Sentenza breve 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 17/07/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parisi, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n.54;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della determinazione n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025 adottata dal Comandante Regionale Interinale “Lombardia” della Guardia di Finanza che ha respinto il ricorso gerarchico n. prot. -OMISSIS- del 26 febbraio 2025 proposto dal Ten. Col. -OMISSIS-;
- della sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta con la determinazione n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2025 dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-al Ten. Col. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere Ten. Colonnello della Guardia di Finanza attualmente Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di -OMISSIS-, di aver già ricoperto importanti incarichi operativi e di comando in sedi interessate dalla presenza di un elevato tasso di criminalità organizzata e di aver subito nel periodo di Comando del Gruppo di -OMISSIS- un procedimento disciplinare originato dall’aver, in maniera inopportuna, inviato al vertice dell’Autorità giudiziaria procedente una serie di comunicazioni tramite l’applicativo “Whatsapp” con le quali, nel manifestare la propria perplessità circa le modalità di esecuzione delle indagini svolte, asseriva la fortuita distruzione di scritture di reparto causata da un allagamento dei locali della caserma ove la stessa era custodita, circostanza poi smentita dall’A.G. a seguito dell’ulteriore attività di indagine delegata. Sul presupposto che tale condotta integrasse una violazione degli artt. 713 “Doveri attinenti al grado” e 717 “Senso di responsabilità” del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, nonostante parte ricorrente avesse prodotto delle memorie per tutelare le proprie ragioni, con la determinazione n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2025 veniva inflitta la sanzione del rimprovero, oggetto di impugnazione con ricorso gerarchico che, tuttavia, è stato respinto con l’impugnata determinazione prot. n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025. Si sono dedotti incompetenza, violazione dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, violazione di legge dell’art.21-octies della Legge n.241/1990, dell’art.97 Cost., dell’art. 1398 del D. Lgs. n.66/2010, degli artt. 713 e 717 del T.U.O.M, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per ricostruire in fatto la vicenda, replicando alle singole censure svolte in sede ricorsuale anche perché nella data in cui veniva adottato il provvedimento impugnato il Comandante titolare era legittimamente assente dal servizio e il comando del Comando Regionale Lombardia veniva legittimamente assunto dal Comandante Interinale con le piene funzioni e mansioni, il procedimento disciplinare sarebbe stato condotto in maniera tempestiva e la messaggistica utilizzata – per come ritenuta “assolutamente impropria ed inopportuna” – sarebbe stata legittimamente considerata in sede di valutazione disciplinare.
2. Alla Camera di consiglio del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – è ben consapevole di come in ambito disciplinare l'Amministrazione abbia ampia discrezionalità in merito all'individuazione della sanzione da applicare, con la conseguenza che la sua decisione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto cui la stessa è correlata.
Tuttavia, ai fini dell’accoglimento del ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure, questo Organo giudicante ritiene di riconoscere rilevanza al dato oggettivo per cui le comunicazioni inviate dal ricorrente all’Autorità giudiziaria si sono concretizzate in una corrispondenza esclusivamente tra le parti, non inserita all’interno di alcuna chat e quindi non ostensibile a terzi estranei alla conversazione. La posta elettronica e i messaggi WhatsApp operano secondo modalità e procedure che soddisfano il requisito di segretezza, in funzione del quale è riconosciuta a tutti consociati la tutela di cui all'art. 15 Cost. (Cass. civile sez. lav., 6.3.2025, n.5936), ciò in armonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, senza incertezze, ha ricondotto sotto il cono di protezione dell'art. 8 CEDU - ove pure si fa riferimento alla "corrispondenza" tout court - i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, Barbulescu contro Romania, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, Copland contro Regno Unito, paragrafo 41), gli SMS (Corte EDU, sezioni quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro Norvegia, paragrafo 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza Barbulescu, paragrafo 74). Nella sentenza n.170 del 2023 la Corte cost. ha richiamato il dibattito, anche giurisprudenziale, sui limiti temporali finali della tutela assicurata dall'art.15 Cost. ed ha concluso che tale disposizione garantisce alla generalità dei cittadini, così come l'art. 68 Cost. ai membri del Parlamento, la libertà e la segretezza della corrispondenza "anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico", ciò sempre in accordo con la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza" tutelata dall'art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione "statica", ossia già avvenuti (Cass. pen., n.25549 del 2024).
A differenza del post lesivo pubblicato sulla piattaforma social Facebook, la diffusione del messaggio offensivo tramite chat Whatsapp non determina la perdita di una essenziale connotazione di riservatezza (Cass. Penale, I, 11.9.2024, n.42783); la ratio dell'aggravante va individuata nella particolare diffusività del mezzo utilizzato, sicché l'offesa tende, in virtù delle particolari modalità realizzative, a raggiungere un numero cospicuo e indeterminato di persone. Indubbiamente l'evoluzione tecnologica ha consentito di ampliare le forme di comunicazione tramite la rete internet, da ritenersi tendenzialmente uno strumento che rientra nella previsione di legge ove si evocano altri mezzi di pubblicità; tuttavia, gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e non funzionano tutti nel medesimo modo.
3.1 In definitiva la Sezione è dell’avviso che l’Amministrazione procedente abbia travalicato i principi di correttezza espressamente stabiliti dalla normativa in materia disciplinare; a fronte di una condotta con cui parte ricorrente si era limitata a manifestare le sue perplessità anche sulla base della sua pregressa e decennale esperienza maturata per aver svolto intensa attività di polizia giudiziaria presso impegnativi reparti territoriali isolati, l’irrogazione della sanzione ha avuto come effetto di sospendere il giudizio di avanzamento a scelta dell’istante per il grado di Colonnello per l’anno 2025 (3^ aliquota), risultando inficiata in termini di sproporzionalità, irragionevolezza e travisamento.
4. Per tali motivi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
5. La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO