacità critica ed espositiva del suo vissuto personale nel pieno rispetto dei suoi tempi e della sua sensibilità; monitorare l'andamento del percorso scolastico, verificando nel tempo il grado di interesse e la motivazione dello studente nei riguardi dell'indirizzo scelto .Hanno valutato utile mantenere momenti di confronto (liberi o strutturati come finora gestiti) con i genitori, contando sul clima di fiducia e stima instaurato, coinvolgendo gradualmente anche in tali occasioni, al _2 fine di trasmettergli fiducia, riconoscimento, coinvolgimento e stima. Per quanto riguarda il percorso alla genitorialità, in data 08.10.2024 la dott.ssa ha riportato Per_3 che i genitori hanno raggiunto una buona funzionalità negli aspetti di cura di ; altresì _2 ha comunicato la sua indisponibilità al rinnovo del contratto di Co.Ge. frutto delle difficoltà nel setting emerse nel periodo di presa in carico della coppia, ragion per cui il CO Familiare ha nel frattempo individuato i professionisti per l'avvio della Co.Ge. ed è in attesa di una eventuale presentazione della situazione e valutazione dell'inizio del percorso. Quanto al sig. , visitato dal dott. specialista in psichiatria presso l'ASST Nord Milano, _2 Per_8 dal certificato redatto in data 25.11.2024 emergeva che “ (...) Al colloquio odierno vigile, lucido, orientato, tranquillo e adeguato. Umore in asse. Non ansia patologica. Pensiero corretto per forma e contenuto. Non emergono segni o sintomi di disturbi psichiatrici. Non indicazione ad una presa in carico. Non indicazione ad una terapia farmacologica. Assente ideazione auto/etero lesiva
o anticonservativa. Non uso problematico di alcool, assente uso di sostanze stupefacenti”.
4. All'udienza del 05.12.2024 sono comparsi il reclamante e il suo difensore, il Curatore speciale e la sig.ra sprovvista di difensore. Quest'ultima, a domanda del Presidente, Controparte_1 ha dichiarato di non volersi costituire in giudizio con un difensore e di essere d'accordo con la decisione di affido del minore all'Ente. Il PG ha chiesto la concessione di un termine alla sig.ra per munirsi di un difensore. Il Curatore Speciale ha dichiarato di aver incontrato il minore CP_1 la settimana precedente e di averlo trovato in buone condizioni (“sta bene...è magro, non è obeso... è sorridente e contento...il collocamento alternato gli va bene”); ha evidenziato, inoltre, l'opportunità di mantenere l'affido del minore all'Ente ed ha espresso il proprio favore rispetto ad una modifica del punto A del provvedimento, rilevando che, di fatto, i tempi di permanenza del minore presso i genitori sono già quelli di un collocamento alternato. La Corte ha concesso termine alla sig.ra per costituirsi sino al 24.02.2025 e ha rinviato la causa all'udienza del CP_1
10.04.2025.
5. In data 26.03.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni, nella quale si legge che: il sig. , dopo l'udienza di
_2 dicembre, ha richiesto un colloquio ai Servizi per ribadire la propria posizione e cercare di dimostrare la infondatezza a della decisione di affido del minore all'Ente e l'adeguatezza dei genitori;
nei giorni successivi ha anche inviato diverse email ribadendo che il mantenimento dell'affido all'Ente avrebbe avuto importanti ripercussioni negative su . I Servizi hanno
_2 incontrato anche , che è apparso timido ed imbarazzato e ha riferito che “i genitori ora
_2 vanno d'accordo ma ci sono dei momenti di tensioni quando ricevono troppe e-mail dagli avvocati. A domanda diretta, non riportava un impatto sulla sua vita quotidiana del Servizio sociale e reputava positivamente la sua frequentazione del Centro Diurno. Abbiamo spiegato a la
_2 cornice giuridica attuale e la durata indicata dal Tribunale e il ragazzo non ha avanzato richieste di modifica.”. I Servizi, inoltre, hanno avuto anche un incontro con la scuola di , dal quale
_2
è emerso che è ben inserito nella classe, durante le lezioni a volte si assenta e partecipa _2 poco, ma il rendimento è buono e sta seguendo un percorso di avvicinamento allo studio. La sig.ra ha riferito ai Servizi che il sig. ha insistito molto, fino allo spirare del termine per la CP_1 _2 costituzione in giudizio, affinché lei si allineasse con le richieste di modifica del decreto e ha coinvolto anche nella faccenda, il quale le avrebbe chiesto “ mi ha detto che tu _2 Parte_1 non vuoi togliere i Servizi Sociali e lui sì. Dai, fallo contento! A te cosa cambia? Neanche io voglio
Pagina 8 i Servizi, sono d'accordo con ”, la sig.ra avrebbe quindi spiegato a che Parte_1 CP_1 _2
i Servizi non entrano nella loro quotidianità ma garantiscono una rete di comunicazione nei momenti di maggiore conflittualità genitoriale. La sig.ra ha infatti sempre ribadito ai CP_1 Servizi di essere d'accordo con le disposizioni in atto e di non volersi pertanto affidare ad un legale. I Servizi, in conclusione, hanno rilevato l'opportunità di un mantenimento dell'affido del minore all'Ente.
6. All'odierna udienza, i Servizi Sociali presenti hanno riferito che sta proseguendo tutti _2 gli interventi previsti;
la madre di , presente senza un difensore, ha dichiarato di non _2 volersi costituire, aggiungendo “per me sta bene che il provvedimento sia confermato”; il PG ha chiesto il rigetto del reclamo;
il reclamante ha insistito nelle proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
il Curatore si è riportato ai propri scritti. La Corte si è riservata.
*****
RILEVATO in via preliminare che
-va dichiarata la contumacia della madre che benchè Controparte_1 regolarmente citata non si è costituita
- va esclusa la opportunità di sentire il minore il quale si trova in una fase di relativa _2 serenità che per la precarietà che la connota rischia di essere compromessa qualora venisse esposto al conflitto di lealtà in cui da tempo è inserito.In ogni caso il minore è stato sentito dal curatore e in più riprese dal Servizi sociali .Nella relazione . 26.03.2025 i Servizi di Sesto San Giovannio hanno precisato di avere incontrato anche , “che è apparso timido ed imbarazzato e ha riferito _2 che “i genitori ora vanno d'accordo ma ci sono dei momenti di tensioni quando ricevono troppe e- mail dagli avvocati. A domanda diretta, non riportava un impatto sulla sua vita quotidiana del
Servizio sociale e reputava positivamente la sua frequentazione del Centro Diurno. Abbiamo spiegato a la cornice giuridica attuale e la durata indicata dal Tribunale e il ragazzo non _2 ha avanzato richieste di modifica.”. I Servizi, inoltre, hanno avuto anche un incontro con la scuola di , dal quale è emerso che è ben inserito nella classe, durante le lezioni a volte _2 _2 si assenta e partecipa poco, ma il rendimento è buono e sta seguendo un percorso di avvicinamento allo studio.Il giudizio conferma quello espresso in data 03.12.2024 laddove i SS del CP_3
San Giovanni davano conto di aver registrato “in un aspetto e un modo di
[...] _2 atteggiarsi che esprime serenità e maggiore consapevolezza riguardo le proprie capacità e le proprie acquisizioni. Anche da parte dei genitori hanno riscontrato questo riconoscimento che li vede rapportarsi con un ragazzo più maturo e più capace di relazionarsi con i pari.”Del resto
“L'ascolto del minore (anche, del caso, infradodicenne, capace di discernimento) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti destinati a recedere solo a seguito della differente collocazione del minore. Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 06/02/2025, n. 2947)
-Sempre sul piano di considerazioni di carattere preliminare ,la fattispecie presta il fianco a censure che attengono alla sussistenza o meno dei requisiti per la ammissibilità della domanda .Va osservato che il reclamante invoca la revoca dell'affido all'Ente e chiede l'affido condiviso del minore senza che detta istanza corrisponda ad analoga richiesta o comunque disponibilità materna . La madre non solo non si è costituita tenendo un comportamento valutabile ( art 166 cpc) ma ha manifestato espressa contrarietà sul punto Infatti si legge nella cit relazione 26.3.25 che La sig.ra ha riferito ai Servizi che il sig. ha insistito molto, fino allo spirare del termine per la CP_1 _2 costituzione in giudizio, affinché lei si allineasse con le richieste di modifica del decreto e ha
Pagina 9 coinvolto anche nella faccenda, il quale le avrebbe chiesto “ mi ha detto che tu _2 Parte_1 non vuoi togliere i Servizi Sociali e lui sì. Dai, fallo contento! A te cosa cambia? Neanche io voglio i Servizi, sono d'accordo con ”, la sig.ra avrebbe quindi spiegato a Parte_1 CP_1 _2 che i Servizi non entrano nella loro quotidianità ma garantiscono una rete di comunicazione nei momenti di maggiore conflittualità genitoriale. La sig.ra ha infatti sempre ribadito ai CP_1 Servizi di essere d'accordo con le disposizioni in atto e di non volersi pertanto affidare ad un legale. “A ciò si aggiunga che la richiesta unilaterale di affido condiviso che resta su un piano meramente astratto tenuto conto della posizione materna , non è neppure correlata ad una richiesta di affido esclusivo che ,impregiudicata la sussistenza o meno delle condizioni che lo legittimino ,il reclamante , non ha ritenuto di formulare neppure in via subordinata.La impossibilità in concreto di una affido condiviso riverbera i propri effetti sul piano della valutazione circa i presupposti dell'azione ( art .100 cpc ) che nella specie presta il fianco ad una censura di inammissibilità
.L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire , la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. ((Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020 Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022). L'esigenza di specificità dell'interesse è correlata alla pluralità dei provvedimenti vigenti a protezione della famiglia e della interferenza tra gli stessi ,sicchè la carenza espositiva acquista, anch'essa ,ai fini di un vaglio circa la sussistenza dei presupposti che giustificano la domanda in questione una valenza dirimente. Nella specie la mancanza di coerenza delle pretese azionate rispetto al sostanziale assetto di rapporti che il reclamante non è stato in grado di superare neppure in udienza benchè sollecitato in tal senso , coinvolge anche le allegazioni a sostengo della pretesa azionata (Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 febbraio 2023) che sono generiche al limite della inammissibiltà .
RITENUTO nel merito che il reclamo sia infondato in quanto:
- il reclamante lamenta che la motivazione del provvedimento gravato sarebbe carente in quanto limitata alle risultanze della attività svolta dal CO .In primo luogo la decisione di primo grado si basa su una articolata attività di monitoraggio del nucleo documentata in atti che va oltre la valutazioni effettuate dal CO in base cui il reclamante pretenderebbe di ridurla .Come sottolineato dal curatore, dalle relazioni in atti emergono plurimi elementi tra loro convergenti che giustificano sia la limitazione di responsabilità che l'affido del minore all'ente .
In senso conforme depongono le relazioni in atti
-La relazione ASST del 15.6.2021 attesta che “Quanto al IG la valutazione del CPS _2 (..) dà conto che “Emergono chiari gli aspetti personologici di tipo ossessivo, noti ed evidenziati nelle precedenti valutazioni, che, se da una parte, permettono un buon adattamento sociale nella forma, grazie anche alle ottime capacità intellettive, dall'altro, risultano disfunzionali, nel momento in cui entrano in gioco le emozioni….., è presente consapevolezza di alcuni aspetti personologici (quali rigidità, precisione, pedanteria, controllo delle emozioni, forte senso di responsabilità e attenzione), che vuole cercare di migliorare anche per il bene del proprio figlio.
Ha già in corso percorso psicologico e sta seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio, che si ritiene necessario proseguire per il trattamento di un disturbo ossessivo compulsivo “”“l'attenzione verso risulta ancora pervasa da aspetti di ansia
_2 che attivano forti preoccupazioni. In questa situazione per il IG è ancora oggi
_2 difficile tranquillizzarsi e uscire dallo stato di allarme che alcune sue convinzioni generano. Tali convinzioni appaiono come radicali e non contestabili. Alcune tematiche sono risultate particolarmente ricorrenti: il peso di , le sue problematiche neurocognitive e le relative
_2 certificazioni, la relazione di con i coetanei, la scelta della scuola superiore. Il IG
_2
è risultato tenacemente attaccato alle sue argomentazioni nel tentativo di scongiurare _2 derive a suo avviso pericolose per il figlio come l'obesità, il rischio di gesti anticonservativi, il
Pagina 10 disadattamento sociale, la stigmatizzazione di soggetto diversamente abile. Ha potuto ammettere di essere animato nei suoi movimenti da genuina preoccupazione con una certa fatica nel cogliere la portata di angoscia sottostante e la relativa tendenza a vedere la realtà come alterata. …… riconosce di possedere delle caratteristiche personologiche orientate al perfezionismo e allo stile ossessivo, ma ne parla come di caratteristiche naturali, che non costituiscono un disturbo…. Non ha mai in nessuna occasione reso possibile mettere in discussione queste sue modalità di sentire, pensare, agire autovalutandole come appropriate. Il suo atteggiamento in questo senso è risultato terapeuticamente inscalfibile” (confr. relazione dell'ASST del 1.3.2024). “per il IG _2 sono ancora presenti delle fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di , che _2 viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e problematiche. I miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti, ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del IG , che necessita ancora oggi di essere _2 contenuta. Alla luce di tali fatiche si ritiene opportuno proseguire con il sostegno alla genitorialità.
Si ritiene, altresì, utile che il quadro clinico funzionale venga rivalutato da uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato nel contenere le sopra esposte forti ansie”).”
-Anche dalla relazione del 1 marzo 2024 il Servizio spiega la necessità di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità oltre a una rivalutazione del quadro clinico paterno da parte di uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato a contenere le ansie paternesi Ivi si legge che a) il padre presenta delle “fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di che viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e _2 problematiche” e che “I miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del Sig. _2 che necessita ancora oggi di essere contenuta”. Si precisa inoltre che “il suo stile generale di interazione è prevalentemente saturante, caratterizzato da logorrea e tendenza ad occupare la scena dello scambio, lasciando l'interlocutore in una posizione di osservazione silente e passivo….. pur riuscendo progressivamente a lasciare una piccola parte di spazio agli interventi che portava avanti, quando questi interventi lo hanno messo in discussione riguardo sue possibili fatiche (es. forti preoccupazioni per la scuola o per la salute fisica di ), si è sentito _2 destabilizzato e costretto a doversi difendere, questo sempre mediante sproloqui argomentativi anche via e-mail del suo punto di vista” (confr. relazione dell'ASST del 1.3.2024).
-A ciò si aggiunga che tutte le valutazioni degli gli operatori coinvolti sia la dottoressa la CP_4 dottoressa costituiscono un riscontro al giudizio di inadeguatezza genitoriale nei termini Per_6 sopra ricordati. Anche il Dott. , del Centro medico privato Santagostino, incaricato dal Per_7 reclamante il 10 maggio 2024 (doc. 10 fasc. padre), ha confermato che il reclamante "presenta tratti ossessivi di personalità".In ogni caso trattandosi di professionista incaricato dalla parte non può superare nel giudizio ("laddove afferma che le carenze paterne non compromettono la capacità genitoriale") si la precedente valutazione fatta dalla struttura pubblica (doc. 9).Dirimenti sono le considerazioni della dottoressa del CO di Sesto Sal Giovanni laddove Per_6 afferma che “l'aspetto critico…concerne i rapporti tra i genitori che ancora si pongono su posizioni contrastanti nella gestione di alcuni aspetti della vita di e sul modo di porsi in _2 relazione con lui. La IGa è in grado di porsi in un'ottica interlocutoria e di CP_1 autocritica, atteggiamenti da cui il IG molto spesso sfugge coerentemente alla sua _2 Cont struttura di personalità delineata dal Quest'ultimo, a fronte di un investimento affettivo genuino verso il figlio, sembra spesso avere difficoltà a separare le sue aspettative/timori da quelli di , anche la relazione della Dott. risalente al 2021 dava atto che il Signor _2 Per_6
fosse “fortemente coinvolto nel conflitto separatorio” e, soprattutto, “resistente nella messa _2 in discussione di sé e tale fatica pare a oggi essere fondante anche le rigidità che il IG _2 mostra nei confronti delle relazioni interpersonali” suggerendo un percorso di aiuto (doc.11 .).
RITENUTO quanto l'affido all'Ente che:
Pagina 11 -la censura che ruota intorno alla insussistenza dei presupposti che giustificano la deroga all'affido condiviso è priva di pregio .Dirimente sul punto è la assenza di comunicazione tra i genitori attestata dalla scelta processuale della madre di non costituirsi in giudizio ,espressione della distanza tra i due anche in ordine alle decisioni che attengono alla gestione del minore . La necessità di supporti alla genitorialità ,unitamente alle fragilità emerse, attestano la necessità che intervenga un soggetto terzo pena lo stallo nelle decisioni attinenti la vita del minore . Sintomatica in tal senso è la scelta relativa alla iscrizione a scuola risoltasi in ragione dell'intervento del curatore
.Del resto anche la disponibilità dei genitori ad essere supportati è stata discontinua e gli operatori sono stati sottoposti a pressioni tali da determinare anche ostacoli e battute di arresto ( si veda il caso della dottoressa che ha dato conto della infruttuosità del percorso svolto dichiarandosi CP_4 impossibilitata a proseguire a far data dall'ottobre 2024. Doc. 2 ) Da ultimo valgono le considerazioni che emergono dalla relazione datata 26.03.2025 redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni, laddove i Servizi, in conclusione, hanno ribadito l'opportunità di mantenere l'affido del minore all'Ente.
RITENUTO sul piano generale , che
-nei casi in cui il giudice accerti l'incapacità dei genitori di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale, è frequente la scelta di cercare di superare le difficoltà e mancanze mostrate dai genitori mediante l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali, ai quali viene dato incarico di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e di intraprendere altresì gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse del minore e finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari. Del resto, è noto che in tema di affidamento dei minori il criterio fondamentale da seguire è l'interesse morale e materiale della prole, motivo per cui il giudice dovrà privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione familiare (Sez. I, ord. 19 gennaio 2024 n. 2021
Cass. ord. 6 luglio 2022, n. 21425); pertanto anche se, di regola, il best interest del minore è soddisfatto disponendo l'affidamento condiviso, che garantisce la compresenza di entrambe le figure genitoriali, nonché una stabile consuetudine di vita e salde relazione affettive con entrambi i genitori, vi sono tuttavia situazioni peculiari in cui l'affidamento condiviso non può trovare applicazione, poiché nocivo o contrario all'interesse del minore e in sua vece troverà applicazione l'affidamento esclusivo o l'affidamento a terzi, che rimangono dunque rimedi residuali. È evidente che laddove l'incapacità genitoriale riguardi entrambe le parti, vi sarà una limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. con affidamento a terzi della prole. In ogni caso, certo, l'affidamento a terzi è un provvedimento rebus sic stantibus, provvisorio e finalizzato a consentire nelle more il recupero delle capacità genitoriale di una o entrambe le parti. Tale misura, in altri termini, ha lo scopo – salvo che in esito al monitoraggio del servizio affidatario emergano condotte di più rilevante gravità dei genitori, tali da legittimare una richiesta di più intensa compressione della responsabilità genitoriale, o financo di decadenza ex art. 330 c.c. - di fornire alle parti gli strumenti per il recupero delle corrette funzioni genitoriali in un contesto in cui vi sia un annichilimento dei ruoli educativi e normativi, finanche affettivi che i genitori devono rivestire e saper correttamente svolgere. Si è peraltro acutamente sottolineato che, essendo l'affidamento a terzi un provvedimento non tipizzato, poiché l'ambito di intervento può assumere diversi contenuti che sono destinati a prendere forma a seconda delle concrete necessità da perseguire. Il tutto al fine di superare ogni eventuale difficoltà applicativa, dato che i Servizi sono organizzazioni complesse, i responsabili di essi non sono formalmente dei tutori, ed esistono precise suddivisioni di compiti ed ambiti di specializzazione differenti. In definitiva, l'affidamento ai servizi deve essere inteso, ordinariamente, come provvedimento propedeutico a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali e corrette dinamiche relazionali tra i componenti del nucleo famigliare, per tutelare il minore dal pregiudizio subito a causa del suo coinvolgimento in queste stesse distorte dinamiche Tali principi sono stati ulteriormente rimarcati, più di recente, da Cassazione civile sez. I,
21 novembre 2023, n.32290, laddove ha precisato che anche prima dell'inserimento dell'art.
5-bis nella l. n. 184/19831, da parte del d.lgs. n. 149/2022, il “mandato di vigilanza e di supporto” va
Pagina 12 distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo secondo caso i compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, poiché essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo”.” A ciò si aggiunga che nella specie il provvedimento impugnato è conforme alle disposizioni di legge e contiene le prescrizioni in linea con l'art 5 bis L 184/83.
RILEVATO quanto agli interventi sul nucleo che
-sono tuttora in corso le attività di supporto predisposte sulla scorta del provvedimento impugnato, volte al recupero della capacità genitoriale piena di entrambi, nell'ottica del quale si giustificano la permanenza sia delle limitazioni di responsabilità che dell'affido a terzi , non potendosi dire ad oggi risolte le problematiche attitudinali di entrambi i genitori.
RITENUTO pertanto che
-assorbita ogni altra questione dalle argomentazioni che precedono il reclamo è infondato e va respinto
RITENUTO quanto alle spese di lite che
-non è luogo a provvedere stante l'assenza della parte reclamata .Le spese del curatore seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
***
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da , Parte_1 avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 18.09.2024, depositato in Pers data 26.09.2024, reso nel procedimento n. 1179/2020 R. Gen. , così dispone :
-RESPINGE il reclamo A .Simeone l'importo di euro Controparte_6
5600 ,00 oltre oneri di legge a titolo di onorari e spese
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale, ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni
Milano, 10.4.2025
Il Presidente est.
Anna Maria Pizzi
Pagina 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 .Il curatore evidenzia nella comparsa di costituzione che
-Con le note conclusive depositate in primo grado in data 30 maggio 2024, entrambi i genitori hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di disporre quanto segue: “Il figlio minore nato a [...] il [...], nel _2 momento in cui verrà ripristinata la situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano rimarrà in affidamento condiviso con collocamento alternato ad entrambi i genitori.”. Conseguentemente, i genitori hanno riconosciuto che, allo stato, fosse comunque necessario mantenere l'affido di all'ente, in _2 attesa di risvolti positivi sui quali basare il successivo affidamento congiunto, fermo restando, in ogni caso, che il Tribunale, nell'interesse del minore, può sempre disporre una modalità di affido differente da quella richiesta dalle parti.
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Lucia Marchesini Consigliere onorario
Dott. Igor Fiorin Consigliere onorario ha emesso il seguente DECRETO
sul reclamo presentato in data 04.10.2024 da
( C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], assistito e difeso dall'avvocato Chiara Rigamonti presso il cui studio in Milano via Leon Battista Alberti n.10 è elettivamente domiciliato,
RECLAMANTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 25.07.1972 e residente in [...], assistita e difesa dall'avv. Benedetta Sardini presso il cui studio in Milano C.so Buenos Aires n. 23 B è elettivamente domiciliata
RECLAMATA
Con l'intervento
del Curatore Speciale per il minore nella persona dell'avv. Alessandro Simeone; del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello
Pagina 1 avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 18.09.2024, depositato in Pers data 26.09.2024, reso nel procedimento n. 1179/2020 R. Gen. , nell'interesse del minore:
➢ , nato a [...] il [...] (14 anni) Parte_2
La Corte sciogliendo la riserva che precede
LETTI gli atti,
SENTITE le parti e i difensori,
OSSERVATO in premessa quanto segue:
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano si è aperto con ricorso depositato in data 09.06.2020 dal Pubblico Ministero che chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore , esposto ad un prolungato conflitto genitoriale compromettente il suo Parte_2 percorso di crescita. I Servizi Sociali del comune di Sesto San Giovanni, incaricati dalla Procura, avevano segnalato la necessità di approfondimenti sulla situazione del minore, dato che i genitori, in regime di affido condiviso in forza della sentenza di separazione del Tribunale di Monza n. 982/2019, emessa su conclusioni congiunte delle parti, avevano interrotto il percorso di coordinazione genitoriale e non rispettavano l'assetto concordato e disposto dalla suddetta sentenza.
2. Con decreto provvisorio del 30.03.2021 n.2358 il Tribunale limitava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni relative al suo collocamento, alle scelte sanitarie, di cura, educative e scolastiche e per gli incarichi affidati all'Ente, affidava il minore al Comune di Sesto San Giovanni, nominava il curatore speciale del minore, incaricava l'Ente affidatario di mantenere il collocamento del minore in essere, di regolamentare con le modalità ritenute più idonee i tempi e le modalità di alternanza del minore presso i genitori, con possibilità di sospensione, se di pregiudizio e di avviare precisi interventi di supporto a favore del minore e della coppia genitoriale, di assicurare un approfondimento psicodiagnostico di presso il Parte_1 Contr CPS territorialmente competente, di assicurare presso l'abitazione di entrambi i genitori e interventi specialistici per il minore da parte dell' se ritenuti necessari. Altresì, prescriveva Pt_3
a la presa in carico da parte del CPS territorialmente competente per un approfondimento Per_2 psicodiagnostico e ad entrambi i genitori l'osservanza del disposto decreto. Pervenute relazioni di aggiornamento in data 29.6.2021, in data 1.8.2021, in data 29.9.2022 e in data 12.3.2024 e acquisiti gli atti relativi al procedimento di divorzio pendente avanti al Tribunale di Monza, il Giudice relatore, con decreto del 8.4.2024 assegnava alle difese delle parti e al curatore speciale termine sino al 30.5.2024 per il deposito di una nota conclusiva e disponeva l'acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero che in data 19.04.2024 concludeva insistendo nella richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale e di affido del minore all'ente.
3. Con decreto definitivo del 18.09.2024, depositato il 26.09.2024 , il Tribunale per i Minorenni di Milano, ritenuti gli elementi istruttori acquisiti idonei ad assumere provvedimenti conclusivi nell'interesse del minore, ha disposto ex art.333 c.c. la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita del minore relative al collocamento del minore, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza anche anagrafica del minore, decisioni tutte che saranno assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, per la durata di due anni dalla
Pagina 2 pubblicazione del decreto;
ha disposto ex art. 333 c.c. l'affidamento di nato Parte_2
a Milano il 4.1.2010, al Servizio Sociale del Comune di Sesto San Giovanni, territorialmente competente per la residenza del minore - o al diverso Ente, competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza del minore in altro comune -, per la durata di due anni dalla pubblicazione del decreto;
ha disposto che il Servizio Sociale del Comune di Sesto San Giovanni, Ente affidatario del minore e i Servizi Specialistici dell'ASST competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza e in stretta collaborazione tra loro, provvedano a:
a) stabilire, ferma la residenza anagrafica del minore in essere, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, mantenendo l'assetto in essere e dando corso ad eventuali modifiche necessarie in relazione ai bisogni emotivi ed evolutivi del minore, sentiti i genitori e tenuto anche conto della volontà di;
_2
b) proseguire a favore del minore il supporto educativo presso il Centro Diurno “Il Ponte” e avviare ogni altro intervento di supporto scolastico, socio educativo e piscologico ritenuto necessario per il percorso di crescita del minore;
c) monitorare il percorso scolastico del minore e l'evoluzione della sua situazione psicofisica;
d)avviare una rivalutazione del quadro clinico funzionale del padre da uno specialista psichiatra, se lo stesso si renderà disponibile, attivando gli interventi indicati come necessari;
e) proseguire il percorso alla genitorialità per i genitori, se ne daranno la disponibilità in funzione di accompagnamento ad un effettivo esercizio della cogenitorialità;
f) proseguire l'attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'eventuale aggravarsi della situazione di pregiudizio per il minore e la conseguente necessità di provvedimenti ancor più limitativi della responsabilità genitoriale di uno e/o di entrambi i genitori e di provvedimenti ancor più tutelanti per il minore quanto al collocamento e/o alla relazione con i genitori e in tempo utile l'eventuale necessità di proroga delle statuizioni assunte;
ha prescritto ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e di prestare la massima e fattiva collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi; ha avvisato entrambi i genitori che comportamenti di violazione delle statuizioni del decreto e/o comportamenti ostruzionistici e/o ostacolanti e/o di collaborazione soltanto formale con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici incaricati, da parte di entrambi o di uno solo dei genitori potranno determinare l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori e/o di provvedimenti relativi al collocamento del minore e alla relazione con i genitori;
ha compensato le spese di lite ponendo a carico di entrambe le parti al 50% le spese per il compenso professionale del curatore speciale del minore.
4. Il Tribunale ha confermato le statuizioni limitative della responsabilità genitoriale già assunte in via provvisoria poiché ha ritenuto l'incapacità di entrambi i genitori di una gestione della cogenitorialità in grado di assumere decisioni tutelanti per il minore.
Quanto al IG , il primo Giudice ha tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni _2
ASST del 15.06.2021 e del 01.03.2024. Nella prima si legge che “ (…) Emergono chiari gli aspetti personologici di tipo ossessivo, noti ed evidenziati nelle precedenti valutazioni, che, se da una parte, permettono un buon adattamento sociale nella forma, grazie anche alle ottime capacità intellettive, dall'altro, risultano disfunzionali, nel momento in cui entrano in gioco le emozioni….., è presente consapevolezza di alcuni aspetti personologici (quali rigidità, precisione, pedanteria, controllo delle emozioni, forte senso di responsabilità e attenzione), che vuole cercare di migliorare anche per il bene del proprio figlio. Ha già in corso percorso psicologico e sta seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio, che si ritiene necessario proseguire
Pagina 3 per il trattamento di un disturbo ossessivo compulsivo di personalità”; nella seconda l' del Tes_1 CO ha dato conto che: “ (…)l'attenzione verso risulta ancora pervasa da aspetti
_2 di ansia che attivano forti preoccupazioni. In questa situazione per il IG è ancora oggi
_2 difficile tranquillizzarsi e uscire dallo stato di allarme che alcune sue convinzioni generano. Tali convinzioni appaiono come radicali e non contestabili. Alcune tematiche sono risultate particolarmente ricorrenti: il peso di , le sue problematiche neurocognitive e le relative
_2 certificazioni, la relazione di con i coetanei, la scelta della scuola superiore. Il IG
_2
è risultato tenacemente attaccato alle sue argomentazioni nel tentativo di scongiurare _2 derive a suo avviso pericolose per il figlio come l'obesità, il rischio di gesti anticonservativi, il disadattamento sociale, la stigmatizzazione di soggetto diversamente abile.(…) per il IG
sono ancora presenti delle fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di _2
, che viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e problematiche. I _2 miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti, ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del IG , che _2 necessita ancora oggi di essere contenuta. Alla luce di tali fatiche si ritiene opportuno proseguire con il sostegno alla genitorialità. Si ritiene, altresì, utile che il quadro clinico funzionale venga rivalutato da uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato nel contenere le sopra esposte forti ansie”.
Quanto alla IGa la valutazione psicodiagnostica del 01.03.2024 dava atto CP_1 che la stessa “ ha buone risorse personali intellettive ed emotive ed è sempre motivata a riflettere e interrogarsi rispetto ai propri limiti e alle proprie responsabilità. (…)Nel momento in cui alcune esperienze di vita sono risultate troppo complesse, per i suoi tratti accomodanti, che la portano a risultare remissiva in alcune situazioni, ha avuto difficoltà a contrastare con determinazione il volere e le azioni del con conseguenze spesso faticose per (...) La relazione con _2 _2 il figlio è positiva, caratterizzata da un forte legame affettivo. La madre è risultata capace di sintonizzarsi con i suoi bisogni di crescita, ma anche di trasmettergli stabilità emotiva, rappresentando per lui un punto di riferimento ben riconoscibile…. È apparsa attenta, accudente, ma anche capace di ricoprire un ruolo educativo chiaro e definito. Ha evidenziato sin da subito la sua consapevolezza per il disagio psicologico e la particolare sensibilità del bambino…. Ad oggi la madre appare ancora in ansia per il conflitto di lealtà nel quale è costretto il figlio, attento a non deludere le aspettative di entrambi i genitori, che lo porta a provare in alcune occasioni dei momenti di sconforto e un senso di impotenza….. bisogna evidenziare le buone capacità genitoriali che le consentono di occuparsi in modo adeguato del figlio…. dovendo procedere, però, nella rielaborazione e comprensione dei suoi vissuti e dei suoi comportamenti anche rispetto alle sue responsabilità genitoriali in modo da assicurare a se stessa e al figlio un contesto di vita sempre più stabile”.
A giudizio del Collegio le diverse modalità di funzionamento dei genitori hanno portato ad una dinamica relazionale ben poco in grado di funzionare per un esercizio condiviso della genitorialità, che sola avrebbe consentito la revoca delle statuizioni assunte in via provvisoria.
Altresì il Tribunale ha ritenuto permanenti fatiche nella comunicazione tra i genitori e una marcata tendenza del padre a valutare solo il proprio comportamento come positivo per il figlio e a sovrastare la madre, che necessita ancora di essere sostenuta per meglio rappresentare i bisogni del figlio.
Quanto a il Primo Giudice ha tenuto conto del fatto che la frequentazione del _2
Centro Diurno “ Il Ponte”, che va avanti da tempo, gli ha consentito di perseguire obiettivi di crescita ed autonomia come evidenziato dalla relazione dell'Ente del 12.03.2024, dalla quale emerge che nonostante le fatiche scolastiche ed emotive, sembra aver migliorato la sua _2 capacità di relazioni con i pari e la sua autonomia sul piano della didattica, cominciando ad esprimere una voglia di autonomia anche rispetto ai genitori ad esempio rispetto all'accompagnamento a scuola.
Pagina 4 Per il Tribunale, tale evoluzione richiede di essere preservata dalle fatiche genitoriali, che sia pure in termini di gravità diversa, rischiano di non riconoscere a pieno le esigenze del figlio.
1.2.IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso il Decreto Definitivo del TM il sig. in data 04.10.2024 ha proposto Parte_1 reclamo ex art.739 c.p.c. ed ha chiesto: “In totale riforma dell'impugnato Provvedimento,
- revocare la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori in ordine alle decisioni rilevanti per la vita del minore relative al collocamento del minore, ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza anche anagrafica del minore;
- revocare l'affidamento di nato a [...] il [...], al Servizio Sociale del Parte_2
Comune di Sesto San Giovanni, territorialmente competente per la residenza del minore - o al diverso Ente, competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza del minore in altro comune -, per la durata di due anni dalla pubblicazione del presente decreto;
- revocare le ulteriori disposizioni collegate, ivi comprese quelle relative ad ulteriori indagini relative alla salute psichica del Sig. ; Parte_1
- affidare il minore ad entrambi i genitori con collocamento alternato come Parte_2 stabilito nel ricorso congiunto per il divorzio (allegato), le cui condizioni inerenti al collocamento
e le statuizioni economiche sono da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
- con vittoria di spese (…)”.Ha censurato la decisione per i seguenti motivi : a) Le (errate) valutazioni del CO a fondamento del Decreto Definitivo.
Per il reclamante il Decreto Definitivo si è fondato esclusivamente sulle valutazioni del CO nella cui relazione la figura paterna appare dipinta in maniera distorta ed errata. Sostiene il _2 che finanche il CS ha travisato i rapporti tra genitori e tra i genitori ed il figlio rappresentando dubbi sulle capacità genitoriali del sig. , in maniera del tutto contraria alla situazione reale. _2 b) L'(errata) svalutazione della figura paterna già in sede di Decreto Provvisorio Per il reclamante già il Decreto Provvisorio muoveva da un'analisi fattuale totalmente errata, dove a giustificazione delle limitazioni della responsabilità genitoriale ivi contenute, veniva descritto il Sig.
come una figura genitoriale inadeguata, incapace di intraprendere un percorso di _2
Coordinazione Genitoriale, circostanza - evidenzia il reclamante - non veritiera, dal momento che i genitori stanno efficacemente portando avanti detto percorso con l'ausilio della Dott.ssa Per_3
sin dal giugno 2022, con la quale hanno effettuato ad oggi 27 incontri, che si sommano ai
[...] precedenti 27 incontri fatti con la Dott.ssa . Quanto alla querela sporta in data Persona_4
13.03. 2020 dalla anch'essa fondante, secondo il reclamante, la limitazione della CP_1 responsabilità genitoriale, questa è stata archiviata a riprova del comportamento privo di illiceità del
. _2 c) La figura del Sig. e l'erronea valutazione effettuata dal CO Parte_1 sulla sua persona
Il reclamante ha censurato la statuizione del Primo Giudice laddove nel Decreto Definitivo ha deciso l'avvio di una rivalutazione del quadro clinico funzionale da uno specialista psichiatra. Il sig.
ha rappresentato non solo di essersi sottoposto a tre differenti valutazioni psichiatriche nel _2
2019, 2021 e 2024 che non hanno evidenziato alcun disturbo ossessivo compulsivo , ma altresì ha ribadito che la descrizione della sua persona in termini di logorroico, ansioso e preoccupato nulla dovrebbe avere a che fare con la valutazione in relazione all'essere un buon genitore, essendo questi semmai tratti legati ad una funzionale preoccupazione per il figlio. Per il reclamante anche le critiche mossigli in ordine alla sua contrarietà al docente di sostegno per sono prive di _2 fondamento, essendosi il da sempre adoperato affinchè il figlio ricevesse tutti gli aiuti _2 possibili. Ha evidenziato che la dott.ssa del CO nonostante le gravi Persona_5 considerazioni rese nella relazione ha valutato di concludere il percorso di supporto alla genitorialità tanto che ad oggi, ha sottolineato il , egli non risulta in carico a nessun _2
Pagina 5 professionista del CO. Il reclamante ha sottolineato a tal riguardo un impietoso sbilanciamento delle risultanze emerse nelle valutazioni del CO, ove, a fronte di una valutazione oltremodo positiva della madre ( la quale, ha sostenuto il reclamante , è in cura da un decennio per disturbi legati all'ansia) si palesa una valutazione immotivatamente negativa del padre, il quale in realtà si è sempre fatto carico dei bisogni del figlio. d) L'apparente conflittualità tra i genitori Per parte reclamante la relazione del CO richiamata nel Decreto Definitivo che ha posto l'accento sulla forte conflittualità tra i genitori è stata incapace di cogliere la realtà sostanziale dei fatti e i rapporti tra i coniugi. Il IG ha evidenziato che da oltre due anni i coniugi stanno _2 portando avanti un percorso di Co.Ge. con la dott.ssa durante il quale hanno raggiunto Per_3 accordi rilevanti come quello relativo all'affido condiviso del figlio, e che gli incontri stanno progressivamente diradandosi proprio tenuto conto dei miglioramenti raggiunti nell'ambito della cogenitorialità. Quanto all'episodio relativo alla scelta d'iscrizione di alla S.S. di II grado, _2 il ha ribadito la non veridicità della circostanza per cui l'iscrizione del minore all'I.P. “E. _2 Falck” di Sesto San Giovanni, scelto e ad oggi frequentato da , sia stata fatta tenendo _2 all'oscuro la o in disaccordo con la stessa, come risulta, ha asserito il , da una chat CP_1 _2 whatsapp intercorsa tra i genitori. e) Il rapporto tra e i genitori _2
Parte reclamante ha evidenziato come la relazione di con i pari sia negli anni migliorata, _2 come anche la frequentazione alternata con i genitori all'interno della quale il minore ha trovato il proprio equilibrio nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità. f) Affidamento di _2
Il ha sottolineato che i genitori nel ricorso congiunto per il divorzio, nonché dei verbali di
_2 Co.Ge., hanno richiesto congiuntamente che “nel momento in cui verrà ripristinata la
_2 situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano rimarrà in affidamento condiviso con collocamento alternato ad entrambi i genitori”. Altresì il reclamante si duole della circostanza per cui la volontà di non abbia trovato ingresso nel provvedimento
_2 reclamato, non abbia più incontrato il CS dal 2021 e non sia mai stato destinatario di alcuna decisione assunta dai SS. Per il è dunque evidente che le presunte ragioni a sostegno di un
_2 affido differente rispetto a quello richiesto sono inesistenti come lo sono le ragioni che possano giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori. Ha concluso pertanto per la riforma del provvedimento impugnato nei termini suesposti.
2. Con comparsa del 20.11.2024 si è costituito l'avv. Alessandro Simeone nella sua qualità di Curatore Speciale del minore , giusto provvedimento di nomina del Tribunale per i Parte_2 Minorenni di Milano del 26/30 marzo 2021 emesso nell'ambito del procedimento R.G. 1179/2021, ed ha chiesto: “ Voglia la Corte d'Appello : 1) Respingere il reclamo avversario. 2) Condannare il reclamante alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Curatore.” Preliminarmente il CS ha deposto per l'inammissibilità del reclamo nei termini proposti per avere il domandato al Tribunale di accogliere delle conclusioni differenti rispetto a quelle _2 rassegnate in primo grado, senza peraltro evidenziare elementi nuovi che possano giustificare l'accoglimento delle nuovi conclusioni. 1Nel merito, il CS ha rilevato che la doglianza del
Pagina 6 reclamante, relativa al fatto che il provvedimento definitivo del TM si sia basato esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CO, è priva di pregio poiché la decisione di I grado si è basata in primo luogo su quanto occorso in 4 anni di procedimento e su relazioni il cui contenuto non è mai stato contestato dal sig. ; in secondo luogo la sentenza si è fondata sulle condotte _2 tenute dal nel corso del giudizio, che, evidenzia il Curatore, confermerebbero la sua _2 inidoneità genitoriale. Afferma il CS che i precedenti percorsi di coordinazione sono tutti falliti e i professionisti coinvolti hanno evidenziato l'opportunità del prosieguo del percorso di sostegno alla genitorialità oltre a una rivalutazione del quadro clinico paterno. A riguardo, il CS ha ribadito che la dott. presumibilmente esasperata, ha comunicato in data 08.10.2024 il proprio Per_3 diniego al rinnovo del contratto di coordinazione;
così come la dott.ssa la cui relazione Per_6 risale al 2021,dava atto del forte coinvolgimento del nel conflitto separatorio. _2 Sottolinea il CS che anche il Dott. , del centro medico privato Sant'Agostino, che Per_7 ha visitato in data 10.05.24 il sig. , ha rilevato che il reclamante “ presenta tratti ossessivi _2 di personalità”. Inoltre, secondo il CS, proprio la durata del percorso Co.Ge. protratta nel tempo per più di due anni è riprova del fatto che le parti non siano in grado di gestire un regime di affidamento condiviso e che proprio tale richiesta non è indice di idoneità genitoriale. Altresì ha evidenziato il Cs che la gestione relativa all'iscrizione di alla scuola superiore e la sua _2 insistenza relativamente alla sua obesità sono indici dei limiti paterni. Ha evidenziato che ha incontrato esclusivamente a inizio del procedimento e che è in programma un incontro _2 per fine novembre, in linea con quanto statuito dal Tribunale che ha ritenuto di non procedere all'ascolto del minore “ (…) attesa la sua grave condizione psicofisica all'inizio del giudizio, che sconsigliava un tale incombente e considerato l'equilibrio psicoemotivo che il ragazzino nel prosieguo ha faticosamente raggiunto e che il suo diretto coinvolgimento in sede giudiziale può nuovamente pregiudicare, in considerazione dell'evidente conflitto di lealtà, in cui è ancor oggi costretto a causa della esasperata conflittualità genitoriale.” Non si è opposto all'eventuale richiesta di ascolto del minore.
3. In data 03.12.2024 i SS del Comune di Sesto San Giovanni relazionavano allegando relazione ricevuta dal CPS in merito al colloquio effettuato col sig. e relazione di Parte_1 aggiornamento relativa a seguito presso il servizio diurno per adolescenti “Il Parte_2 Ponte”. Gli educatori hanno registrato in un aspetto e un modo di atteggiarsi che esprime serenità _2
e maggiore consapevolezza riguardo le proprie capacità e le proprie acquisizioni. Anche da parte dei genitori hanno riscontrato questo riconoscimento che li vede rapportarsi con un ragazzo più maturo e più capace di relazionarsi con i pari. Visti i progressi di nell'area relazionale e _2 dell'autonomia, riscontrata la positiva relazione con le figure genitoriali e i professionisti della rete, hanno considerato utile proseguire il percorso educativo con il ragazzo, mantenendo la cadenza di un incontro settimanale lavorando con il minorenne, in sinergia con gli altri adulti, sui obiettivi quali il coinvolgimento del ragazzo in momenti di gruppo con i coetanei por stimolarlo sempre più ad un graduale processo di maturazione sociale e per acquisire maggior consapevolezza dei propri
- Peraltro, in data 30 giugno 2023 i genitori avevano depositato ricorso congiunto di divorzio, nell'ambito del quale hanno chiesto che “nel momento in cui verrà ripristinata la situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano , nda] rimarrà in affidamento condiviso”; _2
-nell'ambito del procedimento le parti, all'udienza del 17 ottobre 2023 “informate dal Giudice della competenza del TM rispetto alle questioni genitoriali” hanno dichiarato “che stante la pendenza del procedimenti dinanzi al Tribunale dei Minorenni avente ad oggetto i profili relativi all'esercizio della genitorialità, nel cui ambito sono stati emessi provvedimenti limitativi della stessa, è loro intenzione modificare le conclusioni già depositate al fine di chiedere l'accoglimento di condizioni in linea con i provvedimenti attualmente in essere e assunti dal Tribunale dei Minorenni”.
-In conclusione, in questa sede sta chiedendo al Tribunale di accogliere delle conclusioni differenti Parte_1 rispetto a quelle rassegnate in primo grado, senza peraltro evidenziare elementi nuovi che possano giustificare l'accoglimento delle nuovi conclusioni. Pertanto, il reclamo è inammissibile.
Pagina 7 mezzi e capacità, da utilizzare in ambito relazionale;
stimolare il ragazzo ad una maggiore capacità critica ed espositiva del suo vissuto personale nel pieno rispetto dei suoi tempi e della sua sensibilità; monitorare l'andamento del percorso scolastico, verificando nel tempo il grado di interesse e la motivazione dello studente nei riguardi dell'indirizzo scelto .Hanno valutato utile mantenere momenti di confronto (liberi o strutturati come finora gestiti) con i genitori, contando sul clima di fiducia e stima instaurato, coinvolgendo gradualmente anche in tali occasioni, al _2 fine di trasmettergli fiducia, riconoscimento, coinvolgimento e stima. Per quanto riguarda il percorso alla genitorialità, in data 08.10.2024 la dott.ssa ha riportato Per_3 che i genitori hanno raggiunto una buona funzionalità negli aspetti di cura di ; altresì _2 ha comunicato la sua indisponibilità al rinnovo del contratto di Co.Ge. frutto delle difficoltà nel setting emerse nel periodo di presa in carico della coppia, ragion per cui il CO Familiare ha nel frattempo individuato i professionisti per l'avvio della Co.Ge. ed è in attesa di una eventuale presentazione della situazione e valutazione dell'inizio del percorso. Quanto al sig. , visitato dal dott. specialista in psichiatria presso l'ASST Nord Milano, _2 Per_8 dal certificato redatto in data 25.11.2024 emergeva che “ (...) Al colloquio odierno vigile, lucido, orientato, tranquillo e adeguato. Umore in asse. Non ansia patologica. Pensiero corretto per forma e contenuto. Non emergono segni o sintomi di disturbi psichiatrici. Non indicazione ad una presa in carico. Non indicazione ad una terapia farmacologica. Assente ideazione auto/etero lesiva
o anticonservativa. Non uso problematico di alcool, assente uso di sostanze stupefacenti”.
4. All'udienza del 05.12.2024 sono comparsi il reclamante e il suo difensore, il Curatore speciale e la sig.ra sprovvista di difensore. Quest'ultima, a domanda del Presidente, Controparte_1 ha dichiarato di non volersi costituire in giudizio con un difensore e di essere d'accordo con la decisione di affido del minore all'Ente. Il PG ha chiesto la concessione di un termine alla sig.ra per munirsi di un difensore. Il Curatore Speciale ha dichiarato di aver incontrato il minore CP_1 la settimana precedente e di averlo trovato in buone condizioni (“sta bene...è magro, non è obeso... è sorridente e contento...il collocamento alternato gli va bene”); ha evidenziato, inoltre, l'opportunità di mantenere l'affido del minore all'Ente ed ha espresso il proprio favore rispetto ad una modifica del punto A del provvedimento, rilevando che, di fatto, i tempi di permanenza del minore presso i genitori sono già quelli di un collocamento alternato. La Corte ha concesso termine alla sig.ra per costituirsi sino al 24.02.2025 e ha rinviato la causa all'udienza del CP_1
10.04.2025.
5. In data 26.03.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni, nella quale si legge che: il sig. , dopo l'udienza di
_2 dicembre, ha richiesto un colloquio ai Servizi per ribadire la propria posizione e cercare di dimostrare la infondatezza a della decisione di affido del minore all'Ente e l'adeguatezza dei genitori;
nei giorni successivi ha anche inviato diverse email ribadendo che il mantenimento dell'affido all'Ente avrebbe avuto importanti ripercussioni negative su . I Servizi hanno
_2 incontrato anche , che è apparso timido ed imbarazzato e ha riferito che “i genitori ora
_2 vanno d'accordo ma ci sono dei momenti di tensioni quando ricevono troppe e-mail dagli avvocati. A domanda diretta, non riportava un impatto sulla sua vita quotidiana del Servizio sociale e reputava positivamente la sua frequentazione del Centro Diurno. Abbiamo spiegato a la
_2 cornice giuridica attuale e la durata indicata dal Tribunale e il ragazzo non ha avanzato richieste di modifica.”. I Servizi, inoltre, hanno avuto anche un incontro con la scuola di , dal quale
_2
è emerso che è ben inserito nella classe, durante le lezioni a volte si assenta e partecipa _2 poco, ma il rendimento è buono e sta seguendo un percorso di avvicinamento allo studio. La sig.ra ha riferito ai Servizi che il sig. ha insistito molto, fino allo spirare del termine per la CP_1 _2 costituzione in giudizio, affinché lei si allineasse con le richieste di modifica del decreto e ha coinvolto anche nella faccenda, il quale le avrebbe chiesto “ mi ha detto che tu _2 Parte_1 non vuoi togliere i Servizi Sociali e lui sì. Dai, fallo contento! A te cosa cambia? Neanche io voglio
Pagina 8 i Servizi, sono d'accordo con ”, la sig.ra avrebbe quindi spiegato a che Parte_1 CP_1 _2
i Servizi non entrano nella loro quotidianità ma garantiscono una rete di comunicazione nei momenti di maggiore conflittualità genitoriale. La sig.ra ha infatti sempre ribadito ai CP_1 Servizi di essere d'accordo con le disposizioni in atto e di non volersi pertanto affidare ad un legale. I Servizi, in conclusione, hanno rilevato l'opportunità di un mantenimento dell'affido del minore all'Ente.
6. All'odierna udienza, i Servizi Sociali presenti hanno riferito che sta proseguendo tutti _2 gli interventi previsti;
la madre di , presente senza un difensore, ha dichiarato di non _2 volersi costituire, aggiungendo “per me sta bene che il provvedimento sia confermato”; il PG ha chiesto il rigetto del reclamo;
il reclamante ha insistito nelle proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti;
il Curatore si è riportato ai propri scritti. La Corte si è riservata.
