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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2022, proposto da
Tamborrini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tricase, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
dell’ordinanza cautelare n. 79 del 9 Febbraio 2022 resa dal T.A.R. Puglia - Lecce - Sez. III in
relazione al giudizio contrassegnato al n. 54/2022,
proposto per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
della nota prot. n. 18173/2021 del 19.11.2021, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., per il tramite del tecnico di parte, con la quale il Comandante p.t. della Polizia Locale di Tricase ha riscontrato in senso negativo l’istanza di autorizzazione presentata dalla Tamborrini S.r.l. comunicando l’impossibilità di rendere il parere di conformità in ordine alle richieste di autorizzazione e di permesso di costruire per installazione di n. 20 impianti pubblicitari per pubblicità permanente e affissione diretta, proposte dalla Società ricorrente, in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: della nota del Comando di Polizia Locale del 02.02.2021; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso e motivato in relazione alle richieste di autorizzazione e di permesso di costruire all’installazione di impianti pubblicitari presentate in via amministrativa.
Visti l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n.79/2022, il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visti gli artt. 59 e. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to T. Serrano;
Considerato che:
-con ricorso n.54/2022 proposto innanzi a questo T.A.R., la S.r.l. Tamborrini chiedeva l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento prot. n. 18173/2021 del 19.11.2021 con il quale il Comandante p.t. della Polizia Locale di Tricase comunicava l’impossibilità di rendere il parere di conformità in ordine alle richieste di autorizzazione e di permesso di costruire, dalla stessa proposte, per l’installazione di venti impianti pubblicitari, in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti, con contestuale domanda di accertamento e declaratoria del diritto ad ottenere da parte dell’Amministrazione intimata un provvedimento espresso e motivato in relazione alla istanza amministrava proposta;
- all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 08.02.2022, con ordinanza n. 79/2022, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente “ Ritenuto che, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, le principali censure formulate dalla Società ricorrente a sostegno della domanda di annullamento proposta avverso l’impugnato parere negativo vincolante espresso dal Comandante della P.M. del Comune di Tricase appaiono fondate, in quanto:- come già statuito da questa Sezione con le sentenze n. 414/2019 e n. 876/2020, non è possibile “per l’A.C. paralizzare l’attività economica privata con la mancata adozione di atti regolamentari comunali obbligatori, in quanto previsti per legge, ben oltre i termini previsti dalla medesima legge per la loro approvazione” dovendo la stessa provvedere “tout court” ad esaminare in concreto (in relazione alle caratteristiche dimensionali e di visibilità dei singoli impianti, alla loro collocazione e distribuzione territoriale) la richiesta, verificando la sussistenza, o meno, dei presupposti fissati dalle norme a tutela della sicurezza della viabilità, dell'ambiente e del paesaggio. Ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora allegato dalla Società ricorrente, avuto riguardo agli effetti della inibizione (sine die) dell’attività economica de qua ”;
- con istanza ritualmente notificata al Comune di Tricase il 13.06.2022 e depositata il successivo 27.06.2022, la Società ricorrente, rilevato che “ allo stato, al netto di formale comunicazione della misura cautelare fatta pervenire in data 10.02.2022, oggetto di rinnovo con nota trasmessa in data 03.05.2022, l’Amministrazione interessata ha omesso l’attivazione di qualsiasi procedimento volto ad un riesame della domanda presentata dal Sig. Tamborrino nei termini e per gli effetti delle motivazioni di cui alla indicata ordinanza, ai fini del rilascio al medesimo del parere (vincolante) in relazione alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari nel territorio di Tricase ”, ha chiesto a questo Tribunale “ in applicazione dell’art 59 C.p.a., adottare, in luogo della predetta Amministrazione ogni misura ritenuta utile per dare attuazione alla ordinanza n. 79/2022, finalizzata ad un riesame della istanza amministrativa proposta dal ricorrente, se del caso attraverso la nomina di un Commissario ad acta ”;
- parte ricorrente, con note del 10.02.2022 e del 3.5.2022, ha anche proceduto a trasmettere l’ordinanza cautelare citata e a chiedere all’Amministrazione Comunale intimata di “ ottemperare all’ordine giudiziale definendo il procedimento amministrativo avviato dalla Tamborrini S.r.l., in aderenza alle indicazioni fornite dal T.A.R. Lecce ” senza ottenere riscontro alcuno.
Osservato che in base all’art.59 c.p.a. “qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ”;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare citata sia meritevole di accoglimento e che il Comune di Tricase debba essere condannato al pagamento delle spese della presente fase esecutiva cautelare, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 79/2022 formulata dalla Società ricorrente, ordinando al Comune di Tricase, in persona del Sindaco in carico di provvedere, senza alcun indugio e comunque entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta/00) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, a prestarvi esatta ottemperanza, provvedendo nei termini e limiti ivi indicati, mediante l’adozione di un nuovo provvedimento espresso e conclusivo.
In caso di decorso infruttuoso del termine predetto, la ricorrente potrà chiedere a questo Tribunale la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all’A.C. eventualmente inadempiente.
Condanna il Comune di Tricase, in persona del Sindaco in carica, al pagamento delle spese e competenze della presente fase esecutiva cautelare in favore del difensore dalla ricorrente (avv. Serrano Tommaso) dichiaratosi anticipatario e liquidate nella complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Si comunichi alle parti anche non costituite.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO