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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 784/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 784/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.12.2024
vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lipari (ME) via Filippo Mancuso n. 12 presso lo studio professionale dell'avv. Alfio
Ziino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
e
, nato a [...] il [...] , c.f.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Lipari (ME) via G. Marconi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e nei confronti di
, quale erede e procuratore della nato a [...] il CP_2 Controparte_3 09.04.1950, c.f.: , elettivamente domiciliato in Messina Via La Farina is. C.F._3
278 presso il recapito professionale dell'avv. Angelo Pajno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1219/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
18.10.2022 e pubblicata in pari data 06.04.2022, in materia di risoluzione contrattuale.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…1) riconoscere e dichiarare risoluta per fatto e colpa del signor CP_1
la promessa di vendita,, datata 21 agosto 2006, intercorsa tra il signor e lo stesso
[...] Parte_1
con la condanna di questi al risarcimento dei danni patiti dal signor , con Controparte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) liquidare detti danni (per come esposto
e documentato da ultimo nelle note autorizzate datata 03 settembre 2015) in € 37500,00 (€ 60000,00 differenza prezzo tra quello di € 100000,00 pattuito con il signor ed € 400000,00 quello Controparte_1 realizzato con la vendita da parte del signor a “Le due SI Srl”, detratti gli acconti per Parte_1
€ 22500,00 ricevuti dal signor ) oltre, come detto, interessi e rivalutazione monetaria dalla Controparte_1 domanda, cioè la citazione notificata il 27 giugno 2007; 3) in via gradata riconoscere e dichiarare la responsabilità, anche ex art. 2043 c.c. del signor in proprio e/o quale erede della signora CP_4
, con la di lui condanna al risarcimento dei danni patiti dal signor e come CP_3 Parte_1 sopra indicati;
4) condannare chi di ragione al pagamento di spese e compensi per i due gradi del giudizio con accessori di legge o, in subordine, con la loro integrale compensazione…”
Per : “…1) Preliminarmente ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ; 2) Nel merito rigettare i motivi di appello e le relative domande , in quanto destituiti di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto detto e precisato e quant'altro l'adita Corte riterrà di ulteriore argomentare;
3) Conseguentemente confermare la sentenza di prime cure n. 1219/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio civile recante il n. 20042/2008 a cui è riunito il n. RG
20049/2008 ; 3) Con riserva di altro dedurre nei modi e termini di legge;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa , a mente del D.M 147/2022 , oltre 15% , iva e cassa, anche per questo grado di giudizio
…”.
Per : “…che la Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare quale infondato sia CP_4 in fatto che in legge, l'appello proposto dallo e quindi, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza resa a definizione del giudizio di prime cure, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese lite, oltre accessori ed oneri fiscali, se dovuti…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2008 conveniva in giudizio davanti Controparte_1
al Tribunale di Barcellona- Sezione Distaccata di Lipari - , chiedendo che fosse Parte_1 dichiarata la risoluzione, per fatto e colpa di quest'ultimo, del preliminare di vendita stipulato in data 21.08.2006 tra esso attore , quale promissario acquirente, e l'avv. Alfio Ziino, nella qualità di mandatario del convenuto e di - quest'ultimo nella dichiarata qualità di CP_4
procuratore della comproprietaria -, ed avente ad oggetto un intero fabbricato sito CP_3
in vico Peloro di Lipari per il prezzo complessivo di euro 200.000,00, in ragione di euro 100.000 in favore di ciascuno dei promittenti venditori per la quota di relativa spettanza.
Chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in Parte_1 misura pari all'acconto del prezzo già versato o in quella ritenuta equa, ed alla restituzione , anche in forza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., dell'importo di € 22.500,00, versato a titolo di acconto sul maggior prezzo ( all'atto della sottoscrizione del preliminare nella misura di euro 12.500, quindi di ulteriori euro 10.000 ), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Esponeva, a sostegno della domanda:
- che qualche giorno dopo la stipula, in data 11.06.2007 era stato necessario redigere altro preliminare con la , limitatamente alla quota di quest'ultima, avendo il partecipato CP_3 CP_4
alla stipula del precedente atto in difetto di procura;
- che, a causa di sopravvenute difficoltà economiche, le parti in data 11.01.2007 avevano convenuto la proroga fino al 31.03.2007 del termine per la stipula dell'atto definitivo -inizialmente prevista per il 31.01.2007-, previo versamento a di ulteriore acconto di euro Parte_1
10.000.00;
- che in data 5.03.2007 l'avv. , con propria nota, gli aveva comunicata la pendenza di Pt_1 giudizio civile tra la e tale avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita , CP_3 Per_1
ragion per cui, trattandosi di circostanza taciuta dai promittenti venditori, aveva chiesto la risoluzione dei preliminari;
- che tale richiesta, dopo lunghe trattative, non era stata accolta dallo , ma solo dalla , Pt_1 CP_3 che aveva provveduto alla restituzione in favore dello di quanto versato da quest'ultimo a CP_1 titolo di acconto per la complessiva somma di € 15.000,00, a tacitazione di ogni pretesa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Parte_1 e risposta depositata in data 26.03.2008, instando preliminarmente per la riunione del giudizio con quello, iscritto al n. 20049/2008 R.G., da lui nelle more instaurato nei confronti di CP_3
e e, nel merito, invocando il rigetto di tutte le domande
[...] Controparte_1 CP_4
attoree, poichè infondate in fatto ed in diritto nonchè sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con autonomo atto di citazione, , infatti, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e al fine di sentire dichiarare ed accertare la risoluzione, per Controparte_3 CP_2
fatto e colpa dello della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006, con conseguente CP_1
condanna al risarcimento del danno equitativamente determinato in corso di causa.
In via gradata, invocava la responsabilità di e di , quale suo Controparte_3 CP_2
presunto procuratore, per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita, con conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno equitativamente determinato in corso di causa e omnicomprensivo della somma di € 22.500,00 quali importi già versati da CP_1
in esecuzione del preliminare, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e , che eccepivano Controparte_3 CP_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, invocavano il rigetto delle domande articolate ex adverso, con condanna di al risarcimento per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva il quale, in via preliminare, invocava la riunione del giudizio rispetto Controparte_1
a quello a lui incoato in precedenza, insistendo, comunque, per il rigetto delle domande articolate da sicchè infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 per fatto e colpa esclusivi di , con conseguente Parte_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Chiedeva, altresì, la condanna di alla restituzione somma di € 22.500,00, in via Parte_1
preliminare anche in forza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta la riunione dei due giudizi nonché la successiva interruzione per il decesso della , CP_3
nel giudizio riassunto ad istanza di , si costituiva anche nella Controparte_5 CP_4
qualità di erede e successore della insistendo nelle precedenti eccezioni e Controparte_3
difese.
Istruita la causa mediante gli interrogatori formali di , di e di Controparte_1 Parte_1
, escusso, altresì, nella qualità di teste indicato da , con sentenza CP_4 Controparte_1
n. 1219/2022 emessa in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale: - con riferimento al giudizio più risalente, recante n. 20042/2008 R.G., in accoglimento della domanda formulata dallo , dichiarava la risoluzione della promessa di vendita stipulata in CP_1 data 21.08.2006 tra il predetto e e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla Parte_1
restituzione in favore di parte attrice della somma percepita a titolo di acconto, pari ad € 22.500,00, oltre interessi della domanda sino al soddisfo;
rigettava le ulteriori domande, ivi compresa quella risarcitoria, e condannava il detto convenuto anche al pagamento delle spese di lite;
-.con riferimento al giudizio recante n. 20049/2008 R.G., rigettava tutte le domande proposte da nonché quella risarcitoria, formulata in via riconvenzionale da , Parte_1 Controparte_1
compensando integralmente le spese di lite nel rapporto tra dette parti e condannando, invece,
alla rifusione, nella misura di 2/3, in favore di , con compensazione Parte_1 CP_4
della residua quota
Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato , chiedendo, in riforma della stessa e previo accertamento della risoluzione della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 per fatto e colpa imputabili allo , Controparte_6
la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 37.500,00 con interessi e rivalutazione della domanda sino al soddisfo.
In via gradata, chiedeva che venisse accertata la responsabilità ex art. 2043 altresì di
[...]
, in proprio e/o nella qualità di erede della con correlata condanna al CP_4 CP_3
risarcimento dei danni da liquidarsi in suo favore.
Instava altresì per la vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 07.03.2023 si costituiva in giudizio CP_1
il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis e ter
[...]
c.p.c., nel merito, ne chiedeva il rigetto , con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.03.2023, si costituiva in giudizio altresì , nella qualità di erede di e CP_4 Controparte_3
quale presunto procuratore della stessa, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato citato nella qualità mai rivestita di procuratore della originaria convenuta.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione anche quale erede della detta parte, che non aveva sottoscritto alcun atto “insieme” allo Ziino.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 17.03.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., rinviava per l'effetto la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione per carico di ruolo del
Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 10.12.2024 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va , preliminarmente, rilevato che l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da , è stata oggetto di specifica delibazione con precedente Controparte_1
ordinanza emessa dalla Corte in data 17.03.2023.
§
2.- Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ errata applicazione del criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato”,
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure , muovendo dall'assunto secondo cui la volontà delle parti fosse quella di “vendere ed acquistare tutto ed intero il fabbricato” , ritenuto che i due contratti fossero collegati e che, quindi, il venir meno della possibilità di conseguire il trasferimento della intera proprietà immobiliare in ragione della risoluzione del preliminare intercorso tra la e lo avesse travolto anche il CP_3 CP_1 contratto stipulato tra quest'ultimo ed esso promittente venditore.
In proposito, sostiene che, contrariamente alla valutazione espressa in parte qua dal Tribunale ed in adesione all'orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi sul punto, i contratti possono definirsi “ collegati” nel caso in cui, sebbene interdipendenti, stipulati fra soggetti diversi o aventi oggetto differente, siano funzionalmente volti alla realizzazione di uno scopo unitario, voluto da tutte le parti e che non potrebbe essere realizzato se non con il concorso di molteplici fattispecie negoziali.
Rappresenta che, secondo la giurisprudenza più accreditata, nel caso di contratti collegati debbano sussistere due requisiti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dal nesso teleologico;
l'altro di carattere soggettivo, integrato dal comune intento pratico delle parti, volto non solo alla realizzazione dell'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche di un fine ulteriore, che trascende gli effetti tipici
Nel caso di specie, a dire dell'appellante, difetterebbe il requisito dello scopo unico, proprio dello ma non esteso agli altri contraenti. CP_1 Al riguardo, evidenzia che mediante la prima promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 ciascuno dei promittenti venditori aveva inteso cedere la propria quota di proprietà dell'immobile oggetto di vendita, non maturando alcun interesse alla cessione in blocco dell'intero fabbricato che, invece, rappresentava interesse del solo . Controparte_1
Rileva che il giudice si era basato sul tenore letterale della prima promessa di vendita, avente ad oggetto “tutto ed intero il fabbricato”
Tuttavia, al di là del fatto che l'atto era stato parzialmente caducato in conseguenza della mancata ratifica ad opera della e sostituito da altra scrittura, il tenore letterale non dimostrava CP_3
l'esistenza di un interesse comune a tutte le parti. ,
Nel secondo contratto, intervenuto tra e non era dato rinvenire alcun riferimento CP_3 CP_1 all'acquisto dell'intero immobile, essendo intenzione dei promittenti venditori quella di cedere la sola quota di proprietà e non già l'intero fabbricato nella propria essenza.
3. Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Giudice di prime cure deciso la controversia soffermandosi esclusivamente sulla qualificazione dei contratti, senza esaminare le altre domande formulate nell'atto di citazione.
In particolare parte appellante lamenta la mancata delibazione della domanda di “riconoscere e dichiarare la responsabilità della signora e del signor (e del Controparte_3 CP_2 signor ) in ordine alla mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento Controparte_1 dell'immobile sito in Lipari, vico Peloro, oggetto della promessa di vendita sopra citata, con la condanna degli stessi al risarcimento in favore del signor dei danni da liquidarsi Parte_1 nella misura accertata in corso di causa, ma già includendovi € 22.500,00 quale importo delle somme già versate al signor dal signor ove il primo fosse tenuto Parte_1 Controparte_1
a restituirle al secondo), oltre interessi come per legge”.
Rileva che la mancata stipula era conseguenza della risoluzione consensuale della promessa di vendita intercorsa tra il la e lo a seguito della quale quest'ultimo si era CP_4 CP_3 CP_5
svincolato dalle obbligazioni assunte.
Osserva, inoltre, che, il recesso di una delle parti in uno dei rapporti tra loro collegati, deve essere considerato quale comportamento contrario ai doveri di correttezza e di buona fede ogni qualvolta si palesi tale in relazione al complesso dei contratti.
Da ciò discende che, a voler ritenere i contratti collegati, , del tutto ingiustificata era l'adesione della alla richiesta di risoluzione avanzata dallo , di talchè la predetta andava CP_3 CP_1
ritenuta responsabile analogamente al suo successore. 4.-Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la regolamentazione delle spese di lite compiuta dal Giudice di prime cure , che, quanto al rapporto , le aveva compensate CP_7
nel giudizio recante R.G. 20049/2008, condannando, invece, esso nel giudizio più risalente Pt_1
(R.G. 20042/2008) , omettendo così di considerare la specularità di tutte le domande azionate nell'ambito dei due giudizi.
Parimenti errata era la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite nei rapporti tra esso e , non avendo il Tribunale tenuto conto nè del comportamento millantatorio Pt_1 CP_4
circa la qualità di procuratore della , né del rigetto tutte le domande da quest'ultimo CP_3
formulate.
§
5.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Preliminare a tale disamina risulta, però, la valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva ribadita dall'appellato sul rilievo della sua vocazione in giudizio nella qualità, mai CP_4
assunta, di procuratore della . CP_3
Precisa, in proposito, di aver rivestito, quale nipote, la qualità di fiduciario di quest'ultima, sicchè la condotta posta in essere poteva al più inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 1398 c.c., cui non era seguita la ratifica della . CP_3
Aggiunge che, sebbene, medio tempore, egli avesse acquisito la qualità di erede della , CP_3 anche la stessa era carente di legittimazione passiva, “non avendo mai stipulato alcunchè insieme”a . Parte_1
Ciò posto, è sufficiente osservare che già il primo decidente ha ritenuto che, relativamente al giudizio n. 20049/08 R.G., il fosse privo di legittimazione passiva ( rectius di titolarità del CP_4 rapporto controverso ), non avendo mai rivestito “la qualifica di procuratore di ” CP_3
(v. sentenza pag. 11), in forza della quale era stato convenuto in giudizio dallo Ziino.
Alle medesime conclusioni non può pervenirsi quanto alla posizione del nella sua veste di CP_4
erede della . CP_3
Osserva la Corte che quest'ultima – così come il suo successore - deve ritenersi provvista di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, che l'allora attore aveva formulato nei suoi confronti, indicandola quale responsabile della mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile.
Poco conta la circostanza che la non abbia firmato alcun atto “insieme “ allo , CP_3 Pt_1 avendo quest'ultimo dedotto, a fondamento del diritto azionato, quale fatto idoneo a fondarne la responsabilità, l'aver taciuto la pendenza di altro giudizio sulla quota di proprietà dell'immobile promesso in vendita, così da aver determinato il fallimento dell'operazione economica programmata.
§
E' fondato il primo motivo di gravame.
Giova premettere, in diritto, che l'istituto del collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. n. 7255/2013; Cass.
n. 18585/2016).
Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, “il 'contratto collegato non
è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti;
ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento “necessario”, perchè legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un'attività ermeneutica condotta valorizzando l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti”
Pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti.
Secondo il granitico principio giurisprudenziale cristallizzatosi sul punto, “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.” (Cass. n. 5851/2006; Cass. n. 11 974/2010; Cass.n.14561/2023).
Detto in altri termini, nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano.
Il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.
Ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito, che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 7524/2007).
E' stato, altresì, precisato che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. (Cass. n. 6675/2018; Cass. n.
