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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 52 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. JERKUNICA VICTOR VINKO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FRANCAVILLA ALFREDO
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._2 contumace
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“… in parziale riforma della sentenza n.3248/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Daniela Marina Villa, nel procedimento sub R.G. 47785/19, ... Nel merito in via principale : accogliere l'appello … ed in riforma della stessa, accertata e dichiarata la civile responsabilità concorsuale delle parti convenute-appellate per il sinistro per cui è causa, condannarLe in solido a risarcire alla parte appellante tutti i danni subiti … oltre spese mediche e medico-legali stragiudiziali, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con rimborso delle spese di CTU (€ 305,00) e CTP (€ 549,00), detratto quanto già percepito in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 1 Con vittoria di competenze legali per la fase stragiudiziale, oltre alle spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizio … da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario, detratto quanto già percepito in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Per l'art. 9 L. 488/99 s.s., il valore del procedimento è di € 1.100,00”
L'appellata onferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per violazione del termine di costituzione in giudizio dell'appellante, ex artt. 348 – 165 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza gravata;
in via principale di merito, rigettare l'appello ed, in ogni caso, confermare l'impugnata sentenza n. 3248/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
il tutto con vittoria di spese ...”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.5.2019, il si rivolse al giudice di pace di Milano Parte_1 esponendo che:
• in occasione di un sinistro stradale avvenuto in Milano il 18.9.2015, l'autovettura ALFA ROMEO 147 condotta dal proprietario (e assicurata presso la CP_2
aveva causato danni al motociclo con targa elvetica BMW GS 1150 condotto CP_1 dall'attore (ma di proprietà di assicurato presso Controparte_3 CP_4
) nonché lesioni personali al medesimo;
[...] Parte_1
• il aveva agito innanzi al giudice di pace di Milano per vedersi risarcire il danno CP_3 al motociclo, e con sentenza 9142/2018, ormai irrevocabile, il giudice di pace aveva dichiarato la pari presunta responsabilità dei due conducenti, ex a. 2054/2 cc;
• l'attore intendeva quindi ottenere, ex a. 148 CAP, il risarcimento dei danni Parte_1 da lui riportati, cioè quelli patrimoniali (€ 1.119,44 per spese mediche) e quelli non patrimoniali (quantificati al punto 12 a pag. 3 della citazione in discorso nell'importo di € 32.549,40, considerato che i postumi permanenti del 10% incidevano sulla capacità lavorativa specifica, poiché il volgeva mansioni di barista), dedotto Parte_1
l'acconto di € 810,00 già versato dall'assicuratore convenuto. Tutto ciò premesso, concluse chiedendo che il giudice di pace, accertato il grado di responsabilità concorsuale dei due conducenti, condannasse i convenuti a “risarcire alla parte attrice tutti i danni subiti alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, esistenziali e morali, quindi anche del danno non patrimoniale diverso dal biologico nella misura che riterrà di giustizia, oltre alle spese mediche, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo entro la competenza per valore del giudice adito”, oltre alle spese per la fase stragiudiziale (€ 1.890), a quelle per la negoziazione (€ 420) e a quelle di lite. Non è inutile sottolineare che a pag. 6 dell'atto di citazione l'attore dichiarò che -ai fini dell'a. 9 della legge 488/1999- il valore della causa era di € 12.000,00.
La convenuta soc. si costituì innanzi al giudice di pace con comparsa datata 2.9.2019 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 2 osservando che:
• non intendeva contestare la pari responsabilità dei due conducenti, alla luce della sentenza 9142/2018;
• contestava invece la misura del risarcimento domandato per danno biologico e spese mediche, osservando fra l'altro che il proprio fiduciario aveva accertato la mancanza di postumi permanenti;
• contestava anche le spese per assistenza stragiudiziale. La convenuta perciò concluse chiedendo che, accertata la congruità dell'importo di € 810,00 (già versato all'attore), la domanda fosse respinta o, in subordine, accolta nei limiti del danno accertato.
In corso di causa, dopo l'assegnazione dei termini ex a. 320 cpc, fu espletata consulenza medico legale sicché il CTU incaricato, dottore nella relazione depositata il giorno 11 Per_1 giugno 2021 (oltre cinque anni dopo il sinistro) concluse osservando che:
• a seguito del sinistro, il iportò frattura della seconda, terza, quarta e quinta costa destra nonché Parte_1 lussazione acromion-claveare destra, la quale ultima rese necessario intervento chirurgico di riduzione cruenta con ricovero dal 14.2.2017 al 15.2.2017
• ciò determinò inabilità temporanea assoluta di due giorni, e temporanea di 75 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%;
• tenendo conto della letteratura citata (a pag. 9 della relazione), stimò i postumi permanenti in tredici o quattordici punti percentuali (cioè in misura persino maggiore di quanto stimato dal consulente di parte , NdE), ritenendo Persona_2 segnatamente (in replica alle osservazioni del CTP della convenuta, dottoressa ) che la menomazione della Per_3 spalla in arto dominante “già da sola configura una macro-permanente”;
• indicò come congrue e pertinenti le seguenti spese fatturate: € 122,00 per visita ortopedica, € 51,30 per radiografia, € 250,00 per visita ortopedica, € 60,00 per ecografia, € 162,00 per visita neurologica, € 22,14 per scontrino farmaceutico, €
66,00 per TC e così in totale € 733,44; menzionò poi le spese di € 20,00 per “allestimento fascicolo” e rilascio documentazione Humanitas e di € 366,00 per relazione medico legale di parte.
Dopo aver anche convocato il CTU per chiarimenti, con provvedimento depositato il 9.6.2021 il giudice di pace liquidò al CTU il compenso di € 500 per onorario, oltre € 110 per IVA, e così in totale € 610,00 e all'esito del giudizio di primo grado, sulle conclusioni rassegnate all'udienza 25.1.2022 (che per l'attore comprendevano la richiesta di rimborso delle spese -oltre che di CTU, anche- di CTP per € 549,00), con sentenza 3248/2022 pubblicata in data 11.5.2022 il giudice di pace di Milano (dottoressa VILLA), osservò che:
<< … l'attore conveniva in giudizio c il sig. per sentirli condannare,in solido, al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 18.09.2015 ad ore 21:35 circa in Milano. Riportava l'attore che in merito alla dinamica del sinistro era già stata pronunciata sentenza da questo medesimo Ufficio del Giudice di Pace n. 9142/2018 ,con cui era stato accertato il paritario concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro e che la compagnia convenuta aveva corrisposto l'importo di Euro 810,00# ,a titolo di offerta, che veniva trattenuto in acconto sul maggior dovuto. Si costituiva in giudizio ontestando il solo quantum, ritenendo le somme già corrisposte Controparte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 3 esaustive del risarcimento spettante all'attore e chiedendo pertanto il rigetto della domanda avversaria.
... Non essendovi contestazione in merito alla paritetica responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, oggetto di decisione dovrà essere esclusivamente la determinazione e quantificazione del danno riportato dall'attore Sul punto ritiene lo scrivente di aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente medico legale d'ufficio, non ravvisandosi alcun valido motivo di censura delle stesse, considerato anche il riscontro fornito alle osservazioni formulate dal CTU di parte convenuta. Ciò esposto, alla luce delle conclusioni del dott. Lorenzo Tagliabile, il danno riportato dal sig. deve Parte_2 essere così quantificato: danno biologico 13,5%: Euro 28.191,50#, ITT giorni 2: Euro 198,00#, ITP 75gg al 75%: Euro 5.568,75* ITP 30gg al 50%: Euro 1.485,00* e ITP 30gg al 25%: Euro 742,50#. Come rilevato dal CTU le conseguenze del sinistro hanno comportato per l'attore una condizione di maggior usura che va liquidata con l'aumento per sofferenza soggettiva in misura del 30% del danno biologico per un imporro di Euro 8.457,45#. Vengono riconosciute come congrue e pertinenti spese sostenute per diagnosi e cure per un ammontare di Euro 733,44# oltre Euro 366,O0# per la visita medico legale di parte ed Euro 20,00# per spese di formazione del fascicolo. In mancanza di adeguata prova sul punto, non si ritiene di dover liquidare nessuna ulteriore voce di danno non patrimoniale invocata dall'attore. Il danno riportato dall'attore in conseguenza del sinistro ammonta quindi complessivamente ad Euro 45,762,64#, a cui vanno detratti Euro 810,00# già percepiti dall'attore, per un totale di Euro 44.952,64#. Alla luce dell'acclarata e non contestata paritetica responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, la somma da liquidarsi in favore del sig. ammonterebbe ad Euro 22.476,32#. Parte_1 Considerato che detto importo supera la competenza per valore dello scrivente Giudice e rilevato che parte attrice nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione ha contenuto l'importo della domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, ritiene lo scrivente Giudicante di dover contenere la pronuncia nei limiti della propria competenza per valore. Le spese di lite seguono la socc come in dispositivo, mentre le spese di CTU vengono definitivamente liquidate a carico di >>. Controparte_1
Respinta implicitamente l'inconferente “eccezione [di] intervenuto difetto di competenza per valore” (sollevata dallo stesso attore all'udienza di p.c. del 25.1.2022, eccezione che evidentemente non considerava che proprio l'attore, a pag. 5 della citazione, aveva chiesto la condanna “entro la competenza per valore del Giudice adito”) il giudice di pace infine così decise:
ccoglie la domanda del sig. ND e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 20.000.00# oltre a rivalutazione e interessi CP_2 legali dal dovuto al saldo effettivo. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali che vengono liquidate in Euro 1.990,00# per compensi ed Euro 237,00 per spese esenti, oltre a 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Pone le spese del CTU definitivamente a carico di >>. Controparte_1
Contro tale sentenza (che, sulla scorta di una consulenza di parte la quale aumenta della metà il danno da postumi permanenti rispetto a quello stimato all'attore dal suo stesso consulente di parte, accoglie la pretesa attorea per un importo pressoché doppio rispetto al valore della causa dichiarato dallo stesso attore), con atto datato 12.12.2022 propone “gravame parziale” il Parte_1 lamentando unicamente il “mancato rimborso spese CTP” e il “mancato rimborso delle spese legali stragiudiziali”.
L'appellata i è costituita regolarmente in data 17.4.2023 e ha osservato che: CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 4 • l'appello è improcedibile per violazione dell'art. 348/1 cpc, per mancata tempestiva costituzione dell'appellante, poiché costui, dopo aver notificato la citazione in appello mediante PEC consegnata il 12 dicembre 2022, si era costituito in giudizio soltanto il 2 gennaio 2023, dunque oltre il termine di dieci giorni;
• quanto al merito, le censure sollevate dall'appellante (secondo cui il giudice di pace non aveva liquidato in suo favore le poste risarcitorie di danno emergente, relative alle spese per consulente di parte e per spese stragiudiziali) sono infondate, poiché il giudice di pace,
“valutato il complessivo pregiudizio in € 44.952,64 e la paritetica responsabilità dei protagonisti del sinistro stradale (già definitivamente accertata dalla precedente e diversa sentenza n. 9142/2018, passata in giudicato), aveva “cristallizzato” il danno in € 22.476,32. Considerato il limite di competenza per valore del Giudice di Pace medesimo (ratione temporis applicabile) in relazione alle azioni di risarcimento dei danni da sinistro stradale, nella misura massima di € 20.000,00, quest'ultimo non aveva potuto fare altro che circoscrivere la condanna a tale importo”;
• “le cose non sarebbero potute cambiare se il GDP avesse riconosciuto il risarcimento relativamente alle poste di danno emergente rivendicate in questa sede, ovvero spese di CTP e spese legali stragiudiziali, risultando il predetto importo (€ 20.000,00) comunque invalicabile”. La società appellata conclude quindi chiedendo in via preliminare che l'appello sia dichiarato improcedibile e, nel merito, respinto con conferma della sentenza n° 3248/2022.
Con ordinanza 5.6.2023 veniva assegnato all'appellante termine per provare la regolare notifica al
. CP_2
All'udienza del 2.2.2024, dichiarata la contumacia dell'appellato , veniva disposto rinvio CP_2 per precisare le conclusioni, che le parti rassegnavano con note scritte del 12.7.2024 come in epigrafe trascritte. Scaduti il 4.11.2024 i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
L'eccezione sollevata con cui l'assicuratore prospetta ex a. 348/1 cpc l'improcedibilità dell'appello è infondata: dal fascicolo telematico infatti emerge che l'appellante si costituì tempestivamente il 22.12.2022. L'iscrizione a ruolo risulta dunque datata 2.1.2023 sol perché fu elaborata dalla Cancelleria in tale data, come del resto è confermato dalla scansione della stampa dei messaggi di PEC di accettazione del deposito, i quali (pur essendo stati prodotti dall'appellante in tale irrituale forma anziché nel prescritto formato EML o MSG) non sono stati contestati dall'appellata.
Nel merito, quanto al mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale, è sufficiente osservare che tali esborsi costituiscono un danno emergente, in quanto rappresentano i costi sostenuti per attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa. Da ciò discende anzitutto che il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 5 loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e inoltre che, malgrado la loro liquidazione debba avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, tali spese hanno tuttavia natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24481 del 4/11/2020; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 16990 del 10/7/2017; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 2644 del 2/2/2018; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15265 del 30/5/2023; Cass. Sez. 3, sentenza n. 37477 del 22/12/2022; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 14444 del 26/5/2021; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 6422 del 13/3/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/1/2010). Pertanto, diversamente da quanto opina l'appellante, le spese per l'assistenza stragiudiziale non soggiacciono alle disposizioni che regolano la rifusione delle spese giudiziali, bensì concorrono a determinare il valore della domanda. Inconferente, d'altra parte, è il richiamo (in conclusionale, a pag. 10) alla sentenza Cass. Sez. 2, sentenza n. 26592 del 17/12/2009, da cui si ricava solo il principio che, ai fini della determinazione del valore della domanda, non si deve tener conto delle spese occorse per dattilografia, copie fotostatiche, studio, consultazioni e simili, sostenute prima del processo e ai fini della sua instaurazione.
La sentenza del giudice di pace va dunque confermata anzitutto quanto al rigetto della domanda di ulteriori importi pretesi a titolo di rifusione delle spese stragiudiziali (incluse quelle pel parere medico legale del 2016), posto che all'attore fu già riconosciuto l'importo massimo corrispondente alla competenza per valore del giudice di pace, in ciò assorbito il vago riferimento a “rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”, accessori ai quali il tuttavia ha Parte_1 evidentemente diritto (al più) dalla data della sentenza e non certo anteriormente a essa, giacché il capitale oggetto di condanna già esaurisce interamente la competenza del giudice di pace, alla quale l'attore aveva espressamente dichiarato di voler limitare la sua domanda.
Passando alla richiesta di rifusione delle spese del consulente di parte dottore si Persona_2 deve osservare che la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica sicché la relativa spesa rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che non ricorrano motivi per escluderle dalla ripetizione, ex a. 92/2 cpc, laddove esse appaiano eccessive o superflue, come del resto emerge dall'orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 3/1/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/2/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/6/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/6/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4123 del 12/9/1978. Va inoltre ricordato il principio secondo cui il soccombente non può essere condannato a pagare le spese del consulente tecnico di parte qualora manchi la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente per dimostrare il pagamento (così, per esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 6/7/2022).
Nel caso di specie, l'appellante già in primo grado ha documentato d'aver pagato al suo consulente di parte, dottore l'importo di € 366,00 come da “fattura/ric. sanitaria” n° 426 del Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 6 27.5.2016 (pag. 41 delle 217 di cui è costituito il PDF contenente il coacervo di documenti prodotti a corredo dell'atto di appello), relativamente al parere medico legale in pari data (pagg. 46, 47 e 48) che nella sua terza e ultima pagina conclude come segue:
<< la quantificazione dei sopra menzionati postumi può essere così espressa ai fini del risarcimento:
- invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 35 (trentacinque);
- invalidità temporanea relativa al 50%, giorni 30 (trenta);
- invalidità temporanea relativa al 25%, giorni 30 (trenta);
- riduzione permanente della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 10% (dieci per cento) con eguale incidenza menomativa sulla capacità lavorativa specifica di commerciante/barista >>
Non si può trascurare però il fatto che nella perizia di parte in discorso, datata 23 maggio 2016, il dottore dichiarò univocamente: “L'insieme menomante sopra descritto, può Persona_2 essere considerato come stabilizzato e non suscettibile di ulteriore miglioramento: lo stesso appare incidere negativamente nell'espletamento della propria [sic] attività lavorativa di commerciante (barista), relativamente alle mansioni richiedenti sollevamento di gravi”.
Ciò malgrado, a distanza di oltre tre anni da quella prima valutazione lo stesso medico compose poi una seconda relazione di parte, datata 27.11.2019 (pagg. 160, 161 e 162 del menzionato coacervo di produzioni a corredo dell'atto d'appello) e anch'essa di tre pagine, che:
• nella prima pagina e nelle prime due righe della seconda pagina (cioè nelle sezioni
“anamnesi remota” e “anamnesi prossima”) è identica al parere del 2016;
• nella seconda pagina, aggiunge il riferimento al ricovero del presso Parte_1
l'istituto HUMANITAS dal 14 febbraio 2017 al 15 febbraio 2017 e riporta il parere del neurologo datato 6 marzo 2019;
• nella terza pagina, contiene la sezione “discussione medico legale” esattamente identica a quella del 2016, salvo che per l'aggiunta dell'inciso “nonostante la stabilizzazione chirurgica articolare avvenuta”;
• sempre nella terza e ultima pagina, differisce dal parere del 2016 solo per l'aggiunta di DUE giorni di inabilità temporanea assoluta e alcuni giorni di inabilità temporanea parziale, mentre i postumi permanenti sono confermati in DIECI punti percentuali, e più precisamente concludeva così:
<< la quantificazione dei sopra menzionati postumi può essere così espressa ai fini del
risarcimento:
- invalidità temporanea assoluta, giorni 2 (due);
- invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 80 (ottanta);
- invalidità temporanea relativa al 50%, giorni 30 (trenta);
- invalidità temporanea relativa al 25%, giorni 30 (trenta);
- riduzione permanente della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 10%
(dieci per cento) con eguale incidenza menomativa sulla capacità lavorativa specifica di commerciante/barista >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 7 Per tale seconda relazione il suddetto consulente di parte rilasciò all'appellante la fattura di cortesia n° 653 del 7.11.2019, del complessivo importo di € 549,00. Questa seconda relazione non dà conto che il perito di parte abbia sottoposto l'appellante a nuova visita, e la CTU 21.5.2021 a firma del dottore neppure accenna al fatto che il perito di parte del vesse Per_1 Parte_1 personalmente partecipato alle operazioni peritali del consulente d'ufficio: a pag. 2 della relazione il CTU dichiara infatti che alle operazioni del giorno 8.4.2021 era presente soltanto il periziando, mentre a pag. 7 il CTU dichiara genericamente di avere “sentito” i consulenti di parte.
Va qui constatato che la valutazione del consulente d'ufficio (che risulta essere davvero generosa tenendo conto dei comuni barèmes riguardanti la frattura di coste, come si rileva a pag. 12 della CTU 3.6.2021 ove è riportata tale specifica contestazione formulata dalla dottoressa , Per_3 consulente della società convenuta) è giunta ad aumentare di quasi la metà la stima del consulente di parte dell'attore in tema di postumi permanenti, limitandosi a limare il periodo dell'inabilità temporanea parziale ma soltanto per l'inabilità parziale al 75% (che il CTU indicò in settantacinque giorni, contro gli ottanta stimati dal consulente di parte).
Tali considerazioni portano a ritenere del tutto superflua la seconda prestazione del consulente di parte, che di fatto non risulta aver esplicato particolare influenza sulle stime finali del CTU, che (per quanto riguarda l'aumento dell'inabilità temporanea) ben si sarebbero potute fondare sulla semplice lettura della documentazione sanitaria del ricovero e intervento del febbraio 2017, mentre quanto ai postumi permanenti la seconda relazione di parte nulla ha aggiunto alla prima (il costo della quale ultima, per le ragioni già illustrate, concorre alla determinazione del danno risarcibile e dunque trova già compenso nel capitale oggetto di condanna per il limite di competenza per valore del giudice di pace).
A norma dell'a. 92 cpc, pertanto, le spese relative alla partecipazione del consulente di parte del
[...] alle operazioni peritali del CTU (che, incidentalmente, nella relazione datata 3.6.2021 Pt_1 neppure riporta in cosa sia consistito il concreto contributo del consulente di parte del
[...]
atteso che il CTU si limita a indicarne il nome a pag. 1 della relazione finale, senza Pt_1 più dare atto della sua partecipazione o di sue osservazioni) devono essere interamente compensate in quanto superflue. La pretesa svolta a questo proposito dall'appellante, del resto, appare infondata anche perché la cifra richiesta risulta comunque eccessiva: per compensare anche la seconda relazione sostanzialmente identica alla prima, infatti, risultava ampiamente sufficiente il compenso già quietanzato colla sopra ricordata “fattura/ric. sanitaria” n° 426 del 27.5.2016, mentre l'ulteriore importo (pressoché doppio) richiesto per il secondo parere, esposto nella già citata fattura di cortesia n° 653 del 7.11.2019, si appalesa esorbitante anche alla luce della sostanziale identità della parte argomentativa delle due relazioni di parte.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente intera conferma della sentenza n° 3248/2022.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 8 Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in misura fra i parametri medi e quelli massimi, considerando anche l'importo conseguito dall'attore in primo grado, ampiamente superiore al valore della controversia da lui stesso dichiarato (sia pure con le diverse contraddizioni ravvisabili sia nell'esposizione della citazione in primo grado, sia nell'inconferente eccezione di incompetenza per valore sollevata dallo stesso attore all'udienza 25.1.2022 innanzi al giudice di pace).
Dev'essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma interamente la sentenza n° 3248/2022 emessa dal giudice di pace di MILANO e pubblicata il giorno 11 maggio 2022;
3. condanna l'appellante a rifondere all'appellata soc. Parte_1 [...] le spese processuali di questo grado, che liquida in € 2.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.