*****
RILEVATO in via preliminare che
-va dichiarata la contumacia della madre che benchè Controparte_1 regolarmente citata non si è costituita
- va esclusa la opportunità di sentire il minore il quale si trova in una fase di relativa _2 serenità che per la precarietà che la connota rischia di essere compromessa qualora venisse esposto al conflitto di lealtà in cui da tempo è inserito.In ogni caso il minore è stato sentito dal curatore e in più riprese dal Servizi sociali .Nella relazione . 26.03.2025 i Servizi di Sesto San Giovannio hanno precisato di avere incontrato anche , “che è apparso timido ed imbarazzato e ha riferito _2 che “i genitori ora vanno d'accordo ma ci sono dei momenti di tensioni quando ricevono troppe e- mail dagli avvocati. A domanda diretta, non riportava un impatto sulla sua vita quotidiana del
Servizio sociale e reputava positivamente la sua frequentazione del Centro Diurno. Abbiamo spiegato a la cornice giuridica attuale e la durata indicata dal Tribunale e il ragazzo non _2 ha avanzato richieste di modifica.”. I Servizi, inoltre, hanno avuto anche un incontro con la scuola di , dal quale è emerso che è ben inserito nella classe, durante le lezioni a volte _2 _2 si assenta e partecipa poco, ma il rendimento è buono e sta seguendo un percorso di avvicinamento allo studio.Il giudizio conferma quello espresso in data 03.12.2024 laddove i SS del CP_3
San Giovanni davano conto di aver registrato “in un aspetto e un modo di
[...] _2 atteggiarsi che esprime serenità e maggiore consapevolezza riguardo le proprie capacità e le proprie acquisizioni. Anche da parte dei genitori hanno riscontrato questo riconoscimento che li vede rapportarsi con un ragazzo più maturo e più capace di relazionarsi con i pari.”Del resto
“L'ascolto del minore (anche, del caso, infradodicenne, capace di discernimento) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti destinati a recedere solo a seguito della differente collocazione del minore. Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 06/02/2025, n. 2947)
-Sempre sul piano di considerazioni di carattere preliminare ,la fattispecie presta il fianco a censure che attengono alla sussistenza o meno dei requisiti per la ammissibilità della domanda .Va osservato che il reclamante invoca la revoca dell'affido all'Ente e chiede l'affido condiviso del minore senza che detta istanza corrisponda ad analoga richiesta o comunque disponibilità materna . La madre non solo non si è costituita tenendo un comportamento valutabile ( art 166 cpc) ma ha manifestato espressa contrarietà sul punto Infatti si legge nella cit relazione 26.3.25 che La sig.ra ha riferito ai Servizi che il sig. ha insistito molto, fino allo spirare del termine per la CP_1 _2 costituzione in giudizio, affinché lei si allineasse con le richieste di modifica del decreto e ha
Pagina 9 coinvolto anche nella faccenda, il quale le avrebbe chiesto “ mi ha detto che tu _2 Parte_1 non vuoi togliere i Servizi Sociali e lui sì. Dai, fallo contento! A te cosa cambia? Neanche io voglio i Servizi, sono d'accordo con ”, la sig.ra avrebbe quindi spiegato a Parte_1 CP_1 _2 che i Servizi non entrano nella loro quotidianità ma garantiscono una rete di comunicazione nei momenti di maggiore conflittualità genitoriale. La sig.ra ha infatti sempre ribadito ai CP_1 Servizi di essere d'accordo con le disposizioni in atto e di non volersi pertanto affidare ad un legale. “A ciò si aggiunga che la richiesta unilaterale di affido condiviso che resta su un piano meramente astratto tenuto conto della posizione materna , non è neppure correlata ad una richiesta di affido esclusivo che ,impregiudicata la sussistenza o meno delle condizioni che lo legittimino ,il reclamante , non ha ritenuto di formulare neppure in via subordinata.La impossibilità in concreto di una affido condiviso riverbera i propri effetti sul piano della valutazione circa i presupposti dell'azione ( art .100 cpc ) che nella specie presta il fianco ad una censura di inammissibilità
.L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire , la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. ((Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020 Sez. 1 - , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022). L'esigenza di specificità dell'interesse è correlata alla pluralità dei provvedimenti vigenti a protezione della famiglia e della interferenza tra gli stessi ,sicchè la carenza espositiva acquista, anch'essa ,ai fini di un vaglio circa la sussistenza dei presupposti che giustificano la domanda in questione una valenza dirimente. Nella specie la mancanza di coerenza delle pretese azionate rispetto al sostanziale assetto di rapporti che il reclamante non è stato in grado di superare neppure in udienza benchè sollecitato in tal senso , coinvolge anche le allegazioni a sostengo della pretesa azionata (Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 febbraio 2023) che sono generiche al limite della inammissibiltà .
RITENUTO nel merito che il reclamo sia infondato in quanto:
- il reclamante lamenta che la motivazione del provvedimento gravato sarebbe carente in quanto limitata alle risultanze della attività svolta dal CO .In primo luogo la decisione di primo grado si basa su una articolata attività di monitoraggio del nucleo documentata in atti che va oltre la valutazioni effettuate dal CO in base cui il reclamante pretenderebbe di ridurla .Come sottolineato dal curatore, dalle relazioni in atti emergono plurimi elementi tra loro convergenti che giustificano sia la limitazione di responsabilità che l'affido del minore all'ente .
In senso conforme depongono le relazioni in atti
-La relazione ASST del 15.6.2021 attesta che “Quanto al IG la valutazione del CPS _2 (..) dà conto che “Emergono chiari gli aspetti personologici di tipo ossessivo, noti ed evidenziati nelle precedenti valutazioni, che, se da una parte, permettono un buon adattamento sociale nella forma, grazie anche alle ottime capacità intellettive, dall'altro, risultano disfunzionali, nel momento in cui entrano in gioco le emozioni….., è presente consapevolezza di alcuni aspetti personologici (quali rigidità, precisione, pedanteria, controllo delle emozioni, forte senso di responsabilità e attenzione), che vuole cercare di migliorare anche per il bene del proprio figlio.
Ha già in corso percorso psicologico e sta seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio, che si ritiene necessario proseguire per il trattamento di un disturbo ossessivo compulsivo “”“l'attenzione verso risulta ancora pervasa da aspetti di ansia
_2 che attivano forti preoccupazioni. In questa situazione per il IG è ancora oggi
_2 difficile tranquillizzarsi e uscire dallo stato di allarme che alcune sue convinzioni generano. Tali convinzioni appaiono come radicali e non contestabili. Alcune tematiche sono risultate particolarmente ricorrenti: il peso di , le sue problematiche neurocognitive e le relative
_2 certificazioni, la relazione di con i coetanei, la scelta della scuola superiore. Il IG
_2
è risultato tenacemente attaccato alle sue argomentazioni nel tentativo di scongiurare _2 derive a suo avviso pericolose per il figlio come l'obesità, il rischio di gesti anticonservativi, il
Pagina 10 disadattamento sociale, la stigmatizzazione di soggetto diversamente abile. Ha potuto ammettere di essere animato nei suoi movimenti da genuina preoccupazione con una certa fatica nel cogliere la portata di angoscia sottostante e la relativa tendenza a vedere la realtà come alterata. …… riconosce di possedere delle caratteristiche personologiche orientate al perfezionismo e allo stile ossessivo, ma ne parla come di caratteristiche naturali, che non costituiscono un disturbo…. Non ha mai in nessuna occasione reso possibile mettere in discussione queste sue modalità di sentire, pensare, agire autovalutandole come appropriate. Il suo atteggiamento in questo senso è risultato terapeuticamente inscalfibile” (confr. relazione dell'ASST del 1.3.2024). “per il IG _2 sono ancora presenti delle fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di , che _2 viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e problematiche. I miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti, ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del IG , che necessita ancora oggi di essere _2 contenuta. Alla luce di tali fatiche si ritiene opportuno proseguire con il sostegno alla genitorialità.
Si ritiene, altresì, utile che il quadro clinico funzionale venga rivalutato da uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato nel contenere le sopra esposte forti ansie”).”
-Anche dalla relazione del 1 marzo 2024 il Servizio spiega la necessità di proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità oltre a una rivalutazione del quadro clinico paterno da parte di uno specialista psichiatra con possibilità di considerare un intervento terapeutico mirato a contenere le ansie paternesi Ivi si legge che a) il padre presenta delle “fatiche genitoriali legate alla gestione della crescita di che viene sempre percepito a rischio di evoluzioni infelici e _2 problematiche” e che “I miglioramenti del ragazzo vengono percepiti dal padre come presenti ma non risultano sufficientemente rassicuranti e significativi da poter placare l'ansia del Sig. _2 che necessita ancora oggi di essere contenuta”. Si precisa inoltre che “il suo stile generale di interazione è prevalentemente saturante, caratterizzato da logorrea e tendenza ad occupare la scena dello scambio, lasciando l'interlocutore in una posizione di osservazione silente e passivo….. pur riuscendo progressivamente a lasciare una piccola parte di spazio agli interventi che portava avanti, quando questi interventi lo hanno messo in discussione riguardo sue possibili fatiche (es. forti preoccupazioni per la scuola o per la salute fisica di ), si è sentito _2 destabilizzato e costretto a doversi difendere, questo sempre mediante sproloqui argomentativi anche via e-mail del suo punto di vista” (confr. relazione dell'ASST del 1.3.2024).
