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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2217/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2217/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione, dall'Avv. Rosanna FARAONE, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, CP_1 dall'Avv. Giovanni UCCELLA e dall'Avv. Roberto VALENTINO, del Foro di Santa Maria
Capua Vetere, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a CP_1 Pt_1 ed a di pagare, in favore dello stesso la somma di
[...] Parte_2 CP_1 euro 45.000,00, oggetto di mutuo da lui erogato, in diverse soluzioni, in favore delle controparti, come risultava da dichiarazioni dei mutuatari.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n.
532/2014, immediatamente esecutivo.
3. e proponevano opposizione: essi non avevano Parte_1 Parte_2 sottoscritto le dichiarazioni, con le quali apparentemente l'esistenza del debito veniva riconosciuta.
1 N. 2217/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva (col patrocinio dell'Avv. Giovanni UCCELLA e dell'Avv. Parte_3
Roberto VALENTINO: ma quest'ultimo, in corso di giudizio, cessava di svolgere concreta attività difensiva, sebbene non risulti revocato il mandato).
5. Il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione (ordinanza in data 22-24 Aprile 2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
Nel fascicolo del procedimento monitorio sono presenti delle dichiarazioni manoscritte,
a riprova della fondatezza della domanda.
Innanzitutto, e dichiaravano, il 22 Dicembre Parte_1 Parte_2
2004, di prendere in prestito, da la somma di euro 20.000,00, al tasso del 10%: CP_1 si leggono le sottoscrizioni di costoro e di CP_1
Una seconda dichiarazione, redatta di seguito, è datata al 18 Maggio 2006, con riferimento alla somma di euro 5.000,00, ricevuta «alle condizioni sopra scritte»: le firme appaiono le medesime.
Una terza, in calce della seconda, è datata al 14 Agosto 2006: l'importo è pari ad euro
15.000,00; appaiono le firme di e di ma non pure quella Parte_1 Parte_2 di CP_1
La quarta ed ultima dichiarazione è datata al 13 Novembre 2006, ed appare provenire dal solo la cui firma è l'unica presente: si tratta di euro 5.000,00, «con il tasso Parte_1 del 10% annuo».
La domanda, come proposta nella sede monitoria, considera Parte_2 condebitrice dell'intera somma: giacché nessuna contestazione è stata sollevata, su tale specifico punto, dagli opponenti, tuttavia, il Giudice non emetterà un provvedimento divergente.
Nel ricorso monitorio, poi, così come nella comparsa di costituzione e risposta, non si parla di interessi: e, infatti, nel decreto ingiuntivo manca una statuizione corrispondente.
Quanto all'autenticità delle firme, nel corso del giudizio è stata acquisita una consulenza tecnica d'ufficio: redatta in maniera corretta e completa, ed immune da censure di natura giuridica, logica o tecnica.
L'ausiliario concludeva per l'autografia delle sottoscrizioni, e non risultano sollevate specifiche critiche, di natura tecnica, avverso tale conclusione: gli opponenti, del resto, non depositavano, nell'agire, una propria perizia e, in realtà, non contestavano neppure specificamente di aver ottenuto il denaro in mutuo, limitandosi ad insistere per l'assenza di prova, quale conseguenza della natura apocrifa delle sottoscrizioni.
2. Il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato esecutivo, come prevede l'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite della fase di opposizione rimangono a carico delle parti opponenti, secondo la soccombenza, e con vincolo di solidarietà (art. 97 c.p.c.): debbono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni UCCELLA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
2 N. 2217/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2217/2014 R.G.A.C., promossa da e contro ogni diversa domanda, eccezione, Parte_1 Parte_2 CP_1 richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 532/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
altresì le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro 6.000,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Giovanni
UCCELLA;
4. pone, nel rapporto fra le parti, le spese di c.t.u. a carico delle parti opponenti.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2217/2014 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione, dall'Avv. Rosanna FARAONE, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
rapp.to e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, CP_1 dall'Avv. Giovanni UCCELLA e dall'Avv. Roberto VALENTINO, del Foro di Santa Maria
Capua Vetere, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a CP_1 Pt_1 ed a di pagare, in favore dello stesso la somma di
[...] Parte_2 CP_1 euro 45.000,00, oggetto di mutuo da lui erogato, in diverse soluzioni, in favore delle controparti, come risultava da dichiarazioni dei mutuatari.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n.