Così deciso il giorno 5 novembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 9
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 52 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. JERKUNICA VICTOR VINKO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FRANCAVILLA ALFREDO
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._2 contumace
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“… in parziale riforma della sentenza n.3248/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Daniela Marina Villa, nel procedimento sub R.G. 47785/19, ... Nel merito in via principale : accogliere l'appello … ed in riforma della stessa, accertata e dichiarata la civile responsabilità concorsuale delle parti convenute-appellate per il sinistro per cui è causa, condannarLe in solido a risarcire alla parte appellante tutti i danni subiti … oltre spese mediche e medico-legali stragiudiziali, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con rimborso delle spese di CTU (€ 305,00) e CTP (€ 549,00), detratto quanto già percepito in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 1 Con vittoria di competenze legali per la fase stragiudiziale, oltre alle spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizio … da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario, detratto quanto già percepito in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Per l'art. 9 L. 488/99 s.s., il valore del procedimento è di € 1.100,00”
L'appellata onferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'appello, per violazione del termine di costituzione in giudizio dell'appellante, ex artt. 348 – 165 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza gravata;
in via principale di merito, rigettare l'appello ed, in ogni caso, confermare l'impugnata sentenza n. 3248/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
il tutto con vittoria di spese ...”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 22.5.2019, il si rivolse al giudice di pace di Milano Parte_1 esponendo che:
• in occasione di un sinistro stradale avvenuto in Milano il 18.9.2015, l'autovettura ALFA ROMEO 147 condotta dal proprietario (e assicurata presso la CP_2
aveva causato danni al motociclo con targa elvetica BMW GS 1150 condotto CP_1 dall'attore (ma di proprietà di assicurato presso Controparte_3 CP_4
) nonché lesioni personali al medesimo;
[...] Parte_1
• il aveva agito innanzi al giudice di pace di Milano per vedersi risarcire il danno CP_3 al motociclo, e con sentenza 9142/2018, ormai irrevocabile, il giudice di pace aveva dichiarato la pari presunta responsabilità dei due conducenti, ex a. 2054/2 cc;
• l'attore intendeva quindi ottenere, ex a. 148 CAP, il risarcimento dei danni Parte_1 da lui riportati, cioè quelli patrimoniali (€ 1.119,44 per spese mediche) e quelli non patrimoniali (quantificati al punto 12 a pag. 3 della citazione in discorso nell'importo di € 32.549,40, considerato che i postumi permanenti del 10% incidevano sulla capacità lavorativa specifica, poiché il volgeva mansioni di barista), dedotto Parte_1
l'acconto di € 810,00 già versato dall'assicuratore convenuto. Tutto ciò premesso, concluse chiedendo che il giudice di pace, accertato il grado di responsabilità concorsuale dei due conducenti, condannasse i convenuti a “risarcire alla parte attrice tutti i danni subiti alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, esistenziali e morali, quindi anche del danno non patrimoniale diverso dal biologico nella misura che riterrà di giustizia, oltre alle spese mediche, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo entro la competenza per valore del giudice adito”, oltre alle spese per la fase stragiudiziale (€ 1.890), a quelle per la negoziazione (€ 420) e a quelle di lite. Non è inutile sottolineare che a pag. 6 dell'atto di citazione l'attore dichiarò che -ai fini dell'a. 9 della legge 488/1999- il valore della causa era di € 12.000,00.
La convenuta soc. si costituì innanzi al giudice di pace con comparsa datata 2.9.2019 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 2 osservando che:
• non intendeva contestare la pari responsabilità dei due conducenti, alla luce della sentenza 9142/2018;
• contestava invece la misura del risarcimento domandato per danno biologico e spese mediche, osservando fra l'altro che il proprio fiduciario aveva accertato la mancanza di postumi permanenti;
• contestava anche le spese per assistenza stragiudiziale. La convenuta perciò concluse chiedendo che, accertata la congruità dell'importo di € 810,00 (già versato all'attore), la domanda fosse respinta o, in subordine, accolta nei limiti del danno accertato.
In corso di causa, dopo l'assegnazione dei termini ex a. 320 cpc, fu espletata consulenza medico legale sicché il CTU incaricato, dottore nella relazione depositata il giorno 11 Per_1 giugno 2021 (oltre cinque anni dopo il sinistro) concluse osservando che:
• a seguito del sinistro, il iportò frattura della seconda, terza, quarta e quinta costa destra nonché Parte_1 lussazione acromion-claveare destra, la quale ultima rese necessario intervento chirurgico di riduzione cruenta con ricovero dal 14.2.2017 al 15.2.2017
• ciò determinò inabilità temporanea assoluta di due giorni, e temporanea di 75 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%;
• tenendo conto della letteratura citata (a pag. 9 della relazione), stimò i postumi permanenti in tredici o quattordici punti percentuali (cioè in misura persino maggiore di quanto stimato dal consulente di parte , NdE), ritenendo Persona_2 segnatamente (in replica alle osservazioni del CTP della convenuta, dottoressa ) che la menomazione della Per_3 spalla in arto dominante “già da sola configura una macro-permanente”;
• indicò come congrue e pertinenti le seguenti spese fatturate: € 122,00 per visita ortopedica, € 51,30 per radiografia, € 250,00 per visita ortopedica, € 60,00 per ecografia, € 162,00 per visita neurologica, € 22,14 per scontrino farmaceutico, €
66,00 per TC e così in totale € 733,44; menzionò poi le spese di € 20,00 per “allestimento fascicolo” e rilascio documentazione Humanitas e di € 366,00 per relazione medico legale di parte.
Dopo aver anche convocato il CTU per chiarimenti, con provvedimento depositato il 9.6.2021 il giudice di pace liquidò al CTU il compenso di € 500 per onorario, oltre € 110 per IVA, e così in totale € 610,00 e all'esito del giudizio di primo grado, sulle conclusioni rassegnate all'udienza 25.1.2022 (che per l'attore comprendevano la richiesta di rimborso delle spese -oltre che di CTU, anche- di CTP per € 549,00), con sentenza 3248/2022 pubblicata in data 11.5.2022 il giudice di pace di Milano (dottoressa VILLA), osservò che:
<< … l'attore conveniva in giudizio c il sig. per sentirli condannare,in solido, al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 18.09.2015 ad ore 21:35 circa in Milano. Riportava l'attore che in merito alla dinamica del sinistro era già stata pronunciata sentenza da questo medesimo Ufficio del Giudice di Pace n. 9142/2018 ,con cui era stato accertato il paritario concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro e che la compagnia convenuta aveva corrisposto l'importo di Euro 810,00# ,a titolo di offerta, che veniva trattenuto in acconto sul maggior dovuto. Si costituiva in giudizio ontestando il solo quantum, ritenendo le somme già corrisposte Controparte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 3 esaustive del risarcimento spettante all'attore e chiedendo pertanto il rigetto della domanda avversaria.
... Non essendovi contestazione in merito alla paritetica responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, oggetto di decisione dovrà essere esclusivamente la determinazione e quantificazione del danno riportato dall'attore Sul punto ritiene lo scrivente di aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente medico legale d'ufficio, non ravvisandosi alcun valido motivo di censura delle stesse, considerato anche il riscontro fornito alle osservazioni formulate dal CTU di parte convenuta. Ciò esposto, alla luce delle conclusioni del dott. Lorenzo Tagliabile, il danno riportato dal sig. deve Parte_2 essere così quantificato: danno biologico 13,5%: Euro 28.191,50#, ITT giorni 2: Euro 198,00#, ITP 75gg al 75%: Euro 5.568,75* ITP 30gg al 50%: Euro 1.485,00* e ITP 30gg al 25%: Euro 742,50#. Come rilevato dal CTU le conseguenze del sinistro hanno comportato per l'attore una condizione di maggior usura che va liquidata con l'aumento per sofferenza soggettiva in misura del 30% del danno biologico per un imporro di Euro 8.457,45#. Vengono riconosciute come congrue e pertinenti spese sostenute per diagnosi e cure per un ammontare di Euro 733,44# oltre Euro 366,O0# per la visita medico legale di parte ed Euro 20,00# per spese di formazione del fascicolo. In mancanza di adeguata prova sul punto, non si ritiene di dover liquidare nessuna ulteriore voce di danno non patrimoniale invocata dall'attore. Il danno riportato dall'attore in conseguenza del sinistro ammonta quindi complessivamente ad Euro 45,762,64#, a cui vanno detratti Euro 810,00# già percepiti dall'attore, per un totale di Euro 44.952,64#. Alla luce dell'acclarata e non contestata paritetica responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, la somma da liquidarsi in favore del sig. ammonterebbe ad Euro 22.476,32#. Parte_1 Considerato che detto importo supera la competenza per valore dello scrivente Giudice e rilevato che parte attrice nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione ha contenuto l'importo della domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, ritiene lo scrivente Giudicante di dover contenere la pronuncia nei limiti della propria competenza per valore. Le spese di lite seguono la socc come in dispositivo, mentre le spese di CTU vengono definitivamente liquidate a carico di >>. Controparte_1
Respinta implicitamente l'inconferente “eccezione [di] intervenuto difetto di competenza per valore” (sollevata dallo stesso attore all'udienza di p.c. del 25.1.2022, eccezione che evidentemente non considerava che proprio l'attore, a pag. 5 della citazione, aveva chiesto la condanna “entro la competenza per valore del Giudice adito”) il giudice di pace infine così decise:
ccoglie la domanda del sig. ND e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 20.000.00# oltre a rivalutazione e interessi CP_2 legali dal dovuto al saldo effettivo. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali che vengono liquidate in Euro 1.990,00# per compensi ed Euro 237,00 per spese esenti, oltre a 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Pone le spese del CTU definitivamente a carico di >>. Controparte_1
Contro tale sentenza (che, sulla scorta di una consulenza di parte la quale aumenta della metà il danno da postumi permanenti rispetto a quello stimato all'attore dal suo stesso consulente di parte, accoglie la pretesa attorea per un importo pressoché doppio rispetto al valore della causa dichiarato dallo stesso attore), con atto datato 12.12.2022 propone “gravame parziale” il Parte_1 lamentando unicamente il “mancato rimborso spese CTP” e il “mancato rimborso delle spese legali stragiudiziali”.
L'appellata i è costituita regolarmente in data 17.4.2023 e ha osservato che: CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 4 • l'appello è improcedibile per violazione dell'art. 348/1 cpc, per mancata tempestiva costituzione dell'appellante, poiché costui, dopo aver notificato la citazione in appello mediante PEC consegnata il 12 dicembre 2022, si era costituito in giudizio soltanto il 2 gennaio 2023, dunque oltre il termine di dieci giorni;
• quanto al merito, le censure sollevate dall'appellante (secondo cui il giudice di pace non aveva liquidato in suo favore le poste risarcitorie di danno emergente, relative alle spese per consulente di parte e per spese stragiudiziali) sono infondate, poiché il giudice di pace,
“valutato il complessivo pregiudizio in € 44.952,64 e la paritetica responsabilità dei protagonisti del sinistro stradale (già definitivamente accertata dalla precedente e diversa sentenza n. 9142/2018, passata in giudicato), aveva “cristallizzato” il danno in € 22.476,32. Considerato il limite di competenza per valore del Giudice di Pace medesimo (ratione temporis applicabile) in relazione alle azioni di risarcimento dei danni da sinistro stradale, nella misura massima di € 20.000,00, quest'ultimo non aveva potuto fare altro che circoscrivere la condanna a tale importo”;
• “le cose non sarebbero potute cambiare se il GDP avesse riconosciuto il risarcimento relativamente alle poste di danno emergente rivendicate in questa sede, ovvero spese di CTP e spese legali stragiudiziali, risultando il predetto importo (€ 20.000,00) comunque invalicabile”. La società appellata conclude quindi chiedendo in via preliminare che l'appello sia dichiarato improcedibile e, nel merito, respinto con conferma della sentenza n° 3248/2022.
Con ordinanza 5.6.2023 veniva assegnato all'appellante termine per provare la regolare notifica al
. CP_2
All'udienza del 2.2.2024, dichiarata la contumacia dell'appellato , veniva disposto rinvio CP_2 per precisare le conclusioni, che le parti rassegnavano con note scritte del 12.7.2024 come in epigrafe trascritte. Scaduti il 4.11.2024 i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
L'eccezione sollevata con cui l'assicuratore prospetta ex a. 348/1 cpc l'improcedibilità dell'appello è infondata: dal fascicolo telematico infatti emerge che l'appellante si costituì tempestivamente il 22.12.2022. L'iscrizione a ruolo risulta dunque datata 2.1.2023 sol perché fu elaborata dalla Cancelleria in tale data, come del resto è confermato dalla scansione della stampa dei messaggi di PEC di accettazione del deposito, i quali (pur essendo stati prodotti dall'appellante in tale irrituale forma anziché nel prescritto formato EML o MSG) non sono stati contestati dall'appellata.
Nel merito, quanto al mancato riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale, è sufficiente osservare che tali esborsi costituiscono un danno emergente, in quanto rappresentano i costi sostenuti per attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa. Da ciò discende anzitutto che il
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 5 loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e inoltre che, malgrado la loro liquidazione debba avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, tali spese hanno tuttavia natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24481 del 4/11/2020; Cass. Sez. Unite, sentenza n. 16990 del 10/7/2017; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 2644 del 2/2/2018; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15265 del 30/5/2023; Cass. Sez. 3, sentenza n. 37477 del 22/12/2022; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 14444 del 26/5/2021; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 6422 del 13/3/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/1/2010). Pertanto, diversamente da quanto opina l'appellante, le spese per l'assistenza stragiudiziale non soggiacciono alle disposizioni che regolano la rifusione delle spese giudiziali, bensì concorrono a determinare il valore della domanda. Inconferente, d'altra parte, è il richiamo (in conclusionale, a pag. 10) alla sentenza Cass. Sez. 2, sentenza n. 26592 del 17/12/2009, da cui si ricava solo il principio che, ai fini della determinazione del valore della domanda, non si deve tener conto delle spese occorse per dattilografia, copie fotostatiche, studio, consultazioni e simili, sostenute prima del processo e ai fini della sua instaurazione.
La sentenza del giudice di pace va dunque confermata anzitutto quanto al rigetto della domanda di ulteriori importi pretesi a titolo di rifusione delle spese stragiudiziali (incluse quelle pel parere medico legale del 2016), posto che all'attore fu già riconosciuto l'importo massimo corrispondente alla competenza per valore del giudice di pace, in ciò assorbito il vago riferimento a “rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”, accessori ai quali il tuttavia ha Parte_1 evidentemente diritto (al più) dalla data della sentenza e non certo anteriormente a essa, giacché il capitale oggetto di condanna già esaurisce interamente la competenza del giudice di pace, alla quale l'attore aveva espressamente dichiarato di voler limitare la sua domanda.
Passando alla richiesta di rifusione delle spese del consulente di parte dottore si Persona_2 deve osservare che la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica sicché la relativa spesa rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che non ricorrano motivi per escluderle dalla ripetizione, ex a. 92/2 cpc, laddove esse appaiano eccessive o superflue, come del resto emerge dall'orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 3/1/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/2/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/6/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 11/6/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4123 del 12/9/1978. Va inoltre ricordato il principio secondo cui il soccombente non può essere condannato a pagare le spese del consulente tecnico di parte qualora manchi la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente per dimostrare il pagamento (così, per esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 6/7/2022).
Nel caso di specie, l'appellante già in primo grado ha documentato d'aver pagato al suo consulente di parte, dottore l'importo di € 366,00 come da “fattura/ric. sanitaria” n° 426 del Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 6 27.5.2016 (pag. 41 delle 217 di cui è costituito il PDF contenente il coacervo di documenti prodotti a corredo dell'atto di appello), relativamente al parere medico legale in pari data (pagg. 46, 47 e 48) che nella sua terza e ultima pagina conclude come segue:
<< la quantificazione dei sopra menzionati postumi può essere così espressa ai fini del risarcimento:
- invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 35 (trentacinque);
- invalidità temporanea relativa al 50%, giorni 30 (trenta);
- invalidità temporanea relativa al 25%, giorni 30 (trenta);
- riduzione permanente della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 10% (dieci per cento) con eguale incidenza menomativa sulla capacità lavorativa specifica di commerciante/barista >>
Non si può trascurare però il fatto che nella perizia di parte in discorso, datata 23 maggio 2016, il dottore dichiarò univocamente: “L'insieme menomante sopra descritto, può Persona_2 essere considerato come stabilizzato e non suscettibile di ulteriore miglioramento: lo stesso appare incidere negativamente nell'espletamento della propria [sic] attività lavorativa di commerciante (barista), relativamente alle mansioni richiedenti sollevamento di gravi”.
