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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ EZ Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5982/2018, avente ad oggetto: occupazione illegittima
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Pasquale Rago, presso il cui studio, sito in
Battipaglia alla via Garigliano n. 2, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Delibera di Comitato
Direttivo n. 279 del 14/9/2018 e procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Accarino, presso il cui studio, sito in al corso Vittorio Emanuele n. 58, elettivamente domicilia;
CP_1
- PARTE CONVENUTA
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Fortunato, presso il Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza cui studio, sito in alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, CP_1
elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
AL. Controparte_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 19/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2
ha convenuto in giudizio il , la
[...] Controparte_1
e la deducendo: Controparte_4 Controparte_2
che essa, proprietaria delle particelle ricadenti al Foglio 22, n. 550 già nn.
266 e 267, di mq. 1182,60 circa nel territorio del Comune di Battipaglia, è assoggettata a procedura espropriativa per pubblica utilità in forza di decreto di esproprio n. 1/2012 del 01/2/2012 e consequenziale presa di possesso avvenuta con Nota prot. n. 468 del 01/2/2012 e successivo verbale di immissione in possesso, come da particellare di esproprio del
12/12/2012, per una consistenza di mq. 1182,60; che tale terreno è ricompreso in area industriale dal vigente Piano Regolatore Generale del
Comune di Battipaglia, per il recepimento operato dal P.R.T. del competente
, quando il Comune di Battipaglia risultava Controparte_1
ancora membro di tale Consorzio;
che essa present istanza al
[...]
per ottenere il nulla-osta ad insediare sull'area di sua Controparte_1
proprietà la propria atttività produttiva;
che tale istanza venne pretermessa, eludendo il momento comparativo, laddove veniva invece valorizzato il criterio cronologico, privilegiando l'istanza concorrente della
[...]
nonostante il dispendio e le energie che tale scelta Controparte_5
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza determinava;
che, infatti, la ha preteso di Controparte_5
acquistare la proprietà non già sul libero mercato, bensì con l'imperio della forza ablativa per spendita di ignote potestà espropriative, al fine di accedere anche a benefici di dimidiazione del Prezzo che tale procedura di norma genera;
che l'esproprio in suo danno veniva richiesto dal competente ai sensi degli articoli 53 e ss. del D.P.R. n. Controparte_1
218/1978 per la realizzazione di un opificio industrial da parte della richiedente che essa ha impugnato i Controparte_5
provvedimenti di esproprio innanzi al – EZ di Controparte_6 CP_1
ed al Consiglio di Stato, ma i giudizi si sono definitivamente conclusi con il rigetto delle impugnazioni, come risulta dalla data di deposito della sentenza n. 4564/2014 del Consiglio di Stato, quarta EZ;
che il
CONSORZIO A.S.I. DI autorizzava la stipula dell'atto pubblico di CP_1
trasferimento in favore della beneficiaria Controparte_5
onerandola al rispetto di tutti i termini previsti dall'articolo 53 D.P.R. n.
218/1978; che, successivamente, la ha Controparte_5
stipulato con il la convenzione, stabilendo Controparte_1
la revoca del nulla-osta in caso di mancata totale o parziale utilizzazione del fondo entro tre anni dalla presa di possesso;
che l'acquisizione del suolo in oggetto da parte del ed in favore della Controparte_1
è avvenuta alla data del verbale di Controparte_5
delimitazione, consistenza, occupazione e presa di possesso, cioè il
12/12/2012; che ai sensi dell'articolo 53, comma 7, D.P.R. n. 218/1978, è fatto salvo il diritto degli espropriati di ottenere la restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio;
che il termine di 5 anni decorre dal decreto di esproprio ed il suo superamento comporta il diritto del soggetto esprorpriato alla restituzione del fondo laddove non si sia avuta la sostanziale realizzazione dell'iniziativa, di modo che risulti irreversibile la destinazione
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza del suolo al nuovo opificio ed alle sue pertinenze, come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 1464/1983; che essa, avendo verificato che malgrado il decorso dei 5 anni dalla consegna del suolo non era stata realizzata alcuna opera di alcun genere, ha focalizzato la situazione con verbale di accertamento e constatazione dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Salerno il 28/5/2016; che avendo poi accertato che il titolo unico edilizio n. 13/14, Prot. N. 79286 del 24/11/2014 rilasciato dal Comune di Battipaglia per la realizzazione di opificio industrial era ormai decaduto per decorso del termine per l'inizio e l'esecuzione delle opere progettate, ha chiesto ed ottenuto dichiarazione dal Comune di
Battipaglia di decadenza dal suddetto titolo edilizio che nel frattempo era stato volturato il 19/7/2016 con provvedimento n. 17/2016 in favore della acquirente del suolo dalla dante causa Controparte_2
in aperta violazione del disposto normativo;
Controparte_5
che il – EZ , adito dalla Controparte_6 CP_1 Controparte_2
per l'impugnazione della decadenza dal predetto titolo unico edilizio
[...]
dichiarata dal Comune di Battipaglia, ha confermato la decadenza;
che essa ha ripetutamente, con comunicazioni inviate a mezzo PEC al
[...]
ed al , non solo chiesto la Controparte_1 Controparte_7
restituzione dell'area espropriata, ma ha anche diffidato il
[...]
a non rilasciare altri titoli edilizi ed il a CP_7 Controparte_1
restituire l'area espropriata, previo annullamento del nulla-osta e della relativa convenzione intercorsa;
che, però, tali invite e diffide non hanno sortito alcun effetto, tant'è che il ha stipulato una nuova Controparte_1
convenzione in favore della ed il Comune di Controparte_2
Battipaglia ha rilasciato un nuovo titolo unico edilizio;
che essa ha quindi sporto formale querela alla competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno il 03/10/2017; che il termine quinquennale di cui all'articolo 53, co. 7, D.P.R. n. 218/1978 è Scaduto il 02/2/2017, essendo
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza stato il suolo consegnato alla beneficiaria il Controparte_5
12/12/2012 e non essendo mai stato dato inizio ai lavori per la realizzazione dell'insediamento industriale, tant'è che il Comune di
Battipaglia ha dichiarato la decadenza dal titolo edilizio;
che il comportamneto tenuto dalle convenute, oltre a violare il disposto dell'articolo 53 D.P.R. n. 218/1978, ha anche vulnerato il suo diritto fondamentale di proprietà, sancito dall'articolo 42 della Costituzione e 1,
Primo Protocollo Addizionale CEDU;
che, dunque, Scaduto il termine decadenziale sancito dalla legge, essa ha diritto a rientrare nella proprietà del suolo, indipendentemente da qualsiasi atto di disposizione dell'immobile nelle more avvenuto dal alla Controparte_1 [...]
anche considerate che, ormai Scaduto il termine il CP_2
02/2/2017, la società acquirente ha richiesto un nuovo titolo edilizio per dare inizio ai lavori per la realizzazione dell'insediamento industrial mai iniziato nè dalla dante causa nè tanto meno Controparte_5
dalla come accertabile dalla decadenza del Controparte_2
titolo edilizio volturato in favore della nonché Controparte_2
dall'ordinanza n. 755/2016 del TAR Campania – EZ , e dallo CP_1
stesso verbale di accertamento redatto dall'Ufficiale Giudiziario il
28/5/2016; che è suo interesse ottenere la restituzione dell'immobile espropriatogli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 7, D.P.R. n.
218/1978, anche al fine di svolgere su tale area la propria attività industriale;
che pur avendo il determinato e depositato Controparte_1
l'indennità definitiva di esproprio, essa non ha riscosso le indennità provvisorie depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, per cui, a fronte dell'altrui godimento dell'immobile, non ha avuto il godimento dell'indennità.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Parte_2
formulato le seguenti conclusioni: accogliere la domanda attorea e, per
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza l'effetto, condannare il o la società Controparte_1
detentrice dell'immobile oggetto di causa alla restituzione, in suo favore, degli immobili espropriati, liberi da cose e/o persone, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi presistente;
disporre che la Cassa Depositi e Prestiti restituisca le somme depositate per la procedura espropriativa;
condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patendi, tra cui le opere ed i frutti preesistenti andati distrutti, nonché al maggiore danno ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dalla mancata corresponsione e mancato godimento dell'indennità definitiva di esproprio e del mancato uso del suolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio il
[...]
, deducendo: che la Controparte_1
venne formalmente immessa nel possesso Controparte_5
dell'area con verbale del 12/12/2012; che, tuttavia, la
[...]
non ha realizzato l'opera autorizzata, con la Controparte_5
decadenza del titolo edilizio per la realizzazione di un opificio industriale rilasciato con il n. 13/14, Prot. n. 79286, del 24/11/2014; che nelle more, in data 19/07/2016, il PdC era stato volturato in favore della
[...]
acquirente del suolo dalla CP_2 Controparte_5
che in relazione alla decadenza del permesso di costruire, la
[...]
ha adito il TAR. Campania – EZ , che l'ha CP_2 CP_1
confermata; che essa, ritenute infondate le richieste avanzate dall'attrice, ha stipulato una nuova convenzione con la ed il Controparte_2
Comune di Battipaglia ha rilasciato un nuovo titolo edilizio;
che la domanda attorea è infondata e va respinta;
che, infatti, il richiamo alle disposizioni del D.P.R. 6/3/1978, n. 218, “Testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno” non è condivisibile, nella parte relativa alla disciplina dell'esproprio dell'area; che la pretesa attorea si fonda sulle disposizioni del
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza art. 53 del citato D.P.R., inerente le procedure espropriative eseguite dai ma la normativa era, all'epoca della procedura contestata, Controparte_1
inapplicabile in quanto manifestamente ed esplicitamente abrogata con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (30/6/2003), “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; che il D.P.R. n. 327/2001 ha abrogato espressamente, ex art. 58, commi 1-109, gli articoli 49 e 135 del D.P.R. n. 218/1978, nonché, implicitamente, ai sensi dei commi 1-141 del medesimo articolo, “tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza”, come sancito dal TAR Sicilia, EZ Catania, sentenza n. 521/2007; che appare, dunque, evidente che l'istituto della “restituzione” ex art. 53 T.U. del Mezzogiorno risulta inapplicabile alla fattispecie in esame, in quanto abrogato implicitamente da norme sopravvenute;
che la parte attrice avrebbe potuto, al più, chiedere la retrocessione in proprietà dell'area ex art
47 e 48 D.P.R. n. 327/2001, ma, invero, neanche in questo caso l'istanza della società attrice sarebbe stata accoglibile in quanto per le aree di cui trattasi non è venuto meno il requisito della “pubblica utilità”; che, Iinfatti, la dichiarazione di pubblica utilità che assiste i piani l'acquisizione del bene al consente: a) di escludere la decadenza della dichiarazione CP_1
di pubblica utilità; b) di escludere l'impossibilità di destinare il bene e l'opera alla pubblica utilità, corri-spondente nelle aree all'uso produttivo;
c) di applicare la disciplina prevista dalla normativa regionale e nazionale ai procedimenti per l'espropriazione in area che ulteriore profilo di infondatezza della domanda attorea discende dal regime al quale sottostanno le aree ricomprese nei piani per le aree di sviluppo industriale;
che i ai quali è affidato il compito di promuovere le condizioni CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi all'impresa, anche mediante espropriazioni, rientrano nel possesso dei suoli senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora nel termine previsto costoro non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti o questi non siano en-trati in funzione;
che i Comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree ai consorzi mediante la conclusione di accordi;
che tali aree, previa la presa d'atto del consiglio dei consorzi entrano a far parte del piano regolatore del competente che CP_1
l'articolo 10, co. 12, della L.R.C. n. 16/1998, all'epoca vigente, prevedeva che, in caso di inu-tilizzazione dell'area assegnata con proprio nulla osta “I rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di Controparte_1
prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata da parte del di un anno, sia per l'inizio dei lavori, che per l'entrata in Controparte_1