-A ciò si aggiunga che tutte le valutazioni degli gli operatori coinvolti sia la dottoressa la CP_4 dottoressa costituiscono un riscontro al giudizio di inadeguatezza genitoriale nei termini Per_6 sopra ricordati. Anche il Dott. , del Centro medico privato Santagostino, incaricato dal Per_7 reclamante il 10 maggio 2024 (doc. 10 fasc. padre), ha confermato che il reclamante "presenta tratti ossessivi di personalità".In ogni caso trattandosi di professionista incaricato dalla parte non può superare nel giudizio ("laddove afferma che le carenze paterne non compromettono la capacità genitoriale") si la precedente valutazione fatta dalla struttura pubblica (doc. 9).Dirimenti sono le considerazioni della dottoressa del CO di Sesto Sal Giovanni laddove Per_6 afferma che “l'aspetto critico…concerne i rapporti tra i genitori che ancora si pongono su posizioni contrastanti nella gestione di alcuni aspetti della vita di e sul modo di porsi in _2 relazione con lui. La IGa è in grado di porsi in un'ottica interlocutoria e di CP_1 autocritica, atteggiamenti da cui il IG molto spesso sfugge coerentemente alla sua _2 Cont struttura di personalità delineata dal Quest'ultimo, a fronte di un investimento affettivo genuino verso il figlio, sembra spesso avere difficoltà a separare le sue aspettative/timori da quelli di , anche la relazione della Dott. risalente al 2021 dava atto che il Signor _2 Per_6
fosse “fortemente coinvolto nel conflitto separatorio” e, soprattutto, “resistente nella messa _2 in discussione di sé e tale fatica pare a oggi essere fondante anche le rigidità che il IG _2 mostra nei confronti delle relazioni interpersonali” suggerendo un percorso di aiuto (doc.11 .).
RITENUTO quanto l'affido all'Ente che:
Pagina 11 -la censura che ruota intorno alla insussistenza dei presupposti che giustificano la deroga all'affido condiviso è priva di pregio .Dirimente sul punto è la assenza di comunicazione tra i genitori attestata dalla scelta processuale della madre di non costituirsi in giudizio ,espressione della distanza tra i due anche in ordine alle decisioni che attengono alla gestione del minore . La necessità di supporti alla genitorialità ,unitamente alle fragilità emerse, attestano la necessità che intervenga un soggetto terzo pena lo stallo nelle decisioni attinenti la vita del minore . Sintomatica in tal senso è la scelta relativa alla iscrizione a scuola risoltasi in ragione dell'intervento del curatore
.Del resto anche la disponibilità dei genitori ad essere supportati è stata discontinua e gli operatori sono stati sottoposti a pressioni tali da determinare anche ostacoli e battute di arresto ( si veda il caso della dottoressa che ha dato conto della infruttuosità del percorso svolto dichiarandosi CP_4 impossibilitata a proseguire a far data dall'ottobre 2024. Doc. 2 ) Da ultimo valgono le considerazioni che emergono dalla relazione datata 26.03.2025 redatta dai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni, laddove i Servizi, in conclusione, hanno ribadito l'opportunità di mantenere l'affido del minore all'Ente.
RITENUTO sul piano generale , che
-nei casi in cui il giudice accerti l'incapacità dei genitori di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale, è frequente la scelta di cercare di superare le difficoltà e mancanze mostrate dai genitori mediante l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali, ai quali viene dato incarico di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e di intraprendere altresì gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse del minore e finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari. Del resto, è noto che in tema di affidamento dei minori il criterio fondamentale da seguire è l'interesse morale e materiale della prole, motivo per cui il giudice dovrà privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione familiare (Sez. I, ord. 19 gennaio 2024 n. 2021
Cass. ord. 6 luglio 2022, n. 21425); pertanto anche se, di regola, il best interest del minore è soddisfatto disponendo l'affidamento condiviso, che garantisce la compresenza di entrambe le figure genitoriali, nonché una stabile consuetudine di vita e salde relazione affettive con entrambi i genitori, vi sono tuttavia situazioni peculiari in cui l'affidamento condiviso non può trovare applicazione, poiché nocivo o contrario all'interesse del minore e in sua vece troverà applicazione l'affidamento esclusivo o l'affidamento a terzi, che rimangono dunque rimedi residuali. È evidente che laddove l'incapacità genitoriale riguardi entrambe le parti, vi sarà una limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. con affidamento a terzi della prole. In ogni caso, certo, l'affidamento a terzi è un provvedimento rebus sic stantibus, provvisorio e finalizzato a consentire nelle more il recupero delle capacità genitoriale di una o entrambe le parti. Tale misura, in altri termini, ha lo scopo – salvo che in esito al monitoraggio del servizio affidatario emergano condotte di più rilevante gravità dei genitori, tali da legittimare una richiesta di più intensa compressione della responsabilità genitoriale, o financo di decadenza ex art. 330 c.c. - di fornire alle parti gli strumenti per il recupero delle corrette funzioni genitoriali in un contesto in cui vi sia un annichilimento dei ruoli educativi e normativi, finanche affettivi che i genitori devono rivestire e saper correttamente svolgere. Si è peraltro acutamente sottolineato che, essendo l'affidamento a terzi un provvedimento non tipizzato, poiché l'ambito di intervento può assumere diversi contenuti che sono destinati a prendere forma a seconda delle concrete necessità da perseguire. Il tutto al fine di superare ogni eventuale difficoltà applicativa, dato che i Servizi sono organizzazioni complesse, i responsabili di essi non sono formalmente dei tutori, ed esistono precise suddivisioni di compiti ed ambiti di specializzazione differenti. In definitiva, l'affidamento ai servizi deve essere inteso, ordinariamente, come provvedimento propedeutico a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali e corrette dinamiche relazionali tra i componenti del nucleo famigliare, per tutelare il minore dal pregiudizio subito a causa del suo coinvolgimento in queste stesse distorte dinamiche Tali principi sono stati ulteriormente rimarcati, più di recente, da Cassazione civile sez. I,
21 novembre 2023, n.32290, laddove ha precisato che anche prima dell'inserimento dell'art.
5-bis nella l. n. 184/19831, da parte del d.lgs. n. 149/2022, il “mandato di vigilanza e di supporto” va
Pagina 12 distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo secondo caso i compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, poiché essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo”.” A ciò si aggiunga che nella specie il provvedimento impugnato è conforme alle disposizioni di legge e contiene le prescrizioni in linea con l'art 5 bis L 184/83.
RILEVATO quanto agli interventi sul nucleo che
-sono tuttora in corso le attività di supporto predisposte sulla scorta del provvedimento impugnato, volte al recupero della capacità genitoriale piena di entrambi, nell'ottica del quale si giustificano la permanenza sia delle limitazioni di responsabilità che dell'affido a terzi , non potendosi dire ad oggi risolte le problematiche attitudinali di entrambi i genitori.
RITENUTO pertanto che
-assorbita ogni altra questione dalle argomentazioni che precedono il reclamo è infondato e va respinto
RITENUTO quanto alle spese di lite che
-non è luogo a provvedere stante l'assenza della parte reclamata .Le spese del curatore seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
***
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da , Parte_1 avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 18.09.2024, depositato in Pers data 26.09.2024, reso nel procedimento n. 1179/2020 R. Gen. , così dispone :
-RESPINGE il reclamo A .Simeone l'importo di euro Controparte_6
5600 ,00 oltre oneri di legge a titolo di onorari e spese
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale, ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni
Milano, 10.4.2025
Il Presidente est.
Anna Maria Pizzi
Pagina 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 .Il curatore evidenzia nella comparsa di costituzione che
-Con le note conclusive depositate in primo grado in data 30 maggio 2024, entrambi i genitori hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di disporre quanto segue: “Il figlio minore nato a [...] il [...], nel _2 momento in cui verrà ripristinata la situazione ante apertura del fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano rimarrà in affidamento condiviso con collocamento alternato ad entrambi i genitori.”. Conseguentemente, i genitori hanno riconosciuto che, allo stato, fosse comunque necessario mantenere l'affido di all'ente, in _2 attesa di risvolti positivi sui quali basare il successivo affidamento congiunto, fermo restando, in ogni caso, che il Tribunale, nell'interesse del minore, può sempre disporre una modalità di affido differente da quella richiesta dalle parti.