7927/2017)
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene di non poter condividere la valutazione del primo decidente circa l'intrinseco collegamento tra la promessa di vendita stipulata in data 21 agosto 2006, riguardante la quota del fabbricato di proprietà del , e la scrittura Parte_1
privata successivamente intervenuta tra la e , con riguardo alla CP_3 Controparte_1
quota di esclusiva proprietà della predetta . CP_3
Il Tribunale, infatti, pur richiamando esattamente i principi giurisprudenziali in materia di collegamento, non ne ha fatto buon governo, ritenendo sussistente il dedotto collegamento negoziale in base al mero tenore letterale della scrittura del 21 agosto 2006, ed, in particolare, all'individuazione, quale oggetto della promessa di vendita, dell'intero fabbricato di proprietà dei promittenti venditori, peraltro, contenuto solo nella detta scrittura, poi sostituita, quanto alla
, dal successivo contratto dell'11.06.2007. CP_3
Tuttavia, al di là di tale riferimento a “tutto ed intero il fabbricato” , di cui lo e la Pt_1 CP_3
erano proprietari in base a porzioni materialmente e catastalmente distinte (come desumibile dal contratto di vendita del 28.06.2012 in favore della società “Le due SI s.r.l.” ai rogiti del Notaio
in cui sono indicati gli estremi catastali di ciascuna delle unità immobiliari di cui era Per_2
composto il fabbricato venduto), non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare che i due contratti, distinti sul piano soggettivo e oggettivo, fossero funzionali alla realizzazione dello stesso comune obiettivo, consistente nel trasferimento unitario delle quote di proprietà del fabbricato, considerato come un unicum, e tra essi coordinati per la realizzazione di un fine ulteriore, che trascendeva gli effetti tipici dei singoli atti negoziali.
Per vero, costituisce dato pacifico che il conseguimento della proprietà dell'intero fabbricato costituisse l'obiettivo perseguito dallo sin dalla stipula dell'originaria scrittura privata, CP_1 come emerso dall'istruttoria.
Ed infatti, , sottoposto ad interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 7 CP_4 febbraio 2013, ha dichiarato: “Si è vero l'operazione immobiliare aveva natura unitaria. Si è vero
subordinò l'operazione immobiliare esclusivamente a che l'operazione si Controparte_1
eseguisse in modo unitario e collegato tra i due promissari venditori al fine di assicurare al promissario acquirente l'esclusività della proprietà. Si è vero non ero procuratore della signora
alla data della promessa di vendita del 21.08.2006”. Controparte_3
Tali dichiarazioni , tuttavia, dimostrano che il promissario acquirente aveva interesse ad acquistare l'intero fabbricato e che , pertanto, stante l'assenza di potere rappresentativo in capo a
, la scelta di stipulare una scrittura privata direttamente con la per il CP_2 CP_3 trasferimento della quota di proprietà di esclusiva spettanza di quest'ultima si era resa necessaria al fine di consentire la realizzazione dello scopo pratico perseguito dal predetto CP_1
A tale dato certo, però, non si affianca alcuna altra emergenza volta a dimostrare la comunanza di tale scopo in capo anche ai promittenti venditori né, tantomeno, la presenza del nesso teleologico tra i due contratti , ossia della “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati.
Nessuna risultanza probatoria consente, infatti, di affermare che all'interesse dello CP_1 corrispondesse l' obiettivo dei promittenti venditori di cedere l'intero fabbricato e non , invece, le singole porzioni di cui ciascuno di essi era proprietario e nessuna clausola contrattuale dimostra l'interdipendenza delle obbligazioni assunte .
Giova, sotto tale profilo, osservare che neanche il prezzo era stato convenuto in maniera unitaria, bensì nell'importo di euro 100.000 in favore di ciascuno dei promittenti venditori, .
Del resto, lo stesso pur ribadendo, anche in questa sede, la sussistenza del dedotto CP_1 collegamento, non ha individuato - al di là del riferimento a tutto ed intero il fabbricato – la presenza di più significativi elementi, atti ad individuare lo scopo unitario comune e, soprattutto, la finalizzazione dei due contratti alla realizzazione di un fine ulteriore, che non fosse realizzabile attraverso la stipula di due autonomi contratti, ancorchè contestuali.
Non solo il preteso scopo comune delle parti di addivenire ad una cessione in blocco delle quote di proprietà da cui era formato l'immobile oggetto dei contratti non traspare dal contenuto testuale delle scritture private ma, peraltro, neanche è provato – ed ancor prima allegato - che le singole porzioni non fossero suscettibili di vendite separate ed autonome, così che solo il meccanismo del collegamento potesse realizzarne il trasferimento.
In assenza del collegamento negoziale, deve escludersi che la vicenda risolutiva, che ha interessato il preliminare dell'11.06.2007, stipulato tra lo e la , si sia riverberata sull'altro CP_1 CP_3
contratto del 21.08.2006.
Esso, pertanto, è rimasta valido ed efficace nel rapporto tra lo e lo , non potendo CP_1 Pt_1
ritenersi privo di causa.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata dallo nel giudizio n. 20042/08 R.G. volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento CP_1
del promittente venditore della scrittura del 21.08.2006; domanda, questa, che il primo decidente ha accolto in base al ritenuto collegamento negoziale.
Resta, allora, da esaminare la domanda di risoluzione della medesima scrittura per fatto e colpa del promissario acquirente, formulata dallo nel giudizio n.20049/08 R.G. e che il Tribunale Pt_1 ha rigettato in conseguenza dell'accoglimento della contrapposta domanda avanzata nei confronti del predetto dallo e che è stata riproposta in questa sede. CP_1
Vale rammentare che, in materia di inadempimento contrattuale e con particolare riferimento alla regola di riparto dell'onere probatorio, è ormai consolidato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella specie, alla stregua delle risultanze fin qui esaminate, deve ritenersi assolto l'onere gravante sullo in ordine all'esistenza del titolo ed all'allegazione dell'inadempimento, mentre alle Pt_1
medesime conclusioni non può pervenirsi quanto alla posizione dello che nulla ha CP_1 dimostrato ed, ancor prima , allegato circa il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Peraltro, il predetto appellato neanche ha riproposto, in questa sede, la questione della contrarietà
a buona fede e correttezza del comportamento dello . Pt_1
Giova, in proposito, osservare che, secondo quanto emerge dagli atti di causa, quest'ultimo sin dal
2005 era a conoscenza della pendenza della lite tra la e avente ad oggetto CP_3 CP_8 lo stesso immobile promesso in vendita con il preliminare dell'11.06.2007, essendo intervenuto nel relativo giudizio.
Tuttavia, lo , benchè a conoscenza della detta circostanza, che creava un evidente ostacolo Pt_1 alla effettiva realizzazione dell'interesse perseguito dallo di cui – come riferito dal - CP_1 CP_4
era ben consapevole , ha sottoscritto senza remora alcuna la promessa di vendita.
Tale condotta, tenuta da chi era ben consapevole del rischio – eccedente il limite accettabile da un contraente di normale diligenza - cui andava incontro il promissario acquirente nella realizzazione del proprio obiettivo, risulta evidentemente contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione.
Esso impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.
Senonchè, tale questione, che pure avrebbe potuto orientare la Corte nella decisione in merito alla domanda di risoluzione della promessa di vendita per fatto e colpa dello non risulta CP_1
riproposta dal predetto appellato.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a insistere sulla conferma della sentenza impugnata in considerazione del dedotto collegamento negoziale tra le due scritture e nel conseguente coinvolgimento della scrittura del 21.08.2006 nelle vicende risolutive relative alla scrittura privata tra lo e la . CP_1 CP_3
Ne consegue che , in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la risoluzione della scrittura del 21.08.2006 per inadempimento del promissario acquirente .
E poiché la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. 28381/2017), va confermata la condanna dello Pt_1 alla restituzione in favore dello dell'importo di euro 22.500,00, dal medesimo versata a CP_1
titolo di acconto sul prezzo di vendita, maggiorata dagli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Resta, a questo punto, da esaminare la domanda risarcitoria , riproposta dall'appellante, che quantifica l'importo dovutogli in euro 37. 500,00 , pari alla differenza tra il prezzo convenuto con lo ( euro 100.000,00 ) e quello, invece, percepito a seguito della vendita dell'immobile a CP_1
terzi ( euro 40.000,00), detratti gli acconti versati dal predetto promissario acquirente ( euro
22.500,00).
Essa è infondata e, pertanto, va rigettata.