funzione degli impianti.”; che, dunque la mancata utilizzazione del suolo da parte della avrebbe dovuto, tutt'al più, Controparte_5
comportare la riacquisizione in favore del , non certamente del CP_1
proprietario (parziale) espropriato;
che il successivo articolo 10 bis, al comma 1, prevedeva che “In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dell di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze previo parere positivo espresso dall ompetente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.”; che, dunque, in ragione dei richiamati principi ed obbiettivi, sanciti in norme di legge, che
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza guidano l'attività dei ed i conseguenti “poteri” relativi alla Controparte_1
gestione degli immobili rientranti nei relativi piani, la pretesa dell'odierno ricorrente, azionata sulla base di una normativa superata con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (30/6./003) non poteva e non può trovare accoglimento;
che, dunque, l'unica ipotesi percorribile, in vigenza di PTRC
ASI, per ottenere un legittimo possesso, non era la restituzione ex art. 53, bensì una riassegnazione su domanda, nel rispetto dei procedimenti;
ma ciò sarebbe potuto accadere se si fossero verificati due presupposti: 1)
L'impugnazione della cessione dell'area alla Controparte_2
2) La presentazione della domanda di assegnazione del lotto su cui si era verificata la decadenza della precedente assegnataria;
che, in mancanza, le posizioni si sono consolidate, senza spazio per la restituzio-ne/retrocessione del bene in are area di pubblica utilità.
E per completare l'analisi del procedimento, va aggiunto che l'attività espropriativa del nel momento della cessione, si concretizza CP_1
in un rapporto trilaterale: Espropriato – – Assegnatario;
che, CP_1
quindi, in caso di revoca del trasferimento - Assegnatario, il bene CP_1
ritornerebbe nella proprietà del , mai nella proprietà del CP_1
proprietario espropriato, nei confronti del quale il decreto di espropriazione ha effetto istintivo di ogni posizione soggettiva;
che questi effetti sono di primaria importanza perché, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna possibilità per la di recuperare un diritto dominicale estinto dal decreto Parte_2
di espropriazione.
In virtù di quanto innanzi esposto il
[...]
ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deudcendo: che la Controparte_2
domanda attorea è infondata e va rigettata;
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza che, infatti, l'articolo 53 invocato dalla società attrice risulta abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001; che, in particolare, per espressa previsione dell'art. 58, comma 141, con l'entrata in vigore di detto
Testo Unico devono ritenersi abrogate “tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio, all'occupazione
d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza”; che sulla base di tali presupposti, nella specie dunque, al più, troverebbero applicazione gli art. 46 e ss. del D.P.R. n. 327/2001; che tali disposizioni, in tema di retrocessione, espressamente prevedono che “se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione,
l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità”; che quindi la società attrice non può vantare alcun diritto alla restituzione del bene oggetto di causa;
che il diritto alla retrocessione richiede un ulteriore ed autonomo, il venir meno della pubblica utilità; che anche tale presupposto risulta del tutto carente nella specie;
che l'area in oggetto è ricompresa nell'ambito del comprensorio di Battipaglia;
che questo piano è, a tutt'oggi, valido ed CP_1
efficace ed è assistito ex lege (da ultimo, L.R.C. n. 19/2013 e Decreto del
Presidente della Provincia di n. 79 del 14/7/2017, pubblicato sul CP_1
B.U.R.C. n. 62 del 07/8/2017, recante l'approvazione della variante alle
NTA del PRTC i , art.
1.1 efficacia del Piano) dalla dichiarazione CP_1
di pubblica utilità; che, in ogni caso, la domanda attorea è infondata nel merito;
che parte attrice invoca un presunto diritto alla restituzione dell'area per mancato utilizzo della stessa nel termine quinquennale
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza previsto dall'art. 53 del T.U. n. 218/1978; che nel caso di specie difettano i presupposti di cui al D.P.R. n. 218/1978, poiché l'area espropriata è stata correttamente utilizzata e, addirittura, ad oggi, nonostante i ripetuti impedimenti, la ha realizzato l'iniziativa e Controparte_2
pure conseguito l'agibilità parziale per l'esercizio dell'impianto produttivo e per l'effetto ha iniziato la produzione;
che, dunque, quanto assunto dalla parte attrice – ovvero che l'area non sarebbe stata utilizzata e/o che la non avrebbe mai dato inizio ai lavori – è Controparte_2
manifestamente pretestuoso, prima ancora che infondato;
che ai sensi dell'invocato art. 53, comma 7 del T.U. n. 218/1978, il termine di 5 anni ivi previsto non attiene alla messa in esercizio dello stabilimento produttivo, ma alla realizzazione dell'opera; che anche la giurisprudenza ha chiarito, in materia di retrocessione, che l'opera non può ritenersi ineseguita quando nel termine prescritto sia stata realizzata negli elementi essenziali;
che è addirittura la parte attrice a riconoscerlo, laddove nell'atto di citazione è stato espressamente rappresentato che “il quinquennio è il tempo legislativamente ritenuto sufficiente ai fini dell'utilizzazione, termine che, ancorchè non implichi l'esistenza di uno stabilimento già funzionante alla scadenza, richiede la sostanziale realizzazione dell'iniziativa, di modo che risulti irreversibile del suolo al nuovo opificio e alle sue pertinenze…”; che non rileva verbale di accertamento e constatazione dell'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Salerno in data 28/5/2016; che ciò in quanto, a tale data, non era ancora decorso il termine di 5 anni, a dire di controparte, utile per far valere il diritto alla restituzione dell'area espropriata;
che questo accertamento poteva valere, al più, con riferimento al titolo edilizio;
che è del tutto inconferente, invece, con riferimento sia alla persistente efficacia della p.u. che al termine previsto per l'esercizio di un eventuale diritto di retrocessione;
che infatti essa ha conseguito un nuovo permesso di costruire e dato inizio ai lavori in data 28/7/2016 ovvero assolutamente
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza prima del termine di 5 anni a dire di controparte rilevante – per i motivi di cui sopra, comunque erroneamente - ai fini della retrocessione.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_2
formulato le seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
La pur avendo ricevuto regolare Controparte_5
notificazione dell'atto di citazione non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 19/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
1 – In via del tutto preliminare va dichiarata inammissibile la domanda della diretta ad ottenere la condanna di Parte_2 CP_8
Depositi e Prestiti alla restituzione, in suo favore, delle somme depositate per la procedura espropriativa compiuta in suo danno.
Invero, non è stata citata in giudizio dalla società CP_8 Controparte_9
attrice e, dunque, non essendo essa parte processuale, non è possibile in questa sede emettere alcun provvedimento giurisdizionale nei suoi confronti.
2 – La società attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di condanna del , oppure Controparte_1
della società dententrice degli immobili in precedenza di sua proprietà
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza alla restituzione, in suo favore, degli immobili Controparte_2
espropriati nei suoi confronti, liberi da cose e/o persone, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
La domanda attorea è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre rilevare che la decisione della presente controversia verte intorno alla problematica relativa alla individuazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta, ovvero se, come sostenuto dalla
[...]
essa può agire per ottenere la restituzione degli Parte_2
immobili precedentemente di sua proprietà (siti nel Comune di Battipaglia, fol. 22, p.lla n. 550 già nn. 266 e 267, di mq. 1182,60), oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità in forza del Decreto di esproprio n. 1/2021 del 01/2/2012 in forza del disposto dell'articolo 53, comma 7, D.P.R. n.
218/1978 oppure se tale disposizione sia stata abrogata per effetto della successiva entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, con conseguente operatività del diverso regime giuridico dell'istituto della retrocessione totale ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, c.p.c., il Giudice è soggetto alla regola “iura novit curia”, in forza della quale il stabilisce autonomamente quale norma di diritto (generale e astratta) è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, a prescindere da eventuali indicazioni fatte dalle parti ed anche in assenza di indicazioni tout court.
Orbene, ritiene questo Giudice che nel caso di specie non possa trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 53, comma 7, D.P.R. n. 218/1978, che disciplina l'istituto della restituzione dei beni immobili espropriati che non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio, bensì la regolamentazione contenuta nell'articolo 46 del D.P.R. n.
327/2001.
In tal senso depongono essenzialmente due argomenti.
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza Il primo risiede nella portata omnicomprensiva e generale dell'articolo 58,
D.P.R. n. 327/2001, rubricato “Abrogazione di norme”, che al numero 141) dell'unico comma che lo compone stabilisce che “Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis: … tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.”.
Ciò, del resto, trova conferma nella pronuncia del T.A.R. Sicilia – EZ
Staccata di Catania n. 521 del 2007, che ha così ricostruito i termini della questione: “Il sistema fissato dall'art. 53 t.u. leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno (d.P.R. 218 del 1978), richiamato dall'art. 21 legge reg.
Sicilia n. 1 del 1984, deve ritenersi abrogato dall'art. 58 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal d.lg. 27 dicembre 2002 n.
302, attesa l'indicazione, ivi contenuta al comma 141, con evidente intento di norma di chiusura, dell'abrogazione di tutte le altre (oltre quelle espressamente richiamate) norme di legge o regolamento riguardanti atti e procedimenti volti alla dichiarazione di p.u., all'esproprio, all'occupazione d'urgenza ed alla determinazione delle indennità.
D'altra parte, il mantenimento di un sistema, quale quello di cui all'l'art. 53,
d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che fa risalire all'atto di apposizione del vincolo finalizzato all' espropriazione la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli interventi di reperimento delle aree da parte dei consorzi industriali, risulta all'evidenza incompatibile con la disciplina introdotta dal T.U.
327/2001, dove sono ben delineate e scolpite le due fasi (apposizione del vincolo urbanistico;
adozione dell'atto volto a dichiarare la pubblica utilità),
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza con connessi oneri procedimentali e partecipativi, precisa individuazione dei limiti temporali di validità dei vincoli etc.”.
Il secondo argomento, poi, ancora più dirimente, risiede ad avviso di questa
Tribunale nella radicale incompatibilità, quanto meno “in parte qua” per la disciplina relativa agli strumenti “lato sensu” recuperatori/restitutori dei beni immobili espropriati di cui il soggetto espropriato può avvalersi in caso di mancata realizzazione entro i termini legali delle opere per le quali è stata dichiarata la pubblica utilità ed intrapresa la procedura espropriativa, tra la disciplina cronologicamente anteriore di cui all'articolo 53, co. 7, D.P.R. n.
218/1978 e quella, successiva, di cui all'articolo 46 (e 47, ancorchè non venga qui in gioco) D.P.R. n. 327/2001.
Da una lettura delle due disposizioni, infatti, emerge che il disposto dell'articolo 53, co. 7, D.P.R. n. 218/1978 invocato da parte attrice sancisce: “Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali
e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.”.
Di contro, la norma cronologicamente posteriore di cui all'articolo 46, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 – operante secondo la tesi difensiva delle parti convenute – prevede che “Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione,
l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità”.
Appaiono quindi evidenti due profili differenziali tra le due norme: da una parte il diverso lasso temporale entro cui l'opera pubblica o di pubblica utilità deve essere realizzata affinché non possa sorgere il diritto del soggetto espropriato ad ottenere la sua restituzione (rispettivamente 5 e 10 anni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio).
Dall'altra parte, poi, diverso è il presupposto oggettivo di operatività stesso del rimedio restitutorio, atteso che in base al D.P.R. n. 218/1978
l'utilizzazione di scopo, infraquinquennale dalla data dell'esproprio, non può ritenersi avverata con la realizzazione di una mera attività giuridica preparatoria o strumentale alla edificazione dello stabilimento, occorrendo a tal fine che nel termine sia stata compiuta l'attività di costituzione dei diritti di utilizzazione e che, nello stesso, sia stata anche irreversibilmente realizzata la trasformazione dell'area (Cass. Civ., Sez. I, n. 7928/2012), mentre per la retrocessione totale di cui all'art. 46, co. 1, D.P.R. n.
327/2001 è sufficiente ad impedire l'insorgere del diritto dell'espropriato alla restituzione anche solo che l'opera sia stata cominciata entro il decennio dalla data del decreto di esproprio. Inoltre, “nelle espropriazioni per pubblica utilità ai sensi dell'art. 46, comma 1 DPR n. 327/01 ciò che impedisce la retrocessione è l'inizio non necessariamente il compimento dei lavori” (cfr. C.d.S., n. 122/2015).
Si tratta, dunque, di due discipline evidentemente incompatibili tra loro, regolando la stessa vicenda, ovvero il diritto dell'espropriato ad ottenere la restituzione degli immobili precedentemente di sua proprietà che siano stati oggetto di espropriazione per pubblica utilità, in modalità diverse sia quanto ai limiti temporali, sia quanto ai presupposti oggettivi.
Di talchè questo Giudice ritiene che la disciplina invocata dalla società attrice di cui all'articolo 53, comma 7, D.P.R. n. 218/1978 debba ritenersi
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza abrogata in base a quanto sancito in generale dall'articolo 15 delle Preleggi, sia in base al criterio cronologico per abrogazione espressa – stante la portata generale ed omnicomprensiva dell'articolo 58, co. 1, n. 141 del
D.P.R. n. 327/2001, certamente idonea a ricomprendere anche il disposto del succitato art. 53, co. 7, sia in base al criterio dell'incompatibilità tra la nuova disposizione (art. 46, co. 1, D.P.R. n. 327/2001) e la precedente
(art. 53, co. 7, D.P.R. n. 218/1978).
Né può ritenersi, come sostenuto da parte attrice, che la circostanza che prima la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7928/2012 e la
Corte d'Appello di Salerno poi nel 2022 abbiano fatto applicazione del disposto di cui all'articolo 53, co. 7, D.P.R. n. 218/1978 presuppone, appunto, che tale norma non sia stata abrogata.
Infatti, le decisioni richiamate da parte attrice (cfr. all.ti alle note del
31/5/2023 di parte attrice) riguardano sì giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, ma relativi a vicende espropriative insorte e regolate integralmente dalla previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 218/1978, riguardando un decreto di esproprio emesso il 30/10/1995; analoghe considerazioni si impongono in relazione alle vicende penali richiamate dalla società attrice (cfr. all.ti della seconda memoria istruttoria di parte attrice), riguardando da un lato esse l'accertamento della penale responsabilità che è cosa del tutto diversa da quale disciplina il soggetto espropriato possa invocare per ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà precedentemente in caso di mancata realizzazione delle opere per cui è stato, appunto, privato del diritto dominicale e, dall'altro, che non si ravvisano in tali pronunce richiami alla disciplina di cui al D.P.R. n. 218/1978.
Da quanto innanzi esposto, dunque, consegue che nel caso di specie opera la disciplina di cui all'articolo 46, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 che regolamenta l'istituto della retrocessione totale dei beni espropriati in favore
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza del proprietario originario e, pertanto, considerato che entro il decennio decorrente dalla data del verbale di delimitazione, consistenza, occupazione e presa di possesso da parte, ovvero a far data dal
12/12/2012, cioè entro il 12/12/2022, doveva essere realizzata o cominciata l'opera per cui era stata intrapresa la procedura espropriativa, ne deriva che essendo stata l'opera non solo cominciata, ma anche completata dalla nel 2020 (cfr. Controparte_2
all. b10 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta), non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 46, co. 1, D.P.R. n. 327/2001 per l'accoglimento della domanda attorea di condanna alla retrocessione del bene immobile espropriato.
La società attrice ha poi dedotto che gli atti e/o i provvedimenti, anche di natura deliberativa, del posti a fondamento Controparte_10
della procedura espropriativa e quelli successivi sarebbero, insieme ai provvedimenti amministrativi rilasciati o concessi dal Comune di
Battipaglia, manifestamente “contra legem”, avendo indotto in errore il soggetto preposto al rilascio dei suindicati titoli edilizi e vanno necessariamente disapplicati e/o annullati secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5, della Legge 20/3/1865 n. 2248, “all. E”, sul contenzioso amministrativo.
Questo Giudice ritiene che non sia possibile esercitare il potere di disapplicazione “incidenter tantum” di tali atti e/o provvedimenti, poiché la non risulta averli impugnati entro i termini di Parte_2
legge e, pertanto, considerarli “tamquam non essent” in questa sede comporterebbe l'elusione dei termini decadenziali per far valere la tutela caducatoria, oltre a non avere la società attrice presentato nuova domanda di assegnazione del lotto oggetto di decadenza della precedente assegnataria.
Né appare rilevante l'eventuale violazione, da parte delle convenute,
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza dell'articolo 10, comma 12, della Legge della n. CP_11 CP_6
16/1998, che non determina in ogni caso l'illegittimità della procedura espropriativa intrapresa, né può fondare l'accoglimento della domanda attorea.
Infatti, l'articolo 10, comma 12, della L.R.C. n. 16/1998 stabilisce che “i rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di Controparte_1
prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata da parte del di un anno, sia per l'inizio dei lavori, che per l'entrata in Controparte_1
funzione degli impianti”.
Dunque, nei casi di perdita della titolarità del lotto da parte dell'assegnatario originario, è il a rientrare nel possesso CP_1
dei suoli in luogo degli espropriati e non il proprietario originario, potendo poi il , nell'esercizio dei suoi poteri, riassegnare il bene CP_1
coerentemente con la procedura di assegnazione prevista nelle aree A.S.I.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna delle convenute alla restituzione del fondo di sua proprietà è infondata e va rigettata.
3 – Da ultimo, la società attrice ha chiesto condannarsi le parti convenute, ciascuna per quanto di ragione, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti e patendi, tra cui le opere ed i frutti preesistenti andati distrutti, nonché al maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., derivante dalla mancata corresponsione e, dunque, dal mancato godimento dell'indennità definitiva di esproprio ed al mancato uso del suolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Anche questa domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, occorre rilevare che per l'accoglimento di una domanda di
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza risarcimento dei danni è necessario che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito (Cass.
Civ., SS.UU., n. 26972/2008; Cass. Civ., SS.UU., n. 15359/2015; Cass.
Civ., n. 207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius” non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria. Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma solo nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge
(Cass. Civ., SS.UU., n. 16601/2017).
Facendo applicazione dei principi sopra indicati alla vicenda che ci occupa, ne consegue che la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per il comportamento tenuto dalla non può trovare accoglimento: infatti, la società attrice si è limitata CP_12
a chiedere il ristoro dei danni senza provare alcunchè in ordine all'”an” ed al
“quantum” dei pregiudizi asseritamente patiti.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto delle domande attoree, andrebbero poste a carico della società attrice. Tuttavia, stante l'”assoluta novità della questione trattata”, ovvero quella della intervenuta abrogazione del disposto dell'articolo 53, co. 7, D.P.R. n. 218/1978 ad opera del D.P.R. n. 327/2021, esse vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
Quanto alla posizione della poi, rimasta Controparte_5
contumace, stante il principio per cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (“ex pluribus” Cass. Civ., n.
7361/2023), non si dispone alcunchè sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_5
2) Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice di condanna di
Cassa Depositi e Prestiti delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio;
3) Rigetta le altre domande attoree;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_2
e il
[...] Controparte_1
( ;
[...] Controparte_1
5) Compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_2
e la
[...] Controparte_2
6) Nulla sulle spese tra la e la Parte_2 [...]
Controparte_5
Così deciso in Salerno il 10/4/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5982/2018 - Sentenza