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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 454/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Claudio Pirola Parte_1
-appellante-
contro
, , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Campodoni e Controparte_1 CP_2 Filippo Campodoni
-appellate-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì dell'11/02/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria cosi giudicare in riforma della ordinanza ex art 702ter cpc impugnata in principalità
-dichiarare inammissibile il ricorso ex art 702bis cpc per nullità della procura pagina 1 di 5 -rigettare le domande dei ricorrenti
-condannare i ricorrenti a restituire le somme che eventualmente l'appellante fosse costretta a versare per evitare l'esecuzione e a risarcire i danni determinandi dallo smontaggio e rimozione del manufatto sempre al fine di evitare l'esecuzione
-condannare i ricorrenti a pagare all'appellante le spese e compensi del grado in via subordinata
-rigettare le domande dei ricorrenti
-condannare i ricorrenti a restituire le somme che eventualmente
- l'appellante fosse costretta a versare per evitare l'esecuzione e a risarcire i danni determinandi dallo smontaggio e rimozione del manufatto sempre al fine di evitare l'esecuzione
-condannare i ricorrenti a pagare all'appellante le spese e compensi del grado.”
Per le appellate e Controparte_1 CP_2
“I. Nel merito
-Respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza Rep. 286/2023 del 13.02.2023 del Parte_1 Tribunale di Forlì in quanto infondato per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la suddetta ordinanza.
-Condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
II. In via istruttoria
Si allega con numerazione progressiva: 5) Copia estratto di conto corrente Sig. aggiornato ad CP_1 ottobre 2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e richiedevano al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Forlì di accertare che il prodotto Pergola bioclimatica modello “Venere” acquistato dalla resistente risultava difforme, viziato e privo delle caratteristiche essenziali che ne avevano Parte_1 determinato l'acquisto e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la resistente alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo, allo smontaggio ed alla rimozione del prodotto difforme ed, infine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Non si costituiva in giudizio la resistente che veniva dichiarata contumace. Parte_1
Il Tribunale di Forlì con ordinanza dell'11/02/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 2766/2022, dichiarava la risoluzione del contrato concluso tra le parti in data 27/01/2021; condannava la resistente al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 11.465,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condannava la resistete allo smontaggio e alla rimozione a proprie spese del prodotto di cui al contratto dichiarato risolto;
condannava la resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti.
Il Tribunale, rilevata la fonte negoziale del rapporto inter partes avente ad oggetto la fornitura di una pergola modello “Venere” al prezzo di € 40.000,00 da corrispondersi in 120 rate, riteneva sussistente l'inadempimento della resistente a cui le ricorrenti avevano tempestivamente denunciato i vizi del pagina 2 di 5 prodotto, peraltro riconosciuti dalla resistente con verbale di verifica, tenendo conto che le soluzioni prospettate non elidevano i difetti evidenziati.
Il Tribunale, pertanto, accertava che la in oggetto non era idonea all'uso, atteso che non Pt_2 garantiva l'isolamento termico ed acustico, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione delle somme già corrisposte, allo smontaggio ed alla rimozione del manufatto.
***
L'ordinanza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande formulate Parte_1 dalle appellate in primo grado.
Si sono costituite le appellate e che hanno richiesto il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22/10/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta “Nullità e/o inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale” e sostiene che la procura di cui all'atto introduttivo di primo grado non risulta valida, in quanto “non è stata congiunta all'atto di citazione come richiede l'art 83 co 2 cpc;
inoltre nella procura non è indicata la causa per la quale è stata rilasciata, trattandosi così di un mandato generico e comunque non riferibile al giudizio in oggetto.
La doglianza è infondata.
La Corte rileva che l'art. 83, 3c c.p.c., nella versione risultante dalle modifiche apportate dal comma 9 dell'art. 45 della l. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.»
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la procura alle liti (cfr. doc. A allegato al ricorso introduttivo- fascicolo è stata autenticata digitalmente dal difensore ai sensi della vigente CP_3 normativa, con attestazione di conformità di copia informatica all'originale analogico. (cfr., Cass. S.U. n. 2077/2024; Cass. S.U. n. 2075/2024).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza anche in relazione agli altri inconferenti rilievi.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art 130 Cdc e dell'art 2697 c.c” e sostiene l'erroneità della gravata ordinanza circa la valutazione del “verbale di intervento del 3.11.21” in quanto non prova l'inadempimento di rilevando Pt_1
pagina 3 di 5 solo che “vi erano delle criticità, che sono state risolte nel corso di quello stesso intervento, e che ha suggerito, per tuziorismo, di effettuarne altri, che sono stati però rifiutati dai ricorrenti”. Pt_1
Sostiene poi l'appellante che la ricostruzione dei fatti eseguita dal primo giudice secondo cui Pt_1 non avrebbe posto in essere alcuna attività di riparazione non è rispondente al vero, tenendo conto che
“i ricorrenti non avrebbero mosso alcuna contestazione dal 03.11.2021 al 22.11.2021 né chiesto alcun intervento alla venditrice, incaricando i propri legali che hanno inviato diffida a mezzo pec in data 22.11.2021.”
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti, rilievi fotografici) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che a seguito del contratto inter partes di compravendita (doc. 1 fascicolo veniva installata in
CP_3 data 5/07/2021 presso l'immobile degli odierni appellati una pergola modello “Venere” con chiusure verticali “Ciclamino”; in data 7/07/2021 gli appellanti inviavano all'appellata un primo reclamo (doc. 3 fascicolo con il quale evidenziavano vizi nella chiusura della pergola, presenza di
CP_3 spifferi, lamelle del tetto piegate e non aggiustate ed il mancato completamento dell'opera; seguivano ulteriori solleciti e contestazioni (cfr. doc. 4, 5, 6, 7 fascicolo rispettivamente del
CP_3 9/08/2021, 31/08/2021, 1/09/2021, 18/10/2021); in data 3/11/2021 veniva eseguito verbale di verifica da parte di un incaricato dell' (doc. 8 fascicolo , le cui soluzioni non venivano Pt_1 CP_3 considerate risolutive da parte del tecnico di fiducia di parte appellata, ing. (doc. 14 Testimone_1 fascicolo circa la garanzia di tenuta della pergola in caso di pioggia, come invece
CP_3 dichiarata ed assicurata dalla venditrice.
Inoltre, l'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 15 fascicolo fornisce CP_3 un ulteriore elemento a sostegno di quanto lamentato dagli acquirenti della Parte_3 relativamente alle infiltrazioni ed alla condensa.
Resta confermato pertanto quanto statuito dal primo giudice circa l'inidoneità del prodotto fornito dall'appellante all'uso cui era destinato, in quanto la citata pergola non garantisce l'isolamento idrico- termico, pur assicurato dalla venditrice.
Ora secondo quanto previsto dall'art. 130, c7 Codice del Consumo “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.”
Nel caso di specie, pertanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice può applicarsi la richiamata disposizione, tenendo conto che in presenza dei denunciati vizi non risulta esserci stato un comportamento collaborativo della parte venditrice rientrante nei normali canoni della correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione del contratto, confermato altresì dal mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita e alla contumacia di dinanzi al primo giudice. Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della statuizione del primo giudice in ordine alla risoluzione del contratto inter partes e le ulteriori statuizioni, con integrale conferma della gravata ordinanza.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 4 di 5 -Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì Controparte_1 CP_2 dell'11/02/2023, così decide:
-Rigetta l'appello
-Condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata in solido delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 454/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Claudio Pirola Parte_1
-appellante-
contro
, , con il patrocinio degli avv.ti Francesco Campodoni e Controparte_1 CP_2 Filippo Campodoni
-appellate-
in punto di: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì dell'11/02/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 22/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria cosi giudicare in riforma della ordinanza ex art 702ter cpc impugnata in principalità
-dichiarare inammissibile il ricorso ex art 702bis cpc per nullità della procura pagina 1 di 5 -rigettare le domande dei ricorrenti
-condannare i ricorrenti a restituire le somme che eventualmente l'appellante fosse costretta a versare per evitare l'esecuzione e a risarcire i danni determinandi dallo smontaggio e rimozione del manufatto sempre al fine di evitare l'esecuzione
-condannare i ricorrenti a pagare all'appellante le spese e compensi del grado in via subordinata
-rigettare le domande dei ricorrenti
-condannare i ricorrenti a restituire le somme che eventualmente
- l'appellante fosse costretta a versare per evitare l'esecuzione e a risarcire i danni determinandi dallo smontaggio e rimozione del manufatto sempre al fine di evitare l'esecuzione
-condannare i ricorrenti a pagare all'appellante le spese e compensi del grado.”
Per le appellate e Controparte_1 CP_2
“I. Nel merito
-Respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza Rep. 286/2023 del 13.02.2023 del Parte_1 Tribunale di Forlì in quanto infondato per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la suddetta ordinanza.
-Condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
II. In via istruttoria
Si allega con numerazione progressiva: 5) Copia estratto di conto corrente Sig. aggiornato ad CP_1 ottobre 2024.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e richiedevano al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Forlì di accertare che il prodotto Pergola bioclimatica modello “Venere” acquistato dalla resistente risultava difforme, viziato e privo delle caratteristiche essenziali che ne avevano Parte_1 determinato l'acquisto e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la resistente alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo, allo smontaggio ed alla rimozione del prodotto difforme ed, infine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Non si costituiva in giudizio la resistente che veniva dichiarata contumace. Parte_1
Il Tribunale di Forlì con ordinanza dell'11/02/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 2766/2022, dichiarava la risoluzione del contrato concluso tra le parti in data 27/01/2021; condannava la resistente al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 11.465,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condannava la resistete allo smontaggio e alla rimozione a proprie spese del prodotto di cui al contratto dichiarato risolto;
condannava la resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti.
Il Tribunale, rilevata la fonte negoziale del rapporto inter partes avente ad oggetto la fornitura di una pergola modello “Venere” al prezzo di € 40.000,00 da corrispondersi in 120 rate, riteneva sussistente l'inadempimento della resistente a cui le ricorrenti avevano tempestivamente denunciato i vizi del pagina 2 di 5 prodotto, peraltro riconosciuti dalla resistente con verbale di verifica, tenendo conto che le soluzioni prospettate non elidevano i difetti evidenziati.
