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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5957/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5957/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5957 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. VITALE ANTONIETTA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANCUSI MARIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso in data 10/04/2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale si ingiungeva all'odierno opponente di pagare la somma di € 14.498,00 per sorta capitale oltre gli interessi dalla domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della propria opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dell'ingiunzione di pagamento;
sempre preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della per non essere stata adeguatamente provata la cessione del Pt_2
contratto originariamente sottoscritto dall'opponente; in ogni caso, contestava la mancata avvenuta notifica della cessione ai sensi dell'art 1264 c.c., non essendo a tal fine idonea la pubblicazione in
Gazzetta.
Nel merito contestava la mancata prova del credito, per non rispondere, il documento depositato, ai requisiti ex art 50 TUB, oltre che l'assenza della comunicazione della decadenza del beneficio del termine e la mancanza di copia del contratto sottoscritto anche dal funzionario. Eccepiva la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB per l'applicazione di interessi superiori a quelli consentiti e comunque diversi da quelli contrattualmente pattuiti e, infine, la prescrizione del credito.
Insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e concludeva Pt_2
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata adeguatamente provata la propria legittimazione attiva, oltre che il credito ingiunto,
Veniva negato il provvedimento ex art 648 c.p.c. e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., nessuna delle parti articolava istanze istruttorie: la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 12/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in premessa rilevato che in effetti il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato tardivamente rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla legge;
a fronte della prima notifica, non perfezionatasi,
il ricorrente avrebbe dovuto, prima di attivare il secondo procedimento di notifica, chiedere di essere rimesso in termini ai sensi dell'art 153 c.p.c..
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere dichiarato inefficace. L'inefficacia del decreto ingiuntivo non esclude, però, il potere del giudizio di pronunciarsi sulla pretesa di merito, nel giudizio, regolarmente instaurato, di opposizione (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 27062 del 06/10/2021, per cui “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.”).
Non resta che esaminare le questioni sottoposte.
Va confermata la piena legittimazione attiva della odierna opposta. Agli atti è presente il contratto di cessione da cui la trae la sua legittimazione ad agire, oltre che il contratto originario di Pt_2 finanziamento stipulato dal;
è altresì presente documento attestante l'inclusione del predetto Pt_1
credito nella cessione azionata (prodotto, tempestivamente, con le memorie ex art 183 co 6 II termine c.p.c., con annessa certificazione notarile).
Ancora, assolutamente irrilevante appare la mancata notifica della cessione all'opponente. Ed infatti,
“l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.” (così, Cass. civ. ordinanza n. 20495 del 29/09/2020): nel caso di cessione di crediti in blocco, è ininfluente la notifica ex art 1264 c.c., cui equivale la pubblicazione in Gazzetta.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione del credito. Per ormai costante e granitica giurisprudenza di merito “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..” (così Cass. civ. ordinanza n. 4232 del
10/02/2023).
Nel caso in esame il pagamento dell'ultima rata era previsto per il 05/10/2010, per cui il termine di prescrizione, nelle more interrotto dalla proposizione del giudizio, sarebbe spirato in data 05/10/2020.
Tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla opponente sono, pertanto, infondate.
Venendo al merito, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, né l'esattezza dell'ammontare del credito per cui si procede limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova del rapporto, l'assenza di firma del funzionario sul contratto in atti, e la violazione dell'art 117 TUB.
In primo luogo, deve rilevarsi che il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale.
Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (richiamata sentenza S.U. 2001). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, non oggetto di contestazione. Parimenti infondata è la questione in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario: Cass. civ. ordinanza n. 14243 del 04/06/2018 ha chiarito che “i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima
della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza.”: ne discende la validità del contratto pur se sottoscritta unicamente dal cliente.
Per altro deve rilevarsi che essendo, nei contratti di finanziamento, il termine per il pagamento rateale previsto a beneficio del debitore, si ritiene pacificamente applicabile l'art 1186 c.c., secondo cui
“quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.”. Laddove, pertanto, il debitore non paghi anche una sola delle rate, fermo il contratto intercorso tra le parti, il creditore può richiedere la somma per intero.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi pertanto che assolutamente pretestuosa appare l'eccezione in ordine alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Stante l'insolvenza della parte – come detto, non contestata- ne deriva automaticamente il potere del creditore di esigere l'interno: in termini, Cass. ci. ordinanza n. 20042 del 24/09/2020 per cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.”
La volontà di avvalersi del relativo diritto, pertanto, può dirsi cristallizzata nella domanda giudiziale, non essendo necessaria alcuna previa comunicazione.
In termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito, chiarendo che “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023, n.1565, richiamata anche da più recente Tribunale di Brindisi sez. civile 06/05/2024 n. 572).
Provato pertanto il rapporto contrattuale, e la sua legittimità, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Alcuna violazione dell'art 117 TUB appare emergere dagli atti di causa, anche in ragione del tenore generico delle contestazioni sollevate: nel contratto è stato indicato il tasso di interesse applicato, e la rata individuata sulla base dell'applicazione di quel tasso, che è conforme a quella di cui al piano di ammortamento. In ordine all'asserita usurarietà degli interessi si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. La parte non ha indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione l'opponente ha fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
La domanda di pagamento va quindi accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Le spese del procedimento monitorio rimangono in capo alla parte ricorrente, stante la declaratoria di inefficacia del relativo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad €
14.498,00, oltre interessi dalla data della domanda;
c) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5957/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5957 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. VITALE ANTONIETTA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANCUSI MARIO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso in data 10/04/2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore con il quale si ingiungeva all'odierno opponente di pagare la somma di € 14.498,00 per sorta capitale oltre gli interessi dalla domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della propria opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dell'ingiunzione di pagamento;
sempre preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della per non essere stata adeguatamente provata la cessione del Pt_2
contratto originariamente sottoscritto dall'opponente; in ogni caso, contestava la mancata avvenuta notifica della cessione ai sensi dell'art 1264 c.c., non essendo a tal fine idonea la pubblicazione in
Gazzetta.
