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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 66, 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], con l'assistenza dell'avv. Walter Enzo Persichilli
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Francesco Samorì
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCI da parte di Parte_1 Parte_2 coniugi conviventi, sopra generalizzati, che, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, specialmente ad esito del suo addendum, deducono di trovarsi in una condizione di sovraindebitamento di origine comune, in particolare derivata da un'attività imprenditoriale nel settore immobiliare condotta principalmente attraverso diverse società, tra cui Immobiliare La Fenice S.r.l. ed Immobiliare Parte_3
Roma S.r.l..
Secondo le deduzioni dei ricorrenti, confermate dall'OCC, tali società, nel corso degli anni, hanno contratto finanziamenti garantiti da fideiussioni personali e da ipoteche su beni immobili di proprietà dei ricorrenti, con l'obiettivo di sostenere operazioni e investimenti rivelatisi infruttuosi. Le società sopra menzionate hanno tutte riportato risultati economici negativi e risultano allo stato cessate o poste in pagina 1 di 3 liquidazione;
in parallelo, gli istituti di credito, avvalendosi delle garanzie prestate dai coniugi ricorrenti, hanno promosso azioni esecutive (vd. RGE 180/2020 Tribunale di Forlì) sui loro beni personali, così rendendo conclamata l'attuale condizione di sovraindebitamento.
Dall'analisi patrimoniale emerge che i coniugi risultino ancora titolari di alcuni immobili, tuttavia gravati da ipoteche e oggetto di procedure esecutive e, comunque, di valore complessivo inferiore rispetto alla ingente debitoria ad oggi scaduta, pari a circa € 7.617.390,90 per e ad € 5.473.774,01 per Parte_1
in parte per titoli solidali. Parte_2
I ricorrenti, sul piano soggettivo, non rivestono la qualifica di imprenditori, risultando piuttosto sussumibili, quali ex soci ed amministratori delle s.r.l. sopra menzionate, nell'ambito della categoria residuale di cui all'art. 2 lett. c) CCI (“...ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale..”)
Pacificamente ammissibile, inoltre, la presentazione di un unico ricorso c.d. familiare anche in materia di liquidazione controllata, come ormai reso esplicito dalla riformulazione dell'art. 66 CCI ad opera del D.Lgs. 136/2024 e dal richiamo, in esso contenuto, a tutte le procedure menzionate dall'art. 65 CCI.
Il nominando liquidatore dovrà, quindi, procedere, in relazione a ciascuna posizione, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI, curando che le masse attive e passive relative ai due debitori siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.
La relazione depositata ex art. 269 CCII formula un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
è fornita, inoltre, l'attestazione sulla sussistenza di attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, derivato essenzialmente dalla liquidazione dei cespiti patrimoniali ancora nella disponibilità dei debitori e dall'acquisizione delle somme ricavate nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 180/2020 pendente innanzi al Tribunale di Forlì.
Non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
Deve infine precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata c.d. familiare sui beni di Parte_1
(C.F. e C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Francesco Samorì;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
pagina 2 di 3
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 66, 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
C.F. nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], con l'assistenza dell'avv. Walter Enzo Persichilli
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Francesco Samorì
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCI da parte di Parte_1 Parte_2 coniugi conviventi, sopra generalizzati, che, in conformità ai contenuti della relazione particolareggiata, specialmente ad esito del suo addendum, deducono di trovarsi in una condizione di sovraindebitamento di origine comune, in particolare derivata da un'attività imprenditoriale nel settore immobiliare condotta principalmente attraverso diverse società, tra cui Immobiliare La Fenice S.r.l. ed Immobiliare Parte_3
Roma S.r.l..
Secondo le deduzioni dei ricorrenti, confermate dall'OCC, tali società, nel corso degli anni, hanno contratto finanziamenti garantiti da fideiussioni personali e da ipoteche su beni immobili di proprietà dei ricorrenti, con l'obiettivo di sostenere operazioni e investimenti rivelatisi infruttuosi. Le società sopra menzionate hanno tutte riportato risultati economici negativi e risultano allo stato cessate o poste in pagina 1 di 3 liquidazione;
in parallelo, gli istituti di credito, avvalendosi delle garanzie prestate dai coniugi ricorrenti, hanno promosso azioni esecutive (vd. RGE 180/2020 Tribunale di Forlì) sui loro beni personali, così rendendo conclamata l'attuale condizione di sovraindebitamento.
Dall'analisi patrimoniale emerge che i coniugi risultino ancora titolari di alcuni immobili, tuttavia gravati da ipoteche e oggetto di procedure esecutive e, comunque, di valore complessivo inferiore rispetto alla ingente debitoria ad oggi scaduta, pari a circa € 7.617.390,90 per e ad € 5.473.774,01 per Parte_1
in parte per titoli solidali. Parte_2
I ricorrenti, sul piano soggettivo, non rivestono la qualifica di imprenditori, risultando piuttosto sussumibili, quali ex soci ed amministratori delle s.r.l. sopra menzionate, nell'ambito della categoria residuale di cui all'art. 2 lett. c) CCI (“...ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale..”)
Pacificamente ammissibile, inoltre, la presentazione di un unico ricorso c.d. familiare anche in materia di liquidazione controllata, come ormai reso esplicito dalla riformulazione dell'art. 66 CCI ad opera del D.Lgs. 136/2024 e dal richiamo, in esso contenuto, a tutte le procedure menzionate dall'art. 65 CCI.
Il nominando liquidatore dovrà, quindi, procedere, in relazione a ciascuna posizione, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI, curando che le masse attive e passive relative ai due debitori siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.
La relazione depositata ex art. 269 CCII formula un giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
è fornita, inoltre, l'attestazione sulla sussistenza di attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, derivato essenzialmente dalla liquidazione dei cespiti patrimoniali ancora nella disponibilità dei debitori e dall'acquisizione delle somme ricavate nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 180/2020 pendente innanzi al Tribunale di Forlì.
Non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
Deve infine precisarsi che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso avverrà ad opera del G.D. e ad esito della liquidazione.
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata c.d. familiare sui beni di Parte_1
(C.F. e C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Francesco Samorì;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
pagina 2 di 3
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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