Il Tribunale, pertanto, accertava che la in oggetto non era idonea all'uso, atteso che non Pt_2 garantiva l'isolamento termico ed acustico, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione delle somme già corrisposte, allo smontaggio ed alla rimozione del manufatto.
***
L'ordinanza del Tribunale di Forlì che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da che ne ha richiesto l'integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande formulate Parte_1 dalle appellate in primo grado.
Si sono costituite le appellate e che hanno richiesto il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22/10/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta “Nullità e/o inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale” e sostiene che la procura di cui all'atto introduttivo di primo grado non risulta valida, in quanto “non è stata congiunta all'atto di citazione come richiede l'art 83 co 2 cpc;
inoltre nella procura non è indicata la causa per la quale è stata rilasciata, trattandosi così di un mandato generico e comunque non riferibile al giudizio in oggetto.
La doglianza è infondata.
La Corte rileva che l'art. 83, 3c c.p.c., nella versione risultante dalle modifiche apportate dal comma 9 dell'art. 45 della l. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.»
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la procura alle liti (cfr. doc. A allegato al ricorso introduttivo- fascicolo è stata autenticata digitalmente dal difensore ai sensi della vigente CP_3 normativa, con attestazione di conformità di copia informatica all'originale analogico. (cfr., Cass. S.U. n. 2077/2024; Cass. S.U. n. 2075/2024).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza anche in relazione agli altri inconferenti rilievi.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art 130 Cdc e dell'art 2697 c.c” e sostiene l'erroneità della gravata ordinanza circa la valutazione del “verbale di intervento del 3.11.21” in quanto non prova l'inadempimento di rilevando Pt_1
pagina 3 di 5 solo che “vi erano delle criticità, che sono state risolte nel corso di quello stesso intervento, e che ha suggerito, per tuziorismo, di effettuarne altri, che sono stati però rifiutati dai ricorrenti”. Pt_1
Sostiene poi l'appellante che la ricostruzione dei fatti eseguita dal primo giudice secondo cui Pt_1 non avrebbe posto in essere alcuna attività di riparazione non è rispondente al vero, tenendo conto che
“i ricorrenti non avrebbero mosso alcuna contestazione dal 03.11.2021 al 22.11.2021 né chiesto alcun intervento alla venditrice, incaricando i propri legali che hanno inviato diffida a mezzo pec in data 22.11.2021.”
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti, rilievi fotografici) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che a seguito del contratto inter partes di compravendita (doc. 1 fascicolo veniva installata in
CP_3 data 5/07/2021 presso l'immobile degli odierni appellati una pergola modello “Venere” con chiusure verticali “Ciclamino”; in data 7/07/2021 gli appellanti inviavano all'appellata un primo reclamo (doc. 3 fascicolo con il quale evidenziavano vizi nella chiusura della pergola, presenza di
CP_3 spifferi, lamelle del tetto piegate e non aggiustate ed il mancato completamento dell'opera; seguivano ulteriori solleciti e contestazioni (cfr. doc. 4, 5, 6, 7 fascicolo rispettivamente del
CP_3 9/08/2021, 31/08/2021, 1/09/2021, 18/10/2021); in data 3/11/2021 veniva eseguito verbale di verifica da parte di un incaricato dell' (doc. 8 fascicolo , le cui soluzioni non venivano Pt_1 CP_3 considerate risolutive da parte del tecnico di fiducia di parte appellata, ing. (doc. 14 Testimone_1 fascicolo circa la garanzia di tenuta della pergola in caso di pioggia, come invece
CP_3 dichiarata ed assicurata dalla venditrice.
Inoltre, l'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 15 fascicolo fornisce CP_3 un ulteriore elemento a sostegno di quanto lamentato dagli acquirenti della Parte_3 relativamente alle infiltrazioni ed alla condensa.
Resta confermato pertanto quanto statuito dal primo giudice circa l'inidoneità del prodotto fornito dall'appellante all'uso cui era destinato, in quanto la citata pergola non garantisce l'isolamento idrico- termico, pur assicurato dalla venditrice.
Ora secondo quanto previsto dall'art. 130, c7 Codice del Consumo “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.”
Nel caso di specie, pertanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice può applicarsi la richiamata disposizione, tenendo conto che in presenza dei denunciati vizi non risulta esserci stato un comportamento collaborativo della parte venditrice rientrante nei normali canoni della correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione del contratto, confermato altresì dal mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita e alla contumacia di dinanzi al primo giudice. Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della statuizione del primo giudice in ordine alla risoluzione del contratto inter partes e le ulteriori statuizioni, con integrale conferma della gravata ordinanza.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
pagina 4 di 5 -Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti e avverso l'ordinanza del Tribunale di Forlì Controparte_1 CP_2 dell'11/02/2023, così decide:
-Rigetta l'appello
-Condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata in solido delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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