Ciò malgrado, a distanza di oltre tre anni da quella prima valutazione lo stesso medico compose poi una seconda relazione di parte, datata 27.11.2019 (pagg. 160, 161 e 162 del menzionato coacervo di produzioni a corredo dell'atto d'appello) e anch'essa di tre pagine, che:
• nella prima pagina e nelle prime due righe della seconda pagina (cioè nelle sezioni
“anamnesi remota” e “anamnesi prossima”) è identica al parere del 2016;
• nella seconda pagina, aggiunge il riferimento al ricovero del presso Parte_1
l'istituto HUMANITAS dal 14 febbraio 2017 al 15 febbraio 2017 e riporta il parere del neurologo datato 6 marzo 2019;
• nella terza pagina, contiene la sezione “discussione medico legale” esattamente identica a quella del 2016, salvo che per l'aggiunta dell'inciso “nonostante la stabilizzazione chirurgica articolare avvenuta”;
• sempre nella terza e ultima pagina, differisce dal parere del 2016 solo per l'aggiunta di DUE giorni di inabilità temporanea assoluta e alcuni giorni di inabilità temporanea parziale, mentre i postumi permanenti sono confermati in DIECI punti percentuali, e più precisamente concludeva così:
<< la quantificazione dei sopra menzionati postumi può essere così espressa ai fini del
risarcimento:
- invalidità temporanea assoluta, giorni 2 (due);
- invalidità temporanea relativa al 75%, giorni 80 (ottanta);
- invalidità temporanea relativa al 50%, giorni 30 (trenta);
- invalidità temporanea relativa al 25%, giorni 30 (trenta);
- riduzione permanente della efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 10%
(dieci per cento) con eguale incidenza menomativa sulla capacità lavorativa specifica di commerciante/barista >>
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 7 Per tale seconda relazione il suddetto consulente di parte rilasciò all'appellante la fattura di cortesia n° 653 del 7.11.2019, del complessivo importo di € 549,00. Questa seconda relazione non dà conto che il perito di parte abbia sottoposto l'appellante a nuova visita, e la CTU 21.5.2021 a firma del dottore neppure accenna al fatto che il perito di parte del vesse Per_1 Parte_1 personalmente partecipato alle operazioni peritali del consulente d'ufficio: a pag. 2 della relazione il CTU dichiara infatti che alle operazioni del giorno 8.4.2021 era presente soltanto il periziando, mentre a pag. 7 il CTU dichiara genericamente di avere “sentito” i consulenti di parte.
Va qui constatato che la valutazione del consulente d'ufficio (che risulta essere davvero generosa tenendo conto dei comuni barèmes riguardanti la frattura di coste, come si rileva a pag. 12 della CTU 3.6.2021 ove è riportata tale specifica contestazione formulata dalla dottoressa , Per_3 consulente della società convenuta) è giunta ad aumentare di quasi la metà la stima del consulente di parte dell'attore in tema di postumi permanenti, limitandosi a limare il periodo dell'inabilità temporanea parziale ma soltanto per l'inabilità parziale al 75% (che il CTU indicò in settantacinque giorni, contro gli ottanta stimati dal consulente di parte).
Tali considerazioni portano a ritenere del tutto superflua la seconda prestazione del consulente di parte, che di fatto non risulta aver esplicato particolare influenza sulle stime finali del CTU, che (per quanto riguarda l'aumento dell'inabilità temporanea) ben si sarebbero potute fondare sulla semplice lettura della documentazione sanitaria del ricovero e intervento del febbraio 2017, mentre quanto ai postumi permanenti la seconda relazione di parte nulla ha aggiunto alla prima (il costo della quale ultima, per le ragioni già illustrate, concorre alla determinazione del danno risarcibile e dunque trova già compenso nel capitale oggetto di condanna per il limite di competenza per valore del giudice di pace).
A norma dell'a. 92 cpc, pertanto, le spese relative alla partecipazione del consulente di parte del
[...] alle operazioni peritali del CTU (che, incidentalmente, nella relazione datata 3.6.2021 Pt_1 neppure riporta in cosa sia consistito il concreto contributo del consulente di parte del
[...]
atteso che il CTU si limita a indicarne il nome a pag. 1 della relazione finale, senza Pt_1 più dare atto della sua partecipazione o di sue osservazioni) devono essere interamente compensate in quanto superflue. La pretesa svolta a questo proposito dall'appellante, del resto, appare infondata anche perché la cifra richiesta risulta comunque eccessiva: per compensare anche la seconda relazione sostanzialmente identica alla prima, infatti, risultava ampiamente sufficiente il compenso già quietanzato colla sopra ricordata “fattura/ric. sanitaria” n° 426 del 27.5.2016, mentre l'ulteriore importo (pressoché doppio) richiesto per il secondo parere, esposto nella già citata fattura di cortesia n° 653 del 7.11.2019, si appalesa esorbitante anche alla luce della sostanziale identità della parte argomentativa delle due relazioni di parte.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente intera conferma della sentenza n° 3248/2022.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 8 Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022 per lo scaglione corrispondente, in misura fra i parametri medi e quelli massimi, considerando anche l'importo conseguito dall'attore in primo grado, ampiamente superiore al valore della controversia da lui stesso dichiarato (sia pure con le diverse contraddizioni ravvisabili sia nell'esposizione della citazione in primo grado, sia nell'inconferente eccezione di incompetenza per valore sollevata dallo stesso attore all'udienza 25.1.2022 innanzi al giudice di pace).
Dev'essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma interamente la sentenza n° 3248/2022 emessa dal giudice di pace di MILANO e pubblicata il giorno 11 maggio 2022;
3. condanna l'appellante a rifondere all'appellata soc. Parte_1 [...] le spese processuali di questo grado, che liquida in € 2.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.
Così deciso il giorno 5 novembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 52 / 2023 - pag. 9