Nel merito contestava la mancata prova del credito, per non rispondere, il documento depositato, ai requisiti ex art 50 TUB, oltre che l'assenza della comunicazione della decadenza del beneficio del termine e la mancanza di copia del contratto sottoscritto anche dal funzionario. Eccepiva la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB per l'applicazione di interessi superiori a quelli consentiti e comunque diversi da quelli contrattualmente pattuiti e, infine, la prescrizione del credito.
Insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e concludeva Pt_2
per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata adeguatamente provata la propria legittimazione attiva, oltre che il credito ingiunto,
Veniva negato il provvedimento ex art 648 c.p.c. e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., nessuna delle parti articolava istanze istruttorie: la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 12/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in premessa rilevato che in effetti il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato tardivamente rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla legge;
a fronte della prima notifica, non perfezionatasi,
il ricorrente avrebbe dovuto, prima di attivare il secondo procedimento di notifica, chiedere di essere rimesso in termini ai sensi dell'art 153 c.p.c..
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere dichiarato inefficace. L'inefficacia del decreto ingiuntivo non esclude, però, il potere del giudizio di pronunciarsi sulla pretesa di merito, nel giudizio, regolarmente instaurato, di opposizione (in termini, Cass. civ. ordinanza n. 27062 del 06/10/2021, per cui “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.”).
Non resta che esaminare le questioni sottoposte.
Va confermata la piena legittimazione attiva della odierna opposta. Agli atti è presente il contratto di cessione da cui la trae la sua legittimazione ad agire, oltre che il contratto originario di Pt_2 finanziamento stipulato dal;
è altresì presente documento attestante l'inclusione del predetto Pt_1
credito nella cessione azionata (prodotto, tempestivamente, con le memorie ex art 183 co 6 II termine c.p.c., con annessa certificazione notarile).
Ancora, assolutamente irrilevante appare la mancata notifica della cessione all'opponente. Ed infatti,
“l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.” (così, Cass. civ. ordinanza n. 20495 del 29/09/2020): nel caso di cessione di crediti in blocco, è ininfluente la notifica ex art 1264 c.c., cui equivale la pubblicazione in Gazzetta.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione del credito. Per ormai costante e granitica giurisprudenza di merito “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..” (così Cass. civ. ordinanza n. 4232 del
10/02/2023).
Nel caso in esame il pagamento dell'ultima rata era previsto per il 05/10/2010, per cui il termine di prescrizione, nelle more interrotto dalla proposizione del giudizio, sarebbe spirato in data 05/10/2020.
Tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla opponente sono, pertanto, infondate.
Venendo al merito, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, né l'esattezza dell'ammontare del credito per cui si procede limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova del rapporto, l'assenza di firma del funzionario sul contratto in atti, e la violazione dell'art 117 TUB.
In primo luogo, deve rilevarsi che il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale.
Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (richiamata sentenza S.U. 2001). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, non oggetto di contestazione. Parimenti infondata è la questione in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario: Cass. civ. ordinanza n. 14243 del 04/06/2018 ha chiarito che “i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima
della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza.”: ne discende la validità del contratto pur se sottoscritta unicamente dal cliente.
Per altro deve rilevarsi che essendo, nei contratti di finanziamento, il termine per il pagamento rateale previsto a beneficio del debitore, si ritiene pacificamente applicabile l'art 1186 c.c., secondo cui
“quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.”. Laddove, pertanto, il debitore non paghi anche una sola delle rate, fermo il contratto intercorso tra le parti, il creditore può richiedere la somma per intero.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi pertanto che assolutamente pretestuosa appare l'eccezione in ordine alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Stante l'insolvenza della parte – come detto, non contestata- ne deriva automaticamente il potere del creditore di esigere l'interno: in termini, Cass. ci. ordinanza n. 20042 del 24/09/2020 per cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.”
La volontà di avvalersi del relativo diritto, pertanto, può dirsi cristallizzata nella domanda giudiziale, non essendo necessaria alcuna previa comunicazione.
In termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito, chiarendo che “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023, n.1565, richiamata anche da più recente Tribunale di Brindisi sez. civile 06/05/2024 n. 572).
Provato pertanto il rapporto contrattuale, e la sua legittimità, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Alcuna violazione dell'art 117 TUB appare emergere dagli atti di causa, anche in ragione del tenore generico delle contestazioni sollevate: nel contratto è stato indicato il tasso di interesse applicato, e la rata individuata sulla base dell'applicazione di quel tasso, che è conforme a quella di cui al piano di ammortamento. In ordine all'asserita usurarietà degli interessi si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. La parte non ha indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione l'opponente ha fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
La domanda di pagamento va quindi accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
Le spese del procedimento monitorio rimangono in capo alla parte ricorrente, stante la declaratoria di inefficacia del relativo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad €
14.498,00, oltre interessi dalla data della domanda;
c) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) depositato telematicamente in data 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco