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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicoli riuniti al N. 1539/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parolo Maria Rosa Parte_1
(PEC: e NI Papa (PEC ; Email_1 Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 21/8/2025 e il 22/8/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle comunicazioni, notificate il 13.3.2025, con cui l'Ente di previdenza chiedeva la restituzione degli importi (rispettivamente) pari a 711,65€, 1.945,42€ e 1.992,18€, pretesa in ragione dell'asserito indebito versamento della prestazione di disoccupazione agricola (nel periodo intercorrente fra il 1°.
1.2014 e il 31.12.2014) e di indennità di malattia e maternità (nel periodo intercorrente fra il 21.10.2014 e il 18.4.2015 e il 9.5.2015 e il 4.11.2015), in ragione dell'esperimento di accertamenti ispettivi a cui è conseguita la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo. Parte ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito in ragione della carente motivazione del provvedimento, della insussistenza dell'indebito e dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 1.992,18 erogata dall in favore della ricorrente ed
CP_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l alla
CP_1 restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori. Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, per estinzione delle somme oggetto del provvedimento di indebito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 1.945,42 erogata dall in favore
CP_1 della ricorrente ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l
CP_1 alla restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori. Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, per estinzione delle somme oggetto del provvedimento di indebito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 711,65 erogata dall in favore
CP_1 della ricorrente ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l
CP_1 alla restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse
CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza degli importi pretesi con le comunicazioni impugnate, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati e della carente motivazione dei provvedimenti medesimi.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
2 4. Come si evince dalla documentazione versata in atti dall' (si confrontino Controparte_2 tutti gli all.ti 2 ter e 2 quater delle memorie di costituzione) i versamenti delle prestazioni sono stati effettuati: il 20.11.2015 (indennità di maternità del 9.5.2015-4.11.2015); l'8.5.2015 (indennità di maternità del 21.10.2014-18.4.2015); il 12.6.2015 (disoccupazione agricola 2014).
5. Pertanto, le comunicazioni di indebito impugnate – notificate, tutte, il 13.3.2025, sono state inoltrate entro il termine ordinario di prescrizione e, dunque, devono considerarsi tempestive.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alle prestazioni erogate e di cui l'Ente chiede la restituzione.
8. Non vi è, pertanto, alcune elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
9. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parolo Maria Rosa Parte_1
(PEC: e NI Papa (PEC ; Email_1 Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 21/8/2025 e il 22/8/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle comunicazioni, notificate il 13.3.2025, con cui l'Ente di previdenza chiedeva la restituzione degli importi (rispettivamente) pari a 711,65€, 1.945,42€ e 1.992,18€, pretesa in ragione dell'asserito indebito versamento della prestazione di disoccupazione agricola (nel periodo intercorrente fra il 1°.
1.2014 e il 31.12.2014) e di indennità di malattia e maternità (nel periodo intercorrente fra il 21.10.2014 e il 18.4.2015 e il 9.5.2015 e il 4.11.2015), in ragione dell'esperimento di accertamenti ispettivi a cui è conseguita la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo. Parte ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito in ragione della carente motivazione del provvedimento, della insussistenza dell'indebito e dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 1.992,18 erogata dall in favore della ricorrente ed
CP_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l alla
CP_1 restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori. Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, per estinzione delle somme oggetto del provvedimento di indebito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 1.945,42 erogata dall in favore
CP_1 della ricorrente ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l
CP_1 alla restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori. Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, in quanto mai percepite;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la non dovutezza delle somme richieste in ripetizione, per estinzione delle somme oggetto del provvedimento di indebito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione;
- nel merito: accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €. 711,65 erogata dall in favore
CP_1 della ricorrente ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- conseguentemente, accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito della prestazione previdenziale de qua, condannare l
CP_1 alla restituzione delle somme, nelle more, eventualmente ed indebitamente trattenute;
- condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze del presente
CP_1 giudizio, oltre IVA, CAP e magg. 15,00%, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse
CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza degli importi pretesi con le comunicazioni impugnate, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati e della carente motivazione dei provvedimenti medesimi.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
2 4. Come si evince dalla documentazione versata in atti dall' (si confrontino Controparte_2 tutti gli all.ti 2 ter e 2 quater delle memorie di costituzione) i versamenti delle prestazioni sono stati effettuati: il 20.11.2015 (indennità di maternità del 9.5.2015-4.11.2015); l'8.5.2015 (indennità di maternità del 21.10.2014-18.4.2015); il 12.6.2015 (disoccupazione agricola 2014).
5. Pertanto, le comunicazioni di indebito impugnate – notificate, tutte, il 13.3.2025, sono state inoltrate entro il termine ordinario di prescrizione e, dunque, devono considerarsi tempestive.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alle prestazioni erogate e di cui l'Ente chiede la restituzione.
8. Non vi è, pertanto, alcune elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
9. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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