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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 23 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 707/2025 R.G. e al n. 3240/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
c.f. , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.
Francesco Micali. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 10.2.2025
[...]
, premettendo di svolgere attività lavorativa di operatore ecologico addetto alla Parte_1 raccolta rifiuti e di essere in possesso della licenza media, riferiva che, essendo affetto da varie
1 infermità, aveva presentato, in data 28.7.2023, all' , Controparte_1 sede di Messina domanda di assegno ordinario di invalidità ex lege 222\84 che era stata respinta, in data 14.9.2023 perché non ricorrevano, a dire dell' convenuto, i presupposti CP_1 sanitari;
di aver impugnato tale decisione, con ricorso amministrativo del 22.2.2024, senza esito;
di essere altresì in possesso del requisito contributivo (156 settimane nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa) avendo maturato più di 156 settimane da giugno 2018 a luglio 2023; di aver presentato istanza di ATP, in data 12.6.2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire delle detta prestazione previdenziale ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data 13.1.2025, dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato correttamente la portata invalidante delle patologie delle quali era affetto. Denunciava le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare rispetto alla incidenza invalidante delle patologie che lo affliggono in riferimento alla attività lavorativa svolta. Eccepiva l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato le concorrenti patologie a carico dell'apparato osseo tendineo e dell'apparato cardio respiratorio, per come dedotte ed allegate dalla certificazione medica in atti. Denunciava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la concorrente patologia a carico dell'apparato psichico. Eccepiva, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la concorrente patologia a carico dell'apparato psichico. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di ritenere e dichiarare che egli ricorrente presenta uno status invalidante necessario per conseguire l'assegno ordinario d'invalidità e, per l'effetto, riconoscere il requisito sanitario sotteso alla provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda., instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria del 3.4.2025, eccepiva l'inammissibilità CP_1 della domanda di accertamento del diritto alla prestazione. Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 3240/2024 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
2 3.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 23.9.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“Cervico-dorso-lombalgia da spondiloartrosi e discopatie a marcata incidenza funzionale in soggetto obeso affetto da sindrome delle apnee notturne e tendinopatia bilaterale delle spalle.
Esiti algo-disfunzionali di intervento di alluce valgo bilaterale. Gonartrosi bilaterale.
Cardiopatia ipertensiva. Disturbo misto ansioso-depressivo”.
Il ctu ha, in particolare, osservato che “Probabilmente l'insieme delle patologie è stato sottovalutato nel suo complesso da parte del C.T.U. in sede di ATP…. E' mia opinione che le condizioni… psico-fisiche del Ricorrente ne riducano le capacità lavorative in attività confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo (Operatore Ecologico). Infatti il Ricorrente
è affetto da degenerazioni artrosiche di rilevante entità che risentono in modo particolare delle escursioni termiche e degli sforzi fisici cui è sottoposto un Operatore Ecologico che opera anche in condizioni climatiche avverse e che obiettivamente sopporta gravosi turni lavorativi.” ed ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare a meno di un terzo la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle proprie attitudini di lavoro a far data dall'1.11.2024.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, in parziale accoglimento delle domande va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1.11.2024.
6.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo al riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di metà di quelle relative
3 al giudizio di merito;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del CP_1 ricorrente come dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio;
di esse va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1 art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 12.6.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 10.2.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1.11.2024;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese CP_1 giudiziali relative alla fase di merito, che liquida – già ridotte - in euro 1.347,75 per compensi professionali relativi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco MICALI, compensando la restante quota e le spese relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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