Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2025, proposto da Eurovigilanza Pattese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Balletta e Gabriella Donzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Librizzi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal decreto ingiuntivo annullamento n. 242/2023 in data 13 dicembre 2023 del Giudice di Pace di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MA AM e udito l'Avv. Starvaggi su delega dell’Avv. Balletta per la parte ricorrente.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2025 e depositato in data 15 ottobre 2025, la ricorrente EUROVIGILANZA PATTESE SRL ha chiesto l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 242/2023 emesso in data 13 dicembre 2023 dal Giudice di Pace di Patti, con cui veniva accertato e riconosciuto un credito vantato nei confronti del Comune di Librizzi.
Il Comune di Librizzi, sebbene ritualmente intimato e munito di avviso di ricevimento, non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica del titolo esecutivo indicato in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 14 dicembre 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il Collegio osserva che il Decreto Ingiuntivo n. 242/2023 è stato ritualmente notificato al Comune di Librizzi in data 14 dicembre 2023, ha acquisito autorità di cosa giudicata, e non risulta l’adempimento da parte dell'Amministrazione.
Secondo quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 669/1996, convertito con modifiche dalla Legge n. 388/2000 e successivamente modificato dall’art. 44 del Decreto Legge n. 269/2003, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento esecutivo, il ricorso risulta tempestivo ed ammissibile.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Librizzi di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notifica, su istanza di parte se anteriore.
Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale ritiene opportuno nominare senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune di Librizzi inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità.
Il Commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Non si ritiene necessario fissare l’ulteriore somma richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per la penalità di mora per eventuale ulteriore violazione del giudicato, tenuto conto delle difficoltà specifiche nell'adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio che possono gravare sulle finanze pubbliche, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata in materia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, sent. n. 10526/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e ordina al Comune di Librizzi di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore;
- per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina il Segretario Generale dello stesso Comune di Librizzi inadempiente – con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità – quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
- condanna il Comune di Librizzi alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA RZ, Presidente
MA AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AM | DA RZ |
IL SEGRETARIO