Si rileva, anzitutto, che – in tema di preliminare di vendita immobiliare – al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente – anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso –, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova (ex ultimis Cass. n. 8909/2025; Cass. n. 13792
/2017; Cass. N. 4713/2016).
Tale danno deve essere quantificato in base al cd. deprezzamento del bene, ossia alla differenza tra il prezzo convenuto nel preliminare ed il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo (Cass. n. 34073/2022; Cass, n. 26042/2020).
Nel caso in esame, lo , però, non ha chiesto il risarcimento del danno da incommerciabilità Pt_1
del bene in vigenza del preliminare risolto, che va parametrato al deprezzamento del bene , quanto, piuttosto, di quello derivante dalla differenza tra il prezzo concordato nel detto atto e quello conseguito in sede di vendita del fabbricato alla società Le due SI s.r.l . .
Non vi è, però, alcuna prova che tale differenza sia immediata e diretta conseguenza dell'inadempimento ascritto allo , dato che il minor prezzo conseguito non è indicativo del CP_1 minore valore commerciale dell'immobile.
In difetto assoluto di allegazione e prova, la domanda deve essere rigettata.
§
E' infondato il secondo motivo di gravame, benchè il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata meriti di essere rivisitato ed integrato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'accoglimento delle domande formulate dallo CP_1 comportasse il rigetto anche di quelle avanzate dallo nei confronti di quest'ultimo nel Pt_1 giudizio riunito.
Ora, anche ammessa la correttezza dell'applicazione del principio secondo cui, atteso il riconosciuto collegamento negoziale tra i due contratti, le vicende dell'uno non potevano che coinvolgere anche l'altro, tuttavia, il giudice di prime cure, pur muovendo da tale premessa, avrebbe potuto ritenere assorbite solo le contrapposte domande avanzate dallo nei confronti Pt_1 dello volte ad ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa di quest'ultimo e il CP_1
risarcimento dei danni asseritamente patiti, ma non certo quella avanzata, in via subordinata, nei confronti della e del CP_3 CP_4
Tale domanda meritava, infatti, specifica disamina, non potendo ritenersi che, per effetto dell'accoglimento delle domande dello la relativa decisione fosse divenuta superflua o che CP_1
essa dovesse ritenersi implicitamente rigettata.
Nondimeno , la domanda deve ritenersi infondata.
Ed infatti, come comprovato dalle risultanze processuali sopra esaminate , lo reso edotto CP_1 in data 02.03.2007 dall'avv. Alfio Ziino della pendenza di un giudizio avente ad oggetto le quote di proprietà della , in data 09.03.2007, aveva comunicato alle parti la propria intenzione di CP_3
recedere dalla promessa di vendita del 21.08.2006.
A fronte di un comportamento evidentemente scorretto della , che aveva taciuto una CP_3 circostanza compromissiva dell'effettivo conseguimento della proprietà dell'intero fabbricato, lo ha formalizzato la risoluzione del preliminare avvenuto con la predetta Controparte_1 promittente che ha, per l'effetto, accettato in via transattiva-risolutiva la risoluzione del predetto accordo.
Dagli atti emerge, altresì, che solo lo ignorasse la pendenza di tale giudizio, atteso che, CP_1 come già detto, era a conoscenza della circostanza sin dall'atto del suo intervento Parte_1
nel giudizio vertente tra la ed il . CP_3 Per_1
Tali dati, unitariamente considerati , dimostrano pacificamente come i promittenti venditori fossero entrambi al corrente della pendenza de qua e che, pertanto, avessero stipulato la promessa di vendita di che trattasi, accettando il rischio che la stessa non potesse concretizzarsi in una vendita definitiva.
Ne discende che nessuna pretesa risarcitoria può avanzare lo nei confronti della e, Pt_1 CP_3
oggi, del suo erede, non potendo dolersi del silenzio serbato su una circostanza di cui egli era perfettamente a conoscenza.
Peraltro, la domanda risarcitoria appare priva di supporto probatorio , non avendo lo assolto Pt_1 l'onere probatorio previsto nel caso di specie, dimostrando l'entità e l'effettiva sussistenza del danno rispetto al quale pretende il risarcimento.
§
Il terzo motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Va premesso che il Giudice di prime cure, tenuto conto della riunione dei due giudizi, ha correttamente compiuto una regolamentazione delle spese di lite, modulando la refusione delle stesse in ragione delle diverse posizioni processuali rivestite dalle singole parti costituite.
Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022).
Tale principio vale anche per il presente grado, sicchè le spese devono essere liquidate distintamente , tenuto conto dell'esito complessivo di ciascun giudizio.
Ne consegue che, in applicazione del principio di soccombenza , nel giudizio più risalente R.G.
20042/08, avuto riguardo al rigetto della domanda di risoluzione del contratto del 21.08.2006 avanzata dallo nei confronti dello , il primo va condannato al pagamento della spese CP_1 Pt_1
nei confronti del secondo in relazione al doppio grado.
Con riferimento, invece, alle domande formulate da nel giudizio di successiva Parte_1
istaurazione recante R.G. 20049/08, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di risoluzione in uno al rigetto di quella risarcitoria, le spese vanno compensate nella misura di 2/3 con condanna dello al pagamento della residua quota sempre in relazione al doppio grado. CP_1
Resta da esaminare la censura relativa alla regolamentazione delle spese di lite concernenti il rapporto tra l'attore ed il nell'ambito del giudizio n. 20049/2008 R.G., che il decidente Pt_1 CP_4
ha ritenuto di compensare nella misura di 1/3, tenuto conto , per un verso, dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del per altro verso, del rigetto della CP_4
domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dal medesimo avanzata.
Ritiene la Corte che siffatto regime resista alle censure dell'appellante, nei cui confronti si rivela benevolo, atteso che il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non genera la soccombenza del a fronte della quale il primo decidente ha disposto la compensazione parziale delle CP_4 spese.
Né, tantomeno, il comportamento “millantatorio” della predetta parte, che ha agito nella veste di procuratore della , pur senza essere investito di alcun potere rappresentativo, può rilevare CP_3
ai fini della regolamentazione delle spese.
Ciò in quanto tale condotta, benchè antigiuridica, non ha provocato la necessità del processo, che da essa prescinde, ricollegandosi , piuttosto, alla condotta reticente dei promittenti venditori, che hanno taciuto alla controparte l'esistenza della pendenza che poteva precludere il conseguimento dello scopo dell'operazione economica programmata.
Quanto alle spese del presente grado, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo nei Pt_1 confronti del in uno al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_4 CP_4
giustifica la compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile -complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, le spese si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al
D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”)
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, anche quanto al presente grado deve tenersi conto della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023), così come da notula depositata in atti dallo Tuttavia, la CP_1 ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
784/22 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1219/2022, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma delle stessa, che conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di risoluzione del preliminare di vendita stipulato in data 21.08.2006 avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
(nel giudizio n. 20042/08 RG) ed, in accoglimento della contrapposta domanda Pt_1 avanzata da quest'ultimo (nel giudizio n. 20049/08 R.G.) , dichiara risolta la medesima scrittura per inadempimento del predetto;
CP_1
- rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- quanto al giudizio n. 20042/08 R.G. condanna al pagamento nei confronti Controparte_1
dello delle spese di lite , che liquida , quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 Pt_1
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per quella introduttiva;
€ 1.806,00 per quella di trattazione ed € 2.905,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, quanto al grado di appello in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed €
3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- quanto al giudizio n. 20049/08 R.G. dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e,
per letto condanna al pagamento nei confronti dello della residua Controparte_1 Pt_1
quota che liquida , quanto al primo grado in complessivi € 2.538,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 401,00 per quella introduttiva;
€ 602,00 per quella di trattazione ed € 968,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, quanto al grado di appello;
in complessivi € 2.821,00 (di cui € 686,00 per la fase di studio;
€ 472,00 per quella introduttiva;
€ 507,00 per quella di trattazione ed € 1.156,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dichiara integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio nel rapporto tra
[...]
e . Pt_1 CP_4
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 784/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.12.2024
vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lipari (ME) via Filippo Mancuso n. 12 presso lo studio professionale dell'avv. Alfio
Ziino che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
e
, nato a [...] il [...] , c.f.: , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Lipari (ME) via G. Marconi n. 6 presso lo studio dell'avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
e nei confronti di
, quale erede e procuratore della nato a [...] il CP_2 Controparte_3 09.04.1950, c.f.: , elettivamente domiciliato in Messina Via La Farina is. C.F._3
278 presso il recapito professionale dell'avv. Angelo Pajno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 1219/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
18.10.2022 e pubblicata in pari data 06.04.2022, in materia di risoluzione contrattuale.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…1) riconoscere e dichiarare risoluta per fatto e colpa del signor CP_1
la promessa di vendita,, datata 21 agosto 2006, intercorsa tra il signor e lo stesso
[...] Parte_1
con la condanna di questi al risarcimento dei danni patiti dal signor , con Controparte_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) liquidare detti danni (per come esposto
e documentato da ultimo nelle note autorizzate datata 03 settembre 2015) in € 37500,00 (€ 60000,00 differenza prezzo tra quello di € 100000,00 pattuito con il signor ed € 400000,00 quello Controparte_1 realizzato con la vendita da parte del signor a “Le due SI Srl”, detratti gli acconti per Parte_1
€ 22500,00 ricevuti dal signor ) oltre, come detto, interessi e rivalutazione monetaria dalla Controparte_1 domanda, cioè la citazione notificata il 27 giugno 2007; 3) in via gradata riconoscere e dichiarare la responsabilità, anche ex art. 2043 c.c. del signor in proprio e/o quale erede della signora CP_4
, con la di lui condanna al risarcimento dei danni patiti dal signor e come CP_3 Parte_1 sopra indicati;
4) condannare chi di ragione al pagamento di spese e compensi per i due gradi del giudizio con accessori di legge o, in subordine, con la loro integrale compensazione…”
Per : “…1) Preliminarmente ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ; 2) Nel merito rigettare i motivi di appello e le relative domande , in quanto destituiti di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto detto e precisato e quant'altro l'adita Corte riterrà di ulteriore argomentare;
3) Conseguentemente confermare la sentenza di prime cure n. 1219/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio civile recante il n. 20042/2008 a cui è riunito il n. RG
20049/2008 ; 3) Con riserva di altro dedurre nei modi e termini di legge;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa , a mente del D.M 147/2022 , oltre 15% , iva e cassa, anche per questo grado di giudizio
…”.
Per : “…che la Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare quale infondato sia CP_4 in fatto che in legge, l'appello proposto dallo e quindi, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza resa a definizione del giudizio di prime cure, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese lite, oltre accessori ed oneri fiscali, se dovuti…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2008 conveniva in giudizio davanti Controparte_1
al Tribunale di Barcellona- Sezione Distaccata di Lipari - , chiedendo che fosse Parte_1 dichiarata la risoluzione, per fatto e colpa di quest'ultimo, del preliminare di vendita stipulato in data 21.08.2006 tra esso attore , quale promissario acquirente, e l'avv. Alfio Ziino, nella qualità di mandatario del convenuto e di - quest'ultimo nella dichiarata qualità di CP_4
procuratore della comproprietaria -, ed avente ad oggetto un intero fabbricato sito CP_3
in vico Peloro di Lipari per il prezzo complessivo di euro 200.000,00, in ragione di euro 100.000 in favore di ciascuno dei promittenti venditori per la quota di relativa spettanza.
Chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in Parte_1 misura pari all'acconto del prezzo già versato o in quella ritenuta equa, ed alla restituzione , anche in forza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., dell'importo di € 22.500,00, versato a titolo di acconto sul maggior prezzo ( all'atto della sottoscrizione del preliminare nella misura di euro 12.500, quindi di ulteriori euro 10.000 ), oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Esponeva, a sostegno della domanda:
- che qualche giorno dopo la stipula, in data 11.06.2007 era stato necessario redigere altro preliminare con la , limitatamente alla quota di quest'ultima, avendo il partecipato CP_3 CP_4
alla stipula del precedente atto in difetto di procura;
- che, a causa di sopravvenute difficoltà economiche, le parti in data 11.01.2007 avevano convenuto la proroga fino al 31.03.2007 del termine per la stipula dell'atto definitivo -inizialmente prevista per il 31.01.2007-, previo versamento a di ulteriore acconto di euro Parte_1
10.000.00;
- che in data 5.03.2007 l'avv. , con propria nota, gli aveva comunicata la pendenza di Pt_1 giudizio civile tra la e tale avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita , CP_3 Per_1
ragion per cui, trattandosi di circostanza taciuta dai promittenti venditori, aveva chiesto la risoluzione dei preliminari;
- che tale richiesta, dopo lunghe trattative, non era stata accolta dallo , ma solo dalla , Pt_1 CP_3 che aveva provveduto alla restituzione in favore dello di quanto versato da quest'ultimo a CP_1 titolo di acconto per la complessiva somma di € 15.000,00, a tacitazione di ogni pretesa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione Parte_1 e risposta depositata in data 26.03.2008, instando preliminarmente per la riunione del giudizio con quello, iscritto al n. 20049/2008 R.G., da lui nelle more instaurato nei confronti di CP_3
e e, nel merito, invocando il rigetto di tutte le domande
[...] Controparte_1 CP_4
attoree, poichè infondate in fatto ed in diritto nonchè sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con autonomo atto di citazione, , infatti, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e al fine di sentire dichiarare ed accertare la risoluzione, per Controparte_3 CP_2
fatto e colpa dello della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006, con conseguente CP_1
condanna al risarcimento del danno equitativamente determinato in corso di causa.
In via gradata, invocava la responsabilità di e di , quale suo Controparte_3 CP_2
presunto procuratore, per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita, con conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno equitativamente determinato in corso di causa e omnicomprensivo della somma di € 22.500,00 quali importi già versati da CP_1
in esecuzione del preliminare, con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e , che eccepivano Controparte_3 CP_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, invocavano il rigetto delle domande articolate ex adverso, con condanna di al risarcimento per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva il quale, in via preliminare, invocava la riunione del giudizio rispetto Controparte_1
a quello a lui incoato in precedenza, insistendo, comunque, per il rigetto delle domande articolate da sicchè infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 per fatto e colpa esclusivi di , con conseguente Parte_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Chiedeva, altresì, la condanna di alla restituzione somma di € 22.500,00, in via Parte_1
preliminare anche in forza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta la riunione dei due giudizi nonché la successiva interruzione per il decesso della , CP_3
nel giudizio riassunto ad istanza di , si costituiva anche nella Controparte_5 CP_4
qualità di erede e successore della insistendo nelle precedenti eccezioni e Controparte_3
difese.
Istruita la causa mediante gli interrogatori formali di , di e di Controparte_1 Parte_1
, escusso, altresì, nella qualità di teste indicato da , con sentenza CP_4 Controparte_1
n. 1219/2022 emessa in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale: - con riferimento al giudizio più risalente, recante n. 20042/2008 R.G., in accoglimento della domanda formulata dallo , dichiarava la risoluzione della promessa di vendita stipulata in CP_1 data 21.08.2006 tra il predetto e e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla Parte_1
restituzione in favore di parte attrice della somma percepita a titolo di acconto, pari ad € 22.500,00, oltre interessi della domanda sino al soddisfo;
rigettava le ulteriori domande, ivi compresa quella risarcitoria, e condannava il detto convenuto anche al pagamento delle spese di lite;
-.con riferimento al giudizio recante n. 20049/2008 R.G., rigettava tutte le domande proposte da nonché quella risarcitoria, formulata in via riconvenzionale da , Parte_1 Controparte_1
compensando integralmente le spese di lite nel rapporto tra dette parti e condannando, invece,
alla rifusione, nella misura di 2/3, in favore di , con compensazione Parte_1 CP_4
della residua quota
Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato , chiedendo, in riforma della stessa e previo accertamento della risoluzione della promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 per fatto e colpa imputabili allo , Controparte_6
la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 37.500,00 con interessi e rivalutazione della domanda sino al soddisfo.
In via gradata, chiedeva che venisse accertata la responsabilità ex art. 2043 altresì di
[...]
, in proprio e/o nella qualità di erede della con correlata condanna al CP_4 CP_3
risarcimento dei danni da liquidarsi in suo favore.
Instava altresì per la vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 07.03.2023 si costituiva in giudizio CP_1
il quale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis e ter
[...]
c.p.c., nel merito, ne chiedeva il rigetto , con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.03.2023, si costituiva in giudizio altresì , nella qualità di erede di e CP_4 Controparte_3
quale presunto procuratore della stessa, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato citato nella qualità mai rivestita di procuratore della originaria convenuta.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione anche quale erede della detta parte, che non aveva sottoscritto alcun atto “insieme” allo Ziino.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 17.03.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., rinviava per l'effetto la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.02.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti a ragioni organizzative della sezione per carico di ruolo del
Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 10.12.2024 la Corte, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va , preliminarmente, rilevato che l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da , è stata oggetto di specifica delibazione con precedente Controparte_1
ordinanza emessa dalla Corte in data 17.03.2023.
§
2.- Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ errata applicazione del criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato”,
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure , muovendo dall'assunto secondo cui la volontà delle parti fosse quella di “vendere ed acquistare tutto ed intero il fabbricato” , ritenuto che i due contratti fossero collegati e che, quindi, il venir meno della possibilità di conseguire il trasferimento della intera proprietà immobiliare in ragione della risoluzione del preliminare intercorso tra la e lo avesse travolto anche il CP_3 CP_1 contratto stipulato tra quest'ultimo ed esso promittente venditore.
In proposito, sostiene che, contrariamente alla valutazione espressa in parte qua dal Tribunale ed in adesione all'orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi sul punto, i contratti possono definirsi “ collegati” nel caso in cui, sebbene interdipendenti, stipulati fra soggetti diversi o aventi oggetto differente, siano funzionalmente volti alla realizzazione di uno scopo unitario, voluto da tutte le parti e che non potrebbe essere realizzato se non con il concorso di molteplici fattispecie negoziali.
Rappresenta che, secondo la giurisprudenza più accreditata, nel caso di contratti collegati debbano sussistere due requisiti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dal nesso teleologico;
l'altro di carattere soggettivo, integrato dal comune intento pratico delle parti, volto non solo alla realizzazione dell'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche di un fine ulteriore, che trascende gli effetti tipici
Nel caso di specie, a dire dell'appellante, difetterebbe il requisito dello scopo unico, proprio dello ma non esteso agli altri contraenti. CP_1 Al riguardo, evidenzia che mediante la prima promessa di vendita stipulata in data 21.08.2006 ciascuno dei promittenti venditori aveva inteso cedere la propria quota di proprietà dell'immobile oggetto di vendita, non maturando alcun interesse alla cessione in blocco dell'intero fabbricato che, invece, rappresentava interesse del solo . Controparte_1
Rileva che il giudice si era basato sul tenore letterale della prima promessa di vendita, avente ad oggetto “tutto ed intero il fabbricato”
Tuttavia, al di là del fatto che l'atto era stato parzialmente caducato in conseguenza della mancata ratifica ad opera della e sostituito da altra scrittura, il tenore letterale non dimostrava CP_3
l'esistenza di un interesse comune a tutte le parti. ,
Nel secondo contratto, intervenuto tra e non era dato rinvenire alcun riferimento CP_3 CP_1 all'acquisto dell'intero immobile, essendo intenzione dei promittenti venditori quella di cedere la sola quota di proprietà e non già l'intero fabbricato nella propria essenza.
3. Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Giudice di prime cure deciso la controversia soffermandosi esclusivamente sulla qualificazione dei contratti, senza esaminare le altre domande formulate nell'atto di citazione.
In particolare parte appellante lamenta la mancata delibazione della domanda di “riconoscere e dichiarare la responsabilità della signora e del signor (e del Controparte_3 CP_2 signor ) in ordine alla mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento Controparte_1 dell'immobile sito in Lipari, vico Peloro, oggetto della promessa di vendita sopra citata, con la condanna degli stessi al risarcimento in favore del signor dei danni da liquidarsi Parte_1 nella misura accertata in corso di causa, ma già includendovi € 22.500,00 quale importo delle somme già versate al signor dal signor ove il primo fosse tenuto Parte_1 Controparte_1
a restituirle al secondo), oltre interessi come per legge”.
Rileva che la mancata stipula era conseguenza della risoluzione consensuale della promessa di vendita intercorsa tra il la e lo a seguito della quale quest'ultimo si era CP_4 CP_3 CP_5
svincolato dalle obbligazioni assunte.
Osserva, inoltre, che, il recesso di una delle parti in uno dei rapporti tra loro collegati, deve essere considerato quale comportamento contrario ai doveri di correttezza e di buona fede ogni qualvolta si palesi tale in relazione al complesso dei contratti.
Da ciò discende che, a voler ritenere i contratti collegati, , del tutto ingiustificata era l'adesione della alla richiesta di risoluzione avanzata dallo , di talchè la predetta andava CP_3 CP_1
ritenuta responsabile analogamente al suo successore. 4.-Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la regolamentazione delle spese di lite compiuta dal Giudice di prime cure , che, quanto al rapporto , le aveva compensate CP_7
nel giudizio recante R.G. 20049/2008, condannando, invece, esso nel giudizio più risalente Pt_1
(R.G. 20042/2008) , omettendo così di considerare la specularità di tutte le domande azionate nell'ambito dei due giudizi.
Parimenti errata era la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite nei rapporti tra esso e , non avendo il Tribunale tenuto conto nè del comportamento millantatorio Pt_1 CP_4
circa la qualità di procuratore della , né del rigetto tutte le domande da quest'ultimo CP_3
formulate.
§
5.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Preliminare a tale disamina risulta, però, la valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva ribadita dall'appellato sul rilievo della sua vocazione in giudizio nella qualità, mai CP_4
assunta, di procuratore della . CP_3
Precisa, in proposito, di aver rivestito, quale nipote, la qualità di fiduciario di quest'ultima, sicchè la condotta posta in essere poteva al più inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 1398 c.c., cui non era seguita la ratifica della . CP_3
Aggiunge che, sebbene, medio tempore, egli avesse acquisito la qualità di erede della , CP_3 anche la stessa era carente di legittimazione passiva, “non avendo mai stipulato alcunchè insieme”a . Parte_1
Ciò posto, è sufficiente osservare che già il primo decidente ha ritenuto che, relativamente al giudizio n. 20049/08 R.G., il fosse privo di legittimazione passiva ( rectius di titolarità del CP_4 rapporto controverso ), non avendo mai rivestito “la qualifica di procuratore di ” CP_3
(v. sentenza pag. 11), in forza della quale era stato convenuto in giudizio dallo Ziino.
Alle medesime conclusioni non può pervenirsi quanto alla posizione del nella sua veste di CP_4
erede della . CP_3
Osserva la Corte che quest'ultima – così come il suo successore - deve ritenersi provvista di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, che l'allora attore aveva formulato nei suoi confronti, indicandola quale responsabile della mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile.
Poco conta la circostanza che la non abbia firmato alcun atto “insieme “ allo , CP_3 Pt_1 avendo quest'ultimo dedotto, a fondamento del diritto azionato, quale fatto idoneo a fondarne la responsabilità, l'aver taciuto la pendenza di altro giudizio sulla quota di proprietà dell'immobile promesso in vendita, così da aver determinato il fallimento dell'operazione economica programmata.
§
E' fondato il primo motivo di gravame.
Giova premettere, in diritto, che l'istituto del collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. n. 7255/2013; Cass.
n. 18585/2016).
Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, “il 'contratto collegato non
è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti;
ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento “necessario”, perchè legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un'attività ermeneutica condotta valorizzando l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti”
Pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti.
Secondo il granitico principio giurisprudenziale cristallizzatosi sul punto, “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.” (Cass. n. 5851/2006; Cass. n. 11 974/2010; Cass.n.14561/2023).
Detto in altri termini, nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano.
Il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.
Ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l'esistenza, l'entità, la natura le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito, che passi attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 7524/2007).
E' stato, altresì, precisato che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. (Cass. n. 6675/2018; Cass. n.
7927/2017)
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene di non poter condividere la valutazione del primo decidente circa l'intrinseco collegamento tra la promessa di vendita stipulata in data 21 agosto 2006, riguardante la quota del fabbricato di proprietà del , e la scrittura Parte_1
privata successivamente intervenuta tra la e , con riguardo alla CP_3 Controparte_1
quota di esclusiva proprietà della predetta . CP_3
Il Tribunale, infatti, pur richiamando esattamente i principi giurisprudenziali in materia di collegamento, non ne ha fatto buon governo, ritenendo sussistente il dedotto collegamento negoziale in base al mero tenore letterale della scrittura del 21 agosto 2006, ed, in particolare, all'individuazione, quale oggetto della promessa di vendita, dell'intero fabbricato di proprietà dei promittenti venditori, peraltro, contenuto solo nella detta scrittura, poi sostituita, quanto alla
, dal successivo contratto dell'11.06.2007. CP_3
Tuttavia, al di là di tale riferimento a “tutto ed intero il fabbricato” , di cui lo e la Pt_1 CP_3
erano proprietari in base a porzioni materialmente e catastalmente distinte (come desumibile dal contratto di vendita del 28.06.2012 in favore della società “Le due SI s.r.l.” ai rogiti del Notaio
in cui sono indicati gli estremi catastali di ciascuna delle unità immobiliari di cui era Per_2
composto il fabbricato venduto), non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare che i due contratti, distinti sul piano soggettivo e oggettivo, fossero funzionali alla realizzazione dello stesso comune obiettivo, consistente nel trasferimento unitario delle quote di proprietà del fabbricato, considerato come un unicum, e tra essi coordinati per la realizzazione di un fine ulteriore, che trascendeva gli effetti tipici dei singoli atti negoziali.
Per vero, costituisce dato pacifico che il conseguimento della proprietà dell'intero fabbricato costituisse l'obiettivo perseguito dallo sin dalla stipula dell'originaria scrittura privata, CP_1 come emerso dall'istruttoria.
Ed infatti, , sottoposto ad interrogatorio formale nel corso dell'udienza del 7 CP_4 febbraio 2013, ha dichiarato: “Si è vero l'operazione immobiliare aveva natura unitaria. Si è vero
subordinò l'operazione immobiliare esclusivamente a che l'operazione si Controparte_1
eseguisse in modo unitario e collegato tra i due promissari venditori al fine di assicurare al promissario acquirente l'esclusività della proprietà. Si è vero non ero procuratore della signora
alla data della promessa di vendita del 21.08.2006”. Controparte_3
Tali dichiarazioni , tuttavia, dimostrano che il promissario acquirente aveva interesse ad acquistare l'intero fabbricato e che , pertanto, stante l'assenza di potere rappresentativo in capo a
, la scelta di stipulare una scrittura privata direttamente con la per il CP_2 CP_3 trasferimento della quota di proprietà di esclusiva spettanza di quest'ultima si era resa necessaria al fine di consentire la realizzazione dello scopo pratico perseguito dal predetto CP_1
A tale dato certo, però, non si affianca alcuna altra emergenza volta a dimostrare la comunanza di tale scopo in capo anche ai promittenti venditori né, tantomeno, la presenza del nesso teleologico tra i due contratti , ossia della “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati.
Nessuna risultanza probatoria consente, infatti, di affermare che all'interesse dello CP_1 corrispondesse l' obiettivo dei promittenti venditori di cedere l'intero fabbricato e non , invece, le singole porzioni di cui ciascuno di essi era proprietario e nessuna clausola contrattuale dimostra l'interdipendenza delle obbligazioni assunte .
Giova, sotto tale profilo, osservare che neanche il prezzo era stato convenuto in maniera unitaria, bensì nell'importo di euro 100.000 in favore di ciascuno dei promittenti venditori, .
Del resto, lo stesso pur ribadendo, anche in questa sede, la sussistenza del dedotto CP_1 collegamento, non ha individuato - al di là del riferimento a tutto ed intero il fabbricato – la presenza di più significativi elementi, atti ad individuare lo scopo unitario comune e, soprattutto, la finalizzazione dei due contratti alla realizzazione di un fine ulteriore, che non fosse realizzabile attraverso la stipula di due autonomi contratti, ancorchè contestuali.
Non solo il preteso scopo comune delle parti di addivenire ad una cessione in blocco delle quote di proprietà da cui era formato l'immobile oggetto dei contratti non traspare dal contenuto testuale delle scritture private ma, peraltro, neanche è provato – ed ancor prima allegato - che le singole porzioni non fossero suscettibili di vendite separate ed autonome, così che solo il meccanismo del collegamento potesse realizzarne il trasferimento.
In assenza del collegamento negoziale, deve escludersi che la vicenda risolutiva, che ha interessato il preliminare dell'11.06.2007, stipulato tra lo e la , si sia riverberata sull'altro CP_1 CP_3
contratto del 21.08.2006.
Esso, pertanto, è rimasta valido ed efficace nel rapporto tra lo e lo , non potendo CP_1 Pt_1
ritenersi privo di causa.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata dallo nel giudizio n. 20042/08 R.G. volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento CP_1
del promittente venditore della scrittura del 21.08.2006; domanda, questa, che il primo decidente ha accolto in base al ritenuto collegamento negoziale.
Resta, allora, da esaminare la domanda di risoluzione della medesima scrittura per fatto e colpa del promissario acquirente, formulata dallo nel giudizio n.20049/08 R.G. e che il Tribunale Pt_1 ha rigettato in conseguenza dell'accoglimento della contrapposta domanda avanzata nei confronti del predetto dallo e che è stata riproposta in questa sede. CP_1
Vale rammentare che, in materia di inadempimento contrattuale e con particolare riferimento alla regola di riparto dell'onere probatorio, è ormai consolidato il principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella specie, alla stregua delle risultanze fin qui esaminate, deve ritenersi assolto l'onere gravante sullo in ordine all'esistenza del titolo ed all'allegazione dell'inadempimento, mentre alle Pt_1
medesime conclusioni non può pervenirsi quanto alla posizione dello che nulla ha CP_1 dimostrato ed, ancor prima , allegato circa il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Peraltro, il predetto appellato neanche ha riproposto, in questa sede, la questione della contrarietà
a buona fede e correttezza del comportamento dello . Pt_1
Giova, in proposito, osservare che, secondo quanto emerge dagli atti di causa, quest'ultimo sin dal
2005 era a conoscenza della pendenza della lite tra la e avente ad oggetto CP_3 CP_8 lo stesso immobile promesso in vendita con il preliminare dell'11.06.2007, essendo intervenuto nel relativo giudizio.
Tuttavia, lo , benchè a conoscenza della detta circostanza, che creava un evidente ostacolo Pt_1 alla effettiva realizzazione dell'interesse perseguito dallo di cui – come riferito dal - CP_1 CP_4
era ben consapevole , ha sottoscritto senza remora alcuna la promessa di vendita.
Tale condotta, tenuta da chi era ben consapevole del rischio – eccedente il limite accettabile da un contraente di normale diligenza - cui andava incontro il promissario acquirente nella realizzazione del proprio obiettivo, risulta evidentemente contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione.
Esso impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.
Senonchè, tale questione, che pure avrebbe potuto orientare la Corte nella decisione in merito alla domanda di risoluzione della promessa di vendita per fatto e colpa dello non risulta CP_1
riproposta dal predetto appellato.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a insistere sulla conferma della sentenza impugnata in considerazione del dedotto collegamento negoziale tra le due scritture e nel conseguente coinvolgimento della scrittura del 21.08.2006 nelle vicende risolutive relative alla scrittura privata tra lo e la . CP_1 CP_3
Ne consegue che , in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la risoluzione della scrittura del 21.08.2006 per inadempimento del promissario acquirente .
E poiché la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. 28381/2017), va confermata la condanna dello Pt_1 alla restituzione in favore dello dell'importo di euro 22.500,00, dal medesimo versata a CP_1
titolo di acconto sul prezzo di vendita, maggiorata dagli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Resta, a questo punto, da esaminare la domanda risarcitoria , riproposta dall'appellante, che quantifica l'importo dovutogli in euro 37. 500,00 , pari alla differenza tra il prezzo convenuto con lo ( euro 100.000,00 ) e quello, invece, percepito a seguito della vendita dell'immobile a CP_1
terzi ( euro 40.000,00), detratti gli acconti versati dal predetto promissario acquirente ( euro
22.500,00).
Essa è infondata e, pertanto, va rigettata.
Si rileva, anzitutto, che – in tema di preliminare di vendita immobiliare – al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente – anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso –, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova (ex ultimis Cass. n. 8909/2025; Cass. n. 13792
/2017; Cass. N. 4713/2016).
Tale danno deve essere quantificato in base al cd. deprezzamento del bene, ossia alla differenza tra il prezzo convenuto nel preliminare ed il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo (Cass. n. 34073/2022; Cass, n. 26042/2020).
Nel caso in esame, lo , però, non ha chiesto il risarcimento del danno da incommerciabilità Pt_1
del bene in vigenza del preliminare risolto, che va parametrato al deprezzamento del bene , quanto, piuttosto, di quello derivante dalla differenza tra il prezzo concordato nel detto atto e quello conseguito in sede di vendita del fabbricato alla società Le due SI s.r.l . .
Non vi è, però, alcuna prova che tale differenza sia immediata e diretta conseguenza dell'inadempimento ascritto allo , dato che il minor prezzo conseguito non è indicativo del CP_1 minore valore commerciale dell'immobile.
In difetto assoluto di allegazione e prova, la domanda deve essere rigettata.
§
E' infondato il secondo motivo di gravame, benchè il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata meriti di essere rivisitato ed integrato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'accoglimento delle domande formulate dallo CP_1 comportasse il rigetto anche di quelle avanzate dallo nei confronti di quest'ultimo nel Pt_1 giudizio riunito.
Ora, anche ammessa la correttezza dell'applicazione del principio secondo cui, atteso il riconosciuto collegamento negoziale tra i due contratti, le vicende dell'uno non potevano che coinvolgere anche l'altro, tuttavia, il giudice di prime cure, pur muovendo da tale premessa, avrebbe potuto ritenere assorbite solo le contrapposte domande avanzate dallo nei confronti Pt_1 dello volte ad ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa di quest'ultimo e il CP_1
risarcimento dei danni asseritamente patiti, ma non certo quella avanzata, in via subordinata, nei confronti della e del CP_3 CP_4
Tale domanda meritava, infatti, specifica disamina, non potendo ritenersi che, per effetto dell'accoglimento delle domande dello la relativa decisione fosse divenuta superflua o che CP_1
essa dovesse ritenersi implicitamente rigettata.
Nondimeno , la domanda deve ritenersi infondata.
Ed infatti, come comprovato dalle risultanze processuali sopra esaminate , lo reso edotto CP_1 in data 02.03.2007 dall'avv. Alfio Ziino della pendenza di un giudizio avente ad oggetto le quote di proprietà della , in data 09.03.2007, aveva comunicato alle parti la propria intenzione di CP_3
recedere dalla promessa di vendita del 21.08.2006.
A fronte di un comportamento evidentemente scorretto della , che aveva taciuto una CP_3 circostanza compromissiva dell'effettivo conseguimento della proprietà dell'intero fabbricato, lo ha formalizzato la risoluzione del preliminare avvenuto con la predetta Controparte_1 promittente che ha, per l'effetto, accettato in via transattiva-risolutiva la risoluzione del predetto accordo.
Dagli atti emerge, altresì, che solo lo ignorasse la pendenza di tale giudizio, atteso che, CP_1 come già detto, era a conoscenza della circostanza sin dall'atto del suo intervento Parte_1
nel giudizio vertente tra la ed il . CP_3 Per_1
Tali dati, unitariamente considerati , dimostrano pacificamente come i promittenti venditori fossero entrambi al corrente della pendenza de qua e che, pertanto, avessero stipulato la promessa di vendita di che trattasi, accettando il rischio che la stessa non potesse concretizzarsi in una vendita definitiva.
Ne discende che nessuna pretesa risarcitoria può avanzare lo nei confronti della e, Pt_1 CP_3
oggi, del suo erede, non potendo dolersi del silenzio serbato su una circostanza di cui egli era perfettamente a conoscenza.
Peraltro, la domanda risarcitoria appare priva di supporto probatorio , non avendo lo assolto Pt_1 l'onere probatorio previsto nel caso di specie, dimostrando l'entità e l'effettiva sussistenza del danno rispetto al quale pretende il risarcimento.
§
Il terzo motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono.
Va premesso che il Giudice di prime cure, tenuto conto della riunione dei due giudizi, ha correttamente compiuto una regolamentazione delle spese di lite, modulando la refusione delle stesse in ragione delle diverse posizioni processuali rivestite dalle singole parti costituite.
Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (Cass.n. 27295/2022).
Tale principio vale anche per il presente grado, sicchè le spese devono essere liquidate distintamente , tenuto conto dell'esito complessivo di ciascun giudizio.
Ne consegue che, in applicazione del principio di soccombenza , nel giudizio più risalente R.G.
20042/08, avuto riguardo al rigetto della domanda di risoluzione del contratto del 21.08.2006 avanzata dallo nei confronti dello , il primo va condannato al pagamento della spese CP_1 Pt_1
nei confronti del secondo in relazione al doppio grado.
Con riferimento, invece, alle domande formulate da nel giudizio di successiva Parte_1
istaurazione recante R.G. 20049/08, avuto riguardo all'accoglimento della domanda di risoluzione in uno al rigetto di quella risarcitoria, le spese vanno compensate nella misura di 2/3 con condanna dello al pagamento della residua quota sempre in relazione al doppio grado. CP_1
Resta da esaminare la censura relativa alla regolamentazione delle spese di lite concernenti il rapporto tra l'attore ed il nell'ambito del giudizio n. 20049/2008 R.G., che il decidente Pt_1 CP_4
ha ritenuto di compensare nella misura di 1/3, tenuto conto , per un verso, dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del per altro verso, del rigetto della CP_4
domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dal medesimo avanzata.
Ritiene la Corte che siffatto regime resista alle censure dell'appellante, nei cui confronti si rivela benevolo, atteso che il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non genera la soccombenza del a fronte della quale il primo decidente ha disposto la compensazione parziale delle CP_4 spese.
Né, tantomeno, il comportamento “millantatorio” della predetta parte, che ha agito nella veste di procuratore della , pur senza essere investito di alcun potere rappresentativo, può rilevare CP_3
ai fini della regolamentazione delle spese.
Ciò in quanto tale condotta, benchè antigiuridica, non ha provocato la necessità del processo, che da essa prescinde, ricollegandosi , piuttosto, alla condotta reticente dei promittenti venditori, che hanno taciuto alla controparte l'esistenza della pendenza che poteva precludere il conseguimento dello scopo dell'operazione economica programmata.
Quanto alle spese del presente grado, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dallo nei Pt_1 confronti del in uno al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_4 CP_4
giustifica la compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile -complessità bassa) ed alle questioni giuridiche trattate, le spese si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al
D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”)
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, anche quanto al presente grado deve tenersi conto della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023), così come da notula depositata in atti dallo Tuttavia, la CP_1 ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
784/22 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1219/2022, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma delle stessa, che conferma nel resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di risoluzione del preliminare di vendita stipulato in data 21.08.2006 avanzata da nei confronti di Controparte_1 [...]
(nel giudizio n. 20042/08 RG) ed, in accoglimento della contrapposta domanda Pt_1 avanzata da quest'ultimo (nel giudizio n. 20049/08 R.G.) , dichiara risolta la medesima scrittura per inadempimento del predetto;
CP_1
- rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- quanto al giudizio n. 20042/08 R.G. condanna al pagamento nei confronti Controparte_1
dello delle spese di lite , che liquida , quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 Pt_1
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per quella introduttiva;
€ 1.806,00 per quella di trattazione ed € 2.905,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, quanto al grado di appello in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed €
3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- quanto al giudizio n. 20049/08 R.G. dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e,
per letto condanna al pagamento nei confronti dello della residua Controparte_1 Pt_1
quota che liquida , quanto al primo grado in complessivi € 2.538,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio;
€ 401,00 per quella introduttiva;
€ 602,00 per quella di trattazione ed € 968,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva, quanto al grado di appello;
in complessivi € 2.821,00 (di cui € 686,00 per la fase di studio;
€ 472,00 per quella introduttiva;
€ 507,00 per quella di trattazione ed € 1.156,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dichiara integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio nel rapporto tra
[...]
e . Pt_1 CP_4
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del
Processo Dott. Giovanni Iovine.