532/2014, immediatamente esecutivo.
3. e proponevano opposizione: essi non avevano Parte_1 Parte_2 sottoscritto le dichiarazioni, con le quali apparentemente l'esistenza del debito veniva riconosciuta.
1 N. 2217/2014 R.G.A.C.
4. Resisteva (col patrocinio dell'Avv. Giovanni UCCELLA e dell'Avv. Parte_3
Roberto VALENTINO: ma quest'ultimo, in corso di giudizio, cessava di svolgere concreta attività difensiva, sebbene non risulti revocato il mandato).
5. Il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione (ordinanza in data 22-24 Aprile 2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
Nel fascicolo del procedimento monitorio sono presenti delle dichiarazioni manoscritte,
a riprova della fondatezza della domanda.
Innanzitutto, e dichiaravano, il 22 Dicembre Parte_1 Parte_2
2004, di prendere in prestito, da la somma di euro 20.000,00, al tasso del 10%: CP_1 si leggono le sottoscrizioni di costoro e di CP_1
Una seconda dichiarazione, redatta di seguito, è datata al 18 Maggio 2006, con riferimento alla somma di euro 5.000,00, ricevuta «alle condizioni sopra scritte»: le firme appaiono le medesime.
Una terza, in calce della seconda, è datata al 14 Agosto 2006: l'importo è pari ad euro
15.000,00; appaiono le firme di e di ma non pure quella Parte_1 Parte_2 di CP_1
La quarta ed ultima dichiarazione è datata al 13 Novembre 2006, ed appare provenire dal solo la cui firma è l'unica presente: si tratta di euro 5.000,00, «con il tasso Parte_1 del 10% annuo».
La domanda, come proposta nella sede monitoria, considera Parte_2 condebitrice dell'intera somma: giacché nessuna contestazione è stata sollevata, su tale specifico punto, dagli opponenti, tuttavia, il Giudice non emetterà un provvedimento divergente.
Nel ricorso monitorio, poi, così come nella comparsa di costituzione e risposta, non si parla di interessi: e, infatti, nel decreto ingiuntivo manca una statuizione corrispondente.
Quanto all'autenticità delle firme, nel corso del giudizio è stata acquisita una consulenza tecnica d'ufficio: redatta in maniera corretta e completa, ed immune da censure di natura giuridica, logica o tecnica.
L'ausiliario concludeva per l'autografia delle sottoscrizioni, e non risultano sollevate specifiche critiche, di natura tecnica, avverso tale conclusione: gli opponenti, del resto, non depositavano, nell'agire, una propria perizia e, in realtà, non contestavano neppure specificamente di aver ottenuto il denaro in mutuo, limitandosi ad insistere per l'assenza di prova, quale conseguenza della natura apocrifa delle sottoscrizioni.
2. Il decreto ingiuntivo dev'essere dichiarato esecutivo, come prevede l'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite della fase di opposizione rimangono a carico delle parti opponenti, secondo la soccombenza, e con vincolo di solidarietà (art. 97 c.p.c.): debbono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni UCCELLA, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
2 N. 2217/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2217/2014 R.G.A.C., promossa da e contro ogni diversa domanda, eccezione, Parte_1 Parte_2 CP_1 richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 532/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
altresì le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro 6.000,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Giovanni
UCCELLA;
4. pone, nel rapporto fra le parti, le spese di c.t.u. a carico delle parti opponenti.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3